REGOLAMENTO URBANISTICO VARIANTE

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1 REGOLAMENTO URBANISTICO VARIANTE - Norme Tecniche di Attuazione (estratto) Il Progettista Magrini Arch. Marco Con la collaborazione degli Uffici Comunali LUGLIO 2012 REGOLAMENTO URBANISTICO - Norme Tecniche di Attuazione 0 Testo coordinato con le modifiche progettate LUGLIO 2012

2 ART NORME SPECIFICHE PER L'AMBITO DEL LIVELLO B) DI TUTELA CON MINIME POSSIBILITA DI TRASFORMAZIONE 1. Vedi art. 16 del P.S. per quanto attiene agli assetti diversi da quello urbanistico edilizio. 2. Assetto urbanistico edilizio 43 Sono consentiti unicamente interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia, dei manufatti esistenti nel rispetto delle specifiche prescrizioni di cui al precedente art. 11 e gli interventi di bonifica e riqualificazione di cui all art.3. Per gli edifici abitativi con destinazione rurale è consentito l adeguamento fino a 170 mq. di superficie utile lorda solo tramite recupero di volumi accessori e/o incongrui di irrilevante valore eventualmente esistenti nell ambito di pertinenza del fabbricato di riferimento. 44 Sono vietati nuovi edifici rurali ad uso abitativo. E consentita previa approvazione da parte del Comune del programma a aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, presentato dall Imprenditore Agricolo Professionale la costruzione di nuovi annessi agricoli secondo la normativa regionale vigente. Fermo restando che le attività inerenti tali strutture siano coerenti e compatibili con i caratteri del paesaggio e finalizzate alla promozione e valorizzazione agro-turistico-ambientale della zona. In tale ambito è vietata la costruzione di serre stabili. 3. Annessi agricoli art. 41, 5 comma, LR 01/05 E consentita la realizzazione di annessi agricoli destinati all agricoltura esercitata da soggetti diversi dall Imprenditore Agricolo Professionale. Detti annessi agricoli esercitano una oggettiva azione di tutela e manutenzione del territorio nell ambito delle colture tradizionali e possono essere dimensionati e realizzati secondo i parametri appresso riportati: mc. 40 per quelli di superficie maggiore di mq mc. 60 per quelli di superficie maggiore di mq mc. 80 per quelli di superficie maggiore di mq Per le superfici superiori a mq possedute da aziende agricole dotate di partita Iva e dell'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio sez.agricoltura la dotazione massima di 600 mc, alla quale dovranno essere detratti gli esistenti annessi, è da rapportare ai parametri delle tabelle delle superfici fondiarie minime previste dal Piano Territoriale di Coordinamento, quando il parametro aziendale relativo alla superficie sia superiore al 30%. Le coltivazioni dovranno essere congruenti con le risultanze catastali e l effettivo utilizzo dovrà essere asseverato da tecnico abilitato. Nel caso che l azienda disponga di fondi separati, gli stessi potranno essere computati ai fini della determinazione delle superfici di cui sopra purché i fondi siano funzionalmente collegati, ancorché ricadenti in differenti zone di tutela. L annesso in tal caso dovrà essere ubicato nella zona di minore tutela. Dal computo delle superfici aziendali restano espressamente escluse le aree boscate e comunque le aree non coltivabili. Gli annessi dovranno: - rispettare la morfologia architettonica delle strutture semplici in legno; - essere impostati su di un unico vano dotato, se inferiore agli 80 mc, ed essere dotati di superficie finestrata inferiore ad 1/8 di quella di pavimento; - non possedere dotazioni che ne consentano l utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo; - avere copertura realizzata a due falde (capanna) con pendenza non superiore al 30%; - avere altezza media non superiore a ml. 2,60 (media tra altezza al colmo ed in gronda) nel caso di annessi inferiori agli 40 mc; Articolo modificato con atto CC 53 del 03/07/2000 Articolo modificato con atto CC 13 del Comma modificato con atto CC 74 del 14/11/2003 Comma modificato con atto CC 48 del 27/07/2009 REGOLAMENTO URBANISTICO - Norme Tecniche di Attuazione 31 Testo coordinato con le modifiche progettate LUGLIO 2012

3 - avere altezza media non superiore a ml. 3,00 (media tra altezza al colmo ed in gronda) nel caso di annessi oltre i 40 mc; Gli annessi non dovranno avere opere di fondazione escluso soltanto le opere di ancoraggio. Nella localizzazione dei manufatti si dovrà ricercare il rapporto con preesistenze e percorsi consolidati; la disposizione sul terreno dovrà tener conto della morfologia dello stesso. La installazione sarà comunicata con SCIA; il tecnico abilitato dovrà asseverare la consistenza delle superfici coltivate e la congruenza catastale delle stesse. Il proprietario, con sottoscrizione autenticata a termini di legge, redatta su modelli forniti dal Comune dovrà: indicare i terreni a cui gli annessi sono asserviti; indicare le motivate esigenze produttive; impegnarsi a non modificare la destinazione d uso agricola degli annessi; impegnarsi a non alienare separatamente dagli annessi le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti; corrispondere i diritti di segreteria stabiliti dal Comune relativi alla verifica del rispetto delle condizioni anzidette; impegnarsi alla rimozione degli annessi al termine dell anno solare. Gli annessi potranno essere mantenuti, al perdurare delle esigenze produttive, con il rinnovo da parte del proprietario della dichiarazione, con sottoscrizione autenticata, con la quale sia confermata la loro indispensabilità; la comunicazione dovrà essere prodotta entro il 31 gennaio su modello fornito dal Comune e corredata dal pagamento dei diritti di segreteria stabiliti dal Comune. 45 Estratto piano strutturale art ambito del livello b) di tutela con minime possibilita' di trasformazione Corrisponde alle aree di pedecolle e della collina coltivata dove assetto agrario ed insediamento umano hanno prodotto un paesaggio ed un ambiente di particolare valore che deve essere conservato nel suo assetto attuale consentendo la continuità dell'esercizio delle attività agricole e minime strutture di servizio delle stesse in aggiunta al sistema insediativo rurale esistente. Assetto idrogeopedologico, vegetazionale, fondiario, infrastrutturale e delle strutture di equipaggiamento: valgono le norme previste in materia per l'ambito A) ed in particolare per gli assetti vegetazionali sono di riferimento per i nuovi impianti o per i ripristini le essenze tipiche quali il cipresso, la quercia ed il leccio. Assetti colturali: è prescritto il mantenimento ed il ripristino delle tradizionali colture ad oliveto e vigneto, delle opere di sistemazione del terreno (terrazzamenti, ciglioni, muri a secco) e di quelle tradizionali promiscue con potenziamento degli impianti arborei da frutta tipici (peri, meli, susini, ciliegi, mandorli e simili). Assetto urbanistico edilizio: non sono ammesse nuove costruzioni rurali ad uso abitativo; sono consentiti soltanto interventi di manutenzione restauro e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. La realizzazione di annessi agricoli è consentita nel rispetto dei limiti e delle condizioni di una specifica disciplina normativa che dovrà essere sviluppata all'interno del Regolamento urbanistico. In ogni caso l'ammissibilità di tali strutture di servizio dell'agricoltura sarà regolata in base ai seguenti criteri - volume degli annessi non superiore a 80 mc.; - tipologie desunte dalla tradizione costruttiva locale e concepite come "manufatti ambientali organici" inseriti coerentemente nel contesto di riferimento. - modalità di inserimento non casuali, ma rapportate alle preesistenze edilizie, in aderenza il più possibile con percorsi consolidati, disposte sul terreno secondo rapporti di ottimizzazione rispetto alla morfologia dello stesso non escluse soluzioni interrate o seminterrate. In tale ambito è vietata la costruzione di serre stabili. 45 Comma modificato con atto CC xx del xx.xx.xxxx REGOLAMENTO URBANISTICO - Norme Tecniche di Attuazione 32 Testo coordinato con le modifiche progettate LUGLIO 2012

4 ART NORME SPECIFICHE PER L'AMBITO DEL LIVELLO D) DI DISCIPLINA DELLE AREE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLO- PRODUTTIVA. 1. Vedi art. 18 del P.S. per quanto attiene agli assetti diversi da quello urbanistico-edilizio. 2. Assetto urbanistico-edilizio. 51 Nuovi edifici rurali: i nuovi edifici rurali da realizzarsi con le procedure ed in conformità alle norme di cui alle vigenti leggi regionali in materia ed ai parametri del P.T.C.P. di Arezzo nonché alle prescrizioni delle presenti N.T.A. dovranno rispettare le seguenti condizioni: Le nuove abitazioni rurali non potranno superare 200mq. di superficie utile lorda fermo restando l obbligo del recupero prioritario degli edifici esistenti Le dimensioni degli annessi di nuove edificazioni dovrà essere misurata alla capacità produttiva del fondo La realizzazione di annessi agricoli di aziende che esercitano in via prevalente attività in serra fissa, di coltivazione biologica, di allevamento equino, ovi-caprini o animali minori, della cinotecnica e dell acqua cultura non è soggetta alla verifica di congruità delle superficie minime fondiarie previste dalla normativa vigente salvo verifica mediante presentazione di relazione asseverante a firma congiunta del conduttore e di professionista abilitato le cui competenze siano specifiche in materia agraria. Da tale relazione si dovrà evincere la reale connessione tra le nuove volumetrie richieste e le capacità produttive del fondo e dovrà essere redatta utilizzando le linee guida del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale Tutti gli interventi di nuova edificazione anche tramite recupero e\o trasferimento di volumi ad eccezione di quelli relativi ad annessi eccedenti la capacità produttiva del fondo, delle serre di cui ai precedenti commi, sono assentiti previa approvazioni del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale cosi come disciplinato dalla normativa vigente. Tale programma avrà valore di piano attuativo per tutti gli interventi relativi alla realizzazione di nuove volumetrie rurali anche tramite trasferimento di volumetrie che superino i 600 mc. Per gli interventi nelle zone di tutela ambientale o a prevalente funzione agricola da parte di aziende agrarie o imprenditori agricoli professionali si dovrà tenere conto degli interventi attuati o da attuare eventualmente all interno degli ambiti RES e RR favorendo in via prioritaria sempre il recupero del patrimonio edilizio esistente ed evitando la duplicazione degli interventi a beneficio di una stessa azienda o agricoltori. 3. Annessi agricoli art. 41, 5 comma, LR 01/05 E consentita la realizzazione di annessi agricoli destinati all agricoltura esercitata da soggetti diversi dall Imprenditore Agricolo Professionale. Detti annessi agricoli esercitano una oggettiva azione di tutela e manutenzione del territorio nell ambito delle colture tradizionali e possono essere dimensionati e realizzati secondo i parametri appresso riportati: mc. 40 per quelli di superficie maggiore di mq mc. 60 per quelli di superficie maggiore di mq mc. 80 per quelli di superficie maggiore di mq Per le superfici superiori a mq possedute da aziende agricole dotate di partita Iva e dell'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio sez.agricoltura la dotazione massima di 600 mc, alla quale dovranno essere detratti gli esistenti annessi, è da rapportare ai parametri delle tabelle delle superfici fondiarie minime previste dal Piano Territoriale di Coordinamento, quando il parametro aziendale relativo alla superficie sia superiore al 30%. Le coltivazioni dovranno essere congruenti con le risultanze catastali e l effettivo utilizzo dovrà essere asseverato da tecnico abilitato. Nel caso che l azienda disponga di fondi separati, gli stessi potranno essere computati ai fini della determinazione delle superfici di cui sopra purché i fondi siano funzionalmente collegati, ancorché ricadenti in differenti zone di tutela. L annesso in tal caso dovrà essere ubicato nella zona di minore Articolo modificato con atto CC 53 del 03/07/2000 Articolo modificato con atto CC 13 del Comma modificato con atto CC 74 del 14/11/2003 REGOLAMENTO URBANISTICO - Norme Tecniche di Attuazione 35 Testo coordinato con le modifiche progettate LUGLIO 2012

5 tutela. Dal computo delle superfici aziendali restano espressamente escluse le aree boscate e comunque le aree non coltivabili. Gli annessi dovranno: - rispettare la morfologia architettonica delle strutture semplici in legno; - essere impostati su di un unico vano dotato, se inferiore agli 80 mc, ed essere dotati di superficie finestrata inferiore ad 1/8 di quella di pavimento; - non possedere dotazioni che ne consentano l utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo; - avere copertura realizzata a due falde (capanna) con pendenza non superiore al 30%; - avere altezza media non superiore a ml. 2,60 (media tra altezza al colmo ed in gronda) nel caso di annessi inferiori agli 40 mc; - avere altezza media non superiore a ml. 3,00 (media tra altezza al colmo ed in gronda) nel caso di annessi oltre i 40 mc; Gli annessi non dovranno avere opere di fondazione escluso soltanto le opere di ancoraggio. Nella localizzazione dei manufatti si dovrà ricercare il rapporto con preesistenze e percorsi consolidati; la disposizione sul terreno dovrà tener conto della morfologia dello stesso. La installazione sarà comunicata con SCIA; il tecnico abilitato dovrà asseverare la consistenza delle superfici coltivate e la congruenza catastale delle stesse. Il proprietario, con sottoscrizione autenticata a termini di legge, redatta su modelli forniti dal Comune dovrà: indicare i terreni a cui gli annessi sono asserviti; indicare le motivate esigenze produttive; impegnarsi a non modificare la destinazione d uso agricola degli annessi; impegnarsi a non alienare separatamente dagli annessi le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti; corrispondere i diritti di segreteria stabiliti dal Comune relativi alla verifica del rispetto delle condizioni anzidette; impegnarsi alla rimozione degli annessi al termine dell anno solare. Gli annessi potranno essere mantenuti, al perdurare delle esigenze produttive, con il rinnovo da parte del proprietario della dichiarazione, con sottoscrizione autenticata, con la quale sia confermata la loro indispensabilità; la comunicazione dovrà essere prodotta entro il 31 gennaio su modello fornito dal Comune e corredata dal pagamento dei diritti di segreteria stabiliti dal Comune Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola Valgono le norme regionali vigenti in materia per quanto attiene agli interventi che non comportano ampliamenti volumetrici. Nel caso di intervento con ampliamento volumetrico su edifici non classificati di valore dovranno rispettarsi i seguenti limiti: Addizioni funzionali per le residenze rurali fino a raggiungere mq. 170 di superficie utile lorda. Addizione del 10% del volume degli annessi delle aziende agricole fino ad un massimo di 300 mc. Tramite il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo aziendale di cui alle norme regionali per le zone agricole e sempre nel caso di edifici non di valore sono consentiti anche: Interventi di ristrutturazione urbanistica come definiti dalla vigente normativa Addizioni funzionali alle abitazioni rurali fino a 200 mq(< 150 mq di superficie utile dei vani abitabili D.M. 5/07/75) di superficie utile lorda Addizione agli annessi commisurati alle esigenze funzionali dimostrate in base alla capacità produttiva del fondo 52 Comma modificato con atto CC xx del xx.xx.xxxx REGOLAMENTO URBANISTICO - Norme Tecniche di Attuazione 36 Testo coordinato con le modifiche progettate LUGLIO 2012

6 Cambi di destinazione di uso di edifici rurali che fanno parte di aziende di dimensioni che eccedono i minimi di cui alla vigente disciplina; la legittimità del cambio d uso dovrà essere verificata anche in relazione alle norme sovraordinate. 5. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non rurale: Per le caratteristiche degli interventi sul patrimonio edilizio esistente rurale e non, sia per quelli di nuova edificazione (parametri edilizi, materiali, sistemazioni, contestualizzazione ecc.) si farà riferimento alle specifiche prescrizioni di cui all art.11 Estratto piano strutturale art ambito del livello d) di disciplina delle aree a prevalente funzione agricolo-produttiva Riguarda essenzialmente la "pianura ondulata" corrispondente al "Luogo" n. 6 oltre a più modeste porzioni di territorio ricomprese all'interno di altri ambiti dove si registra una prevalente funzione e caratterizzazione agricola. In tale zona sono ammesse tutte le attività necessarie all'esercizio ed allo sviluppo dell'agricoltura e quelle connesse così come definite dalle vigenti leggi in materia. Assetti idrogeopedologici e vegetazionali: valgono le norme di cui all'ambito A) in quanto applicabili. Assetti colturali: sono consentite tutte le colture ed attività tipiche degli areali di pianura e della bassa collina toscana Assetti infrastrutturali: valgono le stesse norme ed indirizzi previsti per gli altri Ambiti con eccezione della possibilità di apertura di nuove strade purchè correttamente inserite nella morfologia del territorio e della asfaltatura della rete stradale locale. Assetto urbanistico edilizio: in tale ambito valgono le norme di cui agli artt.3 4 e 5 della L.R 64/95 salvo le diverse prescrizioni che seguono. - le nuove costruzioni rurali ad uso abitativo non potranno superare i 150 mq. di superficie utile e i due piani di altezza. - annessi eccedenti la capacità produttiva o riferibili a fondi con superficie inferiore ai minimi della L.R. 64/95 sono ammessi se finalizzati a forme di esercizio dell'agricoltura anche part-time ma che garantiscano livelli adeguati di miglioramento agricolo ambientale e la manutenzione nel tempo dell' unità coltivata; la dimensione di tali annessi non potrà superare in ogni caso gli 80 mc. e quella dell'unità coltivabile di pertinenza non potrà essere inferiore ai 5000 mq. Le modalità e le condizioni per il rilascio delle concessioni saranno disciplinate dal R.U. - per gli edifici esistenti delle aziende agricole oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica previsti all'art.5 della L.R. 64/95 sono ammessi anche ampliamenti fino a raggiungere 150 mq. di superficie utile complessiva, purchè non si superino i 450 mc. e purchè non si costituisca una nuova unità abitativa. - le nuove costruzioni rurali ovvero le ristrutturazioni e gli ampliamenti del patrimonio edilizio esistente dovranno essere ispirati a criteri di attenta contestualizzazione e di rispetto e coerenza con i caratteri paesaggistici, ambientali, tipologici del luogo; in tal senso le nuove costruzioni dovranno il più possibile inserirsi o accostarsi a strutture edilizie preesistenti o in mancanza porsi lungo percorsi consolidati. Analogamente gli ampliamenti e le ristrutturazioni dovranno correttamente inserirsi nel contesto architettonico di riferimento senza costituire elemento dissonante. Tipologie, tecniche costruttive, parametri edilizi e caratteristiche architettoniche dei nuovi manufatti saranno oggetto di apposita disciplina in sede di redazione del Regolamento Urbanistico. REGOLAMENTO URBANISTICO - Norme Tecniche di Attuazione 37 Testo coordinato con le modifiche progettate LUGLIO 2012

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