DISCIPLINA NORMATIVA DELLE ZONE DI COMPLETAMENTO B1-B2-B3 DEL VIGENTE PRG
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- Marianna Rossi
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2 DISCIPLINA NORMATIVA DELLE ZONE DI COMPLETAMENTO B1-B2-B3 DEL VIGENTE PRG 4.1 DEFINIZIONI INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE EDIFICAZIONE DELLE AREE LIBERE (INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE) E PARZIALMENTE LIBERE (COMPLETAMENTO) ZONE PER SERVIZI DI QUARTIERE DESTINAZIONI D USO AMMISSIBILI... 9
3 Le presenti norme regolano le modalità di intervento sui suoli liberi e/o parzialmente liberi e sui suoli già edificati, inclusi nelle zone di completamento B1, B2, B3, come individuate nell Elaborato N01 della Variante al PRG: Titolo II Art DEFINIZIONI Zone B: Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, come perimetrate nell Elaborato N01 della Variante al PRG Titolo II Art.4. Zone B a rilevanza storica: Zone costituite prevalentemente da edificazione perimetrale chiusa, costruite sul prolungamento degli assi stradali di matrice storica, il cui impianto urbanistico si è completato in data antecedente al Tali zone individuano la Città consolidata, intesa quale parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento, ai sensi degliart. 38, comma 3.1 e Art. 76, comma 1, del vigente PPTR. Le relative perimetrazioni sono riportate nell Elaborato N03 della Variante al PRG: Titolo II Art.4. Edifici a carattere storico-architettonico: Gli edifici a carattere storico-architettonico sono individuati all interno delle Tav.N06a, N06b, N06c. Sono altresì da considerarsi edifici a carattere storico-architettonico anche quelli che, pur non espressamente individuati nei suddetti elaborati grafici, presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche: - realizzazione risalente a prima del uso di tecniche e modalità costruttive dell edilizia storica (es. murature portanti, coperture murarie o lignee, superfici voltate e assimilabili, etc.) - prospetti caratterizzati da fregi e/o elementi architettonici ricorrenti dell edilizia otto-novecentesca (es. cornicioni, paraste, marcapiani, archi, assi di simmetria, prevalenza di pieni su vuoti, balconi con gattoni, etc.) 4.2 INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI Nelle zone B1, B2, B3 del P.R.G.C., sono ammissibili seguenti tipi di interventi edilizi:
4 I. Interventi di manutenzione ordinaria; II. III. IV. Interventi di manutenzione straordinaria; Interventi di restauro e di risanamento conservativo; Interventi di ristrutturazione edilizia; V. Interventi di sopraelevazione; VI. Edificazione delle aree libere (interventi di nuova costruzione) e/o parzialmente libere (completamento) Gli interventi suddetti si attuano con le modalità specificate, negli articoli che seguono e nelle tavole allegate alla Variante al PRG Titolo II Art Le prescrizioni della presente variante al P.R.G. possono essere disattese solo in attuazione di norme sovraordinate E fatto divieto di demolire, anche parzialmente, gli edifici a carattere storico-architettonico come definiti all art INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA La definizione di intervento di manutenzione ordinaria è quella disciplinata dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 4.4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA La definizione di intervento di manutenzione straordinaria è quella disciplinata dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii. Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
5 4.5 INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO La definizione di intervento di restauro e di risanamento conservativo è quella disciplinata dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii. Per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo si intendono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio Gli edifici a carattere storico-architettonico come definiti all Art.4.1 delle presenti norme, possono essere interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo. 4.6 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Per interventi di ristrutturazione edilizia si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono: a) il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; b) demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza; c) demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, con il mantenimento dello stesso sedime e della sagoma originaria Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al punto 4.6.1a) sono applicabili sempre, in tutte le zone B1, B2 e B Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al punto 4.6.1b) sono applicabili nelle zone B1, B2, B3, salvo i seguenti casi: - edifici a carattere storico-architettonico come definiti all Art immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., nonché delle disposizioni normative del vigente PPTR.
6 E fatto obbligo di rispettare comunque gli allineamenti preesistenti sulla/e strada/e e di mantenere lo stesso numero di livelli abitabili dell edificio preesistente Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al punto c) sono applicabili nelle zone B1, B2, B3, salvo i seguenti casi: - edifici a carattere storico-architettonico come definiti all Art immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., nonché delle disposizioni normative del vigente PPTR Nelle Zone B a rilevanza storica di cui all Art.4.1, come perimetrate nell Elaborato N03, la demolizione anche parziale e successiva ricostruzione è ammessa solo previa verifica documentata graficamente e fotograficamente che attesti che l edificio preesistente non presenti caratteri storico-architettonici quali quelli richiamati all Art.4.1, da documentare sempre mediante perizia giurata. 4.7 INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE La sopraelevazione è consentita unicamente per gli edifici già individuati nelle previsioni progettuali dello Studio Particolareggiato del 1980 dotato di apposite disposizioni planovolumetriche, recepito nella variante di PRGC approvato con DGR 561/2005, e nella successiva variante adottata con D.C. 61/2013. Tale individuazione non costituisce pertanto variante alla normativa vigente Gli edifici compresi nelle maglie tipizzate B1, B2, B3, che alla data di adozione della variante al P.R.G.C. di cui alla D.C.C. del , n 86 risultavano già edificati al solo piano terra o piano rialzato, sono sopraelevabili mediante la costruzione del piano primo.tali edifici sono individuati negli Elaborati N04-N04a-N04b-N04c della Variante al PRG Titolo II Art Gli interventi di sopraelevazione devono essere contenuti all interno della sagoma di ingombro del piano terra o rialzato esistente e ne possono prevedere la totale o parziale copertura. E consentita la copertura totale anche nel caso di edifici già assoggettati a sopraelevazione parziale La sopraelevazione è consentita anche nel caso in cui il piano terra o rialzato siano stati oggetto di ristrutturazione edilizia, purché quest ultima abbia mantenuto lo stesso sedime enon abbia comportato modifiche alla sagoma e/o al volume preesistenti.
7 4.7.5 L'altezza netta dei vani abitabili a costruirsi al piano primo e dei loro accessori, misurata tra estradosso pavimento e intradosso soffitto, deve essere non superiore a metri 3,00 e non inferiore a metri 2, Nel caso di ristrutturazione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione con stessa sagoma e volume seguita da sopraelevazione, l altezza complessiva del nuovo fabbricato terra+primo o rialzato+primo deve essere non superiore a ml 7, Resta vietata la demolizione anche parziale degli edifici a carattere storico-architettonico di cui all art Nella sopraelevazione e negli ampliamenti in genere di fabbricati preesistenti, è necessario ottemperare alle norme introdotte dal D.M. Infrastrutture del Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, al fine della valutazione della sicurezza strutturale, e ove necessario, procedere con l adeguamento della costruzione esistente al piano terra e/o al piano rialzato, fermo restando il divieto di demolizione degli edifici di cui all Art.4.1 delle presenti norme. A tal fine sono eccezionalmente consentiti i fuori sagoma solo per gli elementi strettamente strutturali, che incidano il meno possibile sulla sagoma preesistente e comunque, non oltre i 50 cm per ciascun lato, fatti salvi gli allineamenti stradali e le norme del codice civile Nel caso di intervento di sopraelevazione, per i parcheggi privati ex. Art.18 L. n. 765/67, si fa riferimento all Art. 6 Titolo I delle NTA del vigente PRGC. Non è consentita la monetizzazione Il rilascio del titolo abilitativo relativo all intervento di sopraelevazione sarà subordinato alla monetizzazione delle aree a standard corrispondente al carico insediato, ciò limitatamente alle sopraelevazioni degli edifici individuati con la variante di cui alla DGR n.561/2005 e con la variante adottata con D.C. n.61/ L intervento di sopraelevazione su edifici aventi caratteri storico-architettonici definiti nell Art.4.1 delle presenti norme deve necessariamente rispettare gli allineamenti con le cortine edilizie adiacenti e comunque l affaccio diretto su strada. Non è consentito in alcun modo l arretramento del nuovo fronte rispetto alla strada. La sopraelevazione è ammessa solo nel rispetto del mantenimento dei caratteri storico-architettonici, ancorché minori, nonché di caratteri cromatici e materici preesistenti (interventi di anastilosi) Per gli edifici aventi caratteri storico-architettonici allo scopo di rispettare i rapporti canonici tra le parti dell edificio (piano terra/ primo piano) l altezza massima della sopraelevazione può raggiungere mt 4,00 tra piano pavimentato ed estradosso solaio. 4.8 EDIFICAZIONE DELLE AREE LIBERE (INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE) E PARZIALMENTE LIBERE (COMPLETAMENTO)
8 4.8.1 Per aree libere incluse nelle zone tipizzate come zone B1, B2, B3, si intendono: - Le aree che non siano edificate, non asservite a edifici esistenti, come pertinenze dirette o come parte scoperta di un lotto edificato, e che abbiano diretta comunicazione con una sede stradale pubblica; Per aree parzialmente libere incluse nelle zone tipizzate come zone B1, B2, B3, si intendono: - Le aree che, seppur edificate o asservite a edifici esistenti, hanno ancora residua suscettibilità edificatoria in relazione agli indici e parametri fissati dagli Artt delle presenti norme Sono assimilate ai casi di cui al punto 4.8.1, le aree incluse nelle zone tipizzate come zone B3 individuate nell Elaborato N01 che, per effetto della demolizione di volumi preesistenti, sono suscettibili di nuova edificazione in relazione agli indici e parametri fissati dall art delle presenti norme L edificazione nelle aree di cui ai punti e è consentita nel rispetto delle norme del DPR n.380/2001 e nel rispetto inderogabile dei parametri urbanistici del DM n.1444/1968, in particolare nel rispetto della distanza dai confini e della distanza di 10 mt tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti Nel caso di edificazione in linea e in aderenza sui confini laterali, è obbligatorio, nel rispetto delle distanze minime prescritte dal DM1444/1968, che i fronti degli edifici di nuova costruzione rispettino gli allineamenti preesistenti o al più siano arretrati rispetto ad essi. Non è consentito sopravanzare gli allineamenti preesistenti né sul fronte strada né negli eventuali cortili o spazi interni. Non sono ammessi volumi chiusi in aggetto su suolo pubblico L intervento di nuova costruzione deve essere effettuato ai sensi del DPR 380/01 e ss.mm.ii Nella edificazione delle aree libere e/o parzialmente libere di cui al punto 4.8.1, nonché delle aree di cui al punto e in tutte le operazioni che comportano aumento di volume, devono essere rispettati i seguenti parametri: Dc Distanza dei confini: H/2 con un minimo di m 5; è ammessa l edificazione in aderenza a fabbricati esistenti sul confine, con diritto di prevenzione tra confini non edificati, salvo quanto previsto dal codice civile; Df Distanza tra fabbricati: semi-somma delle altezze fermo restando la distanza minima assoluta di 10m stabilita dall Art.9 del DM n.1444/1968 e ss.mm.ii. tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti; Ds Distacco dal ciglio stradale: secondo allineamenti prevalenti o eventuali arretramenti così come sopra definiti; Vp Verde privato di pertinenza: minimo 20% della superficie fondiaria.
9 H/l Rapporto altezza massima edificio con larghezza stradale < 1,5; nel caso l intera facciata del nuovo edificio, si arretri rispetto al filo stradale, ai fini del calcolo del parametro H/L la misura di detto arretramento potrà essere sommata alla larghezza stradale, laddove non sia vietato ai sensi dell art delle presenti norme; P Parcheggio. La superficie da destinare a parcheggio deve essere pari, almeno a 1 mq ogni 10 mc di volume della nuova costruzione, e comunque assicurare almeno un posto macchina (15 mq) per alloggio (posto auto = 15mq). La presente norma sostituisce quella dell'art. 6 Titolo I delle N.T.A. del P.R.G. Non è consentita la monetizzazione Zone di completamento B1. Per gli interventi di nuova costruzione o completamento nelle zone B1 del vigente P.R.G., devono essere rispettati, oltre ai parametri sopra riportati, i seguenti indici: Lotto fondiario minimo: 500 mq Iff- Indice di fabbricabilità fondiario: 5mc/mq, applicato al lotto al netto delle superfici destinate o da destinare a strada. Rc- Rapporto di copertura: massimo 50% del lotto fondiario. H - Altezza massima 10 mt Zone di completamento B2 Per gli interventi di nuova costruzione o completamento nelle zone B2 del vigente P.R.G., devono essere rispettati, oltre ai parametri sopra riportati, i seguenti indici: Lotto fondiario minimo: 500 mq Iff- Indice di fabbricabilità fondiario: 3mc/mq, applicato al lotto al netto delle superfici destinate o da destinare a strada. Rc - Rapporto di copertura: massimo 50% del lotto fondiario. H - Altezza massima: 10 mt Zone di completamento B3 Per gli interventi di nuova costruzione o completamento nelle zone B3 del vigente P.R.G., devono essere rispettati, oltre ai parametri sopra riportati, i seguenti indici:
10 Lotto fondiario minimo: 500 mq Iff- Indice di fabbricabilità fondiario: 1,5mc/mq, applicato al lotto al netto delle superfici destinate o da destinare a strada. Rc - Rapporto di copertura: massimo 30% del lotto fondiario. H - Altezza massima 10 mt Zone B a rilevanza storica Nelle Zone B a rilevanza storica, così come definite all Art.4.1, perimetrate nell Elaborato N03, tutti gli interventi devono rispettare gli allineamenti con le cortine edilizie adiacenti e comunque l affaccio diretto su strada. Non è consentito in alcun modo l arretramento del nuovo fronte rispetto alla strada. 4.9 ZONE PER SERVIZI DI QUARTIERE Le nuove aree a standard (verde e servizi) necessarie a consentire la nuova edificazione sono individuate dal vigente PRG e soggette alle norme dell art.16 delle N.T.A. del vigente Piano DESTINAZIONI D USO AMMISSIBILI La destinazione degli edifici nelle zone di completamento B1, B2, B3, deve essere prevalentemente residenziale, sono ammessi i servizi della residenza e le attività previste all art.2 Titolo II delle N.T.A. di P.R.G. Le destinazioni d uso in ciascun fabbricato, compatibilmente con le prescrizioni del R.E.C., possono essere: - piano seminterrato o interrato: autorimessa, deposito materiali non infiammabili, locali cantina e vani tecnici pertinenziali al fabbricato; - piano terra: attività produttive (artigianato non molesto) oppure attività commerciali (negozi, esposizioni, rivendite, bar, trattorie, ecc.) autorimesse, ufficio e residenza; - piano rialzato e piani superiori: residenza, ufficio, servizi della residenza o ad essa assimilabile. Ciò fatta eccezione per gli immobili che alla data di adozione della variante al P.R.G.C. di cui alla D.C.C. del , n 86 erano già destinati ad usi diversi dai prescritti.
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