Risposta ABI alla consultazione CONSOB in tema di Definizione dei compiti assegnati alla CONSOB in sede di approvazione dei prospetti

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1 Risposta ABI alla consultazione CONSOB in tema di Definizione dei compiti assegnati alla CONSOB in sede di approvazione dei prospetti Giugno 2008

2 1. Considerazioni di carattere generale Il tema dei compiti assegnati alla CONSOB in sede di approvazione dei prospetti relativi, in particolare, a strumenti azionari, è per l ABI di particolare rilevanza in quanto impatta in maniera significativa sulla tempistica di approvazione dei prospetti, divenuta un elemento critico nelle operazioni di raccolta sui mercati dei capitali. Un processo snello di approvazione dei prospetti costituirebbe un fattore di maggior competitività ed attrattività del mercato finanziario italiano oltreché un fattore di riduzione dei costi per gli emittenti e delle incertezze per gli intermediari relativamente sia ai tempi di approvazione del prospetto stesso sia agli adempimenti da porre in essere. In più occasioni l Associazione ha chiesto (cfr. da ultimo, la risposta alla consultazione della CONSOB sulle modifiche al Regolamento Emittenti volte a completare il recepimento della direttiva Prospetti) che l attività svolta dalla Commissione nel procedimento di approvazione del prospetto di offerta sia maggiormente in linea con la normativa comunitaria sul tema, che prevede la verifica della completezza, della coerenza nonché della comprensibilità delle informazioni contenute nel prospetto. Nella prassi, infatti, le verifiche effettuate dalla CONSOB sono più pervasive rispetto a quanto previsto dalla direttiva. A tal riguardo, si rileva che la consultazione potrebbe rappresentare l occasione per introdurre sottoponendoli al vaglio del mercato - alcuni snellimenti all istruttoria svolta dalla CONSOB, coerentemente con l iniziativa, sollecitata dalla stessa Commissione, volta a semplificare i contenuti di alcune sezioni dei prospetti utilizzati in operazioni di IPO 1. Si nota, invece, come il documento di consultazione effettui una mera ricognizione dell attività svolta dalla CONSOB in sede di approvazione dei prospetti, elencando sostanzialmente le verifiche e i controlli al momento effettuati dalla Commissione nel corso dell istruttoria. Nell ottica appena descritta, un punto che potrebbe essere oggetto di snellimento riguarda, ad esempio, le verifiche di completezza, previste nella procedura di approvazione dei prospetti, a seguito delle quali la CONSOB può richiedere documenti ed elementi mancanti nella comunicazione iniziale inviata dall emittente ai sensi dell art. 94 comma 1 del TUF 2. 1 Tra le sezioni interessate dal processo di semplificazione: fattori di rischio, informazioni contabili e finanziarie dell emittente, nota di sintesi. 2 Ai sensi dell art. 94, comma 1, del TUF, coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico, pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB allegando il prospetto destinato alla Pagina 2 di 6

3 Occorre al riguardo sottolineare che la direttiva comunitaria consente all Autorità di richiedere la documentazione mancante qualora quella presentata dall emittente sia ritenuta incompleta, ma non menziona la richiesta di altri elementi mancanti, come viene previsto invece nella bozza del Regolamento Emittenti proposta dalla CONSOB nella consultazione avviata nel mese di dicembre scorso sulle modifiche al Regolamento stesso. Inoltre, la direttiva Prospetti subordina la richiesta di documenti mancanti da parte dell Autorità alla sussistenza di motivi ragionevoli. Ciò non è stato invece previsto nella citata bozza di Regolamento Emittenti. La richiesta di documenti mancanti, inoltre, dovrebbe essere effettuata una sola volta, al fine di evitare eccessive dilatazioni del procedimento di approvazione del prospetto. Si fa inoltre presente che, in fase di scrutinio, la Commissione richiede più volte all emittente ulteriori informazioni in merito ad alcune sezioni del prospetto. Ciò, oltre a rappresentare, anche in questo caso, una deviazione dalla disciplina comunitaria (in base alla quale la richiesta di informazioni supplementari da parte dell Autorità, seppur lecita, dovrebbe rappresentare un eccezione derivante da motivi ragionevoli), rallenta ulteriormente l istruttoria da parte della Commissione, in quanto i termini previsti per l approvazione del prospetto iniziano a decorrere solo dal momento in cui l emittente fornisce le informazioni supplementari richieste. Ciò premesso, nel paragrafo seguente si riportano le considerazioni dell ABI sui singoli quesiti proposti nel documento di consultazione. 2. Considerazioni relative ai singoli quesiti Quesito (A). Concordate con la individuazione degli obiettivi del controllo della CONSOB in sede di approvazione del prospetto? Si ritiene corretta l impostazione secondo cui il contenuto dei controlli spettanti alla CONSOB sul prospetto comprende verifiche sulla completezza, sulla coerenza e comprensibilità delle informazioni riportate nel prospetto stesso. Quesito (B). Concordate sul fatto che la completezza del prospetto vada accertata innanzitutto alla luce degli schemi di informazione delineati dalla pubblicazione, ed il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Commissione. Pagina 3 di 6

4 normativa comunitaria, ai sensi dell art. 3 del Regolamento n. 809/2004/CE? Si concorda sul fatto che la verifica di completezza delle informazioni riportate nel prospetto debba basarsi sull accertamento del rispetto dei contenuti previsti dal suddetto Regolamento comunitario. Occorre inoltre un certo grado di elasticità in tali verifiche onde tener conto delle diverse caratteristiche degli emittenti (ad esempio, il settore industriale in cui operano). Non è chiaro, peraltro, come la CONSOB possa effettuare un controllo sostanziale sui dati e le informazioni contenute nel prospetto non potendo effettuare due diligence sugli stessi. Si ritiene opportuno infine ribadire quanto già accennato in premessa e cioè che eventuali integrazioni di informazioni dovrebbero essere richieste una sola volta, al fine di evitare eccessive dilatazioni del procedimento di approvazione del prospetto. Quesito (C). Siete d accordo sulla impossibilità di accogliere un approccio box ticking nell istruttoria di approvazione del prospetto? Si concorda sul fatto che un approccio di tipo box ticking, vale a dire un controllo sulla completezza meramente formale del prospetto, circoscritto alla sola conformità del prospetto stesso con gli schemi ed i moduli previsti dal Regolamento comunitario, non possa caratterizzare l istruttoria di approvazione da parte della CONSOB. Quesito (D). Concordate che il nucleo essenziale della verifica di coerenza consista nell accertamento della non contraddittorietà logica dell informazione contenuta nel prospetto rispetto a quella che sia nella disponibilità dell autorità di controllo? Si concorda sul fatto che i controlli di coerenza effettuati dalla CONSOB debbano accertare la non contraddittorietà dei contenuti del prospetto rispetto alle informazioni a disposizione della Commissione stessa. Quesito (E). Concordate che la verifica di coerenza debba essere fatta con riferimento (i) alle informazioni contenute nelle diverse parti del prospetto; (ii) alle informazioni contenute nella documentazione eventualmente trasmessa agli uffici istruttori o comunque a disposizione della CONSOB presso uffici diversi da quelli che istruiscono la procedura di approvazione del prospetto? Si ritiene che le verifiche di coerenza debbano essere svolte principalmente con riferimento alle informazioni contenute nelle diverse parti del prospetto ed alla documentazione già a disposizione degli uffici della CONSOB. Le verifiche su informazioni contenute nella documentazione trasmessa agli Uffici della CONSOB nel corso dell istruttoria dovrebbero invece essere effettuate solo nel caso in cui queste informazioni siano effettivamente rilevanti ai fini dell operazione. Pagina 4 di 6

5 Quesito (F). Ritenete che sia necessario operare la verifica anche delle fonti giornalistiche (notizie stampa, trasmissioni televisive, pagine web) ove le notizie rese siano rilevanti e di ampia diffusione; ritenete pertanto che i vantaggi, in termini di completezza del set informativo a disposizione degli investitori, derivanti da tale verifica, siano maggiori rispetto alle ricadute negative in termini di durata e certezza dei termini istruttori? Ferme restando le competenze che già la CONSOB può esercitare in occasione della diffusione al mercato di notizie rilevanti, sul punto si ritiene che la Commissione debba intervenire con la massima prudenza, atteso che l allungamento dei tempi istruttori rappresenta un costo ingente per l emittente ed è pertanto evenienza che va attentamente valutata. Quesito (G). Nel caso in cui concordiate con quanto affermato nella precedente domanda, ritenete che tale verifica debba essere necessariamente preceduta dalla predisposizione di rigorose procedure per la selezione delle fonti giornalistiche? Non si ritiene necessaria l esistenza di rigorose procedure per la selezione delle fonti giornalistiche, in quanto le verifiche dovrebbero essere effettuate, come detto, solo in casi rilevanti. Quesito (H). Concordate con l opportunità di attivare la richiesta di collaborazione alle autorità istituzionalmente preposte alla vigilanza su determinati operatori (quali Banca d Italia e Isvap) di default, e in tutti gli altri casi soltanto ove emergano, dall analisi del prospetto, elementi di criticità? Si ritiene in primo luogo che il coinvolgimento di altre Autorità nel procedimento di approvazione del prospetto costituisca un aspetto di organizzazione interna della CONSOB. Non si è contrari alla possibilità che la Commissione attivi richieste di collaborazione alle autorità istituzionalmente preposte a compiti di vigilanza su determinati operatori, quali la Banca d Italia (nel caso delle banche) e l Isvap (per le società di assicurazione), posto che ciò avvenga nel rispetto dei tempi dell istruttoria. Nei confronti delle altre autorità o di pubbliche amministrazioni, invece, la richiesta di collaborazione dovrebbe essere attivata solo quando, nell ambito dell istruttoria sul prospetto, emergano elementi meritevoli di approfondimento specifico riguardanti, ad esempio, aspetti fondamentali ai fini delle scelte degli investitori. Anche in tal caso, peraltro, il coinvolgimento dovrebbe rispettare i tempi di durata dell istruttoria previsti dalla direttiva. Quesito (I). Ritenete coerente con le previsioni della Direttiva Prospetti che la CONSOB non verifichi sistematicamente e in alternativa ai soggetti Pagina 5 di 6

6 responsabili della redazione del prospetto la veridicità delle informazioni contenute nello stesso? La CONSOB non è tenuta, al momento, ad effettuare un controllo sistematico sulla veridicità delle informazioni contenute nel prospetto, in quanto la responsabilità su tali aspetti compete ai soggetti che redigono il prospetto stesso nonché al responsabile del collocamento (in capo al quale è prevista - ai sensi dell art. 94, comma 9, del TUF - una presunzione di responsabilità per informazioni false contenute nel prospetto o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole). Si ritiene tuttavia opportuno sottolineare che tale previsione non è in linea con la direttiva Prospetti, che non prevede nè la figura del responsabile del collocamento nè alcuna presunzione legale di responsabilità a carico di un solo intermediario per informazioni false o per omissioni nel prospetto (pur lasciando la possibilità agli Stati membri di individuare altri soggetti responsabili). Sul punto si ritiene pertanto opportuno che sia sottoposto a revisione quanto prima, come già evidenziato dall Associazione in diverse occasioni, il regime di responsabilità attualmente in capo al responsabile del collocamento, al fine di allineare la normativa italiana al dettato della direttiva Prospetti che, come detto, non prevede una presunzione legale di responsabilità per il responsabile del collocamento. Quesito (L). Concordate con l affermazione secondo la quale non rientra tra i poteri della CONSOB di richiedere all emittente di assumere comportamenti conformi alla legge, ai fini dell approvazione del prospetto, ove si riscontrino profili di illegittimità dell operazione descritta non costituiti da violazioni di norme del TUF e dei regolamenti di attuazione relativi alle offerte e/o alla quotazione di strumenti finanziari? Si concorda con la considerazione che non rientra fra i poteri della CONSOB la richiesta all emittente di assumere comportamenti conformi alla legge in presenza di profili di illegittimità, quali quelli descritti. Tuttavia si ritiene che, in simili circostanze, la CONSOB dovrebbe avere il potere di negare l approvazione del prospetto e non limitarsi alla sola richiesta di una adeguata disclosure nel prospetto di tali profili di criticità. Quesito (M). Concordate con la conclusione secondo la quale l utilizzo di un linguaggio non tecnico può essere imposto esclusivamente in sede di redazione della nota di sintesi? Sul punto si concorda che, in sede di redazione della nota di sintesi, l utilizzo di un linguaggio non tecnico possa favorire la comprensibilità di tale documento da parte dell investitore. Occorre peraltro sottolineare che l obiettivo di una maggiore comprensibilità delle informazioni riportate nei prospetti dovrebbe essere perseguito non solo riguardo alla nota di sintesi bensì anche al prospetto nel suo complesso, nell ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte dell investitore. Pagina 6 di 6

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