A tutte le Associate - Loro Sedi - NEWS Rassegna stampa. OGGETTO: Temi di interesse In breve (a cura dell Avv. Giuseppe Giangrande)

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1 Da: Comunicazioni Assofiduciaria Inviato: venerdì 2 agosto 2019 Oggetto: RASSEGNA STAMPA_2019_124_S A tutte le Associate - Loro Sedi - NEWS Rassegna stampa RASSEGNA STAMPA_2019_124_S OGGETTO: Temi di interesse In breve (a cura dell Avv. Giuseppe Giangrande) Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse: Società di gestione finanziaria senza le regole degli intermediari Il trattamento fiscale delle società la cui unica attività consiste nella gestione di un portafoglio finanziario (come ex società industriali che hanno venduto l azienda e si limitano ad amministrare la liquidità conseguita) è ancora in cerca di chiarimenti. Questo genere di enti non rientra fra gli intermediari finanziari che redigono il bilancio con le regole del decreto legislativo 136/2015 e con gli schemi della Banca d Italia (provvedimento 22 dicembre 2017, circolare 22 dicembre 2005, n. 262 e comunicazione 15 marzo 2019). Pertanto, applicano lo schema degli articoli 2424 e seguenti del Codice civile come le imprese industriali e commerciali. Non è chiarito però il loro inquadramento fiscale, in particolare sulla questione se, negli esercizi in cui il portafoglio è prevalentemente investito in titoli azionari, diventino società di partecipazione non finanziaria (articolo 162-bis, comma 1, lettera a, n. 4 e lettera b del Testo unico) oppure società di partecipazione finanziaria (articolo 162-bis, comma 1, lettera c). Se così fosse, la fiscalità di questi soggetti sarebbe ingestibile perché il regime delle società di partecipazione finanziaria- assimilate agli intermediari finanziari -, delle società di partecipazione non finanziaria e delle altre società diverse dagli intermediari finanziari è molto differente (si veda la tabella in pagina) sia nella determinazione della base imponibile Ires e Irap, sia sull applicabilità della maggiorazione Ires di cui all articolo 1, comma 65, legge 208/2015. Non è quindi concepibile che, a seconda della prevalenza degli investimenti si possa applicare ogni anno un regime diverso. Inoltre, questi stessi soggetti potrebbero risultare obbligati alle comunicazioni all Anagrafe dei rapporti finanziari - mantenuta in essere dall articolo 10, comma 10, del Dlgs 141/ in alcuni anni e non in altri a secondo della composizione degli investimenti. Occorre quindi definire il termine partecipazioni. L articolo 1, comma 1 lettera h) del Dlgs 136/2015 stabilisce che le partecipazioni sono i diritti, rappresentati o meno da titoli nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l attività del partecipante; e si presume partecipazione quella del titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria. Invece l Oic 21, par. 4, fornisce una definizione di partecipazione molto ampia: «L investimento nel capitale di altre imprese». Ma lo stesso principio contabile (par. 10) distingue le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società - che si iscrivono tra le immobilizzazioni - dalle altre, iscritte nell attivo circolante. Il principio contabile inoltre, precisa che: per determinare l esistenza Via Piemonte n Roma Tel Fax assofiduciaria@assofiduciaria.it Web:

2 della «destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell impresa», si considera la volontà della direzione aziendale e l effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo; le partecipazioni non inferiori ad un quinto del capitale della partecipata (ovvero ad un decimo se quest ultima abbia azioni quotate in mercati regolamentati) sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione relativa (par. 11). Anche nei principi contabili internazionali (Ifrs 9, appendice A) è presente un concetto simile per definire i titoli «posseduti per la negoziazione» da iscriversi fra le attività finanziarie non immobilizzate: si tratta delle attività finanziarie acquisite principalmente al fine di essere vendute a breve e che al momento della rilevazione iniziale sono parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati, gestiti insieme e per i quali è provata l esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all ottenimento di un utile nel breve periodo. Sul piano fiscale, per i soggetti che non adottano schemi di bilancio (come quelli delle banche) che contengano un apposita voce per indicare le attività di trading, l individuazione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione si basa sulle scritture contabili e deve risultare da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio (articolo 2, Dm 14 dicembre 2017). La distinzione fra le partecipazioni appartenenti ad un portafoglio di negoziazione e le altre era considerata anche quando le holding erano soggette all obbligo di iscrizione nell elenco di cui all articolo 113 del Testo unico bancario. In particolare, il regolatore aveva manifestato la volontà di non dare rilevanza alle partecipazioni detenute nell ambito di un attività di gestione dinamica della liquidità. Basta confrontare l articolo 6 del Dm 6 luglio 1994, che annoverava l «impiego di partecipazioni a titolo di investimento di portafoglio» tra le attività di assunzione di partecipazioni, con l omologo articolo del successivo Dm 29/2009 in cui questo tipo di investimento non era più citato. Pare quindi molto strano che con la soppressione dell elenco e l uscita delle holding dal regime di vigilanza della Banca d Italia, il novero degli intermediari finanziari tenuti alle comunicazioni all Anagrafe tributaria si sia ampliato. Coerentemente, del resto, nelle comunicazioni all Anagrafe dei rapporti, le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all Archivio (con il codice rapporto 22) se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie (Faq del 2 febbraio 2018). È auspicabile una conferma da parte dell agenzia delle Entrate che le società la cui attività consista nella gestione dinamica di portafogli finanziari - i cui investimenti sono quindi iscritti fra le attività finanziarie non immobilizzate - non sono considerate società di partecipazione finanziaria né società di partecipazione non finanziarie e quindi non sono obbligate ad effettuare comunicazioni di dati all archivio dei rapporti con gli operatori finanziari e sono trattate ai fini Ires ed Irap come le normali società industriali o commerciali. Fonte: Marco Piazza e Fabrizio Sala, Società di gestione finanziaria senza le regole degli intermediari, in Il Sole 24Ore, 16 luglio Ancora sul concetto di residenza fiscale L Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 294/2019 precisa come, in presenza di un soggetto che abitualmente vive in Svizzera con la famiglia residente in Italia, la residenza debba definirsi sulla scorta del dettato del codice civile ovvero come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La giurisprudenza italiana ha inteso dare particolare rilievo, quale criterio di individuazione della residenza fiscale di una persona fisica, al luogo nel quale sono prioritariamente localizzati gli interessi economici ed affettivi della persona, partendo dalla sfera delle relazioni personali, intese come vincoli familiari (cfr. inter alia Sentenze della 2

3 Corte di Cassazione, Sezione V, n. 9723/2015 e n /2016). Pertanto, in caso di contestuale residenza fiscale italiana e svizzera, in virtù dell applicazione al caso di specie delle vigenti normative interne, si verrebbe a determinare un conflitto di residenza tra i due Paesi che deve essere risolto facendo ricorso alle disposizioni della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943 (di seguito la Convenzione o il Trattato internazionale) che stabilisce come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti. Ai sensi dell articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione l espressione residente di uno Stato contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza (...) o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, ai sensi del successivo paragrafo 2 del citato articolo 4, qualora una persona fisica risulti residente di entrambi gli Stati, la stessa è considerata, innanzitutto, residente nello Stato in cui dispone di un abitazione permanente e, in subordine (laddove disponga di un abitazione permanente in entrambi gli Stati), la residenza di una persona fisica è determinata secondo i seguenti criteri residuali disposti in ordine decrescente: ubicazione del centro degli interessi vitali (la persona fisica che dispone di un abitazione principale in entrambi gli Stati sarà considerata residente nel Paese nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette); dimora abituale (ove non sia possibile individuare la residenza del contribuente in base ai due criteri sopra citati, una persona fisica sarà considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente); nazionalità della persona fisica (quando i primi tre criteri non sono dirimenti, il contribuente sarà considerato residente dello Stato contraente la Convenzione di cui possiede la nazionalità); quando, infine, una persona fisica ha la nazionalità di entrambi i Paesi o di nessuno di essi, gli Stati contraenti la Convenzione risolveranno la questione di comune accordo. Fonte: Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 294/2019 Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Articolo 2 TUIR Residenza fiscale di un soggetto che abitualmente vive in Svizzera con famiglia residente in Italia. Bilancio come un industria, imposte come intermediari A seguito dell introduzione nel Tuir della nuova definizione di intermediari finanziari, le società holding finanziarie in conto proprio qualificabili come «società di partecipazione finanziaria» rischiano di dover riclassificare il proprio bilancio secondo lo schema del decreto Banca d Italia per poter calcolare correttamente l Irap. Il Dlgs 142/18, di recepimento della direttiva Atad, ha introdotto nel nuovo articolo 162-bis del Tuir la definizione di società di partecipazione finanziaria, per tali intendendosi i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari. Tali soggetti (holding finanziarie), che non svolgono attività nei confronti del pubblico, non sono iscritti in alcun albo a seguito della soppressione dell elenco di cui all articolo 113 del Tub e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo, redigono il proprio bilancio ai sensi del Codice civile e del Dlgs 127/91, in quanto espressamente esclusi dall ambito soggettivo del Dlgs 38/05 e 136/15. Già il Dlgs 141/10, nel modificare alcune disposizioni del Tub, aveva espunto integralmente l attività di assunzione di partecipazioni dal regime pubblicistico di vigilanza dettato per gli intermediari finanziari. In coerenza con tale evoluzione normativa, il Dlgs 136/15 non prevede più per tali soggetti l obbligo di redigere un bilancio finanziario (ad eccezione delle società finanziarie che controllano enti finanziari e delle società di partecipazione finanziaria mista, espressamente menzionate all articolo 2, comma 1, lettera c), 3

4 del Dlgs 38/05). Il comma 2 dell articolo 162-bis del Tuir detta, per le società di partecipazione finanziaria, il criterio per verificare quando sussiste il requisito della prevalenza nell assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari: quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all ultimo esercizio chiuso, l ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, è superiore al 50% dell attivo patrimoniale. Il decreto di recepimento della direttiva Atad ha proceduto altresì a modificare gli articoli 96, 106 e 113 del Tuir, nonché l articolo 6 del decreto Irap, prevedendo una diversa disciplina per gli intermediari finanziari da un lato e per le società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati dall altro. Nel farlo, tuttavia, non viene mai fatto riferimento alle società di partecipazione finanziaria ( holding finanziarie ). Ciò posto, deve considerarsi che il nuovo art. 162-bis individua una definizione univoca di intermediario finanziario valida per l Ires e l Irap e, per effetto del comma 3, anche per l addizionale all Ires. È inoltre chiaro che, seppur non espressamente menzionate dagli articoli di Legge sopra richiamati, le società di partecipazione finanziaria non possono che rientrare nell alveo degli intermediari finanziari. Tale impostazione, qualora letteralmente intesa, rischia di essere foriera di complicazioni per le società holding finanziarie in conto proprio che si trovino ad avere la maggior parte dei propri asset costituito, ad esempio, da partecipazioni in banche, in assenza di controllo o altro accordo di tipo diverso. Tali società sarebbero da ricomprendere all interno della categoria delle «società di partecipazione finanziaria» in base all articolo 162-bis del Tuir pur essendo soggette alle disposizioni del Codice civile e del Dlgs 127/91 in materia di bilancio. Pertanto, se è vero che a fini delle imposte dirette tali soggetti sono assimilati a intermediari finanziari, oltre a vedersi applicata l addizionale Ires del 3,5%, essi rischiano di trovarsi nella condizione di dover riclassificare il bilancio secondo lo schema del decreto Banca d Italia per poter applicare correttamente l Irap. In assenza di un chiarimento teso a dirimere la questione, sembrerebbe che ciò che è stato fatto uscire dalla porta, sia poi rientrato dalla finestra. Fonte: Luca Baccolini e Gian Filippo Galletti, Bilancio come un industria, imposte come intermediari, in Il Sole 24Ore, 24 luglio Si prega di non rispondere a questa poiché proveniente da un indirizzo non abilitato alla risposta. In caso di domande, contattare la Segreteria di Assofiduciaria all'indirizzo assofiduciaria@assofiduciaria.it ASSOFIDUCIARIA Via Piemonte n. 39, Roma Tel Fax Il presente messaggio (inclusi gli allegati) è diretto esclusivamente ai destinatari, persone fisiche o giuridiche, sopra menzionati. Il suo contenuto è strettamente confidenziale ed è legalmente tutelato. L uso, la riproduzione o la divulgazione non autorizzata di ogni sua parte è severamente vietata. Se non siete menzionati nell elenco dei destinatari, siete pregati di contattare immediatamente il mittente e di cancellare il messaggio dal Vostro sistema. 4

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