LE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI NEI CONDOMINI
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- Martino Napolitano
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1 LE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI NEI CONDOMINI QUORUM DELIBERATIVI ARGOMENTO Amministratore: compenso (art. 1135) Amministratore: nomina, conferma e revoca (art. 1136) Amministratore: diniego di rinnovazione (tacita) dell incarico (art. 1129) Antenne satellitari (D.L. n. 5/ 01, come convertito in L. n. 66/ 01) Ascensore: superamento delle barriere architettoniche (L. n. 13/ 89) Costituzione o trasferimento dei diritti reali (art. 1108) Deliberazioni che non richiedono maggioranze espressamente previste dalla legge Deliberazioni che modificano le destinazioni d uso delle parti comuni per soddisfare esigenze di interesse condominiale (art ter) Deliberazioni in merito alla tutela delle destinazioni d uso (art quater) Deliberazioni che autorizzano l amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato (art. 1135) Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili: deliberazioni che prescrivono adeguate modalità alternative di esecuzione ovvero impongono cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell edificio o, ancora, impongono la prestazione di idonea garanzia per eventuali danni (art bis) Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva: adeguamento di quelli esistenti in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà esclusiva (art. CONDÒMINI (tra parentesi è indicato il numero dei condomini necessario in seconda convocazione) 4/5 MILLESIMI (tra parentesi è indicato il valore delle quote necessario in seconda convocazione)
2 155-bis disp. att. c.c.) Impianto di riscaldamento: distacco da cui derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri (art. 1118, a contrario) Impianto di riscaldamento: intervento di trasformazione per contenimento energetico individuato attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato (L. n. 10/ 91) Impianto di riscaldamento: adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e conseguente riparto degli oneri in base al consumo effettivamente registrato (L. n. 10/ 91) Infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli: opere edilizie di installazione (D.L. n. 83/ 12, come convertito in L. n. 134/ 12) Innovazioni: gravose o voluttuarie (art. 1121) Innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica (L. n. 69/ 09) Innovazioni che rendano talune parti comuni dell edificio inservibili all uso o al godimento anche di un solo condomino (art. 1120, a contrario) Innovazioni: uso più comodo, miglioramento o maggior rendimento delle cose comuni (art. 1120) Innovazioni aventi ad oggetto: (idem ) opere e interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità di edifici e impianti; 2) opere e interventi previsti per eliminare barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici, per la realizzazione di parcheggi destinati al servizio delle unità immobiliari o dell edificio, nonché per la produzione di energia mediate l utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 3) installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l accesso a qualunque altro genere di flusso informativo (con esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri di farne uso secondo il loro diritto) (art. 1120)
3 Internet: attivazione sito per consultazione ed estrazione copia, in formato digitale, dei documenti previsti dalla delibera assembleare (art. 71-ter disp. att. c.c.) Interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari (L. n. 457/ 78, come modificata dalla L. n. 179/ 92) Interventi volti al contenimento del consumo energetico individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato (L. n. 10/ 91) Ipoteca: costituzione per garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune (art. 1108) Liti attive e passive su materie esorbitanti le attribuzioni dell'amministratore (art. 1136) Locazioni ultranovennali (art. 1108) Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria: riparazioni di notevole entità (art. 1136) Mediazione: delibera che legittima l amministratore a partecipare al procedimento (art. 71-quater) Mediazione: approvazione della proposta conciliativa (art.71-quater) Parcheggi sotterranei o siti al piano terreno: realizzazione (L. n. 122/ 89) Portierato: soppressione, istituzione o modificazione del servizio Regolamento: approvazione e modifiche (art. 1138) Regolamento contrattuale: modifiche comportanti variazioni nei diritti soggettivi sulle cose comuni o nel potere dei di disporre delle proprietà esclusive Rendiconto annuale: approvazione (art. 1135) Residui attivi: impiego (art. 1135) Revisore condominiale: nomina (art bis) Ricostruzione dell edificio in caso di perimento inferiore a 3/4 del valore dello stesso (art e art. 1136) Ricostruzione dell edificio in caso di perimento totale (superiore a 3/4 del valore dello stesso)
4 (art. 1128) Scioglimento: divisione in parti con caratteristiche di edifici autonomi (art. 61 disp. att. c.c.) Scioglimento: modifiche allo stato attuale dell'edificio per rendere possibile la divisione in parti autonome (art. 62 disp. att. c.c.) Sopraelevazione: autorizzazione in caso di divieto (art. 1127, a contrario) Spese: ripartizione (art. 1135) Supercondominio: designazione per ciascun condominio di un proprio rappresentante all assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni e per la nomina dell amministratore (quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta) (art. 67 disp. att. c.c.) Tabella dei valori millesimali ai fini della determinazione delle quote di comproprietà: formazione, rettifica o modifica formazione (art. 69 disp. att. c.c.) rettifica o modifica in assenza di errori o di mutamenti nelle condizioni dell edificio che alterino per più di un quinto il valore proporzionale dell unità immobiliare anche di un solo condomino (art. 69 disp. att. c.c.) rettifica o modifica in conseguenza di errori o di mutamenti nelle condizioni dell edificio che alterino per più di un quinto il valore proporzionale dell unità immobiliare anche di un solo condomino (art. 69 disp. att. c.c.) Vendita o cessione di beni (art. 1108) Videosorveglianza: installazione di un impianto su parti condominiali (art ter) intervenuti Le maggioranze della assemblea di condominio variano a seconda degli argomenti oggetto della delibera, ovvero dalla circostanza di trovarsi in prima piuttosto che in seconda convocazione. Tipica caratteristica della votazione in condominio è la necessità di verificare la cosiddetta doppia, ovvero quella costituita per teste presenti, oltre che la per millesimi, ovvero calcolata sul valore
5 dell'edificio. Per quanto riguarda le possibili tipologie di previste dal codice, esse sono: 1. la semplice; 2. la qualificata; 3. l'unanimità. Per semplice si intende la di un terzo dei condomini e 334/1000 millesimi. Per qualificata si intende la degli intervenuti (ovvero il 50% più uno) ed il 50% dei millesimi, pari a 500/1000. L'unanimità è, naturalmente, quel consenso di tutti i condomini, che comporta conseguentemente la totalità delle teste e dei millesimi. Affinché una delibera sia approvata è necessario il voto favorevole delle summenzionate maggioranze; ciò a dire che in caso di mancato raggiungimento del numero sufficiente di voti, la delibera si considera respinta. Bisogna poi tenere a mente che tutte le maggioranze in materia condominiale sono inderogabili: il Regolamento di un condominio che eventualmente le modifichi (aggravandole o diminuendole) sarà illegittimo, e dovranno essere ripristinate quelle maggioranze previste dal Codice Civile. La casistica delle maggioranze da adottare nelle singole delibere è per un verso materia trattata dal codice civile (articolo 1136 codice civile) e dall'altra oggetto di attenzione giurisprudenziale. In linea di principio si può dire che la semplice è adottabile per le delibere (in seconda votazione) aventi ad oggetto l'ordinaria amministrazione e la straordinaria amministrazione laddove quest'ultima non sia di particolare importanza. La qualificata è invece necessaria per quegli interventi di maggiore ampiezza, oltre che per la nomina (e la revoca) dell'amministratore e per la decisione di procedere ad una lite giudiziaria. L'unanimità è richiesta in caso di modifica del regolamento convenzionale ed in generale per quelle decisioni che possono riguardare il diretto godimento del bene comune (ad esempio l'assegnazione esclusiva di singoli posti auto, la modifica delle tabelle condominiali, ovvero la modifica dei criteri di ripartizione delle spese del condominio). Questioni limitate ad alcuni condomini Qualora la delibera riguardi solo una parte dei condomini (ad esempio quando vi sia una delibera sul singolo impianto di ascensore inerente una singola rampa di scale, impianto utilizzato da una parte limitata dei condomini) solamente essi sono legittimati ad intervenire e, conseguentemente, il voto dovrà essere calcolato, con le maggioranze relative, tenendo conto del ristretto numero degli aventi diritto al voto.
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