COMUNE DI PERUGIA SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL ECONOMIA UNITA OPERATIVA URBANISTICA

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1 COMUNE DI PERUGIA SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL ECONOMIA UNITA OPERATIVA URBANISTICA OGGETTO: PIANO ATTUTIVO RELATIVO AI COMPARTI L E U IN LOCALITA FONTIVEGGE. VARIANTE AL SUB-COMPARTO LIII. MODIFICA PARZIALE DELLE CONTRODEDUZIONI ALL OSSERVAZIONE DI CUI ALL ALLEGATO A ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE n. 346 DEL Con delibera di Giunta comunale n. 346 del è stata respinta l osservazione prot. n prodotta in data dalla Società OIKOS srl sulla base delle motivazioni contenute nelle controdeduzioni redatte dalla scrivente Unità operativa, approvate con la stessa delibera ed ad essa allegate (Allegato A ); Esaminati i motivi del ricorso prodotto dalla Società OIKOS srl avverso il rigetto dell osservazione, la scrivente Unità operativa, ritenuto opportuno esplicitare ed argomentare in maniera più dettagliata quanto evidenziato nelle citate controdeduzioni, modifica le controdeduzioni redatte in merito all osservazione prot. n prodotta in data dalla Società OIKOS srl ed approvate con la delibera di Giunta comunale n. 346 del ed ad essa allegate (Allegato A ) nel senso di sostituire i capoversi dal quarto al settimo del paragrafo denominato Modalità di calcolo delle aree a parcheggio con i seguenti periodi: La variante è stata pertanto concepita nel rispetto della normativa vigente e non incide sulla dotazione di parcheggi pubblici da garantire secondo gli standard stabiliti dal piano particolareggiato in quanto, come di seguito specificato: a) da un lato la realizzazione di parcheggi pubblici nell area Spu non è correlata ad un obbligo di assolvimento di standard pubblici, bensì prevista come mera scelta progettuale riservata alla pubblica amministrazione attuatrice dell intervento; b) dall altro la dotazione di parcheggi pubblici al servizio dell intero comparto resta comunque soddisfatta secondo le quantità previste dal piano anche considerando la volumetria prevista nel sub-comparto LIII ed indipendentemente dalle superfici a parcheggio d uso pubblico previste nel sub-comparto LI. Il tutto sulla base delle argomentazioni di seguito illustrate. a) Insussistenza dell obbligo di realizzazione dei parcheggi previsti nell area Spu. L intervento oggetto della variante riguarda la realizzazione di un servizio pubblico, che è esso stesso uno standard. Per gli immobili riconducibili a standard non vi è alcun obbligo di reperire ulteriori standard di legge. L area destinata a Spu, in cui è prevista la realizzazione di uffici comunali, è stata, infatti, individuata nell ambito del Piano particolareggiato come area per servizi pubblici con specifico riferimento alle dotazioni minime per standard relative all art. 3 del DM 2/4/1968 (come risulta dalla Relazione alla variante al PRG n.33 approvata con DPGR 30/1983, per la zona di Fontivegge, tabella B ). Tra gli standard riportati all art. 3 del DM 2/4/1968 figurano le attrezzature di interesse comune, tra le quali sono ricomprese le attrezzature religiose, culturali ed amministrative e per pubblici servizi, ma la norma non contempla per questi, a sua volta, la dotazione di parcheggi pubblici che è prevista dal DM solamente per gli insediamenti residenziali, produttivi e direzionali. E evidente che gli uffici comunali sono una sede amministrativa rientrante tra gli standard per attrezzature di interesse comune. Occorre evidenziare che nell individuare i parcheggi pubblici da realizzare obbligatoriamente nell ambito dell intero comparto, il Piano Particolareggiato, sin dalla sua prima stesura, non ha ricompreso i parcheggi riservati al sub-comparto LIII. In effetti le superfici a parcheggio, che sono state soppresse con la presente Variante, non compaiono mai nelle tabelle riassuntive dei parcheggi da realizzare obbligatoriamente nell ambito del Piano Particolareggiato, come si evince dalla stessa Tabella B sopracitata e dalla Tabella A - Utilizzazione parcheggi allegata alla delibera del Consiglio comunale n del 28 luglio Questo indica che la realizzazione dei parcheggi al servizio dell area Spu (sub-comparto LIII), è stata ritenuta una scelta progettuale opzionale e non un obbligo. Ne consegue che è attribuita alla Pubblica Amministrazione la possibilità di valutare l opportunità o meno di realizzare tali parcheggi, anche sulla base 1

2 di considerazioni inerenti l utilizzo delle risorse pubbliche e la sussistenza di idonei servizi ed infrastrutture pubbliche presenti nella zona, e conseguentemente la facoltà di approntare una variante che ne prevedesse la loro eliminazione. Sulla base di questa indicazione del piano, in sede di adozione della variante di cui alla delibera di Giunta comunale n. 243 dell , si è ritenuto di dover prescindere dalla realizzazione dei parcheggi pubblici nel sub-comparto LIII in considerazione dello stato effettivo dei luoghi (la zona interessata si caratterizza per una importante dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, persino sottoutilizzati, ed è ampiamente servita da mezzi pubblici, quali bus di linea, stazione ferroviaria, stazione minimetrò, tali da assicurare una più che soddisfacente accessibilità a scala urbana ai nuovi uffici comunali) e della necessità di contenere l impegno finanziario. Inoltre, nel parere geologico alla variante, si evidenzia che il sito in questione ricade nell area a2 e a3 del perimetro di vigilanza approvato con DGR 8887/1989, per cui, vista la particolarità della zona, viene consigliato di contenere al massimo gli scavi. b) Soddisfacimento della dotazione di parcheggi pubblici. Fermo restando quanto sopra detto, si ritiene opportuno evidenziare che la dotazione di parcheggi pubblici complessivamente stabilita dal piano particolareggiato per l intero comparto L risulta comunque soddisfatta anche laddove venga considerata, ai fini del computo delle quantità, la volumetria destinata a servizi pubblici nel sub-comparto LIII. Dall esame della variante approvata dal Consiglio comunale con atto n. 151 del (ultima variante che tratta di dotazione di standard pubblici) e in particolare dal raffronto fra la dotazione di n. 596 posti auto da assicurare applicando i parametri stabiliti dal piano (si veda pag.10 della relazione allegata alla Variante al PRG n.33 già citata, in cui si stabiliscono, tra l altro, le quantità minime di standard per parcheggi pubblici da soddisfare nel comparto L, pari a: 1,25 mq ogni 100 mc per le residenze e a 6,06 mq per ogni 100 mc per Direzionale e Servizi) e la quantità di parcheggi pubblici e d uso pubblico presente nel comparto L risultante dagli atti allegati alla variante approvata con la delibera consiliare n. 151/2003 (senza considerare, per le motivazioni più avanti indicate, la maggiore disponibilità di parcheggi pubblici reperiti nel sub-comparto L1, in conseguenza della diversa destinazione d uso ammessa con detta variante) si rileva quanto segue: destinazioni e volumetrie Residenziale: mc Direz/comm: mc SPU (assimilato a direzionale): mc parcheggi pubblici necessari mc x 1,25/100 = 970 mq/20= 48 p.auto mc x 6,06/100 = mq /20 = 527 p.auto mc x 6,06 = 424 mq/20 = 21 p. auto. Ne deriva che la dotazione necessaria per parcheggi pubblici è pari a n. 596 posti auto. Rispetto alla suddetta dotazione obbligatoria per legge, il piano (come risultante dall approvazione della citata variante appovata con delibera Consiglio comunale n. 151 del ) prevede una quantità di parcheggi pubblici/uso pubblico pari a 1191 posti auto, con un surplus di 595 posti auto. Conseguentemente la dotazione di parcheggi pubblici/d uso pubblico al servizio del comparto L resta, nel rispetto dei rapporti stabiliti dal piano, ampliamente garantita anche a seguito della soppressione dei posti auto precedentemente previsti nel sub-comparto LIII ed indipendentemente dalle superfici ad uso pubblico previste nel sub-comparto LI. Nel computo di cui sopra non sono state considerate né la diversa destinazione d uso (da residenziale a direzionale) ammessa nel sub-comparto LI in virtù della variante approvata con delibera del Consiglio comunale n. 93/1999, né la conseguente maggiore quantità di parcheggi pubblici a tal fine individuata con la variante approvata con atto del Consiglio comunale n. 151/2003. Ciò in quanto tale maggiore dotazione è stata reperita all interno dello stesso sub-comparto LI, lasciando immutati i rapporti fra volumetriedestinazioni e numero di parcheggi necessari/previsti nell intero comparto, secondo le previsioni del piano previgente a dette modifiche. Questo a dimostrazione che la eliminazione dei parcheggi pubblici operata con la variante in oggetto, non grava in alcuno modo sulla dotazione di parcheggi pubblici/d uso pubblico previsti nell ambito del sub-comparto LI di proprietà dei ricorrenti; l attuazione di detto sub-comparto risulterà quindi non condizionata dalle modifiche introdotte dalla variante. Le controdeduzioni sull osservazione prodotta dalla Società OIKOS srl in data prot , approvate con delibera di Giunta comunale n. 346 del sono confermate in tutte le rimanenti parti. U.O. Urbanistica Il dirigente Arch. Franco Marini 2

3 Di seguito si trascrive il testo della controdeduzione approvata con la delibera di Giunta comunale n. 346 del come risultante a seguito della modifica di cui sopra, evidenziando le parti sostituite con carattere corsivo-neretto. Premessa. PIANO ATTUATIVO RELATIVO AI COMPARTI L e U IN LOC. FONTIVEGGE VARIANTE AL SUB-COMPARTO LIII CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI Occorre evidenziare che la variante al Piano Particolareggiato, che riguarda esclusivamente l eliminazione di un piano interrato destinato a parcheggio, è funzionale ad un progetto di project financing finalizzato alla realizzazione di un opera pubblica ed in particolare alla costruzione di una palazzina per uffici comunali oltre a circa 190 mq di superficie per attività di ristorazione. Il subcomparto L III in cui ricade l edifico ha una destinazione a servizi pubblici. L osservazione inoltrata riguarda le modalità di calcolo delle volumetrie dell edificio del subcomparto L III e il soddisfacimento delle aree a standard. Modalità calcolo delle volumetrie. Nella osservazione viene giustamente citato il RR n.9 del 2008, prendendo però a riferimento un articolo che non è calzante con la fattispecie della variante. Bisogna infatti fare riferimento all art. 27 comma 6) del suddetto Regolamento che Per gli interventi previsti da istanze di Piani attuativi o di titoli abilitativi, presentati al comune e dichiarati ricevibili alla data di pubblicazione nel BUR delle presenti norme regolamentari, trovano applicazione le corrispondenti normative previgenti. Detta norma è stata recepita nello stesso TUNA che all art. 135 ter recita: In applicazione di quanto previsto dall art.27, per le istanze di titoli abilitativi relative ad interventi ricompresi all interno di Piani attuativi approvati, adottati o presentati al Comune e dichiarati ricevibili alla data del 12/11/2008, si applicano le normative vigenti a tale data, relative a modalità di calcolo della suc, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze. E del tutto evidente che trattandosi di un Piano Particolareggiato approvato con DCC n. 324 del 30/3/1983 ed oggetto di successive varianti, le modalità di calcolo delle volumetrie sono quelle vigenti al momento della approvazione del Piano Particolareggiato (riportate nell art. 135 del Tuna). Su tali presupposti le volumetrie relative al subcomparto L III, oggetto della proposta di Project financing, sono pari a mc inferiori ai mc previsti. Va evidenziato, inoltre, che con una recente Variante al Piano attuativo relativo ai comparti L ed U in loc. Fontivegge, approvata con DCC n.8 del 17/1/2013, si è stabilito, tra l altro, che in sede di progettazione esecutiva (del subcomparto L III ) possono essere variati il numero dei solai e la loro quota di imposta. Appare, quindi, del tutto evidente che il calcolo delle volumetrie ed il numero dei piani previsti è perfettamente in linea con le norme vigenti. Modalità di calcolo delle aree a parcheggio Anche in questo caso viene giustamente citato un altro Regolamento Regionale, il numero 7 del 2010, ma prendendo a riferimento un articolo non appropriato. L articolo che deve essere considerato è, infatti, il 25 comma 2, lett b), il quale recita che: ai sensi dell art. 69, comma 2 della LR 11/2005, si applicano le normative previgenti in materia di quantificazione degli standard urbanistici: a) per gli interventi ( ); b) per gli interventi previsti da Piani attuativi approvati ed adottati; (...). E chiaro quindi che il calcolo delle aree a parcheggio pubblico per il comparto in oggetto non può che fare riferimento al Piano particolareggiato approvato con DCC 324/1983 ed alle successive varianti, in cui il 3

4 soddisfacimento degli standard per parcheggi viene riferito all intero comparto oggetto del Piano particolareggiato e non ai singoli subcomparti, come sostenuto nella osservazione. La variante è stata pertanto concepita nel rispetto della normativa vigente e non incide sulla dotazione di parcheggi pubblici da garantire secondo gli standard stabiliti dal piano particolareggiato in quanto, come di seguito specificato: a) da un lato la realizzazione di parcheggi pubblici nell area Spu non è correlata ad un obbligo di assolvimento di standard pubblici, bensì prevista come mera scelta progettuale riservata alla pubblica amministrazione attuatrice dell intervento; b) dall altro la dotazione di parcheggi pubblici al servizio dell intero comparto resta comunque soddisfatta secondo le quantità previste dal piano anche considerando la volumetria prevista nel sub-comparto LIII ed indipendentemente dalle superfici a parcheggio d uso pubblico previste nel sub-comparto LI. Il tutto sulla base delle argomentazioni di seguito illustrate. a) Insussistenza dell obbligo di realizzazione dei parcheggi previsti nell area Spu. L intervento oggetto della variante riguarda la realizzazione di un servizio pubblico, che è esso stesso uno standard. Per gli immobili riconducibili a standard non vi è alcun obbligo di reperire ulteriori standard di legge. L area destinata a Spu, in cui è prevista la realizzazione di uffici comunali, è stata, infatti, individuata nell ambito del Piano particolareggiato come area per servizi pubblici con specifico riferimento alle dotazioni minime per standard relative all art. 3 del DM 2/4/1968 (come risulta dalla Relazione alla variante al PRG n.33 approvata con DPGR 30/1983, per la zona di Fontivegge, tabella B ). Tra gli standard riportati all art. 3 del DM 2/4/1968 figurano le attrezzature di interesse comune, tra le quali sono ricomprese le attrezzature religiose, culturali ed amministrative, per pubblici servizi, ma la norma non contempla per questi, a sua volta, la dotazione di parcheggi pubblici che è prevista dal DM solamente per gli insediamenti residenziali, produttivi e direzionali. E evidente che gli uffici comunali sono una sede amministrativa rientrante tra gli standard per attrezzature di interesse comune. Occorre evidenziare che nell individuare i parcheggi pubblici da realizzare obbligatoriamente nell ambito dell intero comparto, il Piano Particolareggiato, sin dalla sua prima stesura, non ha ricompreso i parcheggi riservati al sub-comparto LIII. In effetti le superfici a parcheggio, che sono state soppresse con la presente Variante, non compaiono mai nelle tabelle riassuntive dei parcheggi da realizzare obbligatoriamente nell ambito del Piano Particolareggiato, come si evince dalla stessa Tabella B sopracitata e dalla Tabella A - Utilizzazione parcheggi allegata alla delibera del Consiglio comunale n del 28 luglio Questo indica che la realizzazione dei parcheggi al servizio dell area Spu (sub-comparto LIII), è stata ritenuta una scelta progettuale opzionale e non un obbligo. Ne consegue che è attribuita alla Pubblica Amministrazione la possibilità di valutare l opportunità o meno di realizzare tali parcheggi, anche sulla base di considerazioni inerenti l utilizzo delle risorse pubbliche e la sussistenza di idonei servizi ed infrastrutture pubbliche presenti nella zona, e conseguentemente la facoltà di approntare una variante che ne prevedesse la loro eliminazione. Sulla base di questa indicazione del piano, in sede di adozione della variante di cui alla delibera di Giunta comunale n. 243 dell , si è ritenuto di dover prescindere dalla realizzazione dei parcheggi pubblici nel sub-comparto LIII in considerazione dello stato effettivo dei luoghi (la zona interessata si caratterizza per una importante dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, persino sottoutilizzati, ed è ampiamente servita da mezzi pubblici, quali bus di linea, stazione ferroviaria, stazione minimetrò, tali da assicurare una più che soddisfacente accessibilità a scala urbana ai nuovi uffici comunali) e della necessità di contenere l impegno finanziario. Inoltre, nel parere geologico alla variante, si evidenzia che il sito in questione ricade nell area a2 e a3 del perimetro di vigilanza approvato con DGR 8887/1989, per cui, vista la particolarità della zona, viene consigliato di contenere al massimo gli scavi. b) Soddisfacimento della dotazione di parcheggi pubblici. Fermo restando quanto sopra detto, si ritiene opportuno evidenziare che la dotazione di parcheggi pubblici complessivamente stabilita dal piano particolareggiato per l intero comparto L risulta comunque soddisfatta anche laddove venga considerata, ai fini del computo delle quantità, la volumetria destinata a servizi pubblici nel sub-comparto LIII. Dall esame della variante approvata dal Consiglio comunale con atto n. 151 del (ultima variante che tratta di dotazione di standard pubblici) e in particolare dal raffronto fra la dotazione di n. 596 posti auto da assicurare applicando i parametri stabiliti dal piano (si veda pag.10 della relazione allegata alla Variante al PRG n.33 già citata, in cui si stabiliscono, tra l altro, le quantità minime di standard per parcheggi pubblici da soddisfare nel comparto L, pari a: 1,25 mq ogni 100 mc 4

5 per le residenze e a 6,06 mq per ogni 100 mc per Direzionale e Servizi) e la quantità di parcheggi pubblici e d uso pubblico presente nel comparto L risultante dagli atti allegati alla variante approvata con la delibera consiliare n. 151/2003 (senza considerare, per le motivazioni più avanti indicate, la maggiore disponibilità di parcheggi pubblici reperiti nel sub-comparto L1, in conseguenza della diversa destinazione d uso ammessa con detta variante) si rileva quanto segue: destinazioni e volumetrie Residenziale: mc Direz/comm: mc SPU (assimilato a direzionale): mc parcheggi pubblici necessari mc x 1,25/100 = 970 mq/20= 48 p.auto mc x 6,06/100 = mq /20 = 527 p.auto mc x 6,06 = 424 mq/20 = 21 p. auto. Ne deriva che la dotazione necessaria per parcheggi pubblici è pari a n. 596 posti auto. Rispetto alla suddetta dotazione obbligatoria per legge, il piano (come risultante dall approvazione della citata variante approvata con delibera Consiglio comunale n. 151 del ) prevede una quantità di parcheggi pubblici/uso pubblico pari a 1191 posti auto, con un surplus di 595 posti auto. Conseguentemente la dotazione di parcheggi pubblici/d uso pubblico al servizio del comparto L resta, nel rispetto dei rapporti stabiliti dal piano, ampliamente garantita anche a seguito della soppressione dei posti auto precedentemente previsti nel sub-comparto LIII ed indipendentemente dalle superfici ad uso pubblico previste nel sub-comparto LI. Nel computo di cui sopra non sono state considerate né la diversa destinazione d uso (da residenziale a direzionale) ammessa nel sub-comparto LI in virtù della variante approvata con delibera del Consiglio comunale n. 93/1999, né la conseguente maggiore quantità di parcheggi pubblici a tal fine individuata con la variante approvata con atto del Consiglio comunale n. 151/2003. Ciò in quanto tale maggiore dotazione è stata reperita all interno dello stesso sub-comparto LI, lasciando immutati i rapporti fra volumetrie-destinazioni e numero di parcheggi necessari/previsti nell intero comparto, secondo le previsioni del piano previgente a dette modifiche. Questo a dimostrazione che la eliminazione dei parcheggi pubblici operata con la variante in oggetto, non grava in alcuno modo sulla dotazione di parcheggi d uso pubblico previsti nell ambito del subcomparto LI di proprietà dei ricorrenti; l attuazione di detto sub-comparto risulterà quindi non condizionata dalle modifiche introdotte dalla variante. Conclusioni Sulla base delle controdeduzioni sopra esposte che dimostrano il corretto calcolo delle volumetrie e delle aree a standard l osservazione è respinta. U.O. Urbanistica Il dirigente Arch. Franco Marini 5

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