TECNICA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE. A.A Dott.ssa Tiziana Russo Spena. Dispensa n.1

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "TECNICA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE. A.A. 2012-2013 Dott.ssa Tiziana Russo Spena. Dispensa n.1"

Transcript

1 TECNICA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE A.A Dott.ssa Tiziana Russo Spena Dispensa n.1 I Pagamenti Internazionali I Termini di Consegna della Merce Il trasporto internazionale e di documenti di trasporto 1

2 I PAGAMENTI INTERNAZIONALI GENERALITÀ Una delle più grosse problematiche che gli operatori devono affrontare nelle vendite all'estero è quella concernente il "mezzo più sicuro" per ottenere il pagamento delle proprie forniture evitando e/o riducendo i rischi connessi al mancato o ritardato pagamento. Chi vende proporrà delle clausole che lo rassicurino circa l incasso, nei tempi pattuiti, del proprio credito. Chi invece acquista, si preoccuperà di avere la liquidità per effettuare il relativo pagamento, cercando di posticipare il pagamento rispetto alla consegna della merce. LA DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI PAGAMENTO Gli elementi cui l operatore deve prestare attenzione sono, in sintesi, i seguenti: il momento in cui verrà effettuato il pagamento della fornitura (quando pagare); il luogo di pagamento (dove pagare); la moneta di pagamento (in che moneta pagare); il modo con cui saranno trasferiti i fondi (come pagare); o le banche che interverranno nell operazione; la forma tecnica di pagamento che sarà utilizzata. QUANDO PAGARE Riguardo al momento in cui dovrà avvenire il pagamento le parti potranno concordare che il pagamento della fornitura sia effettuato prima, dopo o contestualmente alla consegna della merce. Si parlerà dunque di pagamento: in via anticipata in via posticipata in via contestuale Il pagamento anticipato Il pagamento anticipato per il venditore/esportatore è certamente la condizione da preferire in quanto, il compratore trasferisce l importo relativo alla compravendita prima di ricevere la merce. Il venditore spedirà la merce ordinata dal compratore soltanto quando l importo relativo alla fornitura gli sarà stato accreditato sul suo conto corrente. Il rischio così è totalmente a carico del compratore in quanto non ha la certezza che il venditore gli spedirà la merce, nella data e nel luogo pattuito e se la riceverà conforme agli standard tecnici ed alle caratteristiche stabilite nel contratto. Il compratore che si trovi in questa situazione può, comunque, cautelarsi dal suddetto rischio richiedendo al venditore di far aprire a suo favore, da una primaria banca, una garanzia a tutela dell esborso effettuato. In altri termini, si tratta di una garanzia di corretto adempimento del contratto denominata Advance payment bond. 2

3 Il pagamento posticipato Il pagamento posticipato è la situazione che preferisce il compratore, in quanto riceve la merce ordinata prima di eseguire il trasferimento del prezzo a favore del venditore. In questo caso è il venditore che si accolla tutti i rischi: deve produrre la merce, metterla a disposizione del compratore nel luogo e nei termini concordati e spedirla fino a destinazione. Con il pagamento posticipato, rispetto alla spedizione della merce, il venditore corre il rischio che il compratore potrebbe non pagare o pagare in ritardo. E senz altro la forma più diffusa e, proprio per i rischi a cui è esposto il venditore, richiede che la definizione della condizione di pagamento sia effettuata con attenzione per ridurre o superare i predetti rischi. Il pagamento contestuale: il sistema COD (cash on delivery) Il pagamento contestuale si ha quando il regolamento del prezzo della fornitura avviene contestualmente alla consegna della merce: questa forma di pagamento è molto conosciuta anche come cash on delivery - in sigla COD. In questo caso il venditore incarica uno spedizioniere di consegnare la merce solo se riceverà in cambio della stessa: banconote, oppure un assegno bancario o un assegno circolare, oppure un pagherò cambiario, oppure la firma di accettazione su di una tratta, oppure una dichiarazione bancaria di blocco dei fondi, oppure un attestazione bancaria di avvenuto trasferimento dei fondi, irrevocabile ed incondizionata a favore del venditore. Il COD risulta molto utilizzato per le spedizioni via camion in ambito europeo, soprattutto in considerazione della brevità delle distanze e quindi, dei ristretti tempi di inoltro delle merci. E infatti l unico modo per vincolare la consegna dei prodotti evitando i tempi lunghi connessi al passaggio dei documenti tra banche appartenenti a Stati diversi. Il COD è una modalità di regolamento che impone al venditore, se vuole avere il controllo dell operazione, la gestione del trasporto. Infatti, di fronte a trasporti gestiti da uno spedizioniere scelto dal compratore e operante per suo conto, il fornitore si trova esposto al rischio che la merce venga consegnata anche a fronte di mezzi di pagamento a lui non graditi. Inoltre se, per qualsiasi motivo, la merce subisse danneggiamenti o furti, la prima conseguenza sarebbe che il cliente non pagherebbe ed il venditore non avrebbe nemmeno lo spedizioniere di sua fiducia sul quale rivalersi o con il quale gestire al meglio la situazione. BANCHE E LUOGO DI PAGAMENTO (DOVE PAGARE) Il pagamento di una qualsiasi transazione commerciale internazionale avviene tramite il sistema bancario che ha dato vita ad una serie di rapporti di corrispondenza. Il luogo di pagamento può essere, inoltre, a seconda dei casi: nel Paese del venditore, presso cioè, una banca italiana con cui l'esportatore intrattiene un rapporto di conto; nel Paese del compratore, presso, cioè, una banca all'estero nel caso, ad esempio, di pagamenti veicolati attraverso circuiti elettronici di incasso e/o utilizzando conti accentrati di banche italiane all'estero; 3

4 una banca all'estero, in caso di crediti documentari utilizzabili presso banche estere nel Paese del compratore o in Paesi terzi. La clausola di pagamento deve, pertanto, definire quali saranno le banche coinvolte nell'operazione di regolamento, decisione, questa, di rilevanza fondamentale, quando le banche sono chiamate a svolgere un ruolo attivo di garanzia del pagamento, sia nel caso in cui il regolamento della fornitura avvenga mediante Credito documentario, sia qualora venga pattuito il rilascio di una garanzia bancaria a prima domanda, anche nella forma di una "Stand by Letter of credit", da parte dell'acquirente IN CHE MONETA PAGARE Gli operatori economici sanno bene che, quando si opera con una controparte estera, occorre concordare in quale moneta fissare il prezzo della vendita, che può essere: in unità di conto nazionale nella moneta della controparte estera; in altra moneta. Fatturare le proprie vendite o ricevere la fattura di acquisto nella moneta della controparte estera o in altra moneta comporta per il venditore (nel primo caso) e/o per il compratore (nel secondo caso), l esporsi al rischio di cambio. Questa aleatorietà, dovuta all'oscillazione del rapporto di cambio fra le diverse monete, ha subito notevoli cambiamenti a causa dell'introduzione della Moneta Unica Europea (Euro), avvenuta il 1 gennaio La conseguenza più significativa per gli operatori economici, è che il rischio di cambio non è più presente nei crediti o debiti che le imprese avranno nei confronti dei loro clienti o fornitori, residenti nei Paesi UE determinando, così, minori oneri finanziari e minori costi gestionali nelle transazioni con l'estero. Con l'introduzione dell'euro ogni valuta ha un rapporto di cambio fisso nei confronti dell'euro. QUALI LE FORME DI PAGAMENTO Le diverse forme di pagamento in uso nel commercio internazionale sono: il bonifico bancario; la rimessa di assegni; l incasso semplice di effetti e/o ricevute bancarie; l incasso documentario; l apertura di credito documentario. La scelta di una delle forme di pagamento sopra indicate implica un livello di rischio, circa l incasso del credito da parte del venditore, che varia anche in funzione delle altre condizioni contrattuali come ad es il termine con cui viene resa la merce (cfr. incoterms nel seguito della trattazione), le normative interne e le consuetudini del paese importatore; la situazione politicoeconomica del paese in cui risiede la controparte (rischio Paese); ecc. Nel seguito sono dettagliate le modalità di pagamento nella forma dell incasso documentario e dell apertura di credito documentario molto diffuse nelle compravendite internazionali. 4

5 L INCASSO DOCUMENTARIO L incasso documentario consiste in una forma di pagamento in base alla quale il venditore conferisce alla propria banca mandato di incassare l importo della fornitura dal compratore (o di raccoglierne l accettazione su una tratta), contro consegna dei documenti rappresentativi della merce. Per assolvere il mandato, la banca del venditore trasmette i documenti ad una banca sulla piazza del compratore, la quale si occupa dell incasso o dell accettazione. L' incasso documentario prevede la consegna della merce dietro pagamento ma nell'incasso documentario i documenti solitamente viaggiano separati (circuito bancario) dalla stessa. Pertanto, questa forma di regolamento trova una valida applicazione nelle forniture su destinazioni sufficientemente lontane in cui il trasporto viene gestito via mare. Ciò evita che la merce arrivi prima dei documenti necessari per ritirarla (cosa che accade frequentemente in occasione di trasporti su strada, aereo o via mare su tratte brevi, con conseguenti spese di sosta che originano sempre contestazioni). L incasso documentario si presenta in due tipologie: contro pagamento (D/P, ovvero "documents against payment"), se il compratore deve provvedere al pagamento per entrare in possesso dei documenti relativi alla merce. Tale forma di pagamento è conosciuta anche con il nome C.A.D. (cash against documents). contro accettazione (D/A, ovvero "documents against acceptance), quando il compratore può entrare in possesso dei documenti rappresentativi della merce accettando una cambiale tratta o firmando un pagherò cambiario, entrambi con data di scadenza certa. A seconda che il ritiro dei documenti sia subordinato al pagamento o all'accettazione, l'operazione di incasso documentario si svilupperà nel modo che segue: Il venditore spedirà la merce al compratore nel luogo da questi indicato nel contratto di compravendita. Il venditore (principal) raccoglierà tutti i documenti previsti consegnandoli alla propria banca, accompagnati da una lettera di istruzioni indicante chiaramente: il nominativo del trassato - cioè dell acquirente estero con il relativo indirizzo; la banca estera d appoggio - cioè la banca estera cui spedire i documenti e a cui dare le istruzioni circa l incasso e/o l accettazione; chi deve pagare le spese e le commissioni d incasso. La banca "trasmittente" (remitting bank) provvederà al successivo inoltro dei documenti consegnati. La banca incaricata dell incasso (collecting bank) informerà il compratore direttamente o tramite la banca presentatrice (presenting bank) dell'arrivo dei documenti, invitandolo a presentarsi agli sportelli per il ritiro degli stessi contro pagamento dell'importo (D/P), oppure contro accettazione (D/A). A questo punto: se il ritiro dei documenti è subordinato al pagamento, la banca presentatrice consegnerà gli stessi contro pagamento ed accrediterà la banca trasmittente per il successivo bonifico al venditore/beneficiario; se invece il ritiro dei documenti è subordinato all accettazione, ad esempio di una tratta, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato contro accettazione della tratta (o contro firma del pagherò) che potrà trattenere presso di sé per il successivo incasso alla scadenza ed 5

6 accredito alla banca italiana oppure, a seconda delle istruzioni ricevute, restituire la tratta accettata (o il pagherò) alla banca trasmittente. Il compratore può così sdoganare e ritirare la merce; La banca presentatrice trasferisce l'importo alla banca trasmittente tramite la banca incaricata nel caso di D/P, mentre nel caso di accettazione (D/A), avvisa dell'avvenuta accettazione e trattiene presso di sé (se le istruzioni sono in tal senso) la tratta accettata, il pagherò cambiario o l'impegno di pagamento per il successivo incasso alla scadenza. La banca trasmittente accredita l'importo al venditore SCHEMA DI INCASSO DOCUMENTARIO PER DOCUMENTI CONTRO PAGAMENTO ORDINANTE (COMPRATORE) 1 contratto TRASSATO (COMPRATORE) 3 consegna i documenti 2 spedisce la merce accredito paga e ritira i 6 9 presenta i documenti documenti 7 BANCA TRASMITTENTE BANCA PRESENTATRICE 4 invia i documenti 4 BANCA INCARICATA 8 trasferisce i fondi 5 invia i documenti per la presentazione al trassato L incasso documentario sembra offrire al venditore assolute garanzie circa l incasso del credito, invece, i rischi che si devono affrontare sono molti e pesanti. La banca infatti non assume alcuna responsabilità circa il buon esito dell operazione né tantomeno assume alcun impegno a pagare. Essa si limita all esecuzione del mandato di incasso nel rispetto delle istruzioni impartite dal venditore. IL CREDITO DOCUMENTARIO 6

7 Il credito documentario consiste in un impegno inderogabile assunto da una banca, su ordine dell acquirente, ad effettuare una certa prestazione a favore del venditore contro presentazione dei documenti richiesti, conformi a quanto indicato nel credito stesso. La prestazione della banca può consistere: nel pagamento di una somma, a vista o a scadenza (se è prevista una dilazione); nell accettazione di cambiali tratte a vista o a scadenza; nella negoziazione di cambiali tratte e/o documenti. Il regolamento tramite credito documentario costituisce in assoluto la forma che tutela maggiormente entrambe le parti. Il venditore, infatti, se presenta i documenti richiesti dal credito secondo le modalità ed i tempi previsti, è sicuro di ricevere quanto dovuto. L impegno a pagare, infatti, viene assunto in prima persona da una banca in modo diretto ed autonomo, e non è soggetto ad alcuna eccezione o azione da parte dell ordinante. L acquirente, dal canto suo, ha la certezza che la banca pagherà solo dopo aver verificato la correttezza dei documenti. E importante rimarcare il fatto che il credito documentario si basa esclusivamente su documenti e non su merci o altre prestazioni che costituiscono l oggetto dell operazione commerciale. Ne deriva che la buona riuscita nell utilizzo di questa forma di pagamento scaturisce direttamente dalla cura con la quale il credito viene aperto e dalla precisione con cui vengono redatti i documenti da presentare. La procedura in cui si articola l'operazione è riportata nel BOX che segue Acquirente e venditore, concluso il contratto, dovranno concordare tutti gli elementi che saranno oggetto dell emissione del credito documentario. L acquirente/ordinante, in conformità agli accordi stipulati nel contratto di vendita, incarica la propria banca di emettere il credito documentario un importo indicato a favore del venditore/beneficiario. La banca dell ordinante (banca emittente), prima di accettare l incarico, esamina l operazione sotto l aspetto fiduciario; soltanto in presenza di apposite garanzie (precostituzione dei fondi) sarà disposta ad aprire il credito. La banca emittente quindi emette il credito a favore del beneficiario appoggiandolo sulla banca indicatagli dall ordinante stesso. La banca del venditore(banca avvisante), ricevuto il testo dell apertura di credito documentario, ne verifica l autenticità (controllo firme e/o chiavi) ed avvisa immediatamente il beneficiario inviandogli la fotocopia del testo del credito documentario accompagnato dalla lettera di notifica. Nel caso il credito lo richieda e sempre che sia disposta a farlo, la banca avvisante potrà confermare il credito documentario assumendosi anch'essa l'impegno irrevocabile ad eseguire la prestazione a favore del beneficiario. Il venditore/beneficiario, che riceverà il testo del credito, controllerà che il credito sia stato emesso secondo gli accordi presi con il compratore e di essere in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni fissate nel credito. Se non si è in grado di rispettare anche uno solo dei termini delle condizioni è opportuno contattare subito l acquirente/ordinante affinché faccia apportare le modifiche al credito. Il beneficiario a questo punto può preparare la merce e spedirla all ordinante secondo gli accordi presi. A spedizione effettuata, il beneficiario provvederà a raccogliere tutti i documenti richiesti e a consegnarli alla banca designata entro la data di validità del credito per il relativo utilizzo. La banca che riceve i documenti avrà tempo 7 giorni lavorativi, successivi al giorno di ricevimento, per esaminarli con cura ed accertare la loro conformità. Nel caso accetti i documenti, in quanto conformi ai termini e alle condizioni previste nel credito, potrà eseguire la prestazione a favore del venditore/beneficiario. Pertanto la banca, a seconda di quanto stabilito nel credito, pagherà a vista, si impegnerà a pagare ad una data stabilita, accetterà una tratta con scadenza a vista o ad una certa data, impegnandosi a pagare alla scadenza oppure negozierà una tratta e/o dei documenti oppure in assenza di designazione e/o di conferma si limiterà ad inviare i documenti alla banca emittente, dandole istruzioni precise circa il 7

8 successivo pagamento. La banca, dopo aver seguito - se del caso - la prestazione a favore del beneficiario, a seconda dei casi invierà i documenti alla banca emittente. La banca emittente avrà tempo anche lei 7 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dei documenti per esaminarli e controllarne la conformità. Li consegnerà quindi all ordinante addebitandogli l importo concordato L ordinante si recherà in dogana e potrà così sdoganare e ritirare la merce. Le parti interessate da questa operazione sono: L ordinante (applicant) è l acquirente che, concluso il contratto con il venditore, darà istruzioni alla propria banca circa l emissione del credito documentario. La banca emittente (issuing bank) è la banca che, su incarico dell ordinante, emette il credito documentario a favore del venditore/beneficiario impegnandosi ad eseguire una prestazione che riguarderà il pagamento, l accettazione o la negoziazione. La banca avvisante (advising bank) è la banca su cui viene appoggiata l apertura di credito documentario e che, a sua volta, avvisa il beneficiario dell emissione del credito, allegando copia dello stesso. La banca designata (nominated bank) è la banca autorizzata ad effettuare la prestazione secondo le modalità indicate dalla banca emittente. Di solito è la stessa banca avvisante. La banca confermante (confirming bank) è la banca che, su richiesta della banca emittente, aggiunge il suo impegno ad effettuare la prestazione. Il beneficiario (beneficiary) è il venditore a favore del quale viene emesso il credito e che riceverà la prestazione solo quando consegnerà alla banca nel luogo prescritto, i documenti richiesti dal credito. Se tutte tali fasi assumono particolare importanza nel contesto dell'operazione in quanto da esso derivano obblighi e responsabilità da parte delle banche che intervengono nell'operazione, diventa essenziale per l'esportatore porre attenzione alla forma con cui il credito sarà emesso. L'emissione del credito documentario corrisponde al momento in cui una banca, su istruzione del compratore (ordinante), emette il credito a favore del venditore (beneficiario), dandone avviso ad una banca nella piazza del venditore, secondo quanto viene raffigurato nello schema seguente. VENDITORE ESPORTATORE (Beneficiary) EMISSIONE DEL CREDITO DOCUMENTARIO 1 Conclusione di un contratto di fornitura ACQUIRENTE IMPORTATORE (Applicant) 4 Avviso dell'avvenuta emissione del credito con eventuale conferma 2 Incarico di aprire il credito documentario 3 Emissione del credito BANCA AVVISANTE (Advising bank) BANCA EMITTENTE (Issuing bank) 8

9 Il credito documentario può, pertanto, essere revocabile o irrevocabile. Nel primo caso l impegno assunto dalla banca può essere modificato o annullato prima dell esecuzione dell operazione, senza preventivo avviso al beneficiario. Come si intuisce, un credito documentario revocabile perde completamente la funzione di garanzia, che rappresenta invece l obiettivo per cui il venditore decide di utilizzare tale modalità di pagamento. Un credito irrevocabile costituisce invece un impegno inderogabile per la banca che lo ha emesso. Essa diventa l obbligato principale e, da quel momento in poi, non è più possibile modificare o annullare il credito senza il consenso di tutte le parti interessate. FORMA DEI CREDITI DOCUMENTARI CREDITO DOCUMENTARIO REVOCABILE IRREVOCABILE NON CONFERMATO CONFERMATO SENZA DESIGNAZIONE CON DESIGNAZIONE Le norme che disciplinano i rapporti giuridici e le procedure in tema di crediti documentari, specificano che, se non viene indicata la revocabilità o la irrevocabilità di un credito, questo è considerato irrevocabile. Quando all impegno della banca emittente va ad aggiungersene uno autonomo ed irrevocabile da parte di un altra banca (detta banca confermante, che normalmente è la banca avvisante ), il credito si dice confermato. Se ciò non accade il credito è non confermato. Nel caso di credito non confermato ma con designazione, la banca avvisante potrà decidere di verificare la conformità dei documenti ed eseguire le prestazioni per conto della banca emittente. Come risulta evidente, un credito documentario irrevocabile e confermato da altra banca diversa da quella emittente rappresenta la forma in assoluto più sicura di incasso per il venditore (e per questo la più opportuna per forniture verso paesi ad elevato rischio politico). Effettuata la spedizione della merce riferita al credito emesso, il beneficiario dovrà presentare i documenti richiesti alla banca indicata nel testo della lettera di credito, secondo le modalità prescritte, al fine di ottenere la prestazione promessa. ***** Oltre alla forma classica di credito documentario vista fino a questo punto, ne esistono altre destinate a soddisfare specifiche esigenze degli operatori. Esse sono: Il credito trasferibile (transferable credit): 9

10 Questa particolare forma consente al beneficiario di disporre che il credito aperto a suo favore possa essere trasferito ad un altro beneficiario, per l intero importo o parzialmente. Affinché un credito sia trasferibile, occorre che sia espressamente denominato come tale dalla banca emittente. Può, inoltre, essere trasferito soltanto nei termini e alle condizioni precisate nel credito originario. Lo scopo del venditore è quello di entrare in possesso della merce da consegnare all acquirente senza movimentare fondi propri o senza dover ricorrere a fidi bancari. Il credito trasferibile viene perciò utilizzato normalmente quando il venditore non è l effettivo fornitore della merce, ma un intermediario (agente, commissionario, società di import/export) che dovrà a sua volta acquistarla per rivenderla. In alcuni casi, quando il primo beneficiario è un agente o un commissionario, il credito verrà trasferito all effettivo fornitore per l intero importo dietro pagamento di una provvigione; qualora invece il primo beneficiario sia una società di import/export, questa vorrà conservare la titolarità della fornitura e perciò trasferirà un importo minore rispetto a quello originario del credito, ottenendo così il suo guadagno. E opportuno ricordare che un credito trasferibile deve essere emesso come tale e che può essere trasferito una sola volta (perciò non può esservi un terzo beneficiario). Il credito sussidiario o controcredito (back to back credit): Il back to back credit prevede che, su ordine del beneficiario di un credito irrevocabile, venga aperto un nuovo credito a favore di un secondo beneficiario. In altre parole, il controcredito si realizza quando il beneficiario di un credito documentario irrevocabile dispone, a sua volta, di aprire un credito documentario back to back a favore di terzi per l acquisto - di solito - delle merci che sono oggetto del credito base. Se il credito base e il controcredito sono correlati ed interdipendenti da un punto di vista strettamente economico, non lo sono da un punto di vista giuridico, in quanto il back to back, prevedendo due crediti distinti ed autonomi tra loro, non è in alcun modo assoggettato alle condizioni del credito base come lo è invece il credito trasferibile. Il credito rotativo (revolving credit): Un credito rotativo è un credito che prevede l impegno da parte della banca emittente di rinnovare, di volta in volta, l impegno a pagare, ad accettare o a far effettuare il pagamento, ripristinando quindi l importo iniziale del credito. In pratica è una normale apertura di credito il cui importo, dopo ogni utilizzo, viene ripristinato automaticamente e messo a disposizione del beneficiario per un determinato numero di volte. Dunque, è una tipologia di credito che ha come presupposto un contratto tra compratore e venditore, in cui vengano previste un certo numero di forniture nel tempo. Può essere cumulativo o non cumulativo: il primo prevede che eventuali importi non utilizzati in un primo tempo vengano aggiunti alla frazione successiva. Il credito con clausola rossa o con anticipazione (red clause credit): Con il credito di anticipazione si autorizza il pagamento di somme al beneficiario prima della presentazione dei documenti, dietro rilascio di una ricevuta nella quale venga dichiarato l impegno di destinare tali somme al pagamento ed alla spedizione delle merci, o comunque alla predisposizione della fornitura. Una forma particolare di credito con anticipazione è quella cosiddetta con clausola verde, in cui l anticipo viene concesso solo dietro una ricevuta di deposito in magazzini pubblici della merce oggetto del contratto e dietro impegno scritto del beneficiario a presentare i documenti nei termini e secondo le modalità pattuite. Il credito stand by (stand by letter of credit): Diversamente dal credito documentario nella forma standard, il credito stand by non costituisce un impegno diretto della banca (emittente o confermante) a pagare, ma una garanzia di pagamento che la banca rilascia al beneficiario nel caso di inadempimento del debitore. L impegno che la banca 10

11 assume con la stand by è pertanto, di tipo passivo, in quanto si attiva solo qualora il compratore non paghi regolarmente secondo gli accordi contrattuali. Rispetto al credito documentario classico, la stand by semplifica di gran lunga la gestione dell operazione poiché, nel caso di regolare adempimento da parte del debitore, la sua funzione non viene attivata e non devono essere presentati tutti quei documenti, che sono invece indispensabili per ottenere il pagamento nelle normali operazioni di credito documentario (e che spesso sono fonte di contestazioni). In altre parole, una volta che la lettera di credito stand by è aperta, i rapporti continuano ad essere intrattenuti direttamente tra compratore e venditore. Se l accordo sul pagamento prevede per esempio, una dilazione di 30 giorni dalla data fattura (o dalla bill of lading), la merce può essere spedita ed il compratore la può ritirare senza attendere i documenti rappresentativi che, diversamente dal credito documentario, gli vengono spediti direttamente (evitando così il rischio che la merce arrivi prima dei documenti e debbano essere pagate le spese di sosta o di immagazzinamento). Alla data di scadenza del pagamento, se il debitore è inadempiente, il venditore presenta alla banca i documenti previsti dalla stand by, contenenti una dichiarazione di mancato pagamento, e gli viene riconosciuto l importo della fornitura. Ma se il debitore paga regolarmente (come si spera succeda nella maggior parte dei casi) la stand by non viene attivata e l operazione si chiude perciò senza ulteriori adempimenti amministrativi (non vanno presentati documenti particolari) e con un sensibile contenimento in termini di commissioni bancarie. Per concludere, è possibile affermare che la stand by letter of credit è una forma particolare di credito documentario il cui scopo è analogo a quello della garanzia di pagamento, in quanto serve ad assicurare il pagamento in caso si inadempienza da parte dell'ordinante. Nel caso di forniture singole o distanti nel tempo, è preferibile l'emissione di un credito documentario. Qualora vi siano forniture ripetitive (un ordine aperto), può essere conveniente utilizzare la stand by, il cui importo sarà pari alla massima esposizione dell'esportatore. 11

12 I TERMINI DI CONSEGNA DELLA MERCE (GLI INCOTERMS) Una delle fasi più delicate in un rapporto di compravendita è il momento del trasferimento della merce dal venditore all'acquirente. Questo momento diviene ancor più centrale se si pensa che le due parti sono separate da distanze geografiche notevoli che non permettono, talvolta di seguire l'intero iter del trasporto. Per tentare di regolamentare il passaggio della merce, a cui sono connessi rischi gravanti sulla stessa determinati dalle difficoltà logistiche, si è deciso, a livello internazionale, di introdurre una serie di termini di resa merce che vengono soprannominati Incoterms. Gli Incoterms (International Commercial Terms) sono dei termini di resa merce che permettono di individuare e stabilire: chi sopporta i costi di trasporto, di assicurazione merce, di sdoganamento (in caso di paesi extra UE) e quando avviene il passaggio di rischi e responsabilità dal venditore al compratore. L'assenza di una precisa definizione dei termini di resa merce creò nel passato non pochi disagi agli operatori, in quanto i termini erano soggetti ad interpretazioni molteplici e spesso ambigue, se non specificate: accadeva che a causa di usi e consuetudini nazionali diverse, benchè essi venissero bene o male riconosciuti da tutti, incorressero in interpretazioni personali a totale discrezione degli operatori; questo generava problemi e rendeva valida ogni versione Per questo motivo la Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI) elaborò per la prima volta nel 1936, la serie degli Incoterms. È importante sottolineare che gli Incoterms non sono leggi, ma regole facoltative: esse sono state accettate dalla maggior parte dei Paesi, ma al fine della loro validità è opportuno che siano richiamate espressamente nel contratto, precisando la fonte di riferimento "Incoterms 2000". In caso contrario in una situazione di controversia, fanno testo le leggi applicabili nazionali, che di volta in volta e caso per caso verranno utilizzate. È necessario allora proporre, in fase contrattuale, che il significato che verrà dato al termine di resa della merce sia quello degli Incoterms: basterà aggiungere dopo la sigla del termine di resa scelto, la dicitura "Incoterms 2000", così da definire con precisione e chiarezza il significato che si intende dare al termine di resa della merce. Gli Incoterms non contemplano condizioni contrattuali relative, per esempio, alle modalità di pagamento, o di passaggio della proprietà e in genere tutte le condizioni patrimoniali e finanziarie connesse alla esecuzione del negozio giuridico principale. Il loro campo di azione e le loro funzioni, vengono individuate dalle parti attraverso il riconoscimento di quattro punti o momenti fondamentali, trovando risposte alle seguenti domande: Chi paga il trasporto del tratto principale? Come e dove avviene la consegna della merce? Dove e quando si verifica il passaggio dei rischi dal venditore al compratore? Chi si assume tutti gli altri oneri connessi con il trasporto delle merci (emissione documentazione, spese di carico e scarico, operazioni doganali, assicurazione delle merci, ecc...)? Solo in questo modo sarà possibile alle parti individuare con precisione il punto critico ossia la zona di demarcazione tra le obbligazioni del venditore e quelle del compratore, requisito fondamentale di un contratto, questo, che permette di pianificare con i costi anche i rischi. La revisione del 1990 (Incoterms 90) ha adottato tredici termini suddivisi in quattro diversi gruppi contraddistinti dalle lettere E-F-C e D che corrispondono alle iniziali degli acronimi di tre lettere utilizzati per identificarli, che sono stati confermati con l'ultima revisione degli "Incoterms 2000", 12

13 approvata nel 1999 ed in vigore dal 1 gennaio Nel 2010 gli Incoterms sono stati ulteriormente revisionati e la nuova versione è entrata in vigore dal primo gennaio La revisione degli Incoterms ha introdotto alcune specificità ulteriori nel dettagliare le rispettive responsabilità delle contraenti e ha semplificato solo per il gruppo D le tipologie previste portandole da 5 a 3. Le sigle adottate dalla CCI, ripartite nei quattro gruppi sopra citati stanno ad indicare quanto segue: GRUPPO E Partenza GRUPPO F Trasporto principale non pagato GRUPPO C Trasporto principale pagato GRUPPO D Arrivo Vesione 2000 Versione 2010 EXW Franco fabbrica (Ex works) FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP Franco vettore (Free Carrier) Franco lungo bordo (Free Alongside Ship) Franco a bordo (Free On Board) Costo e nolo (Cost and Freight) Costo, assicurazione, nolo (Cost, Insurance and Freight) Trasporto pagato fino a (Carriage Paid To) Trasporto e assicurazione pagati fino a (Carriage and Insurance Paid To) Reso frontiera (Delivered At Frontier) Reso ex ship (Delivered Ex Ship) Reso banchina sdoganato (Delivered Ex Quay) Reso non sdoganato (Delivered Duty Unpaid) Reso sdoganato (Delivered Duty Paid) DAP Delivered at Place e DAT Delivered at Terminal DDP- Reso sdoganato (Delivered Duty Paid) Gruppo E:(Ex works). Non è proprio un gruppo perché è unico. Termine di partenza. Sta ad indicare che tutti i costi ed i rischi sono a carico del compratore con la messa a disposizione, da parte del venditore, della merce per il caricamento. Il venditore adempie le sue obbligazioni consegnando la merce al compratore nel luogo indicato (la propria fabbrica e/o magazzino) senza obbligo di curarne il carico sul veicolo predisposto dal compratore. Obblighi del venditore: Mettere la merce a disposizione del compratore nel suo stabilimento senza caricarla sul mezzo di trasporto salvo eventuali deroghe che dovranno essere espressamente concordate. Obblighi del compratore: Prendere in consegna la merce sopportando tutti i costi e i rischi dal magazzino del venditore in poi. Questo termine rappresenta il livello minimo di obblighi per il venditore e proprio per l'uso che viene fatto da chi vende. Si suggerisce di riflettere sul fatto che non sempre è vero che il termine EXW sia la migliore soluzione per chi vende perché, in tal caso, il trasporto della merce è gestito dal compratore ed il venditore, spossessandosi della merce alla partenza, ne perde il controllo. Gruppo F: (Free che, in questo caso, sta per gratis). Secondo le clausole appartenenti a questo gruppo il compratore avrà diritto di far rimettere la merce, gratuitamente per lui (per i costi di trasporto, beninteso), al vettore o a bordo della nave in partenza, o comunque dove avviene il raggruppamento o consolidamento delle merci prima di partire per l itinerario principale del viaggio. Quindi il costo del trasporto principale è a carico del compratore che stipula e paga il contratto di trasporto. Il rischio passa dal venditore al compratore alla partenza con la consegna della merce allo spedizioniere/vettore indicato dal compratore. 13

14 . FCA - free carrier "named place" (Franco vettore "luogo convenuto") Il venditore deve consegnare la merce al vettore indicato dal compratore, nel luogo convenuto. Obblighi del venditore: Consegnare la merce, sdoganata all'esportazione, al vettore o spedizioniere indicato dal compratore nel luogo convenuto. Obblighi del compratore: Comunicare al venditore il nome del vettore o spedizioniere designato, stipulando il contratto di trasporto e dando precise istruzioni circa il luogo di consegna della merce a seconda di quanto concordato con il venditore circa il luogo convenuto, sostenendo quindi da questo momento tutti i costi ed i rischi relativi. FAS - free along side "named port of shipment" (Franco lungo bordo "porto di imbarco") Il venditore ha l'obbligo di consegnare la merce sotto bordo, sulla banchina o nel magazzino del porto di imbarco convenuto. Obblighi del venditore: Consegnare la merce, sdoganata all'esportazione, lungo la banchina del porto di imbarco convenuto, sotto bordo della nave. Obblighi del compratore: Nominare un vettore; prendere in consegna la merce nel porto di imbarco convenuto sottobordo della nave alla data stabilita, sopportando tutti i costi ed i rischi dal momento in cui la merce è stata consegnata lungo il bordo della nave nel porto di imbarco; Curare lo sdoganamento nel Paese di destinazione della merce Punto Critico di questo termine è lungo la banchina sottobordo della nave al porto di imbarco ( per es: è possibile che vi siano problemi di attracco per la nave, in questo caso per evitare di pagare controstallie il venditore puo usufruire di chiatte per effettuare il caricamento in mare, assumendosi sempre il costo e il rischio fino a sottobordo della nave). FOB - free on board port of shipment (Franco a bordo porto di imbarco) Il venditore adempie le sue obbligazioni fino al caricamento delle merci sulla nave nel porto convenuto per l'imbarco. Obblighi del venditore: Consegnare la merce sdoganata all'export a bordo della nave indicata secondo gli usi del porto di imbarco. La sua responsabilità circa la merce cessa nel momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. Obblighi del compratore: Stipulare il contratto di trasporto sostenendo tutti i costi ed i rischi dal momento in cui la merce ha superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Se, ad esempio, un esportatore vende dei mobili ad un distributore statunitense, impegnandosi a fargli pervenire la merce fino al porto di partenza (Genova), a provvedere al caricamento della stessa sulla nave e a sostenere le spese di sdoganamento in Italia, mentre tutti i costi successivi (nolo fino a destino, assicurazione della merce, operazioni di scarico della stessa e sdoganamento) sono a carico dell'acquirente, è opportuno utilizzare la sigla corrispondente alla ripartizione dei costi descritta indicando il luogo di partenza e l'assoggettamento agli stessi. Quindi: Fob, port of Genova, as per Incoterms 2000 della CCI: Tutto questo va definito nell'atto contrattuale (fattura proforma, conferma d'ordine o qualsiasi altro atto che evidenzi la conclusione ed il perfezionamento di un accordo commerciale tra le parti): non è sufficiente riportarlo solo sulla fattura commerciale, in quanto la stessa è un documento di natura commerciale e non contrattuale. N:B le Clausole FAS e FOB si applicano solo in caso di trasporto marittimo o fluviale Gruppo C: (Cost, Carriage). I termini di questo gruppo ne comprendono due esclusivamente dedicati al trasporto via mare, ossia CFR e CIF, e due utilizzabili per trasporti intermodali o con altri mezzi che non siano la nave: il CPT e CIP. Il trasporto principale è a carico del venditore che stipula e paga il contratto di trasporto. Il rischio passa, invece, dal venditore al compratore alla partenza, al momento della consegna della merce allo spedizioniere. 14

15 CFR - cost and freight "port of destination" (Costo e nolo "porto di destinazione") Il venditore deve pagare tutte le spese fino al porto di destinazione mentre i rischi e ogni costo causato da eventi successivi al caricamento delle merci sulla nave nonché i costi relativi all'assicurazione delle merci dal caricamento in poi sono trasferiti al compratore, dal momento in cui le merci sono state caricate sulla nave nel porto di imbarco. Obblighi del venditore: consegnare la merce a bordo della nave nel porto di partenza, sostenendo le spese di sdoganamento all'export e tutti i costi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto, scegliendo il vettore cui affidare la spedizione e concludendo il contratto. Sopportare i rischi fino a quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. Obblighi del compratore: Ritirare la merce nel porto di destinazione convenuto, sostenere le spese doganali all'import, sopportare tutti i rischi dal momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. Con questo termine di resa della merce, il venditore non ha l'obbligo di assicurare la merce. CIF - cost, insurance and freight "port of destination" (Costo, assicurazione e nolo "porto di destinazione") Il venditore ha gli stessi obblighi visti nella resa CFR ed in più deve sopportare i costi relativi alla stipula di una polizza di assicurazione contro i rischi di perdita o avaria delle merci durante il trasporto. Obblighi del venditore: Consegnare la merce a bordo della nave nel porto di partenza sostenendo le spese di sdoganamento all'export e tutti i costi relativi sia al trasporto che all'assicurazione della merce fino al porto di destinazione convenuto. Concludere il contratto di trasporto con il vettore prescelto e stipulare, per conto del compratore, una polizza assicurativa per la copertura del rischio di danno alla merce durante il trasporto. Sopportare, infine, i rischi fino a quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. Obblighi del compratore: Ritirare la merce nel porto di destinazione sostenendo le spese doganali all'import e sopportare tutti i rischi dal momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. In caso di avaria o perdita della merce durante il trasporto sarà il compratore che dovrà contattare la compagnia con cui la merce è stata assicurata per richiedere il risarcimento. Con questo termine di resa della merce al venditore, contrariamente a quanto avviene per il CFR, spetta l onere di provvedere alla stipula di un contratto di assicurazione, di cui è tenuto a corrispondere soltanto il minimo dell'"institute Cargo Clauses" (ICC) salvo diversi accordi fra le parti. CPT - carriage paid to "place of destination" (Trasporto pagato fino a "luogo di destinazione") Il venditore deve pagare il trasporto fino al luogo di destinazione convenuto. Il rischio di perdita o avaria delle merci, così come ogni onere relativo alle merci in viaggio (costo assicurazione merce) è a carico del compratore dal momento in cui le merci sono consegnate al vettore o spedizioniere. Obblighi del venditore: Consegnare la merce sopportando tutte le spese relative al trasporto fino al luogo di destinazione convenuto, sostenendo le spese per le formalità doganali in export. Scegliere il vettore o lo spedizioniere, concludere il contratto di trasporto e sopportare tutti i rischi fino al momento in cui la merce viene consegnata al vettore per la spedizione. Obblighi del compratore: Ritirare la merce dal vettore o spedizioniere nel luogo convenuto, sopportando le spese per le formalità doganali all'import e sopportare tutti i rischi dal momento in cui la merce viene consegnata al vettore. Come per il termine CFR, anche in questo caso il venditore non è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione della merce. Nel caso di danni alla merce avvenuti durante il trasporto o in caso 15

16 di disguidi accertati a destino, il compratore può rifiutarsi di pagare la merce o detrarsi una certa somma all'importo della fattura da pagare. CIP - carriage and insurance paid to "place of destination" (Trasporto e assicurazione pagati fino a "luogo di destinazione") Il venditore ha gli stessi obblighi visti nella resa CPT; inoltre, deve sostenere i costi per la copertura assicurativa dei rischi relativi alla perdita e all'avaria delle merci. Obblighi del venditore : Consegnare la merce sopportando tutte le spese relative sia al trasporto che all'assicurazione della merce fino al luogo di destinazione convenuto oltre alle spese di sdoganamento all'export. Scegliere il vettore/spedizioniere, concludere il contratto di trasporto con lo stesso e stipulare, per conto del compratore, una polizza assicurativa, sopportando tutti i rischi fino al momento in cui la merce viene consegnata al vettore per la spedizione. Obblighi del compratore: Ritirare la merce dal vettore/spedizioniere nel luogo convenuto sopportando le spese per le formalità doganali all'import e farsi carico di tutti i rischi dal momento in cui la merce viene consegnata al vettore. Con il termine CIP si può dare alla propria clientela un servizio completo che comprende: il costo del trasporto della merce fino a destino e la copertura assicurativa, lasciando i rischi della spedizione al compratore, a partire dal momento in cui la merce viene consegnata al vettore alla partenza. Con esso il venditore deve farsi carico delle spese relative all'assicurazione della merce in cui, come per il termine CIF, è tenuto a corrispondere soltanto il minimo dell'"institute Cargo Clauses". N:B le Clausole CFR e CIF si applicano solo in caso di trasporto marittimo o fluviale Gruppo D: (Delivered reso, o consegnato a destino). Termini di arrivo. Rappresentano, sia in termini di costi che di rischio, le obbligazioni maggiori per il venditore. Tutti i costi ed i rischi sono infatti a carico del venditore. Il rischio passa dal venditore al compratore con l'arrivo della merce nel luogo di consegna convenuto a destino. DAT- delivered at Terminal (Reso al terminal) Il venditore effettua la consegna nel momento in cui la merce, dopo che è stata scaricata dal mezzo di trasporto con cui è arrivata, è messa a disposizione del compratore al terminal che è indicato nel luogo o nel porto di destinazione. La parola terminal include ogni luogo coperto o meno come una banchina un magazzino un deposito di container un terminal aeroportuale, portuale o ferroviaria. Obblighi del venditore: Consegnare la merce sostenendo le spese di trasporto fino a quando la merce raggiunge il terminal (del porto o altro luogo) stipulando il contratto di trasporto principale e sopportando tutti i rischi fino all'arrivo e allo scarico della merce al terminal Obblighi del compratore: Ritirare la merce messa a sua disposizione, sostenere gli eventuali adempimenti di presa in carico, sdoganare la merce e curare a sue spese e rischi l eventuale inoltro al luogo di destino DAP- delivered at Place (Reso nel luogo) Il venditore effettua la consegna nel momento in cui la merce è posta a disposizione del compratore all arrivo del mezzo di trasporto, pronta per essere scaricata nel luogo di destinazione che è indicato nella clausola non sdoganata all importazione Obblighi del venditore: Consegnare la merce sostenendo le spese di trasporto fino a quando la merce raggiunge il luogo di destinazione stipulando il contratto di trasporto e sopportando tutti i rischi fino all'arrivo del mezzo di trasporto al luogo convenuto. 16

17 Obblighi del compratore: Ritirare la merce messa a sua disposizione, sostenere gli eventuali adempimenti di presa in carico, sdoganare la merce e curare a sue spese e rischi l eventuale inoltre al luogo di destino DDP - Delivered duty paid "place of destination" (Reso sdoganato "luogo di destinazione") Questa clausola ha la stessa portata delle precedenti con la differenza che il venditore sopporta anche gli obblighi e le spese relativi allo sdoganamento della merce all'import. Obblighi del venditore: Consegnare la merce sdoganata alla esportazione e all importazione nel luogo convenuto del Paese di destinazione. Obblighi del compratore: Svincolare e prendere in consegna la merce dal luogo convenuto del Paese di destinazione ***** Al di là delle singole specifiche è comunque importante nella scelta degli incoterms aver riguardo alle seguenti indicazioni: fare distinzione fra quegli Incoterms che dovrebbero essere usati esclusivamente per il trasporto marittimo tradizionale (per es. per merce alla rinfusa e materie prime il cui caricamento comporta il passaggio della murata della nave) e gli Incoterms più generali che possono essere utilizzati per tutti i modi di trasporto, soprattutto per il trasporto containerizzato e multimodale. Utilizzare, quindi, FAS, FOB, CFR, CIF per il trasporto marittimo tradizionale (merci il cui caricamento comporta il passaggio della murata della nave). Utilizzare, invece, EXW, FCA, CIP, CPT, DAF, DDU e DDP per tutti i modi di trasporto. Considerare che gli Incoterms sono destinati ad essere utilizzati nei contratti di vendita e pertanto riguardano le relazioni fra venditore e compratore e non le relazioni fra caricatore (venditore) e vettore, di cui al contratto di trasporto. Gli operatori commerciali devono dare precise istruzioni ai loro trasportatori in base al tipo di Incoterm che hanno scelto per il contratto di vendita; ciò al fine di assicurare la coerenza fra il contratto di trasporto e il contratto di vendita. Considerare che gli Incoterms regolano soprattutto il trasferimento di rischi e la distribuzione dei costi fra venditore e acquirente, nonché alcune responsabilità in materia di dogana e assicurazione. Tuttavia può essere necessario specificare, oltre a quanto stabilito negli Incoterms, alcune importanti condizioni di un contratto di vendita. È quindi opportuno che gli operatori commerciali: o specifichino come avverrà la consegna e in particolare a chi spetta l'obbligo di caricare e scaricare la merce; o stabiliscano la copertura assicurativa desiderata, nonché la sua estensione dal punto di vista geografico e temporale (dove e quando la copertura inizia e termina); o indichino le condizioni particolari di trasporto che ritengano appropriate per la merce oggetto del contratto di vendita: (es.: "In contenitori refrigerati", "da non trasportare sopra coperta", ecc.); o si assicurino che il contratto contenga le clausole di forza maggiore, di esonero da responsabilità del corriere di consegna o di proroga, se essi sono responsabili dello sdoganamento o della consegna in un punto interno del Paese estero. 17

18 IL TRASPORTO INTERNAZIONALE Al momento della stipula di un contratto di compravendita si stabiliscono, oltre ai termini di resa merce visti nel capitolo precedente, tutte le modalità di trasporto e i mezzi da utilizzare per la consegna dei beni a destinazione pattuita. Con Trasporto Internazionale si intende: il trasferimento fisico dei beni, oggetto del contratto di compravendita, da un luogo situato in uno stato A ad un luogo terzo in altro stato. Essendo il trasporto da effettuarsi generalmente dalla fabbrica del venditore a quella del compratore, vi saranno tratti considerati trasporto interno - nazionale (es. dalla fabbrica del venditore nel paese A all'imbarco nel porto del paese A), e tratti esterni - internazionali (es. dall'imbarco nel porto del paese A a quello del paese B) che implicano attraversamento dei confini territoriali di più paesi. In questi passaggi topici che la merce subisce, si inseriscono degli anelli di congiunzione considerati anch'essi parte integrante del trasporto, e costituiti dalle manipolazioni intermedie quali: operazioni di carico, scarico e sistemazione delle merci, incluse le normali giacenze presso i magazzini ove transitano le merci. Il trasporto ormai si è imposto come attività rilevante per ogni transazione di import-export ed è diventato sempre più elemento determinante. Da un lato una gestione razionale ed efficace del trasporto si tramuta in elemento competitivo per le imprese dall altro sempre più numerosi i compratori che chiedono al venditore la consegna della merce "door to door" (cioè, dall'impresa del venditore direttamente all'impresa del compratore), per cui è il venditore che deve farsi carico dell'organizzazione e della gestione di tutte le fasi del trasporto. Se si pensa che con il trasporto internazionale si realizza il passaggio fisico e sovente anche formale della merce dal venditore al compratore nel punto e nel momento stabilito contrattualmente dai termini di consegna (resa), è superfluo sottolinearne l'importanza per il buon fine di ogni transazione. In particolare diviene primaria la scelta di: Chi deve pagare il trasporto (spesso è colui che sceglie anche la modalità) Di come e quando la merce perverrà a destino Di colui al quale si devono affidare le merci Dell'imballaggio Emettere un documento di trasporto, dal quale può dipendere direttamente il pagamento dell'intera partita quando su di esso ne avviene la negoziazione Fornire un servizio: per molti tipi di beni, quanto prima il compratore potrà ricevere una fornitura in buon ordine e con il minimo dispendio di denaro complessivo (quindi anche da parte sua) tanto più rapidamente e con maggiore facilità potranno seguire altre commesse. Per non rimettere inopportunamente in discussione questi punti, ma ancor prima per un'impostazione razionale e lungimirante di ogni trattativa, è bene che il problema sia affrontato fin dall'origine, cioè sul nascere di ogni transazione, compiendo per tempo o predisponendo le scelte. Ad esempio, individuare subito un sistema logistico-di trasporto ottimale, significa aumentare le possibilità di vendita, così come appurare per tempo che i servizi marittimi per un certo scalo hanno scarsa frequenza, permette di evitare un'apertura di credito con scadenza troppo ravvicinata. 18

19 In ogni caso, prima di perdere il possesso fisico della merce è per lo meno salutare aver compiuto una buona scelta sotto tutti gli aspetti, che dovrà seguire un processo di questo tipo: individuare e pesare le proprie reali esigenze non trascurando quelle della controparte, specialmente quando riconducibili alle proprie, poiché saranno tali esigenze a «pilotare» le scelte; informarsi adeguatamente sulle alternative esistenti, sui costi e sui servizi, perlustrando in concreto le varie possibilità anche al di fuori di quelle subito offerte come ovviamente preferibili, quasi per riflesso condizionato; affidarsi comunque a persone ed imprese capaci e corrette con l'accorgimento di avvalersi di ognuno secondo i suoi migliori servizi, vale a dire sfruttando le prerogative di ogni azienda. La cura della scelta del tipo di trasporto incide notevolmente non solo sul prodotto, ma anche su tutte le attività dell'impresa, coinvolgendo tutte le funzioni aziendali: dalla direzione che si occupa di gestione finanziaria, al servizio marketing, alla logistica. Spesso per tutelarsi da eventuali disguidi è consigliabile rivolgersi ad un trasportatore di fiducia, sia esso spedizioniere o vettore. La spedizione della merce può essere infatti affidata a: Spedizioniere internazionale: È l'intermediario che organizza l'intera spedizione, ossia stipula a nome proprio e per conto dell'azienda un contratto di trasporto con un vettore ed esegue le operazioni accessorie della spedizione (dogana, ove dovuta, ecc...). Lo spedizioniere risponde solo del proprio operato e, quindi, non del risultato finale del trasporto. L'operato dello spedizioniere internazionale è disciplinato dalle condizioni generali dell'associazione di categoria degli spedizionieri internazionali di cui fa parte. Vettore: È colui che esegue il mero trasporto con mezzi propri o altrui (anche noleggiati) e risponde dell'integrità e della consegna delle merci a destino. L'operato del vettore internazionale è disciplinato dalle convenzioni internazionali proprie di ciascuna modalità di trasporto Spedizioniere/vettore: È quello spedizioniere, che, oltre a compiere le operazioni accessorie, si incarica, tramite la stipula di un contratto di trasporto, di eseguire lui stesso il trasporto. Assommando, quindi, compiti, diritti e doveri dello spedizioniere e del vettore, è l'unico referente per il mittente. È frequente nei traffici camionistici Operatore intermodale: È il soggetto che, svolgendo le funzioni di uno spedizioniere internazionale, offre all'esportatore la possibilità di trasportare e spedire la merce con la modalità intermodale, rilasciando un unico contratto di trasporto, che copre una pluralità di contratti conclusi dall'operatore di trasporto multimodale (MTO) con i singoli vettori. Caratteristica dell'operatore intermodale è la rapidità e l'economicità NVOCC Non Vessel Operating Common Carrier o Non Vessel Owner Common Carrier) è un soggetto che acquista degli spazi sulle navi o, addirittura, navi intere da armatori e li rivende in frazioni, per lo più sulle navi porta container. In Italia viene considerato un vettore contrattuale operante come spedizioniere/vettore, ma non ha una disciplina precisa. Caratteristica di questo operatore è l'alta professionalità nei trasporti marittimi. Operatore logistico: L'operatore logistico è un soggetto che opera, generalmente, come spedizioniere/vettore; organizza ed esegue il trasporto con supporto totalmente informatico di appositi software, sia per la scelta, che per la gestione e il controllo di tutte le fasi, servendosi della rilevazione satellitare. Svolge, inoltre, dei compiti pre-partenza (ad esempio, il controllo qualità, il magazzinaggio, l'etichettatura, l'imballaggio...) e post-arrivo della merce a destinazione (ad esempio, disimballaggio, deceratura, check up...), svolti, in precedenza, dal venditore e dal compratore. 19

20 Per l'azienda si profila, dunque, un doppio tipo di rapporto, che può anche unificarsi come visto sopra, ma che richiede una chiara definizione e una documentazione coerente, comprovante l'esistenza di un: contratto di spedizione, che può essere stipulato in forma solo verbale, ma che è preferibile venga, formalizzato, da una lettera di incarico/mandato; contratto di trasporto che è, invece, sempre, comprovato da un documento, attestante l'impegno a trasportare le merci indicate nello stesso alle condizioni riportate sullo stesso e che l'azienda deve sempre pretendere, per poter provare, all'occorrenza, le responsabilità di eventuali danni ritardi subiti dalla merce Compiti dello spedizioniere Svolge le operazioni accessorie (coperture assicurative, formalità doganali e presso Consolati, ecc.) coordinandole con il trasporto Indirizza l'operatore commerciale verso le scelte più idonee, secondo le esigenze specifiche più disparate Si attiva per l'ottenimento delle tariffe più favorevoli, senza pregiudizio per la qualità dei servizi Svolge una metodica opera di consulenza e di assistenza sia sul piano tecnico che su quello commerciale, da esperto di traffici, di transazioni e di normative internazionali Sceglie il miglior vettore in rapporto alle esigenze dell'operatore commerciale e stipula con il vettore il contratto di trasporto Per l'esecuzione del trasporto e delle operazioni connesse di solito si ricorre ad uno spedizioniere che provvede a: ritirare la merce nella località indicata dal mittente; predisporre le necessarie operazioni doganali (nel caso di Paesi extra UE); prenotare il mezzo di trasporto e lo spazio relativo (nave, aereo, ferrovia); consegnare la merce al vettore (marittimo, aereo, ferroviario, camionistico); ritirare i documenti relativi. La differenza fondamentale tra queste figure è che lo spedizioniere organizza la spedizione, mentre il vettore esegue il trasporto. La differenza di significato fra il contratto stipulato con lo spedizioniere (contratto di spedizione) ed il contratto stipulato con il vettore (contratto di trasporto), talora confusi o utilizzati impropriamente, in realtà rappresenta una tappa importantissima nella comprensione dei principi che regolano la materia dei trasporti internazionali. Il contratto di spedizione è un "mandato", nel quale lo spedizioniere (cioè il mandatario) si impegna a concludere un contratto di trasporto con un vettore, per il trasferimento delle merci a tale scopo consegnategli dall'esportatore/venditore (cioè il mandante). Lo spedizioniere che accetta il mandato di spedizione non è responsabile dell'esito del trasporto, ma solo della scelta del vettore e dell'espletamento di una serie di operazioni accessorie (quelle doganali prima di tutto), indispensabili per il mandante. Nel contratto di trasporto il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto della merce (cioè, il trasferimento fisico della merce affidatagli da un luogo ad un altro). Nulla gli può essere eccepito - come inadempienza contrattuale - se non la non esecuzione del trasporto. Infatti, secondo quanto si ricava dal Codice Civile e dal Codice della Navigazione, il vettore, in caso di perdita o avaria della merce, risponde solo per suo dolo o colpa grave - sempre che non riesca a dimostrare (su di lui incombe l'onere della prova) la sua estraneità - per il valore integrale del danno. Pertanto, il mittente che voglia comunque essere risarcito, dovrà pagare un sovranolo o assicurare il trasporto. 20

Area di specializzazione in tecnico del commercio estero. A cura di: Gloria Feltrin

Area di specializzazione in tecnico del commercio estero. A cura di: Gloria Feltrin Area di specializzazione in tecnico del commercio estero A cura di: Gloria Feltrin Il trasporto internazionale Trasporti Prima funzione aziendale marginale Oggi ruolo sempre più importante e decisivo anello

Dettagli

Cfr (1) Termine internazionale: Cost and freight. Termine italiano: Costo e nolo.

Cfr (1) Termine internazionale: Cost and freight. Termine italiano: Costo e nolo. Cfr (1) Termine internazionale: Cost and freight. Termine italiano: Costo e nolo. il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto.

Dettagli

DC COOLING Alternative cooling solutions

DC COOLING Alternative cooling solutions Norma interna di riferimento, per le condizioni di trasporto di materiali DC COOLING SRL da elencare in offerta, conferma d ordine e fattura Per evitare e chiarire malintesi in merito alle responsabilità

Dettagli

I TERMINI DI RESA DELLE MERCI (INCOTERMS)

I TERMINI DI RESA DELLE MERCI (INCOTERMS) I TERMINI DI RESA DELLE MERCI (INCOTERMS) Stefano Linares, Linares Associates PLLC - questo testo è inteso esclusivamente per uso personale e non per una distribuzione commerciale. Eventuali copie dovranno

Dettagli

Strumenti bancari a supporto dell internazionalizzazione delle Pmi offerti dalle Casse Rurali Trentine. Cavedine, 29 maggio 2014

Strumenti bancari a supporto dell internazionalizzazione delle Pmi offerti dalle Casse Rurali Trentine. Cavedine, 29 maggio 2014 Strumenti bancari a supporto dell internazionalizzazione delle Pmi offerti dalle Casse Rurali Trentine Cavedine, 29 maggio 2014 Approcciare i mercati esteri Conosco tutti i costi che sosterrò per arrivare

Dettagli

FCA. FRANCOVETTORE (...luogo convenuto)

FCA. FRANCOVETTORE (...luogo convenuto) 2raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:15 Pagina 349 FCA FRANCOVETTORE (...luogo convenuto) Nel Franco Vettore il venditore effettua la consegna col rimettere la merce, sdoganata all esportazione,

Dettagli

Modalità di pagamento. 16121 Genova 20156 MILANO Tel. +39-010-57299.11 Tel. +39-02 3347681 Fax +39-010-541.453 Fax +39-02 33476831

Modalità di pagamento. 16121 Genova 20156 MILANO Tel. +39-010-57299.11 Tel. +39-02 3347681 Fax +39-010-541.453 Fax +39-02 33476831 Modalità di pagamento Iscotrans S.p.a. Iscotrans S.p.a. Via alla Porta degli Archi, 3 Via Triboniano,103 16121 Genova 20156 MILANO Tel. +39-010-57299.11 Tel. +39-02 3347681 Fax +39-010-541.453 Fax +39-02

Dettagli

ESPORTAZIONI. I beni ceduti all estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazioni.

ESPORTAZIONI. I beni ceduti all estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazioni. ESPORTAZIONI Frequentemente viene confusa l operazione triangolare con le cessioni a soggetti non residenti. Tenuto conto che la normativa IVA non è sempre allineata con la normativa doganale e i termini

Dettagli

GLOSSARIO UTILE PER L ATTIVITA COMMERCIALE

GLOSSARIO UTILE PER L ATTIVITA COMMERCIALE GLOSSARIO UTILE PER L ATTIVITA COMMERCIALE Norme e regolamenti Contratti Diritto e Giurisdizione Termini di consegna Termini di pagamento, finanziamenti, assicurazioni Documentazione Confezionamento NORME

Dettagli

INCOTERMS 2010 TAVOLA SINOTTICO-COMPARATIVA PREDISPOSTA DA ICC ITALIA

INCOTERMS 2010 TAVOLA SINOTTICO-COMPARATIVA PREDISPOSTA DA ICC ITALIA INCOERMS 2010 AVOLA SINOICO-COMPARAIVA PREDISPOSA DA ICC IALIA AVVERENZE I. Nella presente avola, in cui sono rappresentate schematicamente le condizioni di resa delle merci secondo le 11 Regole degli

Dettagli

CREDITO AL CONSUMO. Sommario. Definizione Art. 1

CREDITO AL CONSUMO. Sommario. Definizione Art. 1 T I T O L O VIII Usi negoziali CREDITO AL CONSUMO Sommario A) Prestito finalizzato Modalità di stipulazione del contratto» 2 Rimborso del finanziamento» 3 Divieto di versamenti al venditore» 4 Richiesta

Dettagli

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI TITOLO VI CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI CAPITOLO I USI BANCARI 894. Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 C.C.). Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono,

Dettagli

SOMMARIO. 1. Le assicurazioni trasporti

SOMMARIO. 1. Le assicurazioni trasporti SOMMARIO 1. Le assicurazioni trasporti 1.1. Introduzione... 4 1.2. I principi fondamentali delle Assicurazioni... 5 1.2.1 Il rischio: definizione, esistenza, cessazione... 5 1.2.2 Il rischio putativo...

Dettagli

TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori

TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori CAPITOLO 1 USI BANCARI ITER DELL ACCERTAMENTO Primo accertamento: a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1965 b) Approvazione della Giunta: deliberazione

Dettagli

CCIAA di Varese. Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO. Sommario

CCIAA di Varese. Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO. Sommario 1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 226 Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO Sommario Sezione I Usi generali Definizione Art. 1 Sezione II Prestito finalizzato Definizione 2 Modalità di

Dettagli

COD - CASH ON DELIVERY

COD - CASH ON DELIVERY COD - CASH ON DELIVERY Il pagamento contestuale o «cash on delivery» (COD) si ha quando il regolamento del prezzo della fornitura avviene contestualmente alla consegna della merce. In questo caso si incaricherà

Dettagli

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA tra L Associazione Pistoia Futura Laboratorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia Piazza San

Dettagli

VERIFICA DI FINE MODULO 2

VERIFICA DI FINE MODULO 2 erifica di fine modulo 2 pag. 1 di 6 ERIICA DI INE MODULO 2 Strumenti di regolamento degli scambi commerciali 1. Segna con una crocetta la risposta esatta. 1. Il bonifico bancario viene effettuato per

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO Articolo 1 Oggetto del contratto Il presente contratto ha per oggetto la fornitura secondo lo schema del contratto estimatorio, con relativa consegna

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

MODULO 1 VERIFICA GUIDATA DI FINE UNITA 1

MODULO 1 VERIFICA GUIDATA DI FINE UNITA 1 Modulo 1 unità 1 erifica guidata di fine unità pag. 1 di 5 MODULO 1 ERIICA GUIDATA DI INE UNITA 1 Il contratto di vendita 1. Segna con una crocetta la risposta esatta. 1. Nel contratto di vendita il compratore

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

4.2 Ri.Ba. 4.2.1 Rivisitazione dell impianto delle Ri.Ba. e degli accordi interbancari

4.2 Ri.Ba. 4.2.1 Rivisitazione dell impianto delle Ri.Ba. e degli accordi interbancari Nuove regole a seguito della Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD) recepito dal Decreto Legislativo N. 11 del 27/01/2010 estratto riferito ai pagamenti tramite RiBa: 4.2 Ri.Ba. 4.2.1 Rivisitazione

Dettagli

PROTOTIPI DI DOCUMENTO CON I PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE. per

PROTOTIPI DI DOCUMENTO CON I PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE. per Allegato 2 PROTOTIPI DI DOCUMENTO CON I PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE A) Offerta presso lo sportello e fuori sede PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE per conto corrente depositi finanziamenti leasing credito

Dettagli

I TERMINI DI RESA NELLA VENDITA INTERNAZIONALE

I TERMINI DI RESA NELLA VENDITA INTERNAZIONALE menti (diversi dal documento comprovante la consegna vendita), o dei messaggi elettronici equivalenti, transito della merce, emessi o trasmessi nel paese d imbarco e/o di origine. RISCHI: esportazione

Dettagli

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono:

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono: Fattura elettronica: caratteristiche e vantaggi La legge per tutti.it Stefano Veltri Il recente decreto sviluppo ha modificato la disciplina sulla fattura elettronica, allo scopo di favorirne la diffusione.

Dettagli

PREVENTIVO uno strumento che ci tutela!

PREVENTIVO uno strumento che ci tutela! PREVENTIVO uno strumento che ci tutela! PREMESSA. Prima di avviare un qualsiasi rapporto professionale o commerciale, la richiesta e la compilazione di un preventivo, non rappresentano solo e soltanto

Dettagli

INTERNAZIONALIZZAZIONE

INTERNAZIONALIZZAZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE la società di servizi di Confindustria Avellino Minimaster sull internazionalizzazione OBIETTIVI: I processi di globalizzazione oggi in atto stanno mettendo in luce la necessità

Dettagli

pag. 56 le NUU 600 pag. 62 2.2.4. Nuove Norme ed Usi uniformi relativi ai crediti documentari:

pag. 56 le NUU 600 pag. 62 2.2.4. Nuove Norme ed Usi uniformi relativi ai crediti documentari: 1. CONSIDERAZIONI SUI PAGAMENTI INTERNAZIONALI 1.1. Gli aspetti generali sui pagamenti internazionali pag. 3 1.2. La definizione della condizione di pagamento pag. 6 1.2.1. Quando pagare pag. 6 1.2.2.

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.2.1998 con provvedimento n. 20 ART. 1 Oggetto del

Dettagli

ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE Pag. 1 / 5 Anticipi import export ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Monte dei Paschi di Siena

Dettagli

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992)

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992) AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva I N D I C E Promemoria Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali

Dettagli

Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Mancato Utilizzo: cosa sono e come funzionano.

Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Mancato Utilizzo: cosa sono e come funzionano. Cod. 01TALAL3801L8M (ed. 12.08) - Agema www.intesasanpaolo.com Informazioni sui saldi debitori, sulla di Massimo Scoperto trimestrale e sulla di Cod. 73TALAL3801L8M (ed. 12.08) - Agema www.bancadelladriatico.it

Dettagli

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via

Dettagli

Testo delle parti del Regolamento Unico di Gestione modificate e comparate con la formulazione del testo in vigore.

Testo delle parti del Regolamento Unico di Gestione modificate e comparate con la formulazione del testo in vigore. Comunicazione relativa alle modifiche al Regolamento Unico di gestione semplificato dei fondi comuni di investimento mobiliari aperti istituiti e gestiti da 8a+ Investimenti SGR S.p.A. deliberate il 18

Dettagli

OPERATIVITA CON L ESTERO Crediti Documentari e Lettere di Credito stand-by

OPERATIVITA CON L ESTERO Crediti Documentari e Lettere di Credito stand-by scheda prodotto OPERATIVITA CON L ESTERO CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI rilascio del 30.08.2013 FOGLIO INFORMATIVO OPERATIVITA CON L ESTERO Crediti Documentari e Lettere di Credito stand-by INFORMAZIONI

Dettagli

NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA INTERO CONTRATTO Le presenti Condizioni Generali di vendita ed i termini e le obbligazioni in esse contenute sono le uniche e sole obbligazioni vincolanti

Dettagli

Disposizioni sull espletamento dei servizi finanziari postali. TITOLO I Disposizioni Generali. Art. 1 (Definizioni)

Disposizioni sull espletamento dei servizi finanziari postali. TITOLO I Disposizioni Generali. Art. 1 (Definizioni) Testo Decreto Delegato Disposizioni sull espletamento dei servizi finanziari postali TITOLO I Disposizioni Generali Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto delegato si intendono per: a) Assegno

Dettagli

Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento

Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento 1 I contratti a distanza sono caratterizzati dall essere stipulati senza la presenza fisica e simultanea di chi

Dettagli

Roma, 05 agosto 2008 QUESITO

Roma, 05 agosto 2008 QUESITO RISOLUZIONE N. 346/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 agosto 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ALFA ITALIA S.p.A. Articolo 19 del

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

SOCIETA ANONIMA Dispensa / teoria costituzione e ripartizione utile SA. Luca Dossena

SOCIETA ANONIMA Dispensa / teoria costituzione e ripartizione utile SA. Luca Dossena SOCIETA ANONIMA Dispensa / teoria costituzione e ripartizione utile SA Luca Dossena Sommario SOCIETA ANONIMA... 3 Teoria di base... 3 Iscrizione a RC (registro di commercio):... 3 Capitale azionario...

Dettagli

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

Tempi certi di disponibilità delle somme versate con assegno. Guida pratica

Tempi certi di disponibilità delle somme versate con assegno. Guida pratica Tempi certi di disponibilità delle somme versate con assegno Guida pratica Tutte le iniziative PattiChiari Risparmio Elenco delle obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento Informazioni chiare sulle

Dettagli

Circolare di. clienti gennaio 2015 n. 1

Circolare di. clienti gennaio 2015 n. 1 2015 Studio ASA Studio ASA Circolare di del 7 Novembre 2014 aggiornamento ai News per i Clienti dello studio clienti gennaio 2015 n. 1 Novità in materie di lettere d intento e fatturazione agli esportatori

Dettagli

Il passaggio del rischio nella vendita, le clausole INCOTERMS

Il passaggio del rischio nella vendita, le clausole INCOTERMS Milano, 18 giugno 2007 Il passaggio del rischio nella vendita, le clausole INCOTERMS In un contratto di compravendita, una delle principali obbligazioni del venditore è quella di consegnare la cosa al

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL

ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL Numero circolare 7 Data 30/09/2011 Abstract: Rif.to normativo: ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 21% Decorrenza: dal 17.09.2011 Soggetti interessati: O Dal 17.09.2011, data di entrata in vigore della legge di

Dettagli

Tavola VI NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI. Articolo 1 - Ambito di applicazione delle norme

Tavola VI NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI. Articolo 1 - Ambito di applicazione delle norme Tavola VI NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI A. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI Articolo 1 - Ambito di applicazione delle norme a) Le norme uniformi relative agli incassi, revisione 1995, pubbl.

Dettagli

Circolare N.122 del 24 Luglio 2013

Circolare N.122 del 24 Luglio 2013 Circolare N.122 del 24 Luglio 2013 Semplificazioni in materia di DURC. Novità del decreto Fare Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il decreto fare è intervenuto in materia di DURC,

Dettagli

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI 1 Indice Definizione di contratto finanziario Contratti finanziari bilaterali e multilaterali Contratto di debito Contratto di partecipazione Contratto assicurativo Contratto

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N.447/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 19 novembre 2008 Oggetto: Interpello Art. 11, legge 27.07.2000, n. 212. ALFA SA. Utilizzo del numero identificativo IVA in Italia da

Dettagli

SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO FISSO 2,00% P.A

SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO FISSO 2,00% P.A SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO FISSO 2,00% P.A. GIUGNO 2014 (CODICE ISIN: IT0004610553 ) EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA DI SOLLECITAZIONE

Dettagli

Leoncini & Associati Srl BROKER DI ASSICURAZIONI

Leoncini & Associati Srl BROKER DI ASSICURAZIONI TRASPORTI - Incoterms In ogni azienda di produzione vi è la necessità di trasferire i beni prodotti nei luoghi in cui avverrà la distribuzione per il consumo, oppure presso altra sede per una successiva

Dettagli

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5 Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1 CONTRATTO E PREZZI 1.1 L ordine deve intendersi come proposta irrevocabile da parte del committente 1.2 Geo Italy emette conferma d ordine al Cliente che deve confermare

Dettagli

Logistica integrata. Logistica Internazionale Tariffe doganali, prezzo e incoterms

Logistica integrata. Logistica Internazionale Tariffe doganali, prezzo e incoterms Logistica integrata Logistica Internazionale Tariffe doganali, prezzo e incoterms Tra le fonti: Chopra & Meindl, Supply chain management strategy, planning, and operation Il prezzo di vendita Costi Generali

Dettagli

GLI INCOTERMS CONDIZIONI DI CONSEGNA NEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA. Silvia Ceraolo IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ART. 1470

GLI INCOTERMS CONDIZIONI DI CONSEGNA NEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA. Silvia Ceraolo IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ART. 1470 GLI INCOTERMS CONDIZIONI DI CONSEGNA NEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA Silvia Ceraolo IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ART. 1470 La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

SWIM. SKF World-class Invoice Matching. fatture e documenti di consegna. Rev 04

SWIM. SKF World-class Invoice Matching. fatture e documenti di consegna. Rev 04 SWIM SKF World-class Invoice Matching Specifiche SKF per fatture e documenti di consegna Rev 04 Indice 1 Scopo...3 2 Introduzione...3 3 Dati contenuti in fattura...3 4 Dati obbligatori richiesti in una

Dettagli

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI Unione Industriale 35 di 94 4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI 4.5.1 Generalità La documentazione, per una filatura conto terzi che opera nell ambito di un Sistema qualità, rappresenta l evidenza oggettiva

Dettagli

Capitale di credito PRESENTAZIONE DI EFFETTI SALVO BUON FINE

Capitale di credito PRESENTAZIONE DI EFFETTI SALVO BUON FINE PRESENTAZIONE DI EFFETTI SALVO BUON FINE Definizione È una forma di finanziamento basata sulla presentazione all incasso, da parte dell impresa, di crediti in scadenza aventi o meno natura cambiaria e

Dettagli

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento) SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO VARIABILE CON MINIMO E MASSIMO 1 GIUGNO 2016 Codice ISIN: IT0004712565 EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA

Dettagli

Condizioni di resa della merce e regolamento del prezzo nei contratti mercantili

Condizioni di resa della merce e regolamento del prezzo nei contratti mercantili PAGAMENTI INTERNAZIONALI Condizioni di resa della merce e regolamento del prezzo nei contratti mercantili Dott. Sergio Omobono Urbino, 17 novembre 2010 La fattura pro forma La fattura proforma e' un documento

Dettagli

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro

Dettagli

ASSICURAZIONE DELLE MERCI

ASSICURAZIONE DELLE MERCI Università degli Studi di Bergamo lezione 9 ASSICURAZIONE DELLE MERCI i n t r o d u z i o n e definizione polizze a viaggio singolo in abbonamento calcolo del valore assicurabile accertamento del danno

Dettagli

Procedura Amministrativo-Contabile di Tesoreria. Gestione dei Pagamenti e degli Incassi

Procedura Amministrativo-Contabile di Tesoreria. Gestione dei Pagamenti e degli Incassi Procedura Amministrativo-Contabile di Tesoreria Gestione dei Pagamenti e degli Incassi 1. OBIETTIVO Il presente documento descrive le attività amministrativo-contabili inerenti la gestione dei pagamenti

Dettagli

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (R.T.P.)

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (R.T.P.) D.Lgs 163/2006 Codice dei contratti Art. 3 comma 20 Il termine raggruppamento temporaneo designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata,

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti 1/7 ART. 1 OBBLIGATORIETA (Articolo 2 e 3 del Regolamento dei Contratti) 1.1. In virtù della delega contenuta nell articolo

Dettagli

Corso di Intermediari Finanziari e Microcredito. I servizi di investimento e di pagamento

Corso di Intermediari Finanziari e Microcredito. I servizi di investimento e di pagamento Corso di Intermediari Finanziari e Microcredito I servizi di investimento e di pagamento I servizi di investimento Prodotti che soddisfano le esigenze di investimento della clientela Raccolta diretta (raccolta

Dettagli

CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY

CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCO DI SARDEGNA S.p.A. (Codice ABI 01015) Società per Azioni con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33 Sede Amministrativa,

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI 1. Domanda: Quanti progetti risultano ammessi al co finanziamento? Risposta: Al momento i progetti ammessi al co finanziamento

Dettagli

CONTRATTO PER LA MOBILITA GRATUITA GARANTITA. L anno, il giorno del mese di in, TRA

CONTRATTO PER LA MOBILITA GRATUITA GARANTITA. L anno, il giorno del mese di in, TRA C O M U N E D I V I G O N Z A PROVINCIA DI PADOVA Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280 Tel. 0498090211 - Fax 0498090200 www.comune.vigonza.pd.it SETTORE SERVIZI SOCIALI Allegato n. 1 CONTRATTO PER LA MOBILITA

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2014 666/2014/R/EEL ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GARANZIE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI IMPORTI A CONGUAGLIO PER L ANNO 2013 AFFERENTI ALLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI ONERI GENERALI

Dettagli

DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEL PALCO MODULARE DELLE SEDI E DEI TAVOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTIANO

DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEL PALCO MODULARE DELLE SEDI E DEI TAVOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTIANO COMUNE DI MONTIANO PROVINCIA DI FORLI' - CESENA Piazza Maggiore - 47020 MONTIANO (FC) Tel. 0547-51151 / 51032 - Fax 0547-51160 E-mail: scuola-cultura@comune.montiano.fc.it Servizi Sociali-Scolastici-Culturali

Dettagli

COMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO

COMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI TOIRANO Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le procedure di acquisto,

Dettagli

CONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE

CONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE CONTRATTO TIPO di CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE (in esclusiva) Con la presente scrittura privata tra il Sig./Sig.ra

Dettagli

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE FINLOMBARDA PREMESSO

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE FINLOMBARDA PREMESSO SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE FINLOMBARDA PREMESSO 1 Che con deliberazione della Giunta Regionale n. VIII del 18/07/2007 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l Internazionalizzazione

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Premessa : ogni fornitura comprende esclusivamente la merce e i servizi indicati nel relativo ordine d acquisto, nel preventivo e/o nella lettera di conferma d ordine accettati

Dettagli

INCOTERMS PAGAMENTI INTERNAZIONALI EMIRATI ARABI UNITI. dott. Enrico Scalco. Al Najjari. negli scambi commerciali con gli.

INCOTERMS PAGAMENTI INTERNAZIONALI EMIRATI ARABI UNITI. dott. Enrico Scalco. Al Najjari. negli scambi commerciali con gli. INCOTERMS e PAGAMENTI INTERNAZIONALI negli scambi commerciali con gli EMIRATI ARABI UNITI A cura di: dott. Enrico Scalco Al Najjari & Partners L a w F i r m NATURA DEGLI INCOTERMS Non hanno forza di legge,

Dettagli

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Molto spesso i soci persone fisiche si trovano nella condizione di sostenere

Dettagli

Il sistema monetario

Il sistema monetario Il sistema monetario Premessa: in un sistema economico senza moneta il commercio richiede la doppia coincidenza dei desideri. L esistenza del denaro rende più facili gli scambi. Moneta: insieme di tutti

Dettagli

Capitolo VI. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

Capitolo VI. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui. Capitolo VI CONTRATTI DI ALBERGO 1070. Ammissione. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui. 1071. Prenotazione

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

L attività commerciale

L attività commerciale L attività commerciale Discipina dell attivit attività commerciele nei dipartimenti universitari 16 febbraio 2007 a cura di N.Rossi e M.Mutti 1 Fondamento giuridico L attività commerciale dell Universit

Dettagli

Circolare N.146 del 19 Ottobre 2012. Novità in materia di disposizioni di bonifico

Circolare N.146 del 19 Ottobre 2012. Novità in materia di disposizioni di bonifico Circolare N.146 del 19 Ottobre 2012 Novità in materia di disposizioni di bonifico Novità in materia di disposizioni di bonifico Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che sono state pubblicate,

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/

Dettagli

Condizioni di Vendita

Condizioni di Vendita Condizioni di Vendita Le presenti Condizioni di Vendita vanno lette con attenzione dal Cliente prima di procedere ad effettuare ogni acquisto. Con l avvertenza che il Cliente sarà soggetto alle Condizioni

Dettagli

AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL

AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL Egregi CLIENTI - Loro SEDI Treviso, 1 ottobre 2013. CIRCOLARE N. 10 / 2013. AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 22% Dall 1/10/2013 l aliquota IVA ordinaria passa dal 21% al 22%. Come da Comunicato stampa

Dettagli