News per i Clienti dello studio
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- Luigi Riccardi
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1 News per i Clienti dello studio N. 7 del 12 Aprile 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Gentili Clienti, nella presente circolare ci occuperemo: Nuovi interessi di mora per ritardato pagamento delle cartelle dal 1 maggio; Spesometro; Notizie flash. Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. Dott. Enrico Calabretta 1
2 NUOVI INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE CARTELLE DAL 1 MAGGIO Dal prossimo 1 maggio 2013, scatta l'aumento degli interessi di mora dovuti in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. La misura degli interessi passa, infatti, dall'attuale 4,5504% al 5,2233% su base annua. A stabilire la nuova misura è stato il Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 4 marzo 2013, sulla base della media dei tassi bancari attivi. Si osserva che, da quando è cominciata la crisi economica e finanziaria, i tassi degli interessi di mora erano sempre diminuiti (dal 1 ottobre 2009 al 1 ottobre 2012 si era passati dal 6,8358% al 4,5504%). Dal 1 maggio 2013, invece, si ha una prima inversione di tendenza, con l'aumento del tasso al 5,2233%. Per quanto riguarda, invece, gli interessi legali, si precisa che nel 2013 non è stato apportato alcun cambiamento. Essi, pertanto, restano fermi al 2,5% su base annua, come stabilito a partire dal LA NUOVA MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA SULLE SOMME ISCRITTE A RUOLO QUADRO NORMATIVO (art. 30, D.P.R. n. 602/1973) L art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, si applicano gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze sulla base della media dei tassi bancari attivi. Tali interessi si applicano solo alle somme iscritte a ruolo, non anche alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi già indicati in cartella. Gli interessi di mora vanno calcolati a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento". Attualmente, è in vigore il tasso del 4,5504% in ragione annuale stabilito con Provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 17 luglio I NUOVI INTERESSI DI MORA DAL 1 MAGGIO 2013 (Provvedimento Agenzia delle Entrate del )) Considerato che, come detto, l art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, l'agenzia delle Entrate ha interpellato la Banca d Italia che, con nota dell 8 Febbraio 2013, ha stimato al 5,2233% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo Con Provvedimento del 4 marzo scorso, quindi, l'agenzia delle Entrate ha fissato alla suddetta misura del 5,2233% in ragione annuale il nuovo tasso degli interessi di mora applicabili in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a seguito del corso dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento. 2
3 La nuova misura si applicherà a partire dal 1 maggio Fino al 30 aprile resta fermo, invece, l'attuale tasso del 4,5504%. Fino al Dal ,5504% (su base annua) 5,2233% (su base annua) 3
4 SPESOMETRO 2012 ENTRO IL 30 APRILE Il prossimo 30 aprile 2013, salvo proroghe dell'ultima ora, scade il termine, per i contribuenti Iva, per effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012, c.d. "spesometro". A partire dall'adempimento di quest'anno, per effetto delle modifiche apportate dal Decreto semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012) al D.L. n. 78/2010 istitutivo della norma: è stata eliminata la soglia dei per le operazioni con emissione della fattura (ritorno al vecchio elenco clienti-fornitori); è, invece, rimasta la soglia dei per le operazioni effettuate senza obbligo di emissione della fattura. La soglia è rimasta per evitare, ad esempio, che il dettagliante o l albergo o il ristorante si trovi a dover identificare tutti i clienti che entrano nell esercizio commerciale. LO SPESOMETRO RELATIVO ALLE OPERAZIONI IVA 2012 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO (art. 21, comma 1, D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 2, comma 6, D.L. n. 16/2012) L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a al lordo dell'iva. SOGGETTI OBBLIGATI Sono obbligati alla comunicazione in oggetto tutti i soggetti passivi ai fini dell imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA, compresi: i soggetti in regime di contabilità semplificata; gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole; i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente; i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti; i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. 4
5 SOGGETTI ESONERATI Sono esonerati dallo spesometro i soggetti aderenti al regime dei contribuenti minimi, visto che sono esonerati da qualsiasi obbligo Iva, tranne quello di certificazione dei corrispettivi. Sono, inoltre, escluse dallo spesometro le Amministrazioni pubbliche. Pertanto, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono obbligati ad inviare all Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione va effettuata relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute che siano: rilevanti ai fini IVA; documentate da fattura ovvero scontrino / ricevuta fiscale. Si precisa, inoltre, che: con riferimento al 2010, l adempimento scaduto il riguardava le operazioni: soggette all obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a ; con riferimento al 2011, l adempimento scaduto il riguardava le operazioni: soggette all obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a al netto dell Iva; non soggette all obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a al lordo dell Iva effettuate dall al ; con riferimento al 2012, l adempimento in scadenza il riguarda le operazioni: soggette all obbligo di fatturazione per qualsiasi importo. Dovrà essere comunicato l importo complessivo di tutte le operazioni intervenuto con uno specifico cliente/fornitore, indipendentemente dall ammontare unitario di ciascuna fattura; non soggette all obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a al lordo dell'iva. La prima esperienza con lo spesometro, avvenuta il per le operazioni relative al 2010, aveva portato, infatti, alla conclusione che è molto più difficile per i contribuenti trasmettere all Agenzia delle Entrate poche operazioni piuttosto che tutte. Meglio, quindi, una comunicazione a tappeto, di tutte le operazioni IVA registrate nell anno per ciascun cliente e fornitore. Di conseguenza, con la modifica apportata dall'art. 2, comma 6, D.L. n. 16/2012, è stata: eliminata la soglia dei per le operazioni con emissione della fattura (ritorno al vecchio elenco clienti-fornitori); lasciata la soglia dei per le operazioni effettuate senza obbligo di emissione della fattura. La soglia è rimasta per evitare che il dettagliante o l albergo o il ristorante si trovi a dover identificare tutti i clienti che entrano nell esercizio commerciale. La norma del Decreto fiscale prevede che tale modifica debba entrare in vigore dal 2012 e sulla sua decorrenza si erano aperte numerose discussioni, 5
6 tanto da portare alla presentazione di un interrogazione parlamentare, la n , presentata al Ministero dell economia delle finanze il In risposta a tale interrogazione parlamentare, il Ministero aveva chiarito che la decorrenza dal 2012 deve intendersi riferita alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2012, e non all obbligo di comunicazione, per cui il primo impatto di tali modifiche si ha con la comunicazione in scadenza il INVIO DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione va presentata entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, entro il prossimo 30 aprile 2013, va inviata la comunicazione relativa alle operazioni IVA SANZIONI In caso di omessa comunicazione, ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione da 258 a IL TERMINE PER LO SPESOMETRO 2011 DEI PAGAMENTI POS E' il caso di segnalare che, per le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a relative al periodo d'imposta 2011 ed in cui l acquirente è un consumatore finale che ha pagato tramite Pos (carte di debito, di credito o prepagate), la comunicazione deve essere effettuata entro il 3 luglio 2013 da parte degli operatori finanziari (art. 21, comma 1-bis e 1-ter, D.L. n. 78/2010), e non dal contribuente soggetto passivo Iva. Tale adempimento, originariamente fissato al 30 aprile 2012 (punto 1.2 del Provvedimento del ) e successivamente prorogato prima al 15 ottobre 2012 e poi al 31 gennaio 2013, è stato di recente ulteriormente rinviato al 3 luglio 2013 con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 31 gennaio La nuova versione delle specifiche tecniche da utilizzare per la comunicazione, sarà allegata ad un successivo provvedimento. 1 E non con quella scaduta il con riferimento alle operazioni Con comunicato stampa del 5 aprile 2012, l Agenzia delle Entrate aveva, comunque, chiarito che, essendo il software di trasmissione stato ritoccato in vista del nuovo spesometro avente decorrenza dal 2012, così come modificato dal Decreto semplificazioni fiscali, era consentito già a partire dallo spesometro 2011 (in scadenza, appunto, il 30 aprile 2012) includere nella comunicazione anche le operazioni sotto soglia. 6
7 NOTIZIE FLASH CREDITO: IMPRESE, MORATORIA DEI MUTUI PROROGATA DI ALTRI TRE MESI - Comunicato Stampa 21 marzo 2013 (Abi ) Per i finanziamenti che non abbiano già usufruito di precedenti moratorie, è stata deliberata la proroga di ulteriori tre mesi della sospensione del versamento delle rate dei mutui in essere con le imprese. Sarà infatti valido fino al 30 giugno 2013 il pacchetto di iniziative denominate Nuove misure per il credito alle Pmi, che prevede la possibilità per le banche di sospendere mutui e leasing; di allungare la durata di mutui, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione, e di concedere finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri delle piccole e medie imprese. DETRAZIONE AL 50% ANCHE PER IL FOTOVOLTAICO (Anie) Lo scorso 14 marzo l'agenzia dell'entrate ha accolto l'interpretazione dell'istanza di consulenza giuridica presentata da ANIE (Federazione Nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche) secondo cui l'installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali Irpef al 50% per le ristrutturazioni edilizie. IVA AL 10 PER CENTO SU OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI - Risoluzione 18 marzo 2013, n. 17/E (Agenzia delle Entrate ) Gli oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d uso integrata, da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare (direttamente o indirettamente) energia elettrica, con potenza installata superiore a 1 kw, si considerano prodotti energetici e quindi sono equiparabili agli oli indicati al n. 104 della Parte III della Tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n Ne consegue che la loro cessione dev'essere assoggettata ad Iva con l'aliquota del 10 per cento. In tal modo l'agenzia delle Entrate recepisce le indicazioni fornite dall'agenzia delle Dogane con la Nota 21 gennaio 2013, prot /RU (e con la precedente Nota 17 luglio 2009, prot relativa all'olio di palma). Nel caso in cui sia stata applicata l'iva con l'aliquota ordinaria, è possibile entro un anno dall'emissione del documento originario - emettere note di variazione ai sensi dell'art. 26, comma 3, del decreto Iva. Pertanto il cessionario o committente è tenuto a ridurre la misura della detrazione effettuata (Risoluzione Agenzia Entrate 17 ottobre 2001, n. 161/E). 7
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