Sentenza n. 1890/2018 pubbl. il 26/01/2018 RG n /2017

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Sentenza n. 1890/2018 pubbl. il 26/01/2018 RG n /2017"

Transcript

1 N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile Impresa 1 (ex Terza Sezione Civile - Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese I 3), composto da dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Umberto Gentili Giudice dott. Francesco Remo Scerrato Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n 56611, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell anno 2017, trattenuta in decisione all udienza dell 8 gennaio 2018 e vertente TRA BELLAPADRONA Giorgio, elettivamente domiciliato a Roma, Via Ofanto n 18, presso lo studio Sciumé- Avvocati e Commercialisti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierpaolo Platania e Pietro Sciumé in forza di procura speciale rilasciata su separato foglio, ATTORE E ITALCHIMICA LAZIO SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, via G. Avezzana n 6, presso lo studio dell avv.to Arnaldo Coscino, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta, CONVENUTA OGGETTO: recesso da S.r.l. e liquidazione della quota. CONCLUSIONI: 1

2 per parte attrice (verbale dell udienza dell 8/1/2018): Il procuratore di parte attrice dichiara di aderire alla sollevata eccezione pregiudiziale, chiedendo tuttavia la compensazione delle spese di lite come da giurisprudenza conforme sul punto Cass /2013 e Cass. 6106/2006; chiede termine per la riassunzione; ; per parte convenuta (verbale dell udienza dell 8/1/2018): L avv.to Coscino si riporta alle memorie difensive ed in particolare alla eccezione di improcedibilità per difetto di giurisdizione, attesa la clausola compromissoria contenuta nello Statuto ed applicabile alla fattispecie. Insiste per la condanna di controparte alle spese di lite. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta, l attore Bellapadrona Giorgio, premesso di essere titolare di una quota di partecipazione pari al 35% del capitale sociale della Italchimica Lazio S.r.l., a far data dal 20/10/2000, e di aver svolto la propria attività nella società con mansioni di responsabile commerciale e, per il periodo 2005/2008, anche con la qualifica di amministratore, allegava che nel novembre del 2015 era stato allontanato dal fratello Silvano, succedutogli nel 2008 nell amministrazione della società; che sino al 9/2/2016 la compagine societaria era costituita, oltre che da esso attore, dal fratello Silvano con quota del 35% e dalla sorella Maria Gabriella con quota del 30%; che in data 10/2/2016 il fratello Silvano aveva proceduto all acquisto dell intera partecipazione della sorella Maria Gabriella per atto autenticato dal notaio Fabiana Togandi, al prezzo di ,00 euro, divenendo così socio di maggioranza assoluta con una quota del 65% del capitale; che in data 1/3/2016 esso attore aveva esercitato il diritto di recesso dalla qualità di socio, ai sensi degli artt e 2469 del Codice Civile, ricevendo il diniego dell organo amministrativo, espresso prima con raccomandata del 5/4/2016 e poi a mezzo del legale della società con raccomandata del 25/5/2016; che inoltre nel gennaio del 2013 e nel gennaio del 2015 esso attore aveva aderito alla richiesta di finanziamento infruttifero avanzata dalla società per gli importi rispettivamente di ,00 euro e ,00 euro, finanziamenti scaduti rispettivamente il 30/5/2013 ed il 30/4/2015; che senza esito era stata la reiterata richiesta di rimborso dei predetti finanziamenti, negata dall amministrazione della società, in ragione della difficoltà economico-finanziaria in cui -a suo dire- versava la stessa; che inoltre era garante e fideiussore omnia, nonché con pegno su propri titoli per un importo di ,00 euro, presso la Cassa di 2

3 Risparmio di Orvieto e la Banca di Credito Cooperativo di Roma, in favore della società convenuta; che allo stato risultava escluso da qualsivoglia attività della società, che era gestita dal socio Silvano e dal figlio Fabrizio; che la società dal 2008 aveva conosciuto un progressivo ed ininterrotto peggioramento delle proprie condizioni economicopatrimoniali, evidenziando un vistoso calo del fatturato e del patrimonio, circostanza che non aveva permesso la distribuzione di utili negli ultimi otto anni; che, in qualità di socio, stava ricevendo soltanto un grave danno economico-patrimoniale, non potendo disporre né della propria partecipazione, il cui valore -alla luce del prezzo versato dal socio Silvano alla sorella Maria Gabriella nel febbraio del ammontava a ,00 euro, né di parte del proprio patrimonio, sottoposto invero a garanzia presso i ricordati istituti di credito, e non potendo neanche rientrare in possesso del denaro versato a titolo di finanziamento, a causa delle riferite perduranti, cattive condizioni economico patrimoniali della società; che, a fronte di ciò, ad esso attore non era neanche concesso di cedere liberamente la propria partecipazione sociale, in ragione della clausola di gradimento presente all art. 7 dello statuto, clausola che lo costringeva alla irrilevante posizione di socio di minoranza in una società totalmente gestita dal fratello, socio di maggioranza assoluta; che, benché il recesso esercitato trovasse espressa previsione nell art. 14 dello statuto societario, richiamato proprio all art. 7 dello stesso, inutili erano stati i tentativi di trovare una soluzione bonaria, per cui si era reso necessario adire l Autorità giudiziaria. Tanto premesso, l attore concludeva per l accoglimento delle conclusioni, così rassegnate nell atto di citazione: Voglia il Giudice adito accertata la legittimità del recesso operato dall odierno attore nei confronti del convenuto con raccomandata del 1 Marzo 2016., condannare la Italchimica Lazio s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., alla liquidazione in favore dell odierno attore della predetta quota di partecipazione, ed al suo conseguente pagamento nella misura che apparirà di giustizia a seguito di consulenza tecnica d ufficio oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 5/3/2016 (data di efficacia recesso = ricezione raccomandata da parte della società) sino all effettivo soddisfo, o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia anche a seguito delle risultanze della consulenza tecnica d ufficio che si richiede. Tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15% come per legge. 3

4 Si costituiva in giudizio la convenuta Italchimica Lazio S.r.l., che, sollevate varie eccezioni pregiudiziali (improcedibilità per difetto di giurisdizione; improcedibilità per assoluta mancanza delle cause di recesso; irritualità per difetto di forma), contestava, in subordine, la fondatezza nel merito della domanda e spiegava domanda di risarcimento danni; rassegnava le seguenti conclusioni: In via preliminare, Voglia il Giudice accertare e dichiarare la propria incompetenza per difetto di giurisdizione, per totale mancanza del petitum nonché per irritualità della forma dell atto introduttivo e, per l effetto, dichiarare improcedibile e nullo, il presente giudizio. In subordine, in caso di non accoglimento delle rilevate eccezioni preliminari, Voglia il Giudice, nel merito, respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. In accoglimento della domanda riconvenzionale, Voglia il Giudice fissare in rito, una nuova udienza per la comparizione delle parti, per condannare parte attrice al risarcimento di tutti i danni in favore della comparente Italchimica Lazio S.r.l. e che verranno precisati e quantificati in corso di causa, dichiarare altresì, l esclusione del Sig. Giorgio Bellapadrona dalla qualità di socio. Con vittoria di spese e competenze. All udienza di prima comparizione dell 8/1/2018, così differita ex art. 168 bis, 5 comma, c.p.c., il procuratore dell attore dichiarava di aderire alla sollevata eccezione pregiudiziale. I procuratori concordemente rinunciavano ai termini ex art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata l incompetenza del Tribunale adito per previsione statutaria di clausola compromissoria per arbitro rituale. Richiamato quanto esposto in precedenza, si osserva che la società convenuta, costituitasi tempestivamente in data 17/11/2017 per l udienza dell 8/1/2018, così differita ex art. 168 bis, 5 comma, c.p.c., ha eccepito l incompetenza del tribunale adito per clausola compromissoria per arbitro rituale, come prevista dall art. 18 dello Statuto sociale, in forza del quale Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l intervento del pubblico ministero), sorga fra i soci o fra i soci e la società, l organo amministrativo e l organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di 4

5 compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale. Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale (doc. 1 di parte convenuta). Si tratta di eccezione, non rilevabile d ufficio, tempestivamente sollevata dalla convenuta, a nulla rilevando, in senso ostativo, che la stessa abbia spiegato domanda riconvenzionale; infatti quest ultima domanda deve intendersi ontologicamente subordinata alla sollevata eccezione pregiudiziale e quindi non in contrasto logicogiuridico con detta eccezione, che invece presuppone la negazione della competenza del Giudice ordinario (cfr. Cass /2007). Si è in presenza di clausola valida, in quanto la stessa è conforme al dettato normativo (artt. 34 D.Lgs 5/2003, ancora in vigore), ed efficace, in quanto non è dubitabile che la controversia (recesso da S.r.l. e liquidazione della quota) attenga a diritti disponibili. Tale conclusione, del resto, trova conforto nell orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell interesse collettivo dei soci o dei terzi, così giustificandosi l eccezione costituita dalle ipotesi di controversie in cui sia obbligatorio l intervento del PM. A tal fine, peraltro, l area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte, quali p.es. le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (cfr. Cass. 3772/2005; Cass /2011; Cass /2014), ovvero nell ipotesi della compressione del diritto all informazione ai fini della partecipazione alle assemblee dei soci (cfr. Cass. 1148/2004). L adesione, da parte dell attore, alla sollevata eccezione rende superfluo soffermarsi oltre sulla questione. 5

6 Va pertanto dichiarata l incompetenza del Tribunale adito per la previsione di clausola compromissoria per arbitro rituale. Deve essere fissato in tre mesi dalla comunicazione il termine per la riassunzione del giudizio davanti all arbitro, il tutto alla luce di Corte Cost. 223/2013, che ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell articolo 819 ter, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui esclude l applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all articolo 50 del codice di procedura civile. Le spese di lite vanno compensate, in quanto si è in presenza di eccezione sollevabile solo dal convenuto e l attore non poteva prevedere le scelte processuali della società convenuta, che, in ipotesi, avrebbe potuto anche optare per non sollevare l eccezione. P.Q.M. definitivamente pronunciando: dichiara l incompetenza del Tribunale adito per essere competente l arbitro unico, davanti al quale il giudizio va riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione; compensa per intero le spese di lite. Così deciso a Roma, 9/1/2018 il Presidente dott. Stefano Cardinali il Giudice estensore dott. Francesco Remo Scerrato 6

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI: N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Sezione del Tribunale delle Imprese XVI Civile riunito in camera di consiglio e così composto: Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto Gentili

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace

Dettagli

N SENT N RGAC N CRON.

N SENT N RGAC N CRON. N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sezione Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile, composto da dott. Francesco Mannino Presidente dott. Stefano

Dettagli

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.

Dettagli

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA così composto: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sedicesima Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia d impresa Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa. R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa. R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER TRIBUNALE CIVILE DI Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER,in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a

Dettagli

N SENT N RGAC N CRON. Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848

N SENT N RGAC N CRON. Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Terza Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato

Dettagli

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA Abstract. L art. 33 della Convenzione di Montreal, ratificata dall Italia con l. n. 12 del 2004, nell individuazione del foro competente per le controversie in materia di trasporto aereo internazionale,

Dettagli

N. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da:

N. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da: N. R.G. 7606/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Il Tribunale, nella persona dei magistrati dott. Gabriella Ratti Presidente dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZA CIVILE 1 in funzione di SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dettagli

Sentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014

Sentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva

Dettagli

OGGETTO: pagamento somma.

OGGETTO: pagamento somma. Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 4630/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE Sentenza numero 1661 del 08 settembre 2005 (significativo estratto) Estensore Arcuri

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE Sentenza numero 1661 del 08 settembre 2005 (significativo estratto) Estensore Arcuri REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in funzione di giudice di gravame Il Tribunale Civile di Catanzaro in funzione di giudice di gravame, nella persona del Giudice Unico dottor Bruno Arcuri,

Dettagli

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: Firmato Da: MANNINO FRANCESCO SAVER Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b5

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: Firmato Da: MANNINO FRANCESCO SAVER Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b5 N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile, composto da dott. Francesco Mannino Presidente

Dettagli

Sentenza n. 219/2015 pubbl. il 07/01/2015 RG n /2011 Repert. n. 130/2015 del 07/01/2015

Sentenza n. 219/2015 pubbl. il 07/01/2015 RG n /2011 Repert. n. 130/2015 del 07/01/2015 N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Terza Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato

Dettagli

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione specializzata in materia di impresa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati dott. Vincenzo

Dettagli

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: Firmato Da: MANNINO FRANCESCO SAVER Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b5

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: Firmato Da: MANNINO FRANCESCO SAVER Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b5 N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sezione Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile, composto da dott. Francesco Mannino Presidente dott. Stefano

Dettagli

Omnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.

Omnibus Italia Servizi Assicurativi  Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario. Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalua.com Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario. E' contrario alla regola generale di correttezza e buona fede in relazione

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Proposta n. 2016-0000463 del 06/12/2016 OGGETTO AREA 2 - RISORSE UMANE - Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. B.D. contro Provincia

Dettagli

Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n

Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n. 10821 SENTENZA sul ricorso 26471-2012 proposto da: (OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l avvocato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella

Dettagli

RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di

RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Sezione lavoro Ricorso per cassazione della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di, Sezione lavoro, depositata in data, notificata in data,

Dettagli

n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa

n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa Oggi 25 febbraio 2016 innanzi al dott. Leonardo Scionti, sono comparsi: per parte opponente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 05732/2014 REG.PROV.COLL. N. 08803/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

Sentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013

Sentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - B in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna

Dettagli

Fallimento del tour operator e danno da vacanza rovinata: la giurisdizione è del giudice fallimentare

Fallimento del tour operator e danno da vacanza rovinata: la giurisdizione è del giudice fallimentare Fallimento del tour operator e danno da vacanza rovinata: la giurisdizione è del giudice fallimentare Autore: Milizia Giulia In: Diritto civile e commerciale Tutte le cause idonee ad incidere sul passivo,

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A. Nella sentenza in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di mancato deposito del fascicolo di una delle parti, deve pronunciarsi nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie

Dettagli

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo). L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 2,80, illegittimamente richiesta dalla spa POSTE ITALIANE, per la emissione della C.A.N., a seguito di notifica di atto

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 20939 Anno 2016 Presidente: RAGONESI VITTORIO Relatore: BISOGNI GIACINTO Data pubblicazione: 17/10/2016 ORDINA,NZA sul ricorso proposto da: COIVER CONTRACT s.r.1., in persona del

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Sentenza 9.4.2013 (Composizione collegiale - Pres. MIRENDA- Est. LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA In composizione

Dettagli

TRIBUNALE DI VENEZIA

TRIBUNALE DI VENEZIA N. R.G. 3585/2016 TRIBUNALE DI VENEZIA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3585/2016 promossa da ONLY ITALIA TECH AND TRADE CONSORZIO COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE O.P. SOC. COOP. A R.L. SGAMBARO S.P.A. ACQUAVITE

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

SENTENZA CONTRO CONCLUSIONI

SENTENZA CONTRO CONCLUSIONI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva

Dettagli

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.

Dettagli

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le. Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da IMMOBILIARE ROMEO S.N.C. DI ZANATTA

Dettagli

Sentenza n. 620/2018 pubbl. il 06/03/2018 RG n. 6935/2014

Sentenza n. 620/2018 pubbl. il 06/03/2018 RG n. 6935/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice d.ssa Claudia Calabrese, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione

Dettagli

Mancato esperimento della mediazione delegata: azione improcedibile

Mancato esperimento della mediazione delegata: azione improcedibile Mancato esperimento della mediazione delegata: azione improcedibile In virtù del principio della ragione più liquida, il Tribunale di Firenze ha statuito che se le parti non hanno provveduto a presentare

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 36025/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei

Dettagli

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE. nel procedimento arbitrale promosso con Istanza di arbitrato prot. n.

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE. nel procedimento arbitrale promosso con Istanza di arbitrato prot. n. TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE composto da Prof. avv. Ferruccio Auletta - presidente Prof. Carlo Castronovo arbitro nominato dalla parte istante Prof. avv. Maurizio

Dettagli

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI SEZIONE CIVILE COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Udienza del. Per: Il Signor, nato a in data ed domiciliato in

TRIBUNALE CIVILE DI SEZIONE CIVILE COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Udienza del. Per: Il Signor, nato a in data ed domiciliato in TRIBUNALE CIVILE DI SEZIONE CIVILE COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA G.U.: DOTT.SSA N.R.G.: /20 Udienza del Per: Il Signor, nato a in data ed domiciliato in alla Via n., C.F.:, rappresentato e difeso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Petra Uliana, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA N. R.G. 13947/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO INDICE SOMMARIO Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO 1 1. Rito del lavoro, controversie individuali di lavoro e processo del lavoro: alcuni indispensabili chiarimenti lessicali e concettuali

Dettagli

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

CORSO IN MATERIA DI ARBITRATO

CORSO IN MATERIA DI ARBITRATO CORSO IN MATERIA DI ARBITRATO COORDINATORE AVV. CRISTINA MARTINETTI Avv. STEFANO A. CERRATO Avv. MARCO D ARRIGO Avv. GIANANDREA GIANCOTTI Avv. LUCA NEGRINI Dott.ssa PATRIZIA MARCHETTI Dott. GIANCARLO ALBIS

Dettagli

Sentenza n. 1891/2017 pubbl. il 19/09/2017 RG n. 5094/2016 Repert. n. 4287/2017 del 20/09/2017

Sentenza n. 1891/2017 pubbl. il 19/09/2017 RG n. 5094/2016 Repert. n. 4287/2017 del 20/09/2017 N. 5094/2016 R.G.A.C. Tribunale Ordinario di Treviso SEZIONE TERZA CIVILE Verbale di udienza Il giorno 19/09/2017, alle ore 12.00 nella SEZIONE TERZA civile del Tribunale di Treviso, all udienza del Giudice

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composto: Dott. Francesco Mannino Presidente rel.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Prima Civile in composizione monocratica, in

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Prima Civile in composizione monocratica, in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Prima Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato la seguente S E N

Dettagli

T R I B U N A L E D I R O M A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE

T R I B U N A L E D I R O M A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE T R I B U N A L E D I R O M A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Francesco Mannino ha emesso la seguente

Dettagli

SESTA SEZIONE CIVILE 1. Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Re P. Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - ORDINANZA

SESTA SEZIONE CIVILE 1. Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Re P. Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - ORDINANZA 1 _ 1 5 8 9 0/12 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Regolamento di competenza Dott. GIUSEPPE SALME' - Rel. Presidente R.G.N. 11205/2011

Dettagli

Accoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018

Accoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 1956/2018 Il giudice dr. Ludovico Sburlati, sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione, ha pronunciato la presente ORDINANZA Le domande

Dettagli

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim Il tentativo di conciliazione è uno strumento deflattivo che persegue lo scopo di favorire la soluzione stragiudiziale della generalità delle liti in materia di utenze telefoniche e, attesa la materia

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente

Dettagli

Cass. 9276/ Art. 149 D.Lgs. 209/2005: ma il responsabile civile va citato in giudizio?

Cass. 9276/ Art. 149 D.Lgs. 209/2005: ma il responsabile civile va citato in giudizio? Nella ordinanza che segue, la Corte di Cassazione sfiora ma non tocca e, quindi, non risolve il problema relativo alla necessità di evocare o meno in giudizio anche il responsabile del danno, nel caso

Dettagli

Coop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro

Coop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro N.12627 /2014 R.G.A.C.C. TRIBUNALE CIVE E PENALE DI VERONA Sezione III Civile Il Giudice Dott. Massimo Vaccari Ha emesso la seguente ORDINANZA ai sensi dell art. 702 ter c.p.c. Avv. ENRICO in proprio ai

Dettagli

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita

Dettagli

Tribunale di Pistoia

Tribunale di Pistoia Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: Sent. N. 127/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: dott. Ivan DE MUSSO dott. Agostino BASTA

Dettagli

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Tribunale di Udine. - sezione civile - Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,

Dettagli

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA. Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Il Giudice, Dott.ssa Gilda Danila Romano, ha pronunciato la seguente

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA. Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Il Giudice, Dott.ssa Gilda Danila Romano, ha pronunciato la seguente TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Giudice, Dott.ssa Gilda Danila Romano, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1042 R.G.A.C. per l anno

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composto: Dott. Francesco Mannino Presidente rel.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Umberto Scotti Presidente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito) Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA

TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA R.G. n. 2166/13 Oggi 21.03.14 sono comparsi: per parte attrice l avv.; per parte convenuta l avv. in sostituzione dell avv. gusta delega che dimette. Si dà atto

Dettagli

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI nella persona del dott. Gaetano Savona, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3187 del ruolo generale degli

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera

Dettagli

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A L'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito presso l'abitazione di una conoscente assicurata contro gli infortuni domestici, ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione che

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - SENTENZA DEL 6 DICEMBRE 2018, N.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - SENTENZA DEL 6 DICEMBRE 2018, N. TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - SENTENZA DEL 6 DICEMBRE 2018, N. 815: tutti gli organi di polizia giudiziaria sono competenti per ogni illecito ambientale. «...gli illeciti ambientali,

Dettagli

Ricorso di una Compagnia di Assicurazioni avverso : la competenza è del giudice civile e non di quello amministrativo

Ricorso di una Compagnia di Assicurazioni avverso : la competenza è del giudice civile e non di quello amministrativo La questione dedotta in giudizio riguarda, a ben vedere, l interpretazione della polizza fideiussoria, al fine di verificare quali siano gli obblighi nascenti dal contratto, ed in particolare quali prestazioni

Dettagli

Sentenza n. 7710/2014 pubbl. il 11/06/2014 RG n /2013

Sentenza n. 7710/2014 pubbl. il 11/06/2014 RG n /2013 N. R.G. 57874/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei

Dettagli

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Tribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via

Tribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario

Dettagli

Sentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014

Sentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014 N. R.G. 79106/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Vincenzo Perozziello

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE IX SENTENZA TRA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE IX SENTENZA TRA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE IX Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado 70528/13 R.G.A.C.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: ha pronunciato, in nome del Popolo

Dettagli

N SENT N RGAC N CRON. Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 19790a4b4e33ebafdb3bd7e534acd8e8

N SENT N RGAC N CRON. Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 19790a4b4e33ebafdb3bd7e534acd8e8 N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sezione Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile, composto da dott. Francesco Mannino Presidente dott. Stefano

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) SENTENZA Pubblicato il 26/08/2019 N. 10599/2019 REG.PROV.COLL. N. 05604/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Dettagli

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha. pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha. pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con

Dettagli

OGGETTO: altri contratti atipici -opposizione a decreto ingiuntivo.

OGGETTO: altri contratti atipici -opposizione a decreto ingiuntivo. N. R.G. 13110/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZ.XI in persona della dott.ssa Clara Cormio, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N.

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N. REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti magistrati : Luciano Coccoli Rossella Scerbo Quirino Lorelli

Dettagli