Lessico Alimentare: le nuove parole del pacchetto igiene. Contributi pratici. Introduzione. Andrea Cereser

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1 Andrea Cereser Lessico Alimentare: le nuove parole del pacchetto igiene Introduzione L emanazione dei provvedimenti che costituiscono il cosiddetto pacchetto igiene (Regolamenti 178/02, 852/04, 853/04, 954/04, 882/04, 183/05) e di quelli ad esso collegati (Regolamento 2073/05) ha, in parte, modificato il significato dei termini sino ad oggi utilizzati nell ambito della legislazione alimentare. Appare utile raccogliere, in un testo unico e secondo ordine alfabetico, tutte le definizioni presenti nei vari disposti normativi e, solitamente, elencate all articolo 2 di ciascun Regolamento. Per ogni voce si è riportata: la denominazione; il corrispettivo termine inglese (tra parentesi); il regolamento in cui è presente (tra parentesi); la definizione. Dove, nel seguente testo, la spiegazione di un vocabolo presenta delle parole sottolineate, significa che queste ultime trovano esse stesse una definizione. In alcuni casi, la traduzione italiana del termine inglese, lingua ufficiale dell Unione Europea, ha utilizzato dei vocaboli leggermente diversi rispetto alla denominazione ufficiale ; questa evenienza è indicata con il termine corretto e come NdA (Nota dell Autore). 3 / 125

2 Glossario Acqua di mare pulita ( Clean seawater ; Reg. 852/04): l acqua di mare o salmastra naturale, artificiale o depurata che non contiene microrganismi, sostanze nocive o plancton marino tossico in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti. Acqua potabile ( Potable water ; Reg. 852/04): l acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Acqua pulita ( Clean water ; Reg. 852/04): acqua di mare pulita e acqua dolce di qualità analoga. Additivi di mangimi ( Feed additives ; Reg. 183/05): le sostanze o i microrganismi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all alimentazione animale. Alimenti destinati a fini medici speciali ( Food intended for special medical purpose ; Reg. 2073/05): gli alimenti dietetici destinati fini medici speciali, come definiti dalla direttiva 1999/21/ CE della Commissione. Alimenti per lattanti ( Food intended for infants ; Reg. 2073/05): i prodotti alimentari destinati specificamente ai lattanti, come definiti dalla direttiva 91/ 321/CEE della Commissione. Alimenti pronti ( Ready-to-eat food ; Reg. 2073/05): i prodotti alimentari destinati dal produttore o dal fabbricante al consumo umano diretto, senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento per eliminare o ridurre a un livello accettabile i microrganismi presenti. Alimento per animali ( Feedingstuff ; Reg. 178/02): vedi mangime. Alimento ( Food ; Reg. 178/02): ai fini del presente regolamento si intende per alimento (o prodotto alimentare o derrata alimentare) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all articolo 6 della direttiva 98/83/CEE fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE. Non sono compresi: a) i mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l immissione sul mercato ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE; e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio; f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio; g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; h) residui e contaminanti. Analisi del rischio ( Risk analysis ; Reg. 178/02): processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio. Assistente specializzato ufficiale ( Official auxiliary ; Reg. 854/04): persona qualificata, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione, nominata dall autorità competente e operante sotto l autorità e responsabilità di un veterinario ufficiale. Audit ( Audit ; Reg. 854/04; Reg. 882/04): un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono attuate in modo efficace e sono adeguate per raggiungere determinati obiettivi. Reg. 183/05): l autorità di uno Stato membro o di un paese terzo designata per effettuare i controlli ufficiali. Reg. 852/04): l autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità a cui detta autorità centrale abbia delegato tale competenza; la definizione include, se del caso, l autorità corrispondente di un paese terzo. Reg. 854/04): l autorità centrale di uno Stato membro responsabile per effettuare controlli veterinari o qualsiasi autorità cui sia stata delegata tale competenza. Reg. 882/04): l autorità centrale di uno Stato membro competente per l organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o anche, secondo i casi, l autorità omologa di un paese terzo. Blocco ufficiale ( Official detention ; Reg. 882/04): la procedura con cui l autorità competente fa sì che i mangimi o gli alimenti non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; include il magazzinaggio da parte degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti conformemente alle disposizioni emanate dall autorità competente. Bollo sanitario ( Health mark ; Reg. 854/04): bollo indicante, quando applicato, che sono stati effettuati controlli ufficiali in conformità del presente regolamento. Campionamento per l analisi ( Sampling for analysis ; Reg. 882/04): il prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza (anche proveniente dall ambiente) necessaria alla loro produzione, trasformazione e 3 / 126 distribuzione o che interessa la salute degli animali, per verificare, mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ( legislazione alimentare ; NdA) e alle norme sulla salute degli animali. Campione rappresentativo ( Representative sample ; Reg. 2073/05): un campione nel quale sono mantenute le caratteristiche della partita dalla quale è prelevato, in particolare nel caso di un campionamento casuale semplice, dove ciascun componente o aliquota della partita ha la stessa probabilità di figurare nel campione. Campione ( Sample ; Reg. 2073/05): una serie composta di una o più unità o una porzione di materia selezionate tramite modi diversi in una popolazione o in una quantità significativa di materia e destinate a fornire informazioni su una determinata caratteristica della popolazione o della materia oggetto di studio e a costituire la base su cui fondare una decisione relativa alla popolazione o alla materia in questione o al processo che le ha prodotte. Certificazione ufficiale ( Official certification ; Reg. 882/04): la procedura per cui l autorità competente o gli organismi di controllo autorizzati ad agire in tale qualità rilasciano un assicurazione scritta, elettronica o equivalente relativa alla conformità. Commercio al dettaglio ( Retail ; Reg. 178/02): la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all ingrosso. Comunicazione del rischio ( Risk communication ; Reg. 178/02): lo scambio interattivo, nell intero arco del processo di analisi del rischio, di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, responsabili della gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e del settore dei mangimi, la comunità accademica e altri interessati, ivi compresi la spiegazione delle scoperte relative alla valutazione del rischio e il fondamento delle decisioni in tema di gestione del rischio. Confezionamento ( Wrapping ; Reg. 852/04): il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore. Conformità ai criteri microbiologici ( Compliance with microbiological criteria ; Reg. 2073/05): l ottenimento di risultati soddisfacenti o accettabili di cui all allegato I nei controlli volti ad accertare la conformità ai valori fissati per i criteri mediante il prelievo di campioni, l effettuazione di analisi e l attuazione di misure correttive. Conservabilità ( Shelf-life ; Reg. 2073/05): il periodo che corrisponde al periodo che precede il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, come definiti rispettivamente agli articoli 9 e 10 della direttiva 2000/13/CE.

3 Consumatore finale ( Final consumer ; Reg. 178/02): il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell ambito di un operazione o attività di un impresa del settore alimentare. Contaminazione ( Contamination ; Reg. 852/04): la presenza o l introduzione di un pericolo. Controllo di identità ( Identity check ; Reg. 882/04): un ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di accompagnamento della partita coincidano con l etichettatura e il contenuto della partita stessa. Controllo documentale ( Documentary check ; Reg. 882/04): l esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa in materia di mangimi e di alimenti ( legislazione alimentare ; NdA) che accompagnano la partita. Controllo materiale ( Physical check ; Reg. 882/04): un controllo del mangime o dell alimento stesso che può comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull etichettatura e sulla temperatura, il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ( legislazione alimentare, NdA). Controllo ufficiale ( Official control ; Reg. 854/04; Reg. 882/04): qualsiasi forma di controllo eseguita dall autorità competente per la verifica dell ottemperanza alla normativa in materia di prodotti alimentari comprese le norme sulla salute degli animali e sul benessere degli animali. Criterio di igiene del processo ( Process hygiene criterion ; Reg. 2073/05): un criterio che definisce il funzionamento accettabile del processo di produzione. Questo criterio, che non si applica ai prodotti immessi sul mercato, fissa un valore indicativo di contaminazione al di sopra del quale sono necessarie misure correttive volte a mantenere l igiene del processo di produzione in ottemperanza alla legislazione in materia di prodotti alimentari. Criterio di sicurezza alimentare ( Food safety criterion ; Reg. 2073/05): un criterio che definisce l accettabilità di un prodotto o di una partita di prodotti alimentari, applicabile ai prodotti immessi sul mercato. Criterio microbiologico ( Microbiological criterion ; Reg. 2073/05): un criterio che definisce l accettabilità di un prodotto, di una partita di prodotti alimentari o di un processo, in base all assenza, alla presenza o al numero di microrganismi e/o in base alla quantità delle relative tossine/metaboliti, per unità di massa, volume, area o partita. Derrata alimentare ( Foodstuff ; Reg. 178/02): vedi alimento. Elemento di pericolo (Reg. 178/02): vedi pericolo. Equivalente ( Equivalent ; Reg. 852/04): riferito a sistemi diversi, significa capace di conseguire gli stessi obiettivi. Equivalenza ( Equivalence ; Reg. 882/04): la capacità di sistemi o misure diversi di raggiungere gli stessi obiettivi; equivalente indica sistemi o misure diversi atti a raggiungere gli stessi obiettivi. Fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione ( Stages of production, processing and distribution ; Reg. 178/02): qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l erogazione dei mangimi. Gestione del rischio ( Risk management ; Reg. 178/02): processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell esaminare alternative d intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo. Igiene degli alimenti ( Food hygiene ; Reg. 852/04): in seguito denominata igiene : le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell uso previsto. Igiene dei mangimi ( Feed hygiene ; Reg. 183/05): le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e assicurare l idoneità al consumo animale di un mangime, tenuto conto del suo uso previsto. Igiene ( Hygiene ; Reg. 852/04): vedi igiene degli alimenti. Imballaggio ( Packaging ; Reg. 852/04): il collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo contenitore, nonché detto secondo contenitore. Immissione sul mercato ( Placing on the market ; Reg. 178/02): la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta. Importazione ( Import ; Reg. 882/04): l immissione in libera pratica di alimenti o mangimi o l intenzione di immettere in libera pratica mangimi o alimenti, ai sensi dell articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92, in uno dei territori di cui all allegato I. Impresa alimentare ( Food business ; Reg. 178/02): ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. Impresa nel settore dei mangimi ( Feed business ; Reg. 178/02): ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, compreso ogni produttore che produca, trasformi o immagazzini mangimi da somministrare sul suo fondo agricolo ad animali. 3 / 127 Introduzione ( Introduction ; Reg. 882/04): l importazione definita al punto 15 e l immissione di merci in uno dei regimi doganali di cui all articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92, nonché il loro ingresso in una zona franca o in un magazzino franco. Ispezione ( Inspection ; Reg. 854/04): l esame di stabilimenti, di animali e di prodotti alimentari e della loro trasformazione, delle aziende del settore dei prodotti alimentari e del loro sistema di gestione e di produzione compresi documenti, test sul prodotto finito e sulle prassi di somministrazione di mangimi, nonché dell origine e destinazione degli input e output di produzione per verificare che tutte queste voci siano conformi alle prescrizioni di legge. Ispezione ( Inspection ; Reg. 882/04): l esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali. Legislazione alimentare ( Food law ; Reg. 178/02): le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati. Mangime o alimento per animali ( Feed ; Reg. 178/02): qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali. Microrganismi ( Micro-organisms ; Reg. 2073/05): i batteri, i virus, i lieviti, le muffe, le alghe, i protozoi parassiti, gli elminti parassiti microscopici, le loro tossine e i loro metaboliti. Monitoraggio ( Monitoring ; Reg. 882/04): la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ( legislazione alimentare ; NdA), di salute e di benessere degli animali. Non conformità ( Non-compliance ; Reg. 882/04): la mancata conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti ( legislazione alimentare ; NdA), e alle norme per la tutela della salute e del benessere degli animali. Normativa in materia di mangimi ( Feed law ; Reg. 882/04): le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i mangimi in generale e la sicurezza dei mangimi in particolare, a livello comunitario o nazionale; essa copre qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell uso dei mangimi. Operatore del settore alimentare ( Food business operator ; Reg. 178/02): la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

4 Operatore del settore dei mangimi ( Feed business operator ; Reg. 178/02; Reg. 183/05): la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell impresa di mangimi posta sotto il suo controllo. Organismo di controllo ( Control body ; Reg. 882/04): un terzo indipendente cui l autorità competente ha delegato certi compiti di controllo. Ove necessario, ove opportuno, adeguato e sufficiente ( Where necessary, where appropriate, adequate or sufficient ; Reg. 852/04): si intendono rispettivamente laddove risulti necessario, opportuno, adeguato o sufficiente per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento. Partita ( Batch ; Reg. 2073/05): un gruppo o una serie di prodotti identificabili ottenuti mediante un determinato processo in circostanze praticamente identiche e prodotti in un luogo determinato entro un periodo di produzione definito. Pericolo o elemento di pericolo ( Hazard ; Reg. 178/02): agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute. Piano di controllo ( Control plan ; Reg. 882/04): una descrizione elaborata dall autorità competente contenente informazioni generali sulla struttura e l organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale. Prodotti non trasformati ( Unprocessed product ; Reg. 852/04): prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati. Prodotti primari ( Primary products ; Reg. 852/04): i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell allevamento, della caccia e della pesca. Prodotti trasformati ( Processed products ; Reg. 852/04): prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche. Prodotto alimentare ( Foodstuff ; Reg. 178/02): vedi alimento. Produzione primaria di mangimi ( Primary production of feed ; Reg. 183/05): la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un semplice trattamento fisico. Produzione primaria ( Primary production ; Reg. 178/02): tutte le fasi della produzione, dell allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici. Recipiente ermeticamente chiuso ( Hermetically sealed container ; Reg. 852/04): contenitore destinato ad impedire la penetrazione al suo interno di pericoli. Rintracciabilità ( Traceability ; Reg. 178/02): la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Rischio ( Risk ; Reg. 178/02): funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo. Sorveglianza ( Surveillance ; Reg. 882/04): l osservazione approfondita di una o più aziende ( impresa ; NdA) del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività. Stabilimento ( Establishment ; Reg. 183/05): un unità di un impresa nel settore dei mangimi. Stabilimento ( Establishment ; Reg. 852/04): ogni unità di un impresa del settore alimentare. Trattamento ( Processing ; Reg. 852/04): qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti. Valutazione del rischio ( Risk assessment ; Reg. 178/02): processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio. Verifica ( Verification ; Reg. 854/04): il controllo, mediante esame e la presentazione di prove obiettive, dell ottemperanza a requisiti specifici. Verifica ( Verification ; Reg. 882/04): il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici. Veterinario autorizzato ( Approved veterinarian ; Reg. 854/04): veterinario designato dall autorità competente ad effettuare controlli specifici per suo conto su imprese. Veterinario ufficiale ( Official veterinarian ; Reg. 854/04): veterinario qualificato, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione e nominato dall autorità competente. 3 / 128

5 Riferimenti normativi Direttiva 80/778/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. (Recepita in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183 ) Direttiva 91/321 della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. (Recepita in Italia con Decreto del Ministero della Sanità 31 maggio 2001, n. 371 Regolamento recante norme per l attuazione della direttiva 99/50/CE della Commissione del 25 maggio 1999 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. (Recepito in Italia con Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano ) Direttiva 1999/21/CE della Commissione del 25 marzo 1999 sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. (Recepita in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57 Regolamento di attuazione della direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali ) Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. (Recepita in Italia con Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181 Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all alimentazione animale. Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull igiene dei prodotti alimentari. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi. Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. 3 / 129

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