LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO DI ACCESSO IN MAGISTRATURA

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1 La prova scritta del Concorso di accesso in Magistratura LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO DI ACCESSO IN MAGISTRATURA 1. Premessa. 2. La scelta delle tracce da parte della commissione. 3. La correzione delle prove scritte. 4. La comprensione delle questioni giuridiche. 5. L approccio introduttivo. 6. L organizzazione dell elaborato e lo schema. 7. Lo stile e la capacità espositiva. 8. La grafia. 9. Le citazioni di dottrina e giurisprudenza. 10. La lunghezza dell elaborato. 11. La correzione e la rilettura. 12. La trascrizione in bella copia. 13. L uso della lingua italiana. 1. Premessa. Il sistema concorsuale per l accesso alla magistratura ordinaria prevede il superamento di tre prove scritte nelle materie del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo riportando almeno la sufficienza (12/20) in ciascuna di esse. La prova scritta assume una posizione di centralità nel meccanismo di reclutamento dei futuri magistrati. È sicuramente più selettiva di quella orale, richiede, pertanto, un adeguato livello culturale e tecnico di preparazione. I criteri di valutazione consentono di operare la necessaria selezione e di individuare i candidati in possesso del livello di conoscenze più adeguato allo svolgimento della professione. La capacità di redigere elaborati idonei al superamento della prova è frutto non solo di un approfondito livello di preparazione, ma anche di un costante esercizio nella stesura di elaborati in ciascuna delle materie oggetto degli scritti. Diversi sono gli aspetti che la commissione valuta in sede di correzione degli elaborati. Uno di questi è la capacità del candidato di mettere a fuoco le questioni poste dalla traccia e di proporre soluzioni tecnicamente corrette. Si valuta in tal modo l idoneità del futuro magistrato ad inquadrare un caso allo stesso affidato. Particolare rilievo hanno la chiarezza espositiva e la capacità di articolare periodi ben organizzati e di facile fruibilità per la commissione. Aspetti, questi, che possono assumere un peso preponderante persino sul contenuto dell elaborato. 2. La scelta delle tracce da parte della commissione. Tutti i componenti della commissione esaminatrice partecipano alla scelta delle tracce. La commissione si riunisce in camera di consiglio per la 3

2 TEMA 11 Condizioni obiettive di punibilità TEMA N. 11 Premessi cenni sulla struttura del reato, si soffermi il candidato sull istituto delle condizioni obiettive di punibilità. Affronti, poi, la questione relativa alla necessità di rinvenire, anche nelle condizioni obiettive di punibilità, una minima forma di substrato psicologico. SOMMARIO: Premessa. A La struttura del reato. B Le condizioni obiettive di punibilità e la collocazione nella struttura del reato. C I rapporti con gli elementi costitutivi del reato. D Condizioni obiettive e condizioni di procedibilità. E La riferibilità psicologica. F Il criterio formale e il criterio sostanziale. G Le ipotesi applicative e i casi discussi. H Conclusioni. I SCHEDA DI VALUTAZIONE Premessa La rilevanza del riconoscimento dottrinale e giurisprudenziale dell immanenza dei principi di legalità e di colpevolezza all interno dell ordinamento penale è maggiormente avvertita in relazione alle ipotesi di responsabilità oggettiva, ex articolo 42, terzo comma, c.p., laddove la legge pone a carico dell agente un evento solo perché eziologicamente collegato ad una sua azione od omissione, prescindendo da un indagine sulla sussistenza dell elemento soggettivo del dolo o della colpa. È d uopo premettere, però, che proprio alla luce dei principi richiamati, risultano totalmente incompatibili col nostro ordinamento quelle fattispecie di responsabilità oggettiva cosiddetta pura, in cui nessun elemento del fatto tipico è coperto dal dolo o dalla colpa dell agente mentre nei casi di responsabilità oggettiva impropria, dove solo un elemento del fatto non trova un collegamento soggettivo, è necessario verificare l incidenza di siffatto elemento sull idoneità lesiva del fatto. In tal senso si è già espresso il Giudice delle Leggi, con particolare riferimento alla pronuncia numero 1085/1988 in tema di furto d uso, in cui, dopo aver ribadito che gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa debbono essere riconducibili all autore del reato, non solo da un punto di vista materiale ma soprattutto soggettivo, si è precisato come la necessità di rinvenire all interno della fattispecie criminosa un minimo nesso di partecipazione psichica è avvertita in relazione a quelli che sono gli elementi più significativi della fattispecie medesima, intendendosi per tali quelli che attengono all offesa del bene giuridico protetto ed alla pena alla stessa 141

3 PARTE II TEMI DI DIRITTO PENALE correlata. Di conseguenza, le ipotesi di responsabilità oggettiva debbono essere oggetto di un interpretazione correttiva, costituzionalmente orientata, poiché, in caso contrario, si assisterebbe ad una palese violazione dell articolo 27, comma primo della Costituzione, che, interpretato in maniera meno restrittiva, veicola sia il divieto di responsabilità per fatto altrui ma soprattutto il principio della responsabilità per fatto proprio colpevole, alla stregua del brocardo nullum crimen sine culpa. A tal fine, risulta opportuna un analisi preliminare della struttura del reato, allo scopo di individuare gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, per i quali soltanto s imporrà la verifica della sussistenza di un profilo di colpevolezza che, intesa in senso normativo, richiede l indagine circa un comportamento antidoveroso della volontà rispetto al parametro legale di riferimento. Di poi, occorrerà indagare, nello specifico, la natura delle condizioni obiettive di punibilità, generalmente classificate proprio come un ipotesi di responsabilità oggettiva, nonché l eventuale riconducibilità delle stesse all interno degli elementi necessari ad integrare il reato e la compatibilità della loro disciplina col principio di colpevolezza come sopra inteso. A Si richiede al candidato di trattare delle condizioni obiettive di punibilità premessi cenni sulla struttura del reato, ciò al fine di indagarne i rapporti con gli elementi costitutivi del reato. L incipit focalizzato sulla responsabilità oggettiva e sulla compatibilità della stessa con i principi cardine dell ordinamento antepone una premessa, non richiesta, alla premessa oggetto della traccia e colloca in anticipo un aspetto che più opportunamente andava affrontato in uno con il quesito specifico relativo alla individuazione di un substrato psicologico anche nelle condizioni di punibilità. Non adeguatamente argomentata è, peraltro, l affermazione secondo cui le condizioni obiettive di punibilità sono generalmente classificate come ipotesi di responsabilità oggettiva. Ciò, invero, è stato sostenuto da alcuni autori solo con riferimento alle condizioni obiettive di punibilità a contenuto offensivo o intrinseche. Orientamento, peraltro, superato dalla più recente dottrina che considera questo tipo di condizioni elementi costitutivi del reato a tutti gli effetti. Si ricordano gli esempi del suicidio in caso di istigazione al suicidio o del pericolo per la pubblica incolumità nel caso di incendio di cosa propria. 142

4 TEMA 11 Condizioni obiettive di punibilità Laddove trattasi, invece, di condizioni di punibilità c.d. estrinseche il richiamo alla responsabilità oggettiva non appare corretto dal momento che in tal caso l evento condizionante interviene su un fatto di reato già perfetto e meritevole di pena ed incide sulla sola punibilità. Si pensi alla presenza del reo nel territorio dello Stato. La premessa denota pertanto un approccio non aderente a quanto richiesto e una costruzione poco ordinata. La struttura del reato Quanto alla struttura del reato, è possibile affermare che gli elementi costitutivi della fattispecie penale sono rappresentati dall elemento oggettivo e da quello soggettivo. Dell elemento oggettivo del reato fanno parte il soggettivo attivo del reato, ossia l autore della condotta incriminata, il soggetto passivo del reato, ossia il titolare del bene giuridico protetto dall ordinamento penale (sia esso una persona fisica, giuridica ovvero una collettività non personificata), l oggetto materiale, ossia la persona oppure la cosa sulla quale ricade l azione dell agente, l oggetto inteso in senso giuridico, ossia il bene tutelato mediante il meccanismo sanzionatorio penale; completano il suddetto profilo la condotta, consistente in un azione ovvero in un omissione, l evento, inteso in senso naturalistico quale effetto della condotta sulla realtà materiale ovvero in senso giuridico quale lesione dell interesse protetto ed infine il nesso di causalità che deve sussistere tra l evento e la condotta dell agente, per cui l evento dannoso o pericoloso dev essere conseguenza dell azione od omissione del soggetto. All interno della categoria dell elemento soggettivo del reato si annoverano i criteri d imputazione della condotta di reato, costituiti dal dolo, quale criterio generale di attribuzione della condotta criminosa al reo, e dalla colpa, nei casi in cui la legge stessa configura la punibilità di un fatto delittuoso colposo. È sulla base di siffatti presupposti di configurazione del reato che la dottrina ha proceduto, poi, ad una scomposizione analitica della struttura del reato, elaborando delle teorie in merito, tra le quali maggior riconoscimento è stato accordato alla teoria della bipartizione ed a quella della tripartizione. Secondo la prima teoria, il reato si compone di un fatto tipico, comprensivo di tutte quelle caratteristiche estrinseche influenti sulla realtà materiale, quali la condotta, l evento, il nesso di causalità ed i presupposti della condotta, e dall elemento soggettivo nei termini dinanzi prospettati. In particolare, per fronteggiare le critiche dottrinali avanzate a siffatta teoria, si è puntualizzato come, per potersi configurare reato, occorre non solo verificare la sussistenza dei sovracitati dati estrinseci ma anche la non 143

5 PARTE II TEMI DI DIRITTO PENALE SCHEDA DI VALUTAZIONE 1) Comprensione: Il candidato ha focalizzato tutte le questioni poste dalla traccia, illustrando la struttura del reato, le condizioni obiettive di punibilità ed il rapporto tra l elemento condizionante e gli elementi costitutivi del reato. 2) Aderenza: L approccio iniziale non è pienamente aderente a quanto richiesto dalla traccia. La premessa è centrata, come evidenziato nel riquadro A, sulla responsabilità oggettiva e sulla compatibilità della stessa con i principi cardine dell ordinamento e non sulla struttura del reato come richiesto. Non adeguatamente argomentata è risultata l affermazione iniziale secondo cui le condizioni obiettive di punibilità sono generalmente classificate come ipotesi di responsabilità oggettiva. Nel complesso le argomentazioni esposte nelle altre parti dell elaborato sono aderenti alla elaborazione della dottrina e della giurisprudenza. 3) Completezza: L elaborato è strutturato in maniera organica e consequenziale. Tuttavia va sottolineato un netto divario tra la prima parte e quella dedicata alla trattazione del quesito specifico posto dalla traccia Corretta è l individuazione dei riferimenti normativi. 4) Approfondimento: L elaborato denota un diverso livello di approfondimento nelle due parti come evidenziato nella voce che precede. La seconda parte, a differenza della prima, denota un notevole grado di approfondimento e un adeguata conoscenza delle questioni affrontate. Nei relativi box sono stati segnalati alcuni elementi, (da considerarsi marginali nella economia complessiva), che avrebbero potuto comunque arricchire ulteriormente l elaborato. 5) Capacità espositiva e di sintesi: Buona nel complesso la capacità di strutturare il compito, di elaborare gli istituti di base, di argomentare l evoluzione dei percorsi giuridici alla luce della più recente giurisprudenza in materia. La forma non sempre fluida ed a tratti confusa nella prima parte diventa decisamente scorrevole laddove si introduce e si tratta del quesito specifico. Lo stile adoperato non sempre è chiaro. 6) Forma: La forma italiana è corretta sotto il profilo sintattico, grammaticale e logico. L uso della punteggiatura non sempre è corretto. Buona la padronanza del linguaggio tecnico giuridico. Alcune espressioni inappropriate sono evidenziate nel testo. 158

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