I REATI AMBIENTALI E LE QUESTIONI IN TEMA DI INQUINAMENTO E DI RIFIUTI

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1 TERZO CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL AVVOCATO PENALISTA I REATI AMBIENTALI E LE QUESTIONI IN TEMA DI INQUINAMENTO E DI RIFIUTI I TUA e matrici ambientali II art. 29 quattuordecies TUA III art. 137 TUA IV art. 256 TUA IV art. 260 TUA V art. 257 TUA VI art. 279 TUA VIII La responsabilità per la tutela dell ambiente Chi (non) inquina, (non) paga Delega di funzioni Responsabilità amministrativa degli Enti - D.Lgs. 231/01 1 IX Risarcimento danni ambientali e tutela del paesaggio

2 LA TUTELA DELL AMBIENTE Testo Unico dell Ambiente (TUA) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale D.Lgs. 4 marzo 2014, n Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) Regime del doppio binario : strumenti di vigilanza / controllo / accertamento / investigazione / sanzionatori (sanzioni penali e amministrative) Struttura a ventaglio per MATRICI AMBIENTALI 2

3 LA STRUTTURA DEL TUA 1) DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI (Parte I da art. 1 a art. 3 sexies diritto di accesso) 2) PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELL IMPATTO AMBIENTALE AIA e IPPC (Parte II da art. 4 a art. 52, cui sono correlati XII Allegati); 3) ACQUA (Parte III difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall inquinamento, gestione delle risorse idriche da art. 53 a art. 176, cui sono correlati XI Allegati e relative Tabelle per gli standard di qualità dell acqua e i limiti di emissione degli scarichi idrici Allegato 5); 4) RIFIUTI / SUOLO (Parte IV Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati da art.177 a art. 266, cui sono correlati Allegati da A a L per rifiuti Categorie / Operazioni D/R Codici CER; IV Allegati per Bonifiche); 5) ARIA (Parte V - norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera - da art. 267 a art. 298 bis, cui sono correlati X Allegati); 5 bis) DISPOSIZIONE PER PARTICOLARI INSTALLAZIONI (Parte V bis art. 298bis, introdotto dal D.Lgs. 46/2014) 6) TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL AMBIENTE (Parte VI da art. 299 a art. 318, cui sono correlati V Allegati) 6 bis) DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE (Parte VI bis, introdotta dalla L. 68/2015) 3

4 STRUMENTI DI TUTELA DELL AMBIENTE VISIONE MACROECONOMICA Misure straordinarie (implementazione permanente del TUA) per fronteggiare l emergenza e potenziare la lotta alla criminalità organizzata; Legislazione emergenziale (D.L. 6 novembre 2008 n. 172 L. 30 dicembre 2008 n. 210) correlata a perimetri regionali (Campania, Calabria); natura temporanea delle incriminatrici ed ultrattività; Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) correlato a criticità tipizzate con riferimento inizialmente alla situazione campana; e nonostante l impegno normativo profuso Corte Europea dei Diritti dell Uomo, 10 gennaio 2012 ric. n /08 (Di Sarno + altri c. Stato italiano) ( ) l'incapacità prolungata delle autorità italiane nel garantire il buon funzionamento del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti ha violato il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata e familiare, in violazione dell'articolo 8 della Convenzione nel suo aspetto sostanziale (...). 4

5 PRINCIPALI FIGURE DI REATI PER MATRICI Procedimento autorizzativo ordinario (208) / semplificato (214) / AIA (29) sanzioni à art. 29 quattuordecies Parte III Acqua: Inquinamento à artt. 133 e 137 Parte IV Rifiuti: gestione / traffico illecito / bonifiche à artt. 256, 260, 257 Parte V Emissioni à art. 279 / art. 674 cp 5

6 ART. 29 QUATTUORDECIES - SANZIONI (come modificato dal D.Lgs. 46/2014) 1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro a euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da euro a euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da euro a euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte 6 dall' autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

7 1. a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa; 2. b) sia relativa alla gestione di rifiuti; 3. c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa. 4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro a euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa: a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla Parte Terza; c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati. 5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro a euro. 6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'articolo 729-nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro.

8 7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies. 8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto. 9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati. 10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'articolo 29- quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame. 8

9 11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti. 13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'articolo 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all'articolo 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonché di cui all'articolo 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione. 14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato. 9

10 ACQUE (Scarichi di acque reflue) Art. 133: fattispecie di illecito amministrativo, riferito agli scarichi di acque domestiche nonché ai superamenti dei parametri di scarico non pericolosi per le acque industriali; Art. 137: fattispecie di illecito penale per gli scarichi di acque industriali (diverse ipotesi di carenza di autorizzazione, violazione delle prescrizioni, superamento dei valori limite di immissione nel corpo recettore, violazioni connesse alle comunicazioni, etc.) Questioni: modalità di campionamento, metodologie di analisi, prescrizioni nazionali e soglie integrative locali. 10

11 ARTICOLO SANZIONI PENALI 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell ammenda da euro a euro. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all articolo 29- quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 11

12 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 12

13 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale cui alla normativa vigente. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è 13 punito con l'arresto sino a tre anni.

14 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa 14 vigente

15 RIFIUTI (Suolo) Art. 192: abbandono di rifiuti, con relativo onere di rimozione anche a carico della persona giuridica secondo le previsioni del D.Lgs. 231/01 Art. 255: inosservanza dell ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati; Art. 256: violazioni relative alla gestione della filiera dei rifiuti, condotte di carenza di autorizzazione per impianti di trattamento o discariche (comma III, reato di discarica abusiva), violazioni delle prescrizioni autorizzative; Art. 257: reati in materia di bonifica dei siti; Art. 258: violazioni in materia di tracciabilità dei rifiuti, obblighi documentali attinenti i registri di carico e scarico, formulari e comunicazione annuale MUD (innovata dalla attuazione SISTRI con D.L. 101/13, L. conv n.125) Art. 259: reati relativi alle spedizioni transfrontaliere; (Art. 260: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Art. 260 bis: violazioni del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) Art. 260 ter: fermo amministrativo e confisca 15

16 QUESTIONI SULLA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI Nozione di rifiuto Art. 183 lett. a): «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia obbligo di disfarsi» (Oggettiva Vs. Soggettiva) Nozione di sottoprodotto Artt. 183, lett. qq) e 184 bis: le sostanze materiali di cui il produttore non intende disfarsi (condizioni di cui incombe la prova: origine da processo produttivo, impiego certo nel corso dello stesso o di un successivo procedimento di produzione o di utilizzazione, diretto utilizzo senza necessità di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, legalità dell ulteriore utilizzo, non peggioramento delle condizioni ambientali generali). Testo da ultimo modificato dal «decreto del fare» (D.L , n. 69, come convertito dalla legge di conversione n. 98), che all art. 184 bis ha introdotto il comma 2 bis Rifiuto Vs Sottoprodotto Vs rifiuto idoneo al recupero 16

17 Tracciabilità del flusso Vs. riservatezza commerciale Gestione transfrontaliera di rifiuti, art. 259 TUA Corte di Giustizia UE sezione IV 29 marzo 2012 in causa C 1/11 Interseroh/ SAM l interesse prevalente alla tracciabilità e trasparenza del ciclo dei rifiuti non legittima l intermediario che promuova la procedura di trasferimento transfrontaliero di rifiuti di cui alla disciplina del regolamento CE 1013/2006, a tacere reciprocamente l identità di produttore dei rifiuti e sito finale, pur nel riconoscimento tra i diritti della Carta Fondamentale dell Unione del segreto commerciale, quale corollario delle prerogative della libertà di esercizio dell attività professionale. Aberrazioni ermeneutiche definitorie (cava / discarica rispetto al riempimento) Art. 185 TUA Esclusione dai regimi dei rifiuti: ( ) per l attività estrattiva disciplinata dal D.Lgs 30 maggio 2008 n. 117/2008 (art. 185 comma 2 lett. d D.Lgs 152/2006); ( ) acque di scarico Vs rifiuti liquidi; ( ) effluenti gassosi emessi nell atmosfera ( ) il terreno / suolo / suolo escavato / riporti 17

18 ARTICOLO ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al 18 reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

19 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di 19 partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

20 ARTICOLO ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. II giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca (comma introdotto dalla L. n. 68 del 2015). 20

21 STRUMENTI DI TUTELA DELL AMBIENTE Strumenti processuali emergenziali per la fattispecie ex Art. 260 TUA (applicabile solo per i rifiuti) Legge 13 agosto 2010 n.136 (Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia): Art. 11: estensione della disciplina sulla competenza funzionale della Procura Distrettuale di cui all art. 51 co. 3 bis c.p.p., al delitto di cui all art. 260 TUA Art. 260 TUA = 416 cp, 416 bis cp, 630 cp, 74 DPR 309/1990, art. 291 quater D.P.R. 43/1973 Data la inapplicabilità dell art. 260 TUA a condotte che non abbiano per oggetto rifiuti, la tutela dell ambiente è attuata attraverso un sistema binario ordinario riferito alle diverse matrici, presidiato da contravvenzioni penali / sanzioni amministrative 21

22 EFFETTI COLLATERALI nei procedimenti ex artt. 260 TUA, 51 co. 3 bis c.p.p. 1) Sugli attori del processo 2) Agnizione del procedimento da parte degli interessati (artt. 335, 406 cpp); 3) Strumenti investigativi propri (Regime delle misure cautelari / intercettazioni) 4) Opzioni di rito 5) Limitazioni alla prova 6) Rogatorie 7) Prescrizione(restrizioni applicabili ex art. 2 co.3 c.p. alle condotte successive); 8) Misure di prevenzione 9) Indagini tributarie 10) Restrizioni alla partecipazione ad appalti pubblici 22

23 ARTICOLO ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI NUOVE SPECIALITA Estensione all articolo 260 TUA e a taluni degli ecodelitti con perimetri diversi tra loro delle seguenti ulteriori specificità: 11) 4 bis aggiunto all art. 260 TUA: confisca obbligatoria con le parole del 240, comma I, salvo che appartengano a terzi estranei; confisca per equivalente 12) 12 sexies del D.L. 306/1992 e L. 356/ ) estensione 32 quater cp della interdizione dal contrattare con la P.A. 14) prescrizione raddoppiata per il titolo VI bis 15) informativa del PM al Procuratore Nazionale Antimafia di quattro ecodelitti come per l art. 260 TUA; comunicazione alla Agenzia delle Entrate 23

24 ARTICOLO 257 BONIFICA DEI SITI 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. 24

25 4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro. 7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva. 25

26 MATRICE ARIA EMISSIONI Art. 272 TUA Deroga per impianti strutturalmente inidonei a causare un inquinamento atmosferico significativo Per tali impianti è prevista una autorizzazione generale regolata dal silenzio assenso Art. 279 TUA fattispecie di illeciti integranti violazioni amministrative: Ø violazione delle prescrizioni (impianti di carburante); fattispecie di illecito penale: Ø installazione ed esercizio in assenza di autorizzazione; Ø mantenimento in esercizio successivamente a revoca; Ø modifica sostanziale in carenza di autorizzazione; Ø non sostanziale in carenza di comunicazione; Ø violazioni connesse alle comunicazioni. Ø superamento dei valori limite di emissione e contestualmente dei valori di qualità dell aria 26

27 MATRICE ARIA EMISSIONI 1. ((Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies,)) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente. 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 3. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7,)) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attivita' senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, e punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. 4. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8,)) Chi non comunica all'autorita competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa. 6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro. 7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorita' 27 indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e' sempre disposta in caso di recidiva.

28 Considerate le condotte sanzionate nella parte V del TUA come contravvenzioni di mera condotta, soccorre per la tutela dell evento inquinante, la diversa fonte ordinaria contravvenzionale di cui all art. 674 cp Art. 674 cp (getto pericoloso di cose) Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l arresto fino a un mese o con l ammenda fino a

29 QUESTIONI SULLA QUALITÀ DELL ARIA I) Attività industriali assentite / autorizzate con prescrizioni Vs. soglie di tollerabilità ex art. 844 cc Evoluzione giurisprudenziale: Fase I: la giurisprudenza di legittimità riteneva che il reato contravvenzionale potesse essere compiutamente integrato dal mero superamento del parametro della normale tollerabilità ovvero il criterio dell art. 844 cc pur in assenza di violazioni dei parametri emissivi stabiliti dalle autorizzazioni e dalla normativa speciale CASS. 8094/2000 RIC. DE MEO Fase II perché possa configurarsi il reato suddetto nell ipotesi dell emissione di gas di vapori o di fumo atti a molestare le persone è necessaria la dimostrazione, con motivazione adeguata e convincente, non dell astratta idoneità delle emissioni ad arrecare disturbo, ma essenzialmente della circostanza che le stesse avvengano al di fuori dalle prescrizioni fissate 29 dalla legge.

30 L espressione nei casi non consentiti dalla legge contenuta nella seconda parte dell art. 674 cp rappresenta infatti una precisa indicazione ai fini della configurabilità del reato circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l inquinamento atmosferico. In altri termini si può affermare che la legge contenga una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori etc. che non superino i limiti fissati dalle leggi speciali in materia. II) Consiglio di Stato, sezione V, 11 aprile 2013, n Autorizzazione generale alla immissione in atmosfera (adesione silenzio assenso) Durata 15 anni per l esercizio di opificio Illegittimità della applicazione retroattiva della disciplina di cui all art. 272 comma 3 TUA che impone l obbligo di presentare una nuova domanda in procedura ordinaria 30

31 LA RESPONSABILITA PER LA TUTELA DELL AMBIENTE Criteri di imputazione della responsabilità e titolari delle posizioni di garanzia RESPONSABILITA E SOGGETTO RESPONSABILE DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE SPUNTI EX ARTT. 16, 18 LETT. q), 30 D.LGS 81/2008 ( segue ) NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO Responsabilità personale (art. 27 Cost. art. 40,2 cp) Responsabilità per funzione (D.Lgs. 81/2008) Responsabilità delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001) 31

32 LA RESPONSABILITA PER LA TUTELA DELL AMBIENTE Criteri di imputazione della responsabilità individuale - tipici (art. 27 Cost. reati propri / comuni, equivalenza causale art. 40 co. 2 cp) - atipici (esercizio di fatto della funzione tipizzata) Il soggetto responsabile Cass. sez. III pen n Cass. sez. III pen., n : «il reato di cui all art. 256 comma 1 D.Lgs 152/2006 è reato comune, che può essere commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o conseguenziale all esercizio di una attività primaria diversa, dovendosi pertanto escludere la natura di reato proprio, la cui commissione sia possibile solo da parte di soggetti di parte esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti» 32

33 LA RESPONSABILITA PER LA TUTELA DELL AMBIENTE Parallelismo con reati societari - art c.c. (estensione delle qualifiche soggettive) 1. per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. 2. fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall autorità giudiziaria o dall autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi. 33

34 LA RESPONSABILITA PER LA TUTELA DELL AMBIENTE Responsabilità dell amministratore di fatto Per la figura dell amministratore di fatto vale il principio della assoluta equiparazione della figura dell amministratore di diritto quanto a doveri, sicché si è rilevato che l amministratore di fatto, in base alla disciplina dettata dal novellato art c.c., è da ritenere gravato dell intera gamma dei doveri cui è soggetto l amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall art. 40 comma 2 cp (Cass. Pen., Sez. V, n del ) autore di fatto si, ma non proprietario incolpevole 34

35 CHI (NON) INQUINA, (NON) PAGA QUESTIONE: Rapporto tra il diritto UE e la normativa italiana, che non consente all amministrazione di imporre ai proprietari dei terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento (cd. proprietari incolpevoli) l esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione, prevedendo a loro carico (soltanto) l obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall amministrazione nei limiti del valore delle aree oggetto di intervento. (questione pregiudiziale sollevata nel 2013 dall Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato avanti la Corte di Giustizia dell Unione Europea) Il caso che ha condotto l Adunanza Plenaria a sollevare la questione pregiudiziale riguardava l impugnazione di provvedimenti con cui il Ministero dell Ambiente ha ordinato a tre Società di eseguire delle misure di messa in sicurezza d emergenza delle falde sottostanti terreni di loro proprietà. La contaminazione era stata causata da precedenti proprietari delle aree e, pertanto, le tre Società potevano qualificarsi come mere proprietarie incolpevoli. Corte di Giustizia, 4 marzo 2015, C-534/13, Fipa 35 e a.

36 IL SUBSTRATO NORMATIVO EUROUNITARIO Art. 191, paragrafo 2 Trattato sul funzionamento dell Unione Europea La politica dell'unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga" CORTE DI GIUSTIZIA 29 aprile 1999, C-293/97, Standley e a. Conformemente al principio chi inquina paga l obbligo di riparazione incombe agli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell inquinamento o al rischio di inquinamento DIRETTIVA N. 2004/35/UE L art. 1 istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, bastato sul principio chi inquina paga, per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale. L art. 16 consente agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, compresa l individuazione di altri soggetti responsabili (tale facoltà non deve mai condurre ad una completa 36 obliterazione del principio chi inquina paga )

37 IL SUBSTRATO NORMATIVO ITALIANO Art. 240 TUA, comma I, lett h. Definizioni Misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia Art. 245 TUA Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione Tale articolo prevede che, qualora rilevino una contaminazione, o in presenza di un pericolo concreto di contaminazione, i cd. proprietari incolpevoli siano tenuti (esclusivamente) ad effettuare una comunicazione agli enti competenti, nonché ad attivarsi per porre in essere delle misure di prevenzione. La norma non richiede, invece, l attuazione né delle misure di messa in sicurezza di emergenza, né di quelle di bonifica, che sono espressamente poste a carico del responsabile dell inquinamento. Qualora questi ultimi non provvedano nei modi previsti dal Codice dell Ambiente, o comunque non siano individuabili, è l amministrazione a dover porre in essere tutte le necessarie attività rimediali (art. 250 TUA). 37

38 L ORDINANZA DI RIMESSIONE DELL ADUNANZA PLENARIA L Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto di dover aderire all orientamento (maggioritario) in base al quale l autorità amministrativa non potrebbe imporre in capo al proprietario incolpevole l adozione di misure di messa in sicurezza e di bonifica contrario alla possibilità di imporre al proprietario incolpevole l obbligo di adottare misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica (per l Adunanza Plenaria, si tratta della unica interpretazione compatibile con il fenomeno letterale della norma ). L ordinanza di rimessione ha quindi chiarito che in Italia gli obblighi ripristinatori ricadono esclusivamente sul soggetto che ha cagionato in modo doloso, o quantomeno colpevole (correlato ad un nesso eziologico), l inquinamento, e che quindi non vi è spazio né per forme di responsabilità oggettiva né tantomeno da posizione, non espressamente previste dalla legge. 38

39 QUESTIONE INTERPRETATIVA POSTA DALL ADUNANZA PLENARIA se i principi dell Unione Europea in materia ambientale sanciti dall art. 191, paragrafo 2, del TFUE e della direttiva 2004/35/CE in particolare il principio chi inquina paga, il principio di precauzione, il principio dell azione preventiva, il principio della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all ambiente ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli artt. 244, 245, 253 TUA che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all autorità amministrativa di imporre l esecuzione delle misure di sicurezza e d emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell inquinamento, prevedendo, a carico di quest ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l esecuzione degli interventi di bonifica L Adunanza Plenaria chiede di chiarire la reale portata precettiva del principio chi inquina paga. Si chiede altresì se sia giusto affermare che il danno ambientale possa essere addossato soltanto a chi abbia effettivamente inquinato 39

40 LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SENTENZA 4 MARZO 2015, C-534/13 Nell ordinamento UE la responsabilità ambientale non prescinde mai dal nesso causale tra l evento di danno e la condotta dell operatore Tale assunto vale sia per gli operatori che esercitano una delle attività di cui all allegato III della Direttiva, sia, a fortiori, per gli altri operatori, per i quali non si può prescindere dall elemento doloso o colposo. La Corte di Giustizia pertanto, ritiene che il diritto UE non osti ad un diritto nazionale che, nell ipotesi in cui sia possibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest ultimo le misure di riparazione, non consente all autorità competente di imporre l esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l esecuzione di tali interventi. CHI NON INQUINA NON DEVE PAGARE 40

41 autore di fatto si, ma non proprietario incolpevole POSIZIONE DI GARANZIA DELL AGENTE / OPERATORE AMBIENTALE Ogni attività operativa manifesta una propria impronta ambientale Ogni attività ambientale impone la prognosi dell impatto ambientale Ogni organizzazione aziendale impone la mappatura delle aree di rischio AIA (Allegato tecnico) DVR (mappatura delle attività con riguardo ai rischi e pericoli) MODELLO 231/01 (mappatura delle attività prevenzionale dei reati presupposto) L imprenditore governa l articolazione aziendale e ne porta la responsabilità personalmente ovvero attraverso una filiera di delega 41

42 DELEGA DI FUNZIONI D.Lgs. 9 aprile 2008, n Articolo 16: DELEGA DI FUNZIONI 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma 42 non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

43 Articolo 17: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Articolo 18: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove 43 presente;

44 e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 44

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