BUDE VIVIAN, C.F. BDIVVN77P63Z335Y, residente in Bra, via Ascanio Sobrero, n.10; PARTE CONVENUTA CONTUMACE

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1 N. R.G. 6129/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Cristina Presidente relatore dr. Marco Ciccarelli Giudice dr. Luca Martinat Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6129/2017 promossa da: SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA LAVORATORI, C.F , con l Avv. Ellisabetta CARLIN, che la rappresenta e difende per delega a margine dell atto introduttivo, elettivamente domiciliata in Torino, via Asti, n.35 presso lo studio dell avv. Alessandra DI FEO; PARTE ATTRICE CONTRO BUDE VIVIAN, C.F. BDIVVN77P63Z335Y, residente in Bra, via Ascanio Sobrero, n.10; PARTE CONVENUTA CONTUMACE All udienza del 20 settembre 2017 sono state rassegnate le seguenti CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE Voglia il Tribunale, previas solo occorrendo e senza inversione dell onere probatorio ammissione di prova per interpello e testi sui capitoli dedotti in narrativa nonchjé su quelli eventualmente deducendi; Accertare e dichiarare che, nella seduta del 14 novembre 2016 il Consiglio di amministrazione della Cooperativa attrice ha escluso la convenuta IBUDE Vivian da socia della cooperativa, ex art. 9, comma 1 lettera b) dello Statuto sociale, per la grave situazione di morosità e che, conseguentemente, la convenuta è decaduta dall assegnazione in godimento dell alloggio sociale sito pagina 1 di 8

2 in Bra (CN), via A. Sobrero, n.10 piano terra, compresi cantina e garage corrispondenti che oggi detiene sine titulo; Dichiarare pertanto tenuta e condannare IBUDE Vivian a rilasciare immediatamente il predetto alloggio sociale sito in Bra, via A. Sobrero, n.10, piano terra, compresi cantina e garage corrispondenti ibero da persone e sgombero da cose, con immissione della Cooperativa attrice nel possesso; Dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta IBUDE Vivian a corrispondere alla Cooperativa attrice l importo di 3.769,44 per i canoni di assegnazione in godimento dei mesi da aprile 2016 sino al mese di novembre 2016; Dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta IBUDE Vivian a corrispondere alla Cooperativa attrice l importo di 2.656,67 a titolo di indennità di occupazione sine titulo relativa ai mesi da dicmebre 2016 a febbraio 2017 per complessivi 1.636,04 (di cui 477,92 per dicembre 2016, 579,06 per gennaio 2017 e 579,06 per febbraio 2017) Dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta IBUDE Vivian a corrispondere alla Cooperativa attrice le indennità di occupazione senza titolo maturate dal mese di marzo 2017 sino all emanazione della sentenza nella misura di 577,06 mensili (somma deliberata in data 14 novembre 2016 in osservanza dell art. 7 del Regolamento per la disciplina da oservarsi per l esclusione dalla Società del socio che si renda moroso nei pagamenti dovuti ), ovvero in altra veriore somma accertanda dal Giudicante in corso di causa, anche in via di equità. Il tutto maggiorato con gli interessi legali dalle singole scadenze dei pagamenti sino al saldo effettivo come per legge. Con il favore delle spese e degli onorari. IN FATTO Con atto di citazione, notificato il 2 marzo 2017 la Cooperativa UNI.C.A.P.I. Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa ha evocato in giudizio Vivien IBUDE esponendo che: con delibera di ammissione del C.d.A. della Cooperativa in data 28 maggio 2015 la IBUDE era divenuta socia della Cooperativa e, con successiva delibera del 26 aprile 2012 era stata ammessa all assegnazione dell alloggio sociale in Bra (CN), via Ascanio Sobrero, n.10 (meglio descritto in citazione, comprensivo di cantina e garage) sottoscrivendo il verbale in data 5 giugno 2015; a decorrere dal mese di dicembre 2015 a fino a settembre 2016c IBUDE aveva però cessato di versare le rate dei fondo di Mutualità (per un totale di 970) e, da aprile pagina 2 di 8

3 2016 a settembre 2016, i canoni mensili di godimento dell immobile per un totale di 2.813,60; dopo l invito a mettersi in regola con i pagamenti, a fronte del persistere della morosità (per il periodo ottobre 2016 quanto alle rate del fondo mutualità in misura di 97, e per il periodo ottobre novembre 2016 per i canoni di godimento, in misura di 955,84); conseguentemente con delibera del 14 novembre 2016 era stata e esclusa dalla cooperativa con conseguente decadenza dal diritto di assegnazione in godimento dell immobile sociale, per violazione dell art. 9 dello Statuto; la delibera, non impugnata nel termine di 60 giorni, veniva annotata nel libro Soci in data 15 novembre 2016 e notificata all interessata il 16 dicembre 2016; nonostante l esclusione la convenuta aveva continuato a detenere l immobile, a questo punto senza titolo, senza corrispondere alcunché rendendosi così morosa per le ulteriori indennità di occupazione per i mesi da dicembre 2016 a febbraio 2017 per un ulteriore importo di 1.636,04; ciò premesso ha chiesto che venga dichiarata la legittimità della delibera di esclusione, con condanna della convenuta a rilasciare l alloggio, a pagare i canoni scaduti e a corrispondere alla Cooperativa un ulteriore somma a titolo di indennità di occupazione dell immobile, per il periodo indicato in atti e precisato all udienza del 20 settembre La convenuta, ritualmente citata, non si è costituita, con conseguente declaratoria di contumacia. La causa è stata trattenuta in decisione il 20 settembre 2015, con rinuncia della parte costituita ai termini istruttori e al termine per il deposito della conclusionale. IN DIRITTO La competenza della sezione specializzata in materia di impresa. La sezione specializzata è competente a conoscere della presente controversia. pagina 3 di 8

4 Infatti ai sensi dell art. 3, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la sezione specializzata è competente anche a conoscere delle controversie che presentano ragioni di connessione con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della stessa norma. Tale espressione deve intendersi riferita alle cause che presentano ragioni di connessione oggettiva propria con i procedimenti previsti dai primi due commi della norma sopra citata, con esclusione quindi delle sole ipotesi di connessione impropria. Nel caso di specie la parte attrice ha chiesto in via preliminare l accertamento della legittimità della delibera di esclusione da socio della signora IBUDE così proponendo una vera e propria domanda di accertamento su una questione pregiudiziale la cui decisione è idonea a passare in giudicato. La domanda principale rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa che è pertanto competente a provvedere anche sulle altre domande, che ad essa sono connesse in senso proprio, di rilascio, pagamento dei canoni e dell indennità per occupazione e sulla conseguente richiesta di dichiarare il socio escluso decaduto dall assegnazione dell alloggio sociale. * Le domande della Cooperativa meritano accoglimento La domanda di accertamento della legittima esclusione della socia Vivien IBUDE (con conseguente decadenza dall assegnazione dell alloggio sociale) dovuta alla sua situazione di grave morosità, è fondata. E provato che la convenuta, divenuta socia con delibera del C.d.A. del 28 maggio 2015 (v. doc. 1) e contemporaneamente assegnataria dell alloggio sito in Bra (CN), Via Ascanio Sobrero, n.10 (v. doc.1). L immobile le è stato consegnato con verbale del 5 giugno 2015 (v. doc.2) e la IBUDE in quanto socia e assegnataria era tenuta, ex art.9 dello Statuto (v. doc. 3) a versare alla cooperativa un importo mensile quale corrispettivo del diritto di godimento pagina 4 di 8

5 dell alloggio (comprensivo di quota per gestione dei servizi e delle imposte a qualsiasi titolo gravanti sull immobile assegnato), oltre che la somma di 5 mila a titolo di Fondo di Mutualità, con le modalità indicate al punto 6 dell atto di citazione (v. doc.4). L attrice ha allegato che la IBUDE si è resa morosa nel pagamento dei canoni a partire dal mese di dicembre Nessuna prova in senso contrario è emersa nel corso del giudizio e del resto la convenuta, rimasta contumace, non ha ovviamente provato che detto inadempimento non sussiste o non le è imputabile. L art. 9, lettera b) dello Statuto sociale prevede che l esclusione sia deliberata dagli amministratori, nel caso in cui il socio si renda moroso nel pagamento.delle somme a qualsiasi titolo dovute per poter continuare nel godimento dell alloggio; in questi casi, il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti e l esclusione può avere luogo soltanto trascorso un mese da detto invito, sempre che il socio rimanga inadempiente. (v. doc. 5). Pertanto la Cooperativa (con lettera del 12 ottobre 2016, notificata in pari data) aveva invitato formalmente la socia a mettersi in regola con i pagamenti, conformemente alla previsione del Regolamento (v. doc.6). Non risulta che la convenuta vi abbia provveduto, essendovi anzi prova della persistenza del suo inadempimento, con ulteriore aggravamento della sua situazione debitoria, sicché con delibera 14 novembre 2016 (comunicata il 16 dicembre 2016 ) la IBUDE è stata esclusa dalla Cooperativa. Tale delibera non è stata impugnata. Pertanto, accertata la legittima adozione del provvedimento di esclusione, consegue la decadenza dall assegnazione in godimento dell immobile sociale, essendone venuto meno il presupposto, ossia lo status di socio della Cooperativa. pagina 5 di 8

6 Poiché non risulta che nelle more l immobile sia stato restituito, la IBUDE a far data della comunicazione della delibera di esclusione ha iniziato a detenere l immobile sociale senza titolo. La domanda di pagamento dei canoni insoluti e al pagamento di una somma per l occupazione senza titolo decorrente dalla data di esclusione, alla data della sentenza. Anche tale domanda è fondata. Come si è precedentemente osservato non vi è prova che la convenuta, a partire dal dicembre 2015 a ottobre 2016 abbia corrisposto alcunché a titolo di rate del Fondo di Mutualità, né a titolo di canoni da aprile 2016 a novembre 2016, con conseguente condanna al pagamento dei relativi importi. La somma in questione, per il periodo considerato, è pari a per rate Fondo di Mutualità ed 3.769,44. La convenuta deve inoltre essere dichiarata tenuta a pagare l indennità di occupazione dell alloggio detenuto senza titolo dal mese di dicembre 2016 (la delibera di esclusione è stata infatti adottata nel mese di novembre 2016 e per quella mensilità, il cui importo era scaduto in data anteriore all esclusione la parte attrice ha legittimamente richiesto il pagamento del canone di godimento) al mese di settembre 2017, come da conteggio aggiornato depositato all udienza di precisazione delle conclusioni. L indennità deve essere calcolata in misura corrispondente al canone di godimento, come determinato ai sensi dello Stuto e come risulta dai verbali di assegnazione e immissione in possesso (documenti 1 e 2), in conformità a quanto disposto dall art c.c. in materia di contratto di locazione che contiene un principio generale applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l utilizzazione del bene dietro pagamento di un corrispettivo nel caso in cui il concessionario continui a pagina 6 di 8

7 utilizzare il bene oltre il termine di scadenza del rapporto, senza averne più titolo (v. Cassazione civ. Sez. I,. 29 novembre 2000, n.15301). La somma in questione, per il periodo dicembre 2016 settembre 2017 è pari a 4.513,09. Pertanto Vivien IBUDE deve essere condannata al pagamento in favore della parte attrice dei seguenti importi: per rate Fondo Mutualità; 3.769,44 per canoni di godimento per il periodo aprile 2016 novembre 2016; 4.513,09 per indennità di occupazione senza titolo da dicembre 2016 a settembre 2017 e così per un importo complessivo di 9.349,53. Su tutte le somme come sopra liquidate, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi dalla scadenza al saldo determinati nella misura contrattualmente prevista, mentre non è dovuta rivalutazione in quanto non si tratta di debito di valore e non è stato allegato e provato il maggior danno. Le spese. Le spese, secondo il principio generale cui non vi sono qui ragioni per derogare, seguono la soccombenza e devono essere pertanto poste a carico di Vivian IBUDE. Il credito per le spese di lite sorge al momento della loro liquidazione da parte del giudice, ed essa deve essere pertanto effettuata sulla base delle norme in tale momento vigenti e quindi ex art. 9 comma 2 D.l. n.1/2014 come convertito, e in base al DM 10 marzo 2014, n.55. Tali spese, in difetto di pattuizione tra la parte vittoriosa e il suo difensore, tenuto conto del valore della controversia e degli effetti della decisione, del numero e dell importanza delle questioni trattate (la convenuta è rimasta contumace e non sono state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c.) oltre che del pregio dell opera prestata si liquidano per il presente grado : fase di studio 875; fase introduttiva 740; fase decisoria 1.200; e così in totale 2.815, oltre a 474 per esposti e oltre successive occorrende, rimborso forfetario in misura del 15% ex art.2 DM n.55/2014, c.p.a. ex art. 11 legge 20 settembre 1980, n.576 e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa. PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte : pagina 7 di 8

8 1 accerta la legittimità della delibera adottata il 14 novembre 2016 dalla Cooperativa UNI.C.A.P.I. di esclusione della socia Vivien IBUDE e la conseguente decadenza di quest ultima dall assegnazione dell alloggio sito in Bra, via Ascanio Sobrero, n.10, piano terra, compresi cantina e garage (v. doc.2); 2 dichiara tenuta e condanna Vivien IBUDE all immediato rilascio in favore della Cooperativa UNI.C.A.P.I. dell alloggio descritto al punto che precede, e delle relative pertinenze libero da persone e sgombero da cose; 3 dichiara tenuta e condanna Vivien IBUDE al pagamento in favore della Cooperativa UNI.C.A.P.I., Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa, della somma di 9.349,53, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo; 4 condanna Vivien IBUDE a rimborsare alla società attrice le spese di lite, liquidate in 2.815, oltre a 474 per esposti e oltre successive occorrende, rimborso forfetario in misura del 15% ex art.2 DM n.55/2014, c.p.a. ex art. 11 legge 20 settembre 1980, n.576 e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa. Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del Tribunale il 6 ottobre Il Presidente estensore Dr. Maria Cristina Contini pagina 8 di 8

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