REPUBBLICA ITALIANA. La Corte dei Conti. in Sezione centrale di Controllo di legittimità su atti del Governo. e delle Amministrazioni dello Stato
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1 Deliberazione 14/2002/P REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei Conti in Sezione centrale di Controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato I Collegio nell adunanza del *** F A T T O Con i DD.PP.RR e emanati su proposta del Ministro dell Economia e delle Finanze sono state disposte, nell ordine, la nomina del dott. Stefano Pignataro a presidente di sezione della Commissione tributaria provinciale di Salerno e del dott. Antonio Genovese a vice presidente di sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana. Con rilievo istruttorio n. 5 del il competente Ufficio di controllo di questa Corte ha restituito, non registrati, i detti provvedimenti osservando che il dott. Pignataro e il dott. Genovese, alla data delle disposte nomine (rispettivamente, e , data di adozione dei suddetti decreti) risultavano non più in possesso del requisito (non avere superato al momento della nomina i settantadue anni) di cui all art. 7, lett. D), D.Lgsl. n. 545/1992. Nessuna rilevanza il citato Ufficio di controllo ha, peraltro, attribuito al fatto che il suindicato requisito dell età sussistesse al momento in cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria aveva
2 2 deliberato, per il dott. Pignataro, e per il dott, Genovese le suindicate nomine rispettivamente con delibere in data e in data Dette delibere, invero, sono apparse adottate non in piena conformità alle attribuzioni del Consiglio di Presidenza il quale, per esplicita statuizione di legge (art. 24, comma 1, lett. C, D.Lgs. n. 545/1992 citato), delibera sulle nomine e non le nomine dei componenti delle Commissioni Tributarie: nomine che, dovranno poi essere disposte in base all art. 9, commi 1 e 2, dello stesso D.Lgs., con il formale e necessario provvedimento conclusivo del procedimento (decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell Economia e delle Finanze). Decorsi trenta giorni dalla formulazione e comunicazione del suindicato rilievo senza che l Amministrazione avesse risposto, la questione veniva deferita, su richiesta del competente Consigliere delegato, alla odierna adunanza di questa Sezione convocata con ordinanza del Presidente della Sezione medesima, ritualmente comunicata all Amministrazione interessata. Con nota n. 2002/36489 del 12 aprile 2002 l Aministrazione dell Economia e delle Finanze controdeduceva al rilievo sopraillustrato, rassegnando in sintesi le seguenti considerazioni: a) il requisito dell età deve sussistere alla data della delibera del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria essendo questo il momento della nomina cui fa riferimento il citato art. 7 lett. d) del D.Lgs. n. 545/1992;
3 3 b) le deliberazioni emesse, a norma dell art. 24, comma 1 lett. c) del D.Lgl. citato, dal suindicato Organo di autogoverno hanno carattere costitutivo vincolante nel mentre il decreto presidenziale successivo di nomina del vincitore rappresenta solo la forma che deve rivestire il provvedimento; c) tutto quanto sopra descritto si aggiungeva ancora nelle controdeduzioni dell Amministrazione sarebbe asseverato, oltre che dalla prassi dell Organo di autogoverno della Giustizia tributaria, dalla giurisprudenza di cui si citava Cass. Sez. un. 21 febbraio 1997 n e Cons. St. Ord. Sez. IV n. 3768/2000 del 25 luglio Alla odierna adunanza l Amministrazione è rappresentata dai dirigenti dott.ssa Maria Gabriella Giorgetti e dott. Guido Boffi i quali insistono nei motivi già illustrati nella nota del 12 aprile 2002 evidenziando, inoltre, che si creerebbe una possibile disparità di trattamento tra candidati, ove si ritenesse che il requisito non aver superato il 72 anno di età debba sussistere al momento dell adozione del decreto presidenziale di nomina. D I R I T T O Come risulta dalla rassegna in fatto il thema decidendum verte sulla individuazione dell atto che nell ambito del procedimento di nomina dei giudici tributari sia da considerare temporalmente e funzionalmente come il momento della nomina cui fa riferimento l art. 7 lett. d. del D.Lgl. n. 545/1992, nel richiedere a quella data la presenza del requisito non aver superato il 72 anno di età. In particolare va individuato se il descritto momento della nomina come sopra specificato, sia quello
4 4 dell adozione della delibera del Cosiglio di presidenza della Giustizia tributaria come sostiene l Amministrazione o sia, invece, quello dell adozione del decreto presidenziale di nomina emanato su proposta del Ministro dell Economia e Finanze. Al riguardo non è inopportuno riportare di seguito il testo delle norme che disciplinano i due suindicati atti: l art. 9 comma 1 del D.Lgl. n. 545/92 recita: I componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Finanze, previa dliberazione del Consiglio di Presidenza. L art. 24, comma 1 lett. c) dello stesso D.Lgsl. recita il Consiglio di Presidenza delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie. Ciò posto, la risposta al quesito suindicato non sembra possa essere data se non ricorrendo, da un lato, ai principi generali che presiedono al procedimento amministrativo, e, dall altro, alla ratio della richiamata normativa di settore la quale con quei principi deve sintonizzarsi. In tale quadro - rileva subito la Sezione - i due provvedimenti oggi all esame costituiti ciascuno da più atti, non appaiono sottrarsi al principio, ormai consolidato, secondo cui nei procedimenti amministrativi caratterizzati dal susseguirsi di più fasi, è l atto terminale del procedimento a costituire il momento di imputazione degli effetti. Pertanto, nel caso in esame, è il decreto presidenziale di nomina, quale atto terminale del procedimento, a costituire l effetto nomina che si identifica con il momento della nomina in cui i candidati non devono
5 5 aver superato il 72 anno di età ai sensi dell art. 7 lett. d) del D.Lgl. n. 545/1992 più volte citato. Tale tesi, peraltro, non appare contraddetta dalla circostanza che il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria nella fase che precede il citato decreto di nomina sia chiamato a deliberare sulla nomina stessa e a verificare nei confronti dei candidati la sussistenza dei requisiti di legge ivi compreso quello dell età. Ed invero, la ratio della norma vuole che quei requisiti siano posseduti dai candidati anche nella suddetta fase prodromica del procedimento, in cui l Organo di autogoverno, approvando la graduatoria e gli elenchi dei candidati, delibera e anche determina il contenuto del successivo decreto presidenziale di nomina. In ordine alla citata delibera del Consiglio di Presidenza e alla sua asserita, da parte dell Amministrazione, costitutività, occorre chiarire che non bisogna confondere (o identificare) in seno al procedimento in esame, la fase deliberativa del contenuto affidata all Organo di autogoverno con la fase costitutiva degli effetti affidata al decreto presidenziale. Trattasi di fasi ben distinte, per ruolo e per organi, ma nelle quali non vi è deroga al principio sopraindicato della produzione degli effetti. Attenendo la richiamata delibera del Consiglio di Presidenza alla prima fase, essa pur con i suoi connotati di atto determinativo del contenuto, con efficacia vincolante, non cessa di essere un atto prodromico e parziale del procedimento, i cui effetti, anch essi prodromici e parziali, necessitano di essere completati e formalizzati con il successivo decreto di nomina. E qui il caso di precisare che la
6 6 impugnabilità ex sè della suddetta delibera dell Organo di autogoverno riguarda esclusivamente la graduatoria degli aspiranti alla nomina e non la nomina dei vincitori, nomina che, come meglio sarà in seguito chiarito, verrà legittimimamente sancita solo con la successiva adozione del D.P.R., il che conferma la propedeuticità e prodromicità della ripetuta delibera del Consiglio di Presidenza. Questa Corte non ignora, sul piano dei principi, che non sempre gli effetti del procedimento amministrativo risalgono al momento dell adozione all atto terminale del procedimento stesso. Vi sono, invero, casi particolari in cui o per espressa previsione di legge o per la natura stessa degli atti, gli effetti risalgono a momenti anteriori a quello dell atto terminale. Basti pensare ai decreti di annullamento degli atti nonchè agli atti di controllo, per loro stessa natura retroattivi, e a tutti quei casi in cui viene espressamente e legittimamente esplicitato nell atto finale del procedimento il diverso momento di produzione degli effetti. Ma nella fattispecie in esame non ricorrono i suindicati presupposti di retrodatazione degli effetti onde poter far risalire il momento della nomina ad una data anteriore a quella dell adozione del relativo decreto. Vi ostano la lettera e lo spirito della legge che sono di segno opposto, come si evince dalle seguenti considerazioni. Ed invero il D.Lgl. n. 545/92 più volte citato, dopo aver previsto all art. 9 comma 1 che la nomina dei componenti delle Commissioni tributarie avviene e se ne è già accennato in premessa con decreto del Presidente della Repubblica su prop osta del Ministro dell Economia e Finanze, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, ha poi delineato
7 7 all art. 24 comma 1 lett.c), la consistenza funzionale e procedimentale di detta deliberazione, disponendo che l Organo di autogoverno delibera sulle nomine e non già delibera le nomine come invece ha fatto il Consiglio di Presidenza. La lettera della legge in tal caso va evidenziato - è significativa in quanto essa, oltre a scandire le singole competenze dei due organi chiamati a realizzare la fattispecie in esame (Il Consiglio di Presidenza e il Presidente della Repubblica) evidenzia, ancora una volta, la natura prodromica della delibera del Consiglio di Presidenza rispetto all effetto nomina che è recato e disposto con il decreto presidenziale. Conforta la lettera della legge anche la ratio della stessa, la quale nel richiedere il requisito dell età al momento dell adozione del citato decreto presidenziale secondo l interpretazione qui data, vuole che il periodo di esercizio della funzione cui si è nominati, non sia inferiore, di regola, ad un triennio (considerato il termine di scadenza dell incarico a 75 anni di età). Il che verrebbe o potrebbe essere vanificato ove il momento della nomina si facesse risalire alla data della delibera dell Organo di autogoverno, potendo il successivo decreto di nomina andare a cadere, come nel caso di specie, oltre il compimento del 72 anno di età da parte del nominando. Non è inoltre inopportuno rilevare che l opposta tesi dell Amministrazione, la quale imputa il momento della nomina alla ripetuta delibera del Consiglio di Presidenza considerando detta delibera come costitutiva di tutti gli effetti della fattispecie, pone tra l altro il Ministro dell economia e delle finanze proponente la nomina in una
8 8 posizione di assoluta e totale passività. Talchè egli privo di qualsiasi potere di volizione dell atto, dovrebbe ad esempio, nel caso che il nominando perda la cittadinanza (requisito anch esso richiesto dall art. 7 citato) successivamente alla delibera dell Organo di autogoverno, ugualmente promuovere e fare emanare il decreto presidenziale di nomina, salvo poi attendere l avvio della procedura di revoca o di decadenza del nominato, il che è contrario a qualsiasi principio di logica giuridica oltre che di economia del procedimento. Vero è invece che il Ministro proponente, quale titolare della proposta di nomina, attesa altresì l esigenza che i requisiti di cui all art. 7 del D.Lgl. 545/92 permangano al momento della nomina può e deve, in relazione agli eventi successivi alla delibera dell Organo di autogoverno, che quei requisiti abbiano fatto perdere, interrompere l iter procedimentale in atto. Non va tra l altro sottaciuto che il Ministro proponente, per i decreti presidenziali in esame, ne assume la responsabilità ai sensi dell art. 89 Cost., ed anche per tale motivo la sua proposta di nomina non può essere considerata alla stregua di un mero atto dovuto. P.Q.M. Ricusa il visto e la conseguente registrazione dei due decreti in epigrafe. IL PRESIDENTE (Danilo DELFINI) IL RELATORE (Michele Umberto FRANCESE)
9 Massima Il possesso del requisito dell età ( non avere superato il 72 anno di età ) richiesto dall art. 7 lett. d) del d. lgs. n. 545/1992 ai fini della nomina a Presidente di sezione delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, deve essere riferito al momento dall adozione del decreto di nomina da parte del Presidente della Repubblica che costituisce il formale e necessario provvedimento conclusivo del procedimento.
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