NUOVO SCENARIO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
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- Orazio Gagliardi
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1 NUOVO SCENARIO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO A cura di Luca Caratti Consulente del Lavoro Esperto della Fondazione Studi CNO
2 Ammortizzatori sociali In costanza di rapporto Cessato il rapporto di lavoro Cigo/Cigs/Cds FIS Politiche attive Politiche passive ANPAL NASpI ASDI
3 CIGO E CIGS
4 FONTI Decreto Legislativo n. 148/2015 DM 95442/2016 Messaggio Inps n. 5919/2015 Circolare Inps n. 197/2015 Circolare MLPS n. 24/2015 Circolare Fondazione Studi n. 24/2015 Data entrata in vigore: 24 settembre 2015
5 Cigo Cigs I requisiti comuni
6 Soggetti beneficiari: lavoratori subordinati con anzianità di effettivo lavoro pari a 90 giornate nell unità produttiva estensione agli apprendisti con contratto professionalizzante
7 Sono esclusi dal trattamento: - i dirigenti - i lavoratori a domicilio - i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
8 Che si intende per effettivo lavoro? MLPS circ. 24/2015 e Inps circ. 197/2015: effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla durata oraria, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivante da ferie, festività e infortuni, maternità obbligatoria. E i riposi settimanali?
9 Il riferimento all anzianità di effettivo lavoro deve essere valutato alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Requisito è richiesto per i trattamenti ordinari per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale* * Legge di Stabilità 2016
10 Affinché sia definita tale, l unità produttiva occorre che: abbia un organizzazione autonoma; la sua attività sia finalizzata ad un ciclo produttivo completo o una sua fase completa; le maestranze in forza siano occupate in via continuativa. EDILIZIA: sono ricompresi i cantieri temporanei di durata almeno 1 mese con contratto di appalto
11 misura:. La misura dell'integrazione salariale è costituita dall' 80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore ed limite dell' orario contrattualmente stabilito. Soggetto a limiti di massimale Riduzione del 5,84% aliquota contributiva
12 Durata complessiva: durata: per ciascuna unità produttiva il trattamento di CIGO+CIGS non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile Se si utilizzano i contratti di solidarietà la durata si estende sino a 36 mesi (art.22).
13 ESEMPI In pratica il datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione di entrambe le forme di sostegno, potrebbe usufruire ad esempio di: 12 mesi di CIGO e di 24 mesi di CDS 12 mesi CIGS e 24 mesi di CDS 12 mesi di CIGO e 24 mesi di CDS 12 mesi di CIGO 6 di CIGS e 12 di CDS. Non potrà aver luogo il trattamento straordinario per unità produttive per le quali si sia richiesto, per il medesimo periodo e per causali sostanzialmente coincidenti, l intervento ordinario.
14 contribuzione figurativa: tutti i periodi di sospensione o riduzione danno diritto a accredito figurativo.
15 contributo addizionale: commisurato non all organico dell impresa ma aumentato progressivamente in base all utilizzo calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Contributo non dovuto per eventi oggettivamente non evitabili, imprese sottoposte a procedure concorsuali con continuazione attività, aziende commissariate.
16 Di regola, viene stabilito che il pagamento delle integrazioni salariali venga effettuato dall impresa ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. L impresa provvederà a porre a conguaglio l importo anticipato nella denuncia contributiva mensile. Termine decadenziale pari a 6 mesi per conguaglio o rimborso delle prestazioni
17 Condizionalità: centri per l impiego: obbligo di convocazione dei beneficiari di una sospensione o riduzione programmata dell orario di lavoro superiore al 50% dell orario di lavoro (calcolata su base annua) per stipula patto di servizio. Il lavoratore decade dal trattamento qualora non comunichi preventivamente a Inps inizio prestazione lavorativa.
18
19 causali situazioni aziendali dovuti a eventi transitori, incluse intemperie Situazioni di mercato
20 Causali Mancanza di lavoro o di commesse: significativa riduzione di ordini o commesse. Crisi di mercato: mancanza di lavoro o di commesse derivante dall andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l impresa Documentazione Nella relazione l azienda dovrà: o illustrare l attività aziendale e l andamento negativo o involutivo a seguito della mancanza di ordini e di commesse in relazione all attività aziendale dei due anni precedenti l anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni; o specificare la completa autonomia dell evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza, inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori; o illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine (es. nuovi ordinativi ); o la documentazione utile può essere costituita dal bilancio e dal fatturato Nella relazione l azienda dovrà: o illustrare l attività aziendale e l andamento negativo o involutivo a seguito della mancanza di ordini e di commesse in relazione all attività aziendale dei due anni precedenti l anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni; o specificare la completa autonomia dell evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza, inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori; o illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine; o la documentazione utile può essere costituita dal bilancio e dal fatturato
21 Causali Fine lavoro, fine cantiere e fine fase lavorativa: brevi periodi di sospensione dell attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l inizio di un altro, non superiori a tre mesi, e la sospensione dell attività dei lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa rimangono in attivi in attesa di reimpiego Documentazione Nella relazione l azienda dovrà: o illustrare l attività aziendale e documentare la durata prevista dei lavori e il loro termine, la specializzazione dei lavoratori coinvolti e rimasti inattivi. Indicare, in caso di fine cantiere o fine lavori, la data di inizio del nuovo cantiere o lavoro ; o specificare la completa autonomia dell evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza, inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori; o illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine; o la documentazione da esibire a supporto potrebbe essere costituita dal contratto di appalto Nella relazione l azienda dovrà: o illustrare la natura dell evento, evidenziando la sua transitorietà, imprevedibilità ed eccezionalità rispetto al progetto originario e gli effetti negativi che il suddetto evento ha prodotto per il datore di lavoro comprovata, ove necessario, da idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorità circa l imprevedibilità della stessa o specificare la completa autonomia dell evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza, inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori; o illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine;
22 Causali Mancanza di materie prime o componenti: la sospensione o riduzione dell attività lavorativa dovuta a mancanza di materie prime o componenti non imputabili all impresa Eventi meteorologici Sciopero di reparto o di altra impresa: sciopero o picchettaggio di maestranze non sospese dall attività lavorativa all interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all impresa richiedente la CIGO. Documentazione L azienda della relazione tecnica dovrà: o illustrare le modalità di stoccaggio seguite, specificare la data dell ordine delle materie prime o dei componenti; o illustrare le iniziative utili al reperimento delle stesse o dei componenti di qualità equivalente, comprese le attività di ricerca di mercato sulla base di idonei mezzi di comunicazione intraprese senza esito positivo; o specificare la completa autonomia dell evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza inadempienze del datore di lavoro, dei lavoratori o dei fornitori; o illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine (es. nuovi ordini) L azienda nella relazione tecnica dovrà: o illustrare l attività aziendale e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell evento, nonché le conseguenze che l evento stesso ha determinato. o specificare l evento meteo e l orario nel quale si è verificato, allegando alla relazione tecnica i bollettini meteo rilasciati da enti accreditati (Arpa, aeronautica militare). L azienda nella relazione tecnica dovrà: o illustrare l attività aziendale e l andamento negativo o involutivo a seguito dello sciopero e/o del picchettaggio. In particolare specificare se lo sciopero riguarda il reparto per il quale è stata richiesta l integrazione salariale, gli ordini non evasi per effetto dello sciopero. In caso di sciopero di altra azienda indicare inoltre il collegamento con l attività di quest ultima; in caso di picchettaggio allegare dichiarazione di pubblica autorità attestante l impossibilità ad accedere in azienda. o illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine.
23 Causali Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica Impraticabilità dei locali o sospensione o riduzione dell attività anche per ordine di pubblica autorità Documentazione L'azienda nella relazione tecnica dovrà: o illustrare la natura dell evento, evidenziando la sua transitorietà, imprevedibilità ed eccezionalità e gli effetti negativi che il suddetto evento ha prodotto per il datore di lavoro; in particolare in caso di incendi, alluvioni, crolli, mancanza di energia elettrica che non sia un evento doloso ed imputabile all azienda (allegando anche verbali ed attestazioni delle autorità competenti VV.FF, enti erogatori); o specificare la completa autonomia dell evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori; o illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tal fine. L'azienda nella relazione tecnica dovrà: o illustrare la natura dell evento, evidenziando la sua transitorietà, imprevedibilità ed eccezionalità e gli effetti negativi che il suddetto evento ha prodotto per il datore di lavoro; in caso di impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità e sospensione dell attività per ordine di pubblica autorità rispettivamente che sia un evento improvviso e di rilievo quale ad esempio alluvione o terremoto e che la sospensione non dipenda da fatti attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell azienda o dei lavoratori (allegando dichiarazioni di pubblica autorità che attestino l impraticabilità e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l attività lavorativa) o specificare la completa autonomia dell evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori;
24 Causali Guasti ai macchinari, manutenzione straordinaria Documentazione Nella relazione tecnica l azienda dovrà: o illustrare la natura dell evento, evidenziando la sua transitorietà, imprevedibilità ed eccezionalità e gli effetti negativi che il suddetto evento ha prodotto per il datore di lavoro; o specificare la completa autonomia dell evento rispetto alla normale manutenzione ordinaria dei macchinari, indicando, in caso di guasto, la cadenza con la quale viene attuata, l ultima data nella quale la stessa è stata eseguita, allegando l attestazione dell azienda che ha effettuato la riparazione con indicazione del tipo di intervento effettuato e la non prevedibilità del guasto; in caso di manutenzione straordinaria allegare l attestazione dell impresa intervenuta da cui risulti l eccezionalità dell intervento non riferibile ad attività di manutenzione ordinaria; o illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine. Nucleo centrale della nuova richiesta è: RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA ANCHE IN CASO DI ISTANZA DI PROROGA
25 Durata CIGO: 13 settimane continuative prorogabili trimestralmente fino a max 52 settimane. Una nuova domanda, dopo 52 settimane di fruizione, può essere presentata dopo 52 settimane di lavoro continuativo. Max 52 settimane nel biennio mobile.
26 Non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione salariale. Ulteriore nuovo limite!!
27 Procedura sindacale: obbligo informazione preventiva e esame congiunto (stessa disciplina L 164/75) ha oggetto interessi dei lavoratori si conclude in 25 gg o 10 se <50 dipendenti. ll trattamento di integrazione e concesso dalle sedi Inps territorialmente competenti
28 Contribuzione a carico di imprese ricadenti nel campo di applicazione CIGO: aliquota Tipologie su retribuzione imponibile 1,70% Imprese industriali sino a 50 dip 2% Imprese industriali oltre 50 dip 4,70% Operai di industria e artigianato edile 3,30% Operai industria e artigianato lapidei 1,70% Impiegati e quadri industria e artigianato edile e lapidei fino a 50 dip 2% Impiegati e quadri industria e artigianato edile e lapidei oltre a 50 dip Determinato su quanto dichiarato dall impresa sulla base del numero medio di dipendenti in forza anno precedente. Ci calcolano apprendisti e lavoratori a domicilio
29 Domanda di ammissione: La domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale ordinario va presentata telematicamente entro il termine di quindici giorni dall inizio della sospensione o della riduzione dell attività lavorativa.
30 Inps circ. n. 197/2015: circa il termine di presentazione delle istanze e considerato, in attesa dell implementazione delle procedure informatiche, come data di decorrenza del trattamento il lunedi della prima settimana richiesta. Qualora il primo giorno di sospensione non coincida con il lunedi, l azienda, ai fini dell osservanza dei termini perentori di presentazione dell istanza, potrà indicare la diversa decorrenza con separata autocertificazione.
31 Modalità concessione: 1 gennaio 2016 concesse da Inps territorialmente competente (abrogazione commissioni provinciali). Ricorso avverso rigetto: a comitato Inps
32 FONTI Decreto Legislativo n. 148/2015 Circolare MLPS n. 24/2015 DM 94033/2016
33 beneficiari: imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda occupavano più di 15 dipendenti (compresi apprendisti e dirigenti) Divieto di utilizzo in caso di cessazione attività dal 1 gennaio 2016
34 CAMPO DI APPLICAZIONE
35 Prestazioni: 80% della retribuzione di riferimento con massimale. (penalizzazione del CdS rispetto alla precedente normativa)
36 Durata massima: Riorganizzazione aziendale: 24 mesi Crisi aziendale: 12 mesi Contratti di solidarietà: 24 mesi (si estende sino a 36 mesi)
37 N.B. dal 24 settembre 2017: Riorganizzazione aziendale Crisi aziendale Possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell 80% delle ore lavorabili nell unità produttiva, nell arco di tempo del programma autorizzato.
38 Causali intervento: Riorganizzazione aziendale: deve presentare un piano di interventi Crisi aziendale: deve contenere piano di risanamento (per cessazione attività solo sino al ) Contratti di solidarietà
39 Riorganizzazione aziendale: a. Presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. b. Il programma può contenere investimenti per impianti fissi e attrezzature e può prevedere programmi di formazione e riqualificazione. c. Valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti della stessa tipologia operati nel biennio precedente
40 Riorganizzazione aziendale: d. Le sospensioni del lavoro devono essere motivatamente ricollegabili nell entità e nei tempi al processo di riorganizzazione da realizzare. e. Nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori, sospesi o a orario ridotto, nella misura minima di 70%. f. Esplicita indicazione delle modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati
41 Crisi aziendale: a. Indicatori economico-finanziari di bilancio riguardanti il biennio precedente devono far emergere andamento a carattere negativo o involutivo (presentazione di relazione tecnica) b. Deve essere verificato il ridimensionamento dell organico aziendale nel biennio precedente l intervento CIGS; assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle agevolate. c. Deve essere presentato un piano di risanamento d. Il programma deve garantire la continuazione dell attività e la salvaguardia occupazionale.
42 Crisi aziendale: Il trattamento può essere concesso quando la crisi sia conseguente ad evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione aziendale. Necessaria rappresentazione dell imprevedibilità.
43 Crisi aziendale: Non concedibile: Iniziato attività da meno di 2 anni Non abbiano avviato attività produttiva Abbiano subito significative trasformazioni societarie
44 Sanzione per mancata rotazione DM 94956/16 periodo contributo addizionale contributo addizionale maggiorato sino ad un anno nel quinquennio mobile 9% 10% sino a due anni nel quinquennio mobile 12% 13% sino a tre anni nel quinquennio mobile 15% 16%
45 CIGS CDS
46 Esubero personale Contratto di solidarietà Riduzione orario Deve essere quantificato nel contratto
47 CONTENUTI DEL CDS ( si ritiene attuale (per quanto possibile) circolare Min Lav 33/1994) 1) data della stipula del contratto; 2) esatta individuazione delle parti stipulanti, riportando accanto alla firma, nome, cognome e cariche dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali competenti alla stipula e dell'impresa; 3) contratto collettivo di lavoro applicato; 4) orario di lavoro ordinario applicato e sua articolazione; 5) data dell'eventuale apertura della procedura di mobilità (ex art. 4 e/o 24, L. n. 223/1991) e numero esuberi dichiarati; 6) quantificazione dell'esubero di personale all'atto della stipula dell'accordo; 7) motivi che hanno determinato tale esubero; 8) decorrenza contratto di solidarietà; 9) durata del contratto; 10) forma di riduzione dell'orario di lavoro; 11) articolazione puntuale della riduzione; 12) parametrazione su orario medio settimanale; 13) indicazione della percentuale complessiva di riduzione dell'orario; 14) eventuali deroghe all'orario concordato (art. 5, comma 10, L. n. 236/1993); 15) misure che le parti intendono intraprendere per agevolare il mantenimento dell'occupazione.
48 DM 94033/2016, art. 4: In caso di temporanee esigenze di maggior lavoro le modalità di minor utilizzo del CdS devono essere previste nel contratto medesimo. L azienda deve comunicare la variazione dell orario a: 1 Ministero del Lavoro 2 INPS Se necessita di maggior utilizzo è necessaria la stipula di un nuovo contratto.
49 riduzione orario: media non sup a 60% dell orario giornaliero, settimanale o mensile. Per ciascun lavoratore non superiore a 70% nell arco del periodo del cds. Il dettato normativo lascia intendere che la contrazione sia da riferire alla media della riduzione dell orario di tutti i lavoratori interessati. Tale impostazione è, del resto, confermata dalla disposizione nella parte in cui prevede che, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell orario di lavoro non possa essere superiore al 70 per cento nell arco dell intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
50 Trattamento di fine rapporto: a carico della gestione tranne nel caso di licenziamento per gmo o lic.collettivi intervenuti entro 90 giorni dalla cessazione del Cds ovvero di entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 gg dal trattamento precedente.
51 Consultazione sindacale: comunicazione preventiva a OOSS, entro 3 giorni richiesta esame congiunto, le parti, per accedere a cigs, devono espressamente dichiarare non percorribilità del CdS. Procedura che si esaurisce entro 25 gg (10 se inferiori a 50 dip)
52 Procedimento: Domanda da presentarsi entro 7 giorni dalla conclusione della procedura sindacale corredata da elenco nominativo lavoratori interessati. Deve essere inviata a inps e centri impiego (sistema telematico??). Presentata in un unica soluzione contestualmente al MLPS e alle DTL (CIGSonline)
53 Decorrenza: non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell istanza. Decadenza: entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione entro il quale sono ammessi il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.
54 VALUTAZIONI PRELIMINARI PER USO CDS o Entità contrazione oraria o Vantaggio della durata (24 mesi) o Nuovi costi: contributo addizionale o Vincolo al massimale di integrazione o Esclusi dirigenti, lavoratori a domicilio e apprendisti
55 L accordo per CDS Contratto collettivo aziendale ex art. 51 DLGS 81/2015 Accordo è soluzione a Non richiede passaggio in Regione o Min.Lav Alternativa a lic. collettivo Modalità diretta di gestione eccedenza personale
56 Domanda di concessione CigsOnLine entro 7 giorni da stipula allegando: 1Contratto di solidarietà 2Elenco lavoratori coinvolti con qualifica e data assunzione 3Scheda n. 8 4 delega del rappresentante aziendale 5Copia del documento identità rappresentante aziendale 6Marca da bollo 16
57 Fondi integrazione salariale Inps circ febbraio 2016 Inps circ settembre 2016
58 Fondi integrazione salariale Si ricalca la disciplina della L. 92/12 Si ripartisce la quota contributiva 1/3 a carico lavoratore e 2/3 a carico azienda. Rientrano tra i beneficiari anche gli apprendisti.
59 Obiettivo: offrire tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell attività lavorativa per le causali previste in tema di CIGO o CIGS. F.di solidarietà bilaterali F.di solidarietà bilaterali alternativi F.do integrazione salariale
60 PRESUPPOSTO COMUNE AI FONDI DI SOLIDARIETA ambito oggettivo di applicazione: costituzione obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (compresi apprendisti) esclusi da CIGO e CIGS. La verifica della soglia dimensionale è effettuata mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.
61 INPS CIRC. N. 176/2016 FIS Si evidenzia che il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a cinque: in tal caso l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di cinque dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a cinque dipendenti.
62 F.di solidarietà bilaterali istituiti con DM sulla base di accordi e contratti collettivi stipulati tra le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i settori che non rientrano nel campo di applicazione di CIGO o CIGS. Se fondi già costituiti non si adeguano i contributi vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.
63 F.di solidarietà bilaterali possono assicurare una delle seguenti finalità: Tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigenti; Assegni straordinari nell ambito di processi di agevolazioni all esodo; Contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fdi nazionali o della UE
64 F.di solidarietà bilaterali alternativi Fondi che hanno adeguato le proprie fonti normative alle medesime finalità oggi previste offrono Assegno ordinario: Non meno di 13 sett. e max 24 mesi Assegno di solidarietà max 6 sett. biennio mobile
65 Fondo integrazione salariale DdL con più 5 dip, per i quali non sono stati stipulati accordi per F.S.B e F.S.B.A. offrono Assegno di solidarietà Assegno ordinario Per DdL >15 dip.
66 assegno ordinario: prestazione almeno pari all integrazione salariale ordinaria di durata non inferiore a 13 settimane e max 24 mesi in quinquennio mobile. Domanda di accesso alla sede Inps competente non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni della sospensione o riduzione dell attività lavorativa.
67 assegno ordinario: Può essere richiesto per: eventi transitori e non imputabili a impresa o dipendenti Situazioni temporanee di mercato Riorganizzazione aziendale Crisi aziendale (no per cessazione) Contratto di solidarietà Procedure concorsuali
68 assegno di solidarietà: a seguito di accordo aziendale per evitare o ridurre eccedenze di personale con riduzione oraria non superiore a 60% di orario giornaliero, settimanale, mensile (per ciascun lavoratore riduzione non superiore a 70%). Presentazione istanza a sede territoriale INPS entro 7 giorni dalla data accordo sindacale. Riduzione inizio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
69 aliquota di finanziamento: 0,65% ret. Imponibile per DdL>15 dipendenti 0,45% ret. Imponibile per DdL<15 dipendenti contribuzione addizionale: aliquota non inferiore a 1,50% per imprese che ne utilizzino le prestazioni; per il FIS è pari a 4% della retribuzione persa.
70 Politiche attive del lavoro
71 Politiche attive del lavoro Ministero del Lavoro: indirizzi triennali e obiettivi annuali Rete nazionale dei servizi per le politiche attive, tra cui ANPAL (dal 1 gennaio 2016) con ruolo di regia. Fonte D. Lgs. n. 150/2015
72 E disoccupato il lavoratore: 1 privo di impiego; 2 che ha dichiarato telematicamente al portale nazionale delle politiche attive la propria immediata disponibilità al lavoro e alle politiche attive; 3 stipula patto di servizio personalizzato
73 Disoccupati part-time : Lavoratori beneficiari di integrazione salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% Obblighi: comunicazione preventiva, se in cassa, alla sedi territoriali.
74 Condizionalità: Presentazione alle convocazioni patto di servizio. per la stipula Alla terza assenza decadenza del beneficio economico e dalla stato di disoccupazione (misure più favorevoli per lavoratore collocato obbligatorio)
75 Tramite l ANPAL si gestirà anche l assegno di ricollocazione, spettante ai disoccupati da oltre sei mesi, di importo graduato a seconda del profilo personale di occupabilità e spendibile presso i centri per l impiego o i soggetti accreditati per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.
76 Il voucher, presentato a una agenzia per il lavoro (pubblica o privata) dà il diritto a sottoscrivere con essa un contratto che prevede: 1. Assistenza appropriata per la ricerca ad una nuova occupazione 1. Formazione e riqualificazione del lavoratore mirate a sbocchi occupazionali oggettivamente esistenti 1. L effettivo dovere del lavoratore di porsi a disposizione, cooperando con l agenzia.
77 Grazie per l attenzione!
Dipartimento Politiche attive del lavoro MINIGUIDA SUI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI
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