DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero Generale 98 - Data 13/03/2017 Numero Settoriale 33 - Data 13/03/2017 OGGETTO: C.C.N.L. 22/01/2004. Quantificazione fondo per le politiche delle risorse umane e per la produttività e per la remunerazione del lavoro straordinario. Anno 2017 L'anno 2017, addì 13 del mese di marzo, nel proprio Ufficio: IL RESPONSABILE DEL II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO CONSIDERATO che ciascun Ente, appartenente al Comparto del Personale degli Enti Locali, ai sensi del C.C.N.L., sottoscritto in data 22 gennaio 2004, art. 31 c. 1, determina annualmente le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, cosiddette risorse decentrate; VISTO che le modalità di determinazione delle suddette risorse sono regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale Regioni ed Autonomie Locali sopra citato, che definiscono le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, suddividendole in risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (art. 31 c. 2) e in risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità (art. 31 c. 3); VISTI inoltre i precedenti C.C.N.L., sottoscritti in data 1/4/1999 e 5/10/2001 e i C.C.N.L. successivi sottoscritti in data 09/05/2006, 11/04/2008 e 31/07/2009, recanti ulteriori disposizioni in materia di quantificazione del fondo per le risorse decentrate; DATO ATTO che l Aran ha chiarito che con l espressione monte salari si intendono tutte le somme corrisposte nell anno di riferimento al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno; tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell Amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative (risposta quesito A1). Ciò è ribadito dalla circolare 3/2/2004 n. 5 del MEF, che prende come base di calcolo per il monte salari le tabelle 12, 13 e 14 del conto annuale; Determina n. 98 del 13/03/ pag. 1 di 13

2 DATO ATTO che nell anno 2011 si è verificata la cessazione dal servizio di nr. 2 unità dal 01/07/2011; CONSIDERATO che, sulla base delle indicazioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla applicazione delle disposizioni dell art.9 comma 2-bis, D.L. 78/2010, come convertito dalla L. n. 122/2010, la cd manovra estiva, i tagli per le diminuzioni di personale devono essere calcolati in misura proporzionale all incidenza media dei singoli dipendenti sul fondo; nello specifico con la circolare n. 40/2010, diretta alle Amministrazioni dello Stato, ma applicandosi ad esse le stesse disposizioni dettate per gli enti locali, la Ragioneria Generale dello Stato ha stabilito che il tetto al fondo per le risorse decentrate introdotto dalla cd manovra estiva vieta l incremento del fondo attraverso il recupero della R.I.A. del personale cessato dal servizio, con la circolare 22 febbraio del Dipartimento della Funzione Pubblica, diretta alle Amministrazioni dello Stato, si dispone che il fondo per le risorse decentrate 2011 deve essere tagliato nel caso di riduzione del numero dei dipendenti in servizio. Il riferimento è esclusivamente alle unità in servizio a tempo indeterminato e la diminuzione deve essere calcolata in base alla differenza tra coloro che erano in servizio al 1 gennaio ed al 31 dicembre. Il taglio del fondo deve essere effettuato con riferimento all incidenza media di un dipendente sul fondo. Per il 2012 e quindi anche per il 2013 e 2014 il taglio è stato considerato per l intero anno; CONSIDERATO che il fondo 2013 dell importo di ,96, e successivamente il fondo 2014, dell importo di ,96, sono risultati inferiori al tetto fondo 2010 pari ad ,82, poi ridotto ad ,79 in seguito alle indicazioni fornite in sede di redazione del Conto annuale del Personale per l anno 2013 dalla Ragioneria Generale dello Stato, che ha precisato che, per quanto riguarda il rispetto dell art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, è confermato quanto già esposto nella circolare n. 16/2012 (Istruzioni per il Conto Annuale 2011), ossia: i due vincoli del comma 2-bis (rispetto limite 2010 e riduzione proporzionale) costituiscono due distinti controlli, da eseguirsi nella successione indicata, in quanto possono dar luogo a due distinte e successive riduzioni; in sostanza, in primo luogo, il fondo deve essere contenuto nei limiti del 2010 e, in caso contrario, va operata la 1^ decurtazione; una volta verificato tale limite il fondo che ne deriva deve essere ridotto proporzionalmente in base alla riduzione del personale in servizio (2^ e successiva decurtazione); in presenza di una riduzione di personale, una sola riduzione delle quote variabili del fondo si traduce matematicamente in un aumento delle quote medie procapite riferite al personale che rimane in servizio; tale personale si troverebbe infatti a godere, in aumento, delle quote di salario accessorio cosiddette fisse non più percepite dal personale cessato. Tale incremento contrasta con le indicazioni della seconda parte dell art. 9, comma 2-bis, in una lettura coordinata con i diversi interventi previsti dall art. 9 nel suo complesso. Pertanto, la riduzione va calcolata considerando il fondo nel suo complesso (risorse stabili+risorse variabili), escludendo istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell art. 9, comma 2-bis. Quindi: dall importo del tetto fondo Anno 2010 di ,82 è stata operata la decurtazione di 5.929,03, relativa alla riduzione di personale intervenuta nel 2011, calcolata come disposto all art 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, portando lo stesso ad ,79; TENUTO CONTO che la Ragioneria Generale dello Stato, con propria circolare n. 12 del ha illustrato le modalità operative per la costituzione dei fondi per il triennio 2011/2013, citando e ribadendo, per il rispetto dell art. 9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010 che Il comma 2- bis prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. Determina n. 98 del 13/03/ pag. 2 di 13

3 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il fondo così costituito per ciascuno degli anni , nel caso superi il valore del fondo determinato per l anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo. Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni , sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità. VISTO che a far data dal 9/05/2014 si è verificata la cessazione dal servizio di nr. 1 unità; Si è proceduto, pertanto, ad operare la seguente decurtazione per cessazione di personale: ANNO 2014 Personale a tempo indeterminato al 01/01/2014= 22 unità Personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2014 = 21 unità MEDIA ARITMETICA del personale anno 2015 = 21,50 ANNO 2015 Personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2015 = 21 unità % Riduzione del Fondo Variazione % delle media del personale = = -1 22:1=100:X X = 100*1)/22 = -4,545 DECURTAZIONE FONDO 2015 Riduzione Fondo parte stabile: ,96 * 4,545% = 2.546,15 Riduzione Fondo parte variabile: 0,00 (al netto incentivi di cui all art. 92, comma 5, D.Lgs.163/2006): 0,00 * 4,545% = 0,00 Determina n. 98 del 13/03/ pag. 3 di 13

4 Considerato che, a seguito di approfondimenti in sede di contrattazione decentrata con le R.S.U. interne all ente e i rappresentanti di zona CISL e CGIL, è risultato che le decurtazioni operate per effetto delle cessazioni di personale vanno compensate con le assunzioni intervenute, e che quindi occorre tener conto del numero dei presenti in servizio, come esplicato nella circolare RGS n. 12/2011 Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni , sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma-o media aritmetica- dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno., concetto esteso all anno 2014 dalla Legge di Stabilità 147/2013 e poi all anno 2015 (Vedi Istruzioni applicative Mef per i fondi 2015 ); DATO ATTO di aver rettificato con determina nr 56-bis/2015 la determina nr. 45/2015, non applicando la decurtazione per la cessazione di nr. 1 unità di personale in regime di part-time in quanto è stato considerato ai fini del conteggio dei presenti in servizio le assunzioni effettuate nel triennio e nel 2014; CONSIDERATO che a decorrere dall anno 2015 si consolidano le decurtazioni ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ex art. 9, comma 2- bis, del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella L. 122/2010 come modificato dall art. 1, comma 456 della L. 147/2013; Infatti, per effetto delle modifiche apportate all articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, le riduzioni dei fondi sono state rese strutturali, a decorrere dall anno Ne deriva pertanto che, a partire dal 1 gennaio 2015: 1. non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi; non si dovrà procedere alla decurtazione dell ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all eventuale riduzione del personale in servizio; 2. le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell anno 2014, per effetto del primo periodo dell articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell anno 2014 rispetto al 2010). che: DATO ATTO che l art. 1 comma 236 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) prevede Nelle more dell adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato Determina n. 98 del 13/03/ pag. 4 di 13

5 per l anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. VISTA la Circolare MEF RGS n. 12 Prot. n del 23/03/2016 ad oggetto: Enti ed organismi pubblici bilancio di previsione per l esercizio Circolare MEF-RGS n. 32 del 23 dicembre 2015 ulteriori indicazioni, ed in particolare la scheda tematica l.3, relativa alla Contrattazione integrativa che riporta le seguenti indicazioni in merito alle previsioni di cui all art. 1, comma 236, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016): Per ciascun anno a decorrere dal 2016, l ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come modificato dall art. 1, comma 456, della L.147/2013 (Legge di Stabilità 2014); Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, la stessa andrà operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell anno A tal fine, i presenti al 31/12 nell anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all 1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente, salvo verifica finale dell effettivo andamento. CONSISTENZA PERSONALE Anno 2015 Personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2015= 21 unità Personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2015= 21 unità Anno 2016 Personale a tempo indeterminato per il quale è programmata la cessazione= 0 unità ACCERTATO quindi che il trattamento accessorio dell anno 2015 costituisce la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo salario accessorio per il 2017; DATO ATTO che: - Nel corso del 2017 sono programmate: a) nr. 1 cessazioni di personale, a fine esercizio 2017, che permetterà l incremento della parte stabile del fondo per RIA ed assegni ad personam, e che tale incremento sarà determinato con successivo atto; Determina n. 98 del 13/03/ pag. 5 di 13

6 b) nr. 0 assunzioni di personale; - Saranno con successivo atto determinate, a seguito della chiusura delle liquidazioni dei progetti di produttività e della performance relativa all esercizio 2016, oltre che delle liquidazioni dello straordinario 2016, le eventuali economie derivanti dal minor utilizzo di risorse in parte stabile e risparmi di lavoro straordinario, e quindi il fondo risorse decentrate e dello straordinario potranno subire adeguamenti nel corso dell esercizio; - Non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo; - Saranno con successivo atto inserite le somme inerenti l art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97, per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI, dopo conteggio effettuato dall ufficio tributi e comunicazione delle somme a questo ufficio; - Saranno con successivo atto inserite le somme inerenti i compensi per la progettazione interna dell ufficio tecnico, disciplinati dall ex art. 92 D.Lgs. 163/2006, ora denominati compensi per le funzioni tecniche dall art. 113 del nuovo Codice degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016, dopo comunicazione trasmessa dall ufficio tecnico comunale a questo ufficio, e si attenderà che siano chiariti i dubbi che sono emersi recentemente rispetto alla natura e collocazione di tali compensi nel costituendo fondo delle risorse decentrate. Nel 2011, infatti, erano intervenute le sezioni riunite della Corte dei Conti, con la deliberazione 51/2011, e si erano pronunciate affermando che gli incentivi di progettazione interna in questione erano esclusi dai vincoli del tetto di spesa art. 9, comma 2-bis, del D.L.78/2010, poi art.1, comma 236 della L. 208/2015, in quanto destinati a remunerare prestazioni professionali specialistiche rese da personale dipendente. Ora i compensi per le funzioni tecniche disciplinati dall art. 113 del nuovo Codice degli appalti vanno a remunerare una serie di compiti elencati nella stessa norma, ma fra di essi non sono più comprese le funzioni di progettazione: viene premiata una più attenta gestione della programmazione e dell esecuzione dei contratti pubblici di appalto. Ecco perché vi sono dubbi ad oggi sulla inclusione o meno di tali incentivi per le funzioni tecniche nei vincoli di cui alla L. 208/2015. La Corte di Conti dell Emilia Romagna, con la recente deliberazione n. 118/2016 del 7 dicembre 2016, ha ritenuto di dover rimettere la questione alla sezione delle Autonomie, affinché adotti una deliberazione di orientamento. Si attenderanno, quindi, disposizioni ulteriori per includere o meno tali compensi nei vincoli del tetto di spesa di cui all art.1, comma 236 della L. n. 208/2015; RITENUTO, quindi, di dover provvedere alla quantificazione e determinazione, per l anno 2017, delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e di dover quantificare le risorse per la retribuzione del lavoro straordinario ai sensi dell art. 14 C.C.N.L. 01/04/1999; VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; VISTO il T.U.E.L.,D.Lgs , n.267; Determina n. 98 del 13/03/ pag. 6 di 13

7 D E T E R M I N A - di quantificare come nel prospetto che segue le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e per la remunerazione del lavoro straordinario per l anno 2017: RISORSE DECENTRATE STABILI (art. 31 comma 2 C.C.N.L. 22/01/2004) CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO CCNL 01/04/1999 Art. 14 comma 4 riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno ,36 Art. 15 comma 1 lettera a)risorse ex art. 31 comma 2: ex lett. b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno ex lett. c) fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità ex lett. d) fondo per la qualità della prestazione individuale 9.925,48 ex lett. e) fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi economie part-time previste dall'art. 1 comma 59 L 662/96 anni 97 e 98 (20%) ,58 quota parte risorse previste dal comma 2 lettera a) media straordinari 7^ e 8^ q.f. anno 2000 x 3 posizioni organizzative Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art.32 del ccnl 6/7/95 (0,50 monte salari1993+0,65montesalari1995) 7.400,62 Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art.2 com-ma 3 D.Lgs. n. 29/1993 Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del L.E.D. Determina n. 98 del 13/03/ pag. 7 di 13

8 Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F. Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997 pari a , ,62 Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per processi di decentramento e delega di funzioni Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incremen-ti della dotazione organica in relazione all'attivazio-ne di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti dall'01/01/04 CCNL 05/10/2001 Art. 4 comma 1 - incremento 1,1% del monte sa-lari anno 1999 pari a , ,35 Art. 4 comma 2 - recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato 7.269,84 CCNL 22/01/2004 Art. 32 comma 1 - incremento 0,62% del monte salari anno 2001 pari a , ,98 Art. 32 comma 2 - incremento 0,50% del monte salari anno 2001 pari a ,52 (è consentito agli Enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti) Art. 32 comma 7 - incremento 0,20% monte salari anno 2001 da destinare solo all'alta professionalità CCNL 09/05/2006 Art. 4 comma 1 - incremento 0,5% monte salari 2003 (è consentito agli Enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti) CCNL 11/04/2008 Art. 8 - comma 2 - incremento 0,6% monte salari 2005 di , ,16 (è consentito agli Enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti) TOTALE RISORSE STABILI ,99 Determina n. 98 del 13/03/ pag. 8 di 13

9 DECURTAZIONE RISORSE DECENTRATE STABILI PER RIDUZIONE PERSONALE IN SERVIZIO Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L.147/2013 (modifiche ad art. 9 c. 2 bis D.L.78/2010 come conv. nella L.122/2010) Art. 9-comma 2-bis - Decurtazione risorse decentrate stabili per riduzione personale in servizio Cessazione nr.2 unità dal 01/07/2011 (Fondo ris.decentrate ,82 :21 dip. x nr. 2 cessazioni) 5.929,03 Decurtazione art. 1, comma 236, L. 208/2015 TOTALE RISORSE STABILI ,96 RISORSE DECENTRATE VARIABILI (art. 31 comma 3 C.C.N.L. 22/01/2004) CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO CCNL 01/04/1999 Art. 15 comma 1 - lettera d) 05/10/2001 somme derivanti dall'applicazione dell' art. 43 della Legge 449/1997: economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati Art. 43 comma 4 - le amministrazioni individuano le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fonda-mentali, per le quali richiedere un contributo da par-te dell'utente e l'ammontare del contributo richiesto (polizia locale) Art. 43 comma 5 - i titolari di centri di responsabi-lità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio CCNL 01/04/1999 Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale: Determina n. 98 del 13/03/ pag. 9 di 13

10 art. 2, c.11, legge 244/2007 contributi attività svolta dai comuni x diritto soggiorno cittadini europei CCNL 2001 art. 4 Avvocatura (Art. 27 CCNL 14/09/2000) Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (compensi progettazione interna)- Ora art.113 Nuovo Codice degli appalti, D.Lgs.50/2016-Compensi per le funzioni tecniche Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'eva-sione ICI Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'istat CCNL Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario (art. 12 comma 1 lett. b) del D.L. 437/96 convertito in L. 556/96 Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2013 Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997 pari a euro. Art. 15 comma 4 risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento di servizi di controllo interno Art comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio Art comma 5 - le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispon-dente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. Economie deri-vanti dall'anno 2011 Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di produttività a favore di messi notificatori CCNL 2009 Art. 4 - comma 2 lett. a) incremento 1,1% monte salari 2007 di ,20 (è consentito agli Enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 38% delle entrate correnti) TOTALE RISORSE VARIABILI 0,00 Determina n. 98 del 13/03/ pag. 10 di 13

11 TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 Risorse stabili ,96 Risorse variabili (relative a risorse derivanti da specifiche destinazioni di legge) 0,00 TOTALE ,96 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 ESCLUSO LE SOMME NON RIENTRANTI NEL VINCOLO DI CUI ALL ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010 (compensi progettaz.interna ex art.92 l. 163/2006) ,96 TETTO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO ,96 TETTO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO ,82 Taglio riduzione Personale 5.929,03 TETTO FONDO RISORSE DECENTRATE RIDETERM. ANNO ,79 (come da Circolare 16/2012 Ragioneria Generale dello Stato) Fondo per il lavoro straordinario ,03 - nel bilancio di previsione 2017/2019 saranno previste le somme per le politiche di sviluppo delle risorse umane, la produttività e il lavoro straordinario ai rispettivi capitoli e piano dei conti finanziari di competenza; si procederà a modificare il bilancio e/o effettuare le opportune variazioni per gli adeguamenti necessari che il fondo potrà subire in corso d anno, in principalmodo per quanto concerne le voci gravanti sulla parte variabile dello stesso, riguardanti gli incentivi per le Determina n. 98 del 13/03/ pag. 11 di 13

12 progettazioni interne di cui all art. 92 del D.Lgs. 163/2006, ora cmpensi per le funzioni tecniche art. 113 del nuovo Codice degli appalti, e gli incentivi per il recupero dell evasione Ici di cui all art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. 446/1997, inseriti nelle risorse variabili del fondo ai sensi dell art.15, comma 1, lett.k) del C.C.N.L.01/04/1999; - di trasmettere il presente atto alle RSU; - di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all Albo Pretorio. IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Dott.ssa Tiziana MONACO Determina n. 98 del 13/03/ pag. 12 di 13

13 PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO (N. 238) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell azione amministrativa, è pubblicata all albo pretorio dell Ente per quindici giorni consecutivi a partire dal 14/03/2017 Addì, li IL MESSO COMUNALE Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Taledocumento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'ente. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione viene affissa all'albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il 14/03/2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi IL MESSO COMUNALE f.to Determina n. 98 del 13/03/ pag. 13 di 13

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