Ancona, 8 marzo 2007 dr. Orazio Olivieri
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1 Ancona, 8 marzo 2007 dr. Orazio Olivieri
2 !" # Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica. o altre caratteristiche del prodotto o servizio
3 !" In deroga all art. 3 gli Stati membri possono stabilire che i segni o indicazioni che, in commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi possano costituire marchi collettivi, oppure marchi di garanzia o di certificazione. Un marchio siffatto no autorizza il titolare a vietare ai terzi l uso, in commercio, di detti segni o indicazioni, purché li usi conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un terzo abilitato ad usare una denominazione geografica (art. 15). $
4 ITALIA Non esiste alcuna differenza tra marchio collettivo e marchio di garanzia o certificazione, le cui tipologie convergono nell unica categoria del marchio collettivo "
5 & '"!" È il marchio idoneo a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell associazione titolare da quelli delle altre imprese. Possono depositare marchi collettivi comunitari le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti - che hanno la capacità a proprio nome di essere titolari di diritti e obblighi di qs. natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio - nonché le persone giuridiche di diritto pubblico. Possono costituire marchi comunitari collettivi segni o indicazioni che, in commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. %
6 ) *& Art.28: Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente Art.30: La disposizione dell art. 28 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni giustificati da motivi di moralità o di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute, di protezione del patrimonio artistico o di tutela della della proprietà industriale o commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli stati membri (
7 ) ) Solo le caratteristica intrinseche del prodotto possono costituire requisito per la concessione dei marchi di qualità e di origine Le caratteristiche qualitative prescritte per la concessione del marchio non possono risolversi nei meri requisiti obbligatori imposti dalla legislazione alimentare L origine del prodotto non può rappresentare una condizione per l accesso al marchio Ogni imprenditore comunitario deve avere accesso al marchio senza limitazioni di carattere territoriale +
8 ) ) Il campo di applicazione del Reg. 510/06 (DOP,IGP) si limita ai prodotti agroalimentari in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica. Non si possono privare di qualsiasi tutela le denominazioni geografiche usate per i prodotti per i quali non si può dimostrare che debbano un sapore particolare ad un determinato terreno o che non siano stati ottenuti secondo requisiti di qualità e norme di fabbricazione stabiliti da un atto delle pubbliche autorità (le c.d. indicazioni di provenienza).
9 Può essere registrato un marchio collettivo geografico? Esistono rischi di interferenza con la DOP/IGP?
10 ,-. esplicita previsione in fonti normative comunitarie (Dir, CEE 104/89, art. 15; Reg.CE 40/94, art. 64) esplicita previsione dei casi di contatto o sovrapposizione con DOP/IGP (marchi presistenti, preregistrati, coesistenti o impeditivi di una registrazione DOP/IGP) (art.3, 13, 14 Reg. 510/2006) esplicita previsione del divieto di utilizzo di un MCG (v. art.4 del Reg.CE 1019/2002 sugli oli di oliva) orientamento favorevole della Corte Europea di Giustizia!
11 / selezione ed organizzazione dei produttori acquisizione informazioni preliminari e caratterizzazione del prodotto redazione del disciplinare di produzione predisposizione di un Regolamento contenente: a) l uso del marchio b) il sistema dei controlli c) il sistema sanzionatorio
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