CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE. La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg.

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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 424/2012/SRCPIE/PRSE La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg. Magistrati: Dott. Mario PISCHEDDA Presidente f.f. - relatore Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo Referendario Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario Nell adunanza del giorno 28 novembre 2012; Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell esercizio 2012 e sul rendiconto dell esercizio 2011 ed i relativi questionari; Vista la relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta dall Organo di revisione della Comune di Baveno (VB) ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore; Vista l ordinanza con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta; delibera_424_2012.doc Pagina 1 di 14

2 Udito il Magistrato Istruttore Dott. Mario Pischedda; PREMESSO La legge n. 266 del 2005, all art. 1, commi e 168 prevede che, "ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", le Sezioni regionali di controllo, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (c.166) "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno". Questo controllo è stato valorizzato dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, (il cui art. 6, comma 2, prescrive che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso Ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica) e dal recentissimo D.L. 10 ottobre 2012, n 174, in corso di conversione, che ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive. Giova precisare che si tratta di un controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all Ente l adozione delle delibera_424_2012.doc Pagina 2 di 14

3 necessarie misure correttive; la (potenziata) vigilanza sulla loro adozione, da parte degli enti interessati, non fa venir meno la natura collaborativa, trattandosi di attività indispensabile per l effettività del controllo, nettamente separata dall attività amministrativa degli enti (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37). La natura collaborativa del controllo in questione suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse, o da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali. In ogni caso, l Ente è tenuto a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, e alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate. Va infine precisato che l'esame è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva. CONSIDERATO Dall analisi della relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta ai sensi del sopra richiamato art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall Organo di revisione del Comune di Baveno (VB) e dalla relativa istruttoria sono emerse le seguenti criticità: 1) copertura delle spese correnti ordinarie con entrate non ripetitive per ,00; 2) rispetto del Patto di Stabilità interno nel bilancio pluriennale grazie ad un contenimento dei pagamenti delle spese in conto capitale; 3) mancato rispetto dei limiti imposti dell art.9 c. 28 del d.l. n. 78/2010. Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n in data 21 novembre 2012 a firma del Sindaco. delibera_424_2012.doc Pagina 3 di 14

4 In sede di contraddittorio, inoltre, poiché con gli artt. 6 e 16 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e con il d.l. 10 ottobre 2012 n.174 in corso di conversione, sono state previste modifiche alla disciplina finanziaria applicabile agli Enti locali già nel corso dell esercizio 2012, si è invitato l Organo di revisione, nell esercizio delle sue funzioni, a verificare l attuazione da parte dell Ente delle previsioni contenute nei sopra citati d.l., nonché la loro incidenza sugli equilibri di bilancio, segnalando alla Sezione le eventuali criticità. RITENUTO 1. La prima criticità è costituita dal finanziamento delle spese correnti ordinarie per un ammontare di ,00, corrispondente al 4,23% del Titolo I, con entrate non ripetitive, risultanti della differenza fra entrate e spese correnti non ripetitive indicate nella tab. 1.2 del questionario, che si trascrive, e che dall analisi degli equilibri di bilancio non risultano utilizzate per spese di investimento. Tab. 1.2 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo Entrate Spese Tipologia Importo Tipologia Importo Contributo rilascio permesso di Consultazioni elettorali o ,00 costruire referendarie locali ,00 Contributo sanatoria abusi edilizi e Ripiano disavanzi aziende riferiti 0,00 sanzioni ad anni pregressi 0,00 Recupero evasione tributaria ,00 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 Entrate per eventi calamitosi 0,00 Spese per eventi calamitosi 0,00 Canoni concessori pluriennali 0,00 Sentenze esecutive ed atti equiparati 0,00 Sanzioni al codice della strada ,00 Altre (rimborsi e sgravi) 5.500,00 Plusvalenze da alienazione 0,00 Totale ,00 Altre (consultazioni elettorali o referendarie locali) ,00 Totale ,00 L'Ente in sede di contradditorio ha precisato che l utilizzo degli oneri di urbanizzazione per gli equilibri di parte corrente è in netta diminuzione rispetto al passato e che i proventi relativi alle voci "recupero evasione tributaria" e "sanzioni amministrative per violazione del codice della strada", non possono essere considerati come straordinari, atteso che le previsioni e le delibera_424_2012.doc Pagina 4 di 14

5 riscossioni per l anno 2012 sono coerenti con il trend del periodo A tal fine allega i prospetti che si trascrivono: Contributo rilascio permesso di costruire destinato a copertura spese correnti anno Stanziamento Riscossione Residui al 19/11/ , ,00 0, , ,53 0, , ,83 0, , ,76 0, , ,88 0, , ,88 0, , ,00 0,00 Recupero evasione tributaria anno Stanziamento Riscossione Residui al 19/11/ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,67 Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada anno Stanziamento Riscossione Residui al 19/11/ , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,33 La Sezione prende atto che dai dati forniti nel bilancio 2012 risulta effettivamente in diminuzione la percentuale dei contributi per permesso di costruire destinata alla copertura delle spese correnti, osserva tuttavia che a questa riduzione si accompagna un incremento consistente delle altre entrate non ripetitive di importo quasi analogo che riduce notevolmente l'impatto della predetta diminuzione, almeno rispetto all'esercizio 2011, come risulta raffrontando l'incidenza sulla spesa corrente dei dati comunicati riportati nel seguente prospetto: delibera_424_2012.doc Pagina 5 di 14

6 anno Permessi Recupero violazioni Titolo I Perc. di Totale costruire evasione c.d.s Spesa copertura , , , ,00 5,21% , , , , ,00 4,32% Per quanto riguarda l'affermato carattere sostanzialmente ripetitivo delle entrate relative al recupero dell'evasione tributaria ed alle sanzioni al codice della strada, la Sezione richiama quanto già affermato in precedenti pronunzie (delibera 52/2012) e cioè che queste entrate, come quelle derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire, rivestono natura aleatoria con riferimento all an e al quantum, traendo origine da fattori contingenti che non sono nella completa disponibilità del Comune. In particolare le entrate derivanti dal recupero dell evasione tributaria costituiscono variabili dipendenti non solo dalla capacità accertativa del Comune ma anche dal livello dell evasione, la quale dovrebbe tendenzialmente riservare margini di recupero sempre più esigui. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada sono legate essenzialmente al comportamento degli utenti, e precisamente alla loro propensione alla trasgressione delle norme del codice stradale, che nulla induce a ritenere persistente e costante e che in ogni caso andrebbe corretta mediante opportune iniziative. Peraltro appare opportuno ricordare che i vincoli di destinazione, stabiliti dagli articoli 208 e 142, commi 12 - bis e ss, del codice della strada, evidenziano la particolarità dei proventi in questione rispetto alle altre entrate, sicché il loro uso per finanziare spese ordinarie e ripetitive, denota la mancanza di un equilibrio strutturale di parte corrente del bilancio in corso e, se ripetuto nel tempo, può determinare situazioni di rischio per l'equilibrio dei futuri bilanci. Peraltro lo stesso trend delle entrate straordinarie trasmesso dal Comune e sopra riportato, registra importi assolutamente variabili da un esercizio all altro, soprattutto con riferimento al recupero dell'evasione tributaria. 2. La seconda criticità concerne il rispetto del saldo obiettivo del Patto di Stabilità interno nel bilancio pluriennale , ottenuto grazie ad un contenimento dei pagamenti delle delibera_424_2012.doc Pagina 6 di 14

7 spese in conto capitale Occorre premettere che il comune di Baveno conta più di mille abitanti e l art. 31 c. 1 della L. n.183/2011 (legge di stabilità 2012) ha previsto l estensione dei vincoli derivanti dall applicazione del Patto di stabilità interno ai Comuni con popolazione compresa tra e abitanti a partire dall esercizio In particolare la norma dispone che " Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra e abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione". Il successivo comma 18 dispone inoltre che " Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno". La Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 5 in data 14 febbraio 2012, ha fornito le istruzioni operative destinate anche ai Comuni interessati all applicazione del Patto a partire dal 2013, nella quale evidenzia che tali comuni "in fase di predisposizione del bilancio pluriennale dovranno tener conto dei vincoli alla dinamica del loro saldo espresso in termini di competenza mista che saranno posti nel biennio ". In base alle disposizioni sopra richiamate e considerata la natura programmatoria ed delibera_424_2012.doc Pagina 7 di 14

8 autorizzatoria dei bilanci degli enti locali il rispetto delle regole del patto di stabilità interno costituisce un vincolo anche all attività programmatoria dell ente, al fine di consentire all organo consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio. Conseguentemente, l adozione di un bilancio che non sia in linea con la citata indicazione legislativa implica una grave irregolarità finanziaria e contabile, che l Ente è chiamato a sanare. Va infine ricordato che il rispetto del patto di stabilità deve essere sostanziale e non meramente formale, a tal fine è prevista la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti adottati dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità e l'irrogazione di una sanzione, da parte della competente sezione giurisdizionale di questa Corte, agli amministratori ed al responsabile del servizio finanziario che hanno artificiosamente rispettato il patto di stabilità mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive (commi 30 e 31 del citato art. 31 l. 183/2011). A tal fine è opportuno ricordare che in generale, si configura una fattispecie elusiva del patto di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, siano intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. 2.2 Ciò premesso, nella scheda di sintesi era stato contestato, sulla base dei dati contenuti nel questionario che di seguito si trascrivono, il mancato rispetto del Patto di Stabilità nel biennio Anno 2013 Anno 2014 SALDO OBIETTIVO di competenza mista , ,68 Entrate correnti (accertamenti) , ,91 Entrate in conto capitale (incassi) , ,00 Spese correnti (impegni) , ,00 Spese in conto capitale (pagamenti) , ,00 Saldo di competenza mista previsto , ,91 Nel corso dell istruttoria l Ente ha affermato che tale risultato è causato da un "errore materiale", poiché nel prospetto allegato al bilancio di previsione 2012 sono state incluse, per la parte in conto capitale, solo le riscossioni e i pagamenti in conto competenza con esclusione di quelli in conto residui. L Ente ha affermato inoltre che nella prima seduta utile la modifica delibera_424_2012.doc Pagina 8 di 14

9 degli allegati relativi al patto di stabilità sarà "portata a conoscenza" del Consiglio comunale ed ha allegato il nuovo prospetto che si riassume nella tabella di seguito riportata: Nuovo prospetto Anno 2013 Anno 2014 SALDO OBIETTIVO di competenza mista , ,28 Entrate correnti (accertamenti) , ,91 Entrate in conto capitale (incassi) , ,00 Spese correnti (impegni) , ,00 Spese in conto capitale (pagamenti) , ,00 Saldo di competenza mista previsto , ,91 Nel prendere atto dell intenzione dell Ente di modificare il prospetto di verifica del rispetto del patto di stabilità, osserva la Sezione che l Ente ha calcolato un nuovo saldo obiettivo, applicando alla media degli impegni di spesa corrente del triennio la percentuale del 15,8% al posto di quella precedentemente utilizzata del 15,4% ed ha previsto per l anno 2014 una diminuzione dei pagamenti in conto capitale - che passano da una previsione di ,00 a ,00. Appare evidente, pertanto, che le modifiche apportate al precedente prospetto non sono riconducibili esclusivamente a semplici errori materiali (omissione delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui per la parte in conto capitale) ma si tratta dell'elaborazione di un nuovo prospetto. Peraltro, dall'esame del nuovo prospetto emerge che il rispetto del patto di stabilità è ottenuto grazie alla contrazione dei pagamenti relativi alle spese in conto capitale. Osserva la Sezione che il rispetto del Patto di Stabilità interno richiede un attenta programmazione dei flussi di entrata e di spesa. In relazione alla gestione della spesa, appare opportuno ricordare l art.9, c. 1 lett. a), numero 2 del d.l. 1 luglio 2009, n.78, conv. dalla legge 3 agosto 2009, n.102, il quale prevede che "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica". Conseguentemente, oltre a verificare l esistenza della copertura finanziaria delibera_424_2012.doc Pagina 9 di 14

10 (art. 151 del TUEL), il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità e la coerenza della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno. La violazione dell obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario. Da ciò discende che il rinvio dei pagamenti delle spese in conto capitale costituisce una modalità elusiva di rispetto del Patto che, da un lato reca grave pregiudizio ai creditori dell'amministrazione, i quali hanno diritto di ricevere tempestivamente il pagamento delle loro spettanze, ed allo stesso Ente, che dovrà corrispondere gli interessi conseguenti al ritardato pagamento (ipotesi che appare opportuno ricordare costituisce danno erariale), dall'altro innesca una crescente e non facilmente rimediabile difficoltà a rispettare il Patto di stabilità interno atteso che, essendo state introitate le somme per finanziare spese in conto capitale, prima o poi la relativa spesa dovrà essere sostenuta, non foss'altro che eventualmente per rimborsare il contributo ricevuto. 3. La terza criticità riscontrata concerne il mancato rispetto dell articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dall'art. 4, comma 102, lett. a) e b), L. 12 novembre 2011 n. 18 che limita la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell anno Infatti, risulta dal questionario che l importo previsto nel bilancio 2012 ( ,00) è superiore rispetto a quello impegnato nel 2009, ( ,93) con un'incidenza percentuale del 168,58%. In nota al questionario e nelle deduzioni l'ente ha precisato che lo sforamento del limite è dettato dalla necessità di garantire la funzionalità della Casa dell'anziano, rispettando il rapporto numerico tra operatori socio-sanitari ed ospiti della casa di riposo, fissato con delibera della Giunta Regionale, ed il servizio di polizia locale il cui organico durante il periodo estivo è delibera_424_2012.doc Pagina 10 di 14

11 insufficiente a garantire il servizio a causa del notevole flusso turistico e delle numerose manifestazioni serali organizzate dall'amministrazione e da associazioni private. Osserva la Sezione che la norma sopra citata individua, in sostanza, due distinti obblighi di contenimento: il primo relativo ai rapporti di lavoro "a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" ed il secondo relativo ai "contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio", fissando per entrambe le categorie il limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno Il terzo periodo della norma in questione, dopo l integrazione apportata dal comma 102 dell art. 4 della legge di stabilità per il 2012, precisa che "le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale". Sull'interpretazione e sull individuazione dell ambito di applicazione della disposizione questa Sezione si è più volte pronunciata recependo sostanzialmente i principi affermati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con delibera n. 11 del 17 aprile 2012 (pareri n. 199, 200, 254, 301 del 2012 tutti reperibile sul sito internet di questa Corte). In particolare è stato affermato che l obbligo di ridurre le spese in parola, rispondendo a stringenti esigenze di coordinamento di finanza pubblica, sussiste, di per sé, a prescindere da circostanze di fatto come quelle descritte dall Ente; tuttavia sono stati individuati margini di adattamento della richiamata disciplina da parte degli enti locali, da deferirsi alla potestà regolamentare nel solo caso in cui l applicazione diretta possa impedire l assolvimento delle funzioni fondamentali degli Enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione sempre restando fermi gli obiettivi di fondo di contenimento della spesa per le assunzioni a tempo determinato. delibera_424_2012.doc Pagina 11 di 14

12 Peraltro, occorre evidenziare che il legislatore al fine di mitigare il nuovo limite alle assunzioni a tempo determinato, ha previsto che "Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013" (art, 1, c. 6 bis d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 conv. dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) e che "A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" (art. 4 ter del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. dalla legge 26 aprile 2012). Ciò premesso osserva la Sezione che le deduzioni dell'ente non sembrano giustificare il superamento del limite: infatti l importo previsto nel bilancio 2012 ( ,00) è superiore rispetto all'importo totale della spesa impegnato nel 2009, ( ,93) e nelle componenti considerate per il rispetto della norma sono evidenziate tipologie (somministrazione di lavoro e lavoro accessorio) che non rientrano nei settori individuati dalle norme sopra richiamate. Inoltre la delibera della GM 32/2012, con la quale si deroga all'applicazione del limite in questione evidenzia una maggiore spesa di rispetto al limite di legge, di che non giustifica la rilevante percentuale di sforamento. Alla luce delle norme e dei criteri interpretativi sopra richiamati appare necessario che delibera_424_2012.doc Pagina 12 di 14

13 l'amministrazione adotti tutte le misure gestionali ed organizzative necessarie per rispettare la limitazione della spesa prevista dal citato articolo 9, comma Per ultimo la Sezione ricorda che con delibera 235/2012, relativa al rendiconto 2010, aveva invitato l Amministrazione comunale di Baveno (VB): - ad adottare tutti i provvedimenti necessari per consentire all'organo di revisione di verificare il rispetto delle disposizioni relative ai compensi e al numero di amministratori delle società partecipate e all'adozione dei provvedimenti sui criteri e modalità di reclutamento del personale e sui conferimenti incarichi delle società partecipate; - a porre in essere idonei provvedimenti correttivi atti ad evitare, in futuro, il ripetersi del ricorso ad anticipazioni di tesoreria come prassi ordinaria o quantomeno a ricondurla a quel carattere di eccezionalità che essa dovrebbe avere; - a procedere alla corretta allocazione contabile delle somme erroneamente considerate "servizi per conto terzi". L'Amministrazione ha comunicato di aver previsto appositi stanziamenti in parte corrente delle voci erroneamente considerate servizi per conto terzi, mentre nulla ha riferito in ordine agli altri punti. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte invita l Amministrazione comunale di Baveno (VB): - ad adottare misure gestionali utili a prevenire qualsiasi compromissione dell equilibrio della situazione corrente, assicurando un bilanciamento strutturale tra entrate e spese, senza rischi per i futuri equilibri di bilancio; - ad adottare gli atti necessari a garantire che il rispetto della disciplina del Patto di Stabilità Interno sia coerente anche con la programmazione delle spese in conto capitale; delibera_424_2012.doc Pagina 13 di 14

14 - ad adottare misure gestionali necessarie per rispettare pienamente le previsioni di cui all articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, in osservanza dei principi soprarichiamati; - a dare adempimento alle previsioni del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, ed al d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale in persona del suo Presidente, al Sindaco ed all Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Baveno. Così deliberato in Torino nell adunanza del giorno 28 novembre Il Presidente f.f. F.to (Dott. Mario PISCHEDDA) Depositata in Segreteria il 29/11/2012 Il Funzionario preposto F.to (Dott. Federico SOLA) delibera_424_2012.doc Pagina 14 di 14

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