Premessa 01/12/2006 2

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1 Intervento di coordinamento e adeguamento della normativa del TUB, del TUF e delle altre leggi speciali alle novità introdotte dalla legge sulla tutela del risparmio. 01/12/2006 1

2 Premessa La legge sul risparmio (262/05) prevede (art. 43) che il Governo, entro un anno dall entrata in vigore della stessa (cioè entro 12 gennaio 2007) possa adottare uno o più decreti legislativi per l adeguamento del TUB, del TUF e delle altre leggi speciali alle disposizioni contenute nella legge apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ; In attuazione della citata delega vengono proposte le modifiche illustrate nelle pagine seguenti che, fermo restando il contenuto precettivo della legge 262/05, affrontano una ampia gamma di temi con l obiettivo di rafforzare i presidi posti dall ordinamento a tutela degli investitori. La BCE ha fornito in data 3 novembre 2006 parere favorevole. Le Commissioni Parlamentari hanno fornito i pareri favorevoli sul testo approvato il 31 agosto u.s. fornendo utili e costruttive indicazioni ed il cui recepimento ha portato al perfezionamento del testo. Gli interventi proposti non esauriscono le iniziative necessarie ad un più compiuto intervento di riassetto delle norme in materia di mercati finanziari. Questo potrà proseguire sia in sede di recepimento di importanti direttive (MIFID,Prospetto, etc.) sia tramite l adozione di provvedimenti normativi ad hoc. 01/12/2006 2

3 Obiettivo dell intervento Rafforzare la tutela degli investitori intervenendo su: Corporate governance Revisione contabile Regime di circolazione di strumenti finanziari emessi con procedure che non prevedono il prospetto informativo Autorità di vigilanza 01/12/2006 3

4 Corporate governance Elezione e composizione degli organi sociali (artt. 139, 147-ter e 148 del T.U.F.) Il voto a scrutinio segreto per l elezione alle cariche sociali è soppresso. Il numero degli amministratori indipendenti aumenta: nel consiglio ci deve essere almeno un amministratore indipendente, e se il consiglio ha più di sette membri ce ne devono essere almeno due. Se l amministratore indipendente perde i requisiti di indipendenza, decade dalla carica. I limiti alla partecipazione delle minoranze all elezione degli amministratori diventano più flessibili: la percentuale minima del capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste prevista viene individuata in un quarantesimo o nella diversa misura definita dalla Consob in funzione delle caratteristiche delle società. Il relativo regolamento della Consob sarà adottato entro il 31 marzo del /12/2006 4

5 Corporate governance Elezione e composizione degli organi sociali (segue) (artt. 139, 147-ter e 148 del T.U.F.) I limiti alla partecipazione delle minoranze all elezione degli amministratori diventano anche più rigorosi: non è sufficiente la presentazione della lista con il sostegno della percentuale necessaria del capitale sociale; le liste delle minoranze devono poi ricevere effettivamente una percentuale adeguata di voti. Uno dei sindaci è eletto dalle minoranze, con voto di lista. La partecipazione delle minoranze alla vita societaria è semplificata: per delegare il voto non è più necessario essere iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi. 01/12/2006 5

6 Corporate governance Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153 sterilizzazione del diritto di voto delle fondazioni di origine bancaria (art. 7 legge 262/05) Viene abrogato l articolo 7 della legge n. 262/2005 che aveva modificato l articolo 25, comma 3 del d. lgs. n. 253/1999, introducendo una misura di sterilizzazione del diritto di voto delle fondazioni di origine bancaria nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle banche, per le azioni eccedenti il 30% del capitale. La norma abrogata presentava diversi profili critici e di incoerenza rispetto al quadro generale della disciplina del credito, del risparmio e delle attività finanziarie determinando una evidente e ingiustificata disparità di trattamento fra azionisti. Tale disparità è apparsa non solo ingiustificata sul piano generale, ma anche dannosa in un contesto, come quello italiano, ove forte è la necessità di assicurare un azionariato stabile agli enti creditizi e di incoraggiare le forme di investimento istituzionale. 01/12/2006 6

7 Corporate governance Piani di stock option (art. 114-bis del T.U.F.) Si chiarisce in modo più preciso il contenuto delle informazioni sui piani di stock option che le società sono tenute a divulgare. La Consob, coerentemente con il suo ruolo di garante della trasparenza dell informativa societaria, non interviene più sul contenuto gestionale dei piani, ma solo sulla completezza delle informazioni ad essi relative. 01/12/2006 7

8 Corporate governance Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili (art. 154-bis del T.U.F.) Si chiarisce che gli atti e le comunicazioni diffusi al mercato che debbono essere accompagnati dalla dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono quelli relativi all'informativa contabile periodica, anche infrannuale, cioè quei comunicati per i quali è ragionevole prevedere la responsabilità del dirigente, considerate le funzioni da questo svolte. Coerentemente con la riconduzione della responsabilità alle funzioni proprie del dirigente preposto, i comunicati in parola sono sottoscritti esclusivamente dal medesimo dirigente e non anche dal direttore generale. Il dirigente preposto e il consiglio d amministrazione sottoscrivono una dichiarazione in cui ora attestano anche l idoneità del bilancio e a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società. L attestazione è ora prevista anche per la relazione semestrale. Il consiglio d amministrazione è specificamente individuato come organo che deve vigilare sul rispetto effettivo delle procedure amministrativo-contabili. 01/12/2006 8

9 Revisione contabile (artt. 159, 160 e 162 del T.U.F.) Al fine di rafforzare l indipendenza del revisore: L incarico alla società di revisione è approvato dall assemblea su proposta motivata dell organo di controllo, anziché dal CdA con il parere dell organo di controllo. La durata dell incarico è fissata in nove anni, senza possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno tre anni (ora sei anni con possibilità di rinnovare una volta, secondo l interpretazione della Consob). E previsto un regime transitorio per gli incarichi in corso. Il potere della Consob di conferire d ufficio l incarico in caso di inerzia della società è stato reintrodotto. La vigilanza della Consob sulle società di revisione è stata estesa anche all assetto organizzativo, fermi restando i controlli periodici di qualità. Si precisa che anche la consulenza legale rientra tra i servizi che non possono essere forniti dalla società di revisione. 01/12/2006 9

10 Obblighi informativi per la rivendita di prodotti finanziari Circolazione di prodotti finanziari (art. 100-bis del T.U.F.) Si riconduce alla più generale disciplina della sollecitazione anche il caso della successiva rivendita di prodotti finanziari da parte di soggetti abilitati. I prodotti finanziari sottoscritti in un collocamento esente dall obbligo di pubblicare un prospetto (ad es. un collocamento riservato a investitori professionali) non possono essere rivenduti al pubblico senza pubblicare il prospetto. Se nei 12 mesi successivi a un collocamento riservato a investitori professionali i prodotti finanziari sottoscritti sono rivenduti in modo sistematico a investitori non professionali, ferme restando le sanzioni applicabili in caso di sollecitazione abusiva, l acquirente non professionale può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati che hanno trasferito i prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Il comma non si applica ai titoli di Stato emessi da paesi OCSE con un rating di investment grade 01/12/

11 Autorità di vigilanza - CICR Il presidente del CICR può estendere la partecipazione alle riunioni ai presidenti delle altre Autorità competenti in materia di vigilanza su intermediari e mercati finanziari, in relazione alle competenze di queste e agli argomenti trattati. Tale modifica è coerente con la prassi recentemente instaurata e con le finalità di coordinamento tra le autorità di vigilanza del settore finanziario indicata dalla legge 262/2005 a tutela del risparmio. 01/12/

12 Autorità di vigilanza In coerenza con la ripartizione funzionale delle competenze delle Autorità, e con l obiettivo di semplificare le procedure e i costi della vigilanza, il vaglio preventivo delle emissioni di valori mobiliari da parte della Banca d Italia è eliminato. Resta la funzione di monitoraggio (art. 129 del T.U.B.), sono state coerentemente allineate le sanzioni che sostenevano la norma abrogata (art. 143 del T.U.B). Il potere di autorizzare, per esigenze di funzionamento del sistema dei pagamenti, un intesa tra banche che restringe la libertà di concorrenza è trasferito dalla Banca d Italia all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che lo esercita su proposta della Banca d Italia (art. 20 della legge 287/90). L Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su proposta della Banca d Italia, può autorizzare concentrazioni tra banche che creano o rafforzano posizioni dominanti sul mercato, per esigenze di stabilità (art. 20 della legge 287/90). L atto unico della Banca d Italia e dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di complessa gestione, è sostituito da due atti distinti, di cui si allineano i tempi (art. 20 legge 287/90 e art. 19 legge 262/05). 01/12/

13 Autorità di vigilanza In coerenza con il principio di ripartizione funzionale delle competenze delle Autorità sono stati effettuati degli interventi per ribadire in capo alla CONSOB le competenze relative alla correttezza dei comportamenti e alla trasparenza in sede di documentazione d offerta relativamente al collocamento dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario coerentemente con quanto già previsto dalla legge 262 (cfr. abrogazione esenzione di cui all art. 100, c.1. lett.f) del TUF). Viene introdotta la definizione di prodotti assicurativi a contenuto finanziario che le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III (polizze unit e index linked), V (prodotti a capitalizzazione) ad esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs 252/05. L art. 64 del TUF è modificato in modo che la procedura che sottopone l'efficacia delle decisioni del gestore del mercato sull'ammissione e l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari e degli operatori a condizione sospensiva per cinque giorni, durante i quali la Consob può decidere di vietarne l'esecuzione, non si applichi a provvedimenti per i quali tali decisioni non sono fondate su valutazioni di merito, ma su una mera verifica tecnica (ad es. Titoli di Stato) al fine di semplificare e ridurre l onere dell adempimento. 01/12/

14 Autorità di vigilanza In coerenza con la ripartizione funzionale delle competenze, il potere regolamentare e di vigilanza sui prodotti bancari che abbiano una componente di prodotto finanziario è attribuito alla Consob (art. 23 del T.U.F.). La Banca d Italia trasmette al Parlamento e al Governo la relazione sull attività svolta con periodicità annuale, allineata a quella delle altre Autorità (ora ogni sei mesi art. 19 legge 262/05). Si riformula la norma dell art. 124-ter del TUF in materia di codici di comportamento rendendola coerente con le specifiche attribuzioni della Consob che svolge un attività di verifica dell adeguatezza e completezza dell informazione resa al mercato e non entra nella valutazione del merito (veridicità dell informazione). 01/12/

15 Norme Transitorie Il termine per l adeguamento degli statuti delle società alle novità introdotte dalla legge per la tutela del risparmio e dal decreto è fissato al 30 giugno 2007 (art. 42 legge 262/05). La disposizione prevede maggioranze ridotte per le deliberazioni assembleari necessarie all adeguamento degli statuti delle società alla nuove disposizioni della legge n. 262 del 2005 e del decreto, analogamente a quanto fu disposto in occasione della riforma del diritto societario mediante l articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, inserito dall articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n /12/

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