CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 331/2012/SRCPIE/PRSE La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: Dott.ssa Enrica LATERZA Presidente Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere Dott. Gianfranco Battelli Consigliere Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo Referendario Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario relatore Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario Nell adunanza del 15 novembre 2012 Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 166 e 167, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell esercizio 2012 e sul rendiconto dell esercizio 2011 ed i relativi questionari; Vista la relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta dall Organo di revisione del Comune di Montafia, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti della L. 23 dicembre 2005 n. 266; Vista la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore; Pag. 1 a 9

2 Vista l ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta; Udito il Magistrato istruttore Dott. Walter Berruti; PREMESSO La L. n. 266/2005, all art. 1, commi 166, 167 e 168 prevede che, "ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", le sezioni regionali di controllo, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locai "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno". Questo controllo è stato valorizzato dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 149, il cui art. 6, comma 2, prescrive che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica) e dal recente D.L. 10 ottobre 2012 n 174, in corso di conversione, che ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive. Giova comunque precisare che si tratta di un controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive. Pag. 2 a 9

3 Esso si limita, infatti, alla segnalazione all ente controllato delle rilevate disfunzioni e rimette allo stesso ente l adozione delle necessarie misure correttive. La (potenziata) vigilanza sull adozione delle necessarie misure correttive da parte degli enti interessati fa venir meno la natura collaborativa, trattandosi di attività indispensabile per l effettività del controllo e nettamente separata dall attività amministrativa degli enti (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37). Tale natura collaborativa suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse, ovvero da sintomi di criticità o difficoltà gestionali. Va infine precisato che l'esame è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati nella delibera, sicché l assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva. CONSIDERATO Dall analisi della relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta ai sensi del sopra richiamato art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall Organo di revisione del Comune indicato in epigrafe e dalla relativa istruttoria sono emerse criticità in ordine ai seguenti profili: 1) non risulta rispettato l obbligo di contenimento delle spese di personale previste per il 2012 ( ,00) nell ammontare di quelle del 2008 ( ,19) come previsto dall art. 1, comma 562 L.296/2006; 2) non è rispettato l obbligo di contenimento della spesa di cui all art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010, infatti l incidenza percentuale della previsione 2012 rispetto alla spesa 2009 è dell 80%, dunque superiore a quella del 50% fissata dal legislatore. Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni e ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot del 25/10/2012 a firma Pag. 3 a 9

4 del Sindaco. In sede di contraddittorio, inoltre, considerato che con gli artt. 6 e 16 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 sono state previste modifiche alla disciplina finanziaria applicabile agli Enti locali già nel corso dell esercizio 2012, si è invitato l Organo di revisione, nell esercizio delle sue funzioni, a verificare l attuazione da parte dell Ente delle previsioni contenute nel citato D.L. n. 95, nonché la loro incidenza sugli equilibri di bilancio e sull osservanza del Patto di stabilità interno, segnalando alla Sezione le eventuali criticità. In particolare, per quanto riguarda l eventuale riduzione dei trasferimenti, si è chiesto di indicare se agli stessi si farà fronte con maggiori entrate ovvero con rimodulazione della spesa, precisando, nel primo caso, quali siano le maggiori entrate e la possibilità del loro effettivo accertamento e, nel secondo caso, se con lo stanziamento rimanente si possa far fronte agli impegni già assunti ed a quelli che si prevede di assumere sino al termine dell esercizio. Inoltre, nel caso ricorrano i presupposti per l applicazione della previsione contenuta nell art. 6, co. 17 del citato D.L., si è chiesto di indicare l ammontare del fondo di svalutazione crediti e della relativa base di calcolo, allegando il parere dell Organo in relazione all eventuale esclusione, totale o parziale, di residui attivi dalla base di calcolo utile per la determinazione dell entità del fondo. Si è precisato che gli elementi richiesti dovranno essere forniti con la massima immediatezza dopo l adozione dei citati provvedimenti da parte dell Ente, anche alla luce delle modifiche ed integrazioni medio tempore apportate dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione. In merito il Sindaco ha comunicato che l Ente ha provveduto ai conseguenti adempimenti, che la Sezione si riserva di valutare. Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l attivazione della procedura prevista dal comma 168 della sopracitata Legge n. 266/2005 ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio per l esame collegiale. Pag. 4 a 9

5 RITENUTO Le criticità presenti nella situazione finanziaria contabile del Comune in esame e rilevate in questa sede sono le seguenti. 1. SPESE DI PERSONALE L Ente non ha rispettato gli obblighi di contenimento e riduzione della spesa di personale. L Ente ha controdedotto che il contenimento delle suddette spese è stato rispettato quando il parametro di riferimento era il 2004, ma, successivamente si sono verificate due cessazioni per mobilità esterna per il vigile e per il cantoniere, con conseguente riduzione delle spese di personale. Un cantoniere, previo negativo esperimento delle procedure di mobilità e successivo concorso, è stato assunto nel maggio Osserva la Sezione che i limiti in materia sono fissati con carattere cogente dal legislatore, a seconda dei requisiti dimensionali dell ente, al fine di salvaguardare non solo l equilibrio di bilancio del singolo ente, ma anche quello finanziario complessivo e in funzione del rispetto degli impegni assunti in sede europea. A seguito della modifica dell art. 1 comma 562 della L. n. 296/2007 ad opera del D.L. n. 16/2012 conv. in L. n. 44/2012, il parametro di riferimento del limite alla spesa di personale è passato dall anno 2004 all anno Con parere n. 288 del 30 agosto 2012, questa Sezione ha evidenziato che il mutamento dell anno di riferimento, 2008 anziché 2004, è applicabile sin dal 2012, anche se la norma è stata introdotta in sede di conversione del D.L. n. 16/2012 ed è entrata in vigore il 2 marzo 2012, quando gli enti locali, presumibilmente, avevano già programmato la spesa e dato corso ad interventi tenendo conto del precedente limite riferito all esercizio I medesimi, quindi, potrebbero trovarsi, ad aver programmato, prima della citata modifica, una spesa di personale, anche in relazione alle scelte compiute negli esercizi precedenti, in misura tale da osservare il Pag. 5 a 9

6 limite dato dalla spesa del 2004, anche se superiore a quella sostenuta nel La Sezione ha quindi precisato che l obiettivo al quale deve tendere un Ente che si trovi in questa situazione è quello di impegnare a titolo di spesa di personale un importo non superiore a quello impegnato nel 2008, ma è evidente che ciò è possibile solamente se l Ente ha margini di discrezionalità nella decisione di impegnare singole spese (in via esemplificativa: utilizzo di forme di lavoro temporaneo, prestazioni di lavoro straordinario, trattamento accessorio). Laddove, al contrario, le singole spese risultino da atti non modificabili in base a scelte discrezionali dell Ente (ad esempio perché collegate a rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato in corso di esecuzione) è evidente che l Ente non potrà intervenire per conseguire con immediatezza l obiettivo. E altrettanto evidente, però, che dal momento dell entrata in vigore del co. 11 dell art. 4 ter del D.L. n. 16, conv. dalla L. n. 44 del 2012 (2 marzo 2012), tutte le scelte discrezionali dell Ente in materia di spesa di personale devono essere dirette, anche ricorrendo a diverse modalità organizzative dei servizi (sia interne all Ente che esterne, applicando le previsioni contenute nell art. 14, co. 27 e segg. del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificata ed integrata dall art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), a ridurre detta tipologia di spesa entro il limite di quella impegnata nel 2008 in modo da assicurare, quanto prima possibile, l osservanza dell art. 1, co. 562 della legge finanziaria per il 2007 nel testo attualmente vigente. L Ente è pertanto tenuto a porre in essere provvedimenti idonei a rendere la gestione del personale improntata al principio di contenimento e di riduzione della relativa spesa secondo il quadro normativo vigente e i richiamati principi, procedendo all adeguata programmazione dei fabbisogni e all ottimizzazione delle risorse disponibili. 2. LIMITE DI SPESA EX ART. 9 COMMA 28 D.L. N. 78/2010 L Ente non ha rispettato l obbligo di contenimento della spesa di cui alla norma predetta, infatti l incidenza percentuale della previsione 2012 rispetto alla spesa 2009 è dell 80%, dunque Pag. 6 a 9

7 superiore a quella del 50% fissata dal legislatore. Tale superamento è dovuto al mantenimento di un autista di scuolabus con rapporto di lavoro interinale, in aggiunta a quello dipendente assunto nel Osserva la Sezione che i limiti sopraddetti riguardano varie tipologie di impiego di personale diverse dal rapporto a tempo indeterminato (contratti a tempo determinato o convenzioni ovvero contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione di lavoro e di lavoro accessorio). Come dispone il testo dell art. 9 comma 28 cit., come novellato, dall'art. 4, comma 102, lett. a) e b) della L. 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dal 2012, e successivamente dall'art. 4-ter, comma 12 D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012 n. 44, a decorrere dal 2013, gli enti locali potranno superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, d istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che la spesa complessiva non potrà essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno L art. 1 comma 6 bis del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 conv. dalla L. 24 febbraio 2012 n. 14 ha poi previsto che : Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno Le funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della L. n. 42/2009 sono solo Pag. 7 a 9

8 quelle di polizia locale. Sull interpretazione dell art. 9 comma 28 cit. si sono pronunciate le Sezioni riunite di questa Corte (n. 11/2012), stabilendo che gli enti locali sono tenuti a conformarsi principi di coordinamento di finanza pubblica ivi contenuti suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata. Tale norma è suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative. L adattamento della disciplina sostanziale, in detti casi, è deferito alla potestà regolamentare degli enti locali a condizione che ne vengano rispettati gli intenti. L espressione della predetta potestà deve in ogni caso essere idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei. Nel solo caso in cui l applicazione diretta potrebbe impedire l assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, è quindi possibile configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare. Resta comunque ferma l esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate. L Ente dovrà dunque adottare idonei provvedimenti atti a ricondurre l ammontare delle spese in parola entro i limiti stabiliti. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, accertato quanto sopra, Pag. 8 a 9

9 invita l Ente a porre in essere provvedimenti correttivi idonei a ricondurre la spesa per il personale, nonché quella di cui all art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/10 nei limiti di legge, in osservanza dei surrichiamati principi. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale in persona del suo Presidente, al Sindaco ed all Organo di revisione economico-finanziaria del Comune. Così deliberato in Torino nell adunanza del 15 novembre IL RELATORE F.to (Dott. Walter BERRUTI) IL PRESIDENTE F.F. F.to (Dott. Mario PISCHEDDA) Depositata in Segreteria il 20/11/2012 Il Funzionario preposto F.to (Dott. Federico SOLA) Pag. 9 a 9

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