REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE TRIBUNALE DELLE IMPRESE
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1 N. R.G /2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE TRIBUNALE DELLE IMPRESE Composto da: Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore Dott. Edoardo Di Capua Giudice Dott.ssa Silvia Orlando Giudice ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa iscritta nel R.G.C. al n /2018, promossa da: Società Cooperativa GIUSEPPE DI VITTORIO, Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. Sciolla, S. Viale e D. Iula; PARTE ATTRICE Contro Albera Claudio; PARTE CONVENUTA CONTUMACE pagina 1 di 9
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte attrice Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis; In via istruttoria (omissis); Nel merito 1) Accertare e dichiarare che nella seduta del il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa attrice ha escluso il convenuto Albera Claudio da socio della Cooperativa, ex art. 9, comma 1, lett. b) dello Statuto sociale, per la grave situazione di morosità e che, conseguentemente, il convenuto è decaduto dall assegnazione in godimento dell alloggio sociale n. 71, sito in Torino, C.so Mortara n. 42, piano 16, comprensivo di cantina n. 71 e di posto auto n. 39, che oggi detiene sine titulo; 2) dichiarare pertanto tenuto e condannare il convenuto Albera Claudio a rilasciare immediatamente il predetto alloggio n.71, comprensivo di cantina n. 71 e di posto auto n. 39, libero da persone e sgombero da cose e immettere la Cooperativa attrice nel possesso del medesimo; 3) dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto Albera Claudio a corrispondere alla Cooperativa attrice l importo di euro 4.901,41 relativi ai canoni di godimento per l assegnazione per i mesi da aprile 2017 a ottobre 2017 compresi; 4) dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto Albera Claudio a corrispondere alla Cooperativa attrice l ulteriore importo di euro 4.176,08 relativi alla indennità di occupazione sine titulo da novembre 2017 a maggio 2018 compresi, nella misura pari al canone sociale per la prefata assegnazione in godimento e corrispondente, allo stato, ad euro 573,19 per novembre 2017, euro 573,19 per dicembre 2017, euro 605,91 per gennaio 2018, euro 605,90 per febbraio pagina 2 di 9
3 2018, euro 606,08 per marzo 2018, euro 605,91 per aprile 2018, euro 605,90 per maggio 2018, così come mensilmente determinato dalla Cooperativa, ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno per la ritardata restituzione dell immobile, dovuto per la perdurante occupazione dello stesso successivamente all intervenuta decadenza, da liquidarsi in misura pari al canone sociale per l assegnazione in godimento, ovvero ancora in altra veriore somma accertanda dal Giudicante in corso di causa, anche in via di equità e con riserva di quantificare con precisione l importo; 5) dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto Albera Claudio a corrispondere alla Cooperativa attrice le indennità di occupazione sine titulo ulteriori che matureranno nelle more del giudizio sino alla emanazione della sentenza, nonché quelle successive sino all effettiva liberazione dell unità abitativa, nella misura calcolata secondo gli stessi criteri sub 4) e con riserva di quantificare con precisione l importo; 6) il tutto maggiorato con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti al saldo come previsto dalla legge. Con vittoria di spese ed onorari di causa. MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con atto di citazione ritualmente notificato la Cooperativa ha convenuto in giudizio Albera Claudio per sentir accertare la sua esclusione da socio dalla Cooperativa e la conseguente decadenza dell assegnazione dell alloggio sociale dallo stesso occupato, nonché per ottenere la condanna della parte convenuta al rilascio dell immobile ed al pagamento dei canoni di assegnazione non corrisposti e della indennità di occupazione sine titulo fino alla data di effettivo rilascio; il tutto oltre accessori come riportato in epigrafe. In fatto, la Cooperativa attrice ha rappresentato che: con delibera del aveva ammesso in qualità di socio il sig. Albera Claudio; pagina 3 di 9
4 con delibera aveva attribuito in godimento al convenuto l alloggio sociale n. 71, sito in Torino, C.so Mortara n. 42, piano 16, comprensivo di cantina n. 71 e posto auto n. 39; il relativo verbale era stato sottoscritto per ricevuta; l alloggio fa parte di un complesso immobiliare realizzato dalla Cooperativa con un intervento di edilizia abitativa convenzionata, vincolato al rispetto delle condizioni di cui all Atto unilaterale di obbligo sottoscritto in data 5 luglio 2006 (atto Notaio Revigliono); ai sensi dell art. 9, comma 3 del prefato Atto d obbligo, il canone di locazione è determinato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 numero 431 o ai sensi delle successiva norme equivalenti, vigenti al momento della locazione ; a far data dal mese di aprile 2017 il convenuto aveva cessato di corrispondere il canone mensile per l occupazione dell immobile, comprensivo della quota delle spese; con lettera , notificata il 18 agosto successivo, la Cooperativa aveva trasmesso al convenuto, ex art. 9, comma 1, lett. b) dello Statuto, formale invito a mettersi in regola con i pagamenti per i mesi da aprile 2017 a giugno 2017 compresi, per un importo di euro 2.177,99, nel termine perentorio di 30 giorni, pena l esclusione da socio e la decadenza dall assegnazione; Il convenuto non aveva versato alcunché e la situazione debitoria si era aggravata; con delibera del CDA in data la Cooperativa, ai sensi dello Statuto, preso atto che malgrado fossero trascorsi 30 giorni, il convenuto non aveva provveduto a mettersi in regola, aveva deliberato la sua esclusione da socio e, conseguentemente, la decadenza dal diritto di assegnazione in godimento dell immobile sociale; in pari data la Cooperativa aveva annotato sul libro Soci l esclusione del convenuto da socio; con lettera , notificata in data , il Presidente della Cooperativa aveva informato il convenuto della deliberazione di esclusione da socio e di decadenza dall assegnazione dell immobile sociale, informandolo altresì che ai sensi del comma 2 del citato art. 9 dello Statuto lei ha facoltà di proporre opposizione al Tribunale Ordinario di Torino nel perentorio termine di 60.. giorni dal ricevimento della presente ; il termine era scaduto senza che fosse presentata opposizione; dal novembre 2017 il convenuto occupava l immobile sine titulo; pagina 4 di 9
5 ai sensi dell art. 7 del Regolamento della Cooperativa per la disciplina da osservarsi per l esclusione dalla Società del Socio che si renda moroso nei pagamenti dovuti - rubricato Occupazione sine titulo dell immobile Indennità - dal momento dell annotazione nel libro dei Soci della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di cui al precedente art. 5 e fino alla riconsegna dell alloggio concesso in godimento, il Socio escluso dovrà corrispondere alla Cooperativa, a titolo di indennità per l occupazione sine titulo, un indennizzo mensile pari al canone di godimento, oltre a tutte le spese conseguenti l utilizzo dell immobile. In diritto, parte attrice ha rappresentato la correttezza del procedimento di esclusione della parte convenuta, effettuato nel rispetto delle disposizioni statutarie e la sussistenza del conseguente diritto al rilascio dell immobile assegnato in godimento, con condanna di Albera Claudio al pagamento dei canoni di assegnazione scaduti e non pagati e al pagamento, quale risarcimento del danno, di una indennità di occupazione sine titulo per i mesi successivi. 2) Parte convenuta cui l atto di citazione introduttivo del giudizio è stato ritualmente notificato non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. La causa è stata istruita senza assunzione di prove costituende e trattenuta a decisione collegiale all udienza del Parte attrice ha rinunciato ai termini per il deposito degli scritti conclusivi e ha depositato situazione aggiornata della morosità di parte convenuta relativamente alla occupazione sine titulo. 3) In via preliminare deve essere rilevato che la presente controversia relativa a rapporti societari tra socio e cooperativa e disciplinata dagli artt e sgg. c.c. rientra, ex art. 3 del d. lgs n. 168, nella competenza della sezione specializzata in materia di imprese. 4) Nel merito. La domanda attorea è fondata. Risulta infatti dagli atti prodotti in giudizio da parte attrice che, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, parte convenuta è divenuta socia della cooperativa medesima. pagina 5 di 9
6 Con successiva delibera, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato a parte convenuta l alloggio sociale n. 71, sito in Torino, C.so Mortara n. 42, piano 16, comprensivo di cantina n. 71 e di posto auto n. 39. Premesso che parte convenuta rimasta contumace e gravata del relativo onere probatorio (Cass n. 8615) non ha provato di avere adempiuto all obbligo di pagamento del canone di godimento dell alloggio, osserva il Collegio che l art. 9, comma 1, lett. b) dello Statuto sociale prevede che se si verifica una morosità nel pagamento il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti e che l esclusione può avere luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio rimanga inadempiente. La delibera di esclusione del socio, poi in base al comma 2 dell art. 9 citato viene comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente che ne cura l annotazione nel libro soci, dalla cui data l esclusione ha effetto e il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Nel caso di specie, con lettera (doc. n. 5) la Cooperativa ha invitato il socio odierno convenuto a mettersi in regola con i pagamenti, pena l esclusione da socio e la decadenza dall assegnazione e, non avendo ALBERA CLAUDIO adempiuto ai propri obblighi (ed essendosi reso ulteriormente moroso), con delibera il Consiglio di Amministrazione ne ha disposto l esclusione da socio delle Cooperativa: tale atto - annotato sul libro dei soci della Cooperativa è stato comunicato in data (doc. n. 7) alla parte convenuta e quest ultima (come era sua facoltà e come specificato nella comunicazione di cui sopra) non ha proposto opposizione davanti al Tribunale. Attese le univoche risultanze documentali sopra delineate, ritiene il Collegio che l avvenuto scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio sia stato ritualmente deliberato e comunicato, così come la conseguente dichiarazione di decadenza di ALBERA CLAUDIO dall assegnazione in godimento dell immobile sociale. Da un lato, infatti, parte convenuta non ha mai contestato, né anteriormente (allorquando le è stata contestata la morosità, con comunicazione dei canoni scaduti e non pagati) né successivamente all instaurazione del presente giudizio, la situazione di morosità rilevante ai sensi dell art. 9 della Statuto e, dall altro, sempre in pagina 6 di 9
7 base all art. 9 dello Statuto (comma 3) lo scioglimento del rapporto sociale comporta la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso tra il socio e la società. Da quanto sopra esposto, consegue che l immobile sociale assegnato alla parte convenuta ALBERA CLAUDIO debba considerarsi detenuto senza titolo a far data dalla delibera di esclusione con relativo diritto della Cooperativa attrice all immediato rilascio in suo favore del predetto alloggio e la condanna del convenuto a provvedervi. 5) ALBERA CLAUDIO deve essere pertanto condannato a pagare a parte attrice la somma di euro 4.901,41 per i canoni relativi ai mesi da aprile 2017 a ottobre 2017 compresi, oltre trattandosi di debito di valuta interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Parte attrice ha inoltre diritto al risarcimento del danno subito per la mancata disponibilità dell immobile che avrebbe dovuto essere rilasciato sin dal novembre 2017 (e che è ancora occupato dalla parte convenuta). Tale danno, in applicazione dell art c.c. deve essere quantificato e liquidato in misura pari al canone pattuito. Come è stato ripetutamene affermato in giurisprudenza anche di legittimità, infatti, la disposizione sancita dall art c.c. (danni per ritardata restituzione) costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l utilizzazione del bene dietro corrispettivo, per l ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza più averne titolo. In queste ipotesi, infatti, dal vantaggio che consegue il concessionario da tale utilizzazione deriva un danno per il concedente, che ha come misura certa il corrispettivo periodico che era stato stabilito nel contratto (Così, fra le altre, Cass., 2000 n ). In applicazione di tale principio, parte convenuta deve essere condannata a pagare alla Cooperativa attrice la somma di euro 5.450,18 per occupazione sine titulo per il periodo antecedente l incardinazione del presente giudizio (novembre 2017-luglio 2018), con gli interessi legali dal giorno della domanda giudiziale al saldo (Cass., 2006 n e Cass., 1999 n ). Ritiene infine il Collegio che debba essere accolta anche la domanda - formulata nell atto introduttivo del giudizio, richiamata all'atto di precisazione delle conclusioni definitive - di pagina 7 di 9
8 condannare parte convenuta al risarcimento del danno conseguente al protrarsi di tale occupazione anche successivamente alla notificazione della citazione e fino alla data attuale (agosto 2018-dicembre 2018): ciò in applicazione del principio di cui all art c.c., non essendo contestato il perdurare di tale indebita occupazione e potendo l entità della domanda attorea essere determinata sulla base dell ultimo canone dovuto in via risarcitoria. ALBERA CLAUDIO deve pertanto essere condannato a pagare alla Cooperativa attrice l ulteriore importo di euro 3.340,01 oltre interessi legali che, in mancanza di costituzione in mora, decorrono dalla data della sentenza al saldo. 6) Le spese del giudizio, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, (DM 2018 n. 37, scaglione da euro a euro , complessità media, riduzione al 50% della fase di trattazione e istruttoria e esclusione della fase decisionale) seguono la soccombenza. PQM Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n /2018, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta, così provvede: Accerta che in data il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa attrice ha escluso ALBERA CLAUDIO da socio della Cooperativa ai sensi dell art. 9, comma 1, lett. b) dello Statuto sociale e che, conseguentemente, ALBERA CLAUDIO è decaduto dall assegnazione in godimento dell alloggio sociale n. 71, sito in Torino, C.so Mortara n. 42, piano 16, comprensivo di cantina n. 71 e di posto auto n. 39; Condanna ALBERA CLAUDIO a rilasciare tale immobile con le sue pertinenze in favore della Cooperativa Giuseppe Di Vittorio, Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa in persona del legale rappresentante pro tempore; pagina 8 di 9
9 Condanna ALBERA CLAUDIO pagare alla Cooperativa Giuseppe Di Vittorio, Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, le seguenti somme: euro 4.901,41 per i canoni relativi ai mesi da aprile 2017 a ottobre 2017 compresi, oltre trattandosi di debito di valuta interessi legali dalle singole scadenze al saldo; euro 5.450,18 per occupazione sine titulo per il periodo antecedente l incardinazione del presente giudizio (novembre 2017-luglio 2018), oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo; euro 3.340,01, a titolo di risarcimento del danno per occupazione sine titulo per il periodo agosto 2018-dicembre 2018, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo; Condanna ALBERA CLAUDIO a rimborsare alla Cooperativa Giuseppe Di Vittorio, Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.415,00 oltre iva e contributi previdenziali come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% ed oltre a euro 510,53 per esposti. Così deciso dalla Prima sezione civile del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, nella composizione di cui alla camera di consiglio del giorno La Presidente estensore Dott.ssa Gabriella Ratti pagina 9 di 9
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