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1 QUESITO Considerato che: - È stata contestata una concessione edilizia in sanatoria art. 13 L. 47/85 inerente un annesso agricolo con distanza dal confine inferiore a 10,00 ml (art. 27 delle Norme Tecniche Attuative del vigente P.R.G.); - La parte di interesse dell art. 27 delle NTA recita: «Il PRG si attua per intervento diretto (concessione edilizia) nel rispetto dei seguenti indici: indice di fabbricazione fondiario per abitazioni: if distanza minima dai confini 0,03 mc/mq della superficie fondiaria 10 ml altezza massima: Hm 7,50 ml, con 2 piani fuori terra La costruzione di annessi agricoli, quali edifici per il ricovero dei materiali ed attrezzi, per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, per l allevamento ed il ricovero del bestiame nonché di impianti collaterali quali pozzi vasche per irrigazione, locali per pompe e contatori deve essere commisurata alla dimostrata capacità produttiva del fondo o dei fondi nel caso di imprenditori agricoli associati, tenuto conto degli edifici già esistenti e comunque la superficie coperta interessata non deve superare il valore di 0,01 mq/mq della superficie fondiaria». - la struttura originaria, annessa a quella abusiva, è stata regolarmente assentita con C.E. n. 214 del 24/03/1969, all epoca del rilascio della C.E. la distanza tra le pareti finestrate, peraltro corrispondente con quella effettivamente realizzata, rispettivamente a 1,50 ml dal confine; - per annesso si intende per definizione una «Costruzione minore o parte accessoria unita a un edificio a facente corpo unico con quello»; - il rispetto della prescrizione dei 10 ml. dai confini, nel caso specifico di annesso agricolo, avrebbe inevitabilmente impedito l unione tra la parte accessoria e l edificio originario non consentendo così la costruzione di un corpo unico. [Si precisa che per le finalità dell annesso agricolo è indispensabile una contiguità dei locali (locali per pompe, contatori, pozzi, magazzini )]. La specificità degli annessi agricoli è palese nelle NTA del P.R.G., infatti i redattori del P.R.G. trattano la sola tipologia edilizia di annesso agricolo in forma esclusiva, la natura pertinenziale di queste tipologie edilizie

2 comportano delle prescrizioni solo sul massimale di superficie coperta (0,01 mq/mq della superficie fondiaria) e nulla dispone sulle distanze dai confini [è ovvio che per questi ci si riconduce agli indici dell immobile originario regolarmente assentito] a differenza di quanto prescritto per i nuovi e autonomi corpi di fabbrica abitazioni. Si ricorda che l edificio originario è stato regolarmente assentito e che la parte abusiva ha la destinazione d uso di annesso agricolo [si veda l allegata planimetria] nonché l estensione minore di 0,01 mq/mq della superficie fondiaria. Si precisa inoltre che l annesso abusivo è adiacente all immobile originario alla stessa distanza dal confine di 1,50 ml. Parere Si richiede, sul caso specifico, parere sulla distanza minima dal confine per un annesso agricolo per come disciplinato dall art. 27 delle NTA del P.R.G. vigente del Comune di XXXXX [si allega alla presente copia dell art. 27 delle NTA del P.R.G. del Comune di XXXXX]. NORMATIVA DI RIFERIMENTO CODICE CIVILE LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 (G.U , n. 218) - Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n DECRETO MINISTERIALE 2 APRILE 1968 N (G.U , n. 97) - Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 (G.U , n. 181, s.o.) - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (applicabile solo per la regione Sicilia)

3 DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001 N. 380 (G.U , n suppl.) - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia CIRCOLARE REGIONE SICILIA 16 SETTEMBRE 1995 N. 1/95 D.R.U. (G.U.R.S. 7 ottobre 1995, n. 52, p. 52) - Direttive in ordine alla sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI XXXXX, Art Zone «E1»: agricole RISPOSTA A) Definizione e caratteristiche di annesso agricolo Sulla normativa nazionale non si è reperito alcunché relativamente alla definizione di annesso agricolo a cui far riferimento. Molti Comuni si sono dotati di Norme Tecniche di Attuazione che fanno riferimento ai criteri localizzativi e tipo-morfologici delle nuove costruzioni nelle zone agricole. Si riporta, ad esclusivo titolo informativo, un estratto delle NTA del Comune di San Paolo di Jesi (Provincia di Ancona). Art. 8 - Attrezzature ed infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola. 1. Le nuove costruzioni di cui alla lettera c), comma 1, del precedente art. 3, (attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchinari, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame) devono avere le seguenti caratteristiche: a) ( omissis ); b) essere poste a distanza dal fabbricato adibito ad abitazione di almeno 10 ml.; ( omissis ) Come si legge alla lettera b) comma 1, le nuove infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell attività agricola devono essere collocate ad una distanza minima di 10 m dal fabbricato adibito ad abitazione (come riportato anche all art. 8, comma 1 lettera b, della Legge Regione Marche 8 marzo 1990, n. 13).

4 Salvo quanto eventualmente prescritto dalle norme urbanistiche e/o edilizie del Comune di XXXXX, non c è alcun riferimento nazionale o regionale alla definizione di annesso agricolo come Costruzione minore o parte accessoria unita a un edificio e facente corpo unico con quello. Peraltro la stessa definizione (si veda vocabolario della lingua italiana) di annesso trova il significato di funzionalmente collegato alla struttura agricola principale; nulla vietava peraltro di realizzare un annesso agricolo distaccato dall edificio principale, purché ad esso funzionale, senza creare un unico corpo di fabbrica. B) Distanza dell annesso agricolo dai confini/altre costruzioni La materia delle distanze è regolata, oltre che dal Codice Civile, anche A) da norme nazionali; B) da norme locali, cioè dai piani regolatori e dai regolamenti comunali, che, hanno natura integrativa e/o modificativa delle disposizioni dettate in materia di distanze legali tra proprietà finitime, avendo la finalità non solo di disciplinare i rapporti di vicinato fra privati ma anche quello di promuovere un ordinato assetto urbanistico. CODICE CIVILE Si riporta, qui di seguito, l Art. 873 del Codice Civile relativo alle distanze tra le costruzioni. Codice Civile - Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi - Art Distanze nelle costruzioni. Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore. Per quanto riguarda la definizione di costruzione, la giurisprudenza civile di legittimità ha affermato che ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali di origine codicistica o prescritte dagli strumenti urbanistici in funzione integrativa della disciplina privatistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera

5 (Cassazione civile, sez. II, , n ). Inoltre nel calcolo della distanza minima fra costruzioni, posta dall art. 873 del Codice Civile o da norme regolamentari integrative, deve tenersi conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato, qualora queste, presentando connotati di consistenza e stabilità, abbiano natura di opera edilizia (così Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2007, n. 1966). Per quanto contenuto nel testo del quesito e nell elaborato grafico allegato, l annesso agricolo in esame rientra nella definizione di costruzione ed è pertanto soggetto all Art. 873 del Codice Civile. In base al Codice Civile, se nei regolamenti locali non viene stabilita una distanza maggiore di m 3,0, vale la seguente regola: (Immagine tratta da: Distanze per costruzioni, alberi, luci, vedute Esposizione aggiornata degli articoli del Codice Civile con 180 illustrazioni tratte dall opera di Guido Labriola e Vincenzo Rizzi di Edoardo Mori, Bolzano 2005) Anche chi costruisce in prossimità del confine di un terreno su cui non vi sono già delle costruzioni, ha l obbligo, comunque, di rispettare la distanza di 1,50 m dal confine, sempre che nei regolamenti locali non sia stabilita una distanza maggiore. Secondo la giurisprudenza i regolamenti locali richiamati dall'art. 873 del c.c. (come ad esempio i piani regolatori) i quali stabiliscono una distanza maggiore di tre metri per le costruzioni sui fondi finitimi attribuiscono a ciascun proprietario un diritto soggettivo perfetto al rispetto della maggiore distanza, il quale è tutelabile, in caso di inosservanza, sia con la riduzione in pristino sia con il

6 risarcimento del danno (Corte di Cassazione, sez. II civile 06/12/1984 n. 6402; sez. unite civili 18/06/1985 n. 3659). I regolamenti locali sono disposizioni integrative delle norme del codice civile che hanno carattere assoluto e non derogabile dai privati (Corte di Cassazione, sez. II civile 09/06/1999 n. 5666), in quanto volte a salvaguardare sia l interesse della collettività locale ad un migliore assetto dell'agglomerato urbano sia l aspirazione dei singoli a fruire di un distacco congruo dalle proprietà limitrofe: esse dunque tendono a regolare i rapporti tra residenti su fondi finitimi in modo equo e fanno sorgere a favore del soggetto danneggiato da una nuova costruzione il diritto di chiedere la riduzione in pristino ai sensi dell art. 872 del c.c. (Corte di Cassazione, sez. II civile 10/04/2001 n ). Tra le norme integrative del codice civile si considerano incluse anche quelle sulle distanze minime tra le costruzioni - cosiddetti intervalli di isolamento - imposte dalla legislazione speciale nelle zone sismiche. NORMATIVA NAZIONALE Tra le norme nazionali si riporta un estratto dall Art. 9 del D.M. n. 1444/1968 che disciplina le distanze minime tra i fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee: 1) Zone A ( omissis ) 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. ( omissis ) Il D.M. n. 1444/1968 fissa dunque l inderogabile distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e vincola i Comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l anzidetto limite minimo è illegittima (cfr. Cass. civ., SS.UU., 21 febbraio 1994, n. 1645), essendo consentita alla P.A. solo la fissazione di distanze superiori (cfr. Cons. St., IV, 13 maggio 1992, n. 511; Cass. civ., 29 ottobre 1994, n. 8944; id., 21 febbraio 1994, n. 1645; id. 4 febbraio 1998, n. 1132). La distanza minima inderogabile di 10 metri tra le pareti finestrate e di edifici antistanti è quella che tutti i Comuni sono tenuti ad osservare, ed il giudice è tenuto ad applicare tale disposizione anche in

7 presenza di norme contrastanti incluse negli strumenti urbanistici locali, dovendosi essa ritenere automaticamente inserita nel P.R.G. al posto della norma illegittima (Cassazione civile, Sez. II, 29 maggio 2006, n.12741). La norma di cui all art. 9 del D.M n parla genericamente di pareti finestrate, e deve dunque essere riferita, in generale, a tutte le pareti con aperture non solo di veduta, ma anche di luce, di qualsiasi genere, verso l'esterno (conf. TAR Lombardia Milano, sez. IV, , n. 1282), mentre la distanza a sua volta va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela (C.d.S. IV, , n. 7731) (TAR Veneto, Sez. II, sentenza n. 32). Con riferimento alla nozione di pareti finestrate la giurisprudenza afferma che per "pareti finestrate", ai sensi dell'art. 9 D.M n e di tutti quei regolamenti edilizi locali che ad esso si richiamano, devono intendersi, non (soltanto) le pareti munite di "vedute", ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce) (Corte d Appello Catania, ) e considerato altresì che basta che sia finestrata anche una sola delle due pareti (TAR Toscana, Sez. III, , n. 1734; TAR Piemonte, 10/10/2008 n. 2565). La Cassazione civile, con la sentenza n del 29 giugno 1981, ha affermato che, quando si deve rispettare una distanza "assoluta" di 10 metri tra pareti finestrate di una costruzione e pareti degli edifici antistanti, si deve ritenere che sia implicito nella legge un riferimento al confine, nel senso che chi costruisce per primo deve osservare una distanza dal confine non inferiore alla metà di quella prescritta, vale a dire 5 metri, con la conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine. La misura minima della distanza, tuttavia, è derogabile in due ipotesi tassative: è consentito edificare a distanze inferiori rispetto a quelle previste soltanto per i piani particolareggiati e per le lottizzazioni convenzionate, e non anche per gli interventi edilizi diretti, consentiti dallo strumento urbanistico, interventi tra i quali ricomprendere il permesso di costruire. NORMATIVA LOCALE L art. 27 delle NTA del Comune di XXXXX detta le norme da rispettare nelle zone «E1» (zone agricole): quali opere si possono realizzare, quali indici di devono utilizzare, ecc

8 Gli indici da rispettare nelle zone omogenee «E1» riguardano: indice di fabbricabilità fondiario (0,03 m 3 /m 2 della superficie fondiaria), distanza minima dai confini (10,00 m) e altezza massima (7,50 m, con 2 piani fuori terra). Inoltre l art. 27 delle NTA impone che la costruzione degli annessi agricoli deve essere commisurata alla dimostrata capacità produttiva del fondo o dei fondi nel caso di imprenditori agricoli associati, tenuto conto degli edifici già esistenti e comunque la superficie coperta interessata non deve superare il valore di 0,01 mq/mq della superficie fondiaria. C) Conclusioni Ai sensi dell art. 873 del Codice Civile, in materia di distanze nelle costruzioni, si deve far riferimento in primis alle disposizioni dei regolamenti locali vigenti, che possono prevedere delle distanze maggiori rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale, come nel caso in esame in cui, nelle NTA del Comune, è prevista una distanza di tutte le nuove costruzioni in zona agricola «E1» dal confine di 10,0 m. Infatti, anche se nell art. 27 delle NTA del Comune di XXXXX è presente un periodo dedicato esclusivamente agli annessi agricoli (in cui viene indicato il massimale di superficie coperta, pari a 0,01 m 2 /m 2 di superficie fondiaria), la nuova costruzione di un annesso agricolo in zona E1 avrebbe dovuto rispettare anche la distanza minima di 10,00 m dai confini, come riportato sempre all Art. 27 delle NTA. Per quanto sopra riportato, e da quanto si può recepire dalla documentazione e dal quesito formulato, l annesso agricolo non risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente del Comune di XXXXX e quindi l opera non risulta sanabile ai sensi dell art. 36 del D.P.R. 380/01. La Praxis Sviluppo Informazione S.p.A. si manleva da un uso improprio della presente risposta (anche per quanto riguarda la documentazione scaricata da Internet) predisposta sulla base delle sole informazioni disponibili nel testo del quesito.

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