PROTOCOLLO DI INTESA. Premesso che: ALLEGATO DELIBERA C.C. 70 DEL Tra la Regione UMBRIA Rappresentata dall Assessore F.

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1 PROTOCOLLO DI INTESA ALLEGATO DELIBERA C.C. 70 DEL Tra la Regione UMBRIA Rappresentata dall Assessore F.DI BARTOLO E i Comuni di Perugia, Terni, C.di Castello, Orvieto e Foligno, Rappresentati dai rispettivi Sindaci, i quali, Premesso che: la Centralcom S.p.A ha elaborato il Piano di realizzazione della infrastruttura del cablaggio, approvato con D.G.R. n. 775 del 10/6/2003, e che la medesima società, di proprietà esclusiva della F.C.U. s.r.l., ne sta realizzando alcune prime parti nel territorio regionale; nell incontro del 20 dicembre 2004 l Assessore F. Di Bartolo ha presentato il nuovo Statuto di Centralcom, modificato al fine di consentire l ingresso in detta Società dei Comuni di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Orvieto, nell incontro del 2 Febbraio 2005 l Assessore F. Di Bartolo ha presentato un ulteriore versione dello Statuto, modificato al fine di consentire l accesso in Centralcom sia dei comuni che di loro società a carattere esclusivamente pubblico, come richiesto dal Comune di Perugia, il progetto generale, il quale prevede la necessità ed opportunità di dotare l Umbria di una cablatura territoriale a larga banda per un efficiente sistema di comunicazioni elettroniche, è stato assunto per la sua rilevanza all interno del Patto per l Innovazione e lo Sviluppo della Regione, il soggetto attivo coordinatore delle attività infrastrutturali e successivo erogatore di servizi di connettività, in accordo con quanto stabilito dall art.6 del CCE, di cui al D.Lvo 1 agosto 2003, n 259, è la soc.centralcom spa, costituita dalla FCU a seguito della acquisizione di licenza WWL,

2 CENTRALCOM spa, per una opportuna condivisione territoriale delle iniziative, opererà un aumento di capitale ed una modifica statutaria per consentire l ingresso di cinque comuni, o soggetti da loro indicati, ed avrà come oggetto statutario la realizzazione e la gestione delle reti di comunicazione elettronica, la erogazione dei servizi di comunicazione elettronica e lo svolgimento delle attività complementari e connesse, Riconoscendo al progetto regionale di cablaggio un valore essenziale per il sostegno allo sviluppo delle imprese dell Umbria, del benessere dei cittadini e delle loro condizioni di vita, Esprimono la volontà di acquisire direttamente o per il tramite di soggetti pubblici da loro posseduti o comunque controllati, le quote societarie di Centralcom spa, secondo le ripartizioni proposte nello schema allegato con il n 1 al presente Protocollo, condividendo altresì la bozza del nuovo statuto societario, allegato con il n 2 al presente Protocollo di cui la Centralcom spa si doterà, nonché la necessità che sino all adeguamento dello statuto societario, la Centralcom spa, mantenendo un sistema di relazioni con i Comuni interessati, garantirà la propria operatività al fine di non perdere le risorse finanziarie ad essa assegnate. Si impegnano altresì a liquidare l importo dovuto per quanto al 50% entro il 30 giugno 2005 e quanto al restante 50% entro il 31 dicembre 2005.

3 I sottoscrittori del presente impegno promuoveranno nelle sedi proprie la definizione degli atti amministrativi e contabili necessari a rendere operativi gli impegni testé assunti. I soggetti sottoscrittori si impegnano altresì, nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie, a mantenere la più ampia condivisione di tutte le future decisioni da assumere in seno agli organi societari, esprimendo voto uniforme e concorde. Per la Regione dell UMBRIA L Assessore F. DI BARTOLO Per i Comuni di PERUGIA TERNI.. C.DI CASTELLO ORVIETO FOLIGNO.

4 Il nuovo assetto societario L ingresso dei partner pubblici locali in CentralCom avverrà tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale che passerà dall attuale situazione di eur a poco più di 1 milione di eur. Socio Quota Capitale Regione 51% ,00 Perugia 14% ,39 Terni 11% ,45 Città di Castello 8% ,51 Foligno 8% ,51 Orvieto 8% ,51 100% ,37

5 ALLEGATO 2 STATUTO TITOLO I : DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA DOMICILIO Art. 1 - Denominazione La società è denominata... Art. 2 - Sede La società ha sede in... alla via... Art. 3 - Oggetto La società è costituita ai sensi dell art e s.s. del codice civile da soggetti pubblici e da società a totale capitale pubblico ed ha per oggetto la realizzazione e la gestione delle reti di comunicazione elettronica, la erogazione dei servizi di comunicazione elettronica e lo svolgimento delle attività complementari e connesse. La società opera in coerenza con l obiettivo regionale di diffusione della Larga Banda sull insieme del territorio della Regione Umbria, anche

6 attraverso il coinvolgimento diretto degli enti locali. La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni ed altri organismi di diritto pubblico. La Società promuove la collaborazione con altre aziende di servizi, con particolare riguardo a quelle europee e mediterranee, nell ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale in coerenza con il proprio oggetto sociale e le finalità dei soci. Art. 4 - Durata La durata della società è convenuta fino al 31 dicembre Art. 5 - Domicilio I soci, gli amministratori e i sindaci, per quanto attiene i loro ruoli, hanno il domicilio risultante dai libri sociali. TITOLO II: CAPITALE OBBLIGAZIONI PATRIMONI DESTINATI FINANZIAMENTI Art. 6 - Capitale ll capitale sociale è di euro ,37. (unmilionesettantottomilaquattrocentotrentuno/37) ed è suddiviso in numero... azioni del valore nominale di euro... cadauna. Le azioni non sono rappresentate da titoli cartolari. Art. 7 - Obbligazioni

7 La società, con deliberazione dell assemblea dei soci riuniti in sessione straordinaria, può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. Art. 8 - Patrimoni destinati La società, con deliberazione dell assemblea dei soci riuniti in sessione straordinaria, può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi delle previsioni di cui agli artt bis e seguenti c.c. Art. 9 - Finanziamenti La società può ricevere finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi anche non in proporzione alle partecipazioni azionarie detenute ed anche in conto capitale. TITOLO III : AZIONI CIRCOLAZIONE - RECESSO Capo I: azioni Art azioni Le azioni sono nominative e possono essere trasferite alle condizioni di seguito indicate. Ogni azione attribuisce un diritto di voto ed il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della società.

8 Capo II: circolazione Art diritto di prelazione L alienazione delle azioni da parte dei soci non può essere validamente compiuta senza la previa rinuncia, da risultare secondo le modalità qui di seguito precisate, degli altri soci al diritto di prelazione loro spettante La validità della vendita a terzi è subordinata alla duplice condizione che essa: - abbia ad oggetto la totalità delle azioni possedute dal socio alienante; - sia stata preceduta dall esito negativo del procedimento qui previsto per l esercizio del diritto di prelazione Il socio che intende alienare le proprie azioni ha l onere di comunicare alla società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la proposta di alienazione contenente l indicazione dell acquirente, del prezzo e delle altre condizioni, trasmettendo con le stesse modalità uguale comunicazione a tutti gli altri soci Qualora nella comunicazione sia indicato, quale acquirente, un socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione sopra specificata ognuno dei soci potrà, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al socio proponente l alienazione, esercitare la facoltà di presentare l offerta di acquisto.

9 La comunicazione dovrà essere inviata con le stesse modalità alla società nella sede legale, affinché l acquisto delle azioni sia operativo anche nei confronti di questa. L esercizio del diritto di prelazione, si determini o meno il concorso tra più soci preferiti, dovrà comunque riguardare tutte le azioni oggetto dell alienazione. In caso di concorso le azioni offerte sono ripartite, tra i soci accettanti, in proporzione alle partecipazioni di cui sono titolari. Alla decorrenza dei termini sopra fissati senza che alcuno dei soci abbia esercitato la prelazione, conseguirà il rilascio da parte della Società, all offerente che ne faccia richiesta, di certificazione attestante il regolare svolgimento della procedura di prelazione e l esito negativo di tale procedura. Soltanto in forza di questo attestato l alienazione a terzi acquisterà validità ed efficacia I soci che esercitano il diritto di prelazione hanno facoltà di chiedere la riduzione del prezzo indicato dal proponente nell offerta qualora lo ritengano eccessivo. La richiesta di riduzione deve essere formulata, a pena di decadenza, nella comunicazione con la quale viene esercitato il diritto di prelazione e va ad effetto al momento della ricezione, da parte dell offerente, della comunicazione stessa In caso di esercizio della facoltà di chiedere la riduzione il prezzo della cessione è determinato da un arbitratore designato dal Presidente del

10 Tribunale di Perugia su istanza della parte più diligente. L istanza di designazione dell arbitratore deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di giorni quindici dalla ricezione della richiesta di riduzione L arbitratore determina il prezzo di cessione sulla base della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali, della posizione detenuta nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione rilevante ai fini della stima del valore di partecipazioni societarie L arbitratore è tenuto a comunicare per iscritto alle parti ed alla società la determinazione del prezzo entro il termine di giorni sessanta dal giorno in cui ha ricevuto comunicazione della designazione Il prezzo determinato dall arbitratore è vincolante per le parti qualora sia inferiore o uguale al prezzo indicato dal proponente nell offerta L onere dell arbitraggio: è posto a carico dei soci che hanno formulato la richiesta di riduzione qualora il prezzo determinato dall arbitratore risulti superiore o eguale a quello indicato nell offerta del proponente; è posto a carico del proponente qualora il prezzo determinato dall arbitratore risulti inferiore a quello indicato nell offerta Qualora i soci non esercitino il diritto di prelazione le azioni offerte in vendita potranno essere cedute all acquirente entro i successivi novanta giorni allo stesso prezzo e alle stesse condizioni indicate nella comunicazione rivolta all Organo amministrativo.

11 11.13 Le disposizioni che precedono si applicano anche alla alienazione del diritto di nuda proprietà sulle azioni, alla alienazione del diritto di opzione, alla costituzione ed alla cessione di diritti reali o di diritti personali sulle azioni Le disposizioni che precedono si applicano, altresì, ai trasferimenti di azioni, del diritto di nuda proprietà sulle azioni, dei diritti di opzione, alla costituzione o cessione di diritti reali o personali sulle azioni, a titolo gratuito o comunque senza previsione di corrispettivo in denaro. La determinazione del prezzo del trasferimento o della costituzione del diritto è rimesso ad un arbitratore designato dal Presidente del Tribunale di Perugia su istanza della parte più diligente. L arbitratore determina il prezzo ai sensi del comma 11.8 e del comma 11.9 della presente disposizione. L onere dell arbitraggio è posto a carico dei soci che hanno esercitato il diritto di prelazione. Art gradimento 12.1 Le azioni, fermo quanto previsto dall art. 11, non possono essere alienate a soggetti non soci senza il previo gradimento del Consiglio di amministrazione Il gradimento è subordinato alla condizione che l acquirente sia espressione di interessi omogenei con quelli della società La deliberazione sul gradimento è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 31 e deve essere comunicata al socio proponente con plico raccomandato con avviso di ricevimento da spedire nel termine di giorni trenta dalla ricezione della comunicazione di cui

12 all art. 11 comma In difetto di comunicazione il gradimento si intende concesso Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende alienare le proprie azioni, ha facoltà di recedere dalla società con comunicazione da inviare ai sensi dell art bis del codice civile. La quota di liquidazione è determinata con le modalità e nella misura previsti della disposizione dell art ter Codice Civile e deve essere corrisposta al socio entro sessanta giorni dalla determinazione Le disposizioni che precedono si applicano anche alla alienazione del diritto di nuda proprietà sulle azioni, alla alienazione del diritto di opzione, alla costituzione ed alla cessione di diritti reali o di diritti personali sulle azioni Le disposizioni che precedono si applicano altresì ai trasferimenti di azioni, del diritto di nuda proprietà sulle azioni, dei diritti di opzione, alla costituzione o cessione di diritti reali o personali sulle azioni, a titolo gratuito o comunque senza previsione di corrispettivo in danaro. Capo III: sanzioni Art nullità ed inefficacia Il trasferimento di azioni o del diritto di opzione o del diritto di nuda proprietà sulle azioni o la costituzione o il trasferimento di diritti reali o personali sulle azioni attuato in violazione delle disposizioni di cui al capo II del presente titolo è nullo ed inefficace nei confronti della società.

13 Il cessionario o il titolare del diritto costituito, non può essere iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all esercizio del voto e dei diritti amministrativi e patrimoniali inerenti alle partecipazioni e non può trasferire le azioni o i diritti acquistati con effetto verso la società. Capo IV: recesso Art ipotesi di recesso I soci che non hanno concorso all approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) il cambiamento dell oggetto della società; b) la trasformazione della società; c) la fusione o la scissione della società c) il trasferimento della sede sociale all estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) la proroga del termine di durata della società; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell azione in caso di recesso; g) l abrogazione di una o più cause di recesso; h) l introduzione o abrogazione di vincoli alla circolazione delle azioni;

14 i) la modificazione delle previsioni statutarie concernenti i diritti amministrativi e patrimoniali attribuiti a ciascuna azione; l) l aumento del capitale sociale mediante l offerta a terzi non soci delle azioni di nuova emissione; m) l introduzione e l abrogazione di clausole compromissorie; hanno diritto di recedere dalla società per tutte o per parte delle azioni delle quali sono titolari. Art termini e modalità di esercizio del recesso Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione alla società mediante lettera da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione raccomandata deve essere spedita entro quindici giorni dall iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle assemblee sociali, della deliberazione, ovvero dalla conoscenza dell evento che legittima il recesso, con l indicazione delle generalità del socio recedente e del numero e delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Il recesso ha effetto dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell esercizio del diritto di recesso è fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

15 Art Liquidazione delle azioni Il valore di liquidazione delle azioni è determinato con le modalità e nella misura previste dalla disposizione dell art ter del codice civile Il rimborso é eseguito entro sei mesi dall esercizio del recesso Il rimborso può avvenire mediante acquisto delle azioni del recedente da parte di uno più soci. Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci. L esercizio del diritto di opzione, si determini o meno il concorso tra più soci, deve comunque riguardare tutte le azioni oggetto di liquidazione. In caso di concorso le azioni offerte sono ripartite, tra i soci accettanti, in proporzione alla loro partecipazione L offerta di opzione è comunicata ai soci entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione e prevede un termine per l esercizio del diritto d opzione non inferiore a trenta giorni dalla ricezione Qualora i soci non esercitino il diritto di opzione il rimborso è effettuato dalla società attingendo alla provvista rappresentata dalla sommatoria degli utili e delle riserve disponibili ed, occorrendo, formata o integrata dalla riduzione del capitale sociale nella proporzione. Le azioni acquistate sono annullate con corrispettiva riduzione del capitale sociale. Alla incapienza della provvista consegue lo scioglimento della la società.

16 TITOLO IV: ASSEMBLEA Art competenza L assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie riservate dalla legge e dallo statuto. Art convocazione L assemblea è convocata dall organo amministrativo L assemblea in sessione ordinaria per l approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio sociale oppure entro centottanta giorni in relazione alle particolari esigenze di cui ai sensi dell ultimo comma dell art del Codice Civile L assemblea è convocata nel comune nel quale ha sede la società L assemblea è convocata mediante avviso con plico raccomandato e ricevuta di ritorno che i soci devono ricevere almeno otto giorni prima della data fissata Anche in mancanza di formale convocazione, l assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentato l intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e la maggioranza dei componenti del collegio sindacale. Art intervento e rappresentanza Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti con diritto di voto iscritti nel libro soci e coloro cui compete l esercizio del diritto di diritto in forza della titolarità di diritti sulle azioni risultante dal libro soci Gli azionisti che hanno diritto di intervenire all assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, anche non azionista, a norma dell art Codice Civile. Art Presidente e segretario L assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti Gli intervenuti designano un segretario anche non socio.

17 20.3. Il presidente accerta l identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità delle deleghe, constata la regolare costituzione della assemblea e ne regola lo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni. Art quorum costitutivo e deliberativo L assemblea dei soci, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è costituita e delibera con le presenze e le maggioranze prescritte dalla legge Il voto segreto non è ammesso. Art processo verbale Le deliberazioni dell assemblea dei soci sono constatate con processo verbale formato ai sensi dell art Codice Civile. TITOLO V: ORGANO AMMINISTRATIVO Art amministratori La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto di sette membri. Art nomina e revoca degli amministratori 24.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati secondo le disposizioni che seguono. La nomina avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i canditati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Ciascun

18 socio potrà presentare una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ciascun socio dovrà esprimere il proprio voto palese solo per una delle liste presentate. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente, a seconda del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, secondo i seguenti quozienti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fino a concorrenza del numero degli Amministratori da eleggere. In caso di parità di quoziente per l ultimo Amministratore da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti Se viene meno la maggioranza degli Amministratori l intero Consiglio di Amministrazione decade Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono di nuovo designabili e rieleggibili. Art sostituzione degli amministratori Qualora nel corso dell esercizio vengano a mancare uno o più componenti del consiglio di amministrazione subentrano i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare. Qualora per qualsiasi ragione i primi candidati non eletti non siano disponibili, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione dell amministratore o degli amministratori cessati dalla carica con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibera con le modalità previste dall art Gli amministratori nominati in sostituzione scadono con quelli in carica all atto della loro nomina. Art divieto di concorrenza

19 Gli amministratori sono tenuti all osservanza del divieto di concorrenza di cui alla previsione dall art c.c. Art poteri dell organo amministrativo Al Consiglio di Amministrazione competono i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per l attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all assemblea. Art presidente, segretario, consiglieri delegati e procuratori Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nel caso di assenza o di impedimento ed un Segretario. Il Consiglio può nominare fra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati, nonché Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti. Art rappresentanza della società La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, con facoltà di adire e resistere in ogni tipo e fase di giudizio, anche avanti le magistrature amministrative e superiori e di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonché avvocati o procuratori alle liti. La rappresentanza spetta inoltre agli amministratori delegati, se nominati, nell ambito delle competenze connesse ai poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione. Art convocazione Le sessioni del Consiglio sono convocate dal Presidente sia nella sede della società sia altrove, purché in Italia o in altri Paesi della

20 Comunità Economica Europea, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno uno dei suoi membri Il Consiglio é convocato dieci giorni prima della data fissata per la sessione con lettera raccomandata inviata a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma o telex o telefax da inviare con anticipo di almeno ventiquattro ore. Art quorum costitutivo e deliberativo Il Consiglio di amministrazione delibera con la presenza effettiva e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Art processo verbale Delle sessioni del consiglio di amministrazione viene redatto processo verbale. Art compenso Ai componenti del consiglio di amministrazione compete il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed il compenso determinato dall assemblea dei soci in misura unica o periodica. TITOLO VI: ORGANO DI CONTROLLO capo I: collegio sindacale Art composizione del collegio sindacale Il collegio sindacale è composto da tre sindaci. I sindaci supplenti sono in numero di due.

21 Art nomina e revoca dei sindaci 35.1 I Sindaci sono nominati con deliberazione dell assemblea dei soci ai sensi della previsione dell art del Codice Civile I sindaci non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono di nuovo rieleggibili. Art sostituzione dei sindaci Qualora vengano a mancare uno o più sindaci trova applicazione la previsione dell art codice civile I sindaci nominati in sostituzione scadono insieme con quelli in carica. Art compiti del collegio sindacale Il collegio sindacale vigila sull osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull adeguatezza dell assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile. Art Presidente Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall assemblea dei soci tra i componenti del collegio. Art convocazione Le sessioni del Collegio Sindacale sono convocate dal Presidente nella sede della società tutte le volte che il Presidente lo ritenga

22 necessario o su richiesta scritta di almeno uno dei suoi membri Il Consiglio é convocato dieci giorni prima della data fissata per la sessione con lettera raccomandata inviata a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, con telegramma o telex o telefax da inviare con anticipo di almeno ventiquattro ore. Art quorum costitutivo e deliberativo Il collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. Art processo verbale Delle sessioni del collegio sindacale viene redatto processo verbale ai sensi della previsione di cui all art Codice Civile. Art compenso Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed il compenso determinato dall assemblea dei soci in misura unica o periodica. TITOLO VII: BILANCIO - UTILI Art Bilancio Gli esercizi sociali si chiudono ogni anno il 31 dicembre.

23 43.2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio a norma di legge. Art utili Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria. TITOLO VIII: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art scioglimento La società si scioglie per le cause previste dalla legge Art liquidazione L assemblea dei soci in sessione straordinaria nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e fissa i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione della società. TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI Art rinvio Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.

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