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1 N. R.G /2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva Crugnola Marianna Galioto Maria Antonietta Ricci ha pronunciato la seguente SENTENZA Presidente Giudice estensore Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2013 promossa da: ALDO VASSALLO, elettivamente domiciliato in LARGO RICHINI, MILANO, rappresentato e difeso dall avv. MAMELI ANTONELLA e SCIPIONI MASSIMILIANO (SCPMSM77T12F205Q) LARGO FRANCESCO RICHINI, MILANO;, CONTRO PARTE ATTRICE NEW TECHNOLOGY S.A.S. DI CUDINI STEFANO & C., con sede in Milano, via Bertolazzi n. 22, e STEFANO CUDINI, residente in Cassano d Adda, via Quintino di Vona n. 26/A, CONCLUSIONI PARTI CONVENUTE CONTUMACI Le parti hanno precisato le conclusioni all udienza del 15 settembre 2015 che si riportano di seguito: pagina 1 di 8

2 CONCLUSIONI PER L ATTORE In via principale di merito 1.- accertare e dichiarare l avvenuto legittimo recesso del sig. Aldo Vassallo dalla società New Technology s.a.s. di Cudini Stefano & C., a decorrere dal 16 febbraio 2012 tramite lettera raccomandata e, per l effetto, condannare la New Technology s.a.s. di Cudini Stefano & C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e in solido il sig. Stefano Cudini quale socio illimitatamente responsabile, alla liquidazione della quota del sig. Aldo Vassallo corrispondendo l importo di Euro ,00, ovvero della maggiore o minore somme che risulterà dal corso dell istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del recesso al saldo. Conseguentemente ordinare alla società New Technology s.a.s. di Cudini Stefano & C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all annotazione del recesso del socio Aldo Vassallo sui libri sociali e sui registri detenuti presso la CCIAA di Milano. 2.- Condannare la New Technology s.a.s. di Cudini Stefano & C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e in solido il sig. Stefano Cudini quale socio illimitatamente responsabile, al pagamento in favore del sig. Aldo Vassallo della somma di Euro 1.947,75 ovvero della maggiore o minore somme che risulterà dal corso dell istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di utili conseguiti e non corrisposti per gli anni 2010 e Accertare e dichiarare l avvenuto finanziamento/prestito da parte del sig. Aldo Vassallo, ovvero in subordine l indebito oggettivo, in favore della società New Technology s.a.s. di Cudini Stefano & C., della somma complessiva di Euro ,00 e conseguentemente, condannare la New Technology s.a.s. di Cudini Stefano & C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e in solido il sig. Stefano Cudini quale socio illimitatamente responsabile, alla restituzione al sig. Aldo Vassallo dell importo di Euro ,00 ovvero della maggiore o minore somme che risulterà dal corso dell istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del prestito al saldo effettivo. 4.- Accertare e dichiarare il sig. Cudini Stefano quale amministratore responsabile di mala gestio amministrativa nei confronti della New Technology s.a.s. di Cudini Stefano & C., e, per l effetto, condannare il sig. Cudini Stefano al risarcimento di tutti i danni causati e causandi al patrimonio della società New Technology s.a.s. di Cudini Stefano & C., con refusione di tutte le perdite e danni che verranno accertati nel corso del presente giudizio. In ogni caso pagina 2 di 8

3 condannare la New Technology s.a.s. di Cudini Stefano & C., e in solido il sig. Stefano Cudini quale socio illimitatamente responsabile, al rimborso di tutte le spese sostenute dall attore per complessivi Euro 851,16, per tutte le causali indicate in narrativa, oltre alla refusione e liquidazione delle spese legali per il procedimento cautelare n.40159/2012 RG Tribunale di Milano oltre Euro 262,00 per tassa ipotecaria/catastali sul provvedimento del In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Aldo Vassallo, premesso d essere stato socio accomandante della società convenuta, e d avere inviato lettera di recesso in data 15 febbraio 2012, a seguito della fase cautelare in cui è stato autorizzato il sequestro conservativo, ha chiesto: - la declaratoria di legittimità del recesso - la condanna della società convenuta New Technology sas di Stefano Cudini e c., e del socio accomandatario illimitatamente responsabile, alla liquidazione della quota per ,00 o della maggior somma risultante dall istruttoria con rivalutazione e interessi, con l ordine di annotazione del recesso sui libri sociali e sui registri detenuti presso la Camera di commercio. L attore ha inoltre dedotto d avere maturato utili pro quota per l esercizio 2010 per la somma di 1.947,75 ed ha chiesto la condanna dei convenuti alla corresponsione di tale importo. Altre voci di credito dedotte in causa e di cui l attore chiede condanna attengono: * alla somma di ,00 a titolo di rimborso per finanziamenti effettuati in favore della società, * nonché verso il solo Cudini - il ristoro del danno cagionato alla società dalle condotte di mala gestio compiuti da quest ultimo nella sua veste di amministratore. La domanda può essere accolta solo in parte. Il recesso. pagina 3 di 8

4 Dagli atti di causa emerge che l attore ha inviato alla società convenuta lettera di recesso del 16 febbraio 2012 prodotta sub doc. 15) con la prova della spedizione e ricevuta per compiuta giacenza. Il recesso è stato determinato da giusta causa e ha dunque avuto effetto immediato, stante le disposizioni di cui agli artt. 2315, 2293, 2285, secondo comma, cc, dato che l amministratore della società rifiutava di rendere il conto della gestione e di esibire al socio la documentazione contabile, come del resto è emerso dagli atti della fase cautelare, in cui lo stesso sig. Cudini, partecipando al procedimento, aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti del recesso ad nutum. Va emessa la declaratoria invocata, di cui l amministratore, come da richiesta attorea, darà pubblicità con iscrizione presso il Registro delle imprese. La liquidazione della quota. All attore va dunque riconosciuto il diritto di percepire la somma corrispondente a valore della quota da lui posseduta nella società convenuta, da determinarsi con riferimento alla data di efficacia del recesso, intervenuta, come detto, in data 16 febbraio In proposito va detto che nella fase cautelare la società convenuta e il socio accomandatario non avevano sollevato contestazioni al valore denunciato dal sig. Vassallo e indicato nella perizia di parte a firma del dr. Griggio. Tale determinazione, compiuta senza contestazioni nella fase cautelare, ben può costituire, ad avviso del collegio, elemento presuntivo idoneo a sorreggere la determinazione del quantum nei termini indicati dalla parte attrice, come del resto affermato anche nel provvedimento cautelare di accoglimento su detto punto, che non ha formato oggetto di reclamo ex art. 669terdecies cpc. Il valore della quota posseduta dal socio receduto è dunque pari ad ,00. I convenuti vanno dunque condannati in solido al pagamento, in favore dell attore, della complessiva somma capitale di ,00. pagina 4 di 8

5 Quanto a rivalutazione e interessi, la giurisprudenza ha spiegato che la prestazione prevista dall'art c.c., relativa alla liquidazione della quota del socio uscente, per espressa previsione contenuta nel primo comma della norma, consiste nella dazione di una somma di denaro e, in quanto obbligazione fin dall'origine pecuniaria, costituisce credito di valuta, soggetto, come tale, al principio nominalistico di cui all'art c.c. (sent del ; sent del ; sent del ). La svalutazione monetaria assume rilevanza quando, non essendo avvenuto l'adempimento entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289, diventino applicabili i principi sul risarcimento del danno conseguente alla mora del debitore (sent del , cit). Principi che peraltro, vertendosi in tema di credito di valuta, non comportano automaticamente la rivalutazione della somma dovuta, ma richiedono la deduzione e la dimostrazione, da parte del creditore, del maggior danno sofferto, in aggiunta a quello coperto con l'attribuzione degli interessi di mora. (Cass. n del 1994; v. anche n. 816 del 2009; n del 1995 e n del 1987). È stato inoltre spiegato, in senso condivisibile, che per tale prestazione il debitore e costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne e imposto l'adempimento, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, e cioè entro sei mesi dal giorno in cui si e verificato lo scioglimento del rapporto di società (Cass. n del 1974). Vanno dunque riconosciuti su detta somma gli interessi ai sensi dell art cc, dalla data del 16 agosto stante il termine di sei mesi fissato per il pagamento dall art. 2289, ultimo comma, cc fino al saldo effettivo. Non va invece accordata la rivalutazione monetaria in difetto di dimostrazione del maggior danno ex art cc. Gli utili. Non va invece riconosciuta la somma chiesta dall attore a titolo di utili relativi al pagina 5 di 8

6 La ricostruzione degli utili compiuta nella relazione tecnica di parte non è stata effettuata in termini rigorosi e sorretti da idonea documentazione. Il dr. Griggio ha infatti dato atto che la documentazione esaminata non è completa e che l attività sociale non risulta essere stata espletata dal 2009 in via continuativa, dato che l azienda (negozio di ferramenta) è stata aperta non tutti i giorni e non tutto il giorno. I finanziamenti. L attore ha chiesto la condanna della convenuta al rimborso degli asseriti finanziamenti per complessivi ,00, corrisposti alla società medesima in più riprese, in date di poco antecedenti, o successive all acquisto della partecipazione sociale. La domanda sul punto non può essere accolta. Va infatti notato che in sede di ricorso cautelare il sig. Vassallo aveva sostenuto che dette somme erano state versate quale parte del corrispettivo per l acquisto della partecipazione. Ebbene, soprattutto in un contesto assertivo così contraddittorio sulla causa dei versamenti in parola, ritiene il Tribunale che debba trovare conferma l orientamento dei giudici di legittimità secondo il quale l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. n del 2014; v. anche n del 2001). L attore al riguardo non ha indicato e neppure dimostrato l esistenza di alcun patto riguardo alla restituzione degli importi di cui si discute, sicché essi devono reputarsi erogati a fondo perduto o quale apporto di capitale. Il risarcimento del danno alla società per atti di mala gestio. La domanda, rivolta nei confronti del convenuto Cudini, va respinta. pagina 6 di 8

7 In proposito l attore ha sostenuto che i danni da rifondere alla società sono quelli che possono derivare dalle violazioni tributarie poste in essere dall amministratore, quali l omessa dichiarazione annuale dei redditi a decorrere dall anno 2010, come quantificati presuntivamente in ,00 nella perizia di parte a firma del dr. Griggio. La prova sul punto, tuttavia, non può dirsi rigorosamente raggiunta, posto che ad oggi, nonostante il tempo trascorso, non risulta alcuna formale richiesta di pagamento nei confronti della società da parte dell Erario, sicché la prospettazione del danno appare affatto ipotetica e meramente potenziale. Ulteriori spese. L attore ha domandato inoltre la rifusione delle spese che ha dovuto sostenere oneri economici per attività che avrebbero dovuto essere compiute dalla società convenuta, quali la redazione dell inventario e la stima della quota. La voce di credito appare fondata, ad avviso del Collegio, alla luce delle fatture in atti (docc. 8-9 A), da cui si desumono costi complessivi per 851,16, somma sulla quale maturano interessi ex art cc con decorrenza dalla data della domanda (citazione notificata il, 17 luglio 2013) fino al saldo effettivo. =0= Alla luce dei motivi ora illustrati, la domanda attorea va parzialmente accolta nei termini detti. Le spese seguono la prevalente soccombenza secondo il principio della causalità, e si determinano come in dispositivo, anche per la fase cautelare ante causam (comprensiva delle spese di trascrizione del sequestro per 262,00 espressamente richieste), avuto riguardo all attività difensiva svolta. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: 1. dichiara l avvenuto legittimo recesso del sig. Aldo Vassallo dalla società New Technology s.a.s. di Cudini Stefano & C., a decorrere dal 16 febbraio 2012, pagina 7 di 8

8 che sarà iscritto al Registro delle imprese a cura dell amministratore Stefano Cudini e a spese della società; 2. condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell attore, della complessiva somma di ,00, oltre a interessi, ai sensi dell art cc, dal 16 agosto 2012 fino al saldo effettivo; 3. condanna altresì i convenuti in solido al pagamento, in favore dell attore, della ulteriore somma di 851,16 oltre a interessi, ai sensi dell art cc, dal 17 luglio 2013 fino al saldo effettivo; 4. respinge le restanti domande dell attore; 5. condanna i convenuti a rimborsare all attore le spese di lite, comprensive della fase cautelare ante causam, che si liquidano in complessivi 8.000,00 per compenso d avvocato, e 990,00 per spese, oltre al rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CPA. Milano, 17 dicembre Il Presidente - Elena Riva Crugnola - Il Giudice estensore - Marianna Galioto - pagina 8 di 8

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