REGOLAMENTO URBANISTICO

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1 COMUNE DI LARCIANO Provincia di Pistoia REGOLAMENTO URBANISTICO Modificato a seguito della Variante n 4 Legge R.T n.1 Progettista Dott. Arch. Riccardo L.BRESCHI Maggio 2008 Norme tecniche di attuazione

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3 INDICE TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Elaborati del Regolamento Urbanistico Pag. 7 Art.2 Contenuti, ambito di applicazione, validità ed efficacia del R.U. Pag. 7 Art.3 Norme per l edificabilità Pag. 8 Art.4 Concessioni ed autorizzazioni antecedenti all adozione del R.U. Pag. 8 Art.5 Regolamento edilizio Pag. 8 TITOLO II : DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI Art.6 Definizioni e parametri urbanistici Pag. 9 Art.7 Definizioni e parametri edilizi Pag. 10 TITOLO III : ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO CAPO I MODI DI INTERVENTO Art.8 Modalità di attuazione del R.U. Pag. 15 Art.9 Intervento diretto Pag. 15 Art.9bis Intervento diretto previa redazione di progetti unitari Pag. 16 Art.10 Piani attuativi Pag. 16 Art.11 Esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di privati Pag. 18 Art.12 Criteri generali relativi agli standard ed al dimensionamento del R.U. Pag. 18 Art.13 Classificazione dello standard per parcheggi Pag. 19 1

4 CAPO II INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Art.14 Classificazione degli edifici esistenti in base al valore storico architettonico Pag. 22 e ambientale Art.15 Interventi edilizi di tipo conservativo Pag. 24 Art.16 Interventi urbanistici ed edilizi di ristrutturazione, demolizione, sostituzione Pag. 26 edilizia, sopraelevazione, cambio di destinazione d uso. Art.17 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente Pag. 29 CAPO III INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Art.18 Nuova costruzione ed ampliamento Pag. 32 Art.19 Realizzazione di volumi pertinenziali Pag. 32 TITOLO IV DISCIPLINA DEL TERRITORIO CAPO I IL TERRITORIO RURALE Art.20 Disposizioni generali Pag. 34 Art.21 Le zone EA Pag. 35 Zone EA1 : Aree prevalentemente boscate dei crinali Zone EA2 : Aree della collina erborata Zone EA3 : Aree agricole della bonifica Zone EA4 : Aree agricole dei Margini del Padule Art.22 Le zone E : Aree agricole di fondovalle e di Pianura Pag. 36 Zone E1 : Aree agricole pedecollinari e di fondovalle Zone E2 : Aree agricole limitrofe ai centri abitati Art.23 Le zone ES : Aree agricole speciali Pag. 37 Art.24 Interventi edilizi ed urbanistici ammessi nelle zone E ed EA Pag Destinazioni d uso 2. Interventi edilizi ammessi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone E ed EA 3. Interventi edilizi ed urbanistici ammessi nelle zone E 4. Interventi edilizi ed urbanistici ammessi nelle zone EA 2

5 Art.25 Disposizioni particolari per gli interventi edilizi ed urbanistici Pag. 43 -Interventi sul patrimonio edilizio esistente -Nuove costruzioni ad uso rurale -Manufatti precari -Aree e volumi di pertinenza degli edifici -Localizzazione ed inserimento ambientale dei nuovi volumi CAPO II GLI INSEDIAMENTI URBANI Art.26 Disposizioni generali Pag. 49 Art.27 Abrogato dalla Variante n 4 Art.28 Centri storici ed aree di valore storico ambientale (zone A) Pag. 49 -Caratteri generali -Destinazioni d uso -Sottozone : A1, A2, A3, A4 Art.29 Aree edificate a prevalente destinazione residenziale (zone B). Pag. 54 -Caratteri generali -Destinazioni d uso -Sottozone Art.30 Abrogato dalla Variante n 3 Art.31 Zone edificate : B1, B2. Caratteri generali Pag. 54 -Destinazioni d uso - Modalità di intervento 2.1 Ampliamenti 2.2 Sopraelevazioni 2.3 Interventi di sostituzione edilizia 2.4 Prescrizioni particolari 2.5 Riqualificazione del tessuto edilizio esistente e delle caratteristiche architettoniche degli edifici Art.32 Disposizioni specifiche per le zone B1 Pag. 59 Art.33 Disposizioni specifiche per le zone B2 Pag. 60 Art.34 Zone di completamento corrispondenti a piani attuativi approvati : B3 Pag. 61 -Destinazioni d uso -Modalità di intervento Art.35 Zone di completamento edilizio : B4 Pag. 62 -Destinazioni d uso -Modalità di intervento -Concessione convenzionata Art.36 Aree di espansione a prevalente destinazione residenziale : zone C. Pag. 64 Caratteri generali. Art.37 Zone di espansione residenziale con piani attuativi approvati : C0 Pag. 64 3

6 Art.38 Zone di espansione residenziale di progetto : C1 Pag. 64 -Caratteri generali -Distanza dai confini e dalle strade -Caratteristiche delle sedi stradali -Recinzioni -Parametri urbanistici -Sottozone Art.39 Aree a prevalente destinazione produttiva e terziaria : zone D Pag. 66 -Caratteri e destinazioni d uso -Sottozone Art.40 Zone miste esistenti a destinazione prevalentemente produttiva : D0 Pag. 67 -Destinazioni d uso -Sottozone -Modalità di intervento Art.41 Zone produttive di completamento : D1 Pag. 68 -Destinazioni d uso -Sottozone -Modalità di intervento 3.1 Parametri urbanistici 3.2 Prescrizioni particolari Art.42 Zone per insediamenti produttivi con Piani Attuativi approvati : D2 Pag. 71 Art.43 Zone per nuovi insediamenti produttivi Pag. 71 Art.44 Zone miste a carattere prevalentemente terziario : D4 Pag. 72 -Zone miste esistenti a carattere prevalentemente commerciale e direzionale : D4.1 -Zone per nuovi insediamenti misti commerciali, direzionali, residenziali, ricettivi : D4.2 -Zone per nuovi insediamenti a carattere prevalentemente, turistico ricettivo : D4.3 Art.45 Zone per depositi di materiali e attività produttive all aperto : D5 Pag. 75 -Parametri urbanistici -Prescrizioni particolari Art.46 Zone di ristrutturazione urbanistica (R.U.) Pag. 77 Sottozone Art.47 Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale (zone F) Pag. 78 F1 : Zone per l istruzione prescolastica e d obbligo F2 : Zone a verde pubblico e impianti sportivi F3 : Zone per servizi di interesse comune e generale F4 : Zone a parco F5 : Zone per impianti sportivi di interesse territoriale F6 : Zone per impianti tecnologici Art.48 Poli urbani Pag. 82 Art.49 Aree a verde privato Pag. 83 Art.50 Aree per piazzali e parchi privati Pag. 83 Art.51 Aree per orti urbani Pag. 83 4

7 Art.52 Aree agricole interne al limite urbano : E0 Pag. 84 CAPO III IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA MOBILITA Art.53 Caratteri generali Pag. 85 Art.54 Zone destinate alla viabilità veicolare Pag. 85 -Strade - Fasce di rispetto stradale - Parcheggi pubblici - Impianti di distribuzione carburante Art.55 Aree destinate alla mobilità ciclo-pedonale Pag. 87 -Percorsi pedonali e ciclabili -Piazze - Mappa di accessibilità urbana Art.56 Verde di arredo stradale e viali alberati Pag. 88 CAPO IV ZONE SPECIALI Art.57 Corsi d acqua e relative formazioni arboree d argine o di ripa Pag. 89 Art.58 Aree di rispetto cimiteriale Pag. 89 Art.59 Aree per interventi di regimazione idraulica Pag. 90 Art.60 Siti di potenziale interesse archeologico Pag. 90 Art.61 Aree delle cave dismesse Pag. 91 Art.62 Aree boscate Pag. 91 TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA GEOLOGICA, GEOTECNICA E DI RISCHIO 5

8 IDRAULICO Art.63 Valutazione della fattibilità geologica degli interventi Pag. 92 Art.64 Fattibilità geologica Pag. 93 Art.65 Fattibilità idraulica Pag. 94 Art.66 Schede di fattibilità geologica Pag. 95 Art.67 Superamento delle condizioni di rischio idraulico individuato nelle aree Pag. 96 di salvaguardia TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE Art.68 Poteri di deroga Pag. 97 Art.69 Misure di salvaguardia Pag. 97 ALLEGATI Allegato A Elenchi degli edifici di rilevante valore e di valore storico Pag. 99 architettonico e ambientale Allegato B Schede delle zone B4 Pag. 102 Allegato C Schede delle zone C1 D3 RU Comparti Urbanistici Pag. 105 Allegato D Verifica del dimensionamento del Piano Pag

9 TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Elaborati del Regolamento Urbanistico 1.Il Regolamento Urbanistico (R.U.)redatto ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, è costituito dai seguenti elaborati: a) cartografia e documentazione relativa all approfondimento del quadro conoscitivo: Carta dei vincoli in n.2 tavole scala 1:5000 (tavv. C1 e C2) b) cartografia relativa agli elementi progettuali: Disciplina del territorio in scala 1:5000 in n.2 tavole (tavv. IA, IB) Disciplina del territorio in scala 1:2000 in n 11 t avole (tavv. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) c) Norme Tecniche di Attuazione: ALLEGATI: ALLEGATO A: Elenco degli edifici di rilevante valore e di valore. ALLEGATO B: Schede delle zone B4. ALLEGATO C: Schede delle zone C1-D3-RU-Comparti Urbanistici ALLEGATO D: Verifica del dimensionamento del Piano. d) Relazione e) Schede degli edifici con elementi di valore storico architettonico e degli edifici di interesse ambientale f) Valutazione degli effetti ambientali g) Studio geologico di supporto alla redazione del R.U. : -Relazione tecnica di fattibilità geologica -Carta della fattibilità geologica in 10 tavole: tav. G1 in scala 1:10000; tavv. G2-G10 in scala 1:2000 -Allegato 1 : Studio idrogeologico-idraulico del Fosso Agnese 2.La disciplina del territorio con valenza di normativa, è rappresentata nelle tavole in scala 1:2000 e, per le sole aree non coperte dalla cartografia 1:2000, dalle tavole in scala 1: Il quadro di insieme della viabilità principale di progetto rappresentato nelle tavole IIA e IIB non ha valenza normativa. In caso di contrasto le previsioni e le perimetrazioni delle tavole 1:2000 prevalgono sulle previsioni e perimetrazioni delle tavole 1:5000. Art. 2 Contenuti, ambito di applicazione, validità ed efficacia del R.U. 1.Il R.U. assieme al Piano Strutturale (P.S.) costituisce il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune. Esso in particolare individua: - il perimetro dei centri abitati ai sensi e per gli effetti dell art. 17 della L.765/67 e dell art. 4 del D.L. 285/92; - le aree interne ai centri abitati da sottoporsi ad interventi di conservazione, adeguamento e completamento dei tessuti edilizi esistenti; - le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria; - le aree da sottoporre a piani attuativi o progetti unitari; 7

10 - gli interventi consentiti all esterno dei centri abitati; - le infrastrutture da realizzare all esterno dei centri abitati; - la disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente. 2.Il R.U. si applica all intero territorio comunale e specifica gli indirizzi e le prescrizioni del P.S. 3.Il R.U. ha validità giuridica a tempo indeterminato con le limitazioni di cui ai commi 5 e 6 dell art.55 della L.R. 1/2005 Art. 3 Norme per l edificabilità 1.La destinazione dei suoli a zone edificabili, secondo le previsioni del R.U. e delle presenti Norme, non conferisce il titolo di edificabilità per le aree che manchino delle opere di urbanizzazione primaria anche nel caso degli interventi ai sensi dell'art.10 della L. n.765/ Un suolo può essere edificabile anche se sprovvisto di opere di urbanizzazione a condizione che il Concessionario s impegni, mediante apposita Convenzione o Atto Unilaterale d obbligo, ad eseguire direttamente le opere mancanti con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in attuazione delle previsioni del R.U. 3.L approvazione di nuovi Piani attuativi e di Progetti unitari che prevedono destinazioni residenziali, è subordinata alle seguenti verifiche : disponibilità dell approvvigionamento idropotabile; capacità di assicurare lo smaltimento degli scarichi reflui di qualsiasi tipo mediante gli impianti esistenti o comunque nel rispetto delle disposizioni legislative; capacità di garantire la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Art. 4 - Concessioni ed autorizzazioni antecedenti all'adozione del R.U. 1.Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate, le dichiarazioni di inizio attività efficaci antecedenti la data di adozione del R.U. rimangono valide, con le consistenze ed i parametri urbanistici ed edilizi in esse contenuti, fino alle scadenze ivi previste ed ai sensi e con le limitazioni della legislazione vigente. 2.Decorso il periodo di validità senza che sia dato inizio ai lavori tali atti decadono. Art. 5 Regolamento Edilizio 1.Le presenti Norme sono integrate dal Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.G.R. N del 20/03/ In caso di contrasto, di difformità definitorie, e di deroghe prevalgono comunque le Norme Tecniche di Attuazione e gli elaborati grafici del R.U. e del P.S. 3. Entro un anno dalla data di approvazione del Regolamento Urbanistico, dovrà essere approvato un nuovo Regolamento Edilizio. 8

11 TITOLO II : DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI Art. 6 Definizioni e Parametri urbanistici 1. Superficie Territoriale = S.T. 1.Nel caso di piano urbanistico attuativo o di Progetto Unitario, per superficie territoriale (S.T.) s'intende l'area comprendente le superfici per viabilità ed urbanizzazioni primarie e secondarie, la superficie fondiaria oltre ad eventuali aree di rispetto o destinate ad opere di urbanizzazione generale. 2. Superficie Fondiaria = S.F. 1.Per S.F. nel caso di piano urbanistico attuativo o Progetto Unitario, si intende l area pertinente i fabbricati ovvero l area che risulta dalla superficie territoriale, detraendo la superficie per la viabilità e per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 2.Per S.F., nel caso di intervento edilizio diretto, s intende l appezzamento di terreno strettamente pertinente l edificio sia esistente che di progetto, anche quando si tratti di ampliamento o ricostruzione. 3.Sono escluse dalla S.F., ai fini dell applicazione dei parametri edilizi, le pertinenze a verde privato e le aree destinate a piazzali e parcheggi privati indicate con apposita simbologia nella cartografia di R.U. 3.Area di Intervento Edilizio = A.I.E. 1.L area di intervento edilizio individua, all interno dei piani urbanistici attuativi o dei progetti unitari, l area destinata alla realizzazione di nuovi interventi edilizi. 2.Essa a differenza della superficie fondiaria può comprendere la superficie da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 4. Superficie per opere di urbanizzazione primaria = S1 1.E rappresentata dalla somma delle superfici destinate alle opere di urbanizzazione necessarie per gli insediamenti esistenti e di progetto e da riservare in particolare a: a) strade, piazze, piste pedonali e ciclabili; b) spazi di sosta e parcheggi; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell energia elettrica, del gas e rete per telecomunicazioni; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato. h) opere per la regimazione delle acque superficiali e necessarie al superamento delle condizioni di pericolosità geologica e idraulica. 5. Superficie per opere di urbanizzazione secondaria = S2 1.E' rappresentata dalla somma delle superfici destinate agli spazi ed impianti pubblici e di interesse pubblico da riservare in particolare a: 9

12 a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell'obbligo; c) mercati di quartiere; d) uffici comunali; e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani; h) impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; i) aree verdi di quartiere; j) strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l innovazione e per la società dell informazione, spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerca, in aree a destinazione produttiva; k) tutte le altre aree ad attrezzature ed impianti di interesse collettivo assimilabili ad opere di urbanizzazione secondaria ai sensi delle disposizioni di legge e regolamenti. Art. 7 - Definizioni e parametri edilizi 1. Volume = V 1.Per volume si intende il prodotto tra la superficie lorda in pianta e la media delle altezze lorde, misurate dal piano di campagna fino all intersezione tra il filo esterno della muratura e l intradosso del solaio di copertura sia nel caso di copertura piana che di copertura inclinata. 2.Ai fini del calcolo del volume per altezza media si intende il rapporto tra la somma delle superfici dei prospetti ed il perimetro. La copertura a capanna è equiparata ad una copertura a padiglione per il calcolo del volume. In caso di coperture complesse, queste dovranno essere scomposte in coperture semplici quali padiglioni, capanna, unica falda e simili. 3.Ai fini del calcolo del volume, per piano di campagna si intende la quota dello stato attuale o lo stato modificato approvato con la proposta progettuale : lo stato modificato non dovrà di norma risultare ad una quota superiore a mt. 0,40 dal piano dello stato attuale. Nel caso di ampliamento di fabbricati esistenti il loro volume dovrà essere computato con le modalità previste per i fabbricati di nuova costruzione. 4.Sono compresi nel calcolo del volume: -il volume dei locali interrati eccedenti il 30% del volume fuori terra, fatte salve particolari indicazioni riferite alle singole zonizzazioni :volumi interrati inferiori od eguali al 30% del volume fuori terra non sono considerati nel calcolo del volume. Ai fini della detrazione dal calcolo del volume, per locali interrati si intendono i locali realizzati sotto il perimetro dell edificio; - i volumi di corpi di fabbrica pertinenziali e accessori, anche se esterni alla delimitazione della superficie fondiaria, ma comunque riferibili alla medesima proprietà e ricadenti su aree contigue classificate verde privato, rispetto stradale, verde pubblico e per impianti sportivi. 5.Sono esclusi dal calcolo del volume: -le intercapedini con larghezza fino a cm. 150 dei locali posti entro terra; -i sottoscala delle scale esterne, di larghezza lorda per rampa di cm.150, che collegano il piano terra col piano primo e le eventuali logge che si formano ai due livelli nella proiezione lorda del pianerottolo di arrivo al piano primo, a condizione che lo stesso pianerottolo non superi la lunghezza di cm.350 e che sia contenuto nel fronte intero della facciata. -i porticati o porzioni di essi di uso pubblico; -i volumi dei locali strettamente necessari per gli impianti tecnologici a servizio e pertinenti l edificio se emergenti dalla linea di gronda, purché presentino una valida e coerente soluzione architettonica d inserimento nella copertura o contenuti negli interrati/seminterrati, quali centrale termica, condizionamento, centrale elettrica, autoclave, vano motore ed extracorsa ascensori, pannelli solari, 10

13 canne fumarie e di ventilazione, serbatoi idrici, volumi che si rendono necessari per meglio integrare impianti che utilizzano fonti energetiche alternative, cabine elettriche; macchinari esterni per aspirazionitrasporto materiali, trasportatori-elevatori-coclee, filtri, silos, vasche di raccolta materiali solidi e/o liquidi, pese con cabine di manovra, che per la loro peculiare costruzione-protezione e impiego sono a stretto servizio tecnologico delle attività industriali/artigianali. -il volume delle murature perimetrali e degli elementi orizzontali strutturali per la quota eccedente cm. 30 e fino ad un massimo di cm. 45 di spessore, nei casi in cui tale ampiezza sia giustificata da esigenze strutturali e/o di coibentazione termica e acustica. -i volumi di autorimesse fuoriterra di pertinenza anche di edifici di nuova costruzione, purchè destinati al soddisfacimento dello standard edilizio di cui alla L. 122/89 e s.m.i. e purchè rispettino le seguenti condizioni: superficie coperta non superiore a mq. 20; altezza media interna non superiore a mt. 2,50; una sola autorimessa per alloggio. soddisfacimento comunque di almeno il 50% dello standard edilizio di cui alla L.122/89 con parcheggi di superficie scoperti o con parcheggi interrati, con un minimo comunque di un posto auto ad alloggio. 6.ll volume di logge e porticati aperti è conteggiato al 50% fatto salvo il seguente caso : -le logge ed i porticati privati degli edifici ad uso residenziale aventi superficie utile lorda inferiore al 30% della superficie utile lorda del piano terra in cui sono localizzati non sono conteggiati nel volume. Per gli edifici plurifamiliari su più livelli ad eccezione delle zone E ed EA, non è conteggiato il volume delle logge poste ai piani superiori al piano terra purché aventi superficie utile lorda inferiore al 30% della superficie utile lorda del piano di riferimento. L altezza media dei porticati e delle logge non deve superare l altezza media del piano dell edificio a cui sono collegati maggiorata del 25%. 7.Per i porticati pubblici o porzioni di essi, prima del rilascio della Concessione Edilizia sarà stipulata apposita convenzione da trascrivere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, che ne stabilisce la pubblica destinazione e ne impedisce qualsiasi diversa destinazione. I volumi che eventualmente interrompessero la continuità dei porticati (scale, ascensori, volumi tecnici, guardiola del portiere, negozi ed altro), saranno compresi integralmente nel calcolo dei volumi generali. 8. Il volume dei vani scala a servizio di più unità immobiliari è conteggiato al 50%. Il volume dei vani scala a servizio di un unico alloggio, ancorché questo sia costituito da più unità immobiliari, è conteggiato per intero. 2. Altezza dei fabbricati = H 1.Si utilizza ai fini del calcolo del volume, della verifica della distanza dai confini, dalle strade e tra pareti finestrate, e della altezza massima ammissibile. 2.Ai fini del calcolo del volume valgono le disposizioni di cui al precedente punto 1. 3.Ai fini della determinazione dell altezza massima ammissibile saranno osservate le seguenti norme: in casi di terreni pianeggianti: a.1 nel caso che la strada dalla quale si accede al lotto in corrispondenza della mezzeria del fronte sia a quota uguale o inferiore a quella del terreno, si assumerà come altezza del fabbricato la distanza fra il riferimento in sommità dell edificio e il punto più alto della sezione stradale; a.2 nel caso che la strada dalla quale si accede al lotto in corrispondenza della mezzeria del fronte sia a quota superiore a quella del terreno, si assumerà come altezza del fabbricato la distanza misurata in verticale fra il riferimento in sommità dell edificio ed il punto più alto della sezione stradale. nel caso che al lotto si possa accedere da due o più strade aventi quote diverse e nel caso di terreni inclinati, l altezza del fabbricato dovrà essere contenuta nella linea ideale parallela all andamento del terreno, congiungente i punti distinti a monte e a valle dell altezza massima consentita. 11

14 4. La misura dell altezza del fabbricato comprenderà anche l eventuale parapetto della copertura a terrazza, quando occupi più di un terzo della lunghezza del fronte sulle strade. Analogamente, quando in caso di copertura inclinata siano realizzati degli abbaini prospicienti la strada ed essi occupino più di 1/3 del fronte stradale, al fine della misurazione dell altezza si assumerà come riferimento in sommità l intersezione dell imposta della copertura dell abbaino ed il manto di copertura di cui fa parte. 5. Non devono essere considerati nell altezza gli elementi posti sopra la copertura e destinati a contenere gli impianti tecnici. 6. Le altezze determinate come sopra non potranno mai superare i limiti massimi di zona. In ogni caso l altezza dei fabbricati è vincolata, oltre che da quella massima prevista nella zona, anche dai distacchi fra i fabbricati nonché dalle norme previste in relazione alla larghezza stradale. 3. Distanze minime dei fabbricati = D Per nuovi edifici, ampliamenti e ricostruzioni salvo diverse indicazioni riferite alle singole zone o sottozone, valgono le seguenti disposizioni: D1 - Distanza dei fabbricati dal bordo stradale: 1. Per distanza dal bordo stradale si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più avanzato del fabbricato ed il ciglio della strada. La sede stradale va considerata non nella sua attuale consistenza, ma in quella prevista dalle tavole dei vigenti strumenti urbanistici. 2. Per i nuovi edifici o ricostruzioni le distanze da osservarsi dalle strade, salvo distanze maggiori imposte da fabbricati antistanti, sono quelle previste dal vigente codice della strada e dall'art.9 punto 3, comma 2 del D.M. 2/4/68 n.1444 per quanto compatibili. 3. Entro il perimetro dei centri abitati la distanza dal bordo stradale non può essere inferiore a mt.5,00, salvo la viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici od insediamenti, nel qual caso la distanza minima può essere ridotta a mt.3, La distanza minima dal bordo stradale di cui al precedente comma può essere aumentata su richiesta dell A.C. in sede di rilascio della concessione edilizia per particolari esigenze di organizzazione della mobilità e per conservare allineanti esistenti. 5. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei due precedenti commi nei casi espressamente previsti dal presente Piano o dai piani attuativi o progetti unitari. Sono ammesse altresì distanze inferiori a quelle sopra indicate nel caso di ampliamento di edifici esistenti qualora la facciata dell ampliamento risulti in pianta di lunghezza inferiore a quella della facciata dell edificio esistente. 6. Nelle zone A sono ammesse distanze inferiori nel caso di ampliamenti o di ricostruzioni di edifici esistenti, al fine di tutelare la continuità dei prospetti lungo la viabilità. D2 - Distanza dei fabbricati dal confine di zona e di proprietà: 1.Per distanza dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo misurato in proiezione orizzontale congiungente i corpi di fabbrica e i confini di zona e di proprietà, con esclusione, ma comunque nel rispetto del Codice Civile, degli aggetti fino a ml.2 per gronde e terrazzi, ml. 2,50 per pensiline; scale esterne a una rampa fino a ml.1,50, a due rampe fino a ml.2,70; sono altresì esclusi gli elementi decorativi e le scale esterne con i sottoscala, di larghezza lorda per rampa di cm.150, che collegano il piano terra col piano primo e le eventuali logge che si formano ai due livelli nella proiezione lorda del pianerottolo di arrivo al piano primo, a condizione che lo stesso pianerottolo non superi la lunghezza di cm.350 e che sia contenuto nel fronte intero della facciata. 12

15 2.Per gli interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione o ampliamento la distanza minima è di mt. 5 dai confini di proprietà e di zona, salvo i seguenti casi: - l area confini con una zona E (ad eccezione delle zone E0) nel qual caso la distanza minima è ridotta a ml. 1,50. - l area confini con una zona E (ad eccezione delle zone E0) dello stesso proprietario nel qual caso è sempre ammessa la costruzione sul confine di zona, nel rispetto comunque del Codice Civile. - nel caso di costruzione in unione o in aderenza che è sempre ammessa nel rispetto del Codice Civile e/o sulla base di un progetto unico. E ammesso la edificazione a minor distanza di mt. 5 dai confini di proprietà previo accordo tra confinanti registrato e trascritto. Sono altresì ammesse distanze inferiori a quelle sopraindicate se consentite dalla normativa di zona od all interno di aree assoggettate a piani attuativi. 3.Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia senza incremento di volume e senza avanzamento verso i confini si mantengono le distanze preesistenti e comunque nel rispetto di quanto prescritto nel Codice Civile. 4.Nelle zone A, sono ammesse distanze inferiori fino a quelle preesistenti nel caso di interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, di ampliamento e sopraelevazione, se consentiti dalle presenti norme e nel rispetto comunque del Codice Civile. D3 - Distanza tra fabbricati. 1.Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo misurato in proiezione orizzontale congiungente i corpi di fabbrica di fabbricati diversi, con esclusione, ma comunque nel rispetto del Codice Civile degli aggetti fino a ml. 2 per gronde, terrazzi, ml. 250 per pensiline; scale esterne a una rampa fino a ml.1,50, a due rampe fino a ml. 2,70; sono altresì esclusi gli elementi decorativi e le scale esterne con i sottoscala, di larghezza lorda per rampa di cm.150, che collegano il piano terra col piano primo e le eventuali logge che si formano ai due livelli nella proiezione lorda del pianerottolo di arrivo al piano primo, a condizione che lo stesso pianerottolo non superi la lunghezza di cm. 350 e che sia contenuto nel fronte intero della facciata. Le scale esterne non devono comunque distare meno di tre metri dall edificio prospiciente. 2.Nel caso di interventi di nuova costruzione ed ampliamento la distanza minima è pari all altezza del fabbricato più alto con un minimo di mt.10 3.La distanza minima sopraindicata si riferisce alle distanze da e fra pareti finestrate. La distanza minima fra pareti non finestrate di fabbricati diversi non può essere inferiore a mt. 6,00. 4.Per le distanze tra pareti di uno stesso edificio (chiostrine, rientranze dei corpi di fabbrica) valgono le misure minime previste dal Regolamento Edilizio. 5. Nelle zone A è consentito: - mantenere le distanze preesistenti in tutti i casi di interventi sul patrimonio edilizio esistente fino al grado VII della ristrutturazione edilizia; - osservare le distanze minime ammesse dal Codice Civile nel caso di ampliamento di edifici esistenti; - mantenere le distanze preesistenti nel caso di sopraelevazioni di un solo piano. Le distanze fra edifici di cui al presente comma si riferiscono ad edifici entrambi ricadenti in zone A. 6.Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nei casi in cui siano specificatamente definiti dagli allineamenti edilizi prescritti nelle tavole di piano e nelle N.T.A. e nel caso di edifici o gruppi di edifici ricompresi nei perimetri delle aree assoggettate ai Piani Attuativi di cui all art Devono comunque essere rispettate le distanze minime e le limitazioni imposte dal Codice Civile. Sono fatte salve le costruzioni dei fabbricati in unione o in aderenza. 13

16 8.Le nuove aperture di sfondi negli edifici esistenti con pareti già finestrate sono ammesse nel solo rispetto del Codice Civile. 9.Ai soli effetti del calcolo della distanza fra gli edifici non vengono prese in considerazione le autorimesse di altezza media non superiore a ml.2,50 (intradosso) e massima al colmo di mt. 3,00 (estradosso) esistenti in base a titoli legittimi, purché tali costruzioni vengano vincolate o siano già vincolate con atto pubblico registrato e trascritto, alla loro attuale destinazione e al mantenimento della loro attuale consistenza planovolumetrica. 4. Superficie Coperta = S.C. 1.La superficie coperta degli edifici, è data dalla proiezione orizzontale dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, esclusi: - gli aggetti dei terrazzi, delle pensiline e le gronde purché non uniscano o racchiudono i setti degli edifici; - le scale esterne aperte a una rampa fino a ml.1,50, a due rampe fino a ml.2,70; - gli elementi decorativi; - le scale esterne con i sottoscala, di larghezza lorda per rampa di cm.150, che collegano il piano terra col piano primo e le relative logge che si formano ai due livelli nella proiezione lorda del pianerottolo di arrivo al piano primo, che non deve superare la lunghezza di cm.350 e che sia contenuto nel fronte intero della facciata, purché non uniscano o racchiudono i setti degli edifici. 2.La superficie dei volumi aggettanti è sempre computata; sono inoltre computati i portici e i loggiati, anche se completamente aperti. 5. Rapporto massimo di Copertura = R.C. Rappresenta il rapporto massimo ammissibile tra la superficie coperta e la superficie fondiaria come definite dalle presenti norme. 6. Indici di Fabbricabilità = I.F., I.T. L'indice di fabbricabilità` indica i metri cubi che possono essere edificati su ogni metro quadro di superficie fondiaria (I.F.), di superficie territoriale (I.T.) a. I.F. (fondiario) = V/S.F.; b. I.T. (territoriale) = V/S.T.; 7. Unità Immobiliare = UI Si intende per unità immobiliare la minima entità edilizia censita nel catasto urbano, con o senza area di pertinenza, capace di assolvere autonomamente alle funzioni secondo cui essa è censita (esempio: appartamento, negozio, laboratorio artigiano, ecc.). 8. Unità Edilizia = UE Si intende per unità edilizia l entità edilizia contenente una o più unità immobiliari, che si configura, dal punto di vista storico, spaziale, statico e funzionale, come immobile a se stante anche se costruito in aderenza. Ai fini delle presenti norme non sono assimilati ad unità edilizie i volumi tecnologici ed i volumi pertinenziali ancorché separati dall edificio principale. 9. Superficie Utile Lorda (SUL) La superficie utile lorda è la somma delle superfici lorde di tutti i piani, entro e fuori terra, delimitate dal 14

17 perimetro esterno delle murature escludendo da tale conteggio le cantine, le soffitte non abitabili, le autorimesse, i porticati, le logge e i balconi. 10. Superficie Utile Netta (SUN) La superficie utile netta è la superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di porticati, logge e balconi. 11. Superficie di vendita (SV) La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi, vetrine e spazi collocati oltre le casse. Non costituiscono altresì superficie di vendita (per le attività commerciali atipiche quali concessionarie veicoli e motoveicoli, vendita materiali per l edilizia e ad essa complementari e mostra o vendita di mobili) le aree anche coperte destinate a deposito o esposizione purchè idoneamente separate dalle aree destinate alla vendita. La superficie di vendita si determina, per ciascun esercizio commerciale, calcolando soltanto l area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento, valutata e valutabile ai fini del rilascio del titolo abilitativo, quale risulta dalle tavole allegate ai relativi atti. TITOLO III : ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO CAPO I - MODI DI INTERVENTO Art. 8 - Modalità di attuazione del R.U. 1.Le previsioni del R.U. si attuano mediante interventi diretti, interventi diretti previa redazione di progetti unitari, piani attuativi, progetti di opere pubbliche. 2.Gli interventi devono rispettare le destinazioni e le prescrizioni contenute negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del R.U. 3. Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica riguardanti aree ed immobili ricadenti nelle seguenti zone : A1, A2, EA1, EA2, EA3, oppure riguardanti edifici classificati di valore ai punti 1, 2, 3, 4 del comma 1 dell art.14 sono sottoposti all esame della Commissione Edilizia Comunale Integrata ad eccezione di interventi che non recano mutamento esteriore degli immobili. Art. 9 Intervento diretto 1.In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l'intervento preventivo si applica l'intervento diretto fatte salve specifiche disposizioni contenute nella disciplina di zona e fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 9 bis. Nelle zone dove è prescritto l'intervento preventivo, successivamente a questo si applica l'intervento diretto là dove non è diversamente disposto dalle presenti norme. 2.L intervento diretto può essere attuato da operatori pubblici, e da privati alle condizioni previste dalle presenti norme, dal Regolamento Edilizio e dalla legislazione vigente.. 15

18 Art. 9 bis Intervento diretto previa redazione di progetti unitari 1. L intervento diretto è subordinato alla redazione di un Progetto Unitario di sistemazione urbanistica o di ristrutturazione urbanistica nei seguenti casi: per l attuazione dei comparti urbanistici di cui all allegato C nei casi espressamente previsti nella scheda di comparto ed a condizione che sia integralmente rispettato l assetto interno graficamente rappresentato nelle tavole del Piano; per interventi di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia di immobili con un potenziale insediativo superiore a 2000 mc. posti in zone A, B1, B2, nelle zone D0 per interventi che comportano cambio di destinazione d uso su lotti di dimensioni superiori a mq. 2000; nelle zone A3.1, nelle zone D4.3, nelle zone F, nelle fattispecie previste dalla normativa di zona. per altri interventi espressamente indicati dalle presenti Norme. 2, Il Progetto Unitario di ristrutturazione urbanistica o di sistemazione urbanistica dovrà contenere in linea di massima i seguenti elaborati: l inquadramento urbanistico dell area di intervento; la verifica della corrispondenza con le prescrizioni delle schede e con gli assetti progettuali contenuti nel R.U.; il progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; - la ripartizione catastale esistente; il progetto planivolumetrico degli interventi edilizi; la distribuzione delle quote edilizie e degli oneri per le opere di urbanizzazione; l eventuale definizione delle unità minime di intervento ; lo schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità di attuazione degli interventi; la programmazione temporale degli interventi; la relazione di fattibilità geologica elaborata in relazione alle caratteristiche di pericolosità geologica ed idraulica indicate nelle tavv. G6, G7, G8 e G9 del Piano Strutturale e nella cartografia del P.A.I. dell Autorità di Bacino del Fiume Arno (D.P.C.M. 06/05/05). 3. Il Progetto Unitario è sottoposto all approvazione della Giunta Municipale ed oltre che nei casi indicati al comma 1 esso può essere prescritto anche nel caso di interventi diretti di particolare complessità o che richiedano un coordinamento urbanistico. In tal caso, oltre agli elaborati di cui al comma precedente se richiesti e necessari, dovrà essere prodotto uno studio progettuale esteso ad un ambito significativo attorno all area di intervento, per verificare gli effetti dello stesso sul contesto in cui si inserisce. 4. Per i progetti unitari in attuazione dei comparti di cui all allegato C è comunque prescritto il deposito all U.R.T.T. delle indagini geologico tecniche di cui al punto 5 della Del. G. R. n del 20/10/2003. Art.10 Piani attuativi 1.I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune in attuazione del R.U. ed in conformità alla legislazione statale e regionale. Il Piano attuativo si applica obbligatoriamente in quelle zone del territorio comunale indicate nelle planimetrie e dalle presenti Norme e relativi allegati ed in particolare nei comparti urbanistici di cui all allegato C delle presenti norme. 2.I piani attuativi sono: a) i piani e i programmi indicati nel capo IV del Titolo V della L.R. 1/2005; b)i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ed aziendale (P.A.) ai sensi dell art.20 comma5 delle presenti norme; 16

19 3.La realizzazione delle infrastrutture contenute nei Piani Attuativi comprese le opere di regimazione idraulica deve essere garantita attraverso apposita convenzione o atto d obbligo unilaterale, secondo quanto definito nell art.13 delle presenti norme, da approvare dal Comune prima del rilascio delle concessioni edilizie. 4.Ove non diversamente specificato dal Regolamento Edilizio i piani attuativi dovranno essere costituiti in linea di massima dai seguenti elaborati: a) planimetria di zona in scala 1:2000; b) estratto di P.R.G. in scala 1:2000; c) estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento aggiornato sullo stato attuale delle proprietà; d) elenco delle particelle, loro consistenza, nome dei proprietari esteso all intera area d intervento; e) planimetria, in scala 1:500 o 1:1000, che illustri lo stato di fatto e di diritto dell area oggetto di intervento. f) documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze; g) rilievo strumentale del terreno, in scala 1:500 o 1:1000, con quote altimetriche; h) calcolo analitico e totale della Superficie territoriale d intervento; i) rilievo delle unità edilizie esistenti con particolare riferimento a quelle di valore storico o ambientale per le quali dovrà essere presentata una relazione storico-architettonica; l) relazione geologica di fattibilità; m) progetto planivolumetrico che illustri, con una relazione e con gli elaborati in scala 1:200 o 1:500, ciò che dell esistente si intende conservare, i nuovi corpi di fabbrica, la consistenza e la destinazione d uso dei fabbricati, la sagoma degli edifici e la loro sezione massima, le superfici fondiarie di pertinenza di ciascun fabbricato, le sistemazioni esterne, i servizi e gli impianti tecnologici, nonché le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che si intendono eseguire, incluse eventuali opere di regimazione idraulica. n) illustrazione mediante plastico o fotomontaggi dell inserimento dell intervento sotto il profilo urbanistico ed ambientale, se richiesto; o) relazione estimativa che contenga le specifiche di capitolato, le quantità ed i prezzi unitari, analitici e totali delle opere e delle aree da cedere e da realizzare con l intervento; p) schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità d attuazione dell intervento. 5.E fatta salva la facoltà dell Amministrazione Comunale di applicare quanto previsto dall art.23 della L.n.1150/1942 e dal D.P.R. 8/6/2001 n 327 sui compa rti edificatori 6.Il Piano Attuativo può interessare sia l intera area assoggettata così come perimetrato nelle tavole di piano a scala 1:2000 oppure parti organiche di esso definite dalla Amministrazione Comunale di concerto con i proprietari interessati. Non si può dare comunque attuazione a parti del comparto aventi superficie inferiore al 66% dell intero comparto. In ogni caso la realizzazione anche parziale del piano attuativo dovrà assicurare la funzionalità dal punto di vista idraulico e la corretta regimazione delle acque superficiali dell intera area assoggettata a piano attuativo. 17

20 Art. 11 Esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di privati. 1.Nei casi in cui la normativa d intervento obbliga i soggetti titolari della concessione edilizia all esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, il rilascio dell atto amministrativo, ove non diversamente disciplinato da specifici atti regolamentari del Comune, è subordinato alle seguenti procedure: - sottoscrizione da parte dei richiedenti di un atto unilaterale trascritto, (o di convenzione nei casi previsti dalla legge), con il quale si obbligano, entro la data indicata nell atto stesso, all esecuzione delle opere previste, ed alla cessione gratuita delle stesse e dei terreni su cui insistono per la quota di proprietà anche a scomputo degli oneri di urbanizzazione; - approvazione, da parte del Comune di un progetto esecutivo di opere di urbanizzazione (a cui l atto fa riferimento) da realizzarsi contestualmente ai fabbricati; - presentazione di idonea garanzia fideiussoria il cui importo e modalità di pagamento è definito con atti regolamentari dell A.C. 2.A tale procedura sono in ogni caso assoggettati gli interventi edificatori nelle zone B4.2 appositamente perimetrate nelle tavole del R.U. come interventi edilizi convenzionati. 3. In ogni caso, laddove l avente titolo sia autorizzato dal Comune alla realizzazione diretta di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria si darà luogo allo scomputo totale o parziale del contributo concessorio, limitatamente all ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione dovuti. Il Regolamento Edilizio, ex art. 26 comma 11 L. Reg. 52/99, introdurrà disciplina di dettaglio in riferimento alle modalità di determinazione del costo delle opere di urbanizzazione ai fini dello scomputo, alla loro realizzazione ed alle garanzie da prestarsi al Comune. Fino alla introduzione della predetta disciplina le modalità e le garanzie saranno determinate dal Comune di volta in volta. Art Criteri generali relativi agli standard ed al dimensionamento del R.U. 1.Il R.U., in conformità con gli indirizzi del P.S., mira a conseguire una dotazione di aree a standards di mq. 24/abitante così ripartite: - aree a verde pubblico attrezzato 12 mq./ab. - aree per l istruzione dell obbligo 4,5 mq./ab. - aree per attrezzature di interesse comune 3,5 mq./ab. - aree per parcheggi 4 mq./ab. 2.Nel primo R.U. deve comunque essere conseguita una dotazione minima di 18 mq./ab. come stabilito dall art. 3 del D.M. 1444/68. Nel primo RU e comunque entro dieci anni dalla sua approvazione, almeno a livello di tutto il territorio comunale, dovrà essere conseguita la dotazione di aree a standard di mq. 24/ab. come indicato al primo comma. 3.Fatto salvo quanto previsto per le zone RU nelle schede di comparto di cui all allegato C, ad ogni nuovo abitante insediato, a seguito della formazione di piani attuativi che prevedono nuova edificazione o demolizione e ricostruzione, dovrà corrispondere un incremento di mq. 24 di aree a standard, da reperire nell ambito dello stesso piano. 4.Il R.U. individua il volume (vuoto per pieno) come standard residenziale per abitante. 5.Ai fini della verifica del dimensionamento del Piano e del calcolo del fabbisogno di aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio della residenza si assume la previsione di 150 mc. come standard residenziale per abitante ai sensi dell art. 3 del D.M. 2/4/68 n e sulla base dell effettiva situazione abitativa presente nel territorio comunale alla data di adozione delle presenti norme. 6.La dotazione di aree a standards, per i piani attuativi relativi ad interventi di nuova edificazione e/o 18

21 demolizione e ricostruzione, non devono essere inferiori a mq.80 ogni mq.100 di superficie lorda di pavimento di attività terziarie (direzionale e commerciale) e di mq.15 ogni mq.100 di S.T. di attività produttive, escluse le sedi viarie. 7.Nel caso di piani attuativi che prevedono sia funzioni residenziali che terziarie e/o produttive, le aree a standard sono calcolate in proporzione alle diverse destinazioni d uso : in ogni caso sui parametri sopraindicati prevalgono le quantità assolute di area a standard indicate nella disciplina di zona e nelle schede allegate alle presenti Norme. 8.Ogni anno, in concomitanza con l approvazione del bilancio di previsione e del piano degli investimenti, l Ufficio Tecnico Comunale produce un rapporto sullo stato di attuazione del Regolamento Urbanistico, con particolare riferimento agli interventi sul sistema infrastrutturale ed alle dotazioni di aree a standards. Art Classificazione dello standard per parcheggi 1.Le presenti norme determinano la seguente classificazione delle aree a parcheggio in rapporto alle residenze e alle attività non residenziali: P1 : parcheggi di urbanizzazione primaria (pubblici o di uso pubblico). P2 : parcheggi e autorimesse di pertinenza degli edifici 2.I P1 nei comparti urbanistici e nei piani attuativi devono soddisfare i parametri dimensionali di cui al presente articolo e, se superiori, i valori assunti indicati nelle schede allegate alle presenti Norme. 1.Ai fini delle verifiche delle superfici a parcheggio valgono le seguenti disposizioni: - le superfici a parcheggio sono comprensive degli spazi di manovra e di accesso. 2.Nelle zone A, B1, B2 e D0 per gli interventi consentiti dalla disciplina di zona nell accertata impossibilità progettuale di raggiungere lo standard relativo ai parcheggi di tipo P1 sarà possibile monetizzare gli oneri relativi nei casi previsti e con le modalità determinate da apposito regolamento. 1. Residenza 1.I parcheggi di tipo P1 possono essere esterni all'area di pertinenza del fabbricato, antistanti o in un raggio di percorrenza congruo con la soluzione urbanistica proposta, di norma nella misura di un posto auto in ogni alloggio e comunque nella misura minima di 1 posto auto / 400 mc. di volume residenziale. Per gli alloggi di dimensioni superiori a 400 mc. il rapporto è di un posto auto ogni 1000 mc. di volume residenziale o frazione superiore a 500 mc. Dal calcolo del volume residenziale sono esclusi i volumi pertinenziali. 2.I parcheggi di tipo P2 debbono essere all'interno dell'area di pertinenza esclusiva del fabbricato, nella misura minima di mq.10/100 mc. e nelle forme stabilite dalla Deliberazione G.M. n 313 del 17/09/1994 in attuazione della L.122/ Attività direzionali - Sanitarie Socio sanitarie 1.I parcheggi di tipo P1 sono dimensionati in ragione di 40 mq per ogni 100 mq di S.U.L. destinata alle attività. 19

22 2.I parcheggi di tipo P2 sono dimensionati nella misura minima di mq 20 per ogni 100 mq di S.U.L. destinata alle attività. 3. Attività commerciali 1.Per le attività commerciali al dettaglio i parcheggi di tipo P2 sono distinti in: - parcheggi per la sosta stanziale (P2.a) dimensionati nella misura stabilita dall art.2, secondo comma della L. 122/89 maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci; - parcheggi per la sosta di relazione (P2.b) dimensionati nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita. 2.Per gli esercizi di vicinato (fino a 150 mq. di superficie di vendita, = S.V.) i P2.b sono dimensionati nella misura minima di 1 mq./1 mq. di S. V. 3.Per le medie strutture di vendita (con S.V. da 150 a 1500 mq.), i P2.b sono dimensionati nella misura minima di 1,5 mq./ 1 mq. di S.V. oltre ad 1 mq./1 mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività connesse e complementari a quelle commerciali. 4.Per le grandi strutture di vendita aventi S.V. superiore a 1500 mq., i P2.b sono dimensionati nella misura minima di 2 mq./1 mq. di S.V., oltre a 1,5 mq./1 mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico per altre attività connesse (ristoranti, bar, sale riunioni ed altri spazi destinati e funzioni complementari a quella commerciale). 5.I parcheggi di tipo P1 sono dimensionati in ragione di 40 mq. ogni 100 mq. di superficie utile lorda destinata alle attività commerciali. 6. Per le attività commerciali atipiche come definite nel Piano delle funzioni valgono tutte le disposizioni relative alle attività commerciali al dettaglio di cui ai commi precedenti: per esse la superficie di vendita si calcola come indicato all art.7 punto Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, d ora in poi esercizi di somministrazione, valgono i parametri indicati ai commi 1 e 5 per i parcheggi di tipo P1 e P2.a. I parcheggi di tipo P2.b per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura minima di 40 mq ogni 100 mq di S.U.L. destinata all attività. 8.I parametri di cui sopra si applicano nel caso di strutture di nuova costruzione. In sede di presentazione del progetto dovranno essere distintamente evidenziate le diverse tipologie di aree a parcheggio. I parcheggi di tipo P1 dovranno essere realizzati e ceduti al Comune o sottoposti a servitù di uso pubblico, mentre quelli di relazione (P2.b) dovranno essere previsti in modo da assicurare l utilizzazione pubblica nelle ore di apertura dell esercizio commerciale. 9.In caso di intervento di ristrutturazione edilizia che preveda il cambio di destinazione d uso in attività commerciale, di immobile o di unità immobiliare precedentemente destinati ad altri usi dovrà essere verificata la completa dotazione dei parcheggi previsti per le nuove costruzione. In tal caso per gli esercizi di vicinato, per le attività commerciali atipiche e per gli esercizi di somministrazione, i parcheggi di tipo P2.a potranno essere reperiti su aree pubbliche, escluse le carreggiate stradali, mentre per le altre tipologie di esercizi dovranno insistere su aree private. Nello stesso caso, nelle zone A, B1 e B2, è consentito reperire anche i parcheggi di tipo P2.b su aree pubbliche, escluse le carreggiate stradali, purchè poste nelle immediate vicinanze dell esercizio commerciale, ad una distanza da questo di norma non superiore a 100mt. 10.In caso di ristrutturazione di fabbricato o di unità immobiliare già destinata ad uso commerciale non è richiesta nessuna verifica della dotazione di aree a parcheggio per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita, nel caso in cui l intervento di ristrutturazione non sia finalizzato alla modifica 20

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