Patrimonio e successione: Patto di Famiglia, che cos è e quando conviene

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1 di Roberto Lenzi, Avvocato Lenzi e Associati Patrimonio e successione: Patto di Famiglia, che cos è e quando conviene Il proprietario dell impresa che volesse garantire continuità aziendale, scegliendo e premiando per la successione il figlio più meritevole e più adatto imprenditorialmente, ovvero designare anche un terzo (nel caso in cui i figli o il figlio non vengano ritenuti idonei a subentrare all imprenditore), deve oggi fare i conti con il soddisfacimento dei diritti di tutti gli aventi causa. E, quindi, tacitarli con altri beni (se esistenti), frammentando e polverizzando in tal modo il patrimonio; oppure attingendo alle risorse monetarie aziendali, distogliendo così denaro dagli investimenti, dalla ricerca e in generale dallo sviluppo dell impresa. Nel nostro ordinamento vi è una norma che ha sempre irrigidito ulteriormente la situazione sopra descritta. Trattasi del cosiddetto divieto dei patti successori (art. 458, codice civile), finalizzato a tutelare la libertà testamentaria; vale a dire la possibilità di rendere sempre revocabile il testamento e, quindi garantire il potere di disporre liberamente del proprio patrimonio per l epoca successiva alla propria morte. In base a tale norma è impedita, pena la nullità, qualsiasi pattuizione, accordo o convenzione aventi per oggetto beni ereditari di una persona non ancora deceduta. In altre parole, atti diretti a disporre per atto tra vivi della propria successione (e, quindi, anche per i soggetti coinvolti nella vicenda successoria dell azienda di famiglia); nessun accordo, dunque, per regolare preventivamente e pattiziamente le sorti di un determinato bene: l azienda di famiglia nel caso specifico. IL PATTO DI FAMIGLIA Il divieto dei patti successori è rimasto principio assoluto nel nostro assetto legislativo civilistico sino al 2006, anno in cui è intervenuta una legge (n. 55/2006) che ha permesso alcune modifiche integrative al codice civile attraverso l inserimento di nuovi articoli (dal 768-bis al 768-octies), prevedendo la liceità dei cosiddetti patti di famiglia. Essi costituiscono dei veri e propri accordi che, in parte e nel rispetto di determinate condizioni, consentono di disporre della propria successione in forma diversa dal testamento e di derogare alle norme sulla successione ereditaria; superando, altresì, il divieto dei patti successori. Consentono, in altre parole, di regolare in vita la successione dell imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie. Non esiste nessuna deroga, invece, per altri beni facenti parte del patrimonio familiare. Ma quali sono i connotati peculiari di questi patti? Per quali finalità sono impiegati? Quali sono i soggetti che vengono coinvolti? Quali vantaggi permettono? Quali sono i limiti che incontrano? Tutte domande, e non sono le sole, che è opportuno porsi nell esaminare questo nuovo istituto.

2 Il patto di famiglia è un contratto, ovvero una convenzione che permette di incidere sulla successione dell imprenditore, attraverso la trasmissione generazionale dell azienda di famiglia o delle partecipazioni societarie ai familiari più stretti e ritenuti più capaci di altri, compensando gli altri familiari con l attribuzione di altri beni diversi dal complesso aziendale. Lo schema del Patto di famiglia presuppone l esistenza di alcuni elementi soggettivi ed altri di natura oggettiva. ELEMENTI SOGGETTIVI il patto richiede la presenza dei seguenti protagonisti, pena la sua invalidità: Soggetto cedente - Il riferimento è riconducibile alla figura dell imprenditore in senso stretto oppure a quella del titolare di partecipazioni societarie che siano espressione di un attività imprenditoriale (non come mero investimento). Entrambi sono posti nelle condizioni di trasferire rispettivamente l azienda o un ramo di essa (imprenditore) o le partecipazioni societarie (di maggioranza o minoranza) ad uno o più discendenti. Soggetti assegnatari - Uno o più che siano, possono essere solamente discendenti del cedente: figli legittimi, naturali, adottivi e nipoti in linea retta; con ciò escludendo soggetti diversi come fratelli, nipoti non in linea retta, coniuge anche se legalmente separato senza addebito di separazione, ecc. Partecipanti non assegnatari - Identificabili in tutti coloro che sarebbero legittimari (cioè, gli eredi che la legge prevede non possano essere esclusi dall asse ereditario) se al momento della stipulazione del patto si aprisse la successione dell imprenditore. Nel caso in cui tra i legittimari siano presenti minori, interdetti o inabilitati occorrerà anche la preventiva autorizzazione del giudice tutelare. ELEMENTI OGGETTIVI Un secondo profilo, più squisitamente oggettivo, richiede che il trasferimento di azienda o partecipazioni societarie possa avere efficacia nella misura in cui si attui, a fronte dello stesso, una sorta di compensazione (attribuzione in denaro o in natura) da parte degli assegnatari a favore dei familiari che non partecipino all attività aziendale (i cosiddetti partecipanti non assegnatari ), a meno che questi ultimi non vi rinunzino, in tutto o in parte. ANTICIPAZIONE DELLE SPETTANZE AI LEGITTIMARI Ci troviamo in presenza, dunque, del soddisfacimento delle ragioni dei legittimari attraverso il versamento da parte degli eredi assegnatari di una somma di denaro (o beni in natura) corrispondente al valore di legittima e calcolata come se la successione si aprisse in quel momento: in pratica, un anticipazione ai legittimari di quanto loro spetterebbe sui beni, oggetto del patto, che altrimenti cadrebbero in successione. Per effetto di ciò, saranno inibite ai legittimari, al momento dell apertura della successione, sia l azione di riduzione (contro le disposizioni lesive della quota di legittima) che la collazione (conferimento, da parte degli eredi, nella massa attiva del patrimonio ereditario accettato le liberalità

3 ricevute in vita dal defunto, in modo da dividerle con gli altri coeredi in proporzione delle rispettive quote). Appare evidente come l introduzione del Patto di famiglia abbia ridimensionato sensibilmente il rischio della dissoluzione dell impresa per effetto della scomparsa del suo titolare. Tuttavia, il contesto in cui esso viene ipotizzato (imprenditore ancora in vita), le modalità previste per la sua attuazione (soggetti che intervengono e natura dei beni oggetto del patto) oltre alle possibili vicende societarie (governo attuale e futuro dell azienda), sono tutti elementi che possono anche concorrere a creare delle aree critiche, che occorre valutare e gestire; onde evitare, poi, di trovarsi invischiati in situazioni che comprometterebbero l intera operazione. LA COMPENSAZIONE DEI LEGITTIMARI Una prima variabile da considerare è legata alla compensazione dei legittimari da parte degli assegnatari. Nelle realtà imprenditoriali italiane a conduzione familiare, non è azzardato ipotizzare che possano esistere concrete possibilità che coloro che sono chiamati a subentrare nella gestione aziendale non abbiano le risorse finanziarie sufficienti per tacitare i familiari non beneficiari dell attribuzione dell azienda. Il valore dell azienda, infatti, potrebbe essere assai elevato e le eventuali disponibilità dei potenziali assegnatari non sufficienti a compensare tale valore. In tale contesto, le disposizioni di legge consentono di prorogare per un determinato lasso di tempo il soddisfacimento delle ragioni dei partecipanti non assegnatari e consentire agli assegnatari di reperire le disponibilità atte al soddisfacimento dei legittimari. Tale particolarità, però, necessita che il patto di famiglia preveda espressamente questa ipotesi e che il successivo contratto sia dichiarato collegato al primo; oltre al fatto che allo stesso vi partecipino gli stessi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti (eredi o aventi causa). Il tutto pena la non validità dell intero accordo. Il finanziamento del discendente dell imprenditore diventa, quindi, elemento fondamentale per superare questa impasse. TRE POSSIBILI SOLUZIONI Alcune soluzioni (eventualmente in combinazione tra loro) possono essere individuate in: monetizzazione di cespiti individuali; ricorso al sistema bancario con consequenziale prestazione di garanzie individuali (ipoteca sui beni personali o aziendali, pegno sulle partecipazioni, ecc.); ricorso a formule di family buy out. SCHEMA DI FAMILY BUY OUT CON RICORSO ALLA LEVA FINANZIARIA 1) Il beneficiario dell attività costituisce una nuova newco. 2) La newco ottiene la concessione di un finanziamento bancario finalizzato. 3) Tramite il finanziamento bancario la newco acquisisce

4 l azienda di famiglia, utilizzando quale prezzo da corrispondere al discendente assegnatario il finanziamento bancario 4) La newco, a fronte del finanziamento ottenuto, concede in pegno alla banca le partecipazioni dell azienda di famiglia 5) L azienda di famiglia viene fusa nella newco, in modo tale che il flusso finanziario necessario a ripagare la banca provenga dalle stessa azienda di famiglia Il valore da attribuire all azienda (o alle partecipazioni), peraltro, costituisce elemento assai rilevante nella dinamica dell istituto in questione. L intervento di un perito può rivelarsi necessario non soltanto nel contesto di operazioni di finanziamento, ma anche quando non vi sia accordo tra i partecipanti al patto sul valore da attribuire all azienda. E quante volte, su questo valore, vi sono stati contrasti tra gli stessi soci? Non è, forse, abbastanza reale la situazione dell imprenditore che sovrastima il valore della stessa caricandola di significati economici di natura affettiva ma difficilmente stimabili sotto il profilo economico stesso? Una seconda variabile che potrebbe dover essere affrontata nella predisposizione di un Patto di famiglia è legata alle vicende familiari che coinvolgono l imprenditore stesso. Costui potrebbe essere vedovo al momento della stipula del patto e sposarsi successivamente, lasciando, quindi, superstite alla sua morte il nuovo coniuge; oppure, potrebbe successivamente divorziare e contrarre un nuovo matrimonio; ovvero ancora avere nuovi figli (legittimi, naturali, adottivi). Evidente, in questi casi, che tutti questi nuovi soggetti vanterebbero gli stessi diritti di coloro che erano legittimari al momento della stesura del patto, altrimenti si troverebbero sfavoriti rispetto agli altri. Per costoro la legge prevede la possibilità di chiedere ai beneficiari del patto (assegnatari e partecipanti non assegnatari) il pagamento di una somma pari alla quota che sarebbe loro spettata se avessero partecipato al patto (oltre agli interessi legali). Appare chiaro, quindi, che una risoluzione pratica di questo problema appare piuttosto complicata; addirittura difficilissima se non vi fosse un riferimento di stima sull azienda donata all epoca in cui fu stipulato il patto. SE L IMPRENDITORE NON VUOLE USCIRE DI SCENA Una terza variabile è tipica delle caratteristiche proprie dell imprenditore. Costui è generalmente legato alla propria azienda da un cordone ombelicale. La ritiene un proprio gioiello da maneggiare con cura. Del resto, come dargli torto (non credete?). Difficile ipotizzare una sua definitiva uscita di scena al momento della trasmissione della stessa. Più realistico, invece, pensare ad una sorta di co-gestione con il discendente (o i discendenti) designato; tale, comunque, da non relegarlo ad un ruolo marginale. In tali ipotesi, è lecito ipotizzare la nascita di accordi particolari (patti parasociali o altro) finalizzati a consentire il mantenimento in capo all imprenditore di un effettivo ruolo nella gestione. Una quarta e ultima variabile è connessa alle disposizioni in materia di impresa familiare e societaria. Queste sono espressamente richiamate dalle norme che disciplinano il Patto di famiglia, e

5 con le stesse occorrerà rapportarsi affinché il patto sia attuabile. In altre parole, il Patto dovrà rispettare le regole tipiche delle società e delle singole discipline adottate di volta in volta dalle società nell ambito della loro autonomia operativa. A titolo esemplificativo e con riferimento all impresa familiare, si può escludere che quanto attribuito ai legittimari non assegnatari possa costituire un corrispettivo per la loro eventuale svolta nell ambito dell impresa o quantomeno considerarsi come integrazione agli utili di impresa. CESSIONE DI QUOTE SOCIALI Con riguardo invece alla cessione di quote sociali, ci potremmo trovare di fronte a due situazioni, diverse a seconda che l azienda sia riferita a società di persone oppure di capitali. Nel primo caso, la cessione di quote rappresenta modifica del contratto sociale che, in assenza di una diversa pattuizione, deve essere approvata dai soci all unanimità o dalla maggioranza dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale in caso di società in accomandita. Nella seconda fattispecie, il Patto di famiglia dovrà tenere conto di eventuali limiti o vincoli connessi a determinate clausole (gradimento, prelazione, ecc) e ottenere il nulla osta da parte degli organi sociali. DURATA DEL PATTO Il Patto di famiglia è per sempre? Una volta stipulato il patto si può rompere oppure è immodificabile? La domanda può apparire forse legittima se rapportata a vicende familiari non ipotizzate, impreviste, o comunque nuove subentrate successivamente al patto. E espressamente previsto che solamente le persone che hanno concluso il patto possono chiederne lo scioglimento (per mutuo dissenso) ovvero la modifica sino alla data di apertura della successione (evidente, data la compartecipazione del cedente al patto) mediante un nuovo contratto con le medesime caratteristiche o recesso (cosiddetto convenzionale) se espressamente previsto. Si ripristinerebbe in tal modo la situazione ex ante (aziende o quote riportate nel patrimonio del disponente e restituzione da parte dei non assegnatari di quanto ricevuto a titolo di liquidazione). PATTO DI FAMIGLIA E FISCO Sotto il profilo fiscale, e in generale, valgono le disposizioni relative alle successioni e donazioni, con le aliquote previste in funzione del rapporto tra disponente e beneficiario. Al patto di famiglia, però, è riconosciuto il beneficio del non assoggettamento alla tassa sulle successioni e donazioni qualora: il trasferimento avvenga a favore dei discendenti (la norma, in realtà, include anche il coniuge che potrebbe rilevare, ad esempio, nei conferimenti dell azienda o delle quote in un trust) e sia costituito da aziende, rami di azienda, azioni o quote sociali; le partecipazioni trasferite consentano all assegnatario di acquisire o integrare la maggioranza dei voti in assemblea; gli assegnatari proseguano l esercizio dell attività di impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento.

6 CONCLUSIONI L istituzione del Patto di famiglia ha rotto un tabù: la totale immodificabilità del diritto ereditario, facendo sperare che quest ultimo possa trovare occasione di ulteriori cambiamenti più idonei al passo dei tempi ed al mutato scenario geo-economico imprenditoriale. I processi di cambiamento, infatti, hanno subito una forte accelerazione, che mal si concilia con principi, validi sicuramente sotto il profilo della tutela della famiglia, ma ancorati ancora a forti rigidità e forse oggi in parte inadeguati. Il patto di famiglia è uno strumento che ha trovato sino ad oggi scarsa applicazione; probabilmente per specifiche caratteristiche (tacitazione dei legittimari, imprenditore con più figli, ecc.) o per alcune variabili peculiari che potrebbero insorgere (legittimari sopravvenuti, diritto societario prevalente, difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie per soddisfare i legittimari, ecc.). Tuttavia, le particolari agevolazioni in caso di cessione di partecipazioni di maggioranza ed un contesto familiare dove regni una buona armonia sono elementi che possono permettere un utilizzazione dell istituto. Il passaggio generazionale nelle imprese di famiglia è momento così delicato che non può neppure essere ipotizzato se non attraverso la presa di coscienza dell imprescindibilità della sua pianificazione. In gioco vi sono componenti emotive, familiari, patrimoniali, aziendali, civilistiche e culturali. Il passaggio del testimone deve trovare motivi e percorsi economicamente credibili e realisticamente convenienti, oltre a interlocutori qualificati, in grado di potere dialogare nella specifica materia a 360 gradi con l imprenditore ed individuare, così, la soluzione più idonea alla specifica realtà familiare. Senza approcci superficiali o con l intervento di consulenti interessati, tuttologi o improvvisatori. E, perché no?, sincerandosi sempre dell esperienza acquisita dai professionisti a cui ci si rivolge, verificando che sia stata provata anche sul campo. ***********************

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