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1 Criteri per l Accreditamento delle unità d Offerta Sociali di accoglienza residenziale per minori nell Ambito di Treviglio (BG) Art. 1) Oggetto L Ambito di Treviglio condividendo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale vigente, ha posto tra le proprie finalità la promozione e lo sviluppo di politiche di rete che mirano alla realizzazione - in ambito sociale, educativo ed assistenziale - di un Sistema integrato pubblico e privato entro cui l Ambito e i Comuni svolgono un ruolo non solo di erogatori di servizi ma soprattutto di promotori, facilitatori e garanti. L Ambito di Treviglio, pertanto, in attuazione del D.d.u.o. n.6317 del 11 luglio 2011 Indicazioni in ordine alla sperimentazione dei requisiti di accreditamento per le unità di offerta sociali di accoglienza residenziale per minori definisce i requisiti, nonché la procedura, per l accreditamento di Servizi Residenziali per minori, pubblici e privati. Art. 2) Requisiti Possono essere accreditati i Servizi Residenziali per minori, pubblici e privati funzionanti nei Comuni afferenti all Ambito di Treviglio, in possesso dei seguenti requisiti: Autorizzazione al funzionamento o della Comunicazione preventiva, ai sensi dalla normativa regionale; Requisiti per l accreditamento definiti dall Ambito definiti dal D.d.u.o.6317 dell 11 luglio 2011 e qui di seguito riportati. COMUNITA EDUCATIVE REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI 1. Rapporti con l utenza (da riportare anche nella carta dei servizi): 1.1 Presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell utenza e degli Enti invianti, nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi. rilevazione almeno annuale della soddisfazione degli ospiti e degli Enti invianti e degli operatori e socializzazione dei risultati; questionario di soddisfazione per ospiti e scheda per esprimere lamentele/apprezzamenti allegati alla Carta dei servizi; Approvato dall Assemblea dei Sindaci il Pagina 1

2 disponibilità e diffusione materiale informativo aggiornato, con obbligo di distribuzione agli utenti e/o loro familiari e agli enti invianti; rilevazione del turn over del personale. 1.2 Presenza di documento che descriva tempi e modalità di Coinvolgimento degli enti invianti. Presenza nel fascicolo individuale del calendario degli incontri tra Ente gestore e Enti invianti, da realizzare almeno nelle fasi di: definizione del progetto sul minore; verifiche intermedie e/o per necessità sopravvenute; valutazione finale a conclusione del percorso gli obiettivi. 1.3 In strutture a carattere esclusivo di pronto intervento: documento che dichiari il numero di giorni massimi di permanenza Esistenza del documento 2. Formazione del personale Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore. - presenza di idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento dei momenti formativi e di aggiornamento del personale ed il livello di partecipazione; qualora la struttura preveda la presenza di volontari ne dovrà curare l inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi di tutoraggio e formazione ed il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività socio educative: presenza di idonea documentazione atta a dimostrare gli interventi di tutoraggio e di formazione del personale volontario ed il livello di partecipazione. 3. Progetto educativo individualizzato Presenza nel fascicolo personale del piano delle verifiche periodiche. Il Progetto Educativo Individualizzato deve essere redatto sulla base: del profilo personale dell utente, comprensivo dei bisogni, delle necessità educative, del contesto familiare e sociale; dei risultati che si vogliono ottenere; della capacità di risposta di ogni singola struttura in termini organizzativi interni e di integrazione e ricorso ai servizi della rete, anche in termini di integrazione e sinergia tra le azioni di tutela compiute dai diversi Servizi coinvolti. Il P.E.I. deve comprendere: a) l individuazione dell educatore responsabile del P.E.I.; b) la valutazione dell utente; Approvato dall Assemblea dei Sindaci il Pagina 2

3 c) l informazione e il coinvolgimento all interno del P.E.I. del minore, del tutore o chi esercita la potestà, di eventuali altri familiari e del Servizio inviante; d) l individuazione degli obiettivi specifici d intervento; e) l indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto; f) le modalita di accompagnamento educativo e le attività specifiche con tempi indicativi di realizzazione, la frequenza e la titolarità degli interventi; g) le modalità di valutazione dei risultati del P.E.I. (procedure, tempi e strumenti). h) nelle comunità mamma- bambino il P.E.I. e relativo all intero nucleo, con obiettivi precisi per ciascun suo membro (donna,minore) E altresì necessario che sia definito e adottato un sistema di valutazione dei risultati sul singolo utente e i dati in output da tale sistema siano utilizzati per ridefinire il P.E.I. 4. Debito informativo Impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni. Rispetto al debito informativo verso Regione Lombardia: la compilazione e il costante aggiornamento della scheda on-line di rilevazione delle presenze dei minori sulla procedura informatizzata regionale «minoriweb». 5. Gestione dei servizi generali Piano gestionale e delle risorse destinate all assolvimento delle funzioni di pulizia. Presenza del documento PERSONALE 1. Rapporto operatore socio-educativo/utente 1.1 Un operatore socio-educativo ogni 5 utenti nelle ore diurne di presenza degli ospiti nella struttura. 1.2 Il rapporto operatore socio educativo/bambino deve essere garantito mediante l opportuna organizzazione dei turni del personale in organico. 1.3 Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la reperibilità di un secondo operatore, qualora non fosse prevista la compresenza di due operatori. Per le comunità educative mamma bambino: nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di un educatore. esporre il prospetto settimanale dei turni del personale in servizio con il numero degli operatori che devono garantire la presenza. tenere il registro del personale sul quale sono riportate mansioni e responsabilità nonché il registro delle presenze dei minori. Presenza di un documento che definisca le modalità e i tempi di presenza del volontariato nelle strutture. Approvato dall Assemblea dei Sindaci il Pagina 3

4 2. Requisiti che devono essere posseduti dal personale Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50 e100. Operatori socio educativi in possesso alternativamente di: a) diploma di laurea in scienze dell educazione/diploma di educatore professionale esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia; comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socioeducativo. b) diploma professionale/istruzione di grado superiore esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia; comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito socioeducativo. presenza del CV del coordinatore e di ciascun operatore con funzioni educative, nel formato europeo, aggiornato e sottoscritto; l esperienza maturata, anche non continuativa, indicata nel CV deve essere coerente con il profilo contrattuale. Certificazioni attestanti la frequenza a corsi non inferiori alla durata indicata nella dgr 20943/2005. piano di supervisione. Piano didattico dei corsi frequentati articolato rispetto ai contenuti formativi. presenza del contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge e dai CCNL di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi a livello nazionale (in forma scritta sottoscritto dalle parti). N.B.: COMUNITA EDUCATIVE MAMMA-BAMBINO: LE COMUNITA EDUCATIVE MAMMA - BAMBINO ACCOLGONO ESCLUSIVAMENTE MAMME MAGGIORENNI CON FIGLI O DONNE IN GRAVIDANZA CHE SI TROVANO CONTEMPORANEAMENTE IN UNA SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO E/O FRAGILITA PER CUI NECESSITANO DI UN ACCOMPAGNAMENTO E/O DI UN SUPPORTO SOCIO-EDUCATIVO. COMUNITA FAMIGLIARI 1. Rapporti con l utenza (da riportare anche nella carta dei servizi): 1.1 Presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell utenza e degli Enti invianti, nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi; Approvato dall Assemblea dei Sindaci il Pagina 4

5 rilevazione almeno annuale della soddisfazione degli ospiti e degli Enti invianti e degli operatori e socializzazione dei risultati; questionario di soddisfazione per ospiti e scheda per esprimere lamentele/apprezzamenti allegati alla Carta dei servizi; disponibilità e diffusione materiale informativo aggiornato, con obbligo di distribuzione agli utenti e/o loro familiari e agli enti invianti. 1.2 Presenza di documento che descriva tempi e modalità di Coinvolgimento degli enti invianti Presenza nel fascicolo individuale del calendario degli incontri tra Ente gestore e Enti invianti, da realizzare almeno nelle fasi di: definizione del progetto sul minore, verifiche intermedie e/o per necessità sopravvenute, valutazione finale a conclusione del percorso gli obiettivi. 2. Formazione del personale Piano annuale della formazione e/o aggiornamento degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore. presenza di idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento dei momenti formativi e di aggiornamento del personale ed il livello di partecipazione. Qualora la struttura preveda la presenza di volontari ne dovrà curare l inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi di tutoraggio e formazione ed il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività socio educative: presenza di idonea documentazione atta a dimostrare gli interventi di tutoraggio e di formazione del personale volontario ed il livello di partecipazione. 3. Progetto educativo individualizzato Presenza nel fascicolo personale del piano delle verifiche periodiche. Il Progetto Educativo Individualizzato deve essere redatto sulla base: del profilo personale dell utente, comprensivo dei bisogni, delle necessità educative, del contesto familiare e sociale; dei risultati che si vogliono ottenere; della capacità di risposta di ogni singola struttura in termini organizzativi interni e di integrazione e ricorso ai servizi della rete, anche in termini di integrazione e sinergia tra le azioni di tutela compiute dai diversi Servizi coinvolti. Il P.E.I. deve comprendere: a) l individuazione dell educatore responsabile del P.E.I.; b) la valutazione dell utente; Approvato dall Assemblea dei Sindaci il Pagina 5

6 c) l informazione e il coinvolgimento all interno del P.E.I. del minore, del tutore o chi esercita la potestà, di eventuali altri familiari e del Servizio inviante; d) l individuazione degli obiettivi specifici d intervento; e) l indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto; f) le modalità di accompagnamento educativo e le attività specifiche con tempi indicativi di realizzazione, la frequenza e la titolarità degli interventi; g) le modalità di valutazione dei risultati del P.E.I. (procedure, tempi e strumenti); h) nelle comunità mamma- bambino il P.E.I. e relativo all intero nucleo, con obiettivi precisi per ciascun suo membro (donna,minore). E altresì necessario che sia definito e adottato un sistema di valutazione dei risultati sul singolo utente e i dati in output da tale sistema siano utilizzati per ridefinire il P.E.I.; 4. Debito informativo Impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni. Rispetto al debito informativo verso Regione Lombardia: la compilazione e il costante aggiornamento della scheda on-line di rilevazione delle presenze dei minori sulla procedura informatizzata regionale «minoriweb». PERSONALE 1. Requisiti che devono essere posseduti dal personale Operatori socio educativi in possesso alternativamente di: a) diploma di laurea in scienze dell educazione/diploma di educatore professionale esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia; comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socioeducativo. b) diploma professionale/istruzione di grado superiore esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia; comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito socioeducativo. presenza del CV del coordinatore e di ciascun operatore con funzioni educative, nel formato europeo, aggiornato e sottoscritto; l esperienza maturata, anche non continuativa, indicata nel CV deve essere coerente con il profilo contrattuale. Certificazioni attestanti la frequenza a corsi non inferiori alla durata indicata nella dgr 20943/2005. piano di supervisione. Piano didattico dei corsi frequentati articolato rispetto ai contenuti formativi. presenza del contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge e dai CCNL di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi a livello nazionale (in forma scritta sottoscritto dalle parti). Approvato dall Assemblea dei Sindaci il Pagina 6

7 ALLOGGI PER L AUTONOMIA REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI 1. Rapporti con l utenza (da riportare anche nella carta dei servizi): 1.1 Presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell utenza e degli Enti invianti, nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi; rilevazione almeno annuale della soddisfazione degli ospiti e degli Enti invianti e degli operatori e socializzazione dei risultati; questionario di soddisfazione per ospiti e scheda per esprimere lamentele/apprezzamenti allegati alla Carta dei servizi; disponibilità e diffusione materiale informativo aggiornato, con obbligo di distribuzione agli utenti e/o loro familiari e agli enti invianti. 1.2 Presenza di documento che descriva tempi e modalità di Coinvolgimento degli enti invianti Presenza nel fascicolo individuale del calendario degli incontri tra Ente gestore e Enti invianti, da realizzare almeno nelle fasi di: definizione del progetto sul giovane, anche con minore a carico; verifiche intermedie e/o per necessità sopravvenute; valutazione finale a conclusione del percorso gli obiettivi. 2. Formazione del personale Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore. presenza di idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento dei momenti formativi e di aggiornamento del personale ed il livello di partecipazione; Qualora la struttura preveda la presenza di volontari ne dovrà curare l inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi di tutoraggio e formazione ed il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività socio educative: presenza di idonea documentazione atta a dimostrare gli interventi di tutoraggio e di formazione del personale volontario ed il livello di partecipazione. 3. Progetto educativo individualizzato Presenza nel fascicolo personale del piano delle verifiche periodiche Il Progetto Educativo Individualizzato deve essere redatto sulla base: Approvato dall Assemblea dei Sindaci il Pagina 7

8 del profilo personale dell utente, comprensivo dei bisogni, delle necessità educative, del contesto familiare e sociale; dei risultati che si vogliono ottenere; della capacità di risposta di ogni singola struttura in termini organizzativi interni e di integrazione e ricorso ai servizi della rete, anche in termini di integrazione e sinergia tra le azioni di tutela compiute dai diversi Servizi coinvolti. Il P.E.I. deve comprendere: a) l individuazione dell educatore responsabile del P.E.I.; b) la valutazione dell utente; c) l informazione e il coinvolgimento all interno del P.E.I. del giovane e del Servizio inviante; d) l individuazione degli obiettivi specifici d intervento; e) l indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto; f) le modalità di accompagnamento educativo e le attività specifiche con tempi indicativi di realizzazione; g) la frequenza e la titolarità degli interventi; h) le modalità di valutazione dei risultati del P.E.I. (procedure, tempi e strumenti); i) negli alloggi per l autonomia mamma- bambino il P.E.I. e relativo all intero nucleo, con obiettivi precisi per ciascun suo membro (donna,minore). E altresì necessario che sia definito e adottato un sistema di valutazione dei risultati sul singolo utente e i dati in output da tale sistema siano utilizzati per ridefinire il P.E.I. 4. Debito informativo Impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni. Rispetto al debito informativo verso Regione Lombardia: la compilazione e il costante aggiornamento della scheda on-line di rilevazione delle presenze dei minori sulla procedura informatizzata regionale «minoriweb». PERSONALE 1. Requisiti che devono essere posseduti dal personale Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50 e 100. Operatori socio educativi in possesso alternativamente di: a) diploma di laurea in scienze dell educazione/diploma di educatore professionale esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia; comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socioeducativo. b) diploma professionale/istruzione di grado superiore esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia; comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito socioeducativo. Approvato dall Assemblea dei Sindaci il Pagina 8

9 presenza del CV del coordinatore e di ciascun operatore con funzioni educative, nel formato europeo, aggiornato e sottoscritto; l esperienza maturata, anche non continuativa, indicata nel CV deve essere coerente con il profilo contrattuale. Certificazioni attestanti la frequenza a corsi non inferiori alla durata indicata nella dgr 20943/2005. piano di supervisione. Piano didattico dei corsi frequentati articolato rispetto ai contenuti formativi. presenza del contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge e dai CCNL di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Art. 3) Procedura I servizi residenziali per minori, in possesso dell Autorizzazione al funzionamento o della Comunicazione preventiva, possono chiedere di essere accreditate tramite istanza scritta del Rappresentante Legale indirizzata a Risorsa Sociale, in qualità di ente capofila dell Ambito di Treviglio, redatta nel rispetto della modulistica e della documentazione definita dall ufficio incaricato. La presenza dei requisiti stabiliti, resa con dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ai sensi del D.P.R n. 445, viene accertata in sede di sopralluogo e verifica da parte dell ufficio incaricato anche attraverso la documentazione agli atti del servizio. Per essere accreditate le singole unità d offerta devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti al precedente articolo 2. Agli Enti Gestori è richiesta: la compilazione dell istanza di accreditamento e della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti; la consegna congiunta della documentazione stabilita dall ufficio incaricato; l invio annuale all ufficio incaricato della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti dichiarati nella dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. L Ambito concede o nega l accreditamento, con provvedimento dirigenziale motivato, entro 60 giorni dal ricevimento dell istanza. L Ambito può richiedere documentazione integrativa al richiedente; in tale caso il termine di 60 giorni è sospeso fino alla presentazione della stessa. L accreditamento viene rilasciato alle strutture/servizi e non all Ente Gestore ed è valido per tutto il territorio regionale. L avvenuto accreditamento viene comunicato, per conoscenza, ai Comuni dell Ambito e al servizio di vigilanza dell ASL. Approvato dall Assemblea dei Sindaci il Pagina 9

10 Art. 4) Disposizioni Le strutture autorizzate e accreditate concorrono, in conformità al principio della piena parità tra soggetti pubblici e privati, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Nel rispetto di quanto previsto dalla circolare regionale 24 agosto 2005, n. 35, per accedere ai finanziamenti previsti dal FSR, dal bilancio di Ambito e dai bilanci comunali, all accreditamento deve seguire la sottoscrizione di apposito contratto che deve contenere almeno i seguenti elementi: il numero di posti contrattualizzati, cioè quelli per cui il Comune si impegna ad erogare finanziamenti/contributi per prestazioni; l entità del finanziamento/contributo per prestazione; le modalità di erogazione dei finanziamenti/contributi per prestazioni; la retta a carico dell utente e le modalità di contribuzione del medesimo. Il contenuto specifico del contratto sarà definito periodicamente dall Ambito e/o dai Comuni e proposto, per la sottoscrizione, alle unità di offerta accreditate presenti sul territorio. La stipula del contratto non è obbligatoria né per il soggetto accreditato né per l Ambito e/o i Comuni essendo sottoposta a verifica di compatibilità economico/gestionale per entrambi i soggetti. Art. 5) Validità, rinnovo, decadenza L accreditamento decorre di norma dalla data di protocollo della comunicazione di avvenuto accreditamento da parte dell Ambito e/o Ente Locale competente, ha validità permanente ed è sottoposto a verifica annuale da parte dell Ambito. Nel periodo di validità dell accreditamento devono essere comunicate all Ambito tutte le variazioni che intervengano rispetto alla titolarità dell attività, alla struttura, ai requisiti dichiarati in sede di accreditamento, oltre alla rendicontazione specificata al precedente articolo 2. La domanda per il rinnovo dell accreditamento viene presentata all Ambito, almeno tre mesi prima della data di scadenza, dal Rappresentante Legale nel rispetto delle medesime modalità previste all articolo 3 per il rilascio dell accreditamento. L accreditamento può essere revocato in qualsiasi momento nel caso in cui venga meno, a seguito di verifica, la sussistenza dei requisiti previsti nel presente documento. L eventuale revoca deve essere comunicata ai Comuni dell Ambito e al servizio di vigilanza dell ASL. La revoca dell accreditamento è altresì disposta nel è altresì disposta in caso di cessazione dell attività. Approvato dall Assemblea dei Sindaci il Pagina 10

11 L accreditamento decade in caso di revoca dell Autorizzazione al funzionamento o di inibizione dell attività da parte del Comune. Art. 6) Verifica L Ambito in forma diretta o tramite Enti convenzionati istruisce il procedimento di verifica, che può avvenire presso la struttura accreditata o tramite la convocazione dei referenti interessati, al fine di accertare l effettiva sussistenza ed il mantenimento dei requisiti richiesti. Le verifiche ispettive possono essere effettuate da personale appositamente autorizzato, in ciascun momento e senza obbligo di preavviso. Art. 7) Vigilanza Le ASL, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1) lettera b) dell articolo 14 della Legge regionale n. 3 del , esercitano la vigilanza e il controllo sulle unità d offerta pubbliche e private, sociali e sociosanitarie. Art. 8) Sanzioni Ai sensi della legge regionale 2 del 24 febbraio 2012, fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni previste per le violazioni di altre normative regionali o nazionali, le unità d offerta sociali incorrono nelle seguenti sanzioni: a) da a per la mancata presentazione della comunicazione di inizio attività di cui al comma 1; b) da 500 a per l esercizio dell attività in mancanza dei requisiti minimi; c) da 250 a per il mancato mantenimento di uno o più requisiti di accreditamento. Per l applicazione delle sanzioni i comuni per le unità di offerta sociali. Le somme riscosse a seguito dell irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli stessi enti. Art. 9) Disposizioni finali In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente regolamento, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato e/o integrato. Art. 10) Normativa di riferimento Normativa nazionale La legge Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (legge 285 del 5 settembre 1997) Leggi regionali L.r. n 3 del 12 Marzo 2008 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario Approvato dall Assemblea dei Sindaci il Pagina 11

12 Legge regionale 24 febbraio n. 2 Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario). La legge Politiche regionali per i minori (l.r. 34 del 14 dicembre 2004) Delibere e Decreti della Giunta regionale La delibera relativa ai requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle residenze per minori (d.g.r del 16 febbraio 2005) La delibera relativa ai criteri per l'accreditamento delle residenze per minori (d.g.r del 16 febbraio 2005) La delibera relativa ai criteri per l'autorizzazione al funzionamento delle residenze per la prima infanzia (d.g.r del 11 febbraio 2005) Indicazioni in ordine alla sperimentazione dei requisiti di accreditameto per le unità d offerta sociali di accoglienza residenziali per minori. (D.d.u.o dell 11 luglio 2011). Circolari La circolare sulla formazione degli operatori socioeducativi delle strutture per minori e disabili (circolare 18 del 14 giugno 2007) Approvato dall Assemblea dei Sindaci il Pagina 12

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