I1IIIII CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

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1 CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 06/ U-ss/ I1IIIII CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA - VIA ARENULA, 71 PRESIDENZA E SEGRETERIA ROMA VIA IV NOVEMBRE, 114 TEL r.a. - FAX Circo _115_/XVIII Sesso Ai Presidenti e Consigieri degi Ordini Provinciai degi Ingegneri LORO SEDI Oggetto: riforma dee professioni -Informativa n.12 Approvazione dpr recante "Riforma degi ordinamenti professionai in attuazione de'articoo 3, comma 5 de decreto-egge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dae egge 14 settembre 2011, n.148" Caro Presidente, Cari Consigieri, i Consigio dei Ministri n. 41 de 3 agosto 2012 ha approvato finamente i regoamento governativo di attuazione dea deega sua riforma degi ordinamenti professionai prevista daa egge n. 148 de Come si afferma ne comunicato stampa riasciato a termine de Consigio dei Ministri "I Governo, nea deiberazione finae, ha tenuto in debito conto e osservazioni de Consigio di Stato e de Paramento". In effetti, a seguito de'approvazione de precedente testo, giudicato fortemente negativo, vi è stata una continua e tenace attività da parte dee rappresentanze ordinistiche, soprattutto de'area tecnica, guidata da CNI, per cui sono state recepite sostanziamente tutte e richieste di modi'fca e integrazione avanzate. Rispetto a testo approvato in via preiminare da Consigio dei Ministri nea seduta de 15 giugno scorso, i testo definitivo de Regoamento contiene, infatti, importanti e radicai innovazioni: i campo di appicazione de provvedimento è stato circoscritto ae soe "professioni regoamentate" "i cui esercizio è consentito soo a seguito d'iscrizione in ordini o coegi"; - è stato inserito i riferimento a'art. 33 dea Costituzione (esame di Stato) quae requisito per 'accesso ae professioni regoamentate; - per consentire ai Consigi nazionai a negoziazione di convenzioni coettive, 'obbigo di stipua di assicurazione per i danni derivanti a

2 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI ciente da'esercizio de'attività professionae è stato differito di 12 mesi (proroga fortemente vouta da CNI); - i tirocinio resta obbigatorio soo per e professioni che già o prevedono ed é stata ribadita a sua durata massima di 18 mesi; é stato ammesso o svogimento de tirocinio "in costanza di rapporto di pubbico irnpiego ovvero di rapporto di avoro subordinato privato, purché prevedano modaità e orari di avoro idonei a consentirne 'effettivo svogimento"; é stata sancita a facotatività dea frequenza dei corsi e a oro organizzazione é stata affidata, otre che ai Consigi degi Ordini, anche a soggetti autorizzati dai Consigi nazionai previo parere vincoante de Ministero vigiante; - i corsi di formazione continua potranno essere tenuti anche da soggetti diversi dagi Ordini, che dovranno essere però autorizzati da Consigio nazionae, previo parere vincoante de Ministero vigiante. Ai consigi nazionai é stato attribuito i compito di determinare con proprio regoamento, previo parere vincoante de Ministero vigiante: modaità e condizioni di assovimento de'obbigo di aggiornamento da parte degi iscritti; gestione e organizzazione de'attività di aggiornamento da parte degi ordini territoriai e degi atri soggetti autorizzati; i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento, uniformi su tutto i territorio nazionae; i vaore de credito formativo professionae quae unità di misura dea formazione continua; - i componenti dei consigi di discipina territoriai saranno nominati da presidente de tribunae ne cui circondario ha sede i consigio de'ordine, tra soggetti indicati in un eenco di nominativi proposti da corrispondente consigio de'ordine. I criteri in base ai quai sarà effettuata a proposta dei consigi de'ordine e a designazione da parte de presidente de tribunae, saranno individuati con regoamento adottato da Consigio nazionae, previo parere vincoante de ministro vigiante. I dpr non interviene, invece, sugi organi discipinari avente natura giurisdizionae (come i CNI) che mantengono inaterate e oro funzioni ed attribuzioni. I nuovo regoamento, che entrerà in vigore i giorno successivo a queo dea sua pubbicazione nea Gazzetta Ufficiae, impone, spesso in tempi brevissimi, 'eaborazione e 'approvazione da parte de Consigio nazionae di numerosi e importantissimi provvedimenti. Seguendo 'articoato de dpr, gi adempimenti e e scadenze imposte, per ciò che attiene a CNI (escudendo. per i momento, tutti gi adempimenti connessi a'obbigo de tirocinio e quei imposti ai Consigi nazionai che decidono sui provvedimenti discipinari in via amministrativa) sono i seguenti: Art. 3, comma 2: organizzazione de'abo unico nazionae sua base dee informazioni fornite dai Consigi degi Ordini ("L'insieme degi abi territoriai di ogni professione forma 'abo unico nazionae degi iscritti, tenuto da consigio nazionae competente. I consigi territoriai forniscono senza indugio per via teematica ai 2

3 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI consigi nazionai tutte e informazioni rievanti ai fini de'aggiornamento de'abo unico nazionae); Art. 5, comma 1: stipua di convenzioni coettive per 'attuazione de'obbigo di assicurazione professionae ("II professionista è tenuto a stipuare, anche per i tramite di convenzioni coettive negoziate dai consigi nazionai e dagi enti previdenziai dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti a ciente da'esercizio de'attività professionae, comprese e attività di custodia di documenti e vaori ricevuti da ciente. /I professionista deve rendere noti a ciente, a momento de'assunzione de'incarico, gi estremi dea poizza professionae, i reativo massimae e ogni variazione successiva"); scadenza: 1 anno da'entrata in vigore de dpr; Art. 7, comma 2: trasmissione di eventuai proposte motivate di deibera a Ministro vigiante ai fini de'accreditamento dei corsi di formazione professionae ("I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini de comma 1, otre che da ordini e coegi, anche da associazioni di iscritti agi abi e da atri soggetti, autorizzati dai consigi nazionai degi ordini o coegi. Quando deiberano sua domanda di autorizzazione di cui a periodo precedente, i consigi nazionai trasmettono motivata proposta di deibera a ministro vigiante a fine di assumere i parere vincoante deo stesso"); Art. 7, comma 3: emanazione di un regoamento, previo parere favorevoe de Ministro vigiante, concernente i criteri organizzativi, modaità e contenuti dei corsi di aggiornamento professionae ("II consigio nazionae de'ordine o co/egio discipina con regoamento, da emanarsi, previo parere favorevoe de Ministro vigiante, entro un anno da'entrata in vigore de presente decreto: a) e modaità e e condizioni per 'assovimento de'obbigo di aggiornamento da parte degi iscritti e per a gestione e 'organizzazione de'attività di aggiornamento a cura degi ordini o coegi territoriai, dee associazioni professionai e di soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto i territorio nazionae, dei corsi di aggiornamento; c) i vaore de credito formativo professionae quae unità di misura dea formazione continua"); scadenza: 1 anno da'entrata in vigore de DPR; Art. 7, comma 4: stipua di convenzioni quadro con i Ministro de'università, istruzione e ricerca e i Ministro vigiante per stabiire regoe comuni per i riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionai e universitari ("Con apposite convenzioni stipuate tra i consigi nazionai e e università possono essere stabiite regoe comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionai e universitan"); Art. 7, comma 4: emanazione di regoamenti comuni, previo parere favorevoe dei ministri vigianti, per individuare crediti formativi professionai interdiscipinari e stabiire i oro vaore ("Con appositi regoamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevoe dei ministri vigianti, i consigi nazionai possono individuare crediti formativi professionai interdiscipinari e stabiire i oro vaore"); Art. 8, comma 3: emanazione di un regoamento, previo parere vincoante de Ministro vigiante, concernente i criteri di designazione dei componenti dei consigi di discipina territoriae ("I criteri in base ai quai è effettuata a proposta dei consigi 3

4 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI ì de'ordine o coegio e a designazione da parte de presidente de Tribunae sono individuati con regoamento adottato, entro 90 giorni da'entrata in vigore de presente decreto, dai consigi nazionai de'ordine o coegio previo parere vincoante de Ministro vigiante"); scadenza: 90 giorni da'entrata in vigore de DPR; Articoi 4, 5 e 7: aggiornamento de codice deontoogico per introdurre a 1 discipina dee sanzioni conseguenti, rispettivamente, aa vioazione dee 1 disposizioni in materia di pubbicità informativa, poizza professionae e formazione ì j continua. L'approvazione de dpr da parte de Consigio dei Ministri costituisce,! dunque, soo un primo passo; per essere impementate, e nuove misure 1 richiedono i contributo di tutta a categoria che è chiamata da subito ad un ~ nuovo e impegnativo sforzo di eaborazione., 1 j E' ferma voontà de CNI, come sempre, di procedere a'adozione dei I, provvedimenti di competenza con a massima condivisione con gi Ordini ;1 Provinciai, rappresentati da'assembea dei Presidenti e con i supporto de i Centro Studi e dea Scuoa di Formazione, che verrà competamente attivata i entro i corrente mese. 1 Vengono aegati aa circoare i testo de dpr e a reazione iustrativa. Cordiai sauti. 4

5 Schema di Decreto de Presidente dea Repubbica recante "Riforma degi ordinamenti professionai in attuazione de'articoo 3, comma 5, de decreto-egge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, daa egge 14 settembre 2011, n. 148". IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto 'articoo 87, comma quinto. dea Costituzione: Visto 'articoo 17, comma 2, dea egge 23 agosto n. 400: Visto 'a11icoo 3. comma 5. de decreto-egge 13 agosto 201 L convertito. con modificazioni. daa egge 14 settembre 20], n. 148; Vista a preiminare deiberazione de Consigio dei Ministri de 15 giugno 2012; Udito i parere de Consigio di Stato. espresso daa sezione consutiva per gi atti normativi ne'adunanza de 5 ugio 2012; Acquisiti i pareri dee competenti commissioni dea Camera dei deputati e de Senato dea Repubbica. resi ispettivamente in data 26 ugio 2012 e 27 ugio 2012; Vista a definitiva deiberazione de Consigio dei Ministri de 3 agosto 2012; Sua proposta de Ministro dea giustizia; Emana i seguente regoamento: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Defìnizione e ambito di appicazione) 1. Ai fini de presente decreto: a) per «professione regoamentata» si intende 'attività, o 'insieme dee attività, riservate per espressa disposizione di egge Q non riservate, i cui esercizio è consentito soo a seguito d'iscrizione in ordini o coegi, quando 'iscrizione è subordinata a possesso di quaifiche professionai o a'accertamento dee specifiche professionaità, e, in ogni caso. 'attività è esercitata con 'impiego di un titoo professionae i cui uso è riservato a chi possiede una quaifica professionae; b) per «professionista» si intende 'esercente a professione regoamentata di cui aa ettera a). 2. I presente decreto si appica ae professioni regoamentate e ai reativi professionisti.

6 Art. 2 (Accesso ed esercizio de'onvità profèssionae) L Ferma a discipina de'esame di Stato. quae prevista in attuazione dei principi di cui aj'articoo 33 dea Costituzione. e savo quanto previsto da presente articoo. 'accesso ae professioni regoamentate è ibero. Sono vietate imitazioni ae iscrizioni agi abi professionai che non sono fondate su espresse previsioni inerenti a possesso o a riconoscimento dei titoi previsti daa egge per a quaifica e 'esercizio professionae, ovvero aa mancanza di condau1e penai o discipinari irrevocabii o ad atri motivi imperativi di interesse generae. 2. L'esercizio dea professione è ibero e fondato su'autonomia e indipendenza di giudizio. inteettuae e tecnico. La fonnazione di abi speciai. egittimanti a specifici esercizi de! 'attività professionae. fondati su speciaizzazioni ovvero titoi o esami uteriori. è anunessa soo su previsione espressa di egge. 3. Non sono ammesse imitazioni, in quasiasi forma. anche attraverso previsioni deontoogiche. de numero di persone titoate a esercitare a professione. con attività anche abituae e prevaente. su tutto o pate de te'itorio deo Stato, save deroghe espresse fondate su ragioni di pubbico interesse. quae a tutea dea saute. E' fatta sava 'appicazione dee disposizioni su'esercizio dee funzioni notarii. 4. Sono in ogni caso vietate imitazioni discriminatorie, anche indirette, a'accesso e a'esercizio dea professione, fondate sua nazionaità de professionista o sua sede egae de'associazione professionae o dea società tra professionisti. A1icoo 3 (Abo Inico nazionae) 1. Gi abi te'it01ai reativi ae singoe professioni regoamentate, tenuti dai rispettivi consigi de'ordine o de coegio territoriae, sono pubbici e recano 'anagrafe di tutti gi iscritti. con 'annotazione dei provvedimenti discipinari adottati nei oro confronti. 2. L'insieme degi abi territoriai di ogni professione forma 'abo unico nazionae degi iscritti. tenuto da consigio nazionae competente. consigi territoriai fomiscoo senza indugio per via teematica ai consigi nazionai tutte e infonnazionì rievanti ai fini de'aggiornanento de'abo unico nazionae. A11.4 (Libera concorrenza e pubbicità i1~formaiva). E' ammessa con ogni mezzo a pubbicità informativa avente ad oggetto 'attività dee professioni regoamentate, e speciaizzazioni, i titoi posseduti attinenti aa professione, a struttura deo studio professionae e i compensi richiesti per e prestazioni. 2. La pubbicità informativa di cui a comma dev'essere funzionae a'oggetto, veritiera e corretta, non deve vioare 'obbigo de segreto professionae e non dev'essere equivoca, ingannevoe o denigratoria. 3. La vioazione dea disposizione di cui a comma 2 costituisce iecito discipinare, otre a integrare una vioazione dee disposizioni di cui ai decreti egisativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n.145. Art. 5 (Obbigo di as~'ìcuraz;one) 2

7 . I professionista è tenuto a stipuare. anche per i tramite di convenzioni coettive negoziate dai consigi nazionai e dagi enti previdenziai dei p'ofessionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti a ciente da'esercizio de'attività professionae, comprese e attività di custodia di documenti e vaori ricevuti da ciente stesso. II professionista deve rendere noti a ciente. a momento de'assunzione de'incarico, gi estremi dea poizza professionae. i reativo massimae e ogni variazione successiva. 2. La vioazione dea disposizione di cui a comma costituisce iecito discipinare. 3. AI fine di consentire a negoziazione dee convenzioni coettive di cui a comma, 'obbigo di assicurazione di cui a presente articoo acquista efficacia decorsi dodici mesi da'entnta in vigore de presente decreto. Art. 6 (Tirocinio per 'accesso) 1. I tirocinio professionae è obbigatorio ove previsto dai singoji ordinamenti professionai. e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma 'escusione dee professioni sanitarie prevista dat'articoo 9, comma 6, de decreto egge 24 gennaio 2012 n.. conve1ito daa egge 24 marzo 2012 n. 27. I tirocinio consiste ne'addestramento. a contenuto teorico e pratico, de praticante. ed è finaizzato a conseguire e capacità necessarie per 'esercizio e a gestione organizzativa dea professione. 2. Presso i consigio de'ordine o de coegio territoriae è tenuto i registro dei praticanti, 'iscrizione a quae è condizione per o svogimento de tirocinio professionae. Ai fini de'iscrizione ne registro dei praticanti è necessario, sava 'ipotesi di cui a comma 4, secondo periodo, aver conseguito a aurea o i diverso titoo di istmzione previsti daa egge per r accesso aa professione regoamentata, ferme restando e atre disposizioni previste da'ordinamento universitario. 3. I professionista affidatario deve avere ameno cinque anni di anzianità, è tenuto ad assicurare che i tirocinio si svoga in modo funzionae aa sua finaità e non può assumere a funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, sava a motivata autorizzazione riasciata da competente consigio territoriae sua base di criteri concernenti 'attività professionae de richiedente e 'organizzazione dea stessa, stabiiti con regoamento de consigio nazionae de'ordine o de coegio, previo parere vincoante de ministro vigiante. 4. I tirocinio può essere svoto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di atri Paesi con titoo equivaente e abiitati a'esercizio dea professione. I tirocinio può essere atresì svoto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra i consigio nazionae de'ordine o coegio, i ministro de'istruzione, università e ricerca, e i ministro vigiante. in concomitanza con 'utimo amo de corso di studio per i conseguimento dea aurea necessa ia. I consigi territoriai e e università pubbiche e private possono stipuare convenzioni. COnfOInÌ a quea di cui a periodo precedente, per regoare i reciproci rappoti. Possono essere stipuate anaoghe convenzioni tra i consigi nazionai degi ordini o coegi e i Ministro per a pubbica amministrazione e a sempificazione, per o svogimento de tirocinio presso pubbiche amministrazioni, a'esito de corso di aurea. Resta ferma 'escusione dee professioni sanitarie prevista da'a11icoo 9, comma 6. de decreto egge 24 gemaio 2012 n. 1, convertito daa egge 24 marzo 2012 n I tirocinio può essere svoto in costanza di rapporto di pubbico impiego ovvero di rapporto di avoro subordinato privato, purché prevedano modaità e orari di avoro idonei a consentirne 'effettivo svogimento. Su rispetto di tae disposizione vigia i ocae consigio de'ordine o coegio. 6. I tirocinio professionae non detennina 'instaurazione di rapp010 di avoro subordinato anche occasionae, femo quanto disposto da'articoo 9, comma 4, utimo periodo, de decreto egge 24 gennaio 2012, n., conve11ito, con modificazioni, daa egge 24 marzo 2012, n. 27. " -'

8 7. L'inten'Uzione de tirocinio per otre tre mesi, senza giustificato motivo, compoita 'inefficacia. ai fini de'accesso. di queo previamente svoto. Quando ricorre un giustificato motivo, 'interruzione de tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo 'effettivo competamento de'intero periodo previsto. 8. I praticanti osservano gi stessi doveri e nonne deontoogiche dei professionisti e sono soggetti a medesimo potere discipinare. 9. I tirocinio. otre che nea pratica svota presso un professionista. può consistere atresì nea frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi. di specifici corsi di fonnazione professionae organizzati da ordini o coegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agi abi e da atti soggetti. autorizzati dai consigi nazionai degi ordini o coegi. Quando deiberano sua domanda di autorizzazione di cui a periodo precedente, i consigi nazionai trasmettono motivata proposta di deibera a ministro vigiante a fine di assumere i parere vincoante deo stesso. O. I consigio nazionae de'ordine coegio discipina con regoamento, da emanarsi, previo parere favorevoe de ministro vigiante, entro un anno da'entrata in vigore de presente decreto: a) e modaità e e condizioni per 'istituzione dei corsi di formazione di cui a comma 9. in modo da garantire a ibertà e i puraismo de'offerta formativa e dea reativa sceta individuae; b) i contenuti fomativi essenziai dei corsi di f0111azione; c) a durata minima dei corsi di f0111azione. prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore; d) e modaità e e condizioni per a frequenza dei corsi di fomazione da parte de praticante nonché quee per e verifiche intermedie e finae de profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero. e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto i territorio nazionae. Ai componenti dea commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza. I. I ministro vigiante, previa verifica. su indicazione de consigio nazionae de'ordine o coegio, dej'idoneità dei corsi organizzati a norma de comma 9 su territorio nazionae, dichiara a data a decotere daa quae a disposizione di cui a medesimo comma è appicabie a tirocinio. 12. I consigio de'ordine o coegio presso i quae è compiuto i tirocinio riascia i reativo ce1ificato. 11 certificato perde efficacia decorsi cinque ani senza che segua i supera mento de'esame di Stato quando previsto. Quando i certificato perde efficacia i competente consigio territoriae provvede aa canceazione de soggetto da registro dei praticanti di cui a comma Le regioni, ne'ambito dee potestà a esse attribuite da'articoo 117 dea Costituzione, possono discipinare 'attribuzione di fondi per 'organizzazione di scuoe, corsi ed eventi di tirocinio professionae. 14. Le disposizioni de presente articoo si appicano ai tirocini iniziati da giorno successivo aa data di entrata in vigore de presente decreto, fermo quanto già previsto da'aticoo 9, comma 6. de decreto egge 24 gennaio 2012, n., convertito, con modificazioni. daa egge 24 marzo 20 I 2. n. 27. Art. 7 (Formazione continua) 1. A fine di garantire a quaità ed efficienza dea prestazione professionae, ne migiore interesse de'utente e dea coettività, e per conseguire 'obiettivo deo sviuppo professionae. ogni professionista ha 'obbigo di curare i continuo e costante aggiornamento dea propria competenza professionae. La vioazione de'obbigo di cui a periodo precedente costituisce iecito discipinare. 2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini de comma 1, otre che da ordini e coegi, anche da associazioni di iscritti agi abi e da atri soggetti, autorizzati dai consigi nazionai degi 4

9 ordini o couegi. Quando deiberano sua domanda di autorizzazione di cui a periodo precedente, i consigi nazionai trasmettono motivata proposta di deibera a ministro vigiante a fine di assumere i parere vincoante deo stesso. 3. I consigio nazionae de'ordine o coegio discipina con regoamento, da emanarsi, previo parere favorevoe de ministro vigiante, entro un anno da'entrata in vigore de presente decreto: a) e modaità e e condizioni per 'assovimento de'obbigo di aggiomamento da parte degi iscritti e per a gestione e 'organizzazione de'attività di aggiornamento a cura degi ordini o coegi territoriai, dee associazioni professionai e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, unifonni su tutto i territorio nazionae, dei corsi di aggiornamento; c) i vaore de credito formativo professionae quae unità di misura dea formazione continua. 4. Con apposite convenzioni stipuate tra i consigi nazionai c e università possono essere stabiite regoe comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionai e universitai. Con appositi regoamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevoe dei ministri vigiantl i consigi nazionai possono individuare crediti fonnativi professionai interdiscipinari e stabiire i oro vaore. 5. L'attività di formazione, quando è svota dagi ordini e coegi, può reaizzarsi anche in cooperazione o convenzione con atri soggetti. 6. Le regioni, ne'ambito dee potestà a esse attribuite da'at1icoo 117 dea Costituzione, possono discipinare 'attribuzione di fondi per 'organizzazione di scuoe. corsi ed eventi di formazione professionae. 7. Resta ferma a normativa vigente su'educazione continua in medicina (ECM). Art. 8 (Disposizioni si procedimento discipinare dee professioni regoamenae diverse da quee sanitarie). Presso i consigi deu'ordine o coegio territoriai dee professioni regoamentate diverse da quee sanitarie, sono istituiti consigi di discipina territoriai cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dee questioni discipinari riguardanti gi iscritti a'abo. 2. I consigi di discipina territoriai di cui a comma sono composti da un numero dì consigieri pari a queo dei consigieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionai, svogono funzioni discipinari nei consigi de'ordine o coegio territoriai presso cui sono istituiti. I coegi di discipina, nei consigi dì discipina territoriai con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consigieri e sono presieduti da componente con maggiore anzianità d'iscrizione a'abo o, quando i soggetto non è iscritto a'abo, da componente con maggiore anzianità. 3. Ferma 'incompatibiità tra a carica di consigiere de'ordine o coegio territoriae e a carica di consigiere de corrispondente consigio di discipina territoriae, i consigieri componenti dei consigi di discipina territoriai sono nominati da presidente de tribunae ne cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un eenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigi de'ordine o coegio. L'eenco di cui a periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari a doppio de numero dei consigieri che i presidente de tribunae è chiamato a designare. I criteri in base ai quai è effettuata a proposta dei consigi de'ordine o coegio e a designazione da parte de presidente de tribunae, sono individuati con regoamento adottato, entro 90 giorni da'entrata in vigore de presente decreto, dai consigi nazionai de'ordine o coegio, previo parere vincoante de ministro vigiante. 4. Le funzioni di presidente de consigio di discipina territoriae sono svote da componente con maggiore anzianità d'iscrizione a'abo o, quando i soggetto non è iscritto a'abo, da componente con maggiore anzianità. Le funzioni di segretario sono svote da componente con minore anzianità 5

10 i f d'iscrizione a'abo o, quando i soggetto non è iscritto a'abo, da componente con minore anzianità. 5. A'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o atra ragione, si provvede appicando e disposizioni de comma 3, in quanto compatibii. 6. I consigi di discipina territoriae restano in carica per i medesimo periodo dei consigi de'ordine o coegio territoriae. 7. Presso i consigi nazionai de'ordine o coegio che decidono in via amministrativa sue questioni discipinari, sono istituiti consigi di discipina nazionai cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dee questioni discipinari precedentemente assegnate aa competenza dei medesimi consigi nazionai. 8. I consigieri dei consigi nazionai de'ordine o coegio che esercitano funzioni discipinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per a ripartizione dee funzioni discipinari ed amministrative tra i consigieri, in appicazione di quanto disposto a periodo che precede, i consigi nazionai de'ordine o coegio adottano regoamenti attuativi, entro 90 giorni da'entrata in vigore de presente decreto, previo parere favorevoe de ministro vigiante. 9. Le funzioni di presidente de consigio dì discipina nazionae di cui ai commi 7 e 8 sono svote da componente con maggiore anzianità d'iscrizione a'abo. Le funzioni di segretario sono svote da I componente con minore anzianità d'iscrizione a'abo. 10. Fino a'insediamento dei consigi di discipina territoriai e nazionai di cui ai commi! precedenti, e funzioni discipinari restano interamente regoate dae disposizioni vigenti. H. Restano ferme e atre disposizioni in materia di procedimento discipinare dee professioni regoamentate, e i riferimenti ai consigi de'ordine o coegio si intendono riferiti, in quanto j appicabii, ai consigi di discipina. 12. I ministro vigiante può procedere a commissariamento dei consigi di discipina territoriai e j nazionai per gravi e ripetuti atti di vioazione dea egge, ovvero in ogni caso in cui non sono in! grado di funzionare regoarmente. I commissario nominato provvede, su disposizioni de ministro ~ vigiante, a quanto necessario ad assicurare o svogimento dee funzioni de'organo fmo a 1 successivo mandato, con facotà di nomina di componenti che o coadiuvano ne'esercizio dee funzioni predette. 13. Ae professioni sanitarie continua ad appicarsi a discipina vigente. I 14. Restano atresì ferme e disposizioni vigenti in materia discipinare concernenti a professione di notaio. CAPO II DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AVVOCATI Art 9 (Domiciio professionae) 1. L'avvocato deve avere un domiciio professionae ne'ambito de circondario di competenza ten itoriae de'ordine presso cui è iscritto, sava a facotà di avere uteriori sedi di attività in atri uoghi de territorio nazionae. Art. O (Disposizioni Jpeciai s/i tirocinio forense per 'accesso) 6

11 1. Fermo in paiicoare quanto disposto da'aiicoo 6. commi 3 e 4. i tirocinio può essere svoto presso 'Avvocatura deo Stato o presso 'ufficio egae di un ente pubbico o di ente privato autorizzato da ministro dea giustizia o presso un ufficio giudiziario. per non più di dodici mesi. 2. I tirocinio deve in ogni caso essere svoto per ameno sei mesi presso un avvocato iscritto a'ordine o presso 'Avvocatura deo Stato o presso 'ufficio egae di un ente pubbico o di un ente privato autorizzato da ministro dea giustizia. 3. Femo quanto previsto da comma 2. i dip10ma conseguito presso e scuoe di speciaizzazione per e professioni egai di cui a'articoo 16 de decreto egisativo 17 novembre 1997, n e successive modificazioni. è vautato ai fini de compimento de tirocinio per 'accesso aa professione di avvocato per i periodo di un auo. 4. I praticante può. per giustificato motivo. trasferire a propria iscrizione presso 'ordine de uogo ove intende proseguire i tirocinio. I consigio de'ordine autorizza i trasferimento. vautati i motivi che o giustificano. e riascia a praticante un ceiificato attestante i periodo di tirocinio che risuta regoarmente compiuto. 5. In attuazione de presente decreto. 'attività di praticantato presso gi uffici giudiziari è discipinata con regoamento de ministro dea giustizia da adottarsi entro 'un auo daa data di entrata in vigore de presente decreto, sentiti gi organi di autogoverno dee magistrature e i congigio nazionae forense. I praticanti presso gi uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fauo richiesta ne compimento dee oro ordinarie attività. anche con compiti di studio, e ad essi si appica 'articoo 15 de testo UÙCO dee disposizioni concernenti o statuto degi impiegati civii deo Stato. di cui a decreto de Presidente dea Repubbica IO gemaio 1957, n. 3. AI termine de periodo di fonnazione i magistrato designato da capo de'ufficio giudiziario redige una reazione su'attività e sua formazione professionae acquisita. che viene trasmessa a consigio de'ordine competente. Ai soggetti previsti da presente comma non compete acuna forma di compenso. di indemità, di rimborso spese o di trattamento previdenziae da pa1e dea pubbica amministrazione. I rappoto non costituisce ad acun titoo pubbico impiego. Fino a1'emanazione de decreto di cui a primo periodo, continua ad appìcarsi, a riguardo, a discipina de praticantato vigente a momento di entrata in vigore de presente decreto. 6. I praticante avvocato è ammesso a sostenere 'esame di Stato nea sede di corte di appeo ne cui distretto ha svoto i maggior periodo di tirocinio. Quando i tirocinio è stato svoto per uguai periodi sotto a vigianza di più consigi de'ordine aventi sede in distretti diversi, a sede di esame è determinata in base a uogo di svogimento de primo periodo di tirocinio. CAPO H DISPOSIZIONI CONCERNENTI I NOTAI Art. 11 (Accesso aa professione notari/e). Possono ottenere a nomina a notaio tutti i cittadini itaiani e i cittadini de'unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui a'aiicoo 5 dea egge 16 febbraio 1913 n. 89, compreso i superamento de concorso notarie, fermo i diritto dei cittadini de 'Unione Europea che, in difetto de possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 de'articoo 5 dea egge 16 febbraio 1913 n. 89, abbiano superato i concorso notarie a quae abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento de titoo professionae di notaio conseguito in atro Stato membro derunione Europea. 2. I dipoma di speciaizzazione, conseguito presso e scuoe di speciaizzazione per e professioni egai di cui a'articoo 16 de decreto egisativo 17 novembre n e successive modificazioni, è vautato ai fini de compimento de periodo di pratica per 'accesso aa professione di notaio per i periodo di un anno. 7

12 CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Ai. 12 (Disposizione temporae). Le disposizioni di cui a presente decreto si appicano da giorno successivo aa data di entrata in vigore deo stesso. 2. Sono abrogate tutte e disposizioni regoamenta e egisative incompatibìi con e previsioni di cui a presente decreto, fermo quanto previsto da'articoo comma 5-bis. de decreto-egge] 3 agosto 2011 n. 138, convertito daa egge 14 settembre 2011 n e successive modificazioni. e fatto savo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate darunione europea. Art. 13 (I1varianza finanziaria) 1. Da'attuazione de presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per a finanza pubbica. I soggetti pubbici interessati operano neirambito dee risorse disponibii agi scopi a egisazione vigente. Ai. 14 (Entrata in vigore). I presente decreto entra in vigore i giorno successivo a queo dea sa pubbicazione nea Gazzetta Ufficiae dea Repubbica itaiana. I presente decreto, munito de sigio deo Stato. sarà inserito nea Raccota ufficiae degi atti normativi dea Repubbica itaiana. Er fatto obbigo a chiunque spetti di osservaro e di faro osservare. I Ministro dea giustizia I Presidente dea Repubbica Visto, i Guardasigii 8

13 Reazione iustrativa suo Schema di Decreto de Presidente dea Repubbica recante "Riforma degi ordinamenti professionai in attuazione de'articoo 3, comma 5, de decreto-egge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, daa egge 14 settembre 2011, n. 148". 1. Quadro normativo L'intervento normativo di dfonna degi ordinamenti professionai trova fondamento in un contesto di egisazione primaria moditicatosi in un breve arco temporae, ne'ambito de quae si S0110 succedute e seguenti disposìzi oni: 'aiticoo 3, comma 5, de decreto egge 13 agosto 201 L n convetito. con modificazioni, daa egge 14 settembre 2011, n recante "Uteriori misure urgenti per a stabiizzazione finanziaria e per o sviuppo", nonna con a quae s~:mo stati fissati principi ai quai devono necessariamente conformai'si tutte e professioni regoamentate; 'articoo O dea egge 12 novembre 201 L n. 183, recante "Disposizioni per a fonnazione de biancio aumae e pmieuae deo Stato (egge di stabiità 2012)". che, in materia di 'R(forma degi ordini p:(~fessio7(t1i e società tra professionisti'. ha modificato 'aticoo 3, comma 5. ainea. de decreto egge 13 agosto 20 I, n introducendo o stnunento nonnativo attraverso i quae effettuare a rifoma degi ordinamenti professionai. individuato ne regoamento di deegitìcazione di CÙ a'articoo 17, conuna 2. dea egge 23 agosto n. 400; è stato atresì previsto. daa stessa disposizione, che e norme vigenti sugi ordinamenti siano abrogate con effetto da'entrata in vigore de regoamento governativo; 'articoo 33 de decreto egge 6 dicembre 2011, n cove11ito. con modificazioù. daa egge 22 dicembre 201 L n recante "Disposizioni urgenti per a crescita. 'equità e i consoidamento dei conti pubbici". con cui sono stati regoati (introducendo un conuna 5-bis. di seguito a comma 5 de'articoo 3 de decreto egge 13 agosto 201 L n. 138) i tempi di attuazione dea no1ativa secondaria di deegitìcazione. stabiendo che e eggi professionai sai'ebbero state abrogate 'in ogni caso' daa data de 13 agosto 2012, ovvero. soo se aiteriore. daa data di adozione dei regoamenti: con a stessa nonna 'effetto abrogante è stato imitato ae soe disposizioni in contrasto con i pincipi - i.e. autoesecutivi - foffimati da'articoo 3. comma 5, de decreto egge 13 agosto n. 138 che i aveva introdotti: con i medesimo aiicoo 33 è stata espressamente conferita a Governo a facotà di raccogiere. entro i , in un testo unico da emanare ai sensi deiraiticoo 17-bis dea egge 23 agosto 1988, n. 400, e disposizioni da considerarsi in vigore a segmto de'avvenuta riforma (è stato così introdotto i comma 5-ter. di seguito a comma 5-bis deii'articoo 3 de decreto egge 13 agosto n. 138): J'aticoIo 9 de decreto egge 24 gennaio n. 1. convertito, con modificazioni, daa egge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti pagina 1 di 18

14 per a concotenza, o sviuppo dee infrastrutture e a competitività", con i quae: è stato integramente abrogato i sistema dee tariffe dee professioni regoamentate ne sistema ordinistico; sono stabiite e modaità di pattuizione de compenso per e prestazioni professionai e fissati obbighi informativi in favore de ciente, con a previsione di W preventivo di massima; è stata prevista in diciotto mesi a durata massima de tirocinio per 'accesso ae professioni e stabiita a possibiità che i primi sei mesi di tirocinio possano essere svoti in concomitanza con i corso di studio per i conseguimento dea aurea; è stato modificato 'articoo 3, comma 5, nee parti incompatibii con e nuove disposizioni immediatamente precetti ve. 2. Principi di deegificazione - Individuata nei regoamenti di deegificazione a modaità normativa attraverso cui provvedere aa vouta iberaizzazione dee professioni, in un più ampio contesto di nonne finaizzate a'eiminazione de1e indebite restrizioni a'accesso e a'esercizio dee attività economiche, i principi cui confomare 'attività noffiativa secondaria, a seguito dee modificazioni ne tempo succedutesi e per effetto dea riegificazione di acune mateie, sono i seguenti: a) 'accesso aa professione deve essere ibero e fondato su'autonomia e su' indipendenza di giudizio, inteettuae e tecnica, de professionista; i numero chiuso, su base territoriae, è consentito soo per particoari ragioni di interesse pubbico (come ad esempio a tutea dea saute umana), ma acuna imitazione può fondarsi su discriminazioni dirette o indirette basate sua nazionaità, ovvero sua ubicazione dea sede dea società professionae; b) a formazione contina permanene è obbigatoria ed è sanzionata discipinrumente a vioazione di tae obbigo; c) i tirocinio per 'accesso deve avere (per disposizione di norma primaria) durata non supeiore ai diciotto mesi e deve garantire 'effettivo svogimento de'attività formativa ed i suo adeguamento costante a'esigenza di assicurru'e i migior esercizio dea professione; d) 'assicurazione per i rischi derivanti da'esercizio de 'attività prqfessionae è obbigatoria e di essa deve essere data notizia a ciente; e) a funzione discipinare deve essere affidata ad organi diversi da quei aventi funzioni amministrative; ao scopo è prevista 'incompatibiità dea carica di consigiere de'ordine tetitoriae o di consigiere nazionae con quea di membro dei consigi di discipina tetitoriai e nazionai. f) a pubbicità informativa deve essere consentita con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, otre a'attività professionae esercitata, i titoi e e speciaizzazioni de professionista, 'organizzazione deo studio ed i compensi praticati. 3. Compatibiità con i sistema costiu:z;onae - La compatibiità con i sistema costituzionae dee fonti deo strumento attuativo dei principi di deegificazione sopra esposti deve essere vautato tenendo conto, da un ato, dea materia trattata (professioni) e, da'atro, dei imiti che a egge assegna ai regoamenti di deegificazione (materie coperte da riserva assouta di egge previsa daa C osifuzione). pagina 2 di 18

15 Sotto i primo profio, va rievato che 'articoo 117, terzo comma, dea Costituzione individua, tra e materie di egisazione concorrente, e professioni, cosicché si pone in astratto i probema dea competenza ad emanare regoamenti (anche di deegificazione), considerato che a potestà regoamentare spetta ae Regioni in materie diverse da quee di egisazione escusiva (articoo 117, conma 6, Cost.). I probema dea egittimità de'attività nomativa di deegificazione, in materia di professioni, va vautato avuto riguardo a più ampio contesto sistematico in cui si cooca a nonnativa che ha introdotto i principi di iberaizzazione enunciati. Le norme de decreto egge 13 agosto 20 I. n. 138, sono ispirate da' esigenza di incentivare o sviuppo economico, da attuarsi mediante a piena tutea dea concorrenza tra imprese. A ta fine viene dettata una normativa. che, compessivamente ispirata a principio dea ibertà d'impresa, reaizza 'abrogazione dee indirette restrizioni a'accesso ed a' esercizio dee professioni e dee attività economiche. La materia dea professioni viene dunque presa in esame, ne più ampio quadro dee attività che costituiscono espicazione de'autonomia economica privata, quae settore, a cui iberaizzazione mira indirettamente aa tutea dea concorrenza. espressamente rimessa aa egisazione escusiva deo Stato daa ettera e) de secondo comma de'articoo 117 Cost. La ettura dea normativa in questine. in chiave di garanzia dea ibera concon'enza e de mercato aperto, è favorita daa pacifica quaificazione dee attività dee ibere professioni quai senz; (aticoo 57, par. 2, etto d), TFUE), a cui prestazione non può essere soggetta a restrizione acuna (a11icoo 56 TFUE). Va da utimo osservato su punto che a discipina sùe professioni ha, per tauni aspetti, un suo carattere necessariamente unitario. In ta caso, a competenza concorrente dee Regioni è destinata a asciare i passo a soo intervento statae (i principio è stato affenato daa COte costituzione in reazione aa individ/czione di nuove figure professionai, che non può essere rimessa aha nonnativa regionae: v. C. cost. n. 153/2006 e n. 57/2007). La medesima esigenza di unitari età dea discipina può essere senz'atro avvertita per e materie (accesso, tirocinio, formazione continua, assicurazione dai rischi professionai, discipinare, pubbicità commerciae) rimesse aa de1egificazione, trattandosi con evidenza di profii ordinamentai che non hauo uno specifico coegamento con a reatà regionae (da cui a Corte costituzionae fa derivare a natura concorrente) e che impongono piuttosto una unifonne regoamentazione su piano nazionae. I secondo profio di compatibiità costituzionae dei regoamenti di deegificazione attiene a previsto imite dea riserva assouta di egge. L'ainea de comma 5 dei' 31ticoo 3 de decreto egge 13 agosto 20 I, n. 138, premette espressamente, prima di dare mandato a Governo per a riforma degi ordinamenti, secondo i principi enunciati. a savezza de'esame di Stato di cui a'articoo 33, quinto comma, dea Costituzione per 'accesso ae professioni. Ne deriva pe1anto che i regoamenti di deegificazione non investono a riforma dej'accesso sotto i profio dea eiminazione o modificazione de'esame di Stato. Atro aspetto, non suscettibie di costituire oggetto di deegificazione, deve essere considerato queo reativo aa istituzione degi orgai di discipina nei imiti così specificati. pagina 3 di 18

16 La ettera f) de'articoo 3, comma 5, de decreto egge 13 agosto 2011, n. 138, muovendo da presupposto di rimuovere un ostacoo ad un adeguato accesso ae professioni, stabiisce 'istituzione di organi ocai e nazionai "diversi da quei aventi funzioni amministrative", ai quai affidare '''istmzione e a decisione" dee questioni discipinari", e prevede una ragione di incompatibiità tra a carica di consigiere de'ordine e quea di membro dei costituendi consigi di discipina. La previsione richiamata si rivoge, in effetti, in modo de tutto indifferenziato, ad ogni consigio ocae e nazionae di ciascuna professione considerata, escudendo e soe professioni sanitarie. La norma primaria detta dunque un criterio di deegificazione che noi1 sembra tener conto dea natura dea competenza discipinare di quegi ordini professionai per i quai e funzioni in materia discipinare sono previste da egisatore aa stregua di una vera e propria competenza giurisdizionae (è i caso, a titoo di esempio, degi architetti, degi avvocati, dei chimici, dei geometri, degi ingegneri, dei periti industriai). E' noto che e funzioni giudiziarie dei consigi nazionai sono ritenute compatibii con a Costituzione per a conservazione dee giurisdizioni speciai esistenti a O gennaio 1948 (VI disp. tran5. e fin Cost.: i termine previsto per a revisione dee giurisdizioni speciai non è considerato perentorio da Corte cost. n. 284/1986). La costituzione prevede che a materia dea giuisdizione non possa venir discipinata se non ad opera dea egge ordinaria ('articoo 108 dea Carta dispone: "Le norme su'ordinamento giudiziario e su ogni atra magistratura sono stabiite con egge"). Si tratta di una tipica ipotesi di riserva assouta di egge prevista daa Costituzione, con a conseguenza che non può ritenersi che La previsione di egge abbia abiitato i Governo a regoamentare anche e funzioni giurisdizionai dei Consigi de'ordine nazionai, dovendosi concudere che i regoamento sia sprovvisto, a riguardo, di ogni potestà d'intervento. Coroario di tae assunto è che a ettera f) de'articoo 3, comma 5, de decreto egge 13 agosto 201 L n. 138, può riferirsi in effetti ai soi procedimenti discipinari rimessi aa competenza di consigi che decidono in via amministrativa (come ne caso dei commerciaisti ed esperti contabii: cfr. in motivazione, Casso n de 20I). 4. Tecnica de! 'inter'ento normafivo e struttura de testo - Lo schema di decreto che si iustra è destinato a rifomare, nei imiti dei principi indicati daa egge, tutte e professioni regoamentate siano quindi esse esercitate da professionisti iscritti in ordini che da quei organizzati in coegi. riferimenti ai soi 'ordini professionai' contenuti ne'articoo 3, comma 5, de decreto egge 13 agosto 2011, n. 138, devono considerarsi estensibii ae professioni organizzate per 'coegi protèssionai', trattandosi di distinzione meramente terminoogica idonea soo in via tendenziae a distinguere quee professioni per e quai è richiesto per 'iscrizione a'abo un titoo di studio non inferiore aa aurea (ordini) da quee per e quai è sufficiente un dipoma di scuoa secondaria superiore (coegi). L'intervento nonnativo non opera mediante a tecnica dea noveazione dee attuai fonti nonnative vigenti sugi ordinamenti professionai, ma si reaizza attraverso disposizioni di carattere generae destinate ad incidere su ogni singoo ordinamento, determinando 'abrogazione dee norme IVI contenute interpretativamente incompatibii. pagina 4 di 18

17 Ne deriva una struttura de'articoato, unico per tutte e professioni, ripartito in quattro Capi, i Pimo dei quai reca disposizioni generai, mentre gi uteriori capi contengono acune necessarie disposizioni specifiche reative a singoe categorie professionai. S. Contenuto de decrefo - I Capo I (articoi 1-8) si apre con una disposizione contenente a definizione di 'professione regoamentata' e di 'professionista' (articoo 1) La professione regoamentata è definita come 'attività, o r insieme dee attività, riservate o meno, i cui esercizio è consentito a seguito di iscrizione in ordini o coegi, aorché 'iscrizione è subordinata a possesso di quaifiche professionai o a'accertamento di specifiche professionaità. Seguendo una specifica indicazione de Consigio di Stato, si è esc1uso, nea versione deo schema destinata a'esame definitivo, che 'appicazione de1e disposizioni regoamentari riguardi anche soggetti inseriti in quasiasi abo, 'egistro o eenco tenuti da amministrazioni enti pubbici, così interpretando, in senso restrittivo, i dato normativo primario che riferisce a riforma ae "professioni regoamentate". Con a modifica apportata i testo si conforma ad anaoga osservazione avanzata dae Commissioni paramentari. A tai professioni regoamentate si appicano e disposizioni de decreto di riforma. save e deroghe contenute nea egge di deegificazione per e professioni sanitarie sia in tema di foffi1azione continua permanente che in materia di istituzione di organi discip inari. La nonna definitoria fa espresso riferimento a'ipotesi di riserva de'attività, imitandoa ai soi casi espressamente previsti daa egge. Nei restanti casi, pe1anto. nessuna attività sarà riservata. L' articoo 2, in tema di accesso ed esercizio deir attività professionae, premettendo che resta necessariamente ferma a discipina de'esame di Stato, quae prevista in attuazione dei principi di cui a'articoo 33 dea Costituzione, conferma i principi contenuti nea nonna di deegificazione sua ibe11à di accesso ae professioni regoamentate e su correativo divieto di imitazione aa iscrizione agi abi professionai se non in forza di previsioni inerenti i possesso o i riconoscimento dei titoi previsti per 'esercizio dea professione. Limitazioni possono essere consentite daa presenza di condanne penai o discipinari irrevocabii. Nea stessa disposizione è correativamente affermato i principio. contenuto nea norma primaria, dea ibe11à de'esercizio dee professione. fondato su autonomia di giudizio inteettuae e tecnico. I comma 3 deira11icoo 2 sviuppa i divieto, contenuto nea egge di deegificazione, di introdurre imitazioni de numero di persone abiitate ad esercitare a professione su tutto o paiie de territorio deo Stato (save deroghe fondate su ragioni di pubbico interesse, quae a tutea dea saute). Recependo e osservazioni contenute ne parere de Consigio di Stato su punto, è stato eiminato 'utimo periodo de comma 3 sua savezza dee imitazioni derivanti da'attività svota ae dipendenze di enti o di atri professionisti, mentre rimane 'espressa savezza de'appicazione dee disposizioni su'esercizio dee funzioni notarii ed i pagina 5 di 18

18 , i.1 ì i i I j 1 I richiamo generae ae imitazioni derivanti da norme primarie connesse aa tutea dea saute. I comma 4 de'articoo 2 ribadisce i divieto di imitazioni discriminatorie a'accesso e a1'esercizio dea professione. fondate sua nazionaità de professionista o sua sede egae dea società. L'articoo 3 affena i principio dea pubbicità degi abi professionai territoriai, i cui insieme forma 'abo unico nazionae degi iscritti. che è tenuto da consigio nazionae di ciascun ordine o coegio. Gi abi territoriai. i cui dati è previsto che siano trasmessi teematicamente, ai fini de! 'aggiomamento, a'abo unico nazionae, svogono funzione di raccota dei dati anagrafici degi iscritti e recano e annotazioni dei provvedimenti discipinai adottati nei oro confronti. Può essere chiarito, in reazione a specifico riievo dee Commissioni paramentari, che 'abo unico nazionae previsto daparticoo 3, comma 2 deo schema, è costituito quae insieme degi abi unici territoriai di ogni professione, senza che questi siano privati in acun modo deua oro vaenza istituzionae autonoma. L'aggregazione degi abi territoriai stabiita daua norma è infatti essenziamente funzionae ad una migiore organizzazione e gestione dee informazioni contenute negi abi, intesi come banche dati. In sede di consutazioni non vi è stato nessun riievo da parte degi ordini L'articoo 4 dà attuazione a'articoo 3, comma 5, ettera g), de decreto egge 13! agosto 2011, n. 13&, discipinando, in chiave di incentivazione dea concorrenza, a pubbicità informativa de'attività professionae. Ne concetto di pubbicità I informativa, previsto daa norma di deega, deve comprendersi. ogicamente, a pubbicità comparativa in termini assouti e non quea comparativa in senso stretto.! tradotta con raffronti reativi ad atri specifici professionisti. Tae pubbicità è ammessa! con ogni mezzo e può concemere anche e speciaizzazioni ed i titoi posseduti da professionista, 'organizzazione deo studio professionae, ne senso dea sua 1 composizione, nonché i compensi richiesti per e prestazioni. Le informazioni rese mediante pubbicità devono essere strettamente funzionai a' oggetto, in ta modo assorbendosi ogni necessità di riferimenti ambigui aa dignità e a decoro professionae, devono rispettare criteri di veridicità e correttezza e non 1 possono essere equivoche, ingannevoi o denigratorie, né. ogicamente, devono vioare ~.! 'obbigo de segreto professionae. Di contrario avviso rispetto ae indicazioni de Consigio di Stato, è stato mantenuta a connotazione dea pubbicità come J "funzionae a'oggetto", perché ritenuta utie ad evitare che a pubbicità possa assumere caratteri di eccentrica estraneità ai contenuti professionai stessi.! I comma 3 stabiisce che a pubbicità SCOTetta ed ingmmevoe integra per i, ~ professionista che 'ha adottata iecito discipinare. Si è integrata a norma, come I ~ ~! d, suggerito da Consigio di Stato, specificando che a medesima condotta integra una vioazione dee disposizioni contenute ne codice de consumo e concernenti a pubbicità ingannevoe. L'articoo 5 definisce i confini de' obbigo. cui è tenuto i professionista. di stipuare idonea assicurazione per i rischi derivanti da'esercizio de'attività. Viene precisato che i rischio da coprire con 'assicurazione obbigatoria prevista daa pagina 6 di 18

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