Gli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili
|
|
- Eleonora Tonelli
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Parti comuni Gli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili di Anna Nicola - Avvocato in Torino Il legislatore ha previsto ex novo la possibilità del singolo condomino di avere a servizio del proprio alloggio un impianto in ambito radiotelevisivo e/o di produzione di energia. Questa facoltà deve rispettare alcuni limiti sanciti dall art bis cod. civ. introdotto dalla novella. Il testo del nuovo art bis cod. civ. L art bis cod. civ. così recita: «Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. È consentita l installazione di impianti per la produzione di energia di fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l interessato ne dà comunicazione all amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L assemblea può prescrivere con la maggioranza di cui al quinto comma dell art adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell edificio e ai fini dell installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede a richiesta degli interessati, a ripartire l uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l esecuzione alla prestazione, da parte dell interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative». L intento della norma La norma in oggetto è di nuova introduzione ad opera della Novella di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220: essa sarà operativa a partire dal 18 giugno Questa previsione normativa si affianca ad altre disposizioni il cui intento è la tutela dell immobile del singolo condomino, nel rispetto della coesistenza di altre unità immobiliari all interno di una struttura condominiale. Così è ad esempio per l art cod. civ., dove il nuovo testo della disposizione permette al singolo di eseguire interventi nel suo alloggio e nelle parti comuni a lui destinate sulla base di uno specifico atto di disposizione con cui ha conseguito il diritto di proprietà o il diritto d uso di un bene altrimenti comune. Il limite è dato, da un lato, dal non recare danno alle parti comuni, dall altro, dal rispetto della sicurezza, della stabilità e del decoro architettonico dell edificio. È da notare che gli interventi del condomino non trovano ostacolo dalla ricorrenza del pericolo di danno ma deve sussistere un danno concreto che si riversa sui beni comuni: solo in questi termini il singolo vede il di- Immobili & proprietà 6/
2 vieto di procedere agli interventi sulla propria unità immobiliare. Ritornando all analisi della norma in esame, l intento è quello di adeguamento della normativa alla realtà e di simultanea salvaguardia (o tentativo di salvaguardia, per quanto verrà detto in seguito) dell edificio condominiale, contemplando qualunque tipologia di impianto non centralizzato di radio diffusione e di generazione di energia non rinnovabile. Esame della norma e della sua concreta portata: differenze tra impianti radiotelevisivi e di energia I primi due commi dell art bis cod. civ. trattano in modo assolutamente autonomo gli impianti radiotelevisivi (primo comma) e quelli relativi alle fonti di energia rinnovabili (secondo comma) per poi avere una disciplina unitaria nelle disposizioni successive. Gli impianti radiotelevisivi Gli impianti Tv non centralizzati sono disciplinati dal legislatore non solo per il loro corpo centrale ma per tutta la loro diramazione nella struttura dell edificio condominiale sino ad arrivare all utenza, cioè all interno del singolo alloggio a cui servono. Essi possono essere installati e collocati - lungo il percorso dei cavi o comunque delle strutture atte a portare il servizio all appartamento del condomino - dove creano minor fastidio all edificio. La norma permette la loro creazione a tutto campo, in quanto prevede che essi «sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale». Il legislatore utilizza il termine pregiudizio e non danno, volendo far intendere che il pregiudizio deve essere minimo per il condominio. Poiché si esprime in termini di minor pregiudizio, sembra prevalere l interesse del singolo all impianto TV: verificati i luoghi dove eseguire l intervento e dove collocare le diramazioni, l impianto può essere realizzato anche se c è pregiudizio al condominio o ad altro condomino se il condomino al cui favore vi è l impianto dimostra che ricorre il minor pregiudizio. Trattandosi di minor pregiudizio, la comparazione dei possibili luoghi dove poterli posizionare porta come risultato l installazione e la diramazione dell impianto dove la complessiva struttura crea meno fastidio alle parti comuni del condominio e/o agli alloggi degli altri condomini. Una perizia tecnica che dimostri questa comparazione e che esponga il progetto in termini di minor invasività, stando al rigore letterale della norma, rende lecita tutta la struttura dell impianto. L unico limite che deve essere rispettato è il decoro architettonico. Il decoro architettonico deve essere sempre garantito: la sua tutela è non solo in ogni caso ma anche in via preventiva, dovendo esserne preservato il valore. Se quindi l impianto dovesse essere collocato all esterno del condominio, l elaborato tecnico deve evidenziare, ad esempio, che la sua collocazione non lede l armonia della facciata dello stabile. In questo modo il servizio non centralizzato Tv può essere realizzato dal singolo senza che vi possa essere una legittima opposizione da parte degli altri abitanti dell edificio. Sempre in tema di impianti Tv, il primo comma della norma in esame prevede la clausola di chiusura che «Resta salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche». La dizione della disposizione pare comportare la prevalenza del rispetto della normativa pubblica a discapito degli interessi del condominio Ciò potrebbe significare che se la normativa pubblica sancisce una certa collocazione delle diramazioni e dei relativi impianti, potrebbe venire sacrificato l interesse del condominio - e quindi la previsione del minor pregiudizio - a favore della normativa pubblica. Quanto sin qui detto concerne gli impianti non centralizzati di radiodiffusione, in qualunque forma vogliano essere realizzati. Gli impianti produttivi di energia Per quanto riguarda gli impianti relativi alle individuali fonti di energia rinnovabili, la produzione di questa energia viene considerata di primaria importanza. Per essi non è previsto alcun limite, neppure in termini di pregiudizio: l installazione può essere eseguita in qualunque luogo comune purché idoneo. L idoneità pare fare riferimento agli interessi del singolo. La norma si esprime in termini di superficie idonea, come se l impianto non dovesse essere collocata al di sotto del piano ma semplicemente appoggiato. È chiaro che il termine è utilizzato per specificare che il luogo condominiale deve essere tale da contenere l impianto. Si può trattare del lastrico solare o di un qualunque altro bene comune. L art bis cod. civ. non pone limiti alle parti condominiali dove posizionare la struttura individuale. Naturalmente, non è concessa la costruzione di questi servizi individuali sulla singola proprietà di altri condomini. Se così fosse, vi sarebbe la lesione del di- 352 Immobili & proprietà 6/2013
3 ritto di proprietà come definito in termini generali dall art. 832 cod. civ. Come accennato, dal terzo comma in avanti la disciplina è unitaria per entrambi gli impianti. La disciplina unitaria: le modifiche delle parti del condominio Ove si rendano opportune modificazioni delle parti comuni, l interessato ne dà comunicazione all amministratore, indicando il contenuto specifico nonché le modalità di esecuzione degli interventi. Ciò comporta che nel momento in cui gli interventi in oggetto non comportano variazioni alle parti comuni, l intervento è liberamente eseguibile, salvo i limiti sopra visti. Non è comunque necessario interpellare il mandatario dello stabile, inviandogli la comunicazione qui prescritta. La comunicazione del condomino La comunicazione del condomino deve indicare il contenuto specifico degli interventi che vuole attuare: deve specificare i termini concreti dell intervento, compresa l estensione dei lavori sui beni condominiali. Presumendo che, nella quasi totalità dei casi, il condomino non sia un tecnico professionista, questa comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che evidenzi quanto prescritto dalla norma. L avviso del condomino ha il fine di permettere all amministratore e all assemblea di evidenziare all interessato un eventuale intervento sostitutivo rispetto a quello preventivato e presentato dall interessato, di contenuto meno invasivo per le parti condominiali coinvolte dall intervento. Così può essere anche per l indicazione di un diverso luogo, dove posizionare l impianto. L assemblea di condominio La normativa prevede subito cosa può disporre la riunione di condominio. Vi è un vuoto normativo, non essendo sancito alcun obbligo dell amministratore di convocare appositamente l assemblea o di attendere di porre questo tema come argomento all ordine del giorno della prima assemblea utile. La norma omette questo passaggio, sancendo subito cosa può decidere l assemblea di condominio. Assemblea ad hoc A parere di chi scrive, l amministratore ha sempre e comunque l onere di convocare un assemblea ad hoc se si considera che l intervento del singolo interessa le parti comuni dell edificio queste subiscono una modifica in ragione del progetto del condomino parlando di beni comuni, la titolarità spetta all assemblea, trattandosi di sua specifica competenza la riunione di condominio può indicare certe modalità di esecuzione, oltre a poter dettare particolari cautele per l esecuzione dell intervento È gioco forza quindi che il mandatario sia tenuto a chiamare la riunione dell edificio. Poiché l assemblea può dettare modalità alternative, sarebbe opportuno che la stessa si svolga prima dell inizio dei lavori. L iter dovrebbe essere pertanto il seguente: il singolo dà comunicazione all amministratore degli interventi che intende eseguire a cui conseguono la modificazioni delle parti comuni; alla predetta comunicazione allega la relazione peritale redatta dal professionista che espone «il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi»; in alternativa, il contenuto della perizia può essere riportato integralmente nel testo della comunicazione del condomino; in quest ultimo caso, il singolo evidenzia nella comunicazione che si tratta di un progetto di un certo professionista onde evitare eventuali opposizioni sotto il profilo tecnico dell esecuzione dell intervento; l amministratore, ricevuta questa documentazione convoca l assemblea, evidenziando che i lavori saranno eseguiti come da perizia - o da comunicazione - a sue mani, liberamente consultabile e visionabile da tutti i condomini presso il suo ufficio in vista dell indetta assemblea. La deliberazione assembleare La riunione, per poter dettare le regole alternative, deve deliberare con le maggioranze prescritte dal quinto comma dell art cod. civ. cioè a maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno i 2/3 del valore dell edificio. Ci si domanda perché occorre una maggioranza così alta, vista la necessità di tutela dell interesse della collettività a fronte di un interesse di un singolo condominio. Stante questo quorum qualificato, viene da osservare che pare avere prevalenza l interesse del singolo rispetto a quello del condominio. Questa conclusione potrebbe essere valida per gli impianti di energia di fonti rinnovabili, stante il risparmio energetico e il rispetto del diritto alla salute, a cui questi servizi tendono, non così è invece per le strutture di radiodiffusione, dove non pare sussistere un interesse superiore da salvaguardare. Il rispetto della Immobili & proprietà 6/
4 maggioranza in questione è sia per la prima, sia per la seconda convocazione. Potrebbe risultare difficile che l assemblea raggiunga la maggioranza qualificata qui prescritta, anche in caso di seconda convocazione. Ci si interroga sul valore che deve essere attribuito alla mancata deliberazione in ragione del mancato raggiungimento di questo quorum deliberativo. Si tratta di una deliberazione c.d. negativa, dove l argomento non è stato deciso in alcun modo in quanto i voti espressi, sia in senso favorevole, sia in senso contrario, non sono stati tali da raggiungere i 2/3 del valore dell edificio. Si dovrebbe forse concludere che il singolo può installare l impianto secondo le modalità da lui indicate - nella comunicazione e nella relativa perizia - all amministratore. L autorizzazione del condominio e il suo contenuto La norma in esame afferma che «L assemblea può prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele». Il termine possibilità non si qualifica quale necessaria autorizzazione assembleare. Questa conclusione a parere di chi scrive, non è corretta. Se si intendesse quale semplice presa d atto da parte del condominio, si avrebbe un illecita possibile invasione dei beni condominiali da parte del singolo. Occorre tutelare i beni comuni che rischiano di essere modificati in ragione di un interesse di un singolo condomino; comparando le esigenze del condomino a quelle della collettività, pare logico che debbano prevalere gli interessi dei più, quindi del condominio. In questo senso può venire in aiuto l ultimo comma della norma, che dispone «Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative». Se gli impianti sono realizzati nella sola struttura immobiliare di chi è titolare dell alloggio al cui servizio sono questi impianti, non occorre l autorizzazione dell assemblea del condominio. Non essendovi alcuna invasione nelle parti collettive, il diritto di proprietà dell alloggio permette al singolo di eseguire i lavori in piena libertà. A contrariis, si deduce che occorre l autorizzazione dell assemblea di condominio nel caso in cui l intervento del singolo vada a toccare parti comuni del condominio. Il legislatore si esprime in termini di autorizzazione assembleare, permettendo l estensione di questa previsione anche - e soprattutto - laddove l impianto va a modificare le parti condominiali sulla scorta del terzo comma della norma di cui sopra. Con ciò si può concludere che l assemblea, mentre detta le modalità alternative dell intervento, autorizza l impianto nei termini con cui la stessa assemblea indica che i lavori devono essere eseguiti. Il termine destinati - utilizzato dal legislatore per identificare gli impianti posizionati nella proprietà del condomino titolare dell impianto di cui all ultimo comma della norma in esame («Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative») - non pare corretto. Tutta la norma in esame disciplina gli impianti che sono sì a servizio di un singolo alloggio ma che invadono altre parti non di proprietà solitaria dell interessato. Se la terminologia venisse intesa nel senso stretto di destinazione, cadrebbe l intera struttura normativa: la relativa disciplina perderebbe di significato in quanto significherebbe che, anche ove l impianto invade le parti comuni dell edificio, non è necessario alcun intervento assembleare. Si ritiene pertanto che la destinazione sia da essere sostituita con il termine collocazione. Ritornando al contenuto della deliberazione, le modalità alternative che possono essere autorizzate dalla riunione di condominio devono, secondo la Novella, essere adeguate. Non è dato comprendere il relativo termine di riferimento: l adeguatezza può essere letta sia a tutela dell interesse della collettività sia - e al pari - dell interesse del singolo che intende realizzare l intervento. La norma prosegue prevedendo che l assemblea può «imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell edificio». La previsione di cautele significa che gli interventi non devono creare pregiudizio all edificio sotto i profili della sicurezza, della stabilità o del decoro architettonico. Mentre i primi due parametri sono di facile comprensione, con l indicazione del decoro architettonico si intende il complesso armonico della struttura dell edificio e delle sue parti (1). Si tratta dell estetica del fabbricato data dall insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità (2). Per quanto riguarda la sola installazione degli impianti di fonti rinnovabili, l assemblea «provvede a richiesta degli interessati, a ripartire l uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguar- Note: (1) Trib. Bologna, 6 aprile 2011, n. 1064; Trib. Roma, 23 marzo 2011, n (2) Cass., sez. II, 22 gennaio 2004, n. 1025; Cass., sez. II, 16 gennaio 2007, n Immobili & proprietà 6/2013
5 dando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto». Poiché la norma si esprime sempre in termini di comunicazione del singolo condomino, si ritiene che la locuzione a richiesta degli interessati contempli in sé anche il caso di un solo condomino interessato agli impianti in questione. La salvaguardia delle clausole del regolamento per gli impianti di energia La decisione del condominio deve salvaguardare le clausole del regolamento, ove vi siano, che hanno come oggetto le diverse forme di utilizzo delle superfici comuni coinvolte dagli interventi in esame, siano il lastrico solare o altro luogo idoneo. Questa formulazione è interpretabile nel senso che lo spazio del lastrico solare (o di altro bene comune) deve permettere l installazione di tanti impianti quanti sono i singoli condomini, alla luce del principio del pari uso del bene ex art cod. civ., o comunque deve rispettare la specifica destinazione della superficie che è stata alla stessa impressa dal regolamento di condominio. Si ricorda a questo proposito che la clausola del regolamento in termini di uso e/o di godimento di un bene comune non richiede l unanimità dei consensi, potendo essere assunta anche con il sistema maggioritario. Sotto questo profilo, non vi è alcuna distinzione tra regolamento assembleare e quello contrattuale, diversamente dal caso in cui viene attribuito il diritto di proprietà a un singolo condomino di un certo bene che altrimenti ricadrebbe nella comunione condominiale o vengono sanciti principi di ripartizione delle spese comuni in termini diversi rispetto alle norme del codice civile. In entrambi i casi da ultimo menzionati, la relativa disciplina può essere contenuta solo nel regolamento contrattuale (3) La locuzione finale non pare essere felice: non si comprende cosa debba essere inteso con il l indicazione che devono essere rispettate le diverse forme di utilizzazione del bene comunque in atto. Questa indicazione mostra il fianco al possibile riconoscimento di una situazione di fatto di un certo uso da parte dei condomini - tutti o alcuni di essi - del bene comune di riferimento. È più corretto ritenere che, con questa specificazione, il legislatore voglia intendere il rispetto della destinazione, anche potenziale, del bene comune. Occorre ricordare il pari uso potenziale spettante in capo ai singoli condomini ex art cod. civ.: il singolo impianto non può ostacolare o limitare l altrui uso del bene comune, secondo la sua specifica destinazione, anche se al momento della realizzazione dell impianto gli altri condomini non lo stanno materialmente usando o godendo. La norma prosegue disponendo che «L assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l esecuzione alla prestazione, da parte dell interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali». La prestazione della garanzia per gli eventuali danni ha natura di deposito cauzionale di una somma di denaro. Nel caso in cui i danni paventati non si verifichino, la garanzia viene meno e il condominio ha l obbligo di restituirne l importo. La garanzia pare avere natura aggiuntiva e non alternativa alle altre misure che l assemblea può indicare. Si ritiene più corretto considerarla tale in quanto la norma sancisce altresì la sua eventuale prescrizione da parte del condominio. La norma sancisce, anche per questa parte, che la deliberazione deve essere presa a maggioranza degli intervenuti alla riunione rappresentanti almeno i 2/3 dei partecipanti al condominio, quindi negli stessi termini delle indicazioni delle modalità alternative di cui sopra. Anche qui ci si domanda perché occorra una maggioranza così alta, vista la necessità di tutela dell interesse della collettività a fronte di un interesse di un singolo condomino. Non solo. Poiché si tratta di una formula di tutela dell edificio da eventuali danni che potrebbero derivare a causa dell intervento del singolo, a rigore di logica sarebbe stato più corretto prescrivere le ordinarie maggioranze dell assemblea di prima e seconda convocazione. Verbalizzazione di assemblea senza misure alternative E se l assemblea, convocata per i temi in questione, non ritiene di dover richiedere le cautele previste dalla norma, non avendo da prescrivere alcunché al riguardo? Poiché la delibera ha natura di autorizzazione - per le osservazioni sopra formulate - occorre che il verbale riporti che l assemblea è stata convocata in ragione della comunicazione ricevuta dall amministratore con cui il singolo ha esposto - allegando la perizia tecnica - le modalità di installazione dell impianto, sia esso di radiodiffusione o di fonti rinnovabili. Nel verbale bisogna anche curare la parte concernente il deliberato condominiale, indicando che l assemblea non ha nulla da evidenziare al riguardo, autorizzando la realizzazione del singolo impianto come da comunicazione e documentazione prodotta dal condomino. Nota: (3) Cfr., A. Nicola, Guida al condominio, vol. II, Immobili & proprietà 6/
6 Questa verbalizzazione assume natura necessaria se si considera che la riunione di condominio è stata convocata affinché la stessa procedesse a prenderne atto o - meglio - ad autorizzare l impianto; la riunione è stata chiamata affinché possa indicare le modalità alternative a cui il singolo è obbligato ad attenersi se vuole realizzare l impianto, richiedendo, se del caso, la prestazione della garanzia per gli eventuali danni Se così non fosse, gli interventi del singolo sarebbero sempre esposti al possibile rischio di azioni giudiziarie, non avendo ottenuto alcun riscontro dall assemblea, non essendovene traccia nel verbale della riunione. Ove la riunione non prescriva alcuna diversa modalità di realizzazione dell impianto, la deliberazione si qualifica come autorizzazione tout court di quanto indicato dalla comunicazione - e relativa perizia - inviata dal singolo. Dubbi sul diritto di accesso alle altre proprietà individuali La norma si chiude prevedendo che l accesso alle proprietà individuali non interessate all impianto deve essere consentito al fine di permettere l esecuzione dei lavori, ove necessario, sia per la progettazione, sia per la realizzazione delle opere. Anche la semplice progettazione dell impianto impone agli altri condomini l obbligo di aprire le porte del proprio alloggio. In caso di diniego di accesso, l interessato può far intervenire l amministratore o adire l autorità giudiziaria. Poiché la possibilità del ricorso al Giudice è sancita in termini generali, ci si domanda se, dove ricorrono i presupposti, si può arrivare ad ammettere anche la richiesta di provvedimenti cautelari e d urgenza. Volendo comprendere la ratio di questa disposizione, sorgono dubbi di legittimità costituzionale in merito all obbligo in questione. Ci si chiede quale sia la motivazione sulla cui base il condomino - non interessato all impianto - deve permettere l accesso al suo alloggio ad altro condomino, suo pari, trattandosi della sua proprietà privata. Ci si chiede quale sia l interesse che deve prevalere ed essere tutelato: quello del condomino che vuole avere il proprio impianto Tv o di energia rinnovabile o quello del condomino che vuole godersi l immobile di sua proprietà senza dover subire turbative di sorta. 356 Immobili & proprietà 6/2013
LA RIFORMA DEL CONDOMINIO I RAPPORTI TRA PARTI COMUNI E PARTI DI PROPRIETA ESCLUSIVA. Verona, Hotel Crowne Plaza, 15 Dicembre 2012
LA RIFORMA DEL CONDOMINIO I RAPPORTI TRA PARTI COMUNI E PARTI DI PROPRIETA ESCLUSIVA Verona, Hotel Crowne Plaza, 15 Dicembre 2012 Art. 1117 c.c. Il nuovo articolo recepisce gli indirizzi giurisprudenziali
DettagliArt bis c.c. ANTENNE TELEVISIVE E IMPIANTI PER ENERGIA RINNOVABILE RIFORMA DEL CONDOMINIO
rivista della Associazione Nazionale Amministratori Professionisti d Immobili RIFORMA DEL CONDOMINIO Art. 1122 bis c.c. ANTENNE TELEVISIVE E IMPIANTI PER ENERGIA RINNOVABILE Chi è il vero amministratore
DettagliQUORUM deliberativi prima convocazione
1 QUORUM deliberativi prima convocazione PRIMA CONVOCAZIONE Rif. norm. Num. Voti favorevoli Val. dei voti favorevoli Amministratore: compenso Amministratore: nomina, conferma e revoca (*) Amministratore:
DettagliModifiche alla Legge 220/2012 Testi a confronto
Modifiche alla Legge 220/2012 Testi a confronto TESTO DELLA RIFORMA (220/2012) TESTO DELLA MINIRIFORMA (D.L. 23/12/2013, n 145, convertito in Legge 21/02/2014, n 9) Art. 1, comma 9 a) con Regolamento del
DettagliRELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL UNICO ARGOMENTO DI PARTE STRAORDINARIA
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL UNICO ARGOMENTO DI PARTE STRAORDINARIA Adeguamento dello Statuto alle disposizioni introdotte: a) dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 in materia
DettagliPRIMA CONVOCAZIONE Rif. norm. Num. Voti favorevoli
PRIMA CONVOCAZIONE Rif. norm. Num. Voti favorevoli Amministratore: compenso Amministratore: nomina, conferma e revoca (*) Art. 1136 Codice Amministratore: diniego di rinnovazione (tacita) Art. 1129 Codice
DettagliLa modifica e la rettifica delle tabelle millesimali (art. 69 disp. att. c.c.)
La modifica e la rettifica delle tabelle millesimali (art. 69 disp. att. c.c.) modificato Art. 69 disp. att. c.c. I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale
DettagliCiascun condomino può usare liberamente una parte comune, ma non può privare gli altri condomini dall'utilizzo di una parte condominiale.
Ciascun condomino può usare liberamente una parte comune, ma non può privare gli altri condomini dall'utilizzo di una parte condominiale. Un condomino che occupa una rilevante porzione del muro perimetrale
DettagliINDICE ANALITICO CAPITOLO I LA NUOVA DISCIPLINA SULLE PARTI COMUNI DELL EDIFICIO
INDICE ANALITICO Presentazione CAPITOLO I LA NUOVA DISCIPLINA SULLE PARTI COMUNI DELL EDIFICIO 1.1 Le parti comuni dell edificio 1.2 Modifica e tutela delle destinazioni d uso 1.3 Diritti dei partecipanti
DettagliDiritto Civile Comunione e Condominio
News n. 4/2018 Diritto Civile Comunione e Condominio Assegnazione posti auto e Condominio. Disciplina turnaria del parcheggio. Divieto di rinuncia alla proprietà comune Con la sentenza n. 11034 del 27/05/2016,
DettagliLa modifica della destinazione d uso delle parti comuni
La modifica della destinazione d uso delle parti comuni Autore: Pugliese Marcello In: Diritto civile e commerciale 1. La disciplina precedente alla riforma del condominio. Prima della riforma del condominio,
DettagliINVITO AI CONDOMINI A PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PER ASSUMERE LE DECISIONI DI GESTIONE
NORME GIURIDICHE ART.1136 C.C. ART.66 DISP. ATT. COD.CIV. INVITO AI CONDOMINI A PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PER ASSUMERE LE DECISIONI DI GESTIONE CONVOCAZIONE E NECESSARIO AFFINCHE LE DELIBERE SIANO VALIDE
DettagliART c.c. PARTI COMUNI DELL EDIFICIO
ART. 1117 c.c. PARTI COMUNI DELL EDIFICIO Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo [disp. att. c.c.
DettagliFORMULE RELATIVE ALLE DELIBERAZIONI PER LA MODIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONE D USO DELLE PARTI COMUNI (ART TER C.C.)
FORMULE RELATIVE ALLE DELIBERAZIONI PER LA MODIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONE D USO DELLE PARTI COMUNI (ART. 1117 TER C.C.) ARTICOLO Art. 1117-ter c.c.: Modificazioni delle destinazioni d'uso. FORMULE: Per
DettagliCONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. (note della redattrice) Le spese per la rimozione e il ripristino della pavimentazione del terrazzo
CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE Terrazzo: pavimentazione (note della redattrice) Le spese per la rimozione e il ripristino della pavimentazione del terrazzo sono da imputare per un terzo a carico
DettagliIl distacco dal riscaldamento condominiale: l ordinanza del Tribunale di Torino
Il distacco dal riscaldamento condominiale: l ordinanza del Tribunale di Torino Il Tribunale di Torino, con l ordinanza del 2 gennaio 2014, affronta a quanto risulta- per primo il tema del distacco del
DettagliTABELLA DELLE NUOVE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI
TABELLA DELLE NUOVE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI AVVERTENZA Nella tabella viene usato il termine per fare riferimento ai partecipanti al condominio, mentre viene usato il termine per far riferimento ai partecipanti
DettagliRiforma del Condominio 2012: analisi delle principali novità parte 2
Numero 252/2012 Pagina 1 di 9 Riforma del Condominio 2012: analisi delle principali novità parte 2 Numero : 252/2012 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : NOVITÀ RIFORMA DEL CONDOMINIO ARTT. 1117-1139 C.C.;
DettagliRegolamento condominiale. Avv. Monica Bombelli
Regolamento condominiale Avv. Monica Bombelli Art. 1138 c.c. Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento il quale contenga le norme circa l uso
DettagliL approvazione delle tabelle millesimali, dalla riforma del condominio alla Cassazione
L approvazione delle tabelle millesimali, dalla riforma del condominio alla Cassazione L approvazione delle tabelle millesimali può essere deliberata dall assemblea a maggioranza con il voto favorevole
DettagliLibro Verbale Assemblea
Libro Verbale Assemblea Condominio...... codice fiscale... (1) Art. 1136. Costituzione dell assemblea e validità delle deliberazioni. (omissis) Delle riunioni dell assemblea si redige processo verbale
DettagliI BENI COMUNI NEL NUOVO TESTO E LA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO
I BENI COMUNI NEL NUOVO TESTO E LA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO Roma 5 dicembre 2012 Avv. Pietro Maria di Giovanni Direttore Centro Studi ANACI Abruzzo www.studiolegaledigiovanni.com insieme delle
DettagliEdifici condominiali esistenti: obbligo della contabilizzazione del calore
a cura dell avv. Gennaro Guida gennaro.guida@email.it www.guidiuris.com Edifici condominiali esistenti: obbligo della contabilizzazione del calore Venerdì 1 aprile 2016 ore 15.30 ~ Napoli ~ Mostra d Oltremare
DettagliI LIMITI AL REGOLAMENTO ELABORATO DAL COSTRUTTORE
I LIMITI AL REGOLAMENTO ELABORATO DAL COSTRUTTORE L art. 1138 c.c. rubricato il Regolamento Contrattuale prevede l obbligo di redigere un regolamento di condominio quando vi sono più di dieci condomini.
DettagliFranco Pani Presidente Nazionale Opportunità e Rischi della Riforma Condominiale
www.confabitare.it Franco Pani Presidente Nazionale Opportunità e Rischi della Riforma Condominiale ROMA, 30 Se+embre 2014 Franco Pani Dirigente Nazionale ROMA, 30 Se+embre 2014 . il mercato condominiale
DettagliSopraelevazione condominiale
Sopraelevazione condominiale Normativa: bisogna fare riferimento all art. 1127 c.c., secondo cui il proprietario dell ultimo piano dell edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti
DettagliIL CAPITALE SOCIALE NELLA NUOVA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
IL CAPITALE SOCIALE NELLA NUOVA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA di Claudio Venturi Sommario: - 1. La competenza dell assemblea. 2. Aumento del capitale mediante nuovi conferimenti. 2.1. Diritto di opzione.
Dettaglinomina, conferma, sostituzione o revoca dell amministratore e alla eventuale sua retribuzione;
L Assemblea condominiale L assemblea è l organo principale del condominio, è il suo organo deliberante la quale può essere validamente e regolarmente costituita solo in seguito all approvazione e formazione
DettagliDeliberazioni del condominio: nullita e annullabilita
Deliberazioni del condominio: nullita e annullabilita E nulla la delibera dell assemblea condominiale qualora sia priva degli elementi essenziali ovvero se presenti un oggetto impossibile o illecito o
DettagliProt. n 1449 Salerno, lì 31 Dicembre 2014
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n
DettagliAssemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti 4-5 aprile 2011
ANSALDO STS S.p.A. SEDE LEGALE IN GENOVA, VIA PAOLO MANTOVANI 3-5 CAPITALE SOCIALE EURO 60.000.000,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI GENOVA E CF 01371160662
DettagliStudio Legale Avvocato Paola Cappello presenta: Avv. Paola Cappello 05 Aprile / 16
Studio Legale Avvocato Paola Cappello presenta: INNOVAZIONE E REGOLAMENTO DI CONDOMINIO 05 Aprile 2011 1 / 16 Indice Indice........................................... 1 LE INNOVAZIONI Il Decoro Architettonico
DettagliTABELLA DELLE NUOVE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI
TABELLA DELLE NUOVE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI AVVERTENZA Nella tabella viene usato il termine per fare riferimento ai partecipanti al condominio, mentre viene usato il termine per far riferimento ai partecipanti
DettagliLa delibera condominiale nulla è rilevabile d'ufficio?
La delibera condominiale nulla è rilevabile d'ufficio? Autore: Graziotto Fulvio In: Diritti e doveri La Cassazione ha richiamato una precedente decisione e due pronunce delle Sezioni Unite, precisando
DettagliINDICE. CAPITOLO I La proprietà e il dogma del numero chiuso dei diritti reali
INDICE CAPITOLO I La proprietà e il dogma del numero chiuso dei diritti reali Sezione I. I temi...2 1. Tipicità e numerus clausus dei diritti reali... 2 2. Il diritto di proprietà...4 3. La ricostruzione
DettagliQUORUM PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA: QUORUM PER LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA: PARTI COMUNI
ASSOCIAZIONE LIBERI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI QUORUM PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA: Prima convocazione: 1/2 +1 dei partecipanti al condominio e 2/3 del valore dell'intero edificio Seconda convocazione:
DettagliCOMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL APRILE 2005
COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 29 APRILE 2005 Relazione illustrativa redatta ai sensi degli Artt. 72 e 73 del Regolamento Consob n. 11971
DettagliS T U D I O L E G A L E A S S O C I A T O C A S A V E C C H I A S A N T I L L I. 40% previo parere favorevole del Consiglio Comunale che
Torino, 14 dicembre 2009 Egr. Direttore CELVA Patrick THÉRISOD P.zza Narbonne 16 11100 AOSTA es OGGETTO: art. 90 bis l.r. 11/1998 Ampliamento azienda alberghiera. Riscontro a richiesta di parere 17.11.2009.
DettagliLa riforma del Condominio al tempo della crisi
La riforma del Condominio al tempo della crisi La Mediazione nel Condominio Torino, 11 aprile 2013 Avv. Alberto del Noce Legge 11 dicembre 2012 n 220 pubblicata in Gazzetta G.U. 17.12.2012 ART: 25 1. Dopo
DettagliAssemblea Straordinaria dei Soci. Ferrara Fiere e Congressi S.r.l., via della Fiera 11, Ferrara
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI RECEPIMENTO DEL D.LGS. 27.01.2010, N. 27, RELATIVO ALL ESERCIZIO DI ALCUNI DIRITTI DEGLI AZIONISTI E DEL D.LGS. 27.01.2010, N.
DettagliDidattica. TJ_892_CorsoFormazioneInizialeProfessioneNonEsclusiva.indb :42:55
PARTE PRIMA Didattica TJ_892_CorsoFormazioneInizialeProfessioneNonEsclusiva.indb 17 3-06-2015 14:42:55 TJ_892_CorsoFormazioneInizialeProfessioneNonEsclusiva.indb 18 3-06-2015 14:42:55 19 Individuazione
DettagliCome si ripartiscono le spese condominiali
Come si ripartiscono le spese condominiali La ripartizione delle spese nel condominio costituisce frequente motivo di discussione tra i partecipanti alla comunione e, non di meno, causa di liti ed azioni
DettagliREGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI
Allegato alla deliberazione di C.C. n. 24 del 29.06.2010 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI Art.1 1. Il presente Regolamento disciplina,
DettagliLA GESTIONE DELL ASSEMBLEA CONDOMINIALE. Marco Ribaldone. 1 MODULO - Aspe. norma4vi, fiscali, economici, contra<uali
1 MODULO - Aspe. norma4vi, fiscali, economici, contra
DettagliCODICE CIVILE. con le parole «previste per la convocazione,».
717 TITOLO V - Delle società Artt. 2367-2368 dopo il 1 gennaio 2013. Precedentemente l art. 1, co. 1, d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, aveva inserito le parole: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali
DettagliI rapporti fra i condomini: - nell uso e godimento delle parti e servizi comuni; - nell uso e godimento della proprietà esclusiva
I rapporti fra i condomini: - nell uso e godimento delle parti e servizi comuni; - nell uso e godimento della proprietà esclusiva il principio art. 1102 c.c. Ciascun partecipante può servirsi della cosa
DettagliINDICE INTRODUZIONE. Art (Parti comuni dell edificio)
INTRODUZIONE 1. Nozione... 1 2. Precedenti storici immediati dell istituto.... 7 3. Cenni di diritto comparato... 9 4. Inquadramento sistematico del condominio. A) Le ricostruzioni che collocano l istituto
DettagliDa quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri
Organi sociali Quali sono gli organi obbligatori in una struttura organizzativa di una associazione? - Il consiglio direttivo - L assemblea dei soci, che è l organo sovrano e deliberativo Quale è la funzione
DettagliUNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO
UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO 22 Febbraio 2016 INDICE TITOLO PRIMO Art. 1 - Costituzione, denominazione, attribuzione e sede TITOLO SECONDO Art. 2 - Organi Art. 3 - Assemblea
DettagliCONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. Il cortile condominiale, con la maggioranza prevista dall art c.c. e
CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE Cortile condominiale: parcheggio Il cortile condominiale, con la maggioranza prevista dall art. 1136 c.c. e dunque senza che vi sia il consenso di tutti i proprietari,
DettagliCONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. La delibera assembleare, con la quale i condomini decidono la ripartizione
CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE Ripartizione delle spese: delibera assembleare La delibera assembleare, con la quale i condomini decidono la ripartizione delle spese, costituisce titolo di credito
DettagliTermoregolazione e contabilizzazione del calore: le FAQ del Ministero
Termoregolazione e contabilizzazione del calore: le FAQ del Ministero Il ministero dello Sviluppo Economico risponde ai dubbi più frequenti riscontrati in merito all obbligatorietà dei sistemi di termoregolazione
DettagliModello societario e conflitti nella governance: i diritti delle minoranze. Avv. Matteo Marciano 16 ottobre 2018
Modello societario e conflitti nella governance: i diritti delle minoranze Avv. Matteo Marciano 16 ottobre 2018 Tutela delle minoranze nelle S.p.A. INDICE i patti parasociali i quorum assembleari le categorie
DettagliCONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. Conversione impianti centralizzati in sistemi di riscaldamento
CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE Conversione impianti centralizzati in sistemi di riscaldamento indipendenti: delibera La delibera assembleare è valida anche se non accompagnata dal progetto tecnico,
DettagliLE NUOVE INNOVAZIONI, LA TUTELA E MODIFICA DELLE DESTINAZIONI
LE NUOVE INNOVAZIONI, LA TUTELA E MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D USO DELLE PARTI COMUNI e LE OPERE SU PROPRIETA ESCLUSIVE (artt. 1117 ter, 1117 quater, 1120 c.c., 1121 c.c., 1122, 1122 bis, 1122 ter c.c.)
DettagliCondominio: spese di ristrutturazione
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 321 06.11.2014 Condominio: spese di ristrutturazione Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 36% Dal 2012, l agevolazione 36%-50% è normativamente
DettagliCHIEDE OPERE INTERNE IN ALTERNATIVA OPERE ESTERNE
Titolo VII Classe 12 MARCA DA BOLLO 16,00 Al Comune di Rho Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi
DettagliLe decisioni deliberative dei soci
LA SCISSIONE DI SOCIETA Le decisioni deliberative dei soci 13 novembre 2013 Relatore Bruno Beccaceci Art. 2506 ter. Norme applicabili (Ultimo comma) Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli
DettagliSommario. TJ_892_CorsoFormazioneInizialeProfessioneNonEsclusiva.indb :42:54
INDICE Sommario TJ_892_CorsoFormazioneInizialeProfessioneNonEsclusiva.indb 11 3-06-2015 14:42:54 TJ_892_CorsoFormazioneInizialeProfessioneNonEsclusiva.indb 12 3-06-2015 14:42:54 13 INDICE SOMMARIO Indice
DettagliCITTÀ DI MONCALIERI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
CITTÀ DI MONCALIERI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 505 / 2018 Uff. UFFICIO AVVOCATURA OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA VINCOLATO PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. L anno
DettagliGLI EFFETTI DELLA NUOVA LEGGE SULLE COMPRAVENDITE. Camilla Pelizzatti
GLI EFFETTI DELLA NUOVA LEGGE SULLE COMPRAVENDITE Camilla Pelizzatti ASPETTI CIVILISTICI 1) La proprietà 1) La libertà da pesi e vincoli 1) I limiti alla destinazione e le servitù contenute nei regolamenti
DettagliCOMUNE DI LURAGO MARINONE Provincia di Como
COMUNE DI LURAGO MARINONE Provincia di Como via Castello, 2 - Cap.22070-031/895565-031/937208 P.IVA 00602460131 Ufficio Segreteria Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 5 del 8 marzo 07;
DettagliART. 4, 3CO., LEGGE 300/1970 NUOVI LIMITI AI POTERI DI CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO
Perugia, 10 giugno 2016 ART. 4, 3CO., LEGGE 300/1970 NUOVI LIMITI AI POTERI DI CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO Giovanni Marcucci Studio Legale Gariboldi-Ghidoni-Marcucci Viale Montenero, 17 - Milano Art.
DettagliINDICE SOMMARIO. Capitolo 1 CONDOMINIO E COMUNIONE
INDICE SOMMARIO Introduzione......................................... XI Capitolo 1 CONDOMINIO E COMUNIONE 1. La comunione e la natura del condominio negli edifici.............. 1 1.1. Portata precettiva
DettagliGLI IMPIANTI DEL CONDOMINIO
GLI IMPIANTI DEL CONDOMINIO Legenda delle maggioranze richiamate in questo capitolo: - secondo comma nuovo art. 1136 c.c.: 1/2 valore edificio + maggioranza intervenuti all assemblea - quinto comma nuovo
DettagliDenunce al Tribunale
Denunce al Tribunale a cura di Daniela Canensi per il Comitato t Pari Opportunità dell ODCEC di Torino Comitato Pari Opportunità Gruppo di Lavoro L. 120/2011 Normativa di riferimento: 1 comma art. 152
DettagliREGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI
DettagliTABELLA DELLE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI
GUIDA AL CONDOMINIO LEGGE 11 DICEMBRE 2012 N. 220 Modifiche alla disciplina del negli edifici A CURA DEL CENTRO STUDI THNET TABELLA DELLE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI HANNO COLLABORATO Avv. Daniele CIRIO Avv.
Dettagli: NUOVE MODALITÀ AGEVOLAZIONI CONTR
Antonella Donati LA RIUNIONE DI CONDOMINIO : NUOVE MODALITÀ AGEVOLAZIONI CONTR Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico
DettagliCONTABILIZZAZIONE CALORE
http://www.ingegneriromani.it CONTABILIZZAZIONE CALORE Chiarimenti per l applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e in particolare dell articolo 9, comma
DettagliRisposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 213 OGGETTO: Spese di rifacimento del tetto condominiale e cessione del credito. Articolo
DettagliCOMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI (Approvato con D.C.C. n 21 in data 27/09/2010) INDICE Articolo
DettagliRisposta n. 146 QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese Risposta n. 146 OGGETTO: Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall articolo 1, commi
DettagliIL RECUPERO DEI CREDITI E RESPONSABILITA. Corso ANACI Verona 2013/2014
IL RECUPERO DEI CREDITI E RESPONSABILITA DELL AMMINISTRATORE Corso ANACI Verona 2013/2014 Nuove responsabilità dell amministratore Adempimenti: Dal lato attivo (recupero spese vs morosi) Dal lato passivo
DettagliRelazione degli Amministratori, ai sensi dell articolo 125 ter Testo Unico della Finanza, sul secondo punto all ordine del giorno dell Assemblea
Relazione degli Amministratori, ai sensi dell articolo 125 ter Testo Unico della Finanza, sul secondo punto all ordine del giorno dell Assemblea degli azionisti del 12, 13 e 14 Aprile 2011, parte straordinaria
DettagliREGIONE EMILIA-ROMAGNA
Normativa comparata REGIONE EMILIA-ROMAGNA Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 173. Vedi, anche, l art. 84, comma 1, L.R. 27 giugno 2014, n. 7. Art. 1 Oggetto. 1. È istituito il Consiglio
DettagliRegolamento Organismo
Regolamento Organismo di Vigilanza 231 Banca Popolare di Spoleto Versione del: Ottobre 2017 Approvata dall OdV del: 24 10 2017 Approvata dal CDA del : 24 10 2017 Pag. 1 Regolamento OdV 231 Versione di
DettagliDIREZIONE COESIONE SOCIALE SETTORE EDILIZIA SOCIALE DOMANDA
DIREZIONE COESIONE SOCIALE SETTORE EDILIZIA SOCIALE MODELLO Marca da bollo ai sensi della normativa vigente DOMANDA di concessione di contributo per il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche
DettagliDevono essere presenti almeno un terzo dei condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio
Condizioni per la valida costituzione dell'assemblea Devono essere presenti almeno due terzi dei condomini che rappresentino almeno i due terzi del valore dell'edificio Devono essere presenti almeno un
Dettaglidai privati ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. del / /2010)
Atto costitutivo-statuto per consorzio tra proprietari di immobili ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009. Art. 1 Finalità 1. Con il presente atto
DettagliRASSEGNA DELLE SENTENZE Più SIGNIFICATIVE IN TEMA DI CONDOMINIO E DIRITTO IMMOBILIARE PUBBLICATE NEL PERIODO LUGLIO NOVEMBRE 2003
RASSEGNA DELLE SENTENZE Più SIGNIFICATIVE IN TEMA DI CONDOMINIO E DIRITTO IMMOBILIARE PUBBLICATE NEL PERIODO LUGLIO NOVEMBRE 2003 USO DELLE PARTI COMUNI Cass. Civ. 22.08.2003 n.12343 L installazione di
DettagliCHIARIMENTI IN MATERIA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
CHIARIMENTI IN MATERIA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102 ARTICOLO 9, COMMA 5 GIUGNO 2017 Introduzione Il presente documento si
DettagliValsoia S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
Valsoia S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 23 APRILE 2013, IN PRIMA CONVOCAZIONE, OVVERO DEL 24 APRILE 2013, IN SECONDA CONVOCAZIONE RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL ORDINE DEL
DettagliCondominio si cambia! Prosegue il viaggio nella disciplina del condominio che si modifica. Il 18 giugno, data di entrata in vigore della legge 11
Condominio si cambia! Prosegue il viaggio nella disciplina del condominio che si modifica. Il 18 giugno, data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012 n. 220, si avvicina ed è forse bene cercare
DettagliSOMMARIO. Parte I Le parti comuni, i diritti dei condomini e le modifiche. Capitolo 3 - La modifica delle destinazioni d uso delle parti comuni
SOMMARIO Prefazione... V Parte I Le parti comuni, i diritti dei condomini e le modifiche Capitolo 1 Le parti comuni 1. La condominialità... 4 2. L ampliamento della nozione di parte comune... 6 3. La multiproprietà...
DettagliProvincia di Modena COMUNE DI SPILAMBERTO. Struttura Pianificazione Territoriale. Piano Regolatore Generale VARIANTE PARZIALE
Provincia di Modena COMUNE DI SPILAMBERTO Struttura Pianificazione Territoriale Piano Regolatore Generale VARIANTE PARZIALE Adottata con del. C.C. n. 90 del 22/12/2015 CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
DettagliINDICE GENERALE PRESENTAZIONE CAPITOLO I L INDIVIDUAZIONE DELL UNITÀ IMMOBILIARE CONDOMINIALE
INDICE GENERALE PRESENTAZIONE CAPITOLO I L INDIVIDUAZIONE DELL UNITÀ IMMOBILIARE CONDOMINIALE E I DIRITTI SULLE PARTI COMUNI 1. Il condominio come fenomeno che attiene ai beni...» 11 2. La pluralità di
DettagliAtto costitutivo Statuto di Consorzio obbligatorio
ALLEGATO 1 Atto costitutivo Statuto di Consorzio obbligatorio ARTICOLO 1 Oggetto e denominazione 1. Con il presente atto è costituito ai sensi e per gli effetti di cui all art. 7, comma 3 bis dell ordinanza
DettagliLE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI NEI CONDOMINI
LE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI NEI CONDOMINI QUORUM DELIBERATIVI ARGOMENTO Amministratore: compenso (art. 1135) Amministratore: nomina, conferma e revoca (art. 1136) Amministratore: diniego di rinnovazione
DettagliCOMMISSIONE DI GARANZIA DELL ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione 09/627: Poste Italiane S.p.A./Cgil e Sailp (Segreterie provinciali Forlì Cesena). Proclamazione
DettagliAscensori: il riparto delle spese
Ascensori: il riparto delle spese Casistica e regole applicative Sull impianto di ascensore nel condominio sorgono, talvolta, problemi, in relazione al riparto delle spese, che sono stati esaminati dalla
DettagliIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Visto l articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n.
REGIONE PIEMONTE BU40S1 06/10/2011 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 13/R. Regolamento regionale recante: Regolamento delle autogestioni, in attuazione dell articolo 22,
DettagliCAPITOLO 13 COMITATO DI CONSULTAZIONE INDICE
CAPITOLO 13 COMITATO DI CONSULTAZIONE INDICE CAPITOLO 13 COMITATO DI CONSULTAZIONE...2 13.1 INTRODUZIONE...2 13.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE...2 13.2.1 Composizione del Comitato...2 13.2.2 Nomina dei membri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE In funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giacomo Rota ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa
DettagliLa maggioranza di legge per l adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La maggioranza di legge per l adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore Articolo
DettagliAVVISO DI CONVOCAZIONE
AVVISO DI CONVOCAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE L Assemblea Ordinaria e Straordinaria di FinecoBank S.p.A. è convocata in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D Aviano
DettagliGli immobili da acquistare alle aste giudiziarie: il condominio
Gli immobili da acquistare alle aste giudiziarie: il condominio Autore: Maria Teresa De Luca In: Diritto civile e commerciale Il presente contributo è un estratto dal volume "Le verifiche sugli immobili
DettagliCAPITOLO II: LA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Numero di condòmini necessario per la formazione del regolamento...
Art. 1138 (Regolamento di condominio) CAPITOLO I: NOTE INTRODUTTIVE 1. Nozione del regolamento di condominio in considerazione della struttura del condominio... 3 2. Comunità abitative senza comproprietà
DettagliPrefazione... Casistica: risposte ai quesiti... 35
INDICE Prefazione... XVII 1 LE PARTI COMUNI DELL EDIFICIO... 1 1.1 La presunzione di comunione... 2 Casistica: risposte ai quesiti... 5 1.2 Il condominio parziale... 7 Casistica: risposte ai quesiti...
Dettagli