Oggi 17 settembre 2015, innanzi al dott. Carmela Caranna, sono comparsi:
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1 Oggi 17 settembre 2015, innanzi al dott. Carmela Caranna, sono comparsi: Per ABUBACARR KOLLEY l avv. CARADONNA GIUSEPPE, oggi sostituito dall avv. Di Mattia, il quale si riporta alle note formanti parte integrante il verbale d udienza. Chiede che la causa sia posta in decisione Per MINISTERO DELL INTERNO nessuno è comparso Per COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE nessuno è comparso TRIBUNALE DI PALERMO IL G.O.T. dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito alle ore 12.45, nel procedimento ex art. 35 D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 iscritto al n /2014 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente TRA KOLLEY ABUBACARR, nato a Kiang (Gambia), in data 07/07/1996, elettivamente domiciliato C/O AVV. M. D ANCA VIALE LAZIO N. 13 PALERMO, recapito professionale dell Avv. CARADONNA GIUSEPPE, dal quale è rappresentato e difeso, per procura in atti RICORRENTE E Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Trapani, Via Salina Grande, n. 25, Località Salina Grande RESISTENTE OSSERVA Con ricorso depositato il 23 giugno 2014, KOLLEY ABUBACARR adiva questo Tribunale per proporre opposizione avverso il provvedimento del 29 gennaio 2014, notificato in data 7 giugno 2014, con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani aveva rigettato la
2 sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, indicando come sussistenti le condizioni per la protezione umanitaria. Eccepiva il ricorrente la nullità del provvedimento di diniego sotto il profilo della carenza e/o insufficienza della motivazione; l erroneità delle valutazioni operate dalla Commissione in ordine all attendibilità ed alla verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente medesimo; nel merito, asseriva sussistere le condizioni per il riconoscimento in suo favore della protezione sussidiaria. Sebbene ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione udienza, la Commissione Territoriale non si costituiva. Istruita in via documentale, all udienza odierna la causa è stata posta in decisione. Preliminarmente, va rilevato: che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani, con provvedimento del 29 gennaio 2014, ha rigettato la richiesta di protezione internazionale, concedendo la protezione umanitaria; - che tale provvedimento è stato notificato al ricorrente in data 7 giugno 2014; - che il ricorso è stato depositato il 23 giugno 2014; - che, pertanto, nel caso di specie, ricorre l ipotesi di cui all art. 35, 1 co., D.Lgs. n. 25/2008, eventualità in cui la competenza a conoscere il ricorso proposto, da introdurre a pena di inammissibilità nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento, spetta al Tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione Territoriale, non risultando, dal fascicolo processuale, il trattenimento presso Centri d accoglienza. Sulla base di tutti i suesposti elementi, va affermato che il ricorso è stato tempestivamente e ritualmente proposto davanti a questo Tribunale competente ex art. 20 D.Lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008, come modificato dal D.Lgs. n. 159/08. 2
3 Ciò posto, questo giudice deve valutare la fondatezza della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale formulata dal ricorrente, alla luce del disposto del comma 10 dell art. 35 D.Lgs. n. 25/2008, secondo cui il Tribunale rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, esclusa ogni altra domanda non riconducibile a detta previsione, che non può quindi essere esaminata in questa sede, ivi compresa la richiesta di riconoscimento di un permesso di soggiorno, da riservare alla competente autorità nel rispetto della procedura prevista dalla normativa attualmente vigente. Ciò posto, nel merito la domanda del ricorrente è parzialmente fondata e merita accoglimento entro i limiti infra specificati. Il ricorrente, originario del Gambia, ha riferito, in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Trapani, di avere abbandonato il proprio paese di origine temendo di essere ucciso a causa di un intervista che egli aveva rilasciato ad un giornalista, durante la quale aveva parlato male del governo gambiano e del presidente. A seguito di ciò, il suo patrigno lo aveva avvertito che era intenzione della polizia arrestarlo e, quindi, lo aveva fatto espatriare insieme al fratello (cfr. verbale di audizione del 29 gennaio 2014, doc. n. 1 allegato alla produzione di parte ricorrente). Ora, in ordine al contenuto dell onere probatorio gravante sul ricorrente, deve in generale rammentarsi che, pur potendosi ammettere che l onere della prova dei requisiti fondanti lo status di rifugiato sia da valutare con minor rigore, poiché tanto più grave risulta la persecuzione tanto minore è la possibilità per lo straniero di fornirla, chi intende chiedere il riconoscimento del predetto status deve dimostrare il pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con precisi riferimenti all effettività e all attualità del rischio, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie 3
4 di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente (cfr., tra le tante, Cass. civ., n /05). Orbene, a prescindere, poi, da qualsivoglia rilievo in ordine all attendibilità delle propalazioni del ricorrente deve rilevarsi che i fatti dal medesimo denunciati appaiono circoscritti ad un preciso e determinato ambito territoriale (si tenga conto del fatto che i familiari del ricorrente hanno continuato a risiedere in Gambia). Sussistono, nel caso di specie, le condizioni per l accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 251/07, potendosi nella specie ravvisare un pericolo di danno grave nell accezione delineata dall'art. 14 del testo normativo dianzi ricordato (inteso quale a) condanna a morte o all esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale ). Come è noto, a mente dell art. 2 del D.Lgs. n. 251/07 è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, qualora ritornasse nel Paese d origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (come definito dall art. 14) e non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto Paese. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nel chiarire le condizioni cui è subordinato, alla stregua della vigente normativa comunitaria, l accesso all anzidetto istituto, ha statuito che l esistenza di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, aggiungendo che l esistenza di una siffatta minaccia può essere 4
5 considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso [ ] raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, grande Sezione, sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07). Orbene, nel caso di specie può predicarsi, avuto riguardo alla situazione attualmente esistente nel paese d origine del ricorrente (Gambia), la ricorrenza di un pericolo di danno grave ai sensi dell art. 14, lett. c) del D.Lgs. n. 251/07, nell accezione delineata dalla summenzionata pronuncia della Corte di Giustizia. Sotto tale profilo, non può infatti certamente disconoscersi che, a tenore dei più recenti reports elaborati da organizzazioni umanitarie internazionali (cfr., in particolare, i Rapporti elaborati da Amnesty International), con riferimento alla situazione socio-politica del Gambia, l intera regione è interessata da un aspro conflitto armato in corso tra forze governative e gruppi di opposizione, foriero di episodi di violenza sanguinosa e di atti terroristici non di rado rivolti contro la popolazione civile, cui si giustappone un rigoroso uso della forza, non di rado sconfinante nell arbitrio, da parte delle autorità nella repressione dei fenomeni di dissenso; tale situazione è sostanzialmente confermata dai più recenti rapporti, che danno atto di numerose aggressioni compiute in varie zone del paese e di vari episodi di sanguinosa repressione delle fazioni ribelli con vittime civili. Così, un report tratto dal sito della Farnesina Viaggiare Sicuri pubblicato il 24 luglio 2015, ma valido a tutt oggi: Il Paese condivide con la più parte del resto del mondo il rischio di poter essere esposto ad azioni legate a fenomeni di terrorismo internazionale. In particolare, tenuto conto del progressivo deterioramento della situazione nell area del Sahel ed in considerazione dell attivismo dei gruppi di matrice terroristica in tutta la regione e dell accresciuto rischio di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali, si raccomanda di mantenere elevata la soglia di attenzione in tutto il Paese. 5
6 In linea generale, le condizioni di sicurezza del Paese presentano minori criticità rispetto ad altri Paesi del continente, soprattutto nelle vicinanze delle strutture turistiche nei pressi della capitale, situate lungo la costa atlantica.. Il contesto socio-politico dianzi sinteticamente delineato, in definitiva, appare connotato da un vero e proprio conflitto armato interno in atto tra forze governative e gruppi riconducibili all opposizione: detto conflitto ha, per estensione territoriale e pervasività, un carattere endemico ed appare contrassegnato da un livello di violenza, talora indiscriminata, suscettibile di determinare un elevato rischio per l incolumità personale del ricorrente, anche a prescindere dalla prova dell esistenza di una minaccia personale nei confronti di quest ultimo. In particolare, Amnesty International riporta casi di arresti arbitrariamente posti in essere, al solo fine di reprimere il dissenso di forze di opposizione. A tal proposito, conducente appare la produzione di parte opponente dell ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna (n. 2011/659 del 12/04/2011), con la quale viene accolta l opposizione formulata da una cittadina nigeriana e diretta alla revoca del decreto di espulsione. In un passaggio di tale provvedimento, il Tribunale così statuisce: considerato che le condanne pronunciate dalla CEDU contro l Italia circa la valenza di Associazioni internazionali, come ad esempio, Amnesty International e Human Rights Watch, quali mezzi idonei di informazione. Considerato che, secondo un recente insegnamento della Corte di Cassazione (n del 2010), non solo detti Rapporti devono essere considerati come emessi da affidabili organizzazioni internazionali corroborati da relazioni del Dipartimento di Stato americano : trattasi di passaggio che, certamente, conferisce precipua validità alle fonti provenienti da Amnesty International, ai fini della ricostruzione del contesto socio-politico di una nazione. Alla stregua delle superiori considerazioni e ponendosi nel solco interpretativo tracciato dalla citata sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, grande Sezione, sentenza 17 febbraio 6
7 2009, causa C-465/07), va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione sussidiaria. Avuto riguardo alla particolarità dell oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. P.Q.M. 1) dichiara che il ricorrente KOLLEY ABUBACARR ha diritto alla protezione sussidiaria riconosciuta dagli artt. 14 e ss. del D.Lgs. n. 251/07; 2) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti. Palermo, 17 settembre 2015 IL G.O.T. Carmela Caranna 7
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