CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 51/2012/SRCPIE/PRSE La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg. Magistrati: Dott. ssa Enrica LATERZA Presidente Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere relatore Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo Referendario Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario Nell adunanza del giorno 12 aprile 2012; Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20; delibera_51_2012 Pagina 1 di 10
2 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.; Vista la delibera n. 2/AUT/2011/INPR, depositata in data 9 giugno 2011, della Sezione delle Autonomie, inerente le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell esercizio 2011 e sul rendiconto dell esercizio 2010 ed i questionari allegati; Vista la deliberazione n. 283/2011/SRCPIE/INPR del 15 dicembre 2011, con la quale è stata programmata l attività di controllo per l anno 2012; Vista la relazione sul rendiconto 2010, redatta dall Organo di revisione dell'amministrazione provinciale di Vercelli, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore; Vista l ordinanza n. 13/2012, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta; Udito il Magistrato Istruttore Dott. Mario Pischedda PREMESSO Dall esame della relazione sul rendiconto 2010, redatta ai sensi dell art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall Organo di revisione delibera_51_2012 Pagina 2 di 10
3 dell'amministrazione provinciale di Vercelli, e dalla relativa istruttoria sono emerse le seguenti criticità: 1) esistenza di residui passivi del titolo II finanziati da indebitamento non movimentati da oltre due esercizi e per i quali non vi è stato affidamento di lavori (domanda 8b, Sezione I); 2) utilizzo per cassa di fondi aventi specifica destinazione (tabella 1.5.3, Sezione II) e presenza di un importo elevato di residui attivi al titolo II e IV antecedenti al 2006 (tabella 1.8.4, Sezione II) per un importo complessivo di euro ,49, in grado di incidere in maniera determinante sul risultato d'amministrazione, pari a ,14; 3) esistenza di società partecipata in perdita: Alpe di Mera S.p.A. (tabella 2.3, Sezione II); 4) inclusione nei Servizi conto terzi (tabella 1.11, Sezione II) di voci che non rientrano nelle partite di giro. Al termine delle verifiche preliminari il magistrato istruttore ha trasmesso all ente una scheda riepilogativa, segnalando in modo formale le violazioni accertate ed invitandolo a fornire ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n del a firma del Vice Presidente della Provincia. Considerato il contraddittorio svolto con l Ente e le risultanze dell attività istruttoria, il Magistrato Istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l attivazione della procedura prevista dal comma 168 della sopracitata Legge n. 266/2005 ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio per l esame collegiale della situazione. CONSIDERATO delibera_51_2012 Pagina 3 di 10
4 1. La legge n. 266 del 2005, all art. 1, commi e 168, prevede che, " ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", le sezioni regionali di controllo qualora accertino, anche sulla base delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locai (c.166) "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno". L art. 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha valorizzato questo controllo, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario" e lo stesso Ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un controllo di tipo collaborativo (in proposito: Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37), che ha lo scopo di riferire all organo elettivo perché dia impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell ambito del controllo sull intero ciclo di bilancio. Ciò suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da delibera_51_2012 Pagina 4 di 10
5 irregolarità a queste connesse, ovvero da sintomi di criticità o difficoltà gestionale. In ogni caso, l Ente è tenuto a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, nonché alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate. 2. La prima criticità riscontrata concerne l'esistenza di residui passivi del titolo II finanziati da indebitamento non movimentati da oltre due esercizi e per i quali non vi è stato affidamento di lavori (domanda 8b, Sezione I). Nel corso dell'istruttoria l'ente ha precisato che il residuo passivo è pari a e riguarda l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile che doveva essere destinato a funzioni scolastiche. L acquisto, a oggi, non ha avuto seguito, in quanto solo nel marzo 2010 il proprietario ha ottenuto l autorizzazione ad alienare da parte della competente Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali. Nel periodo marzo 2010-maggio 2011, l A.P. era governata dal commissario straordinario in quale non ha ritenuto adottare decisioni in merito. Osserva la Sezione che il ritardo nell impiego delle risorse finanziarie provenienti da indebitamento costituisce sintomo di una gestione non economica delle risorse pubbliche, perché all assunzione degli oneri finanziari derivanti dall indebitamento non corrisponde alcuna utilità. In particolare si rileva che la necessità dell autorizzazione ad alienare da parte della Sovrintendenza era una circostanza che doveva essere valutata prima dell indebitamento, atteso che la sua mancanza avrebbe reso del tutto inutile la contrazione dello stesso. 3. L ente ha utilizzato per cassa fondi aventi specifica destinazione (tabella 1.5.3, Sezione II) che non sono stati ripristinati al termine dell'esercizio, perché il loro delibera_51_2012 Pagina 5 di 10
6 utilizzo è avvenuto anche per tutto il Inoltre è presente un elevato ammontare di residui attivi ai titoli II e IV antecedenti al 2006 (tabella 1.8.4, Sezione II), per un importo complessivo di ,49 in grado di incidere in maniera determinante sul risultato d'amministrazione, pari a ,14. Nel corso dell'istruttoria l ente ha specificato la composizione dei residui antecedenti l anno 2006: sono fondi statali dovuti per Fondo ordinario, Fondo consolidato e Fondo perequativo, anni fino al 2003, caduti in perenzione; residui attivi dell anno 2005 nei confronti della Regione Piemonte di cui oltre di trasferimenti per eventi alluvionali 2002, dovuti per lavori effettuati e che la Regione pagherà a seguito di rendicontazione fine lavori. In sede di deduzioni l'amministrazione ha precisato di aver rinnovato al Ministero la richiesta di reiscrizione dei residui perenti in data 7/10/2011 e 12/3/2012 e di aver richiesto all'amministrazione regionale ,58, a fronte dei assegnati, mentre la rimanenza riguarda lavori non terminati. Osserva la Sezione che l'ingente ammontare ( ,00) dei residui attivi antecedenti al 2006 relativi al titolo II e la loro provenienza da esercizi abbastanza remoti (pur in presenza di una richiesta formale di reiscrizione dei residui perenti formulata alla Ragioneria generale dello Stato circa un anno fa) determina una criticità, già evidenziatasi sotto l aspetto della cassa, che in caso di mancata riscossione può capovolgere la situazione finanziaria dell ente. Poiché a oggi non risulta che l importo sia stato versato e pur prendendo atto che l'ente esegue un attento e costante monitoraggio sull'effettiva riscossione delle entrate, la Sezione ritiene opportuno, anche in considerazione del notevole ammontare del credito ( ,00), superiore all importo dell avanzo non vincolato ( delibera_51_2012 Pagina 6 di 10
7 ,86), segnalare la circostanza al Consiglio provinciale affinché, non solo segua con particolare attenzione la riscossione di tale importo, ma proceda ad una prudente applicazione dell'avanzo d'amministrazione non vincolato. Altrettanto critica appare, per quanto riguarda i residui del titolo IV, sempre antecedenti al 2006, la mancata rendicontazione dei lavori relativi all alluvione del 2002, condizione fondamentale per ottenere il saldo dei connessi trasferimenti da parte della Regione. 4. L ente detiene una partecipazione del 32,42% nella società mista a prevalenza pubblica Alpe di Mera S.p.A., operante nel settore della promozione turistica e culturale della Valsesia; la società nell ultimo triennio ha registrato cospicue perdite. Sul punto non sono state fornite deduzioni. In merito alla partecipazione nella predetta società, costituita solo nel 2003, si evidenzia come la stessa sia in perdita dal Nel dettaglio le perdite, come risulta dai dati Siquel, passano da del 2008 a del 2010: al parziale miglioramento si associa però una costante erosione del patrimonio netto, che, se pur rilevante, passa da del 2008 a del Osserva la Sezione che, se la situazione deficitaria dovesse persistere nel corso degli anni, è necessario fare delle attente valutazioni in ordine all'opportunità di mantenere tale partecipazione, che espone l ente, nel lungo periodo, ad danno conseguente alla perdita di valore della quota patrimoniale di proprietà. 5. Nella tabella altre per servizi conto terzi sono presenti voci che ad eccezione delle ritenute sindacali, non sembrano rientrare nel concetto di servizi conto terzi. In particolare risultano le seguenti voci: delibera_51_2012 Pagina 7 di 10
8 Tipologie delle spese Reincasso e restituzione di finanziamenti , ,63 Trasferimento alla Provincia di Biella del F.S.I ,92 0,00 Trasferimento regione canoni occupazione demanio stradale ,83 0,00 Pagamenti per utenze anticipate per c/terzi , ,00 Anticipazione per minute spese per agenti stradali 7.699, ,73 Ritenute sindacali e rate di prestito , ,01 acquisti di attrezzature e servizi per c/terzi , ,05 Devoluzioni e Contribuzioni 0, ,31 Rimborsi 0, ,94 Nel corso dell'istruttoria l'ente ha precisato che ,63 fanno riferimento a 3 mandati per restituzione alla regione Piemonte di somme incassate al corrispondente capitolo di entrata non ancora dovute in base al crono programma dei lavori per la rete stradale; gli acquisti di attrezzature e servizi riguardano sistemazioni del patrimonio per danni provocati da eventi atmosferici con relativo introito in entrata dei rimborsi da parte delle compagnie assicuratrici; le devoluzioni e contribuzioni riguardano girofondi interni ed i pagamenti per utenze anticipati per conto terzi riguardano il pagamento di una bolletta TIM di cui si è chiesto ed ottenuto il rimborso dal gestore. In sede di deduzioni l'ente ha precisato che non vi è stato alcun intento elusivo del patto di stabilità che per il 2010 è stato rispettato con un margine di euro. Occorre premettere che il principio contabile 2-25 precisa che "le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione". Esse riguardano "tassativamente": le ritenute erariali; le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al personale; i depositi cauzionali; delibera_51_2012 Pagina 8 di 10
9 il rimborso dei fondi economali anticipati all economo; i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali; le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi. In tutti i casi sopra elencati l attività dell'ente è meramente strumentale alla realizzazione di interessi di altro soggetto, trattandosi di compiti estranei alle proprie funzioni ed è proprio questo che caratterizza le spese come partite di giro. L allocazione tra i servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce una grave irregolarità contabile, perché non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione e potrebbe comportare un elusione del rispetto del patto di stabilità, atteso che le partite di giro, proprio perché per loro natura devono necessariamente pareggiare, non sono computate dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi. Va ricordato, inoltre, il divieto di imputare, sia pure provvisoriamente, alle partite di giro/servizi per conto terzi operazioni che non vi rientrano, legislativamente stabilito dall'art 7 c. 1 lett. b) del d.lgs. 118/2011. Ciò premesso, si osserva che le voci inserite nella tabella 1.11 non rientrano nei servizi per conto di terzi, sicché è necessario segnalare la circostanza al Consiglio provinciale perché, in sede di approvazione del rendiconto 2011, adotti le misure necessarie ad escludere dalle partite di giro tutte le somme non riconducibili alle stesse. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte invita delibera_51_2012 Pagina 9 di 10
10 l Amministrazione Provinciale di Vercelli: - ad adottare i necessari provvedimenti gestionali per l'impiego delle risorse finanziarie provenienti da indebitamento, ad oggi non utilizzate; - a seguire con particolare attenzione la riscossione delle somme ancora dovute dal Ministero e dalla Regione e nelle more dell'effettiva riscossione a procedere ad una prudente applicazione dell'avanzo d'amministrazione non vincolato e ad una oculata gestione delle spese onde consentire il ripristino dei fondi vincolati utilizzati per cassa; - a porre in essere idonei provvedimenti correttivi per riportare la gestione della S.p.A. Alpe di Mera al rispetto dei canoni di economicità ed efficienza; - a procedere alla corretta allocazione contabile delle somme erroneamente considerate "servizi per conto terzi" e adottare i necessari provvedimenti correttivi. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio provinciale in persona del suo Presidente, al Presidente della Provincia, all Organo di revisione economico-finanziaria dell'amministrazione provinciale di Vercelli. Così deliberato in Torino nell adunanza del giorno 12 aprile IL RELATORE F.to (Dott. Mario PISCHEDDA) IL PRESIDENTE F.to (Dott.ssa Enrica LATERZA) Depositata in Segreteria il 18/04/2012 Il Funzionario preposto F.to (Dott. Federico SOLA delibera_51_2012 Pagina 10 di 10
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