REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SESTA SEZIONE CIVILE In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SESTA SEZIONE CIVILE In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SESTA SEZIONE CIVILE In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di giudice unico, nella causa iscritta al n R.G.C dell'anno 2011 e vertente TRA M.A., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. M.F., che lo rappresenta e difende come da procura in atti Ricorrente E E. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. S.S., che la rappresenta e difende come da procura in atti. Resistente OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità All'udienza del , a seguito della discussione orale della causa, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte ricorrente, a sostegno della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della resistente, adduce il mancato pagamento dei canoni di locazione. Parte resistente in corso di causa, adduce a propria difesa nel merito il verificarsi di difficoltà dipendenti dalla situazione di incertezza sorta in relazione alìindividuazione del soggetto legittimato a ricevere il pagamento del canone in qualità di locatore. Eccepisce preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'atto di intimazione di sfratto per morosità è stato notificato alla E. S.r.l. invece che alla E. S.p.a.. Sempre in via preliminare parte resistente eccepisce inoltre il difetto di legittimazione attiva ad agire da parte del M.A., in quanto asserisce essere lo stesso uno solo dei presunti coeredi della originaria locatrice, o più esattamente uno dei chiamati all'eredità, non avendo ancora gli stessi dichiarato la propria accettazione.

2 La prima eccezione preliminare non può trovare accoglimento. Anche a non voler considerare sanante la costituzione in giudizio non solamente volta a far rilevare il difetto di notificazione ma, come nel caso di specie, dispiegante una opposizione piena anche nel merito, occorre ribadire che, in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici, la Suprema Corte ha ormai unanimemente riconosciuto che "la chiamata in giudizio della società convenuta è valida a meno che non vi sia assoluta incertezza sull'identificazione della stessa" (Cass. n. 9927/ ; Cass. n / ), per cui l'atto di citazione deve ritenersi nullo solo se il giudice non può escludere ogni incertezza circa l'identificazione del destinatario dello stesso. Pertanto, l'inesatta indicazione della ragione sociale non può, nel caso di specie, ingenerare tale incertezza assoluta circa l'identificazione della società intimata, se non altro perché comunque la stessa si è costituita ed ha dispiegato le proprie difese anche nel merito della vicenda. Il giudizio circa l'ammissibilità della seconda eccezione preliminare formulata rende necessaria una ricostruzione temporale degli eventi succedutisi. In data la società opposta stipulava un contratto di locazione ad uso commerciale con la Signora R.G.; la detta Signora decedeva in data (...); nei giorni immediatamente successivi, in data , l'avv. M.M., con lettera raccomandata A.R., comunicava alla società conduttrice dell'immobile oggetto di causa, l'odierna intimata E. S.p.a., che la comunione degli eredi della sig.ra R.G., autorizzava il Prof. A.M., odierno intimante, ed il Prof. G.M., alla riscossione dei canoni di locazione relativi agli immobili facenti parte dell'asse ereditario siti in Roma, tra i quali l'immobile de quo di viale (...). A riprova di quanto comunicato l'avvocato M. allegava alla missiva copia del verbale redatto e firmato dai chiamati all'eredità con il quale gli stessi conferivano il descritto mandato. In ossequio a quanto comunicato la società conduttrice provvedeva all'effettuazione dei pagamenti mensili dei canoni di locazione a mezzo di accredito su conto corrente postale intestato a M.G. e M.A., come risulta da copia dei bollettini postali prodotti. Successivamente tali pagamenti venivano interrotti e ciò ha dato origine all'intimazione di sfratto per morosità nei confronti della

3 società conduttrice. Come anticipato, parte resistente nel presente giudizio eccepisce il difetto di legittimazione attiva ad agire in giudizio da parte del M.A. in quanto asserisce essere lo stesso uno solo dei presunti coeredi della originaria locatrice, o più esattamente uno dei chiamati all'eredità, non avendo ancora gli stessi dichiarato la propria accettazione. Tale eccezione preliminare non è fondata e non può essere accolta. Secondo un orientamento della Corte di Cassazione ormai consolidato da diverse pronunce, per l'assunzione della qualità di locatore non è necessario essere proprietari della cosa locata (Cass. n. 3060/85), per cui chiunque abbia la disponibilità di fatto di un immobile in base ad un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, in comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, di conseguenza, legittimato ad agire per la restituzione dello stesso (Cass. n. 4119/84). Qualora la locazione dell'immobile, come nel caso di specie, sia stata concessa da soggetto che, rispetto ad esso, riassume la duplice qualità di proprietario pro-quota e di usufruttuario per altra quota, alla morte del locatore subentrano nella titolarità del rapporto locatizio tanto i suoi eredi, quanto colui che, per effetto della cessazione dell'usufrutto, abbia consolidato in sé la piena proprietà della quota, verificandosi tra costoro una comunione di diritti di godimento in forza della quale ciascuno dei comunisti - seppure titolare di una quota di minoranza - è legittimato ad agire in giudizio anche nell'interesse degli altri per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore (Cass. n. 2558/83). Nelle vicende del rapporto locatizio infatti, l'eventuale pluralità di locatori, integra una parte unica, nel cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione (Cass. n. 7471/86). Tra i partecipanti alla comunione esiste un reciproco rapporto di rappresentanza, in virtù del quale ciascuno di essi può procedere alla locazione della cosa comune ed agire per la cessazione o per la risoluzione del contratto e per la riconsegna del bene locato, anche nell'interesse degli altri partecipanti alla comunione, trattandosi di atti di utile gestione rientranti nell'ambito della ordinaria amministrazione della cosa comune, per i quali è da presumere, salvo prova contraria,

4 che il singolo comunista abbia agito anche con il consenso degli altri (Cass. n. 2158/83). Tale consenso di tutti i comunisti, che per la sentenza citata "deve comunque ritenersi presunto", nel caso di specie è addirittura espresso. Infatti, dalla documentazione depositata in atti da parte ricorrente, si evince come tutti i comproprietari del bene immobile oggetto di causa, a seguito del mancato pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali da parte della società conduttrice, decidessero di dare corso allo sfratto per morosità redigendo di tale decisione apposito verbale. Sebbene sia quindi pacificamente ammesso che per l'assunzione della qualità di locatore non è necessario essere proprietari della cosa locata (Cass. n. 3060/85), ai soli fini chiarificatori occorre comunque riconoscere che l'odierno intimante sig. M.A., al momento dell'instaurazione del contraddittorio, rivestiva la qualità di pieno proprietario, seppure pro - quota, del bene immobile oggetto di causa, in quanto erede legittimo della defunta locataria Sig.ra R.G.. Poiché come noto, l'accettazione ereditaria è negozio giuridico che può rivestire la forma espressa o tacita, il porre in essere un'azione giudiziaria volta al recupero del cespite immobiliare rientrante nell'asse ereditario, integra senza dubbio la volontà di acquisire il bene nel proprio patrimonio e pertanto configura l'ipotesi di scuola di accettazione tacita dell'eredità. Infine nel merito, parte resistente non ha dato prova di aver effettuato regolarmente i pagamenti delle somme intimate. Non può infatti ritenersi prova fondata la generica menzione di un conto corrente bancario sul quale sarebbero depositate le somme corrisposte a titolo di canoni di locazione, conto del quale per altro non si deposita agli atti nemmeno un estratto. Deve al riguardo osservarsi che l'inadempimento del conduttore configura senza dubbio una rilevante alterazione del sinallagma contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto ex art c.c., in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui "in tema di risoluzione per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle

5 obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazioni, quella del pagamento del canone" (Cass n ). Il pagamento del canone costituisce infatti la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo e neppure ritardarne la corresponsione e ciò anche quando si assuma, come motiva parte resistente nella propria costituzione difensiva, che tale evento sia ricollegabile a fattori indipendenti dalla volontà del conduttore e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, così come il ritardo dello stesso, legittima l'applicazione dell'art c.c. solamente quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte che come noto, si sostanzia nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione. Nel caso di specie non vi è contestazione sulla circostanza che il conduttore abbia continuato a fruire dell'immobile continuando a tenerlo nella sua piena disponibilità. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione tra le parti, avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, (...), locale ad uso commerciale ordinandone il rilascio e fissando per l'esecuzione la data del Condanna E. S.p.A. al pagamento dei canoni intimati scaduti e non pagati, pari ad Euro ,09, oltre a quelli a scadere, agli oneri accessori condominiali maturati pari ad Euro 4.735,63 e maturandi ed oltre a spese per il riscaldamento quantificate in Euro 2.608,01, sino alla materiale riconsegna dell'immobile. Condanna altresì E. S.p.A. al pagamento, nei confronti del ricorrente M.A. delle spese di giudizio, che seguono la soccombenza, liquidate in complessivi Euro 4.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.800,00 per competenze ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. Così deciso in Roma, il 22 novembre Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2011.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace

Dettagli

Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente

Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa

Dettagli

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015

Dettagli

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015 N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Introduzione. I fatti di causa

Introduzione. I fatti di causa MORTE DELL USUFRUTTUARIO-LOCATORE DELL IMMOBILE E CADUTA IN SUCCESSIONE DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE: LA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 20 LUGLIO 2016, N. 14834 Introduzione

Dettagli

. A. p i S l i b E t i g

. A. p i S l i b E t i g Formulario INTIMAZIONE DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE TRIBUNALE DI.. INTIMAZIONE DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE E CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA Espone il signor.., nato a.. il.. e residente

Dettagli

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ E CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA E RICHIESTA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER

TRIBUNALE ORDINARIO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ E CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA E RICHIESTA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER TRIBUNALE ORDINARIO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ E CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA E RICHIESTA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

INDICE. Sfratto per morosità... 26

INDICE. Sfratto per morosità... 26 Prefazione...p. XVII 1 Mancanza di forma scritta del contratto di locazione: sanzioni... 1 Mandato stragiudiziale... 2 Lettera di diffida e messa in mora... 2 Intimazione di sfratto per morosità... 3 Procura

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes Cass. 26964/2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui in tema di violazione

Dettagli

TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TRICASE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TRICASE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TRICASE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Tricase - in composizione monocratica in persona del Giudice

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione in persona del dott. ssa Maria Rosaria Palumbo, all'udienza del 6/11/2018, ha emesso la seguente sentenza nella

Dettagli

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823 «La morosità del conduttore può determinare il risarcimento del danno» (Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 13/02/2015, n. 2865) locazione morosità risarcimento del danno Il locatore che abbia chiesto

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile

Dettagli

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare

Dettagli

INDICE. Schemi. Prefazione... p. XV

INDICE. Schemi. Prefazione... p. XV Prefazione... Schemi p. XV 1 Il processo locatizio... 2 2 Ambito di applicazione del rito locatizio (art. 447-bis c.p.c.)... 3 3 Definizione di immobile urbano... 4 4 Controversie soggette a rito locatizio...

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 29594 Anno 2017 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 11/12/2017 ORDINANZA sul ricorso 3133-2017 proposto da: VAGLIO Avvocato MAURO, rappresentato

Dettagli

Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente

Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente Il Giudice di Pace, nella sentenza in esame, ha annullato il verbale per insufficiente e contraddittoria motivazione ritenendo, altresì, conformenente a quanto sostenuto dalle SS.UU., che nel giudizio

Dettagli

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo). L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 2,80, illegittimamente richiesta dalla spa POSTE ITALIANE, per la emissione della C.A.N., a seguito di notifica di atto

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Introduzione... Pag. XV Premessa...» XVII. Capitolo I LE LOCAZIONI AD USO ABITATIVO

INDICE SOMMARIO. Introduzione... Pag. XV Premessa...» XVII. Capitolo I LE LOCAZIONI AD USO ABITATIVO INDICE SOMMARIO Introduzione... Pag. XV Premessa...» XVII Capitolo I LE LOCAZIONI AD USO ABITATIVO F001 Contratto di locazione di immobile urbano ad uso abitativo (art. 2, l. 431/98)... Pag. 3 F002 Contratto

Dettagli

FORMULE TRIBUNALE CIVILE DI * * * ATTO DI CITAZIONE ANNULLAMENTO DEL TESTAMENTO PER MOTIVO ILLECITO EX ART. 626 C.C.

FORMULE TRIBUNALE CIVILE DI * * * ATTO DI CITAZIONE ANNULLAMENTO DEL TESTAMENTO PER MOTIVO ILLECITO EX ART. 626 C.C. FORMULE N.24 TRIBUNALE CIVILE DI * * * ATTO DI CITAZIONE ANNULLAMENTO DEL TESTAMENTO PER MOTIVO ILLECITO EX ART. 626 C.C. Il Signor, nato a il (C.F. ) residente a in Via ed elettivamente domiciliato in,

Dettagli

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 05732/2014 REG.PROV.COLL. N. 08803/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente T.a.r. Lombardia sent. N. 5354/2007 del 10/07/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A. Nella sentenza in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di mancato deposito del fascicolo di una delle parti, deve pronunciarsi nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti Con la sentenza di seguito riportata, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA

TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA R.G. n. 2166/13 Oggi 21.03.14 sono comparsi: per parte attrice l avv.; per parte convenuta l avv. in sostituzione dell avv. gusta delega che dimette. Si dà atto

Dettagli

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cassazione Civile, Sezione

Dettagli

FORMULE TRIBUNALE CIVILE DI * * * ATTO DI CITAZIONE ISTANZA DI DIVISIONE GIUDIZIALE EX ARTT. 713 C.C. E 784 C.P.C.

FORMULE TRIBUNALE CIVILE DI * * * ATTO DI CITAZIONE ISTANZA DI DIVISIONE GIUDIZIALE EX ARTT. 713 C.C. E 784 C.P.C. FORMULE N. 34 TRIBUNALE CIVILE DI * * * ATTO DI CITAZIONE ISTANZA DI DIVISIONE GIUDIZIALE EX ARTT. 713 C.C. E 784 C.P.C. Il Signor, nato a il (C.F. ) residente a in Via ed elettivamente domiciliato in,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Simona Rossi in funzione di giudice

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Simona Rossi in funzione di giudice REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Simona Rossi in funzione di giudice unico ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile

Dettagli

Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015

Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015 N.R.G. 10965/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone

Dettagli

Sentenza n. 6672/2018 pubbl. il 15/11/2018 RG n /2016

Sentenza n. 6672/2018 pubbl. il 15/11/2018 RG n /2016 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione in persona del dott. ssa Maria Rosaria Palumbo, all'udienza del 18/10/2018, ha emesso la seguente sentenza

Dettagli

La successione del contratto di locazione in caso di affitto d'azienda

La successione del contratto di locazione in caso di affitto d'azienda La successione del contratto di locazione in caso di affitto d'azienda di, Fulvio Graziotto Pubblicato il 29 giugno 2017 Il caso del contratto di locazione in caso di affitto d azienda Una SRL esercente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Umberto Scotti Presidente

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim Il tentativo di conciliazione è uno strumento deflattivo che persegue lo scopo di favorire la soluzione stragiudiziale della generalità delle liti in materia di utenze telefoniche e, attesa la materia

Dettagli

Cos è un precetto su sentenza?

Cos è un precetto su sentenza? Cos è un precetto su sentenza? Autore : Redazione Data: 29/12/2015 Il postino mi ha notificato una busta verde contenente un precetto su sentenza: di che si tratta? Il precetto ha una natura unitaria:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 4630/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SESTA SEZIONE CIVILE il dott. Michele Di Mauro, in funzione di giudice monocratico

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SESTA SEZIONE CIVILE il dott. Michele Di Mauro, in funzione di giudice monocratico REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SESTA SEZIONE CIVILE il dott. Michele Di Mauro, in funzione di giudice monocratico di primo grado, VI Sezione Civile del Tribunale di Roma,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54 Il titolare dell' "account" di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo,

Dettagli

Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione

Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE E CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA PER

TRIBUNALE ORDINARIO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE E CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA PER TRIBUNALE ORDINARIO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE E CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F.

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ALONZO Michele - Presidente -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ALONZO Michele - Presidente - Se la notifica dell'avviso di accertamento è stata eseguita a mezzo del servizio postale ordinario, si applica il principio secondo il quale ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente

Dettagli

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere. ha pronunziato la seguente

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere. ha pronunziato la seguente 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE DI APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha

Dettagli

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI: N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 3 Num. 18536 Anno 2018 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 13/07/2018 ORDINANZA sul ricorso 8732-2016 proposto da: VELLA MARIA JOSE', domiciliato

Dettagli

Sfratto per morosità dopo il recesso del conduttore

Sfratto per morosità dopo il recesso del conduttore Sfratto per morosità dopo il recesso del conduttore Autore : Rugiada Gambaudo Data: 17/10/2019 Il rilascio materiale dell'immobile prevede tempi piuttosto lunghi: è quasi impossibile ottenerlo nei sei

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) N. 00869/2016 REG.PROV.COLL. N. 00520/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha

Dettagli

INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA IL RITO C.D. LOCATIZIO CAPITOLO PRIMO L AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RITO C.D. LOCATIZIO

INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA IL RITO C.D. LOCATIZIO CAPITOLO PRIMO L AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RITO C.D. LOCATIZIO INDICE-SOMMARIO Prefazione... pag. XI PARTE PRIMA IL RITO C.D. LOCATIZIO CAPITOLO PRIMO L AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RITO C.D. LOCATIZIO 1. Premessa... pag. 3 2. Procedimenti rientranti nell ambito di

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Torino-sezione 1 civile delle imprese. in composizione collegiale costituita da

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Torino-sezione 1 civile delle imprese. in composizione collegiale costituita da REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino-sezione 1 civile delle imprese in composizione collegiale costituita da dott. Umberto Scotti dott. Giovanni Liberati dott. Francesco

Dettagli

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1 ca UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA Si comunica a: SEZIONE 1 Avv. ANDREA DOVERI VIA OBERDAN, 57 56127 PISA PI Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza Procedimento Numero: 2674/2017

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA N. R.G. 13947/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. L Num. 20518 Anno 2019 Presidente: BALESTRIERI FEDERICO Relatore: LEO GIUSEPPINA Data pubblicazione: 30/07/2019 ORDINANZA sul ricorso 21245-2014 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585,

Dettagli

Viceversa, il GdP adito ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente alla luce della normativa vigente in materia.

Viceversa, il GdP adito ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente alla luce della normativa vigente in materia. Infrazione al C.d.S. e successiva ordinanzaingiunzione: l'interruzione della prescrizione si realizza soltanto quando l'atto interruttivo viene a conoscenza del destinatario, così come previsto dall'art.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella

Dettagli

Cass. civ. Sez. I, Sent., , n. 8594

Cass. civ. Sez. I, Sent., , n. 8594 Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-04-2014, n. 8594 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito) Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti

Dettagli

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 30/01/2017 N. 00643/2017 REG.PROV.COLL. N. 04941/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha pronunciato

Dettagli

NULLITA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DELL INDICAZIONE DELLE GENERALITA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL EMISSIONE

NULLITA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DELL INDICAZIONE DELLE GENERALITA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL EMISSIONE La cartella esattoriale priva dell indicazione delle generalità del responsabile del procedimento preordinato all emissione è nulla in quanto violativa dei disposti dell articolo 7 della legge 27 luglio

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27 Nella sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di infrazioni al codice della strada commesse da minorenni, la contestazione deve essere immediatamente effettuata ai genitori o a chi

Dettagli

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco) Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace ha ritenuto che se l'atto giudiziario è diretto ad una persona giuridica non è necessaria l'emissione della C.A.N. Pur se è vero, infatti, che l'art.7 della

Dettagli

Sentenza n. 118/2018 pubbl. il 10/04/2018 RG n. 487/2016

Sentenza n. 118/2018 pubbl. il 10/04/2018 RG n. 487/2016 GIUDICE: Dott. Luigi Nannipieri Causa iscritta al 487 / 2016 R.G. TRIBUNALE DI LIVORNO VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE SENTENZA CONTESTUALE (ARTT. 281 SEXIES, 420, 429 C.P.C.) promossa da LUCA GATTI (C.F.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO N. R. G. 2754 / 2012 All esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l esposizione delle ragioni di

Dettagli

Risposta n OGGETTO: Cedolare secca Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Risposta n OGGETTO: Cedolare secca Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 364 OGGETTO: Cedolare secca Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Con l interpello specificato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA N. 155/05 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 5 Num. 7398 Anno 2019 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: VECCHIO MASSIMO Data pubblicazione: 15/03/2019 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19697/2014 R.G. proposto da Comune

Dettagli

IL CONTRATTO DI LOCAZIONE

IL CONTRATTO DI LOCAZIONE SOMMARIO Presentazione... XI CAPITOLO 1 IL CONTRATTO DI LOCAZIONE 1. Aspetti generali del contratto di locazione... 1 2. Il contenuto del contratto di locazione... 3 3. Le obbligazioni principali del locatore...

Dettagli

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima La sospensione della patente di guida, ex art. 223, 2 comma, C.d.S., ha natura cautelare e deve intervenire in tempi ragionevoli. Il Giudice di Pace di Gallarate annulla il provvedimento di sospensione

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso dall Avv. (Cf )fax, indirizzo pec nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come da

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANIA

TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,

Dettagli

Ripartizione oneri condominiali tra proprietario ed usufruttuario (A.Ventimiglia)

Ripartizione oneri condominiali tra proprietario ed usufruttuario (A.Ventimiglia) Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al principio enunciato dalla Suprema Corte, ha ritenuto che in tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario,

Dettagli

Suprema Corte di Cassazione. sezione II. sentenza 24 marzo 2014, n REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione. sezione II. sentenza 24 marzo 2014, n REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 marzo 2014, n. 6877 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri

Dettagli

Abrogazione dell'art. 7 Legge 890/1982: illegittima, ma non sempre, l'emissione della C.A.N. (M.Cuomo)

Abrogazione dell'art. 7 Legge 890/1982: illegittima, ma non sempre, l'emissione della C.A.N. (M.Cuomo) Con la sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che, a seguito della abrogazione dell'art. 7 della Legge 890/1982 ("Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell atto,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio

Dettagli

Sig. Federico Pastorello, nato a Rovereto il 9 luglio 1973, cod. fisc. PSTFRC73L09H612T,

Sig. Federico Pastorello, nato a Rovereto il 9 luglio 1973, cod. fisc. PSTFRC73L09H612T, Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA PRESIDENTE AVV. GUIDO CECINELLI ARBITRO AVV. AURELIO VESSICHELLI ARBITRO nominato ai sensi

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione

Dettagli

Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa; N. 00921/2015 REG.PROV.COLL. N. 04661/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Omessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)

Omessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia) In tema di sanzioni amministrative è esperibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo per omessa notifica della cartella e, quindi, per

Dettagli

TRIBUNALE DI PRATO Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PRATO Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Proc.n 1003/09 Ruolo Generale Lavoro. Sentenza n /2010 Depositata il 9.04.2010 con redazione contestuale della motivazione TRIBUNALE DI PRATO Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dettagli

Sentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014

Sentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014 N. R.G. 78043/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone

Dettagli

GdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.

GdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile. Insidia stradale. Lesioni personali. Domanda quantificata in euro 1.000,00: incompetenza per materia ai sensi dell'art. 7, 1 comma c.p.c.. Il Giudice di Pace è competente unicamente per le cause relative

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli