ENTI NON COMMERCIALI E SCUDO FISCALE-TER
|
|
- Serafino Miele
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ENTI NON COMMERCIALI E SCUDO FISCALE-TER Premessa Attraverso un emendamento al Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 (i.e. Decreto anticrisi), introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione dello stesso, è stata data la possibilità ad alcune categorie di contribuenti di aderire al cosiddetto Scudo fiscale-ter ossia di compiere operazioni di rimpatrio con trasferimento nel nostro Paese delle attività detenute all estero e non dichiarate al Fisco italiano ovvero operazioni di regolarizzazione delle stesse con il loro legittimo mantenimento oltre cortina. La disciplina in esame è stata ulteriormente modificata ed integrata dal Decreto Legge 3 agosto 2009, n. 103, poi convertito dalla Legge 3 ottobre 2009, n Infine, l Agenzia delle Entrate ha fornito sostanziali chiarimenti relativi all ambito applicativo del novellato scudo con la Circolare n. 43/E del 10 ottobre Soggetti destinatari delle richiamate norme risultano essere anche gli enti non commerciali nei confronti dei quali la sanatoria de qua trova applicazione secondo le stesse modalità delineate per le persone fisiche, le società semplici e le associazioni equiparate. La presente trattazione si propone di analizzare i presupposti, le modalità e gli effetti dell emersione delle attività detenute all estero in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale da parte di enti pubblici o privati diversi dalle società, tanto di capitali quanto di persone, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali. 1 Presupposti Come chiarito dalla citata Circolare 43/E le disposizioni sullo scudo fiscale si rivolgono alle persone fisiche e agli altri soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul 1 Cfr. Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 il quale, dopo aver così definito la categoria degli enti non commerciali, puntualizza che gli stessi possono svolgere anche attività commerciale, senza per ciò perdere la propria qualifica, sempre che tale attività non costituisca l oggetto esclusivo o principale dell ente, dovendo le loro finalità istituzionali rimanere comunque di natura non commerciale.
2 cosiddetto monitoraggio fiscale nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.. In sostanza, la disciplina in esame ha come destinatari esclusivi quei soggetti che, ancorché interessati dalle norme contenute nel Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, abbiano violato le stesse omettendo l obbligatoria compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi. Requisiti soggettivi Come accennato, i destinatari del nuovo scudo fiscale risultano essere le persone fisiche, gli enti non commerciali - compresi i trust le società semplici e le associazioni equiparate fiscalmente residenti nel territorio dello Stato mentre ne sono esclusi gli enti commerciali, le società di persone e le società di capitali. Per quanto concerne il concetto di residenza fiscale, con riferimento agli enti oggetto della presente trattazione, occorre richiamare le disposizioni contenute negli artt. 5, comma 3, e 73, comma 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito Tuir) dalle quali si evince che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le società, le associazioni e gli enti che per la maggior parte del periodo d imposta abbiano la sede legale o la sede dell amministrazione o l oggetto principale nel territorio dello Stato nonché, salvo prova contraria, i trust che siano stati istituiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato 2. Il requisito della residenza fiscale deve sussistere per il periodo d imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata (v. amplius infra) ovvero per il Requisiti oggettivi Le attività detenute all estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale oggetto di rimpatrio possono essere: somme di denaro, azioni e strumenti finanziari assimilati (quotati o non quotati), quote di società (ancorché non rappresentate da titoli), titoli 2 Si ricorda che, nel caso in cui i disponenti o i beneficiari del trust siano persone fisiche, per verificare la loro residenza fiscale, occorre fare riferimento all art. 2, commi 2 e 2-bis del Tuir secondo cui Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3 obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria, finanziamenti a soggetti esteri, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato. Oggetto di regolarizzazione, invece, oltre alle somme di denaro e alle attività testé richiamate con riferimento all istituto del rimpatrio, possono essere: immobili e fabbricati, oggetti preziosi, opere d arte e yacht. Per essere oggetto di emersione, tutte le menzionate attività devono essere detenute all estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre Modalità di emersione Come accennato, l emersione delle attività detenute fuori dal territorio dello Stato in violazione della richiamata normativa sul monitoraggio fiscale può avvenire mediante rimpatrio ovvero regolarizzazione, istituti che, rispettivamente, consentono il rientro in Italia o il legittimo mantenimento all estero di denaro o di attività di natura finanziaria e patrimoniali. In particolare, il rimpatrio è consentito per le attività sopra menzionate che siano detenute in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo e si perfeziona attraverso il trasferimento materiale delle stesse presso un intermediario italiano abilitato (v. amplius infra), previo conferimento a quest ultimo dell incarico di ricevere in custodia, amministrazione, gestione o deposito i valori detenuti presso un soggetto estero 3 nonché previa presentazione della dichiarazione riservata. In questo caso l anonimato del dichiarante/ente non commerciale è garantito poiché sull intermediario residente incombe solamente l onere di mantenere evidenza dei trasferimenti da e verso l estero ma non anche di mettere gli stessi a disposizione dell Amministrazione finanziaria e di trasmetterli a quest ultima periodicamente. La regolarizzazione, invece, trova applicazione esclusivamente con riferimento alle attività che siano detenute negli Stati cosiddetti collaborativi, individuati dall Amministrazione finanziaria nei Paesi dell Unione Europea, dello Spazio economico europeo (attualmente, solo la Norvegia e l Islanda) e nei Paesi extracomunitari 3 Ancorché sia quantomeno improbabile che la seguente modalità venga posta in essere da parte di un ente non commerciale, si ricorda che il rimpatrio materiale può avvenire altresì attraverso il trasporto al seguito delle attività di fonte estera, ovviamente, quando la natura delle stesse lo consenta. In questo caso tale operazione dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa valutaria posta dal Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195 secondo cui chiunque entri ovvero esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante per un importo pari o superiore a uro ha l obbligo di presentare una dichiarazione all Agenzia delle Dogane e consegnare la stessa all intermediario che riceve in deposito i valori rimpatriati. In questo caso, evidentemente, verrà meno la riservatezza dell operazione.
4 appartenenti all OCSE che consentano un adeguato scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. Tale istituto si perfeziona attraverso il mantenimento all estero delle sopra ricordate attività e sempre previa presentazione a un intermediario abilitato della dichiarazione riservata. Nel caso la regolarizzazione abbia ad oggetto attività finanziarie è necessario allegare a quest ultima una certificazione - o analoga documentazione (estratto conto) - rilasciata dall intermediario estero che comprovi l effettivo deposito delle stesse mentre, nel caso di emersione di attività patrimoniali, bisogna allegare documentazione attestante il costo d acquisto delle stesse ovvero, in mancanza, un apposita perizia di stima che comprovi il valore di dette attività 4. In questa ipotesi non viene garantito l anonimato del dichiarante/ente non commerciale poiché l intermediario, oltre a mantenere evidenza (come per il rimpatrio) dei dati della dichiarazione riservata, deve mettere a disposizione dell Amministrazione finanziaria le evidenze stesse per cinque anni e deve trasmetterle periodicamente a quest ultima, con cadenza annuale. Come chiarito dall Agenzia delle Entrate in occasione delle precedenti versioni dello scudo fiscale 5, nonché nella Circolare 43/E, è inoltre consentita una terza via attraverso cui realizzare l emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all estero nota come rimpatrio giuridico. Quest istituto consente al contribuente di mantenere legittimamente dette attività all estero (senza che avvenga, quindi, il materiale trasferimento delle stesse presso l intermediario italiano abilitato) incaricando un intermediario residente di assumere la custodia, l amministrazione, la gestione o il deposito delle stesse in nome proprio. Nel caso di specie, l ente non commerciale chiederà l apertura di un deposito presso un intermediario italiano (per esempio, una società fiduciaria) il quale aprirà a proprio nome, presso l ente depositario delle attività finanziarie all estero, un conto di deposito o di subdeposito in guisa che tali attività rimarranno materialmente oltre cortina ma risulteranno giuridicamente detenute in Italia. La richiamata circolare dell Agenzia delle Entrate ha altresì puntualizzato che il rimpatrio giuridico è consentito anche per quelle attività patrimoniali che, per loro natura, siano idonee a formare un rapporto di custodia, amministrazione, gestione o deposito con gli intermediari abilitati. Da ciò si evince che l operazione di emersione potrà anche avvenire 4 Si ricorda che nel caso in cui il valore delle attività patrimoniali venga certificato da una perizia di stima, anche redatta da competenti soggetti stranieri, la sua allegazione alla dichiarazione riservata è meramente facoltativa ancorché la stessa debba essere obbligatoriamente conservata a cura dell interessato. 5 Cfr. Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002, risposta 1.8 e inoltre Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, così come convertito dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409.
5 attraverso un mandato fiduciario conferito dall ente non commerciale ad un intermediario residente attraverso cui quest ultimo amministrerà tali beni esteri per conto terzi ovvero - soprattutto nel caso di immobili situati in Paesi extracomunitari che non consentano un adeguato scambio di informazioni fiscali in via amministrativa attraverso il conferimento dell attività patrimoniale in una società (situata nello Stato estero dove la stessa è localizzata) e il successivo rimpatrio delle partecipazioni 6. Dichiarazione riservata La presentazione della dichiarazione riservata rappresenta il fulcro della sanatoria de qua poiché in essa il contribuente/ente non commerciale individua le attività finanziarie o patrimoniali oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, liquida l imposta straordinaria (v. amplius infra), conferisce all intermediario italiano abilitato l incarico del versamento delle successive imposte dovute e ottiene la prova dell avvenuta emersione. Essa è presentata su apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2009 ove l interessato deve indicare i dati del dichiarante, gli eventuali dati del rappresentante di quest ultimo, il riepilogo delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e la relativa imposta straordinaria dovuta, il conferimento dell incarico all intermediario di prendere in deposito e custodia i beni oggetto dell emersione nonché i dati dell intermediario al quale viene presentata la dichiarazione. Quest ultimo, nell ultima sezione della dichiarazione, dopo aver verificato la presenza degli allegati obbligatori (certificazione dell intermediario estero) o opportuni (perizia di stima per i beni patrimoniali) certifica la ricezione della dichiarazione riservata apponendo la data e la propria attestazione e ne consegna copia al contribuente. Intermediari abilitati Gli intermediari abilitati a ricevere le dichiarazioni riservate sono: le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio (limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi) le società fiduciarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico, le Poste Italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti. 6 In quest ultima ipotesi è però necessario che il proprietario dell immobile conferito nella società estera sia lo stesso socio che effettua il rimpatrio della partecipazione e che il patrimonio di tale società sia esclusivamente composto dal predetto cespite.
6 Termini dell operazione La dichiarazione riservata contenente, tra l altro, il valore delle attività oggetto dell emersione deve tassativamente essere presentata dal 15 settembre 2009 al 15 dicembre In particolare, è necessario che entro il termine ultimo del 15 dicembre 2009 i soggetti interessati abbiano presentato la dichiarazione riservata, conferendo l incarico all intermediario di ricevere in deposito, custodia, o amministrazione le attività esistenti all estero o provenienti dall estero, abbiano fornito la necessaria provvista per il versamento dell imposta straordinaria e abbiano ricevuto copia della dichiarazione riservata. A quest ultima data, pertanto, le attività rimpatriate devono essere state prese in carico dall intermediario italiano che le riceverà eventualmente in deposito. 7 Imposta straordinaria Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento di un imposta straordinaria del 50%, comprensiva di sanzioni e interessi, e decorrono dal momento dell effettivo pagamento della stessa. Tale imposta è da applicarsi su una base imponibile rappresentata dal rendimento presunto determinato in ragione del 2% annuo, per un periodo di cinque anni (salvo prova contraria di un minor periodo di detenzione delle attività possedute all estero) cosicché, in sostanza, l imposta straordinaria corrisponderà al 5% dell importo dichiarato [50%*(2%*5)=5%]. E esclusa la possibilità di scomputare dal pagamento dell imposta dovuta eventuali ritenute o crediti vantati dal contribuente. Si ricorda inoltre che i rendimenti delle attività scudate realizzati dal 1 gennaio 2009 alla data di presentazione della dichiarazione riservata sono tassati con le aliquote ordinarie. Il contribuente/ente non commerciale può scegliere tra due metodi alternativi di tassazione ossia il metodo analitico ovvero il metodo presuntivo, a seconda della maggior convenienza. Volendo esemplificare, se si suppone che il valore delle attività oggetto dell emersione indicate nella dichiarazione riservata da parte di un ente non commerciale sia pari a uro 7 Cfr. Circolare 43/E del 10 ottobre 2009.
7 , il rendimento annuo presunto sarà pari a uro (= * 2%); tale valore, dopo essere stato moltiplicato per 5 anni, ammonterà a uro A quest ultimo importo bisognerà applicare l aliquota del 50% e si otterrà così un imposta straordinaria da liquidare pari a uro Effetti di rimpatrio e regolarizzazione La sanatoria in esame produce effetti di natura amministrativa, penale e dichiarativa in capo al contribuente/ente non commerciale che se ne avvale. In merito agli effetti amministrativi, il legislatore, attraverso un rinvio esplicito alla normativa contenuta negli articoli 14 e 15 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, ha avuto cura di precisare che il rimpatrio o la regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, né in via autonoma né in modo addizionale, con esclusione, però, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L. 141/2009 di conversione del D.L. 103/2009 (i.e. Decreto correttivo del D.L. 78/2009). Ciò significa che le operazioni di emersione non producono gli effetti previsti qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo nei confronti del contribuente ovvero siano stati emanati nei confronti del medesimo avvisi di accertamento o di rettifica di atti di contestazione di violazioni tributarie, compresi i predetti inviti, questionari o richieste 9. Quindi, sarà precluso nei confronti del dichiarante ogni accertamento tributario e contributivo esclusivamente con riferimento ai periodi d imposta per i quali, cioè, non è ancora decorso il termine per l azione di accertamento alla data del 31 dicembre Inoltre si estinguono le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate. Per quanto concerne gli effetti penali, il legislatore ha determinato l esclusione della punibilità per le seguenti fattispecie penali tributarie contemplate dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili. 8 Allo stesso risultato si perviene eseguendo la seguente operazione: uro * 5% = uro Cfr. Circolare 43/E del 10 ottobre 2009.
8 Infine, con riferimento agli effetti dichiarativi, occorre ricordare che i contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione riservata sono esonerati dall obbligo di indicare le medesime attività nella dichiarazione dei redditi (modulo RW) relativa al periodo d imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata. 10 ossia al periodo d imposta 2009, dichiarazione dei redditi Nuove sanzioni Si evidenzia, infine, l'incremento delle sanzioni per le violazioni connesse alla mancata compilazione del Quadro RW da parte dei soggetti obbligati, tra i quali risultano anche gli enti non commerciali. Si passa, infatti, da una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati ad una che varia dal 10% al 50% degli stessi. Ciò al presumibile fine di incentivare l utilizzazione degli strumenti di riemersione delle attività detenute all estero sottratte al monitoraggio del Fisco nonché, ex post, di fornire un deterrente per future analoghe violazioni. Dott. Damiano Zazzeron 10 Cfr. Circolare 43/E del 10 ottobre 2009.
Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli
Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli Nell illustrare le modalità operative per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività irregolarmente
DettagliHedge Invest Workshop Milano, 23 settembre 2009. Lo scudo fiscale III. Paolo Ludovici Maisto e Associati
Hedge Invest Workshop Milano, 23 settembre 2009 Lo scudo fiscale III Paolo Ludovici Maisto e Associati Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali estere a)attività detenute da soggetti
DettagliIL QUADRO RW NEL MODELLO UNICO 2010. Dott. Duilio LIBURDI
IL QUADRO RW NEL MODELLO UNICO 2010 Dott. Duilio LIBURDI Diretta 17 maggio 2010 I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW Sono principalmente le persone fisiche residenti ai sensi dell articolo
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliNORMA DI COMPORTAMENTO N. 185
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO
DettagliCIRCOLARE N. 11/E. Roma, 12 marzo 2010
CIRCOLARE N. 11/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 marzo OGGETTO: Regolarizzazione delle omissioni relative al monitoraggio degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria.
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliBALIN & ASSOCIATI. Lo scudo fiscale. Padova, 25 settembre 2009. Ai Clienti dello Studio LORO SEDI. Circolare n. 13/2009
BALIN & ASSOCIATI Umberto Balin Margherita Cabianca Enrico Cecchinato Consulente del Lavoro Francesca Gardellin Viviana Pigal Raffaella Martellani Massimo Coppola Padova, 25 settembre 2009 Ai Clienti dello
DettagliCIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.
CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,
DettagliQUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso
DettagliL'Agenzia delle Entrate torna sullo scudo fiscale Lavoratori dipendenti sotto la lente
L'Agenzia delle Entrate torna sullo scudo fiscale Lavoratori dipendenti sotto la lente Con la circolare n. 48/E/2009, l Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla disciplina dell
DettagliCASA E FISCO. Aggiunti con Emendamento Fleres
CASA E FISCO VADEMECUM SCUDO FISCALE 2009 Lo scudo fiscale prevede la possibilità di regolarizzare le attività finanziarie o patrimoniali detenute all estero in violazione della normativa relativa al monitoraggio
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliCIRCOLARE N. 29/E. Roma, 5 luglio 2012
CIRCOLARE N. 29/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2012 OGGETTO: Imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione e imposta straordinaria sui prelievi
DettagliComune di Palagianello Provincia di Taranto
Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge
DettagliRISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW
RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
DettagliCIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non
DettagliVoluntary Disclosure: luci ed ombre della nuova normativa (monitoraggio fiscale, effetti premiali e rischi penali)
Voluntary Disclosure: luci ed ombre della nuova normativa (monitoraggio fiscale, effetti premiali e rischi penali) Marco Abramo Lanza Dottore Commercialista Milano, 12 dicembre 2014 Variabili - Oggetto
DettagliDiritto tributario italiano L imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione
Diritto tributario italiano L imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione 13 Stefano Grilli Dottore commercialista, Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Milano Le ultime
DettagliVia Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.
Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.it Certificato
DettagliCircolare N.123 del 25 Luglio 2013
Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Modello 770-2013 e ravvedimento ritenute 2012. Il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento Gentile cliente con la presente
DettagliLA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA
LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA 1 Intermediari interessati dalla normativa Le banche Poste Italiane Spa Cassa depositi e prestiti Spa Le società
DettagliPeriodico informativo n. 32/2014. Ritenuta 20% sui bonifici esteri
Periodico informativo n. 32/2014 Ritenuta 20% sui bonifici esteri Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che dal 1 febbraio 2014 è scattato l obbligo per
DettagliDL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno
Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in
DettagliGROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO
DettagliCIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge
DettagliIL QUADRO RW. a cura di Duilio Liburdi Pubblicista Dottore Commercialista
IL QUADRO RW a cura di Duilio Liburdi Pubblicista Dottore Commercialista 1 modulo Gli obblighi legati al quadro RW MONITORAGGIO QUADRO RW l obbligo di monitoraggio in dichiarazione RW sussiste se: sono
DettagliCOMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa
COMUNE DI POTENZA Unità di Direzione BILANCIO E FINANZE OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2014 E VARIAZIONE AL REGOLAMENTO. Relazione
DettagliLA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO
LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE
Prot.2013/151663 Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
DettagliOrganismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. COMUNICAZIONE n. 7/15
Ufficio Affari Legali Roma, lì 5 ottobre 2015 Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi COMUNICAZIONE n. 7/15 Oggetto: chiarimenti in merito
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliCIRCOLARE N. 43/E. Roma, 10 ottobre 2009
CIRCOLARE N. 43/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 ottobre 2009 OGGETTO: Emersione di attività detenute all estero. Articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito,
DettagliFONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 18 DEL 11.12.2009 IL QUESITO
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 18 DEL 11.12.2009 SCUDO FISCALE E ATTIVITÀ ALL ESTERO DA PARTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI IL QUESITO Nella circolare n. 48 del 2009 l Agenzia delle entrate
DettagliCIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008
CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
DettagliRISOLUZIONE N. 16/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi
Dettagli730, Unico 2014 e Studi di settore
730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 54 11.07.2014 La correzione della dichiarazione Le modalità di presentazione della dichiarazione correttiva e della dichiarazione integrativa
DettagliSTUDIO NEGRI E ASSOCIATI
EMERSIONE CAPITALI ESTERI, ULTIMA OCCASIONE PER REGOLARIZZARE LE PROPRIE POSIZIONI ESTERE La disciplina cosiddetta della Voluntary disclosure (Emersione e rientro di capitali dall'estero) è stata approvata
DettagliPartecipazioni in società estere a scudo variabile
Focus di pratica professionale di Luca Miele Partecipazioni in società estere a scudo variabile Premessa Una delle fattispecie più frequenti di adesione allo Scudo fiscale riguarda l emersione di partecipazioni
DettagliFirenze, 11 giugno 2013 A cura del Dott. Paolo Petrangeli
Gli adempimenti fiscali delle Camere di Commercio Firenze, 11 giugno 2013 A cura del Dott. Paolo Petrangeli D.p.r. 322/1998 Sono obbligati alla presentazione per via telematica delle previste dal decreto
DettagliC i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6
C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 Circolare Numero 16/2013 Oggetto TOBIN TAX: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 228/2012 Sommario La legge n.228/2012
DettagliVoluntary disclosure Contenuti e opportunità
Voluntary disclosure Contenuti e opportunità BERGAMO, 23 marzo 2015 PREMESSA Scudo fiscale: sanatoria per omessa indicazione nel quadro RW delle attività detenute all estero (da ultimo D.L. 1 luglio 2009
DettagliLa Manovra Estiva e le Novità in materia di Accertamento
ADC ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO SEZIONE ROMA La Manovra Estiva e le Novità in materia di Accertamento Roma, 22 ottobre 2009 LO SCUDO FISCALE
DettagliIl monitoraggio fiscale
Forum Banche e P.A. 2015 Il monitoraggio fiscale Roma, 23 novembre 2015 1 L art. 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97 («legge europea 2013») ha profondamente modificato il sistema del cd. monitoraggio fiscale
DettagliFondi pensione, un tris di chiarimenti
Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliPARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO
SUPPLEMENTO per l aggiornamento dell informativa fiscale riportata nel Prospetto Completo relativo all offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
DettagliRoma, 11 aprile 2013 C NOTA
Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Adempimenti all Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento
DettagliNORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano
DettagliStudio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail
Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 24 del 18 giugno 2012 Imposte patrimoniali
DettagliSTUDIO D ALESSIO COMMERCIALISTI
COMMERCIALISTI Genova, 8 ottobre 2010 Circolare Informativa Rivalutazione partecipazioni e terreni 1 SINTESI L art. 2 co. 229 della L. 23.12.2009 n. 191 (Finanziaria 2010) ha nuovamente riaperto i termini
DettagliRISOLUZIONE N. 141/E
RISOLUZIONE N. 141/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line
DettagliDott. Rag. MORATELLI Pietro
Spett.li clienti Loro sedi Bolzano, 17/10/2013 OGGETTO: Invio Spesometro 2012 A pag. 6 Comunicazioni Importanti per i Clienti della Società INFOSERVICE DATI SRL L art. 21 del D.L. n. 78/2010 (poi modificato
DettagliTrust e titolare effettivo: compilazione quadro RW. Le indicazioni dell Amministrazione Finanziaria
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 73 11.03.2014 Trust e titolare effettivo: compilazione quadro RW Le indicazioni dell Amministrazione Finanziaria Categoria: Dichiarazione Sottocategoria:
DettagliEMERSIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL ESTERO
Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli EMERSIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL ESTERO (Artt. 11-21 Decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,
DettagliAlla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo
SUPPLEMENTO AL PROSPETTO COMPLETO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO ITALIANO ARMONIZZATI APPARTENENTI AL SISTEMA INVESTITORI Investitori America
DettagliContribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc
E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei
DettagliCIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
DettagliCIRCOLARE N. 40/E. Roma, 4 agosto 2011. Direzione Centrale Normativa
CIRCOLARE N. 40/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 agosto 2011 OGGETTO: Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni
DettagliCircolare n. 21 INDICE
Circolare n. 21 del 15 giugno 2012 Imposte patrimoniali sugli immobili all estero, sulle attività finanziarie detenute all estero e sulle attività oggetto di scudo fiscale - Riepilogo della disciplina
DettagliCIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014
CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 Lega Italiana Calcio Professionistico Alle Società di 1 a e 2 a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico LORO SEDI Circolare C.O.N.I. del 2 aprile
DettagliLe novità del quadro RW
Dott. Alessandro Terzuolo (Dottore Commercialista e Revisore Contabile Professore a contratto in Diritto Tributario Internazionale e Comunitario, Università di Management di Torino) Le novità del quadro
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliGli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi
Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),
DettagliCREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso
CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliIL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
12 Gennaio 2011, ore 09:03 Agevolazione 36% - Il caso La ritenuta del 10% si applica sui bonifici a favore di fondi immobiliari? E applicabile la ritenuta d acconto del 10% ai bonifici disposti a favore
DettagliCOSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante
DettagliCIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni
CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate
DettagliDETRAIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI CON RIFERIMENTO AI RIGHI E7 ED E8
Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 31 Prot. 3261 DATA 20.04.2007 Settore: Oggetto: Riferimenti: IMPOSTE SUI REDDITI Le regole di detraibilità degli interessi passivi su mutui con riferimento ai righi
DettagliCIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014
CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 2 INDICE PREMESSA 1. ADEMPIMENTI 1.1 Enti del volontariato 1.2
Dettagli137/2015 Ottobre/13/2015 (*) Napoli 22 Ottobre 2015
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 137/2015 Ottobre/13/2015 (*) Napoli 22 Ottobre 2015 Con la risoluzione 81/E del 25 settembre 2015, l Amministrazione Finanziaria ha fornito
DettagliRISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza
DettagliDecreto Ministeriale 30 ottobre 2007
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre
DettagliRISOLUZIONE N. 61/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 61/E Roma, 31 maggio 2011 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell imposta sostitutiva ai sensi dell articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE
N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo
DettagliModello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN
Stampa Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN admin in Quadro normativo - L art. 115, co. 1, del D.P.R. 917/1986 é relativo all opzione per il regime della trasparenza
DettagliVOLUNTARY DISCLOSURE
SCHEDA MONOGRAFICA TMG VOLUNTARY DISCLOSURE Data aggiornamento scheda 6 ottobre 2015 Redattore Davide David Ultimi interventi normativi D.L. n. 153 del 30.09.2015 Ultimi interventi di prassi Circ. n. 31/E
DettagliCOMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA TICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE
COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA TICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE TE D.M. N. 164 DEL 31 MAGGIO 1999 Informativa ai sensi dell art. 13 del
DettagliRISOLUZIONE N. 31/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 31/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 4 febbraio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212 Obblighi dichiarativi delle imprese
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N.44 del 12 Marzo 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Recupero edilizio e riqualificazione energetica: per la maxi detrazione pagamenti entro il 30.06.2013 Gentile cliente,
DettagliAmbito di applicazione oggettivo
74 Ambito di applicazione oggettivo Sommario: 2.1 Identità delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all estero e determinazione dei corrispondenti valori 2.1.1 Valorizzazione delle attività finanziarie
Dettaglidel 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE
Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
DettagliIl regime fiscale degli interessi e degli altri redditi derivanti dai Titoli di Stato domestici
Il regime fiscale degli interessi e degli altri redditi derivanti dai Titoli di Stato domestici Il presente documento ha finalità meramente illustrative della tassazione degli interessi e degli altri redditi
DettagliINDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
DettagliREGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO
Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
DettagliIl quadro RW: sanzioni, dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso
Pag. 3350 n. 39/2011 29/10/2011 Il quadro RW: sanzioni, dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso di Fabrizio Dominici SOMMARIO Pag. Le sezioni del quadro RW 3351 La prassi dell amministrazione
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE ART. 01 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI L accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione del CONTRIBUENTE secondo le disposizioni seguenti.
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliRISOLUZIONE N. 74/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 novembre 2013 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sul valore dei contratti assicurativi: chiarimenti in materia
DettagliSuccessioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate
Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI Il ravvedimento operoso, come è noto, è un istituto giuridico
DettagliChe cos è il Ravvedimento Operoso IMU 2012 e come funziona?
Con il Ravvedimento Operoso IMU 2012 il contribuente può regolarizzare spontaneamente la sua posizione tributaria in caso di omesso, parziale, tardivo o infedele versamento dell imposta municipale propria,
DettagliImposta di bollo sui documenti informatici
Conferenza organizzata dall Associazione ICT Dott.Com Imposta di bollo sui documenti informatici Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Fiscalità Generale 1 21 novembre 2014
DettagliRIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI. Noventa di Piave - 23 febbraio 2012 Dott. Giorgio Zerio
RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI Noventa di Piave - 23 febbraio 2012 Dott. Giorgio Zerio Normativa Art.7 co. 2 del DL 13.5.2011 n. 70, convertito nella L.12.7.2011 n. 106: Termine per la rivalutazione delle
Dettagli