CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE. La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg.

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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n.123/2012/srcpie/prse La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg. Magistrati: Dott.ssa Enrica LATERZA Presidente Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere relatore Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo Referendario Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario Nell adunanza del giorno 27 aprile 2012; Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; delibera_123_2012 Pagina 1 di 9

2 Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.; Vista la delibera n. 2/AUT/2011/INPR, depositata in data 9 giugno 2011, della Sezione delle Autonomie, inerente le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell esercizio 2011 e sul rendiconto dell esercizio 2010 ed i questionari allegati; Vista la deliberazione n. 283/2011/SRCPIE/INPR del 15 dicembre 2011, con la quale è stata programmata l attività di controllo per l anno 2012; Vista la relazione sul rendiconto 2010, redatta dall Organo di revisione del Comune di Trino (VC), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore; Vista l ordinanza n. 17/2012, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta; Udito il Magistrato Istruttore Dott. Mario Pischedda PREMESSO Dall esame della relazione sul rendiconto 2010, redatta ai sensi dell art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall Organo di revisione del Comune di Trino (VC), e dalla relativa istruttoria sono emerse le seguenti criticità: 1) omessa predisposizione del rapporto relativo all analisi e revisione delle procedure di spesa in materia di tempestività dei pagamenti; 2) esistenza di residui passivi del titolo II finanziati da indebitamento non movimentati delibera_123_2012 Pagina 2 di 9

3 da oltre due esercizi e per i quali non vi è stato affidamento di lavori; 3) inclusione nei Servizi conto terzi di voci che non rientrano nelle partite di giro. Al termine delle verifiche preliminari il Magistrato Istruttore ha trasmesso all ente una scheda riepilogativa, segnalando in modo formale le violazioni accertate ed invitandolo a fornire ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n in data 11 aprile 2012 a firma del Sindaco. Considerato il contraddittorio svolto con l Ente e le risultanze dell attività istruttoria, il Magistrato Istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l attivazione della procedura prevista dal comma 168 della sopracitata Legge n. 266/2005 ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio per l esame collegiale della situazione. CONSIDERATO 1. La legge n. 266 del 2005, all art. 1, commi e 168 prevede che, " ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", le sezioni regionali di controllo qualora accertino, anche sulla base delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locai (c.166) "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno". L art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha valorizzato questo controllo, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso Ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la stessa Sezione regionale competente, delibera_123_2012 Pagina 3 di 9

4 accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un controllo di tipo collaborativo (in proposito: Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37), che ha lo scopo di riferire all organo elettivo perché dia impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell ambito del controllo sull intero ciclo di bilancio. Ciò suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse, ovvero da sintomi di criticità o difficoltà gestionale. In ogni caso, l Ente è tenuto a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, nonché alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate. 2. La prima criticità riscontrata concerne l'omessa predisposizione del rapporto relativo all analisi e revisione delle procedure di spesa in materia di tempestività dei pagamenti previsto dall art. 9 del d.l. 78/2009 convertito in l. 102/2009 (domanda 23, Sezione I). Sul punto l'ente ha affermato che provvederà a predisporre il rapporto. La norma sopra citata "in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231" prevede che le pubbliche amministrazioni adottino " le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione". La norma prevede inoltre che " allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie", l'attività di analisi e revisione delle procedure di delibera_123_2012 Pagina 4 di 9

5 spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, prevista per i Ministeri dall'articolo 9, c.1-ter, del d.l. n. 185 del 2008, è effettuata anche dagli enti locali e che "i risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater del citato articolo 9". L Ente, pur avendo adottato le misure relative alla tempestività dei pagamenti, non ha adempiuto all obbligo di predisporre il rapporto sui risultati delle analisi effettuati. La mancata predisposizione di detto rapporto, oltre a rappresentare la violazione di un preciso obbligo sancito dalla legge, rende difficoltosa la verifica in ordine alla sussistenza di eventuali situazioni debitorie, di ritardi nei pagamenti e di eventuali comportamenti elusivi della disciplina relativa al patto di stabilità. 3. La seconda criticità riguarda l'esistenza di residui passivi del titolo II finanziati da indebitamento non movimentati da oltre due esercizi e per i quali non vi è stato affidamento di lavori. Nel corso dell'istruttoria è stato accertato che si tratta di un mutuo contratto con l Istituto di Credito Sportivo per la realizzazione di un palazzetto dello sport, non ancora utilizzato "in quanto con il susseguirsi delle ultime amministrazioni il progetto originario è stato più volte modificato e quindi mai appaltato. Nelle deduzioni l'ente ha precisato che "solo ultimamente la Sovrintendenza ai Beni Culturali si è pronunciata in merito all'intervento". Osserva la Sezione che il ritardo nell impiego delle risorse finanziarie provenienti da indebitamento costituisce sintomo di una gestione non economica delle risorse pubbliche, in quanto all assunzione degli oneri finanziari derivanti dall indebitamento non corrisponde alcuna utilità. Va inoltre evidenziato che il "Capitolato dei patti e delle condizioni generali formanti parte integrante e sostanziale del contratto di mutuo stipulato dagli Enti locali con l Istituto del Credito Sportivo prevede la facoltà di risoluzione del mutuo nel caso di mancato inizio dei lavori entro sei mesi dal stipula del relativo contratto. delibera_123_2012 Pagina 5 di 9

6 4. Nella tabella 1.11, alla voce "altre per servizi conto terzi" sono indicate voci che non rientrano nelle partite di giro. In particolare risultano le seguenti voci: Tipologie di spese Legge n.65 /1987 intervento stato , ,92 Pasti insegnanti statali , ,35 Spese c/stato vigili del fuoco ,00 0,00 Quota IVA , ,83 Quota ASL , ,54 Giudice di pace e diverse , ,95 Dai dati sopra esposti sussistono notevoli perplessità in ordine all'esatta allocazione contabile delle spese in questione. Il principio contabile 2 punto 25, nel testo approvato il 12 marzo 2008, precisa che "le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione". Esse "riguardano tassativamente: a) le ritenute erariali; b) le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al personale; c) i depositi cauzionali; d) il rimborso dei fondi economali anticipati all economo; e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali; f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi". Osserva la Sezione che nei servizi per conto terzi l attività dell'ente è meramente strumentale alla realizzazione di interessi di altro soggetto, trattandosi di compiti estranei alle proprie funzioni ed è proprio questo che caratterizza le spese come partite di giro, circostanza che non si rinviene nei casi sopra elencati, L allocazione tra i servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce una grave irregolarità contabile in quanto non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione. Va ricordato,inoltre, delibera_123_2012 Pagina 6 di 9

7 che il divieto di imputare, sia pure provvisoriamente, alle partite di giro/servizi per conto terzi operazioni che non vi rientrano è stato legislativamente stabilito dall'art 7 c. 1 lett. b. del d.lgs. 118/2011. Nelle deduzioni l'ente precisa che di aver già operato i correttivi necessari per l'eliminazione delle anomalie nell'esercizio La Sezione, pur prendendo atto della volontà manifestata dall'ente, ritiene comunque di segnalare la circostanza al Consiglio comunale perché adotti le misure necessarie ad escludere dalle partite di giro tutte le somme non riconducibili alle stesse per gli esercizi 2010 e 2011 anche alla luce delle possibili refluenze sul rispetto del patto di stabilità, come si chiarisce di seguito. 5. L'inclusione tra le partite di giro di somme che andrebbero collocate in altre parti del bilancio potrebbe comportare un elusione del rispetto del patto di stabilità atteso che le partite di giro, proprio perché per loro natura devono necessariamente pareggiare, non sono computate dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi. Nel caso in esame sussistono fondati dubbi sul rispetto del patto, perché la differenza tra il risultato netto e l'obiettivo programmatico annuale è di , mentre le risorse erroneamente incluse nei servizi per conto terzi ammontano ad ,56 (come risulta dai dati SIRTEL) sicché la loro corretta allocazione - ovviamente depurate, per quelle che vanno iscritte nella parte corrente degli eventuali accertamenti ed impegni derivanti dal mero intendimento di far pareggiare le partire di giro - potrebbe determinare il mancato rispetto del patto, come già avvenuto per l'esercizio Si osserva inoltre che la voce "Legge n.65 /1987 intervento Stato", relativamente alla quale sono esposti pagamenti per ,92 andrebbe correttamente allocata nella parte in conto capitale del bilancio. Infatti la citata l. 65/1987 converte, con modificazioni, il d.l. 2/1987, che "definisce soggetti, procedure e modalità di finanziamento per la delibera_123_2012 Pagina 7 di 9

8 realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree" (art.1) e prevede la concessione di mutui ventennali da parte della Cassa Depositi e Prestiti a totale carico dello Stato e/o di contributi in conto capitale(art. 2). Alla luce delle suesposte considerazioni è necessario invitare l'amministrazione ad analizzare tutte le voci erroneamente allocate nelle partite di giro, procedendo, previa modifica del rendiconto, alla corretta allocazione contabile di quelle che non vi rientrano e, sulla base, dei dati corretti procedere nuovamente alla verifica del rispetto del patto di stabilità, quanto sopra con riferimento agli esercizi 2010 al 2011, atteso che per il 2009 il patto risulta già non rispettato e che l'ente ha comunicato l'eliminazione delle anomalie nell'esercizio P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte invita l amministrazione comunale di Trino (VC): - ad adottare il rapporto relativo all analisi e revisione delle procedure di spesa in materia di tempestività dei pagamenti previsto dall art. 9 del d.l. 78/2009 convertito in l. 102/ ad adottare i necessari provvedimenti gestionali per l'impiego delle risorse finanziarie provenienti da indebitamento, ad oggi non utilizzate; - a procedere alla corretta allocazione contabile delle somme erroneamente considerate "servizi per conto terzi", adottando i necessari provvedimenti correttivi ed ad accertare delibera_123_2012 Pagina 8 di 9

9 sulla base dei dati contabili corretti, il rispetto del patto di stabilità, trasmettendo idonea relazione alla Sezione entro il 10 ottobre 2012; Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale in persona del suo Presidente, al Sindaco ed all Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Trino (VC). Così deliberato in Torino nell adunanza del giorno 27 aprile IL RELATORE F.to (Dott. Mario PISCHEDDA) IL PRESIDENTE F.to (Dott.ssa Enrica LATERZA) Depositata in Segreteria il 30/04/2012 Il Funzionario preposto F.to (Dott. Federico SOLA) delibera_123_2012 Pagina 9 di 9

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