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1 CAPITOLO SESTO LA CORTE COSTITUZIONALE Sommario: 1. Nozione Composizione Attribuzioni della Corte costituzionale Il sindacato di legittimità delle leggi Il procedimento per il sindacato di costituzionalità delle leggi I conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni I conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato I giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica Il giudizio di ammissibilità sulle richieste di referendum abrogativo. 1. NOZIONE La Corte costituzionale è un organo costituzionale istituito ex novo nell organizzazione statale italiana dalla Costituzione repubblicana. Il suo compito primario è il controllo della costituzionalità delle leggi. L esigenza di predisporre un apposito organo in grado di sindacare l operato del legislatore ordinario è frutto dell introduzione di una Costituzione di tipo rigido (cioè modificabile soltanto con la procedura aggravata di cui all art. 138 Cost.) che impone la verifica della conformità delle leggi ordinarie alle norme in essa contenute. 2. COMPOSIZIONE Nella sua composizione ordinaria, la Corte costituzionale comprende 15 giudici eletti, di cui: 5 dalle supreme magistrature dello Stato, e precisamente: 3 dalla Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato, 1 dalla Corte dei Conti; 5 dal Parlamento riunito in seduta comune; 5 dal Presidente della Repubblica. I giudici costituzionali devono essere scelti senza limiti di età fra: i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori; gli avvocati con esercizio professionale almeno ventennale; i professori ordinari di Università in materie giuridiche. I giudici restano in carica 9 anni e non possono essere rieletti (art. 135 Cost.). Nei giudizi di accusa contro il P.d.R. la composizione della Corte è diversa. Ai giudici ordinari vengono aggiunti, infatti, altri sedici giudici, detti «giudici aggregati», estratti con sorteggio fra gli iscritti in un elenco di 45

2 Capitolo Sesto - La Corte costituzionale cittadini (aventi i requisiti per l eleggibilità a senatore) che il Parlamento in seduta comune è tenuto a compilare ogni nove anni. 3. ATTRIBUZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE I compiti spettanti alla Corte costituzionale sono fondamentalmente quattro: 1. giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni; 2. giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; 3. giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica; 4. giudicare sull ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo. Le prime tre competenze sono attribuite alla Corte dalla stessa Costituzione, che le elenca all articolo 134; l ultima, invece, è stata aggiunta con l approvazione della L. cost. 1/ IL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ DELLE LEGGI A) Diversi modelli di sindacato di legittimità Per sindacato di legittimità costituzionale s intende quell operazione di verifica volta ad accertare che una legge o un atto ad essa equiparato sia conforme alle norme della Costituzione, che ne disciplinano forma e procedura d adozione e impongono o escludono determinati contenuti. Il sindacato può essere: preventivo o successivo (quando esercitare il controllo). Nel primo caso il controllo viene effettuato prima che la legge venga pubblicata ed entri in vigore, mentre nel secondo si tratta di verificare la legittimità di un provvedimento già pienamente efficace; diffuso o accentrato (chi può esercitare il controllo). Nel primo caso il potere di verificare la legittimità costituzionale delle leggi è riconosciuto in capo ad ogni giudice (secondo il modello anglosassone), mentre nel secondo tale controllo è riservato ad un apposito organo, nella maggior parte dei casi creato con l approvazione della stessa Carta costituzionale; incidentale o in via principale (quando può essere richiesto il controllo). Nel primo caso il giudizio di legittimità può essere richiesto soltanto nel corso di un giudizio, mentre nel secondo può essere attivato direttamente da determinati soggetti. La nostra Costituzione ha dato vita ad un sistema misto, in quanto presenta le seguenti caratteristiche: si tratta di un sindacato successivo, dal momento che la verifica avviene sempre su leggi o atti equiparati già in vigore. In passato un eccezione era costituita dalle leggi regionali, 115

3 116 Parte Seconda - Gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale che potevano essere sottoposte al controllo di legittimità costituzionale, su richiesta del Governo, prima che entrassero in vigore; tale facoltà è stata abrogata con l approvazione della L. cost. 3/2001; il controllo è accentrato in un unico organo, vale a dire la Corte costituzionale; tale controllo viene attivato sia mediante la rimessione alla Corte delle questioni di costituzionalità sollevate nel corso di un processo da una delle parti o dal giudice (sindacato incidentale), sia attraverso la diretta impugnazione degli atti ritenuti incostituzionali da parte dello Stato o delle Regioni (sindacato in via principale). Sugli atti diversi dalla legge e ad essa non equiparabili, come i regolamenti dell esecutivo e i provvedimenti amministrativi, il controllo è compiuto, invece, da ogni giudice, che è tenuto ad annullarli o disapplicarli qualora siano in contrasto con la legge, compresa quella costituzionale. B) Atti soggetti al sindacato di costituzionalità Il sindacato della Corte costituzionale si esercita sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, in particolare: le leggi costituzionali e di revisione costituzionale sono sindacabili per i vizi formali relativi alla regolarità del procedimento di formazione di cui all art. 138 Cost. e sotto il profilo della conformità ai principi supremi dell ordinamento; le leggi ordinarie dello Stato sono, invece, sindacabili senza alcuna limitazione; gli atti aventi forza di legge: cioè i decreti-legge e i decreti legislativi emanati dal Governo. I decreti-legge sono sindacabili anche relativamente ai presupposti di necessità ed urgenza; i decreti del Presidente della Repubblica contenenti le norme di attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale; le leggi regionali e leggi delle Provincie di Trento e Bolzano: l art. 127 ne prevede la sindacabilità quando «eccedono la loro competenza»; gli Statuti regionali, che pur non essendo più approvati con legge del Parlamento, ma dallo stesso Consiglio regionale, sono espressamente assoggettati al sindacato di costituzionalità dall art. 123 Cost., come modificato dalla L. cost. 1/1999; il referendum abrogativo, che potrebbe generare effetti non conformi alla Costituzione, con conseguente sindacabilità della disciplina normativa da esso risultante.

4 Capitolo Sesto - La Corte costituzionale 5. IL PROCEDIMENTO PER IL SINDACATO DI COSTITUZIONA- LITÀ DELLE LEGGI A) Generalità L ordinamento italiano prevede due tipi di giudizi di legittimità costituzionale delle leggi: uno in via incidentale ed uno in via principale. Il giudizio in via incidentale trova origine da una controversia giudiziaria pendente innanzi all autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa (Tribunale, T.A.R., etc.). Nel corso di tale controversia (giudizio principale) viene eccepita l incostituzionalità della legge da applicare ed allora il giudice (a quo), con ordinanza, rinvia gli atti alla Corte costituzionale (giudice ad quem), sospendendo la causa, affinché la Corte decida sulla questione (giudizio incidentale). Il giudizio in via principale (art. 127 Cost. come modificato dalla L. cost. n. 3/2001), invece, si verifica quando viene proposto ricorso immediatamente e direttamente alla Corte costituzionale. Tale forma di impugnativa è consentita, nel nostro ordinamento, soltanto al Governo, per conto dello Stato, nei confronti di leggi regionali, e alle Regioni (e Province di Trento e Bolzano), nei confronti di una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un altra Regione. B) Tipologia delle sentenze della Corte Le decisioni di rito sono quelle che non scendono all esame del merito della controversia, ma si fermano a decidere su una questione pregiudiziale, relativa all ordinanza del giudice «a quo», ovvero si limitano a dichiarare l intervenuta cessazione della controversia (ad es. perché la legge è stata abrogata). Le decisioni di merito, invece, comportano un esame del contenuto della questione di costituzionalità sottoposta alla Corte. L art. 136 prevede un solo tipo di sentenze, quelle di accoglimento, in virtù delle quali la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla loro pubblicazione e non potrà più essere applicata neanche ai rapporti passati, a meno che non si tratti di rapporti esauriti. Si tratta, quindi, di pronunce retroattive. Dalla norma in esame si evince che la Corte può anche dichiarare manifestamente infondata una questione, oppure non accoglierla pronunciando sentenza di rigetto. In questo ultimo caso opera una preclusione solo per il giudice che ha proposto la questione, mentre le parti possono riproporla sia nello stesso procedimento che in altra sede, anche sotto profili diversi. 117

5 118 Parte Seconda - Gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale Sul presupposto di essere competente anche ad interpretare le norme sottoposte al suo sindacato, la Corte ha, poi, enucleato la categoria delle sentenze interpretative di rigetto. Leggendo le norme nel significato conforme ai principi costituzionali, la Corte a volte si è adeguata al diritto vivente rappresentato dai costanti orientamenti della Cassazione; altre volte ha fornito ricostruzioni autonome, che la Corte suprema spesso ha recepito. Più rare sono state le sentenze interpretative di accoglimento, con le quali si annullano le disposizioni impugnate nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione della sentenza. Un altra importante tipologia di sentenze è quella che la dottrina variamente denomina delle sentenze normative o integrative o manipolative. In questi casi la Corte: aggiunge alla norma degli elementi che il testo non esclude esplicitamente, ma la cui assenza è ricavata in via d interpretazione (sentenze additive); sostituisce alla norma costituzionalmente illegittima un altro precetto che per l innanzi non aveva vigore nell ordinamento (sentenze sostitutive); restringe addirittura l ambito temporale di efficacia delle sue sentenze, spostandone nel tempo gli effetti. La Corte, infine, può con le sue sentenze svolgere una funzione di stimolo rispetto al Parlamento, dichiarando, ad esempio, l infondatezza d una questione o la sua inammissibilità ma ammonendo il Parlamento ad intervenire in tempo, pena la dichiarazione d incostituzionalità della disciplina vigente (sentenze-monito). Altre volte la Corte indica espressamente quali misure legislative devono essere prese per completare una disciplina parzialmente dichiarata illegittima, riservando, però, al Parlamento il compito di porle in essere (sentenze additive di principio). 6. I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI In base all art. 39 della legge 87/1953, «se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad un altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza. Del pari può produrre ricorso la Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato». Tale previsione si estende anche alle Province autonome di Trento e Bolzano. 7. I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA I POTERI DELLO STA- TO A) Generalità L art. 134 Cost. attribuisce alla Corte costituzionale il compito di giudicare «sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato».

6 Capitolo Sesto - La Corte costituzionale Inoltre, in base all art. 37 della legge 87/1953 «il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali». Sono esclusi dalla giurisdizione della Corte i conflitti che insorgono fra organi dello stesso potere (ad es. i conflitti di competenza fra Ministri sono risolti dal Consiglio dei Ministri) e i conflitti di giurisdizione (come prevede espressamente l art. 37 in attuazione dell art. 111 Cost.). B) Concetto di «potere dello Stato» Per «poteri dello Stato» devono intendersi tutti gli organi o i complessi di organi che godono di una posizione di autonomia qualificata, cioè che si trovano ad esercitare attribuzioni costituzionalmente riconosciute in maniera autonoma ed indipendente, ponendo in essere comportamenti definitivi. Essi, nello svolgimento della loro attività, sono soggetti soltanto: al controllo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale o del Presidente della Repubblica; al controllo in materia patrimoniale e contabile della Corte dei Conti. Nell ordinamento costituzionale italiano, quindi, devono ritenersi «poteri dello Stato»: il Presidente della Repubblica; il Parlamento nel suo complesso, e le due Camere separatamente; il Governo; la Corte costituzionale; il potere giurisdizionale, inteso quale complesso di organi facente capo alla Corte di Cassazione, che ne costituisce il vertice, non gerarchico, ma funzionale; il Consiglio Superiore della Magistratura, che è organo staccato dal potere giurisdizionale, anche se preposto al suo funzionamento amministrativo; la Corte dei Conti; il Consiglio di Stato, in funzione giurisdizionale, e gli altri organi locali di giustizia amministrativa (T.A.R.). 8. I GIUDIZI SULLE ACCUSE CONTRO IL PRESIDENTE DEL- LA REPUBBLICA La Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 90 e 134 Cost., è investita del potere di giudicare il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, qualora questi venga posto in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune. 119

7 120 Parte Seconda - Gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale Nei giudizi di accusa la composizione della Corte viene integrata con l intervento di 16 giudici aggregati di cui si è detto innanzi. Le sentenze della Corte sono inappellabili: è, però, ammessa la revisione. 9. IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ SULLE RICHIESTE DI RE- FERENDUM ABROGATIVO Tale competenza è stata attribuita alla Corte in virtù della sua collocazione costituzionale di organo super partes. Ricevuta dall ufficio centrale della Corte di Cassazione l ordinanza relativa alla richiesta di referendum, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla sua legittimità costituzionale. È previsto un breve contraddittorio, in quanto è accordata ai promotori del referendum ed al Governo la possibilità di presentare memorie scritte. La Corte decide in Camera di Consiglio, senza la previa pubblica udienza e qualora venga dichiarata l ammissibilità del referendum, questo dovrà essere indetto dal Presidente della Repubblica; nell ipotesi di affermata inammissibilità, invece, il procedimento verrà definitivamente bloccato (sulle decisioni della Corte in merito all ammissibilità del referendum vedi cap. 1, par. 8). Glossario Rapporti esauriti: sono insuscettibili di esser modificati da norme sopravvenute e, come tali, non possono essere assolutamente intaccati da norme retroattive. Tra essi rientrano i rapporti sui quali è intervenuta una sentenza passata in giudicato (art c.c.); i rapporti chiusi per transazione (art c.c.); i rapporti giuridici esauriti per prescrizione o decadenza (artt c.c.); i diritti acquisiti per usucapione (art c.c.). Retroattività: è la produzione degli effetti di un atto in un momento anteriore a quello della sua produzione.

8 CAPITOLO SETTIMO GLI ORGANI DI RILIEVO COSTITUZIONALE Sommario: 1. Generalità Il Consiglio nazionale dell economia e del lavoro La Corte dei Conti Il Consiglio di Stato Il Consiglio supremo di difesa. 1. GENERALITÀ Agli organi costituzionali, dettagliatamente disciplinati dalla Costituzione, che sono necessari ed indefettibili (la cui presenza, cioè, connota una particolare forma di Stato e di governo ed il cui venir meno provocherebbe un radicale mutamento dell ordine costituzionale), si affiancano gli organi di rilievo costituzionale. Tali organi sono espressamente previsti, ma non disciplinati, dalla Costituzione e godono di particolari prerogative in virtù delle funzioni esercitate e dell indipendenza assicurata ai loro membri. Essi sono: il C.N.E.L.; la Corte dei Conti; il Consiglio di Stato; il Consiglio Superiore della Magistratura (vedi Parte III, Cap. 2, par. 3); il Consiglio supremo di difesa. 2. IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ECONOMIA E DEL LAVORO A) Nozione II CNEL è un organo collegiale con funzioni ausiliarie delle Camere e del Governo (art. 99 Cost.): si tratta di funzioni consultive e non deliberative. B) Membri e struttura del CNEL Secondo quanto disposto dalla L. 936/86, come modificata dalla L. 383/2000, il CNEL è composto dal Presidente e da 121 membri (scelti tra esperti e rappresentanti delle categorie produttive). Gli esperti, in numero di 12, sono nominati in parte dal Presidente della Repubblica (8) e in parte proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri (4); i rappresentanti delle categorie produttive sono 99 e vengono designati dalle organizzazioni sindacali di carattere nazionale maggiormente rappresentative. A questi si aggiungono i 10 rappresentanti delle associazioni di pro-

9 122 Parte Seconda - Gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale mozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, 5 dei quali designati dall Osservatorio nazionale dell associazionismo e 5 dall Osservatorio nazionale per il volontariato. Il Presidente, scelto tra persone non appartenenti al CNEL, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. I membri del CNEL durano in carica 5 anni e possono essere rieletti. C) Attribuzioni del CNEL Il CNEL: a) ha funzione consultiva nei confronti del Governo e delle Camere, in materia di economia e lavoro. I pareri del CNEL non sono mai obbligatori (cioè non vi è mai un obbligo per le Camere o il Governo di richiedere il parere al CNEL) e, quando vengono richiesti, non sono in ogni caso vincolanti per l organo che li ha richiesti, il quale può non tenerne conto; b) ha il potere di iniziativa legislativa. Il Consiglio può proporre al Parlamento disegni di legge redatti in articoli, purché ne sia stata prima decisa la presa in considerazione dal Consiglio medesimo, a maggioranza assoluta; i disegni di legge, pertanto, devono essere stati deliberati a maggioranza e con la presenza di almeno due terzi dei componenti il CNEL; c) può contribuire all elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge (99 Cost.). II CNEL fa pervenire osservazioni e proposte alle Camere ed al Governo, nelle stesse materie in cui esercita la sua funzione consultiva; d) può compiere studi e indagini in materia di sua competenza, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento o Governo; e) può dare pareri alle singole Regioni, nelle materie di sua competenza, su richiesta dei rispettivi Presidenti. 3. LA CORTE DEI CONTI La Corte dei Conti è il massimo organo di controllo dell amministrazione dello Stato, nonché la suprema magistratura in materia di contabilità pubblica (CHIESA). Essa può definirsi come un organo collegiale e complesso: di rilievo costituzionale: la Costituzione annovera la Corte fra gli «organi ausiliari»; si tratta di un organo ausiliario dello Stato (è considerato la longa manus del Parlamento, lo strumento principale attraverso il quale le Camere esercitano il controllo politico sull attività del Governo e della pubblica amministrazione) e non certo del Governo; costituente un «potere dello Stato»: in quanto organo autonomo ed indipendente; titolare di funzioni di controllo, consultive e giurisdizionali. A) Ordinamento della Corte dei Conti La disciplina dell organizzazione e del funzionamento della Corte dei Conti, contenuta nel testo unico del 1934 e in altre leggi speciali, è stata profondamente modificata dalle leggi

10 Capitolo Settimo - Gli organi di rilievo costituzionale 19 e 20 del 14 gennaio 1994, recanti Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e da successivi interventi. L attuale struttura della Corte si articola in: una sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato (suddivisa in due collegi) ex art. 3 delib. 14/2000; una sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato (suddivisa in due collegi) ex art. 7 delib. 14/2000; una sezione autonomie (che sostituisce la Sezione enti locali) esercitante i controlli finanziari e le analisi comparative sull andamento delle gestioni degli enti locali; sezioni regionali di controllo istituite (ex art. 2 delib. 14/2000) in ogni Regione ad autonomia ordinaria; una sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali (ex art. 10 delib. 14/2000); tre sezioni giurisdizionali centrali; sezioni giurisdizionali regionali, istituite in tutte le Regioni nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. B) Le funzioni della Corte dei Conti a) Il controllo preventivo di legittimità La Corte verifica che gli atti sottoposti al suo controllo rispettino le norme del diritto oggettivo e siano, quindi, esenti da vizi di legittimità. Il controllo incide sull efficacia degli atti, paralizzandola qualora la Corte ricusi il visto. Se il Governo ritiene di adottare ugualmente l atto la Corte dei Conti dovrà registrarlo con riserva. Periodicamente la Corte invia al Parlamento l elenco degli atti registrati con riserva, affinché le Camere controllino l operato del Governo. Se, invece, non ha nulla da obiettare la Corte dei Conti registra gli atti, apponendovi il visto, che ne attesta la conformità alla legge. La legge n. 20 del 1994 ha fortemente ridotto il numero di atti assoggettabili al controllo preventivo di legittimità, che possono essere inquadrati in 4 diverse categorie (art. 3): provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; atti che hanno una rilevante incidenza sul bilancio (regolamenti, nomine di dirigenti, atti generali di indirizzo, atti di disposizione del patrimonio immobiliare etc.); atti cd. a rischio, come gli atti per il cui corso sia stato necessario l ordine scritto del Ministro o che la Corte deliberi di assoggettare a controllo per un periodo determinato in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo; atti che il Presidente del Consiglio richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo. Sul procedimento relativo al controllo preventivo di legittimità è intervenuta la L. 340/2000 (legge di semplificazione annuale) che ha introdotto un ipotesi di silenzio-assenso, stabilendo la esecutività del provvedimento se entro 60 gg. la sezione di controllo non si pronuncia. 123

11 124 Parte Seconda - Gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale b) Il controllo successivo sugli atti Tale forma di controllo, che non incide sull efficacia degli atti, risulta limitata, a differenza di quanto avveniva in passato, a poche ipotesi previste dall art. 3, comma 8, L. 20/94. c) Il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato Entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministero dell Economia e delle Finanze trasmette alla Corte il rendiconto generale dello Stato, vale a dire il documento contabile nel quale sono riassunti i risultati delle operazioni compiute nel corso di un esercizio finanziario. La Corte è tenuta a verificare se i programmi di gestione previsti per l esercizio finanziario sono stati effettivamente realizzati attraverso il cd. giudizio di parificazione. d) Il controllo sulla gestione finanziaria e patrimoniale delle p.a. In base all art. 3, comma 4, L. 20/1994 «la Corte dei Conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell azione amministrativa». e) Attribuzioni consultive È obbligatorio il parere della Corte dei Conti: per tutte le leggi che importino modifiche o conferimento di attribuzioni della Corte stessa, per le norme che modificano la legge sulla contabilità generale dello Stato (ma solo per i disegni di legge governativi). f) Attribuzioni giurisdizionali Le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei Conti riguardano: a) la materia del contenzioso contabile: nella responsabilità contabile possono incorrere tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno la disponibilità di denaro o beni dello Stato. Su tutte le irregolarità nella gestione del denaro e dei beni dello Stato giudica esclusivamente la Corte dei Conti; b) la materia delle pensioni: per tutti i ricorsi in materia di pensioni, totalmente o parzialmente a carico dello Stato, è (a seguito dell emanazione della L. 205/2000) giudice unico; c) la materia della responsabilità civile dei funzionari dello Stato per danni allo Stato o ad altre pubbliche amministrazioni. 4. IL CONSIGLIO DI STATO A) Nozione Il Consiglio di Stato, come la Corte dei Conti, è previsto dalla Costituzione fra gli «organi ausiliari»: non è, quindi, un organo ausiliario del Governo (né tanto meno da esso dipendente), ma un organo dello Stato che svolge anche funzioni ausiliarie dello Stato-amministrazione.

12 Capitolo Settimo - Gli organi di rilievo costituzionale Il Consiglio di Stato può definirsi come un organo complesso: di rilievo costituzionale: è previsto dalla Costituzione che ne sancisce l indipendenza dal Governo (art. 100, comma 3). Quindi il Consiglio di Stato non potrebbe essere soppresso né privato delle sue funzioni istituzionali da legge ordinaria; costituente un «potere dello Stato», almeno per quanto concerne la esplicazione delle funzioni giurisdizionali; con funzioni: a) consultive generali in materia giuridico-amministrativa; b) giurisdizionali amministrative di secondo grado, e, per qualche materia, esclusive. B) Attribuzioni a) Attribuzioni consultive Nell esercizio della funzione consultiva, il Consiglio di Stato esprime «pareri» in materia giuridico-amministrativa; cioè valuta l attività amministrativa sia sotto il profilo della legittimità (corrispondenza a norme giuridiche) che del merito (opportunità, convenienza). I pareri del Consiglio di Stato possono essere: a) facoltativi: sono i pareri che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di chiedere al C.d.S., se lo ritiene opportuno. Tali pareri non sono mai vincolanti per la Pubblica Amministrazione che li richiede; b) obbligatori: sono quei pareri che la Pubblica Amministrazione deve chiedere al C.d.S., in base a norme giuridiche, in casi determinati. I pareri obbligatori si distinguono (per legge) in vincolanti e non vincolanti a seconda che la P.A. debba o meno seguirli nell emanazione dell atto per cui ha richiesto il potere. b) Attribuzioni giurisdizionali Con l istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali, il Consiglio di Stato è divenuto organo giurisdizionale amministrativo di secondo grado. Oltre alla competenza giurisdizionale di secondo grado, il Consiglio di Stato mantiene una competenza giurisdizionale esclusiva in alcune materie, tra cui: a) il giudizio di ottemperanza, diretto ad ottenere l uniformarsi della Pubblica Amministrazione alle sentenze dei giudici ordinari o amministrativi; b) il caso in cui, al fine di evitare l impugnativa successiva, il Governo, col preventivo assenso scritto di tutti coloro ai quali l atto si riferisce, provoca la decisione del Consiglio di Stato su un provvedimento non ancora emanato (art. 33 T.U. C.d.S.). 5. IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA Il Consiglio supremo di difesa può definirsi un organo (tecnicamente un comitato): di rilievo costituzionale, perché previsto dalla Costituzione, anche se non partecipe della funzione politica; 125

13 126 Parte Seconda - Gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale collegiale; con funzioni consultive e deliberative. Il Consiglio supremo di difesa si occupa di tutte le problematiche relative alla difesa nazionale, determinando i criteri e fissando le direttive per l organizzazione ed il coordinamento delle attività militari dello Stato. È presieduto dal Presidente della Repubblica in veste di rappresentante dell unità nazionale e di tutore dei principi costituzionali. Glossario Giudizio di ottemperanza: è il giudizio instaurato con ricorso al giudice amministrativo, affinché la pubblica amministrazione si uniformi alle decisioni del giudice ordinario o del giudice amministrativo. Presupposti essenziali per il giudizio di ottemperanza sono: l esistenza di una sentenza non sospesa dal giudice di appello; la necessità di un provvedimento della P.A. successivo alla pronuncia del giudice. la messa in mora della P.A. inadempiente; la persistenza nell inadempimento dell Amministrazione. L oggetto del giudizio di ottemperanza è l accertamento della inadempienza dell amministrazione e l assunzione delle misure atte a rimediarvi.

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