REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SESTA SEZIONE CIVILE In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di
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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SESTA SEZIONE CIVILE In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di giudice unico, nella causa iscritta al n R.G.C dell'anno 2011 e vertente TRA M.A., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. M.F., che lo rappresenta e difende come da procura in atti Ricorrente E E. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. S.S., che la rappresenta e difende come da procura in atti. Resistente OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità All'udienza del , a seguito della discussione orale della causa, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte ricorrente, a sostegno della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della resistente, adduce il mancato pagamento dei canoni di locazione. Parte resistente in corso di causa, adduce a propria difesa nel merito il verificarsi di difficoltà dipendenti dalla situazione di incertezza sorta in relazione alìindividuazione del soggetto legittimato a ricevere il pagamento del canone in qualità di locatore. Eccepisce preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'atto di intimazione di sfratto per morosità è stato notificato alla E. S.r.l. invece che alla E. S.p.a.. Sempre in via preliminare parte resistente eccepisce inoltre il difetto di legittimazione attiva ad agire da parte del M.A., in quanto asserisce essere lo stesso uno solo dei presunti coeredi della originaria locatrice, o più esattamente uno dei chiamati all'eredità, non avendo ancora gli stessi dichiarato la propria accettazione.
2 La prima eccezione preliminare non può trovare accoglimento. Anche a non voler considerare sanante la costituzione in giudizio non solamente volta a far rilevare il difetto di notificazione ma, come nel caso di specie, dispiegante una opposizione piena anche nel merito, occorre ribadire che, in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici, la Suprema Corte ha ormai unanimemente riconosciuto che "la chiamata in giudizio della società convenuta è valida a meno che non vi sia assoluta incertezza sull'identificazione della stessa" (Cass. n. 9927/ ; Cass. n / ), per cui l'atto di citazione deve ritenersi nullo solo se il giudice non può escludere ogni incertezza circa l'identificazione del destinatario dello stesso. Pertanto, l'inesatta indicazione della ragione sociale non può, nel caso di specie, ingenerare tale incertezza assoluta circa l'identificazione della società intimata, se non altro perché comunque la stessa si è costituita ed ha dispiegato le proprie difese anche nel merito della vicenda. Il giudizio circa l'ammissibilità della seconda eccezione preliminare formulata rende necessaria una ricostruzione temporale degli eventi succedutisi. In data la società opposta stipulava un contratto di locazione ad uso commerciale con la Signora R.G.; la detta Signora decedeva in data (...); nei giorni immediatamente successivi, in data , l'avv. M.M., con lettera raccomandata A.R., comunicava alla società conduttrice dell'immobile oggetto di causa, l'odierna intimata E. S.p.a., che la comunione degli eredi della sig.ra R.G., autorizzava il Prof. A.M., odierno intimante, ed il Prof. G.M., alla riscossione dei canoni di locazione relativi agli immobili facenti parte dell'asse ereditario siti in Roma, tra i quali l'immobile de quo di viale (...). A riprova di quanto comunicato l'avvocato M. allegava alla missiva copia del verbale redatto e firmato dai chiamati all'eredità con il quale gli stessi conferivano il descritto mandato. In ossequio a quanto comunicato la società conduttrice provvedeva all'effettuazione dei pagamenti mensili dei canoni di locazione a mezzo di accredito su conto corrente postale intestato a M.G. e M.A., come risulta da copia dei bollettini postali prodotti. Successivamente tali pagamenti venivano interrotti e ciò ha dato origine all'intimazione di sfratto per morosità nei confronti della
3 società conduttrice. Come anticipato, parte resistente nel presente giudizio eccepisce il difetto di legittimazione attiva ad agire in giudizio da parte del M.A. in quanto asserisce essere lo stesso uno solo dei presunti coeredi della originaria locatrice, o più esattamente uno dei chiamati all'eredità, non avendo ancora gli stessi dichiarato la propria accettazione. Tale eccezione preliminare non è fondata e non può essere accolta. Secondo un orientamento della Corte di Cassazione ormai consolidato da diverse pronunce, per l'assunzione della qualità di locatore non è necessario essere proprietari della cosa locata (Cass. n. 3060/85), per cui chiunque abbia la disponibilità di fatto di un immobile in base ad un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, in comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, di conseguenza, legittimato ad agire per la restituzione dello stesso (Cass. n. 4119/84). Qualora la locazione dell'immobile, come nel caso di specie, sia stata concessa da soggetto che, rispetto ad esso, riassume la duplice qualità di proprietario pro-quota e di usufruttuario per altra quota, alla morte del locatore subentrano nella titolarità del rapporto locatizio tanto i suoi eredi, quanto colui che, per effetto della cessazione dell'usufrutto, abbia consolidato in sé la piena proprietà della quota, verificandosi tra costoro una comunione di diritti di godimento in forza della quale ciascuno dei comunisti - seppure titolare di una quota di minoranza - è legittimato ad agire in giudizio anche nell'interesse degli altri per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore (Cass. n. 2558/83). Nelle vicende del rapporto locatizio infatti, l'eventuale pluralità di locatori, integra una parte unica, nel cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione (Cass. n. 7471/86). Tra i partecipanti alla comunione esiste un reciproco rapporto di rappresentanza, in virtù del quale ciascuno di essi può procedere alla locazione della cosa comune ed agire per la cessazione o per la risoluzione del contratto e per la riconsegna del bene locato, anche nell'interesse degli altri partecipanti alla comunione, trattandosi di atti di utile gestione rientranti nell'ambito della ordinaria amministrazione della cosa comune, per i quali è da presumere, salvo prova contraria,
4 che il singolo comunista abbia agito anche con il consenso degli altri (Cass. n. 2158/83). Tale consenso di tutti i comunisti, che per la sentenza citata "deve comunque ritenersi presunto", nel caso di specie è addirittura espresso. Infatti, dalla documentazione depositata in atti da parte ricorrente, si evince come tutti i comproprietari del bene immobile oggetto di causa, a seguito del mancato pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali da parte della società conduttrice, decidessero di dare corso allo sfratto per morosità redigendo di tale decisione apposito verbale. Sebbene sia quindi pacificamente ammesso che per l'assunzione della qualità di locatore non è necessario essere proprietari della cosa locata (Cass. n. 3060/85), ai soli fini chiarificatori occorre comunque riconoscere che l'odierno intimante sig. M.A., al momento dell'instaurazione del contraddittorio, rivestiva la qualità di pieno proprietario, seppure pro - quota, del bene immobile oggetto di causa, in quanto erede legittimo della defunta locataria Sig.ra R.G.. Poiché come noto, l'accettazione ereditaria è negozio giuridico che può rivestire la forma espressa o tacita, il porre in essere un'azione giudiziaria volta al recupero del cespite immobiliare rientrante nell'asse ereditario, integra senza dubbio la volontà di acquisire il bene nel proprio patrimonio e pertanto configura l'ipotesi di scuola di accettazione tacita dell'eredità. Infine nel merito, parte resistente non ha dato prova di aver effettuato regolarmente i pagamenti delle somme intimate. Non può infatti ritenersi prova fondata la generica menzione di un conto corrente bancario sul quale sarebbero depositate le somme corrisposte a titolo di canoni di locazione, conto del quale per altro non si deposita agli atti nemmeno un estratto. Deve al riguardo osservarsi che l'inadempimento del conduttore configura senza dubbio una rilevante alterazione del sinallagma contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto ex art c.c., in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui "in tema di risoluzione per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle
5 obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazioni, quella del pagamento del canone" (Cass n ). Il pagamento del canone costituisce infatti la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo e neppure ritardarne la corresponsione e ciò anche quando si assuma, come motiva parte resistente nella propria costituzione difensiva, che tale evento sia ricollegabile a fattori indipendenti dalla volontà del conduttore e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, così come il ritardo dello stesso, legittima l'applicazione dell'art c.c. solamente quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte che come noto, si sostanzia nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione. Nel caso di specie non vi è contestazione sulla circostanza che il conduttore abbia continuato a fruire dell'immobile continuando a tenerlo nella sua piena disponibilità. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione tra le parti, avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, (...), locale ad uso commerciale ordinandone il rilascio e fissando per l'esecuzione la data del Condanna E. S.p.A. al pagamento dei canoni intimati scaduti e non pagati, pari ad Euro ,09, oltre a quelli a scadere, agli oneri accessori condominiali maturati pari ad Euro 4.735,63 e maturandi ed oltre a spese per il riscaldamento quantificate in Euro 2.608,01, sino alla materiale riconsegna dell'immobile. Condanna altresì E. S.p.A. al pagamento, nei confronti del ricorrente M.A. delle spese di giudizio, che seguono la soccombenza, liquidate in complessivi Euro 4.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.800,00 per competenze ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. Così deciso in Roma, il 22 novembre Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2011.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Torino-sezione 1 civile delle imprese. in composizione collegiale costituita da
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino-sezione 1 civile delle imprese in composizione collegiale costituita da dott. Umberto Scotti dott. Giovanni Liberati dott. Francesco
UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1
ca UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA Si comunica a: SEZIONE 1 Avv. ANDREA DOVERI VIA OBERDAN, 57 56127 PISA PI Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza Procedimento Numero: 2674/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
N. R.G. 13947/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. L Num. 20518 Anno 2019 Presidente: BALESTRIERI FEDERICO Relatore: LEO GIUSEPPINA Data pubblicazione: 30/07/2019 ORDINANZA sul ricorso 21245-2014 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585,
Viceversa, il GdP adito ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente alla luce della normativa vigente in materia.
Infrazione al C.d.S. e successiva ordinanzaingiunzione: l'interruzione della prescrizione si realizza soltanto quando l'atto interruttivo viene a conoscenza del destinatario, così come previsto dall'art.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
Cass. civ. Sez. I, Sent., , n. 8594
Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-04-2014, n. 8594 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)
Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti
La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata
La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 30/01/2017 N. 00643/2017 REG.PROV.COLL. N. 04941/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha pronunciato
NULLITA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DELL INDICAZIONE DELLE GENERALITA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL EMISSIONE
La cartella esattoriale priva dell indicazione delle generalità del responsabile del procedimento preordinato all emissione è nulla in quanto violativa dei disposti dell articolo 7 della legge 27 luglio
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27
Nella sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di infrazioni al codice della strada commesse da minorenni, la contestazione deve essere immediatamente effettuata ai genitori o a chi
Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)
Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace ha ritenuto che se l'atto giudiziario è diretto ad una persona giuridica non è necessaria l'emissione della C.A.N. Pur se è vero, infatti, che l'art.7 della
Sentenza n. 118/2018 pubbl. il 10/04/2018 RG n. 487/2016
GIUDICE: Dott. Luigi Nannipieri Causa iscritta al 487 / 2016 R.G. TRIBUNALE DI LIVORNO VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE SENTENZA CONTESTUALE (ARTT. 281 SEXIES, 420, 429 C.P.C.) promossa da LUCA GATTI (C.F.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO
N. R. G. 2754 / 2012 All esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l esposizione delle ragioni di
Risposta n OGGETTO: Cedolare secca Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 364 OGGETTO: Cedolare secca Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Con l interpello specificato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA N. 155/05 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7398 Anno 2019 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: VECCHIO MASSIMO Data pubblicazione: 15/03/2019 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19697/2014 R.G. proposto da Comune
IL CONTRATTO DI LOCAZIONE
SOMMARIO Presentazione... XI CAPITOLO 1 IL CONTRATTO DI LOCAZIONE 1. Aspetti generali del contratto di locazione... 1 2. Il contenuto del contratto di locazione... 3 3. Le obbligazioni principali del locatore...
Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima
La sospensione della patente di guida, ex art. 223, 2 comma, C.d.S., ha natura cautelare e deve intervenire in tempi ragionevoli. Il Giudice di Pace di Gallarate annulla il provvedimento di sospensione
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso dall Avv. (Cf )fax, indirizzo pec nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come da
TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,
Ripartizione oneri condominiali tra proprietario ed usufruttuario (A.Ventimiglia)
Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al principio enunciato dalla Suprema Corte, ha ritenuto che in tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario,
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Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 marzo 2014, n. 6877 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Abrogazione dell'art. 7 Legge 890/1982: illegittima, ma non sempre, l'emissione della C.A.N. (M.Cuomo)
Con la sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che, a seguito della abrogazione dell'art. 7 della Legge 890/1982 ("Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell atto,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
Sig. Federico Pastorello, nato a Rovereto il 9 luglio 1973, cod. fisc. PSTFRC73L09H612T,
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA PRESIDENTE AVV. GUIDO CECINELLI ARBITRO AVV. AURELIO VESSICHELLI ARBITRO nominato ai sensi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
N. 00921/2015 REG.PROV.COLL. N. 04661/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Omessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)
In tema di sanzioni amministrative è esperibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo per omessa notifica della cartella e, quindi, per
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.n 1003/09 Ruolo Generale Lavoro. Sentenza n /2010 Depositata il 9.04.2010 con redazione contestuale della motivazione TRIBUNALE DI PRATO Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014
N. R.G. 78043/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
GdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.
Insidia stradale. Lesioni personali. Domanda quantificata in euro 1.000,00: incompetenza per materia ai sensi dell'art. 7, 1 comma c.p.c.. Il Giudice di Pace è competente unicamente per le cause relative
TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini