PROTOCOLLO D INTESA PER L OFFERTA DEL SERVIZIO EDUCATIVO DENOMINATO SEZIONI PRIMAVERA DESTINATO AI BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI

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1 PROTOCOLLO D INTESA PER L OFFERTA DEL SERVIZIO EDUCATIVO DENOMINATO SEZIONI PRIMAVERA DESTINATO AI BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI L Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e la Regione Marche rappresentati rispettivamente dal Direttore Generale e dalla Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Lavoro, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello; VISTA la Legge Regionale n. 9. del 13 maggio 2003 e s.m. e relativo regolamento attuativo e s.m., avente ad oggetto: Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l infanzia, per l adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti ; VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370; VISTO l articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età e la definizione di livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi al quale concorrono gli asili nido ; VISTI gli Accordi Quadro sanciti in Conferenza Unificata il 14 giugno 2007, il 20 1

2 marzo 2008, il 29 ottobre 2009, il 7 ottobre 2010, con i quali è stata data attuazione all art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici , e , e per il triennio 2010/2013 per l attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare alle strutture educative di scuole dell infanzia e di asili nido; VISTO l Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 1 agosto 2013 per la realizzazione di un offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni, per gli anni scolastici e ; SENTITI i rappresentanti dell ANCI e delle organizzazioni sindacali della scuola; CONSTATATO CHE in sede di prima applicazione del protocollo d intesa siglato in data 13 settembre 2013 per l offerta del servizio educativo Sezioni Primavera con validità per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, è emersa la questione, non precedentemente disciplinata, delle Sezioni Primavera attivate presso dei centri per l infanzia; ACCERTATO CHE i centri per l infanzia sono strutture della Regione Marche disciplinate dalla L.R. n. 9 del 13/05/2003 s.m. e relativo regolamento attuativo s.m., ed hanno le medesime caratteristiche degli asili nido, RITENUTO QUINDI di regolamentare anche questa tipologia di Sezioni Primavera e di apportare, in esito all esperienza sperimentata in sede di prima applicazione dell intervento regionale, necessarie modifiche e migliorie al precedente protocollo, si provvede alla stipula della presente intesa tra la Regione Marche e l Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per la definizione dei requisiti, criteri, modalità e procedure per l attuazione degli interventi destinati a 2

3 sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, tenuto conto delle indicazioni nazionali; RITENUTO di procedere alla prosecuzione e al potenziamento in forma diffusa sul territorio di servizi educativi integrati, per rispondere alle richieste delle famiglie; CONSIDERATA l'opportunità di valorizzare gli esiti delle esperienze delle Sezioni Primavera e le risorse professionali, strumentali e finanziarie impiegate per la loro attuazione nei pregressi anni scolastici per una maggiore qualificazione dell offerta; sottoscrivono LA PRESENTE INTESA finalizzata al funzionamento delle Sezioni Primavera per l anno scolastico 2014/2015 e successivi anni con la quale le parti definiscono i requisiti, criteri, modalità e procedure per l attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera ubicate sul territorio regionale e rispondenti ai criteri generali definiti dai sopracitati accordi quadro, Articolo 1 (Natura e finalità del servizio) Ai sensi dell articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell infanzia ed eventualmente dei nidi d infanzia. Il servizio, denominato Sezione Primavera, risponde ad uno specifico profilo educativo proprio della fascia di età considerata, individuata per i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell anno scolastico di 3

4 riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi d età tra il 1 settembre e il 31 dicembre l ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età. L offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerose realtà territoriali, anche nella prospettiva di portare a sistema sul territorio ogni altra esperienza che si configuri come servizio educativo per bambini di tale età, nel rispetto delle normative vigenti. La Sezione Primavera, nell ambito del regolamento complessivo di organizzazione e funzionamento del servizio principale in cui è collocata, deve essere evidenziata come un attività autonoma per la quale vanno identificati: i criteri per l accesso, le modalità di funzionamento del servizio, nonché rette ed orari, gli strumenti previsti per la valutazione del servizio da parte dei fruitori, le procedure per assicurare la tutela degli utenti, le forme di partecipazione dei genitori all attività del servizio. Articolo 2 (Modalità di utilizzo risorse pubbliche) L Ufficio Scolastico Regionale e la Regione definiscono le linee di intervento per l anno 2014 e per gli anni di valenza della presente intesa. Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle Sezioni Primavera, è composto come segue: a) contributo statale, variabile annualmente in base delle risorse disponibili, assegnato dal Ministero dell Istruzione, della Università e della Ricerca, dal Dipartimento delle Politiche per la famiglia e dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali; 4

5 b) contributo regionale assegnato dalla Regione, in base alle risorse finanziarie annualmente disponibili nel bilancio regionale, c) i Comuni concorrono al funzionamento delle Sezioni Primavera con proprio apporto di risorse economiche, strumentali, umane e di servizi autonomamente definito. I fondi statali e regionali saranno utilizzati per le seguenti azioni: 1. finanziamento prioritario alle Sezioni Primavera già funzionanti e finanziate con fondi ministeriali e regionali, che rispettino i criteri generali di cui al successivo art. 3 e per le quali permangano i requisiti di ammissione indicati al successivo art.4; 2. l eventuale rimanente somma del finanziamento regionale e statale di cui al punto 1, sarà concessa, alle altre sezioni già esistenti e mai finanziate e/o di nuova costituzione, preferibilmente aggregate a scuole dell infanzia, che rispettino i criteri generali di cui al successivo art. 3 e che rispondano ai requisiti di cui al successivo art.4, con la condizione di immediata fattibilità, sulla base dello scorrimento di una graduatoria stilata a seguito di valutazione di merito e assegnazione punteggio. Le Sezioni Primavera facenti capo a reti/unioni di Comuni hanno priorità all accesso al finanziamento a condizione che nella rete dei comuni sia presente almeno un comune con numero di abitanti inferiore a Il contributo massimo erogabile è pari: a ,00 per sezioni funzionanti fino a 6 ore e a ,00 per sezioni funzionanti oltre le 6 ore. Poiché la quantificazione esatta del contributo da erogare per il servizio Sezioni Primavera è subordinata all ammontare delle risorse pubbliche annualmente disponibili e determinabili in sede di bilancio regionale e statale, si demanda ai 5

6 successivi atti regionali, previa approvazione del Tavolo Tecnico Regionale Interistituzionale per le Sezioni Primavera, la determinazione delle fasce di attribuzione per il finanziamento che saranno commisurate all orario di funzionamento e al numero dei bambini. Le parti concordano che verrà accordata una maggiorazione pari al 10% della quota annuale di contributo a quelle Sezioni che, accogliendo un bambino disabile o svantaggiato, garantiscano un rapporto inferiore ad un insegnante /educatore ogni 10 bambini. Le parti concordano altresì che l accertamento della disabilità sia quello certificato ai sensi dalla legge 5 febbraio 1992 n La Sezione Primavera deve assicurare l apertura per un periodo minimo di otto mesi compreso tra settembre e giugno con la possibilità di prosecuzione. Qualora tale periodo non venga garantito per gravi e documentati motivi, il contributo verrà riparametrato sulla base del numero dei mesi di attività. Articolo 3 (Criteri generali per la gestione del servizio) I gestori di scuole dell infanzia statali e paritarie, (comunali e private paritarie), di nidi d infanzia, di centri per l infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni ovvero dagli stessi appositamente autorizzati, possono partecipare all attivazione di servizi per le Sezioni Primavera, secondo i seguenti criteri: a) i progetti educativi per il servizio devono tener conto dei requisiti generali di cui all articolo 4 del presente protocollo, assicurando, in particolare, la continuità organizzativa, didattica, educativa delle sezioni con le istituzioni dell infanzia (scuole d infanzia, nidi d infanzia, centri per l infanzia) a cui 6

7 sono aggregate; b) possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie, nuove sezioni, preferibilmente aggregate a scuole dell infanzia, che rispondano ai requisiti previsti all art 4 del presente protocollo; c) le richieste di ammissione o di conferma vengono valutate da un apposito gruppo ristretto individuato all interno dei componenti del Tavolo Tecnico Regionale Interistituzionale di cui al successivo art. 6; d) i progetti di prosecuzione dell esperienza e i nuovi progetti devono essere accompagnati dal parere vincolante del Comune in ordine all agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) come ambiente educativo. In sede locale il Comune è riconosciuto come soggetto regolatore della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione regionale. Il Comune procede alla conferma delle Sezioni funzionanti sulla base della sussistenza dei requisiti essenziali. L eventuale avvio di nuove sezioni avviene con le modalità autorizzative previste dal punto 6 dell accordo e) l ammontare della contribuzione a carico delle famiglie dovrà essere contenuta in una fascia parametrica che si colloca tra le rette richieste nell ambito sociale di riferimento per la frequenza delle scuole dell infanzia e quella richiesta per i nidi d infanzia comunali, così come previsto dall accordo del 14/06/2007. La contribuzione è comprensiva della eventuale quota per i pasti. 7

8 In considerazione di particolari condizioni socio-economiche della famiglia, il soggetto gestore del servizio può disporre l esonero totale o parziale della contribuzione. Articolo 4 (Requisiti della Sezione Primavera) In attuazione di quanto previsto dagli Accordi quadro, i requisiti per l attivazione e il funzionamento del servizio educativo delle Sezioni Primavera, sono i seguenti: a) essere attivata esclusivamente presso le seguenti strutture che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L. R. 9 del 13/05/2003 e s. m, dal regolamento regionale attuativo n.13 del 22/12/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 1 del 28/07/2008: scuola dell infanzia statale o paritaria; nido d infanzia pubblico o centro per l infanzia; nido d infanzia o centro per l infanzia gestito da soggetto privato, convenzionato con il Comune sede del servizio; b) essere in possesso del parere vincolante del Comune in ordine all agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini come ambiente educativo; c) accogliere i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell anno scolastico di riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi d età tra il 1 settembre e il 31 dicembre, l ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età; d) deve essere dotata di un progetto educativo che risponda ai seguenti criteri generali: 1. presenza di locali esclusivamente adibiti alle attività della Sezione 8

9 Primavera e idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc; 2. gli spazi interni ed esterni devono essere organizzati con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento. Tali spazi devono tenere conto dei bisogni dei bambini in condizioni di disabilità; 3. essere organizzato con un orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 8 ore giornaliere con una possibilità di deroga all orario fino ad un massimo di 10 ore giornaliere. In sede di ammissione istanza si valuterà, caso per caso, sulla base delle motivazioni addotte, la concessione della deroga; 4. una dimensione contenuta del gruppo omogeneo di età che può variare tra i 10 e i 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato, indipendentemente dall orario di frequenza di ognuno. Il numero minimo di bambini è derogabile esclusivamente per i territori montani e Comuni con popolazione residente inferiore a abitanti, purché la Sezione Primavera sia proposta da reti/unioni di Comuni e strutturata a servizio degli stessi. In tal caso possono essere costituite Sezioni Primavera anche con un numero di bambini da 5 a 9; 5. non deve mai essere superato il rapporto numerico di dieci bambini per educatore o docente, così come stabilito all art. 11 della L. R. n. 9 del 9

10 13/5/2003 e s.m.; 6. specificità del progetto di continuità educativa come progettualità di raccordo/continuità e connessione dei processi educativi attraverso forme innovative con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini 0-6 anni e anche attraverso specifiche forme di aggiornamento del personale; 7. garantire qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge. Il progetto educativo consono ai bambini accolti, deve essere distinto da quello della struttura in cui la sezione primavera è aggregata. Nel progetto educativo devono essere indicati in modo esplicito gli obiettivi e i contenuti delle attività educative proposte, le metodologie didattico-educative e la modalità con cui viene garantita la continuità didattica, educativa ed organizzativa in raccordo con le attività della Scuola dell Infanzia delle istituzioni dell infanzia. (E utile indicare anche le caratteristiche funzionali e pedagogiche degli spazi, degli arredi e dei materiali gioco, nonché anche una possibile esemplificazione delle attività di una giornata tipo del bambino); e) deve essere dotata di un registro delle presenze dei bambini, nel quale vanno annotati i singoli nominativi insieme a quello di un adulto responsabile appositamente delegato. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, annotando giornalmente la presenza e l assenza degli utenti della sezione; f) essere dotata di personale educativo o docente professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione, e di personale ausiliario. 10

11 I gestori dei servizi procedono, di norma, alla conferma del personale educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, al fine di valorizzare il processo di continuità della sperimentazione. Per nuove assunzioni, da effettuarsi nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli previsti in materia di personale dalla legislazione vigente, è opportuno procedere prioritariamente alla scelta di personale educativo/docente con consolidata esperienza nei servizi per l infanzia e/o con specifico titolo di studio come stabilito dalla L.R. n.9 del 13/05/2003 e Regolamento attuativo n. 13 del 22/12/2004 e successive modificazioni e integrazioni. Fermo restando i requisiti di ammissibilità di cui alla predetta L.R. n. 9/2003 e relativo regolamento attuativo, costituisce priorità, l esperienza professionale nella fascia 0-6 anni. Considerata la diversa natura degli soggetti gestori del servizio, in assenza di un profilo professionale unico di settore, il personale viene assunto con riferimento al CCNL del settore in cui è inserita la sezione primavera. La determinazione della forma/tipologia del rapporto di lavoro per l assunzione del personale è parte integrante dei progetti presentati dai gestori per la conferma o il nuovo accesso al finanziamento pubblico. Per il personale impegnato nel servizio educativo delle Sezioni Primavera vengono predisposte a livello regionale/interregionale specifiche forme di aggiornamento. Il possesso dei suddetti requisiti è condizione essenziale per l autorizzazione al funzionamento delle Sezioni Primavera, per il prosieguo della loro attività e, previa verifica, per la conseguente erogazione del contributo pubblico. Ogni variazione delle caratteristiche del servizio va comunicata al Comune, 11

12 all Ufficio scolastico regionale e alla Regione. Articolo 5 (Modalità attuative) Alla definizione dei criteri di assegnazione per la concessione dei contributi si provvede con successivi atti regionali. La Regione Marche e l Ufficio Scolastico Regionale per le Marche provvedono alla erogazione del contributo pubblico per le Sezioni Primavera, nei limiti degli stanziamenti annuali secondo l ordine prioritario di cui all art.2. Articolo 6 (Tavolo Tecnico Interistituzionale Regionale) Il Tavolo Tecnico Interistituzionale Regionale con sede nella Regione Marche, ha finalità di indirizzo, verifica, e predisposizione di iniziative a supporto del servizio. Il Tavolo Tecnico considera altresì come Sezioni Primavera ancorché non finanziate con risorse pubbliche le Sezioni aggregate a scuole dell infanzia, dopo aver verificato il rispetto dei criteri e il possesso dei requisiti di cui al presente protocollo da parte delle stesse. Il Tavolo si impegna a promuovere specifiche forme di aggiornamento del personale impegnato nei progetti e ad avviare un programma di consulenza tecnica e coordinamento pedagogico. Il Tavolo si impegna altresì a definire un sistema di monitoraggio e valutazione sulla base di indicazioni nazionali a garanzia dell affidabilità del servizio Sezioni Primavera della Regione Marche. 12

13 Articolo 7 (Ruoli e competenze) L Ufficio Scolastico Regionale per le Marche è ente competente ad effettuare visite ispettive nelle Sezioni Primavera per la verifica dei requisiti di ammissione e per controllare il loro funzionamento. La Regione Marche può effettuare controlli in loco e controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà presentate dai beneficiari. Articolo 8 (Validità) Il presente protocollo d intesa ha validità per l anno scolastico 2014/2015, ed è tacitamente confermato per futuri anni scolastici fino a diverse determinazioni delle parti, sulla base delle risorse dei bilanci regionali e statali. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente intesa in conformità alle disposizioni nazionali in materia. Il protocollo d intesa può essere modificato su richiesta presentata da uno dei soggetti sottoscrittori entro l anno di riferimento. Per la Regione La Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Lavoro, Diritto allo Studio, Controlli di Primo Per l Ufficio Scolastico Regionale Il Direttore Generale Annamaria Nardiello Ancona, 4 marzo 2014 Livello Graziella Cirilli 13

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