Circolare Informativa n. 2/2004. Il regime delle plusvalenze esenti (art. 87 TUIR: c.d. participation exemption)

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1 Circolare Informativa n. 2/2004 Alle Società consorziate Roma, 9 febbraio 2004 Rif.: Oggetto: Il regime delle plusvalenze esenti (art. 87 TUIR: c.d. participation exemption) S O M M A R I O 1. Premessa Inquadramento della normativa Ambito oggettivo di applicazione della norma Diritti di opzione e obbligazioni convertibili Strumenti finanziari assimilati alle azioni e contratti di associazione in partecipazione Le quote di Fondi comuni di investimento Titoli emessi da non residenti Realizzo e quantificazione della plusvalenza esente I presupposti del realizzo Usufrutto su azioni Pronti contro termine su titoli immobilizzati Azioni proprie: cessione, anche obbligatoria e annullamento per riduzione del capitale sociale La quantificazione della plusvalenza esente Il costo non ammortizzato Costi connessi alla dismissione di partecipazioni I requisiti per l applicazione del regime di participation exemption Il periodo minimo di possesso della partecipazione Iscrizione fra le immobilizzazioni finanziarie Residenza fiscale della partecipata in un Paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata cui si applicano le CFC rules Esercizio di un impresa commerciale Società immobiliari Società immobiliari quotate in mercati regolamentati Plusvalenze da O.P.V Società holding... 31

2 6. La distribuzione di riserve di capitali Le distribuzioni di somme in caso di recesso, liquidazione o riduzione di capitale Coordinamento con altre norme del TUIR Pro-rata patrimoniale (art. 97 TUIR) Operazioni fuori bilancio (art. 112 TUIR) Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (art. 113 TUIR) Operazioni straordinarie (artt. 175, 176 e 177 TUIR) Rinvio Il regime transitorio Le svalutazioni dedotte ante Riforma Le svalutazioni tassate ante Riforma - La deduzione per quinti della svalutazione operata ante riforma ai sensi della Legge n. 209 del Le partecipazioni immobilizzate già possedute al 1º gennaio Premessa Uno dei punti qualificanti della incisiva modifica del Testo Unico delle imposte sui redditi operata con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 ( 1 ), in particolare della disciplina dell IRES (Titolo II del TUIR), è certamente costituito dalla introduzione (art. 87 TUIR) di un nuovo regime di esenzione delle plusvalenze da cessione di titoli immobilizzati, correntemente denominato come participation exemption, regime da cui conseguono rilevanti modifiche del sistema di imposizione del reddito d impresa, per gli istituti che hanno attinenza con la materia. 2. Inquadramento della normativa L art. 4, comma 1, lett. c), della Legge 7 aprile 2003, n. 80, nell enunciare i principi di delega, ha previsto l introduzione di un regime di esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni - costituenti immobilizzazioni finanziarie - in società con o senza personalità giuridica, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, al verificarsi di determinate condizioni, regime diffuso in altri paesi UE e noto con la denominazione di participation exemption. La finalità di politica economica perseguita con tale regime è certamente quella di eliminare lo svantaggio fiscale delle imprese residenti, incentivando secondo la relazione governativa un sistematico rientro di tutte quelle società estere (holding olandesi, lussemburghesi, ecc.) costituite al solo fine di fruire del regime di esenzione sulle plusvalenze ivi previsto. Sotto il profilo tecnico è poi evidente che, come previsto da altri ordinamenti europei, il regime di esenzione costituisce il logico corollario del nuovo meccanismo di 1 I riferimenti di seguito operati agli articoli del TUIR si intendono salvo diversa indicazione - fatti al testo così come modificato dal D. lgs. n

3 tassazione dei dividendi, che, per i soggetti IRES, hanno una minore rilevanza fiscale o fruiscono addirittura di una totale detassazione, siano essi di fonte nazionale ovvero estera (ad eccezione degli utili derivanti da soggetti residenti nei cd. paradisi fiscali). Meccanismo a sua volta previsto dalla normativa comunitaria, che tende ad evitare disparità di tassazione fra investitori residenti negli Stati UE. In sintesi, i dividendi sono soggetti al seguente trattamento: - per i soci soggetti passivi IRES (società di capitali ed enti assimilati residenti) opera un meccanismo di detassazione (rectius, di esclusione da imposizione) nei limiti del 95 per cento dell ammontare percepito ovvero totale in caso di opzione per il consolidato; - per gli imprenditori, i dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile nel limite del 40% del loro ammontare; - per i soci persone fisiche ed enti non commerciali ( 2 ) e per le società ed enti commerciali non residenti, senza stabile organizzazione in Italia ( 3 ), opera la tassazione ordinaria su una base imponibile pari al 40 per cento del loro importo, nel caso in cui essi siano relativi a partecipazioni qualificate, ovvero, negli altri casi, avviene, a titolo definitivo, mediante l applicazione dell imposta sostitutiva del 12,50 per cento. E evidente che l introduzione del regime di pressochè totale esclusione da imposizione dei dividendi percepiti dai soggetti IRES comporta la necessità di una 2 In particolare, per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali, l art. 143 del TUIR conferma che la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, diversi e d impresa. Conseguentemente, gli utili percepiti da tali soggetti dovrebbero essere, in via di principio, assoggettati al medesimo regime fiscale dei soggetti Irpef non imprenditori ex art. 47 del TUIR e, quindi, concorrere alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare con applicazione dell aliquota progressiva IRES del 33 per cento. Peraltro, in base all art. 4, primo comma, lett. q), del D. Lgs. n. 344/2003, fino a quando non verrà data attuazione alla delega nella parte in cui prevede l inclusione, tra i soggetti passivi dell imposta sul reddito, degli enti non commerciali residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali, gli utili percepiti, anche nell esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare. Per le Fondazioni bancarie, tale disposizione transitoria evita l evidente penalizzazione del livello di imposizione che si sarebbe verificata, rispetto alla previgente normativa, a seguito dell introduzione delle modifiche al TUIR. Infatti, il dividendo era, in precedenza, integralmente detassato per effetto della compensazione del credito d imposta con l Irpeg dovuta dalla Fondazione (ridotta alla metà), laddove, in assenza della norma transitoria, nel nuovo regime la tassazione si sarebbe attestata nell ordine del 6% del dividendo percepito, calcolato applicando al 40% del dividendo medesimo l aliquota IRES, ridotta alla metà, del 16,50%, indipendentemente dalla circostanza che la partecipazione detenuta dalla Fondazione fosse, o meno, qualificata. 3 Il TUIR contiene ora una definizione di stabile organizzazione all art. 162, che ricalca quella prevista dall art. 5 del modello OCSE di Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Peraltro, il legislatore delegato ha recepito la distinzione tra stabile organizzazione immateriale e personale nei commi 6 e 7 dell art. 162 ed ha, altresì, introdotto una precisazione a proposito del commercio elettronico escludendo la configurazione della stabile organizzazione nella disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentono la raccolta e la trasmissione di dati e informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi (cfr. art. 162, comma 5, TUIR). Tale previsione tiene conto, evidentemente, delle puntualizzazioni del Committee on Fiscal Affairs pubblicate il 28 gennaio Tuttavia, la disposizione si dimostra incompleta quanto meno con riferimento ai requisiti che si instaurano tra imprese non residenti e operatori del settore i cosiddetti Internet Service Provider - che ospitano sui propri server i siti web dell impresa non residente. Sul punto, il commentario OCSE chiarisce che tale circostanza non è generalmente configurabile come una stabile organizzazione dell impresa non residente. 3

4 diversa disciplina per la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni sociali costituenti patrimonio immobilizzato. Infatti, fra dividendi e realizzo di plusvalenze vi è una tendenziale fungibilità, in quanto gli utili che l impresa partecipata ha già realizzato e non distribuito o gli utili che essa realizzerà, possono essere conseguiti sia in forma di dividendo che in sede di cessione della partecipazione. Tale regime si inserisce, come accennato nella nostra precedente Circolare n. 6/2003, par. 1, nella linea di fondo della riforma, che postula lo spostamento del baricentro impositivo dal socio - come colui su cui grava in via effettiva e definitiva il carico impositivo -, alla società, unico soggetto in capo al quale l utile essenzialmente quello conseguito con l attività ordinaria - verrà tassato al momento della produzione. Corollario della non imponibilità delle plusvalenze iscritte e/o realizzate, è la indeducibilità delle minusvalenze, sia iscritte che realizzate, relative a partecipazioni che si qualificano per l esenzione ( 4 ); ne consegue, in definitiva, la generale irrilevanza fiscale sia della cessione delle partecipazioni sia della loro valutazione in bilancio (cfr. il nuovo art. 101 del TUIR, che esclude la rilevanza fiscale delle minusvalenze relative a partecipazioni che si qualificano per l esenzione di cui al precedente art. 87) ( 5 ). 4 Per quanto concerne i titoli dell attivo circolante diversi dalle obbligazioni e dagli strumenti ad essi assimilati, l art. 110, lett. d), prevede che i minori (ma anche maggiori) valori iscritti non concorrono alla formazione del reddito né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze delle azioni, delle quote rappresentate da titoli e degli strumenti finanziari assimilati alle azioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Il nuovo Testo unico pone quindi un principio puntuale di irrilevanza fiscale delle svalutazioni, in tal modo recependo quanto indicato dal legislatore delegante nell art. 4 della legge delega. L introduzione di tale principio di irrilevanza delle suddette minusvalenze ha determinato di conseguenza il venir meno di un criterio fiscale di determinazione della deduzione spettante ed a tal fine il legislatore delegato ha coerentemente provveduto ad apportare una modifica anche all art. 94 (già art. 61) TUIR concernente la valutazione dei titoli dell attivo circolante. Per le minusvalenze da realizzo su tali titoli, la deducibilità fiscale continua ad essere riconosciuta sulla base dei principi generali. Per quanto concerne, invece, le obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa diversi dalle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la svalutazione è fiscalmente riconosciuta per effetto del rinvio dell art. 94, comma 4, al comma 5 dell art. 92. Per i titoli obbligazionari quotati iscritti nell attivo circolante, opera il meccanismo di determinazione del valore minimo rappresentato dal prezzo rilevato nell ultimo giorno dell esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell ultimo mese; per gli altri titoli, rileva il valore normale determinato ai sensi dell art. 9, comma 4, lett. c), TUIR (cfr. art. 94, c. 4, lett. b). Anche per le obbligazioni facenti parte dell attivo circolante vale il principio generale di deducibilità delle minusvalenze da realizzo. Qualora, poi, le obbligazioni siano iscritte tra le immobilizzazioni, l art. 101, secondo comma, dispone che per la valutazione si applica l art. 94 ossia i medesimi criteri previsti per le obbligazioni iscritte nell attivo circolante; tuttavia per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze diversamente da quanto è previsto per le non immobilizzate - sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell ultimo semestre. Infine, il comma 1, lett. e), dell art. 110 riconosce piena valenza fiscale alle differenze positive e negative tra il costo di acquisto e il valore di rimborso, nei limiti della quota maturata nell esercizio. In base all art. 101, primo comma, le minusvalenze da realizzo su detti titoli obbligazionari immobilizzati si considerano deducibili. 5 La indeducibilità delle minusvalenze non consente di dare rilevanza fiscale agli andamenti negativi delle società partecipate che si riflettano in svalutazioni o perdite da realizzo. Tuttavia, nel nuovo regime, le opzioni per la trasparenza fiscale (di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR) o per la tassazione consolidata (ex artt. 117 e segg. del TUIR) possono consentire il diretto consolidamento, in capo alla società partecipante, delle perdite delle società partecipate, perdite ante Riforma rilevate per il tramite della svalutazione della partecipazione. 4

5 Più in dettaglio, il regime di esenzione delle plusvalenze è oggetto del comma 1 dell art. 87 del TUIR, che ne prevede l applicazione a quelle realizzate su partecipazioni in società, con o senza personalità giuridica, residenti e non, escluse le società semplici e quelle ad esse equiparate, a condizione che: - la partecipazione sia posseduta dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione, considerando cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente (e cioè il criterio LIFO: lett. a); - la partecipazione sia iscritta, nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie (lett. b); - le società partecipate non risiedano in Paesi a regime fiscale privilegiato, individuati dai decreti di attuazione della disciplina CFC, salvi i casi di disapplicazione della stessa mediante esercizio dell interpello, ai sensi dell art. 11 della L. n. 212/2000 (lett.c); - la società partecipata, al momento del realizzo, eserciti un impresa commerciale, come definita dall art. 55 del TUIR (lett.d). Gli ultimi due requisiti devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall inizio del terzo periodo d imposta anteriore al realizzo stesso (art. 87, comma 2). Il requisito della lett. d) non deve sussistere in caso di partecipazioni in società i cui titoli siano negoziati nei mercati regolamentati ovvero nei casi di plusvalenze realizzate mediante offerta pubblica di vendita - OPV (comma 4). 3. Ambito oggettivo di applicazione della norma Sotto il profilo oggettivo, il regime di esenzione si applica alle operazioni di realizzo relative alle azioni e alle quote di partecipazione in: - società di capitali (s.p.a.; s.r.l.; s.a.p.a.) - società cooperative; - società di mutua assicurazione; - società in nome collettivo e in accomandita semplice, comprese le società di fatto che abbiano per oggetto l esercizio di attività commerciali; - società di armamento; 5

6 - enti pubblici e privati diversi dalle società, a condizione che esercitino un impresa commerciale, inclusi i consorzi e le associazioni non riconosciute. L esenzione non si estende, invece, alle società semplici e agli enti a queste equiparati, quali le associazioni professionali senza personalità giuridica. Quanto, poi, ai beni ammessi al beneficio, rientrano sicuramente fra di essi le azioni o quote di partecipazione nelle società ed enti sopra indicati, comprese quelle non rappresentate da titoli Diritti di opzione e obbligazioni convertibili Altrettanto non si può, invece, dire per i titoli che possono potenzialmente costituire partecipazioni, quali i diritti di opzione ovvero le obbligazioni convertibili. Per i primi mancherebbe comunque il requisito della classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, mentre per le obbligazioni anche se classificate tra le immobilizzazioni finanziarie opera comunque il meccanismo valutativo previsto dall art. 110, comma 1, lett. e), giusta il quale per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell esercizio Strumenti finanziari assimilati alle azioni e contratti di associazione in partecipazione Rientrano invece espressamente (art. 87, comma 3) nel detto regime le plusvalenze realizzate su strumenti finanziari similari alle azioni, di cui all art. 44, o in relazione ai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, di cui all art. 109, comma 9, lett. b). In particolare, gli strumenti finanziari similari sono quelli che derivano dalla introduzione di nuovi istituti, nonché dalla modifica di altri preesistenti, operati dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, concernente la riforma del diritto societario, allo scopo di consentire nuove opportunità di investimento e finanziamento per le imprese. La nuova Sezione V del codice civile, rubricata Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi - ammette infatti la possibilità che la partecipazione in società ed enti possa essere rappresentata anche da strumenti finanziari partecipativi 6

7 diversi dalle azioni, quali, ad esempio, gli strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi emessi dalla società a seguito dell apporto, anche da parte di terzi, di opera o servizi ex art cod. civ., ovvero gli strumenti finanziari emessi nell ambito della costituzione di patrimoni destinati, di cui all art bis, primo comma, lett. a), cod. civ.. Tali titoli e strumenti sono considerati similari alle azioni dall art. 44, comma 2, lett. a), TUIR quando, e solo quando, la loro remunerazione sia totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti al medesimo gruppo, o dell affare in relazione al quale titoli e strumenti sono stati emessi. Per effetto di tale definizione risultano pertanto escluse, in via generale, dall applicazione del regime di esenzione tutte le forme di partecipazione ai risultati di società ed enti che siano, anche solo in parte, commisurate a fattori esogeni a detto risultato o che da esso prescindano, come nel caso di parametri fissi di remunerazione. Ovviamente anche tali strumenti fruiscono del regime di esenzione qualora ricorrano le quattro condizioni previste dalle lett. a), b), c) e d) del primo comma, dell art. 87 sopra richiamate, ed esaminate in dettaglio nel par. 5. Conseguentemente, gli strumenti finanziari sprovvisti delle dette caratteristiche sono esclusi dalla esenzione, ancorché emessi da società quotate, o da società la cui attività sia sicuramente di natura commerciale. Per le società quotate, infatti, il requisito della lett. d) è riscontrato solo con riguardo alle partecipazioni; in caso di OPV invece, il requisito della attività commerciale della partecipata (lett. d) non rileva mai, sia che si tratti di partecipazioni, sia di strumenti finanziari assimilati ex art. 44 TUIR. L esenzione si applica, altresì, ai proventi derivanti dalla cessione dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorchè sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. In pratica, poiché per tali rapporti opera il principio di attrazione dei proventi percepiti dall associato nell ambito degli utili, con contestuale indeducibilità dei medesimi compensi da parte dell associante, la sostanziale analogia con la disciplina fiscale dei frutti delle partecipazioni ha 7

8 consentito di estendere anche ai proventi derivanti dalla cessione di tali contratti il regime di esenzione delle plusvalenze sempre che, ovviamente, siano riscontrate le condizioni prescritte dal primo comma dell art Le quote di Fondi comuni di investimento Le quote dei Fondi comuni di investimento mobiliare ( 6 ), ancorché iscritte, nel bilancio dell investitore, tra le immobilizzazioni finanziarie, non rientrano tra le partecipazioni rilevanti ai fini dell applicazione del regime di participation exemption. Tale inapplicabilità si desume, in particolare, dal comma 1 dell art. 87, che accorda il beneficio dell esenzione esclusivamente alle azioni e quote di partecipazione in società ed enti, quali evidentemente non sono i Fondi di investimento. Peraltro, l esenzione non potrebbe essere invocata neppure con riferimento alla fattispecie, anch essa disciplinata dall art. 87 TUIR, delle plusvalenze da realizzo degli strumenti finanziari similari alle azioni, ai sensi dell art. 44 TUIR, posto che tale disposizione, come detto, concerne solo gli strumenti finanziari partecipativi, diversi dalle azioni, introdotti dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. Quand anche le quote di Fondi potessero essere comprese tra gli strumenti finanziari partecipativi, va detto che come sopra accennato - tali strumenti sono stati equiparati alle azioni (dall art. 44, comma 2, lett. a), TUIR) a condizione che la loro remunerazione sia totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti al medesimo gruppo, o dell affare in relazione al quale gli strumenti sono stati emessi, condizione, questa, che non risulterebbe soddisfatta dalle quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento, i cui proventi sono, per l investitore, commisurati al valore del NAV del fondo, a sua volta influenzato da una pluralità di elementi, quali il valore 6 In capo al fondo comune, la Riforma - finché non verrà data attuazione all art. 3 della citata Legge delega n. 80/2003, in tema di fiscalità dei redditi di natura finanziaria - non determinerà alcuna modifica dell attuale regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla dismissione delle partecipazioni nelle c.d. società target. Infatti, tali proventi concorreranno per intero alla formazione del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. Il risultato di gestione del fondo rimarrà, ovviamente, influenzato dalle valutazioni di fine periodo delle partecipazioni nelle società in cui il fondo investe (società target), che incrementeranno e/o decrementeranno il patrimonio finale del fondo. Ricordiamo, inoltre, che con il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, è stata introdotta una misura che riduce al 5% l aliquota dell imposta sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi di investimento mobiliare (chiusi e aperti) che nel proprio regolamento prevedano che non meno dei 2/3 del relativo attivo sia investito in azioni di società di piccola o media capitalizzazione (cioè non superiore a 800 milioni di euro), purché ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell UE. Rinviamo alla ns. Circolare Informativa 23 ottobre 2003, n. 5/2003, per un analisi della disciplina di detti fondi. 8

9 patrimoniale effettivo delle società target, i rimborsi ed i proventi eventualmente distribuiti nell anno, la remunerazione della liquidità, ecc.. Da un punto di vista sistematico, la inapplicabilità del regime di participation exemption alle quote di Fondi comuni non risulta coerente con la finalità della Riforma, di eliminare o attenuare gli effetti di doppia imposizione economica sugli utili prodotti dalle imprese partecipate. Tale risultato, a nostro avviso, dovrebbe essere invece garantito quale che sia lo strumento giuridico o economico adottato per la partecipazione agli utili. Per converso, il legislatore della Riforma, mantenendo l attuale regime di tassazione dei proventi dei Fondi con il meccanismo del credito d imposta, in presenza di tre diversi livelli di tassazione (società target in cui il fondo investe, fondo, investitore), ha eliminato l effetto di doppia tassazione del Fondo, ma non quello che deriva dalla tassazione piena in capo all investitore finale degli utili delle società target e che per l investitore si qualificano come proventi tassati ( 7 ). Conseguentemente, nel nuovo regime fiscale delle società, a parità di proventi lordi derivanti dalle società in cui il Fondo ha investito, sia per i redditi realizzati sotto forma di plusvalenze che per i dividendi emerge una evidente penalizzazione fiscale dell investimento indiretto (operato tramite il Fondo), a causa della inapplicabilità del regime di participation exemption ai proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi, diversamente da quanto avviene nel caso di investimento diretto ( 8 ). In base alle indicazioni disponibili, la attuazione della restante parte della delega relativa al regime delle rendite finanziarie potrebbe non mitigare la penalizzazione, posto che l abrogazione dell imposta sostitutiva sul risultato annuale di gestione maturato e lo spostamento del momento impositivo a quello del realizzo da parte degli investitori, tramite l applicazione dell imposta sostitutiva da parte della società di gestione, determinerebbe comunque per i soggetti IRES l attrazione dei proventi dei Fondi nel reddito complessivo soggetto all aliquota ordinaria, fermo restando il diritto al recupero dell imposta sostitutiva eventualmente applicata, a titolo d acconto, dalla società di gestione. 7 Per l investitore soggetto ad IRES, i proventi derivanti dal realizzo delle quote di Fondi concorreranno per intero alla formazione del reddito imponibile (aliquota del 33%) - ai sensi del combinato disposto degli artt. 44 e 48 del TUIR e dell art. 11, comma 4, della Legge n. 344 del 14 agosto 1993 per i Fondi chiusi, e dell art. 9, comma 3, della Legge 23 marzo 1983, n. 77, per i Fondi aperti di diritto nazionale -, con riconoscimento di un credito d imposta (imponibile) pari al 15 per cento del provento percepito. Da altro punto di vista si ricorda che per l investitore, prima del realizzo, le rettifiche di valore delle quote dei Fondi - sia se iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie che nell attivo circolante sono ammesse in deduzione per l importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Permanendo tale regime, le rivalutazioni della quota del Fondo, anche se iscritte in bilancio, continueranno ad essere fiscalmente irrilevanti, mentre le svalutazioni concorreranno a formare il reddito per la quota eccedente l importo delle eventuali rivalutazioni in precedenza operate in regime di esclusione. 8 Per i dividendi, tale penalizzazione sussisteva, tuttavia, anche nel regime previgente, in virtù della mancata equiparazione dei proventi dei fondi agli utili societari, per i quali la doppia imposizione economica era eliminata attraverso il meccanismo del credito d imposta sui dividendi. 9

10 3.4. Titoli emessi da non residenti Rientrano nel regime di esenzione le cessioni di partecipazioni in società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, purché, come vedremo, non si tratti di soggetti che risiedano nei cd. Paradisi fiscali, e sempre che esercitino, al momento del realizzo, un impresa commerciale. Si pone il dubbio se siano ammesse al beneficio dell esenzione le partecipazioni di cui all art. 44, secondo comma, lett. b), del TUIR, relative a soggetti non residenti. Tale norma stabilisce che si considerano similari alle azioni o alle quote di s.r.l. le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la relativa remunerazione, se corrisposta da una società residente, sarebbe stata assoggettata al regime di indeducibilità previsto dal nuovo art. 109, comma 9, del TUIR. In sostanza, con tale disposizione si estende la disciplina di cui all art. 110, comma 9, applicabile ai residenti, anche ai proventi erogati da non residenti. Occorre ricordare che il nuovo art. 109, comma 9, introduce un regime di indeducibilità dei proventi, spettanti in base al contratto, simmetrico alla natura partecipativa che detti proventi assumono, sia essa palese od occulta. Più precisamente, l indeducibilità riguarda (lett. a) la quota della remunerazione, riconosciuta con riguardo a titoli o a strumenti finanziari comunque denominati, che sia influenzata dai risultati economici della società erogante, di altre società appartenenti al gruppo ovvero anche di un solo affare (con evidente riferimento agli strumenti finanziari connessi con il patrimonio destinato ad uno specifico affare). La stessa indeducibilità afferisce, inoltre, (lett. b) la remunerazione scaturente da contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto (capitale e opere o servizi). Per il percipiente, tali proventi costituiscono utili da partecipazione soggetti alla disciplina di cui al nuovo art. 47 del TUIR, anche se riconducibili nell ambito dell attività d impresa, e purché siano diversi da quelli in cui l apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, nel qual caso rientrano tra i redditi di lavoro autonomo. In base al citato art. 47, gli utili sono imponibili nel limite del 40 per cento del loro ammontare, a condizione che il valore dell apporto, alla data della 10

11 stipula del contratto, sia superiore al 5% del valore del patrimonio netto contabile, se si tratta di società quotata, ovvero al 25% di detto valore negli altri casi, sempre che gli utili non provengano, anche indirettamente, da società residenti in paradisi fiscali ( 9 ). Posto che, come accennato, con l art. 44 si sono comprese tra i redditi di capitale le remunerazioni derivanti da titoli, strumenti finanziari e contratti con analoghe caratteristiche emessi da soggetti non residenti, non dovrebbero sussistere preclusioni all estensione dell ambito applicativo dell art. 87 all ipotesi sopra descritta. In tal senso depone, innanzitutto, il riferimento del comma 3 dell articolo 87 agli strumenti finanziari similari alle azioni, tra cui, per l appunto, sono comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti la cui remunerazione, se corrisposta da una società residente, sarebbe totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d impresa ex art. 109, comma 9. D altro canto, non sembra di ostacolo all applicabilità del regime di esenzione alla fattispecie di cui all art. 44, comma 2, lett. b), la circostanza che lo stesso art. 87 operi un rinvio limitatamente ai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, di cui all art. 109, lett. b), atteso che, come in precedenza rilevato, quest ultima disposizione, a differenza dell art. 44, postula l esistenza di un rapporto che concerne, in qualità di eroganti, soggetti residenti. Che il rinvio dell art. 87 all art. 109 sia limitato alla lett. b) e non anche alla lett. a) del comma 9, è giustificato dalla circostanza che la norma sulla participation exemption attrae nel regime di esenzione i titoli e strumenti finanziari la cui remunerazione è totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati economici dell emittente o dell affare, laddove il disposto dell art. 109, comma 9, lett. a), si riferisce, in generale, a tutti gli strumenti che comportano una partecipazione al risultato economico, ma che non costituiscono necessariamente l unica ed esclusiva forma di remunerazione del partecipante. 9 Nel caso in cui l associante sia un impresa minore che determina il proprio reddito in base alle disposizioni dell art. 66 TUIR, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell associato nella misura del 40 per cento, qualora l apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri dell art. 110 al netto dei relativi ammortamenti. 11

12 Da ultimo va segnalato che, secondo la Relazione di accompagnamento, l esenzione si applica in generale ai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, a condizione che sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi e sempre che siano rispettate, in quanto compatibili, le condizioni previste dal comma 1, dell art. 87, senza che in quella sede si operi una distinzione del trattamento di strumenti provenienti da soggetti non residenti. 4. Realizzo e quantificazione della plusvalenza esente 4.1. I presupposti del realizzo L esenzione di cui all art. 87 concerne le plusvalenze realizzate e quantificate ai sensi dell art. 86, commi da 1 a 3. Il rinvio al comma 1 dell art. 86 (corrispondente all attuale art. 54 del TUIR) implica l esenzione delle plusvalenze su partecipazioni realizzate: - mediante cessione a titolo oneroso; - mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni; - mediante assegnazione a soci o destinazione a finalità estranee all esercizio dell impresa (cd. autoconsumo). In particolare, dovrebbero beneficiare dell esenzione anche le plusvalenze derivanti da operazioni effettuate a titolo oneroso diverse dalla cessione propriamente intesa, ma che determinano i medesimi effetti giuridici, quali il conferimento, la permuta o lo scambio di azioni, che sono assimilate alle cessioni a titolo oneroso dall art. 9 del TUIR Usufrutto su azioni Anche se il dettato della disposizione fa riferimento con sicurezza al solo diritto di proprietà, si dovrebbe ritenere che siano esenti anche le plusvalenze conseguite attraverso la cessione del diritto di usufrutto su azioni aventi i requisiti prescritti dall art. 87, trattandosi di cessione a titolo oneroso di un diritto reale di godimento, con trasferimento del possesso della cosa ex art. 982 cod. civ. (art. 9, comma 5, TUIR). 12

13 Ai fini delle imposte sul reddito, la costituzione di diritti di godimento è infatti del tutto equivalente alla cessione della piena proprietà. D altronde, anche sotto il profilo civilistico, i diritti di godimento e, in particolare, l usufrutto, costituiscono una forma di partecipazione al capitale di società. Una diversa soluzione determinerebbe conseguenze irrazionali, come quella di considerare soggetta ad imposta la contemporanea cessione dei due diritti parziari (nuda proprietà e usufrutto) fatta a due soggetti diversi ed esente la cessione della piena proprietà in comunione agli stessi soggetti. In tal senso sono anche i precedenti ministeriali, e, in particolare, la Circolare 10 maggio 1985, n. 16, in materia di IRPEF, che aveva ricondotto l operazione fra quelle di realizzo di plusvalenze, suggerendo come criterio di ripartizione del costo quello previsto dalla imposta di registro per la valutazione del diritto parziario Pronti contro termine su titoli immobilizzati Altra operazione potenzialmente interessata dalla disciplina è quella di pronti contro termine su titoli immobilizzati. L operazione, che si caratterizza per la sua natura prettamente finanziaria, si concretizza mediante una vendita cd. a pronti di una certa quantità di titoli o valori generalmente da parte di una banca - con contemporaneo riacquisto a termine della stessa quantità precedentemente venduta (cd. vendita a termine) ad un corrispettivo prefissato. Si tratta di un contratto atipico, che è stato definito ai fini fiscali dall art. 1, comma 5, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435, relativo alla tassa sui contratti di borsa. In base a tale disposizione, si intendono per contratti pronti contro termine quelli che configurano un operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, poste in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale. La qualificazione giuridica di tale contratto è dubbia, oscillandosi da una configurazione come una doppia vendita ad effetti reali, immediatamente traslativa della proprietà dei titoli, ad altra, secondo cui con la vendita a pronti si verificherebbe l immediato trasferimento dei titoli che, invece, sarebbero riacquistati con la vendita a termine solo alla data di scadenza pattuita tra le parti. 13

14 Ai fini delle imposte sui redditi, tale problematica civilistica relativa alla struttura del rapporto è stata superata per privilegiare la funzione del negozio. Per effetto della prevalenza degli effetti economici del contratto rispetto a quelli giuridici, il rapporto è quindi disciplinato in relazione alla sua funzione finanziaria, in vista della necessità dell acquirente a pronti (nonché venditore a termine), di investire il proprio capitale a breve e di quella del venditore a pronti (e acquirente a termine) di ottenere liquidità. Sempre con riguardo alla funzione del contratto, dal punto di vista contabile l operazione non determina alcuna movimentazione dei titoli nel portafoglio del cedente a pronti, né determina l obbligo di iscrizione dei medesimi titoli nell attivo patrimoniale dell acquirente a pronti, ma comporta solo la rilevazione dei flussi finanziari rappresentati dalle differenze tra i corrispettivi a pronti ed a termine e da eventuali commissioni/interessi riconosciuti nel periodo di durata del contratto. Conseguentemente, il previgente art. 61, comma 1-bis, del TUIR, disponeva che l operazione non determinava variazioni delle rimanenze dei titoli in capo al cedente a pronti. Considerando che tale trattamento è confermato anche dall art. 94, comma 2, del TUIR, in tema di valutazione dei titoli, si deve concludere che l operazione non può costituire presupposto per il realizzo della plusvalenza esente ex art. 87 TUIR, anche se abbia per oggetto titoli rientranti nella disciplina. La conclusione è confermata da altre considerazioni di carattere sistematico, quali quella che la continuità nella valutazione dei titoli da parte del cedente a pronti presuppone il mantenimento della titolarità fiscale dei titoli, e che dunque la rilevazione di una plusvalenza sarebbe in contraddizione con tale regime fiscale e contabile; simmetricamente, l acquirente a pronti non potrebbe parimenti iscrivere i titoli nel proprio attivo patrimoniale fra le immobilizzazioni finanziarie, come richiesto dall art. 87, primo comma, lett. b). Un ulteriore conseguenza di quanto sopra è quella che per il cedente a pronti non ricorre alcuna interruzione del periodo di possesso rilevante ai fini della maturazione del requisito previsto dalla lett. a), comma 1, dell art. 87, in caso di successiva dismissione della partecipazione Azioni proprie: cessione, anche obbligatoria e annullamento per riduzione del capitale sociale 14

15 Tra i beni ammessi al beneficio, come precisato dalla Relazione di accompagnamento, sono comprese le azioni proprie, sempre che siano riscontrate le condizioni previste dall art. 87, anche nel caso di loro cessione obbligatoria, nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e ter, cod. civ. e a norma dell art. 121 del D. Lgs. n. 58/1998. In virtù dell espresso richiamo operato dall art. 82, TUIR, al successivo art. 86, quarto comma, anche tali fattispecie godono dell esenzione, purché ricorrano tutte le condizioni previste dall art. 87. In caso contrario, la plusvalenza derivante dalla cessione obbligatoria concorre alla formazione del reddito per l intero ammontare nell esercizio in cui è realizzata, ovvero, se le partecipazioni sono state possedute per almeno tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per le azioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle ammesse al beneficio dell esenzione ex art. 87, la rateizzazione della plusvalenza in cinque esercizi è ammessa per quelle iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci. In pratica tale disposizione sembrerebbe confermare che, in caso di cessione obbligatoria, il provento realizzato è sempre considerato fiscalmente una plusvalenza patrimoniale, fermo restando che: a) se tali azioni sono iscritte nell attivo circolante, la plusvalenza o è tassata in un unico esercizio ovvero può essere ammessa al beneficio della rateizzazione, purché posseduta per almeno tre anni; b) se, invece, sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, la plusvalenza può beneficiare dell esenzione ex art. 87, se ne ricorrono le condizioni, ovvero è tassata nell esercizio del realizzo, salva la rateizzazione in cinque esercizi in caso di classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci. La plusvalenza non è invece configurabile in caso di annullamento delle azioni proprie per effetto della riduzione del capitale sociale. In tale ipotesi, l art. 91, comma 1, lett. c) (che riproduce il previgente art. 99 del TUIR) dispone che la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni proprie annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto non concorre alla formazione del reddito (e ha quindi riflessi esclusivamente patrimoniali) qualora le azioni siano state acquistate in attuazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale (art bis, n.1, cod. civ.) o precedentemente. E quindi evidente che l eventuale eccedenza del costo 15

16 rispetto alla quota di capitale nominale determina effetti diretti sulle riserve che vanno proporzionalmente ridotte La quantificazione della plusvalenza esente I criteri di quantificazione della plusvalenza esente sono, come accennato, individuati in quelli di cui al comma 2 del precedente art. 86, in base al quale la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato ( 10 ). Nell ipotesi di assegnazione ai soci o di destinazione dei beni a finalità estranee all esercizio dell impresa, in mancanza del corrispettivo, si deve assumere come termine di raffronto il valore normale dei beni Il costo non ammortizzato In ordine alla nozione di costo non ammortizzato, si rileva come essa coincida, tendenzialmente, con il costo di acquisto o sottoscrizione delle partecipazioni, posto che, in base alle nuove disposizioni, non risulta in ogni caso ammesso il riconoscimento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze da valutazione dei titoli immobilizzati che si qualificano per l esenzione, giusta il disposto rispettivamente dell art. 110, primo comma, lett. d), per le plusvalenze iscritte, e dell art. 101, primo comma, per le minusvalenze. Per le partecipazioni in imprese controllate o collegate iscritte in bilancio al patrimonio netto ai sensi dell art. 2426, n. 4, cod. civ. (c.d. equity method), l art. 101, comma 3, prevede l indeducibilità anche della parte del costo di acquisto che eccede la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall ultimo bilancio dell impresa partecipata, quale che ne sia l imputazione contabile (e quindi nemmeno se a titolo di ammortamento). Con riferimento al costo da assumere in caso di acquisto in più tranches, la Relazione di accompagnamento precisa che qualora tutte le partecipazioni dovessero soddisfare le condizione prescritte dall art. 87, l impresa è libera di individuare il costo di acquisto della partecipazione da contrapporre al valore di realizzo, secondo il metodo di 10 Ricordiamo che, ai sensi dell art. 84, la perdita fiscale dell esercizio non è influenzata dai proventi esenti dell art

17 valutazione dei titoli prescelto, non essendo obbligata al rispetto del criterio Lifo previsto dalla lettera a) (dell art. 87, primo comma). Da tale precisazione sembrerebbe doversi evincere che il metodo LIFO per la determinazione del costo sia invece obbligatorio quando il frazionamento dell acquisto della partecipazione determinasse l impossibilità di fruire della esenzione per talune quote in caso di cessione. Il surriferito orientamento della Relazione appare peraltro eccedere il dettato normativo, considerando che - come già rilevato dall ABI, nel proprio documento del 6 agosto 2003 di commento alla bozza di TUIR - la lett. a), dell art. 86, primo comma, richiama il metodo LIFO solo per il calcolo del periodo di possesso (c.d. holding period). Più in generale, inoltre, la nuova disciplina del TUIR non detta regole fiscali per la valutazione delle partecipazioni iscritte nell attivo immobilizzato che si qualificano per l esenzione. In particolare, l art. 94 (corrispondente al previgente art. 66) opera un rinvio all art. 92 (variazione delle rimanenze) solo per i titoli suscettibili di produrre ricavi, con esclusione, quindi, di quelli costituenti immobilizzazioni finanziarie; il comma 3 dello stesso art. 94 detta criteri per la valutazione delle obbligazioni e titoli assimilati e per la individuazione del valore minimo con esclusione di quelli immobilizzati. Nemmeno il nuovo art. 110, in tema di norme generali sulle valutazioni, detta regole per i titoli di cui all art. 87, limitandosi a stabilire che il costo è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali e che, in caso di rivalutazione, il costo dei beni - diversi dai beni merce e dalle materie prime e sussidiarie di semilavorati e di altri beni mobili non strumentali destinati alla produzione si assume al netto delle plusvalenze iscritte, ad eccezione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. La tendenziale irrilevanza fiscale delle minus o plusvalenze esclude, infine, che si debbano recepire i valori di bilancio, tanto è vero che il criterio civilistico rileva, ai fini fiscali, unicamente ai fini della lett. b), del comma 1, e cioè per la classificazione dei titoli nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Rispetto a quanto affermato nella citata Relazione, sembrerebbe quindi più corretta la soluzione recepita da altri ordinamenti comunitari di attribuire a detti titoli un 17

18 valore fiscale corrispondente al costo specifico, e cioè al costo effettivamente sostenuto per l acquisizione, dal quale partire per la determinazione della plusvalenza esente ex art. 87; ipotesi, questa, che sarebbe l unica compatibile con l irrilevanza fiscale delle valutazioni. L adozione di tale criterio non determinerebbe difficoltà in relazione ad eventuali operazioni sul capitale. In caso di aumento gratuito del capitale sociale, si verificherebbe un incremento del numero delle azioni possedute, ripartendo il costo originario sul complesso di esse, con diminuzione del loro costo specifico unitario; in caso di più acquisti nel tempo, le azioni gratuite ricevute verrebbero imputate proporzionalmente a ciascun acquisto. In caso di aumento gratuito del valore nominale delle azioni, non si verificherebbe alcuna variazione nel numero di azioni e nel costo, sia unitario che complessivo della partecipazione. In caso di riduzione del capitale per esuberanza, con assegnazione ai soci, eseguita mediante annullamento di azioni, occorrerebbe simmetricamente procedere ad una imputazione proporzionale dell annullamento a ciascun acquisto; nel caso di riduzione del capitale mediante riduzione del valore nominale delle azioni occorrerebbe ovviamente procedere alla riduzione del valore nominale di tutte le azioni possedute. In tale ultimo caso si verificherebbe peraltro una riduzione del costo fino a capienza con le somme o valori assegnati e per l eccedenza utile, ai sensi dell art. 47, comma 7, esente in base al comma 7 dell articolo in esame (vedi par. 7). Per quanto concerne i costi fiscalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, in assenza di svalutazioni e rivalutazioni precedentemente operate, l unica soluzione possibile è quella della loro rilevanza per l ammontare accertato nell ultimo bilancio Costi connessi alla dismissione di partecipazioni Altro problema relativo alla determinazione della plusvalenza è quello dei costi connessi alla dismissione di partecipazioni che possono ritenersi assorbiti nella plusvalenza che beneficia del regime di esenzione. L art. 4, comma 1, lett. e), ultimo periodo, della Legge delega prevede l indeducibilità dei costi direttamente connessi al trasferimento della partecipazione esente. 18

19 Con il D.Lgs. n. 344/2003, tale principio sembra attuato indirettamente attraverso l estensione dei criteri validi per la determinazione della plusvalenza imponibile (art. 86, comma 2) a quella esente. Posto che sia nell uno che nell altro caso la base imponibile è costituita dal corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, parrebbe evidente che tale formulazione operi una sterilizzazione fiscale della parte del corrispettivo corrispondente agli oneri sostenuti per il realizzo della plusvalenza, ottenendo in via indiretta il medesimo effetto della loro indeducibilità. Va segnalato che, con riferimento alla bozza di TUIR, erano stati affacciati dubbi sulla corrispondenza fra tale criterio e quello adottato dalla legge delega, e cioè, fra la nozione, più ampia, di costi direttamente connessi con la cessione della legge delega e quella di oneri accessori di diretta imputazione, di cui all art. 54, comma 2, del TUIR. Tale non perfetta coincidenza sembrerebbe confermata dalla citata Relazione, nella quale si precisa che i costi specificamente inerenti alla cessione di tali partecipazioni, che in base alla legge delega risultano indeducibili, possono non essere ricompresi tra gli oneri accessori di diretta imputazione. Peraltro, quale che sia il trattamento fiscale degli oneri accessori (irrilevanti per il cedente ex art. 86, comma 2, e rilevanti per il cessionario, ai sensi dell art. 109, comma 1), va detto che i costi inerenti alla cessione sono comunque indeducibili in base al principio, di portata generale, di cui al comma 5, dello stesso art Tale norma prevede, infatti, che le spese e gli altri componenti negativi (esclusi gli interessi) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi (ad esempio i dividendi). Per le spese e gli altri componenti negativi afferenti attività esenti (quali gli oneri in esame), vale quindi sempre il criterio della indeducibilità, salvo che si riferiscano indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito. In tale ipotesi in cui la deducibilità è parzialmente 19

20 ammessa con lo stesso rapporto previsto per la deducibilità degli interessi passivi dall art. 96 ( 11 ), escluse le plusvalenze esenti dell art. 87. Pertanto, i componenti negativi di reddito afferenti attività esenti sono indeducibili sia in via generale, sia specificamente, in quanto relativi alle plusvalenze esenti. Se, dunque, questo risulta essere il criterio adottato dal legislatore delegato, resta tuttavia incerto l ambito applicativo delle diverse disposizioni citate. In particolare, se appare plausibile assumere che per oneri accessori di diretta imputazione debbano intendersi quelli che sono collegati con il bene da un nesso di consequenzialità, come di causa ad effetto (quali le spese notarili, quelle per perizie tecniche ed estimative, nonché le provvigioni dovute agli intermediari ed ai mediatori intervenuti nell operazione); di gran lunga più incerta appare la nozione di costi inerenti alla cessione che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe evidentemente sanzionare con l indeducibilità fiscale ipotesi diverse ed ulteriori rispetto a quelle già contemplate nell art. 86, secondo comma, ossia costi non riconducibili fra gli oneri di diretta imputazione, ma comunque direttamente e specificamente afferenti la cessione. L accertamento di tali circostanze è ovviamente questione di fatto e non può quindi essere oggetto di criteri normativamente stabiliti. 5. I requisiti per l applicazione del regime di participation exemption 5.1. Il periodo minimo di possesso della partecipazione Affinché la plusvalenza possa beneficiare del regime di esenzione è necessario che siano rispettate tutte le condizioni indicate nell art. 87, lettere da a) a d) del comma 1, la prima delle quali è costituita dal requisito del periodo minimo di possesso (holding period). 11 L art. 96 prevede la deducibilità degli interessi passivi per la parte corrispondente al rapporto tra l ammontare dei ricavi e degli altri proventi, che concorrono a formare il reddito e l ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 20

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