Reati AMBIENTE&RISORSE

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1 AMBIENTE&RISORSE Reati Un punto critico è riconoscere, selezionare e valutare le conoscenze pertinenti Ambiente e processi penali tra scienza e diritto di Angelo Merlin, Merlin & Tonellotto - avvocati penalisti per l impresa, vice-presidente Assoreca Un numero sempre più elevato di elementi rilevanti per il dibattimento in aula può essere dimostrato soltanto con tecniche sofisticate. I nuovi delitti introdotti dalla legge n. 68/2015 potrebbero diventare terreno fertile per il dialogo tra i due ambiti La questione del rapporto tra scienza e diritto è oggetto di un dibattito internazionale che è tanto più ampio quanto maggiore è l accelerazione dello sviluppo scientifico negli ultimi anni. Nel settore ambientale questo rapporto si presta a essere esaminato da diverse angolazioni, tutte di notevole interesse. La più evidente riguarda il ruolo del sapere scientifico nella formulazione delle normative dal contenuto prettamente tecnico, che fissano standard o obiettivi di qualità degli elementi ambientali, limiti di concentrazione 1 o di emissione di sostanze chimiche nell ambiente, caratteristiche tecniche dei prodotti e degli impianti eccetera Norme tecniche che assumono un ruolo preminente nella disciplina a tutela dell ambiente rappresentando, in ultima analisi, il cuore della sua prescrittività nei confronti delle attività private e delle politiche pubbliche e che sono la sede in cui si esercita la tipica attività discrezionale attraverso cui si realizza la tutela dell ambiente 2. Interessante, pertanto, concentrare l attenzione esclusivamente sul delicato rapporto tra scienza e diritto all interno dei processi penali nei quali si discutono imputazioni per fatti commessi in violazione della normativa ambientale. Argomento di accresciuto interesse dal momento in cui nell ordinamento italiano sono stati introdotti, al titolo VIbis del codice penale, i delitti di evento contro l ambiente. Per provare la sussistenza di questi delitti non è più possibile utilizzare solamente prove agevolate come nel regime contravvenzionale (ad esempio attraverso la dimostrazione del mero superamento formale di valori-soglia predeterminati), ma è necessario affrontare l accertamento della causalità tra singola condotta, o la convergenza di diverse condotte, e il deterioramento dell ambiente. Dalle vicende narrate nel film Erin Brockovich Forte come la verità 3 ai processi legati a importanti emergenze ambientali italiane (Porto Marghera, Bussi, Taranto, solo per citarne alcuni) anche l opinione pubblica ha ben compreso come i modelli scientifici per indagare fenomeni di contaminazione, inquinamento e/o disastro abbiano assunto una rilevanza sempre maggiore nei tribunali penali, in quanto consentono di colmare e integrare l insufficienza del sapere comune direttamente disponibile dal giudice; risulta, infatti estraneo alla formazione professionale del giurista comprendere metodologie scientifiche e/o tecnologiche che richiedono competenze sulla natura del sapere che queste sottendono. Così, per fare un primo esempio, si pensi alla prova concernente l evento di avvelenamento delle acque di falda (reato 84 n.1 - gennaio

2 1. I limiti di concentrazione, o valori-soglia, sono fissati normalmente da agenzie regolamentatrici che, come primo passo, effettuano una ricognizione di tutti gli studi scientifici condotti sulla nocività di una determinata sostanza, rispetto alla quale sussista il sospetto che possa essere idonea a provocare effetti avversi, quando sia presente nelle matrici ambientali; basandosi poi su questi studi, di tipo sia epidemiologico sia sperimentale (attraverso test su animali, condotti in vivo o in vitro), le agenzie individuano il livello di esposizione al quale non si osserva nessun effetto avverso per la salute (cosiddetto livello noel, acronimo dell espressione no observed effect level). Questo livello sicuro non è ancora il limite soglia poiché, per determinare quest ultimo, gli organismi politici applicano, in via ulteriormente cautelativa, un fattore di sicurezza (normalmente pari a 10, 100, 1000 o più volte) che consente di fissare il valore-limite a un livello notevolmente più basso rispetto a quello che già può ritenersi innocuo per la salute (si veda la voce [1] nella bibliografia). 2. Anche se mancando (o, nei casi miglio.ri, essendo inadeguato) il procedimento decisionale dove si rapportano valutazioni scientifiche e politiche vi è sempre il concreto rischio che l elemento politico possa inquinare l apparente asetticità e imparzialità della sperimentazione e valutazione scientifica. 3. Anche la realtà italiana non è poi così lontana dalla rappresentazione scenografica americana; si veda, ad esempio, il caso riguardante l inquinamento da cromo esavalente (sostanza oggetto del disastro ambientale citato nel film) delle falde acquifere dell alta pianura padana riportato nel volume di [2] e la relativa sentenza del tribunale ordinario di Padova, sezione distaccata di Cittadella, n. 140/2006, scaricabile all indirizzo 4. «Il reato di avvelenamento delle acque è un reato di pericolo presunto nel quale, però, è necessario che un avvelenamento vi sia comunque stato», si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. I, 29 ottobre 2014 ud. 19 settembre 2014 n Si veda [3]. 6. Si veda, ad esempio, l ampio ricorso alle prove scientifiche utilizzate per ricostruire i fatti avvenuti del cosiddetto omicidio di Garlasco (camminata, tracce genetiche sui pedali della bicicletta e sul dispenser del sapone) nella sentenza della Cassazione penale, sez. V, 21 giugno 2016 (ud. 12 dicembre 2015) n in Cassazione penale, n. 6/2017, pag e seguenti. 7. Si veda [4]. punito, nella forma colposa, dall art. 452 del codice penale) la cui valutazione richiede conoscenze tossicologiche peculiari di uno specifico sapere scientifico. Verificare se nell acqua siano state immesse sostanze che per qualità e/o quantità, ovvero per altre circostanze presenti nel caso concreto, siano velenose, significa appurare, sulla base di leggi scientifiche di copertura (ricorrendo alla tossicologia, alla chimica, alla fisica, alla batteriologia e alla microbiologia), che l acqua abbia l attitudine, se ingerita nell organismo umano, a provocare, con elevata probabilità, effetti avversi per la salute. Pertanto, il solido ancoraggio al metodo scientifico svolge un fondamentale ruolo di garanzia, consentendo di soddisfare le esigenze di verificabilità - e quindi di controllabilità - del giudizio di pericolo insito nella formulazione della norma 4, che, diversamente, sarebbe di fatto svuotato di contenuto, in spregio al rispetto dei principi di tassatività e determinatezza 5. Proprio perché la voce della scienza vanta una credibilità esplicativa ben maggiore di quella offerta dal senso comune, una sorta di primazia scientista tende oggi a occupare il proscenio del processo penale 6 e, tra i tanti problemi che ciò comporta, vi sono anche quelli attinenti ai modi con cui il diritto cerca di riconoscere, selezionare e valutare i saperi scientifici pertinenti. Il metodo fornisce le garanzie per soddisfare le esigenze di verificabilità del giudizio di pericolo insito nella formulazione della norma La prova scientifica nel processo per ecoreati L esigenza di ricorrere all ausilio del sapere scientifico all interno del processo penale emerge al momento di procedere alla ricostruzione probatoria dei fatti di reato a struttura complessa (come i reati in materia di alterazioni ambientali), il cui accertamento diventa più a- gevole mediante le cosiddette prove scientifiche. In particolare, per queste si fa riferimento a quelle «operazioni probatorie per le quali, nei momenti dell ammissione, dell assunzione e della valutazione, si usano strumenti di conoscenza attinti alla scienza e alla tecnica, cioè a dire principi e metodologie scientifiche, apparati tecnici il cui uso richiede competenze esperte» 7. Quello che, quindi, caratterizza la scientificità della prova è la natura del sapere che essa sottende; scientifico, infatti, è il sapere che ha precise basi epistemologiche e, come tale, prodotto di un metodo razionale e soggetto al controllo della comunità scientifica di riferimento che di quel sapere è artefice e custode. Nei processi per reati ambientali le prove scientifiche si possono, schematicamente, suddividere nelle seguenti categorie: le cosiddette tradizionali che comprendono tutti quegli accertamenti condotti sulla base di un sapere specialistico comunemente condiviso dove la problematicità dell accertamento probatorio si concentra non sulla premessa nomologica ma sul suo corretto impiego pratico. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, tutte quelle indagini che conducono alla determinazione di un parametro chimico per definirne la sua quantità in una matrice ambientale. Per fare questo in modo corretto e scientificamente inattaccabile è necessario conoscere: -i meccanismi, i principi e le leggi che n.1 - gennaio

3 AMBIENTE&RISORSE Reati 8. Si vedano Bacco Scotto Poluzzi V., [5] i quali opportunamente precisano che «anche nel caso di misure la cui prassi sia consolidata, spesso di assiste a miglioramenti continui nelle metodiche utilizzate, ed è pertanto opportuno rideterminare di conseguenza l incertezza della misura». 9. Si veda [6]. 10. Si veda Che, in base alla clausola di riserva prevista dall incipit dell art. 452-quater del codice penale è tutt ora applicabile, seppur in maniera residuale, quando il pericolo è derivato da un e- vento distruttivo che non abbia causato un danno all ambiente; si veda [7]. 12. Il leading case di questo indirizzo è senza dubbio il procedimento celebrato in relazione al cosiddetto Caso Eternit, si vedano le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, sezione I, 23 febbraio 2015 ud. 19 novembre 2014 n in 25 febbraio 2015 con commento di Zirulia. Si veda, inoltre, il provvedimento di sequestro degli impianti industriali per la produzione dell energia elettrica nel Savonese laddove il gip ha ravvisato il fumus di un disastro sia ambientale che sanitario sulla base di una consulenza ambientale e di una consulenza epidemiologica (decreto del Tribunale di Savona 11 marzo 2014, Gip Giorgi in 8 maggio 2014 sempre con commento di Zirulia). 13. Si veda [8] in Cassazione penale n. 6/2017, pag la quale opportunamente precisa come l epidemiologia sia caratterizzata da una serie di carenze per ciò che concerne l analisi dei contenuti e il rinvenimento spazio-temporale delle cause dei singoli eventi lesivi e non può essere da sola utilizzata nel campo della causalità per spiegare un singolo caso di malattia. In un inedita pronuncia di merito (Tribunale di Paola, 19 dicembre 2014 deposito 18 marzo 2015 n. 907) riferita alla contestazione di disastro cosiddetto innominato si è affermato, in punto di accertamento della pericolosità per l incolumità pubblica, che l epidemiologia individua (solo) un danno subito da una determinata popolazione di soggetti, «riscontrando che concorrono a determinare i fenomeni che porteranno alla misura della grandezza desiderata; - i parametri di accuratezza e precisione, i limiti di rilevabilità, il range di misura e come le condizioni esterne possono influenzare la misurazione 8 ; quelle che utilizzano tecniche cosiddette moderne anche se ampiamente collaudate nella metodologia di base come, ad esempio, le indagini che consentono, attraverso la conoscenza delle proprietà geochimiche e isotopiche di alcuni composti (cosiddette chemical fingerprinting methods ), di individuare la sorgente dell inquinamento, l età del rilascio e/o i processi, in particolare biodegradativi, che ha subito il plume inquinante nel tempo 9 ; quelle decisamente nuove e non ancora consolidate presso la comunità scientifica come, per esempio, i sistemi di investigazione integrata del sottosuolo in grado di acquisire (in tempo reale e direttamente sul campo ) presenza di composti volatili e valori parametrici di caratterizzazione delle formazioni geologiche e che vengono utilizzati per approfondire le modalità di migrazione di alcuni inquinanti tramite prospezioni che rappresentano l area oggetto di investigazione 10. Prove che possono essere utilizzate sia per ricostruire un qualsiasi elemento u- tile all accertamento della responsabilità dell imputato, ma anche per fondare in termini di certezza positive conclusioni fattuali sugli elementi della fattispecie penale a giudizio. Ad esempio, l accertamento del pericolo per la vita o per l integrità fisica di un numero indeterminato di persone (fondamentale per definire, sul piano della proiezione offensiva le caratteristiche del disastro ambientale innominato, art. 434 del codice penale 11 ) è spesso condotto dalla pubblica accusa attraverso l espletamento di indagini e- pidemiologiche che hanno lo scopo di fornire la base scientifica per provare la sussistenza in concreto di un pericolo attuale per la salute pubblica 12 (e questo attraverso lo strumento della statistica che permette di indagare se all aumento del livello di esposizione a quei determinati inquinanti emessi dallo stabilimento industriale corrisponda una crescita proporzionale dell incidenza di alcune malattie tipicamente correlate a quel tipo di inquinamento, nonché dei decessi di queste derivanti 13 ). Ma saranno i nuovi delitti introdotti dalla legge n. 68/2015 a essere terreno fertile per un continuo e rinnovato dialogo tra scienza e diritto. A oggi si riscontra come le previsioni dei primi commentatori della norma, che avevano preannunciato che i nuovi reati sarebbero stati oggetto di complesse dispute tecnico-scientifiche in relazione sia all accertamento degli eventi sia alla ricostruzione dell eziologia del fatto 14, hanno già trovato una puntuale conferma nelle sentenze a oggi emesse dalla Cassazione. Nel primo caso sottoposto alla suprema Corte 15 (nel quale si discuteva della legittimità del sequestro di un cantiere e di una porzione del fondale nel golfo di La Spezia dove si stavano effettuando operazioni di dragaggio), è stata annullata l ordinanza del tribunale del riesame che disponeva il dissequestro imponendo al giudice, al fine di interpretare correttamente l evento di deterioramento di cui all art. 452-bis («Inquinamento ambientale») del codice penale una valutazione globale dei dati acquisiti (giudizio esteso alla struttura e alla funzionalità delle sostanze tossiche, cancerogene e mutagene disperse illegittimamente nelle acque). Valutazione particolarmente complessa, basata prima sul sapere scientifico, e poi su un conseguente giudizio di tipo giuridico, al fine di verificare se siano effettivamente inquinanti gli effetti di una condotta, quella del dragaggio, che, se svolta in violazione delle regole di contenimento, disperde in un area più vasta e in superficie sostanze prima contenute nel fondale, con conseguente intorbidimento n.1 - gennaio

4 il numero si soggetti che sono morti o che si sono ammalati in ragione dell esposizione», ma senza possibilità di offerta di una «valutazione prognostica di pericolosità, limitandosi al riscontro ex post che un danno si è verificato». L eccesso di mortalità esprime, insomma, un «pericolo per la futura salute degli esposti, ma ciò non significa che sia impossibile concettualmente distinguere tra l aspetto prognostico di tale evidenza (da valorizzare nel giudizio di pericolo) e quello retrospettivo (il fenomeno epidemico)». 14. Si vedano nella bibliografia [9], [10] e [11]. 15. Cassazione penale, sez. III, 21 settembre 2016 (deposito 3 novembre 2016), n Si vedano nella bibliografia [12] e [13]. 17. Cassazione penale, sez. III, 15 marzo 2017 (deposito 20 aprile 2017), n Si veda nella bibliografia [14]. 19. Dal lavoro di raccolta ed elaborazione dati promosso dal ministero della Giustizia, in particolare dall Ufficio dati statistici e monitoraggio della direzione generale della giustizia penale, risulta che nel 2016 secondo i dati raccolti da 87 procure (su un totale di 165 uffici, cioè con una copertura pari a circa il 53% del totale), si sono registrati in totale 265 procedimenti aperti in applicazione della legge n. 68/2015 con 446 persone denunciate; si veda [15]. 20. Si veda [16]. In una successiva e recentissima decisione della Cassazione 17 (anch essa emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro) le acquisizioni scientifiche richieste dal pubblico ministero in sede di indagini preliminari hanno avuto un peso determinante ai fini della valutazione del fumus del reato di inquinamento ambientale, in quanto dalla relazione predisposta dal Cnr - istituto per l ambiente marino costiero di Taranto era emerso che le oloturie, comunemente note come cetrioli di mare, oggetto di pesca abusiva mediante asportazione totale dai fondali marini, svolgono un ruolo essenziale nell ecosistema consistente nella «depurazione degli inquinanti batterici presenti nell ambiente marino». Pertanto, la pesca indiscriminata di queste specie, con conseguente estinzione di una o più generi di oloturie presenti in una data zona, ha come conseguenza la diminuzione della diversità biologica, con perdita dell indispensabile apporto offerto da queste ultime all ambiente marino, compromettendo la funzionalità dell ecosistema 18. Tuttavia, sarà sull accertamento del nesso causale tra condotte ed eventi di inquinamento e/o disastro che la prova scientifica giocherà un ruolo fondamentale nei processi penali dei prossimi anni che, quanto meno stando ai dati ufficialmente raccolti recentemente da diverse procure, potrebbero essere numerosi 19. Accertamenti ricostruttivi della causa dell inquinamento o del disastro che potranno risultare semplificati quando quest ultima si incentra su condotte, seppur seriali e reiterate nel tempo, ma provenienti da un unica sorgente inquinante oppure «decisamente complessi» allorquando, ad esempio, la causa non sia identificabile in una precisa condotta contenuta in un determinato segmento spazio/temporale, ma risulti essere la sommatoria di una pluralità di contributi causali distruttivi, ripetuti e consolidati negli anni 20 in condizioni, magari, di inquinamento storico. In questi ultimi casi, solo la scienza potrà fornire quell apporto necessario al giudice per conoscere le eventuali interazioni tra le diverse sostanze inquinanti e isolare nella rete causale multipla (se possibile) le condizioni necessarie dell evento al fine di determinarne quella significatività quanti/qualitativa richiesta dall art. 452-bis del c.p. (ovvero, nel caso di disastro, quella connotazione dimensionale di gravissima alterazione/distruzione dell equilibrio di un ecosistema). Infatti, se l elaborazione del modello di causalità giuridica della «sussunzione sotto leggi scientifiche» (si veda il box 1) è, nelle sue coordinate generali, frutto dell elaborazione dottrinale e della giurisprudenza di legittimità, la sua concreta gestione operativa è, di fatto, BOX 1 La teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche Per individuare il rapporto di causalità nei casi dubbi o al fine di escluderlo nei casi in cui il nesso condizionalistico finirebbe per dilatare eccessivamente l ambito dei fatti penalmente rilevanti è stata elaborata la teoria della sussunzione sotto leggi scienti-fiche. Secondo questa teoria sussiste un rapporto di causalità penalmente rilevante tra la condotta e l evento ogni qual volta essa costituisca, secondo la migliore scienza del momento storico, causa dell evento medesimo nel senso che, escludendo la medesima condotta, verrebbe meno, con alto grado di probabilità, in applicazione delle leggi della migliore scienza del momento, anche l e-vento di reato. La teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche, dunque, al fine di individuare un rapporto di causalità tra con-dotta ed evento, va alla ricerca, di volta in volta, della legge di copertura; tale legge di copertura non deve stabilire, con certezza, il nesso tra condotta ed evento, essendo possibile il ricorso a parametri statistici che garantiscano, con alto grado di probabilità, la sussistenza di un rapporto di causali- n.1 - gennaio

5 AMBIENTE&RISORSE Reati BOX 2 Scienza e diritto nei processi penali per reati ambientali Criteri di affidabilità delle teorie scientifiche: verificabilità: il primo carattere che la conoscenza scientifica deve possedere è quello della verificabilità: una teoria è scientifi-ca se può essere controllata mediante esperimenti; falsificabilità: il secondo criterio richiede che la teoria scientifica sia sottoposta a tentativi di falsificazione, i quali, se hanno esito negativo, la confermano nella sua credibilità; conoscenza del tasso di errore: occorre che al giudice sia resa nota, per ogni metodo proposto, la percentuale di errore accertato o potenziale che questo comporta. Fonte: Daubert et ux., Individually and as guardians and litem for Daubert, et al. v. Merrell Dow Pharmaceuticals, inc. certiora-ri to the United states court of appeals for the ninth circuit no argued march 30, decided June 28, 1993 Sulla verifica critica delle informazioni scientifiche utilizzate ai fini della spiegazione del fatto: «esaminare gli studi che sor-reggono la teoria. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L ampiezza, la rigorosità, l oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L attitudine esplicativa alla elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica» Fonte: Cassazione penale, sez. IV, 17 settembre 2010 (dep. 13. dicembre 2010), n , pres. Marzano, rel. Blaiotta, imp. Coz-zini e altri in larga misura nelle mani degli esperti (periti e consulenti tecnici delle parti); saranno pur sempre questi ultimi, nei processi relativi ai casi «decisamente complessi» a predisporre i giudizi tecnici per poter poi far ragionare i giudici secondo i canoni dell «oltre ogni ragionevole dubbio», e dell «alta probabilità logica o razionale» 21. L attendibilità dell esperto e la fase dell esame incrociato Se, quindi, l appello alle conoscenze scientifiche è spesso inevitabile nei processi per reati ambientali uno dei primi problemi da affrontare è quello di garantire l affidabilità e l attendibilità del contributo degli esperti in quanto «la qualità del dato in uscita è strettamente correlata alla qualità del dato immesso» 22. Si tratta di un tema molto complesso, dal momento che, nella pratica giudiziaria quotidiana, l esperto basa, di sovente, la sua credibilità scientifica anche (e qualche volta principalmente) sul fatto di «aver svolto tante perizie nella sua vita professionale»; perizie e/o consulenze che spesso vengono assegnate dalle procure sempre allo stesso esperto con il rischio che la prospettiva di uno stabile vincolo economico e il reiterato legame con la pubblica accusa possa andare a scapito di una obbiettività e serenità di giudizio 23. Quali, allora, le difese contro questa insidia? Preliminarmente è indispensabile accertare e verificare le competenze e capacità scientifiche dell esperto deducendole dalle esperienze pregresse di natura professionale, didattica, giudiziaria eccetera, dalle sue pubblicazioni su riviste autorevoli nonché dalle citazioni dei suoi scritti in studi qualificati del settore di competenza. In più, oltre alla qualificazione professionale è indispensabile, anche se di particolare difficoltà pratica, uno scrutinio, come afferma la suprema Corte, sulla «indipendenza di giudizio dell esperto» che deve essere svolto «sulla base di indici estrinseci di sicura efficacia dimostrativa» 24. Ma l attendibilità della prova non può essere fondata, esclusivamente o prevalentemente, sull attendibilità o prestigio scientifico dell esperto, anche perché, come è stato efficacemente osservato di recente per i consulenti delle parti (accusa e difesa), vi è il rischio che questi introducono nel processo «scienza parziale, cioè scienza incompleta (monca della parte inutile o dannosa per l interesse della parte) e scienza faziosa (contenente solo la parte utile all interesse della parte» 25. In linea generale, tuttavia, la strada da seguire è quella di aumentare al massimo grado le dosi di «contraddittorio sulla prova», facendo sì che il giudice possa comprendere appieno le questioni tecniche sulle quali si appuntano le opposte tesi; solo lo scontro dialettico fra le diverse tesi permette di vagliare il grado di affidabilità e di attendibilità delle stesse. L esperto (consulente o perito che sia 26 ) è attendibile solo in quanto la sua ricostruzione abbia resistito all urto del contradditorio; e non è solo un problema di trovare un linguaggio che sia il più pos- 88 n.1 - gennaio

6 21. Secondo la decisione delle sezioni unite penali della corte di Cassazione 11 settembre 2002, n , laddove disponibile, si deve utilizzare, una legge scientifica universale sotto cui sussumere l evento; qualora non vi fossero leggi universali, si devono usare quelle statistiche, ma in modo oculato. Infatti, la probabilità rilevante non è solo quella statistica, dice la Corte, ma anche quella logica consistente nel grado di credibilità razionale dell ipotesi. 22. Si veda [17]. 23. Si veda [18]. 24. Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. IV, 14 marzo 2017 ud. 3 novembre 2016 n , in Si veda [19]. 26. In un sistema come quello italiano dove vige il principio del libero convincimento del giudice appare illogico riconoscere al perito in quanto tale un qualcosa in più in termini di affidabilità a pena di un ritorno alla prova legale; si veda [20]. 27. Si veda Caprioli L. [21] per il quale «Esiste un problema che riguarda la difficoltà per lo scienziato di intendere il linguaggio del giurista, e quello del giudice in particolare. Ne nasce un dibattito kafkiano tra giuristi e scienziati, in cui ognuno si aspetta dall altro definizioni certe di fenomeni complessi : il contraddittorio ne esce inevitabilmente ridimensionato, se non totalmente vanificato». 28. Per un esempio di controesame svolto correttamente e idoneo a mettere in crisi la ricostruzione di un esperto solo apparentemente tale, si veda [22]. 29. Si veda [23]. 30. Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 6 marzo 2014 ud. 16 gennaio 2014 n che si limita ad affermare (senza alcuna motivazione) il principio secondo il quale «il consulente tecnico, prima del proprio esame, non può assistere all attività istruttoria dibattimentale, in quanto la sua natura processuale è del tutto assimilabile a quella del testimone, e quindi vale quanto dispone per il teste l art. 149 delle norme di attuazione del codice di rito» mentre, in maniera più motivata e ancorando saldamente il principio opposto al diritto di difesa si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 9 giugno 2009, Raso, in ced, rv Si veda [24]. 32. Si può prendere come esempio paradigmatico la questione, nel settore delle malattie professionali, dell eziologia delle cosiddette morti da amianto. Secondo un primo orientamento l inalazione delle fibre di amianto, da cui scaturisce il processo causale, funzionerebbe come dose killer, nel senso che essa attiverebbe un decorso patologico sul cui sviluppo sarebbe del tutto ininfluente l esposizione successiva al medesimo fattore di rischio. A conclusione opposte giunge invece la tesi delle cosiddette dosi correlate in base alla quale la durata delle esposizioni alle inalazioni di amianto inciderebbe, comunque, sui tempi di latenza della malattia, accelerando il sopraggiungere del decesso. L opzione per la prima o per la seconda impostazione è decisiva ai fini della disciplina della successione nelle posizioni di garanzia dei soggetti tenuti al debito di sicurezza, ossia al fine di attrarre nell area della responsabilità penale non solo il datore di lavoro alle cui dipendenze è avvenuto l innesco della malattia, ma anche quello alle cui dipendenze il lavoratore ha continuato successivamente a essere esposto all amianto. 33. Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. V, 21 giugno 2016 (ud. 12 dicembre 2015), n , cit., pag sibile comune ai soggetti del processo e all esperto 27, ma, soprattutto, di addestrare le parti a fare bene il loro lavoro, perché il ruolo dell accusa e della difesa nel contribuire al processo di decision-making è fondamentale 28. Per migliorare le performance di esame e controesame degli esperti nei processi in materia di ambiente è, anzitutto, necessario che avvocati e magistrati siano formati quanto meno sui principi cardine del sapere scientifico utilizzato 29 (per esempio, conoscere, nel caso di escussione di un epidemiologo, quali siano i criteri generali per valutare uno studio epidemiologico e i relativi falsi positivi e falsi negativi ) e sia concessa sempre la possibilità, nonostante la laconica disciplina di cui all art. 501 c.p.p. e un ondivago indirizzo giurisprudenziale 30, ai consulenti di parte di partecipare (anche prima del loro esame) all intero iter processuale affiancando il difensore o il pubblico ministero al fine di permettergli di svolgere efficacemente il controesame. La funzione svolta dal consulente tecnico è fondamentale durante tutto l iter processuale e non può pertanto, se non violando il diritto di difesa, essere inibita durante l escussione testimoniale o l esame di un altro consulente. Anzi, proprio in questo momento la presenza del consulente potrebbe fare la differenza, avendo solo lui le conoscenze indispensabili per suggerire, al difensore, domande pertinenti e reagire in modo opportuno alle sollecitazioni provenienti dalle dichiarazioni rese dall esaminato 31. Considerazioni finali Nella materia dei danni all ambiente è evidente come anche gli scienziati siano spesso ben lontani dal coltivare il mito della certezza assoluta, in quanto, a causa dell irruzione di un eziologia per sua natura multifattoriale, sinergica, non esistono leggi causali infallibili, ma solo criteri di tipo probabilistico (basti pensare alla differenza che esiste tra l effettiva distribuzione di sostanze inquinanti in un mezzo anisotropo ed eterogeno rispetto alla modellazione schematica, effettuata dagli esperti, che si basa su un approccio statistico deterministico) La causalità è, quindi, soggetta alle incertezze di spiegazioni scientifiche non dotate di univocità. Se questo è lo scenario complessivo, i giudici si troveranno sempre più spesso nella condizione di dovere scegliere tra orientamenti scientifici in concorrenza 32, non di rado, senza che sia neppure chiaro se esista, con riferimento all ambito disciplinare che viene in questione, una corrente di pensiero dominante. Non è, però, compito del giudice dare patenti di fondatezza a questa piuttosto che a quella teoria, ma di esaltare la fase della cross-examination in un ottica non solo giuridica, ma anche scientifica, con riferimento al caso in giudizio. Per la giurisprudenza di legittimità, spetta, infatti, al giudice verificare criticamente l affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto 33 e per fare questo dovrà «esaminare gli studi che sorreggono la teoria. n.1 - gennaio

7 AMBIENTE&RISORSE Reati 34. Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. IV, 13 dicembre 2010 (ud. 17 settembre 2010), n , in 12 gennaio 2011, ripresa dalla più recente sentenza cosiddetta Montefibre-bis ovvero Cassazione penale, sez. IV, 14 marzo 2017 ud. 3 novembre 2016 n , cit Si veda la sentenza della Corte di Appello di Venezia, sez. III, 1 febbraio 2017 ud. 6 ottobre 2016 n in 27 giugno Si veda, diversamente, la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha sostanzialmente confermato, seppur in parziale riforma, le condanne dei dieci dirigenti della Montedison per il delitto di omicidio colposo plurimo, in relazione alla morte di undici operai dello stabilimento petrolchimico di Mantova con commento di Carriero M.F in [8]. 37. «Le conquiste garantiste debbono fare i conti con la strisciante inclinazione a risolvere la partita della responsabilità sul piano di un multiforme dover essere, non necessariamente riferibile ad uno schema legale fondato solo sul fatto commesso e sulle alternative modalità dell imputazione soggettiva del suo autore, le cui chiavi appartengono a officianti investiti del compito di svolgere giudizi sull atteggiamento del reo rispetto alla moralità di pretese comportamentali e della condivisione dei valori chiave» [riferimento bibliografico: 25]. 38. Si veda [4]. 39. Si veda [19]. Il manuale può essere scaricato dal sito Del relativo indice esiste una traduzione italiana, in allegato a una documentata informazione bibliografica sulla storia dell opera in [26]; a questa prima parte è seguita una seconda in [27]. 40. Si veda [28]. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L ampiezza, la rigorosità, l oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l ipotesi sia sulle diverse o- pinioni che nel corso della discussione si sono formate. L attitudine esplicativa alla elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica» 34. Un buon esempio di correttezza metodologica dell approccio del giudice al sapere tecnico-scientifico si trova in u- na recentissima sentenza della corte di appello di Venezia che si è occupata del delitto, contestato ad alcuni dirigenti di una società chimica, di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche aggravato dalla verificazione del disastro (art. 437, comma 2, c.p.) in relazione al rilascio in atmosfera di circa tre tonnellate di cvm (cloruro di vinile monomero) e alcuni chilogrammi di percloroetilene da uno dei camini dello stabilimento 35. I giudici dell impugnazione hanno negato, diversamente dal collega monocratico di primo grado, che l evento oggetto di contestazione abbia determinato un effettivo pericolo per la vita e l integrità fisica di un numero indeterminato di persone, sulla base di un ragionamento epistemologico ancorato a una preventiva dialettica tra le diverse opinioni scientifiche riversate in atti: nota dell Istituto superiore di sanità (con la opportuna precisazione che questa istituzione compie valutazioni del rischio, proprie del risk assessment, che «si basano sul principio di precauzione e cioè su una condizione di rischio non scientificamente suffragata, e non su una legge scientifica certa che sia in grado di stabilire l effettiva dannosità del CVM per esposizioni brevi ma intense»), consulenze tecniche della difesa, rapporto dell european Centre for ecotoxicology and toxicology of chemicals sul cvm, modelli matematici utilizzati per analizzare i livelli medi di concentrazione della sostanza rilasciata in atmosfera nell arco dell evento eccetera. La corte, a fronte dei limiti e delle insufficienze in campo scientifico («non vi è certezza alcuna che la fuoriuscita di CVM abbia determinato un concreto pericolo per la pubblica incolumità e la salute pubblica») ha, correttamente, fatto un passo indietro evitando di applicare la surreale massima della causalità ad ogni costo 36, che qualche volta viene utilizzata nei processi ambientali dalle corti di merito per trovare, comunque, un colpevole che permetta di dare risposte all opinione pubblica quando quest ultima ha percepito un rischio 37. Il giudice deve, pertanto, diventare sempre più il consapevole, selettivo e critico fruitore del sapere degli esperti, pur non dovendo essere fornito di una cultura scientifica di merito, ma come autorevole dottrina ha sottolineato, di una «cultura di criteri, consistente in schemi concettuali intesi a scrutinare la validità delle leggi scientifiche e delle tecnologie usate dall esperto e la loro corretta applicazione» 38 ; cosa, quest ultima che richiede principalmente l esigenza di una formazione professionale mirata e specifica che, negli Stati uniti, viene soddisfatta anche da specifici testi (come ad esempio il reference manual on scientific evidence redatto dal federal judicial center e dalla national academy of sciences) che hanno lo scopo di esplicitare i temi della scienza utilizzati nei processi (in riferimento alla materia ambientale ci sono capitoli, oltre a quello generale di come funziona la scienza, sulla epidemiologia, sulla tossicologia e sulla scienza dell esposizione) per implementare il livello culturale dei giudici (e auspicabilmente di tutti gli operatori del processo) su queste importanti tematiche 39. Il sapere scientifico è, quindi, una preziosa risorsa che il giudice deve utilizzare con il vaglio critico indicato dalla giurisprudenza di legittimità senza però dimenticare i principi di garanzia e la regola del giudizio secondo la quale la 90 n.1 - gennaio

8 BOX 3 Bibliografia [1] D Alessandro F., Pericolo Astratto e limiti-soglia, 2012, Giuffrè, pag. 268 e seguenti. [2] Baù E., Il Paese che brillò tra le luci del cromo, Laboratorio Natura, [3] Corbetta S., I delitti contro l incolumità pubblica, in Trattato di diritto penale parte speciale, volume secondo, Cedam, 2014, pag. 203 e seg. [4] Dominioni, La prova penale scientifica, Giuffrè, 2005, pag. 12. [5] Bacco Scotto Poluzzi V., Il monitoraggio ambientale tra scienza, interpretazione e innovazione, in Ecoscienza, n. 3/2017, pag. 20. [6] Kiniger e Tridente, Tecniche di fingerprinting e indagini ambientali, in Rivista giuridica dell ambiente 2013, pag.163 e seguenti. [7] Masera, I nuovi delitti contro l ambiente, in 17 dicembre 2015, pag. 12 e seg. [8] Carriero, Le default options dell epidemiologia e della scienza della valutazione del rischio al confronto con la massima del the dose makes the poison in Cassazione penale n. 6/2017, pag [9] I nuovi reati ambientali. Analisi e commento della legge 22 maggio 2015, n.68, numero monografico di Ambiente&Sicurezza n. 17/2015 a cura di Merlin, Tonellotto, Apicella, pag. 8 e seguenti. [10] Manna, Il nuovo diritto penale ambientale, Giuridica Editrice, 2016, pag. 86. [11] Pavich G., Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative, in Cassazione penale, n. 1/2017, pag [12] Ruga Riva, Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzione e spunti di riflessione, in 22 novembre 2016, pag. 8. [13] Notari, Il nuovo reato di inquinamento ambientale alla luce della sentenza n /2016 della Corte di Cassazione, in Federalismi.it, 22 marzo 2017, pag. 15. [14] Storti, Tutela della biodiversità e reati ambientali. Il caso della pesca abusiva di oloturie nei fondali del Salento, in www. lexambiente.it, 21 luglio 2017, pag. 5. [15] Ecomafia Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia, Edizioni Ambiente, 2017, pag. 51 e seguenti. [16] Molino P., I delitti in materia ambientale, in Diritto penale dell impresa, Giuffrè, 2017, p [17] Gennari G., Nuove e vecchie scienze forensi alla prova delle corti, Maggioli, 2016, p [18] Centonze F., Scienza spazzatura e scienza corrotta nelle attestazioni e valutazione dei consulenti tecnici nel processo penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., fascicolo 4, 2011, pag [19] Santa Maria L., La verità, in it, 1 marzo 2017, pag. 6. [20] Ricci GF., Nuovi rilievi sul problema della specificità della prova giuridica, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2000, p [21] Caprioli L., La scienza cattiva maestra : le insidie della prova scientifica nel processo penale, in Cass. pen., fascicolo 9, 2008, p e seg. [22] Carofiglio G., Il controesame, Giuffrè, 1997, pag. 47 e seg. [23] Butti L., L utilizzo della scienza nel diritto ambientale, in Riv. giur. ambiente, 2014, pag. 139 e seg. [24] Rossi M., L estromissione del consulente: riflessioni sul ruolo dell esperto della difesa fuori dai casi di perizia, in Cass. pen., fasc. 12, 2010, pag. 4242B. [25] Brunelli D., Divagazioni sulle dimensioni parallele della responsabilità penale tra ansie di giustizia, spinte moralistiche e colpevolezza normativa, in 12 ottobre 2016, pag. 31. [26] Arcieri S., Il giudice e la scienza. L esempio degli Stati Uniti: il Reference Manual on Scientific Evidence, in 6 marzo [27] Ead, La national commission on forensic science (NCFS), in 20 marzo [28] Giunta F., Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali e regole di giudizio, Criminalia, 2014, p. 561 e seg. colpevolezza deve essere affermata oltre ogni ragionevole dubbio. In assenza di evidenze idonee a far propendere per una delle tesi in conflitto, l impossibilità della spiegazione scientifica in termini di certezza razionale cede il passo alla regola di giudizio che risolve il dubbio a favore della persona indagata o imputata. L applicazione di questo standard probatorio (che costituisce un imperativo legale) ha un evidente ratio di garanzia, sfruttabile dalla difesa se riesce a scalfire la credibilità della tesi (scientifica) accusatoria «oltre ogni ragionevole dubbio» n.1 - gennaio

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