A tutte le Associate - Loro Sedi - NEWS Rassegna stampa. OGGETTO: Temi di interesse In breve (a cura dell Avv. Giuseppe Giangrande)
|
|
- Enzo Mari
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Da: Comunicazioni Assofiduciaria Inviato: venerdì 2 agosto 2019 Oggetto: RASSEGNA STAMPA_2019_124_S A tutte le Associate - Loro Sedi - NEWS Rassegna stampa RASSEGNA STAMPA_2019_124_S OGGETTO: Temi di interesse In breve (a cura dell Avv. Giuseppe Giangrande) Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse: Società di gestione finanziaria senza le regole degli intermediari Il trattamento fiscale delle società la cui unica attività consiste nella gestione di un portafoglio finanziario (come ex società industriali che hanno venduto l azienda e si limitano ad amministrare la liquidità conseguita) è ancora in cerca di chiarimenti. Questo genere di enti non rientra fra gli intermediari finanziari che redigono il bilancio con le regole del decreto legislativo 136/2015 e con gli schemi della Banca d Italia (provvedimento 22 dicembre 2017, circolare 22 dicembre 2005, n. 262 e comunicazione 15 marzo 2019). Pertanto, applicano lo schema degli articoli 2424 e seguenti del Codice civile come le imprese industriali e commerciali. Non è chiarito però il loro inquadramento fiscale, in particolare sulla questione se, negli esercizi in cui il portafoglio è prevalentemente investito in titoli azionari, diventino società di partecipazione non finanziaria (articolo 162-bis, comma 1, lettera a, n. 4 e lettera b del Testo unico) oppure società di partecipazione finanziaria (articolo 162-bis, comma 1, lettera c). Se così fosse, la fiscalità di questi soggetti sarebbe ingestibile perché il regime delle società di partecipazione finanziaria- assimilate agli intermediari finanziari -, delle società di partecipazione non finanziaria e delle altre società diverse dagli intermediari finanziari è molto differente (si veda la tabella in pagina) sia nella determinazione della base imponibile Ires e Irap, sia sull applicabilità della maggiorazione Ires di cui all articolo 1, comma 65, legge 208/2015. Non è quindi concepibile che, a seconda della prevalenza degli investimenti si possa applicare ogni anno un regime diverso. Inoltre, questi stessi soggetti potrebbero risultare obbligati alle comunicazioni all Anagrafe dei rapporti finanziari - mantenuta in essere dall articolo 10, comma 10, del Dlgs 141/ in alcuni anni e non in altri a secondo della composizione degli investimenti. Occorre quindi definire il termine partecipazioni. L articolo 1, comma 1 lettera h) del Dlgs 136/2015 stabilisce che le partecipazioni sono i diritti, rappresentati o meno da titoli nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l attività del partecipante; e si presume partecipazione quella del titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria. Invece l Oic 21, par. 4, fornisce una definizione di partecipazione molto ampia: «L investimento nel capitale di altre imprese». Ma lo stesso principio contabile (par. 10) distingue le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società - che si iscrivono tra le immobilizzazioni - dalle altre, iscritte nell attivo circolante. Il principio contabile inoltre, precisa che: per determinare l esistenza Via Piemonte n Roma Tel Fax assofiduciaria@assofiduciaria.it Web:
2 della «destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell impresa», si considera la volontà della direzione aziendale e l effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo; le partecipazioni non inferiori ad un quinto del capitale della partecipata (ovvero ad un decimo se quest ultima abbia azioni quotate in mercati regolamentati) sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione relativa (par. 11). Anche nei principi contabili internazionali (Ifrs 9, appendice A) è presente un concetto simile per definire i titoli «posseduti per la negoziazione» da iscriversi fra le attività finanziarie non immobilizzate: si tratta delle attività finanziarie acquisite principalmente al fine di essere vendute a breve e che al momento della rilevazione iniziale sono parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati, gestiti insieme e per i quali è provata l esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all ottenimento di un utile nel breve periodo. Sul piano fiscale, per i soggetti che non adottano schemi di bilancio (come quelli delle banche) che contengano un apposita voce per indicare le attività di trading, l individuazione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione si basa sulle scritture contabili e deve risultare da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio (articolo 2, Dm 14 dicembre 2017). La distinzione fra le partecipazioni appartenenti ad un portafoglio di negoziazione e le altre era considerata anche quando le holding erano soggette all obbligo di iscrizione nell elenco di cui all articolo 113 del Testo unico bancario. In particolare, il regolatore aveva manifestato la volontà di non dare rilevanza alle partecipazioni detenute nell ambito di un attività di gestione dinamica della liquidità. Basta confrontare l articolo 6 del Dm 6 luglio 1994, che annoverava l «impiego di partecipazioni a titolo di investimento di portafoglio» tra le attività di assunzione di partecipazioni, con l omologo articolo del successivo Dm 29/2009 in cui questo tipo di investimento non era più citato. Pare quindi molto strano che con la soppressione dell elenco e l uscita delle holding dal regime di vigilanza della Banca d Italia, il novero degli intermediari finanziari tenuti alle comunicazioni all Anagrafe tributaria si sia ampliato. Coerentemente, del resto, nelle comunicazioni all Anagrafe dei rapporti, le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all Archivio (con il codice rapporto 22) se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie (Faq del 2 febbraio 2018). È auspicabile una conferma da parte dell agenzia delle Entrate che le società la cui attività consista nella gestione dinamica di portafogli finanziari - i cui investimenti sono quindi iscritti fra le attività finanziarie non immobilizzate - non sono considerate società di partecipazione finanziaria né società di partecipazione non finanziarie e quindi non sono obbligate ad effettuare comunicazioni di dati all archivio dei rapporti con gli operatori finanziari e sono trattate ai fini Ires ed Irap come le normali società industriali o commerciali. Fonte: Marco Piazza e Fabrizio Sala, Società di gestione finanziaria senza le regole degli intermediari, in Il Sole 24Ore, 16 luglio Ancora sul concetto di residenza fiscale L Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 294/2019 precisa come, in presenza di un soggetto che abitualmente vive in Svizzera con la famiglia residente in Italia, la residenza debba definirsi sulla scorta del dettato del codice civile ovvero come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La giurisprudenza italiana ha inteso dare particolare rilievo, quale criterio di individuazione della residenza fiscale di una persona fisica, al luogo nel quale sono prioritariamente localizzati gli interessi economici ed affettivi della persona, partendo dalla sfera delle relazioni personali, intese come vincoli familiari (cfr. inter alia Sentenze della 2
3 Corte di Cassazione, Sezione V, n. 9723/2015 e n /2016). Pertanto, in caso di contestuale residenza fiscale italiana e svizzera, in virtù dell applicazione al caso di specie delle vigenti normative interne, si verrebbe a determinare un conflitto di residenza tra i due Paesi che deve essere risolto facendo ricorso alle disposizioni della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943 (di seguito la Convenzione o il Trattato internazionale) che stabilisce come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti. Ai sensi dell articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione l espressione residente di uno Stato contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza (...) o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, ai sensi del successivo paragrafo 2 del citato articolo 4, qualora una persona fisica risulti residente di entrambi gli Stati, la stessa è considerata, innanzitutto, residente nello Stato in cui dispone di un abitazione permanente e, in subordine (laddove disponga di un abitazione permanente in entrambi gli Stati), la residenza di una persona fisica è determinata secondo i seguenti criteri residuali disposti in ordine decrescente: ubicazione del centro degli interessi vitali (la persona fisica che dispone di un abitazione principale in entrambi gli Stati sarà considerata residente nel Paese nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette); dimora abituale (ove non sia possibile individuare la residenza del contribuente in base ai due criteri sopra citati, una persona fisica sarà considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente); nazionalità della persona fisica (quando i primi tre criteri non sono dirimenti, il contribuente sarà considerato residente dello Stato contraente la Convenzione di cui possiede la nazionalità); quando, infine, una persona fisica ha la nazionalità di entrambi i Paesi o di nessuno di essi, gli Stati contraenti la Convenzione risolveranno la questione di comune accordo. Fonte: Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 294/2019 Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Articolo 2 TUIR Residenza fiscale di un soggetto che abitualmente vive in Svizzera con famiglia residente in Italia. Bilancio come un industria, imposte come intermediari A seguito dell introduzione nel Tuir della nuova definizione di intermediari finanziari, le società holding finanziarie in conto proprio qualificabili come «società di partecipazione finanziaria» rischiano di dover riclassificare il proprio bilancio secondo lo schema del decreto Banca d Italia per poter calcolare correttamente l Irap. Il Dlgs 142/18, di recepimento della direttiva Atad, ha introdotto nel nuovo articolo 162-bis del Tuir la definizione di società di partecipazione finanziaria, per tali intendendosi i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari. Tali soggetti (holding finanziarie), che non svolgono attività nei confronti del pubblico, non sono iscritti in alcun albo a seguito della soppressione dell elenco di cui all articolo 113 del Tub e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo, redigono il proprio bilancio ai sensi del Codice civile e del Dlgs 127/91, in quanto espressamente esclusi dall ambito soggettivo del Dlgs 38/05 e 136/15. Già il Dlgs 141/10, nel modificare alcune disposizioni del Tub, aveva espunto integralmente l attività di assunzione di partecipazioni dal regime pubblicistico di vigilanza dettato per gli intermediari finanziari. In coerenza con tale evoluzione normativa, il Dlgs 136/15 non prevede più per tali soggetti l obbligo di redigere un bilancio finanziario (ad eccezione delle società finanziarie che controllano enti finanziari e delle società di partecipazione finanziaria mista, espressamente menzionate all articolo 2, comma 1, lettera c), 3
4 del Dlgs 38/05). Il comma 2 dell articolo 162-bis del Tuir detta, per le società di partecipazione finanziaria, il criterio per verificare quando sussiste il requisito della prevalenza nell assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari: quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all ultimo esercizio chiuso, l ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, è superiore al 50% dell attivo patrimoniale. Il decreto di recepimento della direttiva Atad ha proceduto altresì a modificare gli articoli 96, 106 e 113 del Tuir, nonché l articolo 6 del decreto Irap, prevedendo una diversa disciplina per gli intermediari finanziari da un lato e per le società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati dall altro. Nel farlo, tuttavia, non viene mai fatto riferimento alle società di partecipazione finanziaria ( holding finanziarie ). Ciò posto, deve considerarsi che il nuovo art. 162-bis individua una definizione univoca di intermediario finanziario valida per l Ires e l Irap e, per effetto del comma 3, anche per l addizionale all Ires. È inoltre chiaro che, seppur non espressamente menzionate dagli articoli di Legge sopra richiamati, le società di partecipazione finanziaria non possono che rientrare nell alveo degli intermediari finanziari. Tale impostazione, qualora letteralmente intesa, rischia di essere foriera di complicazioni per le società holding finanziarie in conto proprio che si trovino ad avere la maggior parte dei propri asset costituito, ad esempio, da partecipazioni in banche, in assenza di controllo o altro accordo di tipo diverso. Tali società sarebbero da ricomprendere all interno della categoria delle «società di partecipazione finanziaria» in base all articolo 162-bis del Tuir pur essendo soggette alle disposizioni del Codice civile e del Dlgs 127/91 in materia di bilancio. Pertanto, se è vero che a fini delle imposte dirette tali soggetti sono assimilati a intermediari finanziari, oltre a vedersi applicata l addizionale Ires del 3,5%, essi rischiano di trovarsi nella condizione di dover riclassificare il bilancio secondo lo schema del decreto Banca d Italia per poter applicare correttamente l Irap. In assenza di un chiarimento teso a dirimere la questione, sembrerebbe che ciò che è stato fatto uscire dalla porta, sia poi rientrato dalla finestra. Fonte: Luca Baccolini e Gian Filippo Galletti, Bilancio come un industria, imposte come intermediari, in Il Sole 24Ore, 24 luglio Si prega di non rispondere a questa poiché proveniente da un indirizzo non abilitato alla risposta. In caso di domande, contattare la Segreteria di Assofiduciaria all'indirizzo assofiduciaria@assofiduciaria.it ASSOFIDUCIARIA Via Piemonte n. 39, Roma Tel Fax Il presente messaggio (inclusi gli allegati) è diretto esclusivamente ai destinatari, persone fisiche o giuridiche, sopra menzionati. Il suo contenuto è strettamente confidenziale ed è legalmente tutelato. L uso, la riproduzione o la divulgazione non autorizzata di ogni sua parte è severamente vietata. Se non siete menzionati nell elenco dei destinatari, siete pregati di contattare immediatamente il mittente e di cancellare il messaggio dal Vostro sistema. 4
5 5
Risposta n. 294 QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 294 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
DettagliOGGETTO: Chiarimenti in materia di residenza fiscale. Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 203 OGGETTO: Chiarimenti in materia di residenza fiscale. Interpello articolo 11, comma
DettagliRisposta n. 25 QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 25 OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Adempimenti
DettagliLa residenza fiscale delle persone fisiche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
La residenza fiscale delle persone fisiche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione Roma, 26 Gennaio 2018 Dott.ssa Felicia Zaffiro Puopolo Componente Commissione Imposte Dirette - Fiscalità Internazionale
DettagliLa nuova nozione di intermediari finanziari..e non!
La nuova nozione di intermediari finanziari..e non! di Lelio Cacciapaglia DIPARTIMENTO FINANZE DEL MEF Intervento a titolo personale Direttiva ATAD I e ATAD II Recepita con D.Lgs n. 142/2018 Introduce
DettagliResidenza persone fisiche Art. 2, c. 2, TUIR
Residenza persone fisiche Art. 2, c. 2, TUIR Persone fisiche che per la maggior parte del periodo d imposta: sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente in Italia hanno, ai sensi del codice
DettagliIntermediari finanziari e holding industriali. Dott. Paolo Ronca. 22 novembre 2018 Milano
Intermediari finanziari e holding industriali 22 novembre 2018 Milano 1 ART. 12 DELLO SCHEMA DI DECRETO NOVITÀ IN TEMA DI INTERMEDIARI FINANZIARI E HOLDING Definizione univoca ai fini IRES e IRAP (nuovo
DettagliRoma, 1 marzo A TUTTE LE ASSOCIATE - Loro Sedi - IRES_COM_2017_039
Roma, 1 marzo 2017 A TUTTE LE ASSOCIATE - Loro Sedi - IRES_COM_2017_039 OGGETTO: L. 208/2015 L. 232/2016 Riferimento analitico: Legge di stabilità 2016 - Legge di bilancio 2017 - Aliquota IRES applicabile
DettagliLA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI Novembre 2018
LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI Novembre 2018 1. Premessa L art. 12 dello schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2016/1164 (ATAD 1), di contrasto all elusione fiscale
DettagliLa gestione dinamica della liquidità per le imprese: aspetti fiscali. Francesco Nobili AcomeA Banco Desio Milano, 21 febbraio 2019
La gestione dinamica della liquidità per le imprese: aspetti fiscali Francesco Nobili AcomeA Banco Desio Milano, 21 febbraio 2019 Sommario 1. Aspetti di carattere generale 2. Imposte dirette 3. ACE 4.
DettagliIn particolare, con riferimento agli elementi di novità che riguardano le holding industriali, il succitato decreto ha:
CIRCOLARE 27 DEL 01 APRILE 2019 NUOVI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI PER LE HOLDING Rif. normativi e di prassi: D.Lgs. 142/2018 (decreto ATAD) In sintesi Con il D.Lgs. 142/2018 (decreto ATAD) sono state introdotte
DettagliCon l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Grandi Contribuenti Risposta n. 106 OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Definizione di intermediari finanziari ai fini IRES
DettagliRisposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 157 OGGETTO: Trattamento fiscale dei proventi derivanti da fondi immobiliari esteri Articolo
DettagliIRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali
IRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali di Sonia Cascarano Pubblicato il 17 novembre 2008 le risultanze di bilancio devono essere assunte
DettagliPARTICIPATION EXEMPTION Dott. Marco Combattelli
L Imposta sul Reddito delle Società (IRES) Rimini, 7 febbraio 2004 PARTICIPATION EXEMPTION Dott. Marco Combattelli Studio Combattelli e Nerpiti - Dottori Commercialisti Associati 00198 Roma - Via Isonzo
DettagliTrasferimento della residenza all estero e rilevanza ai fini IRPEF
Trasferimento della residenza all estero e rilevanza ai fini IRPEF di Nicola Monfreda Pubblicato il 23 luglio 2018 La Corte di Cassazione ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi in ordine al noto
DettagliCircolare del 02 maggio Circolare n : 15/2019
Circolare n : 15/2019 Oggetto: I nuovi obblighi di comunicazione per le holding industriali e i riflessi fiscali del DLgs n. 142/2018 Sommario: Il D.Lgs. 142/2018 (normativa europea ATAD) ha introdotto
DettagliDov è la vera residenza fiscale? Probabilmente dove porta il cuore
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti Dov è la vera residenza fiscale? Probabilmente dove porta il cuore 5 Novembre 2012 Per individuarla, sia il diritto interno sia
DettagliCon l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 83 OGGETTO: Plusvalenza da cessione infraquinquennale di box auto separatamente dall abitazione
DettagliTrattamento contabile e profili fiscali degli investimenti finanziari nell ambito del reddito di impresa
Trattamento contabile e profili fiscali degli investimenti finanziari nell ambito del reddito di impresa Credit Suisse 15 maggio 2018 Dott. Francesco Nobili Sommario 1. Aspetti di carattere generale 2.
DettagliRisposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 379 OGGETTO: Interessi derivanti da finanziamenti concessi da un istituto di credito svizzero
DettagliTAX ALERT N gennaio 2019
TAX ALERT N. 1 29 gennaio 2019 Nel seguito una breve sintesi di alcune delle principali novità fiscali introdotte dal D.Lgs. n. 142/2018 (di recepimento delle direttive comunitarie ATAD 1 e 2): lo scopo
DettagliLa Società tra Professionisti. Corretto inquadramento del reddito ai fini fiscali e previdenziali
La Società tra Professionisti Corretto inquadramento del reddito ai fini fiscali e previdenziali Convegno del 23 settembre 2019 COMMISSIONE DIRITTO DELL'IMPRESA Dott.ssa Laura Iorio Riferimenti normativi
DettagliIl regime di tassazione dei dividendi ai sensi del trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Romania
Il regime di tassazione dei dividendi ai sensi del trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Romania Autore: Redazione In: Diritto internazionale I merito al quesito proposto riguardo l applicazione
DettagliIl regime fiscale dei redditi di lavoro dipendente prodotti all estero Aree di criticità fra normativa internazionale e legislazione domestica
Il regime fiscale dei redditi di lavoro dipendente prodotti all estero Aree di criticità fra normativa internazionale e legislazione domestica Avv. Giuseppe Marianetti Indice quadro normativo valenza dell
DettagliIl trust e l imposta sulle successioni e donazioni
Il trust e l imposta sulle successioni e donazioni di Cosimo Turrisi Pubblicato il 6 luglio 2009 L istituto del TRUST quale rapporto giuridico tra un soggetto disponente ed un soggetto trustee amministratore,
DettagliCon l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 246 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Pensionato
DettagliFiscalità del contratto di rete
Lo sviluppo delle reti di impresa: strumenti, metodologie e azioni per favorire i processi di rete Fiscalità del contratto di rete alla luce della Circolare Agenzia Entrate 18 giugno 2013, n. 20/E Avv.
DettagliLa tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori:
La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori: 1. La percentuale di partecipazione posseduta dalla persona fisica nella società che
DettagliRISOLUZIONE N. 36 /E
RISOLUZIONE N. 36 /E Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Roma, 15 marzo 2019 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
DettagliTEMA DEL MESE MAGGIO 2019 LE SCADENZE IL TEMA DEL MESE
MAGGIO 2019 LE SCADENZE 16/05/2019 Termine di versamento dell IVA risultante dalla liquidazione del primo trimestre 2019 per i soggetti trimestrali e dell IVA relativa al mese di aprile per i soggetti
DettagliLa doppia imposizione nell Ue dev essere provata dal contribuente
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Giurisprudenza La doppia imposizione nell Ue dev essere provata dal contribuente 1 Febbraio 2019 Così i giudici de L Aquila, che hanno ribadito il
DettagliRISOLUZIONE N. 52/E. Soluzione prospettata dal contribuente
RISOLUZIONE N. 52/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 marzo 2007 Oggetto: Esercizio dell opzione per il consolidato fiscale nazionale da parte di società consortile di capitali. Articoli
DettagliRisposta n. 5 Roma, 10 gennaio 2019
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese Risposta n. 5 Roma, 10 gennaio 2019 OGGETTO: Articolo 87, 101 e 110 del TUIR di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 - Cessione in valuta
DettagliCon l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 207 OGGETTO: Regime agevolativo docenti/ricercatori impatriati Articolo 44 del DL n. 78
DettagliLa disciplina fiscale della cessione di azienda
La disciplina fiscale della cessione di azienda Imposte dirette Ai fini delle imposte sui redditi, vi sono le seguenti modalità di tassazione della plusvalenza (pari alla differenza tra il corrispettivo
DettagliI crediti Le attività finanziarie non immobilizzate La disciplina contabile internazionale Le disponibilità liquide Le operazioni in valuta estera
La collocazione in S.P. L ATTIVO CIRCOLANTE nel bilancio di esercizio Università degli Studi di Perugia Scuola di Formazione alla Professione di Dottore Commercialista ATTIVITÀ A) Crediti Vs soci per versam.
DettagliRISOLUZIONE N. 63/E. Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N. 63/E Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Roma, 28 giugno 2019 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge
DettagliPUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE Lunedì 28 gennaio 2019 Il Sole 24 ore: Ø La Cassazione inciampa sulla direttiva europea madre-figlia ( pag. 13 ) : La Cassazione, con la sentenza 32255 del 13 dicembre 2018, si
DettagliLa tassazione patrimoniale degli immobili esteri
La tassazione patrimoniale degli immobili esteri di Anna Maria Pia Chionna Pubblicato il 23 febbraio 2013 L Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDCEC) ha pubblicato
DettagliMODULO RW Soggetti obbligati e soggetti esclusi
MODULO RW Soggetti obbligati e soggetti esclusi Marco Piazza Milano 8 luglio 2011 Cenni al monitoraggio bancario Art. 1, Dl. 167 del 1990 Rilevanza pratica Il monitoraggio bancario è divenuto un importante
DettagliFisco & Contabilità La guida pratica contabile
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 24 22.06.2016 Nuovi principi contabili in bozza per la consultazione OIC 14 Disponibilità liquide, OIC 20 Titoli di debito e OIC 21 Partecipazioni. Categoria:
DettagliLe informazioni sul fair value degli strumenti finanziari e sulla gestione dei rischi finanziari (artt bis e 2428 cod. Civ.)
Indice Prefazione 13 Le informazioni sul fair value degli strumenti finanziari e sulla gestione dei rischi finanziari (artt. 2427 bis e 2428 cod. Civ.) 1. Decreto legislativo, 30 dicembre 2003, n. 394.
DettagliSoggetti non residenti e richiesta dei rimborsi IVA
Soggetti non residenti e richiesta dei rimborsi IVA di Cosimo Turrisi Pubblicato il 29 giugno 2010 Le novità apportate D.Lgs n. 18 dell 11 febbraio 2010, a far data dall esercizio 2010, hanno introdotto
DettagliPer essere considerato residente in Italia sarà necessario, alternativamente:
I contribuenti considerati residenti in Italia, ai sensi dell art. 2 del T.U.I.R., che sono tenuti a presentare la dichiarazione devono includere tutti i redditi percepiti nel periodo d imposta, compresi
DettagliRisposta n. 5. Roma, 19 settembre 2018
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 5 Roma, 19 settembre 2018 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge
DettagliBanche, finanziarie e assicurazioni: addizionale Ires e maggiori acconti
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Normativa e prassi Banche, finanziarie e assicurazioni: addizionale Ires e maggiori acconti 5 Giugno 2014 Per il periodo d imposta in corso al 31
DettagliVEZZANI&ASSOCIATI COMUNICAZIONE DI STUDIO N. 10/2003. A: Da: Vezzani&Associati Pagine: 1+la presente Fax: Data: 04/11/2003
VEZZANI&ASSOCIATI S T U D I O T R I B U T A R I O E S O C I E T A R I O COMUNICAZIONE DI STUDIO N. 10/2003 A: Da: Vezzani&Associati C/a: Pagine: 1+la presente Fax: Data: 04/11/2003 IL REGIME FISCALE PER
DettagliOGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n Regime fiscal Sicaf Articolo 73, comma 5-quinquies, Tuir
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 235 OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Regime fiscal
DettagliRisoluzione n. 358/E
Risoluzione n. 358/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 novembre 2002 Oggetto:Interpello presentato ai sensi del comma 5 articolo 127bis, DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Controllante: JY.
DettagliAspetti fiscali della gestione dinamica della liquidità con una società di capitali. Francesco Nobili AcomeA Banca Generali Vicenza, 30 ottobre 2018
Aspetti fiscali della gestione dinamica della liquidità con una società di capitali Francesco Nobili AcomeA Banca Generali Vicenza, 30 ottobre 2018 Sommario 1. Aspetti di carattere generale 2. Imposte
DettagliRitenute su dividendi erogati a società ed enti residenti nella U.E. e nello S.E.E.
Ritenute su dividendi erogati a società ed enti residenti nella U.E. e nello S.E.E. di Cosimo Turrisi Pubblicato il 23 settembre 2009 un approfondimento sulle modifiche intervenute circa le modalità di
DettagliRISOLUZIONE N. 144 /E
RISOLUZIONE N. 144 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22 novembre 2017 OGGETTO: Interpello art. 11, c. 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212). Documentazione probatoria idonea a dimostrare la
DettagliCoordinamento della disciplina IRES e IRAP con le novità del bilancio
Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le novità del bilancio D.M. 3/8/2017 pubblicato su G.U. n.187 dell 11/8/2017 - Serie Generale da ultimo modificato dal D.M. 10/1/2018 pubblicato su G.U. n.19
DettagliDa: Comunicazioni Assofiduciaria Inviato: venerdì 23 novembre :26 Oggetto: APPROFONDIMENTI_COM_2018_163 "Temi di interesse - In breve"
Da: Comunicazioni Assofiduciaria Inviato: venerdì 23 novembre 2018 09:26 Oggetto: APPROFONDIMENTI_COM_2018_163 "Temi di interesse - In breve" A tutte le Associate - Loro Sedi - Segnalazione - APPROFONDIMENTI_COM_2018_163
DettagliIL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE A FORFAIT DELLE PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA
IL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE A FORFAIT DELLE PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA Dott. Luca Valdameri www.pirolapennutozei.it Aspetti generali Decorrenza 1 gennaio 2017 Regime opzionale
DettagliPUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE Venerdì 4 gennaio 2018 Il Sole 24 ore: Ø Regime forfettario, entro il 28 febbraio l opzione contributi (pag. 21 Luca De Stefani): il termine per comunicare all Inps la fuoriuscita
DettagliDe Poi & Associati STUDIO DI DIRITTO COMMERCIALE & TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE. Decreto ATAD. Decreto Legislativo n. 142 del
Treviso, lì 18.03.2019 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 9/2019 Decreto ATAD Decreto Legislativo n. 142 del 29.12.2018 Il D. Lgs. 29.11.2018 n. 142 (pubblicato sulla G.U. 28.12.2018 n. 300 ed entrato
DettagliPeculiarità del bilancio delle Holding industriali 26 GIUGNO 2019
Peculiarità del bilancio delle Holding industriali 26 GIUGNO 2019 Michela Ferrazzi www.federholding.it info@federholding.it 2 Indice Genesi della nuova normativa La nuova definizione di intermediari finanziari
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 77 14.03.2016 La pertinenza di più abitazioni principali Categoria: Imposte locali Sottocategoria: IMU A cura di Pasquale Pirone Con la Risoluzione
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 137 04.05.2016 UNICO 2016: dividendi percepiti da persone fisiche Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: UNICO Persone Fisiche La tassazione
DettagliSono tali i soggetti elencati dall art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, ossia:
Regime fiscale delle imposte sui redditi dei partecipanti Sulla base del quadro normativo delineato dall art. 32 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, come da ultimo modificato dalla legge n. 106
DettagliResidenze fittizie all estero delle persone fisiche (prima parte)
Residenze fittizie all estero delle persone fisiche (prima parte) di Paolo Giovannetti Pubblicato il 24 ottobre 2009 il contrasto ai paradisi fiscali, ed in particolare alle fittizie residenze detenute
DettagliPRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS REGOLAMENTO Ue N. 1606/2002 DI RECEPIMENTO DEGLI IAS/IFRS
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS REGOLAMENTO Ue N. 1606/2002 DI RECEPIMENTO DEGLI IAS/IFRS a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1 gennaio 2005 o in data successiva, i principi
DettagliAPPROVATO IL DL CRESCITA, CONTENENTE LA PROROGA AI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE
CIRCOLARE STRAORDINARIA DEL 27 GIUGNO 2019 APPROVATO IL DL CRESCITA, CONTENENTE LA PROROGA AI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE Rif. normativi e di prassi: Legge di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. decreto
DettagliAGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE del 5 novembre 2009, n. 275
Roma, 05 novembre 2009 1 OGGETTO: Consulenza giuridica decreto legislativo n. 124 del 1993 articolo 13, comma 9 previdenza complementare tassazione rendimenti finanziari ante 31 dicembre 2000 Con l interpello
DettagliSOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 300 OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Polizze assicurative
DettagliIl nuovo termine del si applica solo per quest anno, in deroga alle scadenze ordinarie.
Proroga versamenti al 30.09.2019 per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) PREMESSA In sede di conversione del DL 30.4.2019
DettagliTassazione dei dividendi e dei redditi diversi
Tassazione dei dividendi e dei redditi diversi di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 24 gennaio 2006 Le novità in materia di tassazione di dividendi e redditi di natura finanziaria dal Correttivo IRES. L Agenzia
DettagliPUBBLICAZIONI QUOTIDIANE:
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 29 giugno 2018 Il Sole 24 Ore: Ø Con la relazione sulla gestione dati completi sulla società (pag. 24): il documento Confindustria Cndcec analizza le disposizioni contenute nell
DettagliSOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO CONSOLIDATO IAS/IFRS
SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO CONSOLIDATO IAS/IFRS La disciplina abilitata ad imporre o ad esonerare dall obbligo di redigere il bilancio consolidato è quella contenuta nel diritto nazionale adottato
Dettagli730, Unico 2013 e Studi di settore
730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 28 10.06.2014 I redditi di capitale da imputare nel quadro RL Nella Sezione I del quadro RL vanno indicati i redditi di capitale. Categoria:
Dettaglicapitale e diversi - 2
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti Obbligazioni e titoli capitale e diversi - 2 assimilati tra redditi di 18 Maggio 2017 Rientrano nella prima categoria sia i proventi
DettagliCategoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone Fisiche
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 87 22.03.2016 La tassazione dei dividendi percepiti dalle Persone Fisiche non esercenti attività d impresa A cura di Diana Pérez Corradini Categoria:
DettagliIMPOSTE SUI REDDITI 2 MODULO - REDDITO D IMPRESA: SOGGETTI IAS-ADOPTER
IMPOSTE SUI REDDITI 2 MODULO - REDDITO D IMPRESA: SOGGETTI IAS-ADOPTER SEDE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 2, 00196 ROMA SALA CALLIOPE Venerdì:
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 382 14.12.2016 Credito d'imposta estero Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 108 del 24.11.2016 Categoria: Fiscalità internazionale Sottocategoria:
DettagliRISOLUZIONE N. 13/E. OGGETTO: Istanza di interpello ALFA- Società di comodo articolo 30, comma 1 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.
RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 18 gennaio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello 2007. ALFA- Società di comodo articolo 30, comma 1 della legge n. 724 del 23 dicembre
DettagliSTUDIO ADRIANI. Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI. CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.30/2019
Dottori Commercialisti Associati CIRCOLARE n.30/2019 PAGINA 1/5 OGGETTO CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL ANNO 2018 AGGIORNAMENTO RIFERIMENTI NORMATIVI 28
Dettaglia cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale
CARLIN LAURENTI & associati Studi coordinati di Commercialisti e Revisori 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it
DettagliContabilità e Bilancio CLEM I canale a.a. 2018/2019. Le partecipazioni
Contabilità e Bilancio CLEM I canale a.a. 2018/2019 Le partecipazioni Prof. Francesco Ranalli 1 Agenda La definizione di Partecipazione: problema La classificazione delle Partecipazioni in bilancio La
DettagliRagioneria. Le partecipazioni
Ragioneria CLEM I canale a.a. 2016/2017 Le partecipazioni Prof. Francesco Ranalli 1 Agenda La definizione di Partecipazione: problema La classificazione delle Partecipazioni in bilancio La valutazione
DettagliDOCUMENTO INTERPRETATIVO 4
OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ DOCUMENTO INTERPRETATIVO 4 Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119 (convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli
DettagliPROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016
PROVVEDIMENTO N. PROT. 143239 ROMA 16/09/2016 Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con modalità semplificata l effettivo livello di tassazione di cui al comma
DettagliLa valutazione delle partecipazioni in bilancio
La valutazione delle partecipazioni in bilancio di Sonia Cascarano Pubblicato il 14 gennaio 2009 un approfondimento utilissimo e completo: la valutazione delle partecipazioni assume particolare rilievo
DettagliRisposta n. 7. Roma, 19 settembre 2018
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 7 Roma, 19 settembre 2018 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge
DettagliRisposta n. 270 QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 270 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
DettagliLe linee guida per l introduzione dei piani individuali di risparmio e gli adempimenti degli intermediari
Le linee guida per l introduzione dei piani individuali di risparmio e gli adempimenti degli intermediari ILARIO SCAFATI, Dipartimento delle Finanze ARIANNA IMMACOLATO, Assogestioni 1 PIR: caratteristiche
DettagliCIRCOLARE N. 36/E. Roma, 16 luglio 2009
CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 luglio 2009 OGGETTO: Articolo 1, commi 50 e 51 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Modifiche alla determinazione della base imponibile
Dettagli