CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE. La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg.

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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 395/2012/SRCPIE/PRSE La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg. Magistrati: Dott.ssa Enrica LATERZA Presidente Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere - relatore Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo Referendario Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario Nell adunanza del giorno 20 novembre 2012; Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell esercizio 2012 e sul rendiconto dell esercizio 2011 ed i relativi questionari. Vista la relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta dall Organo di revisione della Città di Gravellona Toce (VB) ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore. Vista l ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta. Udito il Magistrato Istruttore Dott. Mario Pischedda. delibera_395_2012 Pagina 1 di 10

2 PREMESSO La legge n. 266 del 2005, all art. 1, commi e 168 prevede che, "ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", le sezioni regionali di controllo, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locai (c.166) "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno". Questo controllo è stato valorizzato dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, (il cui art. 6, comma 2, prescrive che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso Ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica) e dal recentissimo D.L. 10 ottobre 2012, n 174, in corso di conversione, che ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive. Giova precisare che si tratta di un controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all Ente l adozione delle necessarie misure correttive; la (potenziata) vigilanza sulla loro adozione, da parte degli enti delibera_395_2012 Pagina 2 di 10

3 interessati, non fa venir meno la natura collaborativa, trattandosi di attività indispensabile per l effettività del controllo, nettamente separata dall attività amministrativa degli enti (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37). La natura collaborativa del controllo in questione suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse, o da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali. In ogni caso, l Ente è tenuto a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, e alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate. Va infine precisato che l'esame è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva. CONSIDERATO Dall analisi della relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta ai sensi del sopra richiamato art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall Organo di revisione della Città di Gravellona Toce e dalla relativa istruttoria sono emerse le seguenti criticità: 1) Copertura delle spese correnti ordinarie con entrate non ripetitive per ,00; 2) Previsioni di entrate di parte corrente che si discostano notevolmente dagli accertamenti e dalle riscossioni degli anni precedenti, relativamente alla voce "sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada"; 3) Incremento delle spese correnti; Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot in data 5 novembre 2012 a firma del Sindaco. delibera_395_2012 Pagina 3 di 10

4 In sede di contraddittorio, inoltre, poiché con gli artt. 6 e 16 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e con il d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 in corso di conversione, sono state previste modifiche alla disciplina finanziaria applicabile agli Enti locali già nel corso dell esercizio 2012, si è invitato l Organo di revisione, nell esercizio delle sue funzioni, a verificare l attuazione da parte dell Ente delle previsioni contenute nei suddetti atti normativi, nonché la loro incidenza sugli equilibri di bilancio e sull osservanza del Patto di stabilità interno, segnalando senza indugio alla Sezione eventuali criticità. Sul punto l Ente ha precisato che "gli elementi inerenti la situazione contabile legata ai trasferimenti erariali ed all importo del fondo svalutazione crediti (come previsto dall art. 6, comma 17 del citato d.l. 95) verranno comunicati al Revisore del conto immediatamente dopo l adozione del provvedimento di assestamento del bilancio di previsione 2012 al fine di avere conferma dei dati relativi all accertamento convenzionale IMU e relativa riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, nonché effettuare una ricognizione completa dei residui attivi da utilizzare come base di calcolo per la determinazione dell entità del fondo". Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l attivazione della procedura prevista dal comma 168 della sopracitata Legge n. 266/2005 ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio per l esame collegiale della situazione. RITENUTO 1. La prima criticità è costituita dal finanziamento delle spese correnti ordinarie con entrate non ripetitive per un ammontare di complessivi ,00, corrispondente al 4,16% del Titolo I, come evidenziato nella tab. 1.2 del questionario, che si trascrive. Tab. 1.2 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo Entrate Spese Tipologia Importo Tipologia Importo Contributo rilascio permesso di Consultazioni elettorali o ,00 costruire referendarie locali 0,00 Contributo sanatoria abusi edilizi e 0,00 Ripiano disavanzi aziende riferiti 0,00 delibera_395_2012 Pagina 4 di 10

5 sanzioni ad anni pregressi Recupero evasione tributaria ,00 Oneri straordinari della gestione corrente 6.000,00 Entrate per eventi calamitosi 0,00 Spese per eventi calamitosi 0,00 Canoni concessori pluriennali 0,00 Sentenze esecutive ed atti equiparati 0,00 Sanzioni al codice della strada ,00 Altre * 0,00 Plusvalenze da alienazione 0,00 Totale 6.000,00 Altre * (compartecipazione lotta all evasione) 0,00 Totale ,00 Sul punto l'ente non ha controdedotto. Osserva la Sezione che la copertura delle spese correnti ordinarie mediante entrate straordinarie e non ripetitive contrasta con i principi di sana gestione finanziaria e denota la mancanza di un equilibrio strutturale di parte corrente del bilancio. Al riguardo si ritiene opportuno ricordare che questa Sezione ha già evidenziato la stessa criticità nella delibera 231/2012, relativa al rendiconto 2010 ed aveva invitato l'amministrazione ad adottare le misure gestionali necessarie per raggiungere l'equilibrio strutturale del bilancio. Quando, come nel caso in esame, il ricorso ad entrate non ripetitive è reiterato nel tempo e si avvicina al 5% del valore della spesa corrente (percentuale di riferimento desunta, quale parametro, dal DM 24 settembre 2009 che detta i criteri per "l individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio "), si è in presenza di uno squilibrio strutturale che richiede una particolare attenzione nella gestione degli esercizi futuri. 2. La seconda criticità riscontrata riguarda una previsione di entrata, relativamente alla voce "sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada", che si discosta notevolmente dalle riscossioni degli anni precedenti. In particolare l'ammontare previsto per la suddetta entrata, sebbene in linea con gli accertamenti del triennio precedente, appare sovrastimato ove si consideri il modesto importo delle riscossioni in conto residui, relativo alla suddetta voce, come si evince dalla tabella 1.7 delibera_395_2012 Pagina 5 di 10

6 del questionario che di seguito si trascrive. Tab. 1.7 Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2012 Previsione ,00 Accertamento , , ,67 Riscossione (competenza) , , ,40 Residui attivi al 1/1/ ,55 Riscossioni in c/residui anno ,82 Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità 0,00 Residui rimasti da riscuotere al 31/12/ ,73 Nel corso dell'istruttoria l'ente ha comunicato che sono stati accertati , incassati ed a breve verrà approvato il ruolo dell'anno precedente. Ha inoltre comunicato che "si è provveduto ad indicare al Comando Polizia Municipale di munirsi di un report il più possibile aggiornato da parte degli agenti della riscossione al fine di effettuare una puntuale ricognizione sulle somme da mantenere a bilancio come residui attivi". Anche su questo punto appare opportuno ricordare che nella citata delibera 231/2012 questa Sezione ha evidenziato la bassa percentuale di riscossione dei residui ante 2006, anche con riferimento ai proventi concernenti l'entrata in questione. Ciò premesso, osserva la Sezione che la limitata riscossione delle somme iscritte in conto residui (che nel corso del 2011 è pari al 4,01% degli accertamenti) avrebbe dovuto indurre l'ente a tener conto anche del trend storico delle riscossioni al fine di formulare una previsione 2012 attendibile. Peraltro, la bassa percentuale di riscossione continua anche nel 2012, atteso che all'attualità, dai dati forniti, risulta riscosso il 36,57% della previsione. Al riguardo va evidenziato che una corretta applicazione del principio di veridicità richiede che nel bilancio siano iscritte solo le entrate ragionevolmente accertabili nel periodo considerato (principio della prudenza) e che le relative valutazioni siano sostenute da accurate analisi degli andamenti storici, o in mancanza da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, delibera_395_2012 Pagina 6 di 10

7 nonché da fondate aspettative di acquisizione (principio dell'attendibilità), come evidenziato nei Principi contabili, postulati del sistema di bilancio, alle voci n. 39, 40, 53,54, 68 e Un'ulteriore criticità concerne l'aumento delle spese correnti che, rispetto agli impegni del 2011, mostrano un incremento del 4,56%, pari ad ,00, passando da ,57 a ,00. Anche su questo punto l'ente non ha controdedotto. Osserva la Sezione che obiettivo primario della politica nazionale in materia di finanza pubblica è la riduzione del deficit pubblico che, nell'attuale situazione economica, si raggiunge anche con la contrazione delle spese correnti, come dimostrano tutti i vincoli e limiti posti dalle varie norme succedutisi negli ultimi anni. Al riguardo appare opportuno richiamare l'art. 13. c.1 del sopra richiamato d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione" e l'art. 8 della l. 183/2011 (legge di stabilità 2012) il quale, dopo aver stabilito al comma 1 i nuovi limiti di indebitamento, modificando l'art. 204 del TUEL, dispone al comma 3 che "Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità' del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione" ed al comma 4 che " Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149". delibera_395_2012 Pagina 7 di 10

8 In quest'ottica un eventuale avanzo primario, derivante da un aumento delle entrate correnti, dovrebbe essere destinato prioritariamente alla riduzione dell'indebitamento oppure ad investimenti e non all'aumento della spesa corrente, per la quale, invece, occorre procedere ad una sua attenta revisione, eliminando sprechi e disfunzioni e migliorando l'allocazione delle risorse e la performance delle amministrazioni pubbliche in termini di economicità, qualità ed efficienza dei servizi. 4. Con delibera 231/2012, relativa al rendiconto 2010, questa Sezione aveva rilevato diverse criticità ed aveva invitato l'amministrazione comunale ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuoverle. In particolare era stato chiesto: 1) di consentire all'organo di revisione di verificare il rispetto delle disposizioni relative ai compensi e al numero di amministratori delle società partecipate e all'adozione dei provvedimenti sui criteri e modalità di reclutamento del personale e sui conferimenti incarichi delle società partecipate; 2) di adottare tempestivamente e pubblicare sollecitamente sul sito internet, il rapporto relativo all analisi e revisione delle procedure di spesa in materia di tempestività dei pagamenti previsto dall art. 9 del d.l. 78/2009 convertito in l. 102/2009; 3) di adottare le misure gestionali necessarie per raggiungere l'equilibrio strutturale del bilancio, inviando apposita relazione sulle misure adottate; 4) di procedere alla corretta allocazione contabile delle somme erroneamente considerate "servizi per conto terzi". L'Amministrazione ha comunicato, di aver risolto le criticità evidenziate ai punti 1) 2) e 4), mentre per quanto riguarda l'equilibrio strutturale del bilancio con nota prot. n in data 10 ottobre 2012, l ente ha inviato la relazione richiesta. Nella suddetta nota si comunica che, in occasione del'adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio adottata il 27 delibera_395_2012 Pagina 8 di 10

9 settembre 2012, il consiglio comunale ha preso atto della relazione predisposta dal Responsabile del Servizio economico finanziario il quale, dopo aver evidenziato che la gestione complessiva è sempre a rischio di squilibrio" e che, a causa del continuo succedersi di provvedimenti amministrativi e normativi, "non riteneva di dover proporre una variazione di bilancio al fine di garantirne gli equilibri per l esercizio 2012", ma riteneva doveroso proporre di destinare al finanziamento della spesa corrente eventuali introiti derivanti da proventi di alienazioni immobiliari, di contenere al massimo la spesa corrente "evitando spese superflue e invitando tutti gli uffici ad assumere impegni di spesa solo per acquisti indifferibili ed urgenti al fine di poter rispettare tutti gli obblighi contrattuali precedentemente assunti", di rivedere alcuni contratti di servizio reputati troppo onerosi, e di procedere ad un attento monitoraggio delle entrate correnti, verificando attentamente le reali possibilità di accertamento. Osserva la Sezione che la relazione del responsabile del servizio economico finanziario, da un lato conferma le criticità sopra rilevate e dall'altro evidenzia la mancata adozione di provvedimenti gestionali idonei a risolvere lo squilibrio strutturale del bilancio dell'ente, che corre il rischio di chiudere l'esercizio nuovamente con uno squilibrio di parte corrente, come accaduto nel 2010 ( ,72) e nel 2011 ( ,71). Attesa la particolare gravità della situazione è necessario invitare l'ente ad adottare senza indugio provvedimenti concreti per il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente del bilancio 2012 e per riportare la gestione dell'ente in una situazione di equilibrio stabile. Appare opportuno, inoltre, sollecitare il revisore del conto ad una attenta verifica sulla idoneità dei provvedimenti che saranno adottati ed a vigilare sulla loro effettiva e concreta esecuzione, evidenziando a questa sezione eventuali ulteriori criticità non rilevabili dal questionario. I provvedimenti adottati, unitamente al parere del revisore, dovranno essere inviati a questa Sezione, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronunzia. P.Q.M. delibera_395_2012 Pagina 9 di 10

10 la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte invita l Amministrazione comunale della Città di Gravellona Toce (VB): - ad adottare le misure gestionali necessarie per garantire l'equilibrio del bilancio 2012 e pervenire ad un equilibrio strutturale della parte corrente, inviando i provvedimenti adottati entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronunzia. - a dare adempimento alle previsioni del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, ed al d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale in persona del suo Presidente, al Sindaco ed all Organo di revisione economico-finanziaria della Città di Gravellona Toce. Così deliberato in Torino nell adunanza del giorno 20 novembre Il Relatore F.to (Dott. Mario PISCHEDDA) Il Presidente F.to (Dott.ssa Enrica LATERZA) Depositata in Segreteria il 26/11/2012 Il Funzionario preposto F.to (Dott. Federico SOLA) delibera_395_2012 Pagina 10 di 10

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