CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE. Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo Referendario relatore

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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 317/2012/SRCPIE/PRSE La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg. Magistrati: Dott.ssa Enrica LATERZA Presidente Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo Referendario relatore Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario Nell adunanza del giorno 8 novembre 2012; Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell esercizio 2012 e sul rendiconto dell esercizio 2011 ed i relativi questionari; Vista la relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta dall Organo di revisione del Comune di Rivoli, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore; Vista l ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta; Pagina 1 di 9

2 Udito il Magistrato Istruttore Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa; PREMESSO La legge n. 266 del 2005, all art. 1, commi e 168 prevede che, "ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", le Sezioni regionali di controllo, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (c.166) "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno". Questo controllo è stato valorizzato dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, (il cui art. 6, comma 2, prescrive che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso Ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica) e dal recentissimo D. L. 10 ottobre 2012 n 174, in corso di conversione, che ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive. Giova precisare che si tratta di un controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all Ente l adozione delle necessarie misure correttive; la (potenziata) vigilanza sulla loro adozione, da parte degli enti Pagina 2 di 9

3 interessati, non fa venir meno la natura collaborativa, trattandosi di attività indispensabile per l effettività del controllo, nettamente separata dall attività amministrativa degli enti (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37). La natura collaborativa del controllo in questione suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse, o da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali. In ogni caso, l Ente è tenuto a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, e alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate. Va infine precisato che l'esame è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva. CONSIDERATO Dall analisi della relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta ai sensi del sopra richiamato art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall Organo di revisione del Comune e dalla relativa istruttoria sono emerse le seguenti criticità. Si sono rilevate previsioni di entrate non ripetitive di importo tale da minare l equilibrio strutturale dell Ente. In particolare si è riscontrata una previsione di entrate derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (euro ), decisamente più elevata (+178,12%) rispetto all accertamento del 2011 (euro ,13) e al trend degli esercizi precedenti (anno 2009: euro ,23; anno 2010: euro ,67). Una previsione, giustificata con l istallazione di due autovelox, peraltro corrispondente a quasi un quinto del totale delle entrate previste dei titoli I,II,III ( euro) e a fronte di spese del titolo I, pari a euro, in incremento rispetto al rendiconto 2011 ( euro). Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'ente, invitandolo a fornire le proprie Pagina 3 di 9

4 deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot del 15 ottobre 2012 e con successiva nota del 24 ottobre 2012, a firma del Sindaco e dell Organo di revisione. In sede di contraddittorio, inoltre, considerato che con gli artt. 6 e 16 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state previste modifiche alla disciplina finanziaria applicabile agli Enti locali già nel corso dell esercizio 2012, si è invitato l Organo di revisione, nell esercizio delle sue funzioni, a verificare l attuazione da parte dell Ente delle previsioni contenute nel citato D.L. n. 95/2012, nonché la loro incidenza sugli equilibri di bilancio e sull osservanza del Patto di stabilità interno, segnalando alla Sezione le eventuali criticità. Sul punto l Ente ha precisato che, per quanto concerne il fondo di svalutazione di cui all art. 6 del D.L. n. 95/2012, provvederà in sede di assestamento. Quanto alla prevista riduzione delle entrate per trasferimenti, ha dichiarato che è stata finanziata, in sede di variazione di bilancio di fine settembre, con l aumento delle entrate correnti, in particolare di quelle legate all autovelox, di cui copra. Al riguardo, si segnalano anche le previsioni medio tempore introdotte dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione che hanno modificato ed integrato quelle di cui al decreto legge n. 95/2012. Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l attivazione della procedura prevista dal comma 168 della sopracitata Legge n. 266/2005 ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio per l esame collegiale della situazione. RITENUTO Come già sopra indicato, dall esame della relazione dell Organo di revisione sul preventivo 2012, è emersa una previsione di entrate derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (euro ), notevolmente più elevata (+178,12%) rispetto all accertamento del 2011 (euro ,13) e al trend degli esercizi precedenti (anno 2009: euro Pagina 4 di 9

5 ,23; anno 2010: euro ,67). Una previsione peraltro corrispondente a quasi un quinto del totale delle entrate previste dei titoli I,II,III ( euro) e a fronte di spese del titolo I - come risultanti dalla relazione dell organo di revisione - pari a euro, in incremento rispetto al rendiconto 2011 ( euro). Tale previsione è stata giustificata con l istallazione di due autovelox, circostanza che qualificherebbe secondo l impostazione data dall Ente - dette entrate per lo più come entrate di natura ripetitiva. In particolare, solo euro sono state considerate dall Ente stesso quali entrate non ripetitive destinate a spese d investimento, risultando i restanti euro destinati a spese correnti ripetitive. In sede di contraddittorio l Ente ha precisato di aver stanziato ulteriori euro per la voce di entrata in parola, avendo rilevato che al 30 settembre, dunque nei primi 9 mesi di funzionamento delle apparecchiature, l incassato complessivo (comprensivo del mese di dicembre dell anno precedente) era pari a più di euro. A seguito di ulteriore richiesta istruttoria l Ente ha fornito i seguenti chiarimenti: lo stanziamento previsto per il 2012, a seguito della delibera di variazione di bilancio del 27 settembre 2012, è stato pari a euro; al 30 settembre risultava un accertamento di competenza pari a ,38 euro (di cui ,38 di parte corrente) ed un incasso di competenza di pari importo, cui sono da aggiungere ,74 euro di incassi in conto residui (relativi agli accertamenti effettuati nel mese di dicembre); l importo accertato è pari al riscosso, in quanto si adotta una gestione prudenziale per cui l accertamento segue l incasso; l importo complessivo incassato tramite conto corrente postale ( ,81 euro) è superiore all importo precedentemente indicato ( euro), essendosi computato un giroconto di competenza del mese di settembre. Questa Sezione, preso atto di tutto quanto dichiarato al fine di giustificare l attendibilità delle previsioni con riguardo all esercizio 2012, ritiene necessario formulare alcune osservazioni. Pagina 5 di 9

6 Preme ricordare che l Ente è già stato destinatario di pronunce sul preventivo 2011 e sul rendiconto 2010, nelle quali si rilevava, insieme ad altre criticità, l esigenza di adottare misure gestionali utili a prevenire qualsiasi compromissione dell equilibrio della situazione corrente, assicurando un bilanciamento strutturale fra entrate e spese, senza rischi per i futuri equilibri di bilancio. In sede di contraddittorio, il Comune ha evidenziato come l introduzione di dispositivi automatizzati di rilevazione automatica della velocità, unitamente ad altre misure (quali un attenta modulazione dell IMU ed il contenimento, ove possibile, delle spese correnti) avrebbe consentito di sopperire alla contrazione dei trasferimenti statali - avuto riguardo anche alle nuove previsioni introdotte dall art. 16 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, da ultimo modificato ed integrato con le disposizioni di cui al D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione - senza dover ricorrere a strumenti straordinari di raggiungimento dell equilibrio economico. Si muovono tuttavia perplessità su una manovra tesa a fondare l equilibrio di parte corrente dell esercizio in corso e negli esercizi futuri, su entrate peculiari quali i proventi per sanzioni al codice della strada che, nel quadro degli equilibri generali prospettato, appaiono dirette a finanziare circa un quinto delle spese correnti dell Ente nel Come più volte ricordato, non è garantito che le entrate non ripetitive, per il loro carattere di variabilità, si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi. Pertanto, se da un lato va evitato il rilevante scostamento tra accertamenti e riscossioni, dall altro va anche ponderata la tipologia di spese da finanziare con tali entrate, onde evitare rischi per i futuri equilibri di bilancio. Quindi particolare attenzione va prestata anche alla destinazione di tali risorse variabili che devono essere finalizzate a spese di investimento, ovvero a spese correnti di carattere straordinario (punto 20, principio contabile n. 2 gestione nel sistema del bilancio). Diversamente viene in evidenza uno squilibrio strutturale di parte corrente e dunque il Pagina 6 di 9

7 determinarsi di situazioni di rischio per i futuri equilibri di bilancio, derivanti dal finanziamento di spese correnti consolidate attraverso entrate non aventi la stessa natura. L Ente ha qualificato i proventi per sanzioni al codice della strada, quali entrate non ripetitive, per un importo pari a euro, tenendo conto della maggiore attenzione dell utenza dopo l entrata a regime delle apparecchiature. Al riguardo, in primo luogo si osserva come quest ultima stima sia destinata a modificarsi negli anni, ipotizzandosi e auspicandosi un comportamento più attento dell utenza, di cui peraltro lo stesso Ente dovrebbe farsi promotore (si noti, fra l altro, come fra le finalità cui devono destinarsi i proventi per sanzioni al codice della strada - secondo quanto previsto dall art. 208 del decreto legislativo 285/1992, - codice della strada - di seguito richiamato, sia ricompresa anche l educazione degli utenti). Ma appare particolarmente rilevante ricordare i vincoli di destinazione cui sono sottoposti i proventi in parola. Alla disciplina generale di cui all art. 208 del codice della strada (che vincola una quota pari al 50 per cento dei proventi in parola lasciando a ciascun ente la facoltà di destinare, in tutto o in parte, la restante quota dei proventi alle stesse finalità), si aggiunge quella speciale introdotta con riguardo ai proventi derivanti dall accertamento delle violazioni per limiti di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni (art. 142, commi 12 - bis e ss, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 2010). Dette somme, spettanti per il 50% all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e per il restante 50% all'ente da cui dipende l'organo accertatore, devono essere destinate, da parte dell ente assegnatario delle predette quote, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al Pagina 7 di 9

8 personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. Al complesso di queste disposizioni va riconosciuta una duplice finalità: da un lato, accrescere la sicurezza sulle strade, imponendo alle Amministrazioni locali di utilizzare a tale scopo le risorse derivanti dall accertamento delle violazioni al codice della strada; dall altro, garantire gli equilibri di bilancio delle Amministrazioni locali, evitando che vengano destinate a spese correnti, di natura stabile e ricorrente, entrate tendenzialmente aleatorie ed incerte nel loro ammontare, quali quelle in esame. Appare pertanto evidente come gli stessi vincoli di destinazione appena menzionati contribuiscano a non poter considerare i proventi per sanzioni al codice della strada al pari delle altre entrate ordinarie ripetitive, non potendosi fare affidamento sulle stesse per finanziare una quota rilevante delle spese consolidate dell Ente. Per le ragioni fin qui evidenziate si rileva la mancanza di un equilibrio strutturale di parte corrente e dunque il determinarsi di situazioni di rischio per i futuri equilibri di bilancio, derivanti dal finanziamento di spese correnti consolidate attraverso entrate per loro natura non ricorrenti. Ma si muovono anche perplessità sull equilibrio di parte corrente previsto per il corrente anno, perseguito attraverso la previsione di entrate corrispondenti, per circa un quinto, a proventi con vincoli di destinazione legislativamente previsti (si richiamano al riguardo anche gli obblighi di rendicontazione di cui all art. 142, comma 12-quater del codice della strada). L Ente dovrebbe quindi proseguire nel percorso delineato di programmazione delle entrate e delle spese con eliminazione o riduzione del ricorso a strumenti straordinari di riequilibrio, facendo tuttavia leva su azioni di revisione e riduzione della spesa, piuttosto che affidandosi ad entrate che, per quanto ritenute nell esercizio in corso attendibili, hanno per loro natura carattere di non ripetitività e sono soggette a vincoli di destinazione normativamente, presupponendo peraltro comportamenti che l Ente dovrebbe contribuire a ridurre. Pagina 8 di 9

9 P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte invita l Amministrazione comunale: - ad adottare misure gestionali e programmatorie tese a prevenire qualsiasi compromissione dell equilibrio della situazione corrente, assicurando un bilanciamento strutturale fra entrate e spese, senza rischi anche per i futuri equilibri di bilancio; - a dare adempimento alle previsioni di cui al D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e al D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale in persona del suo Presidente, al Sindaco ed all Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Rivoli (To); Così deliberato in Torino nell adunanza del giorno 8 novembre IL RELATORE F.to (Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA) IL PRESIDENTE F.to (Dott.ssa Enrica LATERZA) Depositata in Segreteria il 12/11/2012 Il Funzionario preposto F.to (Dott. Federico SOLA) Pagina 9 di 9

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