Ai Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti III, Il e I. Ai Consiglieri Regionali. Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche IL PRESIDENTE

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1 CoHsglo ReqoHale (It11a C1ìmp. Prot.n /A Al Sgnor Presdente della Gunta Regonale della Campana Va S. Luca, 81 INAPOLI A Presdent delle Commsson Conslar Permanent III, Il e I A Consgler Regonal Al Settore Legslatvo, Stud e Rcerche LORO SEDI Oggetto: Proposta d Legge Norme per la qualfcazone e l ammodernamento del sstema dstrbutvo de carburant Reg. Gen. n. 432 Ad nzatva del Consglere Fulvo Martuscello. Depostata l 3 gennao 2012 VISTO l artcolo 98 del Regolamento nterno IL PRESIDENTE ASSEGNA l provvedmento n oggetto a: III Commssone Conslare Permanente per l esame; Il e I Commssone Conslare Permanente per l parere. Le stesse s esprmeranno ne mod e termn prevst dal Regolamento. Napol. IL PRESIDENTE Mod.

2 Napol 02/01/2013 Prot. n 01 del 02/01/2013 Consglo Regonale della Campana / Prot. Gen A Del 03/ Da CR A SERASS 5736 Alla Segretera Generale SEDE Oggetto: trasmssone Proposta d Legge NORME PER LA QUALIFICAZIONE SISTEMA DISTRIBUTIVO DEI CARBURANTI E L AMMODERNAMENTO DEL S trasmette n allegato la Proposta d Legge NORME PER LA QUALIFICAZIONE E L AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEI CARBURANTI a frma del Consglere Fulvo Martuscello I

3 REGIONE CAMPANIA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE NORME PER LA QUALIFICAZIONE E L AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEI CARBURANTI a frma del Consglere Fu1vo Martuscello JUUIQ Consglo Regonale della Campana Prot. Gen A Del 03/01/ Da CR A SERASS PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA

4 ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N NORME PER LA QUALIFICAZIONE E L AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEI CARBURANTI a frma del Consglere Fulvo MartusceNo Consglo Regonale della Campana Prot. Gen A DeL 03/01/ RELAZIONE Da CR ASERASS La vgente normatva regonale relatva al settore della dstrbuzone carburant d cu alla Legge Regonale 29 marzo 2006 n. 6 recante Norme per la razonalzzazone e l ammodernamento del sstema dstrbutvo de carburant trova l suo fondamento nel Decreto Legslatvo 11 febbrao 1998 n. 32 recante Norme n matera d lberalzzazone della rete dstrbutva carburant ed emanato n attuazone della Legge delega n.59/l 997, c.d. Bassann 1. Con tale Decreto l legslatore segnava un radcale mutamento della dscplna gurdca del settore, da un lato favorendo process d lberalzzazone attraverso la sosttuzone del regme concessoro con quello autorzzatvo, dall altro valorzzando l ruolo prmaro del Comune nella gestone del terrtoro attraverso l confermento allo stesso delle funzon ammnstratve n matera d mpant d dstrbuzone carburant, fatta eccezone per quelle relatve agl mpant autostradal rservate alle Regon n vrtù dell artcolo 105 del Decreto Legslatvo 31 marzo 1998 n.112. In attuazone della rforma operata con l D.Lgs.32/98 ed n forza della potestà legslatva prmara regonale n matera d commerco, successvamente attrbuta alle Regon dall artcolo 117, IV comma Cost., come modfcato dalla rforma del ttolo V della Costtuzone, la Regone Campana provvedeva a dscplnare n modo organco la matera de carburant attraverso l approvazone della Legge n.6/2006 che aveva fra le sue fnaltà l mgloramento del servzo d erogazone de carburant n termn d razonalzzazone e rqualfcazone della rete. Tale fnaltà venva perseguta attraverso la determnazone d bacn d utenza, la defnzone d requst mnm per gl mpant, la elmnazone delle strutture ncompatbl con l terrtoro per motv d scurezza e d salvaguarda de ben d nteresse storco,archtettonco ed ambentale. In questo quadro d evoluzone del settore è ntervenuta la Commssone europea che,gà n data 14 ottobre 2005, rchamava l attenzone del Governo Italano sulle possbl ncompatbltà, rspetto al prncpo d lbertà d stablmento (artcolato 43 del Trattato), d alcune dsposzon normatve, statal e regonal, determnant le condzon per l autorzzazone all nstallazone ed all eserczo degl mpant d dstrbuzone carburant. In partcolare la Commssone rlevava che tal dsposzon potevano tradurs n un ostacolo all ngresso nel mercato talano d nuov operator provenent da altr Stat membr dell Unone. 2

5 Il Governo Italano, n data 15febbrao 2006, rappresentava alla Commssone la necesstà del mantenmento del quadro normatvo nazonale vgente e successvamente, n data 27 novembre 2006, comuncava l avvo d un processo d rflessone attvato a lvello nazonale e regonale, nteso a rformare l sstema d dstrbuzone de carburant allo scopo,tra l altro, d semplfcare le procedure e stmolare le attvtà commercal. li 28 febbrao 2008 la Commssone, constatando la perdurante vgenza delle dsposzon lesve n questone,procedeva formalmente notfcando la decsone d deferre lo Stato talano alla Corte d Gustza a causa delle restrzon n matera d concorrenza rnvenute nell ordnamento nazonale aprendo n tal modo una procedura d nfrazone comuntara. Costtuvano oggetto d censura le dsposzon che confervano eccesva gravostà a requst rchest per l apertura d nuove stazon d servzo e fra queste, n partcolare, quelle relatve agl obblgh d superfc mnme e d attvtà commercal ntegratve, c.d. non ol, nonché quelle che dettavano dstanze mnme tra mpant e che ponevano restrzon agl orar d apertura. La rsposta normatva statale a rlev sollevat dalla procedura d nfrazone n matera d carburant, avvenva con l approvazone dell artcolo 83 bs della Legge 6 agosto 2008 n.133 recante Conversone n Legge,con modfcazon, del Decreto legge 25 gugno 2008 n.112, recante dsposzon urgent per lo svluppo economco, la semplfcazone, la compettvtà, la stablzzazone della fnanza pubblca e la perequazone trbutara entrata n vgore l 22 agosto L artcolo 83 bs, comm 17 e 22, rafforza l processo d lberalzzazone del settore, provvedendo all elmnazone de contngent numerc, delle dstanze mnme tra mpant. dell obblgo delle superfc mnme commercal nonché dell obblgo d presenza delle attvtà commercal e de servz ntegratv all nterno degl mpant. Vanno segnalate nfne le successve approvazon del Decreto Legslatvo 26 marzo 2010 n.59 recante l attuazone della c.d. Drettva Bolksten ( Drettva 2006/123/CE relatva a servz del mercato nterno) e delle Legg 15 luglo 2011 n. 111 e 24 marzo 2012 n.27. Tal provvedment ntroducono mportant nnovazon n matera, prevedendo per nuov mpant,stuat fuor da centr abtat, la presenza d dspostv automatc per l pagamento de carburant e l adeguamento d quell esstent con le medesme apparecchature. Vene amplata la possbltà d commercalzzare prodott non ol e s rbadsce la necesstà d procedere alle verfche d compatbltà degl mpant che presentano evdent element che contrastano con le vgent normatve d scurezza. Alla luce d tutto quanto sopra rportato, s comprende la necesstà d procedere all adeguamento della normatva regonale alla normatva statale e comuntara, operando,nel contempo, una rforma del settore che ncontr maggormente le mutate esgenze d un mercato sempre pù flessble ed aperto a nuove stanze concorrenzal. Il progetto d Legge propone, dunque, una dscplna programmatca orentata al contemperamento de var nteress pubblc, anche d rlevo costtuzonale, convolt dal settore, qual la tutela della salute, dell ambente e del paesaggo, del terrtoro, della scurezza, del consumatore, con la tutela della concorrenza, la lbertà d nzatva economca, d stablmento e la partà d accesso al mercato. La normatva, attraverso la ponderazone e la sntes de predett nteress pubblc n goco, persegue la fnaltà ultma d mglorare la qualtà del servzo offerto dalla rete dstrbutva de carburant, nnanztutto sotto l proflo della scurezza. 3

6 Tale fnaltà trova realzzazone medante una pluraltà d azon snergche, tra le qual un costante montoraggo sulla evoluzone della presenza del servzo sul terrtoro campano e sulla qualtà delle prestazon rese all utente n termn d offerta commercale per l non ol. In partcolare, nell ottca d favorre lo svluppo qualtatvo della rete, la norma s rpromette d aumentare, lberamente, le attvtà ntegratve ndvduate dalla Legge, nserendole sull mpanto carburant e concorrendo n tal modo a formare una realtà economca complessa ed untara, dando n tal modo alla rete campana una connotazone d proflo europeo. Da ultmo, sotto l proflo procedmentale, s segnala l mantenmento del regme autorzzatoro n relazone all nstallazone degl mpant che trova pena gustfcazone anche alla luce delle ntervenute normatve cornuntare n quanto strumento che asscura, nel modo pù effcace, la salvaguarda de prevalent nteress pubblc legat alla tutela del terrtoro, dell ambente, della scurezza stradale e della prevenzone ncend. Il presente Progetto d Legge s compone d 35 artcol L ARTICOLO I defnsce l ambto d applcazone della normatva e pone come fnaltà specfche l ammodernamento ed l mgloramento qualtatvo della rete degl mpant attraverso la maggore presenza d servz res all utenza. L ARTICOLO 2 defnsce la rete carburant, l mpanto quale complesso commercale untaro, le tpologe de prodott erogabl e fornsce altresì un glossaro d tutt termn rscontrabl nel testo della Legge. L ARTICOLO 3 stablsce la potestà comunale per l rlasco delle autorzzazon per l nstallazone e l eserczo degl mpant d dstrbuzone carburant. L ARTICOLO 4 rbadsce la competenza della Gunta Regonale d formulare proposte, ndrzz e crter d programmazone commercale ed urbanstca per l nsedamento delle nuove attvtà d dstrbuzone carburant GLI ARTICOLI 5 e 6 defnscono la Commssone Consultva Regonale Carburant specfcandone la composzone, compt ed l funzonamento. L ARTICOLO 7 è relatvo all Osservatoro ed a sstem nformatv necessar per consentre alla Regone d adempere a quanto prevsto dal Decreto Legslatvo 32/98 crca la effettuazone del montoraggo annualmente effettuato sulla evoluzone della rete campana. L ARTICOLO 8 defnsce crter d formazone de bacn d utenza ndvduat sul terrtoro regonale per consentre lo studo ed l montoraggo della rete campana. L ARTICOLO 9 defnsce le fattspece d attvtà per le qual è rchesto l rlasco d un provvedmento autorzzatvo comunale. L ARTICOLO 10, nvece, stablsce qual attvtà sono soggette a semplce comuncazone da parte del rchedente. L ARTICOLO Il dscplna le msure ammnstratve agevolate e fnalzzate alla dffusone del bometano. L ARTICOLO 12 specfca qual attvtà commercal ntegratve possono dotare gl mpant dstrbuzone carburant per ncrementare l numero e la qualtà de servz res all utenza. 4

7 L ARTICOLO 13 è relatvo a requst soggettv che devono possedere coloro che ntendono eserctare l attvtà d dstrbuzone carburant e le eventual attvtà commercal nteg ratve. GLI ARTICOLI 14 E 15 sono relatv agl adempment ammnstratv necessar per trasfermento della ttolartà d un mpanto e qual sono una sospensone dell attvtà e quell d decadenza dell autorzzazone. cas contemplat per rchedere l L ARTICOLO 16 descrve la composzone, compt e le modaltà d svolgmento delle procedure d collaudo della Commssone regonale d collaudo degl mpant della rete ordnara e d quella autostradale. Sono altresì specfcat qual tp d ntervento sano soggett all esame da parte della suddetta Commssone. L ARTICOLO 17 è relatvo alla dscplna urbanstca n matera d mpant con partcolare rfermento a parametr tecnc volt a favorre gl nsedament per un adeguato svolgmento delle attvtà commercal ntegrauve. L ARTICOLO 18 favorsce g adeguament degl mpant esstent con la dotazone d attrezzature genche ed mpartsce dsposzon a Comun crca le verfche d compatbltà non ancora effettuate. L ARTICOLO 19 defnsce gl mpant d pubblca utiltà. L ARTICOLO 20 prevede l adozone del Regolamento d attuazone alla Legge, stablendone l contenuto. L ARTICOLO 21 rguarda gl orar d apertura, chusura ed mpant. turn d funzonamento degl GLI ARTICOLI DAL 22 AL 28 rguardano la matera degl mpant d dstrbuzone carburant n frego alla rete autostradale ed alle tangenzal ed a raccord defnt come autostrade dagl Ent propretar dtal strade. Per tal mpant, come prevsto dalla normatva statale, vge ancora l regme d concessone. GLI ARTICOLI DAL 29 AL 32 sono relatv agl mpant ad uso prvato, a contentor dstrbutor mobl fno a 9000 ltr ed agl mpant per natant ed aeromobl. GLI ARTICOLI 33 e 34 specfcano a ch compete la vglanza ed l controllo sulla corretta applcazone della Legge e sulle relatve sanzon n caso d accertate nosservanze. L ARTICOLO 35 detta le norme transtore e le abrogazon. On. Fulvo Martuscello Art. Oggetto e fnaltà 5

8 1 In attuazone del Decreto legslatvo 11 febbrao 1998 n. 32, nonchè dell artcolo 19 legge 5 marzo 2001, n. 57 ed n coerenza con l art. 83 bs, comm da 17 a 21, del decreto legge 25gugno 2008, n. 112, convertto n legge, con modfcazon, dall art. della legge 6 agosto 2008, n. 133, dell art. 28 del decreto legge 6 luglo 2011 n. 98, convertto con legge 15luglo2011, n. 111, e del decreto legge 24 gennao 2012, n. 1, convertto, con modfcazon, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, nel rspetto della lbertà a stablmento, della concorrenza e della tutela del terrtoro, la prncp ed presente legge detta crter fondamentan per l ammodernamento degl mpant d dstrbuzone carburant, alfne d mglorare l effcenza complessva della rete, nonché promuovere l ncremento anche qualtatvo de servz res all utenza e la garanza del servzo pubblco, nell ottca della snellezza, trasparenza, effcenza ed effcaca del azone amrnnstratva. Art2 Defnìzor 1. A sens della presente legge, per rete s ntende nìerne de punt d vendta erogant benzne, gasol, gas d petrolo lquefatt-gpl e metano pe autotrazcne e tutt carburant per autotrazone n commerco, v comprese le colonnne per l almentazone d vecol elettrc o almentat con drogeno ubcat sulla rete stradale, compres quell st nelle aree d pertnenza d centr commercal, ndustral, artganal, gl mpant ad uso prvato, lacual e marn, gl mpant stuat sulla rete autostradale, su raccord autostradal e sulle tangenzal, con esclusone degl mpant utlzzat solo per gl autovecol d propretà delle ammnstrazon pubbche. 2. Per carburant per autotrazone s ntendono a) benzne; seguent tp d prodott: b) gasol; c) gpl; d) gas naturale -metano; e) drogeno; f) mscele metanodrogeno; g) qualsas altro carburante conforme alle norme emanate dagl ent competent secondo la vgente normatva. 3. Per mpanto s ntende l compesso commercale untaro sulla pubblca va, dotato d propr access ad uso esclusvo dello stesso, costtuto da uno o pù apparecch d erogazone automatca d carburante per autotrazone, con le relatve attrezzature, nonché costtuto dalle aree destnate agl edfc ed a manufatt per servz all automoble ed all automoblsta, nonché costtuto dalle autonome attvtà commercal ntegratve, comprensvo de parchegg e delle relatve aree d manovra. 4. A sol fn del montoraggo d cu a! successvo art. 7 per chosco s ntende un mpanto costtuto da uno o pù dstrbutor con attrezzature per la modaltà d pagamento self-servce pre payment o post-payrnent stuat nellarea d pertnenza dell mpanto ed al d fuor della sede stradale, a semplce, doppa o multpla erogazone d carburant con relatv serbato, servz genc degl addett e fornto d un locale adbto a! rcovero del personale addetto nonché eventualmente 6

9 all esposzone d lubrfcant e d altr accessor per vecol. E prevsta la presenza d una penslna a copertura delle sole colonnne; 5. A sol fnì del montoraggo d cu al successvo art. 7 per stazone d rfornmento s ntende un mpanto costtuto da uno o pù dstrbutor a semplce, doppa o multpla erogazone d carburant con relatv serbato fornto d un locale per l rcovero, servz genc degl addett ed all esposzone d lubrfcant e d altr accessor per vecol, escluse le attrezzature per lavaggo, l grassaggo e altr servz per vecol. Sono prevste attrezzature per modaltà d pagamento self servce pre-payment o post-payment e la presenza d una penslna per offrre rparo durante l effettuazone del rfornmento; 6. A sol fn del montoraggo d cu al successvo art. 7 per stazone d servzo s ntende un mpanto costtuto da uno o pù dstrbutor a semplce, doppa o multpla erogazone d carburant con relatv serbato e dalle attvtà accessore al servzo degl utent. Inoltre, essa comprende attrezzature per lavaggo e grassaggo e altr servz per vecol ed è fornta d servz genc. Sono prevste attrezzature per modaltà d pagamento self servce pre-payment o post-payment e la presenza d una penslna per offrre rparo durante l effettuazone del rfornmento. 7. Per erogatore s ntende l nseme delle attrezzature che permettono l trasfermento automatco del carburante dal serbatoo dell mpanto al serbatoo dell automezzo msurando contemporaneamente volum ovvero le quanttà trasferte. Esso è composto da: a) una pompa o un sstema d adduzone; b) un contatore ed un msuratore; c) una pstola con una valvola d ntercettazone; d) tubazon d connessone; e) dspostv d scurezza prevst dalla normatva vgente tra cu quell d recupero vapor d benzna d cu al D.Lgs. 152/2006, lmtatamente alla pompa d dstrbuzone delle benzne per autovecol. 8. Per colonnna s ntende l apparecchatura contenente uno o pù erogator; per colonnna multdspenser s ntende l apparecchatura attrezzata per l erogazone contemporanea d dvers prodott. 9. Per self-servce pre-payment s ntende l complesso d apparecchature a lettura ottca d banconote ovvero d carte d credto per l erogazone automatca d carburante senza l assstenza d apposto personale. 10. Per self-servce post-payment s ntende l complesso d apparecchature per l comando e controllo a dstanza dell erogatore del carburante da parte d apposto ncarcato con pagamento successvo al rìfornmento effettuato dall utente. 11. Per gestore s ntende l soggetto n possesso del ttolo abltatvo per l eserczo dell mpanto d dstrbuzone de carburant rlascato dall Agenza delle Dogane, addetto al servzo d rfornmento de vecol, alle prestazon d prmo ntervento su medesm, all eserczo delle attvtà accessore, nonché alla vglanza e controllo dell ntera area d servzo. 12. Per mpanto ad uso prvato s ntendono: a) tutte le attrezzature fsse, senza lmt d capactà, ubcate all nterno d aree prvate non aperte al pubblco, qual stablment, canter, magazzn, depost e sml e destnate al rfornmento esclusvo degl autovecol d propretà d mprese produttve o d servz, ttolar del provvedmento d autorzzazone dotate d almeno dec autovecol che non possono essere rfornt presso gl mpant stradal; 7

10 b) gl mpant d dstrbuzone carburant per autotrazone stuat all nterno delle aree d pertnenza delle pubblche ammnstrazon, ad uso esclusvo de mezz appartenent alle stesse; 13. Per contentore-dstrbutore moble ad uso prvato s ntendono tutte le attrezzature mobl con capactà non superore a ltr ubcate all nterno d azende agrcole e agromeccanche, d cave per estrazone d materale, d canter stradal, ferrovar ed edl nonché d attvtà ndustral e artganal, destnate al rfornmento d macchne ed autovecol non targat e non crcolant su strada, d propretà dell azenda presso la quale vene usato l contentore dstrbutore moble, con carburant lqud d categora C d cu al Decreto del Mnstero dell Interno del 31luglo Per erogato d mpanto s ntendono prodott benzne, gasolo, gpl e metano per autotrazone effettvamente commercalzzat come rsultant da regstr d carco e scarco vdmat dal competente uffco dell Agenza delle Dogane o da dat comuncat da ttolar dell autorzzazone relatvamente al prodotto metano. 15. Per rstrutturazone totale s ntende l completo rfacmento dell mpanto così come defnto al precedente comma 3, comprendente la totale sosttuzone e l rposzonamento delle attrezzature petrolfere. Art3 Funzon de Comun 1. I Comun eserctano le funzon ammnstratve prevste dalla presente legge. In partcolare provvedono: a) al rlasco dell autorzzazone per l nstallazone e l eserczo d mpant d dstrbuzone carburant comprensva del permesso d costrure; b) alla fssazone de crter degl orar e de turn d apertura e chusura sulla base degl ndrzz regonal d cu al comma 1, lettera e) del successvo artcolo 20. Art.4 Programmazone regonale n matera d carburant 1. La Gunta regonale, attraverso forme d consultazone e d confronto con le rappresentanze degl ent local, le tre organzzazon maggormente rappresentatve a lvello nazonale delle mprese del commerco e delle Organzzazon sndacal, sentta la Commssone consultva regonale carburant d cu all art. 5, defnsce le proposte relatve agl ndrzz general ed a crter d programmazone commercale ed urbanstca per l nsedamento delle attvtà d dstrbuzone de carburant, nel rspetto della normatva statale e comuntara vgente. Art.5 Commssone consultva regonale carburant 8

11 1. E sttufta presso la struttura regonale competente la Commssone Consultva regonale relatva agl mpant d dstrbuzone carburant. 2. La Commssone d cu al comma è composta da: a) l Assessore regonale d rfermento, o suo delegato, che la presede; b) l drgente della struttura regonale competente o suo delegato; c) l rappresentante dell Unone petrolfera o suo delegato; d) l rappresentante dell Assopetrol o suo delegato; e) l rappresentante del consorzo Grand Ret o suo delegato; f) l rappresentante dell Assocazone Nazonale Dstrbutor Stradal GPL autotrazone - DI.STRA.GAS. - o suo delegato; g) l rappresentante delrassogaslqud o suo delegato; h) l rappresentante della Federmetan o suo delegato; ) l rappresentante della Assogasmetano o suo delegato; I) l rappresentante del consorzo Ecogas o suo delegato; m) tre rappresentant delle organzzazon d categora de gestor maggormente rappresentatve a lvello nazonale o loro delegat; n) l rappresentante dell Anc o suo delegato; o) tre espert del settore mpant d dstrbuzone carburant; 3. Esercta le manson d segretaro un funzonaro della struttura regonale n matera d carburant. 4. La commssone è nomnata con decreto del Presdente della Gunta regonale, da emanars entro sessanta gorn dalla data d entrata n vgore della presente legge, su proposta dell assessore regonale d rfermento, sulla base delle desgnazon effettuate dagl ent, assocazon ed organzzazon rappresentate. La mancata desgnazone d alcun rappresentant non mpedsce la costtuzone della commssone se sono nomnat la metà pù uno de suo component. Essa dura n carca cnque ann. 5. A component ed al segretaro della Commssone non è corrsposto alcun compenso. 6. Le sedute sono valde con la presenza, n prma convocazone, della maggoranza de component e, n seconda convocazone, d un terzo de component. Il componente che, senza nessuna gustfcazone, s assenta per tre volte consecutve decade d drtto ed è sosttuto entro sessanta gorn con le stesse modaltà d cu al comma Le delberazon sono adottate a maggoranza de present, computando tra quest ultm gl astenut. In caso d partà d vot prevale l voto del presdente. 9

12 Art,6 Compt della Commssone consultva regonale carburant La Commssone d cu all artcolo 5 è lo strumento sttuzonale d confronto tra dvers operator del settore e l ammnstrazone regonale sull evoluzone della rete. La Commssone formula contrbut e proposte all ammnstrazone regonale sulle problematche concernent: a) la qualfcazone e l ammodernamento della rete dstrbuzone carburant; b) la elaborazone d proposte, stud od nzatve nerent le fnaltà d cu alla presente legge; c) quest d carattere generale nerent la corretta nterpretazone delle norme applcabl a lvello regonale; 2. La Commssone vene sentta semestralmente dalla Regone n merto al montoraggo effettuato per verfcare l evoluzone del processo d qualfcazone ed ammodernamento della rete, a sens del decreto legslatvo 11febbrao 1998, n. 32, artcolo 3, comma 9. Art7 Osservatoro e sstem nformatv 1. La Regone svolge un attvtà permanente d anals e d studo delle problematche struttural e conguntural del settore rete carburant, nel contesto del quadro economco regonale, nazonale ed nternazonale, medante un apposto uffco che allo scopo svolge funzon d osservatoro regonale, concorrendo, con l uffco d statstca regona!e e con gl altr sstem nformatv regonal: a) al montoraggo annuale, a sens del decreto legslatvo n. 32)98, artcolo 3, comma 9; b) alla dffusone delle nformazon presso le sttuzon e le categore economche e tutt soggett nteressat; c) alla promozone d stud e rcerche, nonché alla realzzazone d strument d nformazone perodca. 2. La Regone Campana, n attuazone d quanto prevsto al comma ed al fne d esamnare le caratterstche e l evoluzone della rete dstrbutva de carburant, ndvdua bacn d utenza d cu all art. 8, avent caratterstche terrtoral omogenee, montorandone le dnamche evolutve n termn d qualtà e d ammodernamento degl mpant. Art8 Bacn d utenza 1. A fn del montoraggo della rete dstrbutva, la Regone ndvdua, con l Regolamento d attuazone d cu all art. 20, appost bacn d utenza, sulla base de seguent parametr: lo

13 a) erogato medo degl mpant calcolato su base annua; b) denstà meda degl mpant (numero d mpant per kmq); c) rapporto tra numero d mpant ed abtant; d) rapporto tra numero d vecol crcolant ed mpant; e) sstem local del lavoro; f) presenza d attvtà turstche; g) presenza d attrattor commercal; h) alttudne meda del comune. 2. Con le modaltà ndcate dal Regolamento d cu al comma 1 e per bacn d utenza rsultant carent d servzo, è possble prevedere partcolar tpologe d mpant nonché specfche agevolazon per lo svluppo qualtatvo dell offerta. Art.9 Attvtà soggette ad autorzzazone. 1. Sono soggett ad autorzzazone: a) l nstallazone e l eserczo d nuov mpant; b) l nstallazone d mpant d carburante a uso prvato; c) la rstrutturazone totale dell mpanto; d) l aggunta d nuov carburant dvers da quell gà autorzzat; e) la trasformazone d mpant da servto n mpant completamente automatzzat senza la presenza del gestore, nel rspetto d quanto prevsto al comma 2 dell art L autorzzazone all nstallazone e all eserczo d nuov mpant stradal è rlascata a rchedent n possesso de requst soggettv d cu all artcolo Per l rlasco dell autorzzazone d cu al comma 1, l ttolare dell mpanto trasmette al Comune competente per terrtoro un unca domanda, alla quale è allegata una dcharazone sosttutva a sens del decreto legslatvo 28 dcembre 2000, n. 445 (Testo unco delle dsposzon legslatve e regolamentar n matera d documentazone ammnstratva), attestante gl element ndcat nel Regolamento d cu all artcolo 20, e redatta secondo la modulstca resa dsponble sul sto sttuzonale dell Ammnstrazone regonale. Nel regolamento d cu all art. 20 è ndcata anche la documentazone da presentare a corredo della domanda. 4. I progett relatv agl mpant d dstrbuzone sono conform alla normatva n matera urbanstca, fscale, scurezza ambentale e stradale, d ben artstc, storc e paesaggstc, scurezza santara e prevenzone ncend nonché alle norme regonal n matera d dstrbuzone de carburant. 5. Il Comune trasmette copa de provvedment rlascat alla Regone, al Comando provncale de Vgl del Fuoco, a competent Uffc delle Dogane e al propretaro della strada. 11

14 6. Le autorzzazon d cu al comma 1, lettere a), b), c), d), sono soggette a collaudo, a fn della messa n eserczo degl mpant. 7. A sens del comma 17 dell artcolo 83-bs del d.l. 25 gugno 2008, n. 112 (Dsposzon urgent per lo svluppo economco, la semplfcazone, la compettvtà, la stablzzazone della fnanza pubblca e la perequazone trbutara) convertto n legge, con modfcazon, dall artcolo 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n.133, l nstallazone e l eserczo d un mpanto d dstrbuzone d carburant non possono essere subordnat al rspetto d vncol con fnaltà commercal, relatv a contngentament numerc, dstanze mnme tra mpant e tra mpant ed esercz o superfc mnme commercal o che pongono restrzon od obblgh crca la possbltà d offrre, nel medesmo mpanto o nella stessa area, attvtà e servz ntegratv o che prevedano obblgatoramente la presenza contestuale d pù tpologe d carburant, v ncluso l metano per autotrazone, se tale ultm obblgo comporta ostacol tecnc o oner economc eccessv e non proporzonal alle fnaltà dell obblgo. Art. 10 Attvtà soggette a comuncazone 1. Ogn altra modfca degl mpant d dstrbuzone carburant dversa da quelle d cu all art. 9 è soggetta a comuncazone al Comune terrtoralmente competente. In tal cas l ttolare dell autorzzazone nva al Comune, alla Regone, a Vgl del Fuoco, all Agenza delle Dogane competent per terrtoro e all Ente propretaro della strada o alla socetà ttolare della concessone autostradale, apposta comuncazone nella quale attesta che le modfche rspettno le norme edlze, urbanstche, ambental, fscal, d scurezza santara e stradale e d prevenzone ncend. Art. 11 Uso del bometano 1. Al fne d favorre e promuovere la produzone e t uso del bometano come carburante per autotrazone, come prevsto dal d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, anche n realtà geografche dove la rete del metano non è presente, pan regonal sul sstema dstrbutvo de carburant prevedono per comun la possbltà d autorzzare con ter semplfcato la realzzazone d mpant d dstrbuzone e d rfornmento d bometano anche presso gl mpant d produzone d bogas, purchè sa garantta la qualtà d bometano. Art. 12 Attvtà complementar e servz ntegratv 1. I nuov mpant e gl mpant esstent possono essere dotat d autonom servz per l auto e per l automoblsta qual: offcna meccanca, elettrauto, gommsta, lavaggo, servz d lubrfcazone, servz nformatv d nteresse generale turstco, aree attrezzate per autocaravan, servz genc d uso pubblco, fax, fotocope, rete nternet, bancomat, punto telefonco pubblco, strutture rcettve. 12

15 A sens dell artcolo 28 del decreto-legge 6 luglo 2011, n98, convertto, con modfcazon, dalla legge 15luglo2011, n.111, negl mpant d dstrbuzone de carburant è sempre consentto: a) l eserczo dell attvtà d sommnstrazone d alment e bevande d cu all artcolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando l rspetto delle prescrzon d cu all artcolo 64, comm 5 e 6 del decreto legslatvo 26 marzo 2010, n. 59 ed l possesso de requst d onorabltà e professonal d cu all artcolo 13; b) l eserczo dell attvtà d un punto d vendta non esclusvo d quotdan e perodc senza lmt d ampezza della superfce dell mpanto; c) l eserczo della rvendta d tabacch, nel rspetto delle norme e delle prescrzon tecnche che dscplnano lo svolgmento dtale attvtà, presso gl mpant d dstrbuzone carburant con una superfce mnma d 500 mq, a condzone che la dscplna urbanstco-edlza del luogo consenta all nterno dtal mpant la costruzone o l mantenmento d local chus, dvers da quell al servzo della dstrbuzone d carburant, con una superfce utle mnma non nferore a 30 mq; d) la vendta d ogn bene e servzo, nel rspetto della vgente normatva relatva al bene e al servzo posto n vendta, a condzone che l Ente propretaro o gestore della strada verfch l rspetto delle condzon d scurezza stradale. 2. Le attvtà d cu al comma 1, lettere a), b), c), d nuova realzzazone, anche se nstallate su mpant esstent, sono eserctate da soggett ttolar della lcenza d eserczo dell mpanto d dstrbuzone d carburant rlascata dall Uffco delle Dogane, salvo rnunca del ttolare della lcenza dell eserczo medesmo, che può consentre a terz lo svolgmento delle predette attvtà. Lmtatamente alle aree d servzo autostradal possono essere gestte anche da altr soggett, nel caso n cu tal attvtà s svolgano n local dvers da quell affdat al ttolare della lcenza d eserczo. In ogn caso sono fatt salv gl effett delle convenzon d subconcessone n corso alla data del 31 gennao 2012, nonché vncol conness con procedure compettve n aree autostradal n concessone espletate secondo gl schem stablt dall Autortà d regolazone de trasport d cu all artcolo 37 del decreto-legge 6dcembre2011, n. 201, convertto, con modfcazon, dalla legge 22 dcembre 2011, n La determnazone delle aree, degl ndc d edfcabltà e degl ulteror crter e parametr per le autonome attvtà commercal ntegratve, sono contenute nell artcolo 17 e nel Regolamento d attuazone d cu all art. 20. Ar 13 Requst soggettv per l eserczo dell attvtà 1. A sens dell artcolo 71 del d.lgs. n. 59/2010, non possono essere ttolar d autorzzazone per l nstallazone e l eserczo d mpant d dstrbuzone carburant: a) coloro che sono stat dcharat delnquent abtual, professonal o per tendenza, salvo che abbano ottenuto la rabltazone; 13

16 b) coloro che hanno rportato una condanna, con sentenza passata n gudcato, per deltto non colposo, per l quale è prevsta una pena detentva non nferore nel mnmo a tre ann, sempre che sa stata applcata, n concreto, una pena superore al mnmo edttale; c) coloro che hanno rportato, con sentenza passata n gudcato, una condanna a pena detentva per uno de deltt d cu al lbro Il, Ttolo VIII, capo Il del codce penale, ovvero per rcettazone, rcclaggo, nsolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapna, deltt contro la persona commess con volenza, estorsone; d) coloro che hanno rportato, con sentenza passata n gudcato, una condanna per reat contro l gene e la santà pubblca, compres deltt d cu al lbro Il, Ttolo VI, capo Il del codce penale; e) coloro che hanno rportato, con sentenza passata n gudcato, due o pù condanne, nel qunquenno precedente all nzo dell eserczo dell attvtà, per deltt d frode nella preparazone e nel commerco degl alment prevst da legg specal; f) coloro che sono sottopost a una delle msure d prevenzone d cu alla legge 27 dcembre 1956, n. 1423, o ne cu confront sa stata applcata una delle msure prevste dalla legge 31 maggo 1965, n. 575, ovvero a msure d scurezza non detentve. 2. li dveto d eserczo dell attvtà, a sens del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata d cnque ann a decorrere dal gorno n cu la pena è stata scontata. Qualora la pena s sa estnta n altro modo, l termne d cnque ann decorre dal gorno del passaggo n gudcato della sentenza, salvo rabltazone. 3. Il dveto d eserczo dell attvtà non s applca qualora, con sentenza passata n gudcato sa stata concessa la sospensone condzonale della pena sempre che non ntervengano crcostanze donee a ncdere sulla revoca della sospensone. 4. In caso d socetà, assocazon od organsm collettv requst d cu al comma 1 devono essere possedut dal legale rappresentante, da altra persona preposta all attvtà commercale e da tutt soggett ndvduat dall artcolo 2, comma 3, del decreto del Presdente della Repubblca 3 gugno 1998, n In caso d affdamento n gestone dell attvtà, requst sono possedut anche dal gestore. 5. L eserczo, n qualsas forma, d un attvtà d commerco relatva al settore merceologco almentare e d un attvtà d sommnstrazone d alment e bevande, anche se effettuate ne confront d una cercha determnata d persone, è consentto a ch è n possesso d uno de seguent requst professonal: a) avere frequentato con esto postvo un corso professonale per l commerco, la preparazone o la sommnstrazone degl alment, sttuto o rconoscuto dalle regon o dalle provnce autonome d Trento e d Bolzano; b) avere prestato la propra opera, per almeno due ann, anche non contnuatv, nel qunquenno precedente, presso mprese esercent l attvtà ne settore almentare o nel settore della sommnstrazone d alment e bevande, n qualtà d dpendente qualfcato, addetto alla vendta o alla sommnstrazone o alla preparazone degl alment, o n qualtà d soco lavoratore o, se trattas d conuge, parente o affne, entro l terzo grado, dell mprendtore n qualtà d coadutore famlare, comprovata dalla scrzone all sttuto nazonale per la prevdenza socale; c) essere n possesso d un dploma d scuola secondara superore o d laurea, anche trennale, o d altra scuola ad ndrzzo professonale, almeno trennale, purché nel corso d stud sano prevste matere attnent a commerco, alla preparazone o alla sommnstrazone degl alment. 6. Non possono eserctare l attvtà d sommnstrazone d alment e bevande coloro che s trovano nelle condzon d cu al comma 1, o hanno rportato, con sentenza passata n gudcato, una condanna per reat contro la moraltà pubblca e l buon costume, per deltt commess n stato 14

17 d ubrachezza o n stato d ntosscazone da stupefacent; per reat concernent la prevenzone dell alcolsmo, le sostanze stupefacent o pscotrope, l goco d azzardo, le scommesse clandestne, per nfrazon alle norme su goch. Art. 14 Trasfermento della ttolartà dell autorzzazone 1. Entro qundc gorn dal trasfermento della ttolartà d un mpanto, l cessonaro comunca l avvenuto trasfermento contestualmente al Comune, alla Regone, all Agenza delle Dogane competente ed al Comando provncale de Vgl del Fuoco. 2. Le varazon socetare sono comuncate a soggett d cu al comma Il subentrante allega alla comuncazone d cu al comma anche la documentazone comprovante l possesso de requst soggettv d cu all artcolo 13. Art. 15 Sospensone e decadenza dell autorzzazone 1. La sospensone dell attvtà d un mpanto stradale d dstrbuzone d carburant avvene su rchesta motvata del ttolare dell autorzzazone o su provvedmento motvato del Comune. 2. La sospensone su rchesta è concessa dal Comune per un perodo non superore a se mes, prorogable d ulteror se mes ne cas d motvata e comprovata necesstà. 3. li Comune, per motv d pubblco nteresse, prevo congruo preavvso a soggett nteressat, o per urgent ragon d scurezza senza congruo preavvso, dspone la sospensone dell eserczo dell mpanto. In caso d nottemperanza l Comune ordna la revoca dell autorzzazone dell mpanto. 4. Il Comune pronunca la decadenza dell autorzzazone e provvede a notfcarla al ttolare dell autorzzazone ne termn d legge: a) nel caso d perdta de requst soggettv d cu all artcolo 13; b) nel caso n cu l ttolare dell autorzzazone sospende l attvtà per un perodo superore a se mes n mancanza della proroga d cu al comma 2; c) nel caso n cu l mpanto funzona all nterno del centro abtato senza la presenza del gestore; d) nel caso d mancato rspetto del termne d messa n eserczo dell mpanto, eventualmente fssato nell autorzzazone petrolfera, salvo proroga n caso d motvat e comprovat mpedment all attvazone dell mpanto. 5. La decadenza dell autorzzazone comporta lo smantellamento dell mpanto ed l rprstno del sto entro l termne fssato dal Comune. 15

18 Art. 16 Collaudo Commssone d collaudo Rete ordnara e autostradale 1. li collaudo de nuov mpant nonché delle modfche prevste all art. 9, comma 6, e all art. 23, successvamente all ultmazone de lavor e precedentemente alla messa n eserczo, è posto n essere su rchesta degl nteressat alla Regone ed al Comune competente per terrtoro. 2. li collaudo è effettuato da una apposta commssone costtuta da: a) un drgente, o suo delegato, dell uffco regonale competente n matera d mpant d dstrbuzone d carburant, che la presede; b) un rappresentante del Comando provncale de Vgl del Fuoco competente per terrtoro; c) un rappresentante dell Agenza delle Dogane competente per terrtoro d) un funzonaro dell uffco regonale competente n matera d mpant d dstrbuzone d carburant, che svolge le funzon d segretaro; 3. La Regone convoca la Commssone d collaudo entro e non oltre trenta gorn dalla rchesta d cu al comma ed l collaudo avvene alla presenza d un rappresentante della dtta ttolare dell autorzzazone petrolfera. 4. La Commssone accerta: a) l esstenza d un provvedmento d autorzzazone alla realzzazone dell mpanto, sono annotat nel verbale d collaudo; cu estrem b) l esstenza d permesso d costrure per la esecuzone de lavor necessar alla realzzazone dell mpanto; c) la funzonaltà dell mpanto; d) l donetà tecnca a fn della scurezza antncendo e fscale; e) la conformtà dell mpanto realzzato al progetto approvato. 5. Se sono accertate rregolartà, la Commssone assegna un termne per provvedere alla loro elmnazone, attestata da perza gurata rlascata da tecnco abltato. In caso d necesstà, è dsposta la rnnovazone del collaudo. 6. A sngol component la Commssone ed al segretaro spetta un rmborso spese omncomprensvo d 250,00 euro. Gl oner del collaudo sono a carco del ttolare dell autorzzazone. 7. Gl ntervent non soggett a collaudo sono realzzat nel rspetto delle norme d scurezza antncendo, fscal, santare ed ambental documentat da una perza gurata, rlascata da tecnco abltato, da trasmettere alla Regone, al Comune, all Agenza delle Dogane ed al Comando provncale de Vgl del Fuoco competent per terrtoro. 8. Con rfermento a tutt gl ntervent sugl mpant, sono fatt salv ammnstrazon nteressate, se rchest dalle specfche norme d settore. collaud a cura delle 16

19 9. In attesa del collaudo e su rchesta de! ttolare dell autorzzazone, corredata da una perza gurata a frma d un tecnco abltato attestante l rspetto della normatva vgente con partcolare rguardo agl aspett d scurezza e fscal, la Regone può autorzzare l eserczo provvsoro per un perodo non superore a centottanta gorn, prorogabl solo n caso d comprovata forza maggore. Art. 17 Dscplna urbanstca 1. Gl mpant d dstrbuzone d carburant sono autorzzat nel rspetto delle prescrzon della presente legge, n tutte le zone omogenee prevste dagl strument urbanstc comunal, ad eccezone delle zone A. 2. La localzzazone degl mpant d carburant, comprese le attvtà commercal ntegratve, d cu all art. 12, ottenute n deroga alle norme commercal d settore, costtusce un mero adeguamento degl strument urbanstc n tutte le zone e sottozone del Pano regolatore Generale non sottoposte a partcolar vncol paesaggstc, ambental ovvero monumental e non comprese nelle zone terrtoral omogenee A. 3. I crter, requst e le caratterstche delle aree, gà ndvduat dal Comune a sens dell artcolo 2, comm 1 e 2, del decreto legslatvo n. 32/1998 sono adeguat dal Comune stesso alle dsposzon della presente legge e del Regolamento d attuazone d cu all art. 20, se non conform, entro novanta gorn dall entrata n vgore del Regolamento d attuazone. 4. Per Comun che alla data d entrata n vgore del Regolamento d attuazone non abbano fssato crter, requst e caratterstche delle aree a sens del decreto legslatvo n. 32/98, artcol 2, comm 1 e 2, o non abbano provveduto all adeguamento entro l termne stablto al comma 3, s applcano le norme vgent. 5. Il Comune può rservare aree pubblche all nstallazone d mpant e stablre crter per la loro assegnazone, preva pubblcazone d band d gara e secondo modaltà che garantscono la partecpazone d tutt gl nteressat. 6. I Comun ndvduano la cubatura necessara per la realzzazone d adeguat servz all autovecolo e all automoblsta, prevste all art. 12, secondo quanto prevsto dalla presente legge e dal Regolamento d attuazone d cu all ari. 20. In attesa dell emanazone del Regolamento d attuazone d cu all art. 20, s applca quanto stablto al rguardo dal Regolamento regonale 20 gennao 2012, n. 1. Art. 18 Qualfcazone e ammodernamento della rete esstente 1. Allo scopo d persegure la qualfcazone e l ammodernamento della rete, n partcolare a tutela de gestor della rete dstrbutva de carburant, le Ammnstrazon comunal possono promuovere accord d programma con gl operator del settore, anche su rchesta de gestor e de ttolar, volt ad agevolare ntervent d rqualfcazone degl mpant esstent. 17

20 2. Per le medesme fnaltà negl mpant esstent su sede propra, sprovvst del rcovero e de servz genc per suddett us, laddove possble. gestor, è autorzzata la realzzazone, fno a 25 mq, d strutture destnate a 3. Allo scopo d persegure l obettvo dell ammodernamento e della qualfcazone del sstema dstrbutvo de carburant, Comun sottopongono a verfca d scurezza santara e ambentale gl mpant esstent, e ne consentono, ove necessaro, l adeguamento. 4. I Comun, qualora non abbano gà provveduto all ndvduazone ed alla chusura degl mpant ncompatbl a sens del decreto del Mnstero delle Attvtà Produttve de! 31 ottobre 2001 e del Regolamento Regonale 20gennao2012, n. 1, provvedono a sens della Legge 133/2008 e della Legge 27/2012. Art. 19 Deroga per gl mpant d pubblca utltà 1. S consdera d pubblca utltà l mpanto che costtusca l unco punto d rfornmento esstente nel Comune e l mpanto pù vcno dst oltre 7 chlometr. 2. li Sndaco, per esgenze d servzo pubblco, può autorzzare la prosecuzone dell attvtà d un mpanto ncompatble, qualora d pubblca utltà, fno all nstallazone d un nuovo mpanto conforme alla normatva vgente e autorzzazone al fne d salvaguardare l Comune può rlascare a sé o ad altro rchedente nuova l servzo pubblco nelle aree carent d servzo. Art. 20 Regolamento d attuazone. 1. La Regone Campana, sentta la Commssone d cu all artcolo 5, entro centottanta gorn dall entrata n vgore della presente legge, adotta, prevo parere delle Commsson conslar competent, adotta l regolamento contenente: a) l ndvduazone de bacn d utenza, d cu all art. 8, a fn del montoraggo della rete dstrbutva de carburant sul terrtoro regonale; rlasco de provvedment necessar per l nstallazone o la modfca degl mpant d dstrbuzone carburant per autotrazone; b) le procedure ammnstratve per l c) le dsposzon necessare per dare pena attuazone alla presente legge; d) msure per la promozone dell effcenza energetca e per la dffusone de carburant ecocompatbl; e) gl ndrzz n matera d orar e turn per gl mpant della rete ordnara; 18

21 f ndcazon a Comun per le verfche d ncompatbltà degl mpant d dstrbuzone carburant sulla rete ordnara. Art. 21 Oraro degl mpant d dstrbuzone carburant 1. Gl mpant d dstrbuzone de carburant funzonant con la presenza del gestore osservano rspetto dell oraro mnmo settmanale d apertura defnto sulla base d crter unform a lvello nazonale stablt nel Regolamento d attuazone d cu all art. 20. l 2. A sens del comma 7 dell art. 28 del decreto legge n. 98/2011, convertto con legge n. 111/2011, non possono essere post specfc vncol all utlzzo d apparecchature per la modaltà d rfornmento senza servzo con pagamento antcpato, durante le ore n cu è contestualmente asscurata la possbltà d rfornmento assstto dal personale, a condzone che venga effettvamente mantenuta e garantta la presenza del ttolare della lcenza d eserczo dell mpanto rlascata dall Uffco delle Dogane o d suo dpendent o collaborator. Nel rspetto delle norme d crcolazone stradale, presso gl mpant stradal d dstrbuzone de carburant post al d fuor de centr abtat, qual defnt a sens del codce della strada o degl strument urbanstc comunal, non possono essere post vncol o lmtazon all utlzzo contnuatvo, anche senza assstenza, delle apparecchature per la modaltà d rfornmento senza servzo con pagamento antcpato. 3. Il gestore comunca l oraro d apertura dell mpanto ne termn e con le modaltà stablt dal Comune. L oraro prescelto resta valdo fno a dversa comuncazone del gestore. L ntervallo ntercorrente tra una comuncazone e l altra non può essere nferore a 12 mes. 4. servzo notturno è svolto n conformtà agl ndrzz comunal n matera, a sens della normatva vgente. Gl mpant autorzzat a svolgere ntero l oraro d apertura pena la revoca dell autorzzazone stessa. l servzo notturno devono rspettare per Comun asscurano la dvulgazone degl orar d apertura e chusura degl mpant, nonché delle turnazon, facendo esporre da ttolar d autorzzazone e da gestor nteressat, ne predett 5. mpant, appost cartell ndcator rportant gl estrem de provvedment comunal n vgore. 6. Gl mpant d metano e d gpl sono esonerat dal rspetto degl orar d chusura nonché de turn d chusura nfrasettmanaìe e festva, anche se collocat all nterno d un complesso d dstrbuzone d altr carburant, purché sano realzzate opportune delmtazon atte a separare temporaneamente le attrezzature d erogazone de dvers prodott. 7. Fno all emanazone del Regolamento d attuazone d cu all art. 20 s applcano gl orar ed turn prevst al Regolamento regonale 20gennao2012, n. 1. IMPIANTI AUTOSTRADALI Art. 22 Nuove concesson 19

22 1. La concessone per l nstallazone d un nuovo mpanto d dstrbuzone carburant lungo le autostrade, le tangenzal ed raccord autostradal è rlascata dalla Regone Campana ed è subordnata: a) al rspetto delle norme d cu alla presente legge; b) alla verfca della conformtà alle prescrzon urbanstche e fscal, quelle concernent la scurezza santara ambentale e stradale, alle dsposzon per la tutela de ben storc ed artstc; c) alla dcharazone d assenso da parte della socetà ttolare della concessone autostradale o dell ANAS, se propretar delrarea oggetto dell ntervento, nel rspetto della presente legge. 2. Nel caso n cu l area oggetto dell mpanto è d propretà d terz, s applcano, n quanto compatbl, le dsposzon d cu al decreto legslatvo n. 285/1992 e al relatvo regolamento d attuazone. 3. La concessone è rlascata a rchedent n possesso de requst soggettv e della capactà tecnco-organzzatva ed economca d cu agl artcol 5, 6 e 7 del decreto del Presdente della Repubblca 27ottobre 1971, n Art. 23 Aggunta d carburant non precedentemente autorzzat 1, L autorzzazone per l aggunta d carburant non precedentemente autorzzat è rlascata dalla Regone subordnatamente alla verfca del rspetto delle norme d scurezza santara ed ambentale e delle prescrzon fscal ed antncendo. La corretta realzzazone dell aggunta de carburant non precedentemente autorzzat, così come la rstrutturazone totale dell mpanto, deve rsultare da regolare verbale d collaudo redatto dalla Commssone d cu all artcolo 16. Art. 24 Modfche degl mpant 1. Le modfche degl mpant sono preventvamente comuncate alla Regone, al Comando provncale de Vgl del Fuoco, all Agenza delle Dogane competente per terrtoro ed alla socetà ttolare della concessone autostradale e realzzate nel rspetto delle norme d scurezza santara ed ambentale e d quella fscale ed antncendo. Art. 25 Trasfermento della ttolartà della concessone 1. La domanda, ntesa ad ottenere l trasfermento della ttolartà della concessone, è presentata alla Regone e sottoscrtta dal cedente e dal soggetto subentrante e deve rportare l ndcazone d 20

23 tutt gl element att ad dentfcare l mpanto autostradale ed essere corredata della documentazone comprovante l possesso de requst soggettv d cu all artcolo 13. Art. 26 Rnnovo della concessone 1. La domanda d rnnovo della concessone d un mpanto d carburant autostradale è presentata alla Regone almeno se mes prma della scadenza. Fno all emanazone del provvedmento d rnnovo sono fatt salv drtt e dover relatv all eserczo dell mpanto. 2. Se la domanda d rnnovo è presentata successvamente al termne d cu al comma 1, ma entro la data d scadenza della concessone, la concessone stessa non decade ma s applca la sanzone ammnstratva pecunara prevsta all artcolo Le concesson per le qual l stanza d rnnovo non è presentata entro termn fssat al comma precedente, sono soggette a decadenza. 4. li rnnovo della concessone è subordnato all accertamento dell donetà tecnca delle attrezzature dell mpanto. L donetà deve rsultare da regolare verbale d collaudo redatto dalla commssone d cu all artcolo 16. Art. 27 Decadenza dalla concessone In caso d nosservanza delle dsposzon normatve prevdenzal ed economche sancte negl accord nazonal d categora, nonché n caso d nsermento ne contratt che regolano la gestone d clausole n volazone d quanto prevsto dalla presente norma dalla legge 18 dcembre 1970 n e dal Decreto del Presdente della Repubblca 27 ottobre 1971 n. 1296, qualora l ttolare della concessone non ottemper alla rchesta d adeguamento entro 90 gorn dalla rchesta medesma, la Regone Campana dchara la decadenza dalla concessone. IMPIANTI AD USO PRIVATO, PER NATANTI ED AEROMOBILI Art. 28 Impant ad uso prvato 1. L autorzzazone per la nstallazone e l eserczo d nuov mpant ad uso prvato per la dstrbuzone d carburante è rlascata dal Comune, nel rspetto delle norme n matera d 21

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