dei beni Capitolo 3 I contratti per il godimento Parte seconda I contratti commerciali
|
|
- Ugo Pisani
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 1. La locazione Parte seconda I contratti commerciali A) Nozione e caratteri (art. 1571) Capitolo 3 I contratti per il godimento dei beni Sommario 1. La locazione La locazione commerciale L affitto Il leasing Il comodato. La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all altra una cosa mobile o immobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (art. 1571). La locazione (locatio-conductio) si distingue per i seguenti caratteri: è un contratto consensuale, e produce effetti obbligatori tra le parti: difatti, colui che prende in locazione un bene non diviene titolare di alcun diritto reale sul medesimo, bensì solo del diritto a godere del bene nei confronti del locatore, per un dato tempo e per un uso determinato; ha per oggetto una cosa mobile o un immobile; una particolare forma (atto pubblico o privato) è richiesta, a pena di nullità, solo per le locazioni immobiliari per durata superiore ai nove anni (art. 1350, n. 8); quanto alla durata, la locazione non può eccedere i trent anni: si riduce a tale tempo quello, eventualmente superiore, convenuto tra le parti. Se il proprietario aliena il bene locato, l acquirente è tenuto a rispettare i diritti del locatore, purché la locazione risulti avente data certa anteriore all alienazione («emptio non tollit locatum»). B) Obblighi del locatore (art. 1575) Il locatore (art. 1575) è obbligato: alla consegna della cosa in buono stato di manutenzione, nel senso che la cosa deve essere priva di vizi che possano diminuirne l idoneità all uso convenuto; al mantenimento in buon uso, con il correlativo obbligo delle necessarie riparazioni; a garantire il pacifico godimento del conduttore, per l ipotesi che un terzo pretenda di avere diritti sulla cosa (ad. es.: una servitù di passaggio).
2 122 C) Obblighi del conduttore (art. 1587) Obblighi del conduttore sono: Parte seconda I contratti commerciali prendere in consegna la cosa; servirsene per l uso stabilito, osservando la diligenza del buon padre di famiglia; corrispondere il canone stabilito, commisurato alla durata del godimento del bene; restituire la cosa nello stato in cui l aveva ricevuta, alla scadenza del contratto. 2. La locazione commerciale La locazione commerciale è il contratto con cui una parte (locatore) si obbliga a far godere all altra (conduttore) un immobile urbano o parte di esso, con la previsione di destinarlo ad un uso diverso da quello abitativo, caratterizzato da un attività economica produttiva di reddito. Si tratta di un contratto di durata, che ha natura consensuale, onerosa, a prestazioni corrispettive disciplinato oltre che da norme generali dettate dal codice civile per la locazione ordinaria, anche da una disciplina particolare (L. 392/1978, cd. Legge sull equo canone). Le parti del contratto possono essere persone fisiche e società, soggetti privati, pubblici ed enti collettivi. Il locatore è la parte che attribuisce in godimento il bene ad altri avendone la disponibilità, in quanto proprietario o titolare di un diritto reale. Il conduttore è chi stipula il contratto di locazione ed a cui viene attribuito il godimento dell immobile oggetto del contratto. A) Immobile oggetto del contratto La locazione commerciale può avere ad oggetto un edificio o un altra costruzione o anche un terreno o un area nuda. L immobile deve essere urbano, nel senso di immobile che può essere destinato ad un uso commerciale, professionale, artigianale o industriale e anche quello in cui si svolge un attività diretta alla trasformazione o alla vendita di prodotti agricoli. L immobile deve essere destinato ad attività economiche produttive di reddito sia di impresa che di lavoro autonomo, con esclusione di tutti gli immobili destinati ad un uso abitativo. La legge considera attività economiche (art. 27 L. 392/1978): le attività commerciali dirette alla produzione o allo scambio di beni e servizi, le attività industriali e quelle artigianali; le attività di interesse turistico, anche se prive di fini di lucro; l esercizio abituale e professionale di un attività di lavoro autonomo, che comprende sia le prestazioni d opera intellettuale, sia le forme di collaborazione coordinate
3 Capitolo 3 Il contratto per il godimento dei beni 123 e continuative, senza vincolo di subordinazione, come le attività di ricerca e di studio. B) Forma del contratto La forma del contratto dipende dalla sua durata, infatti: se è di durata uguale o inferiore ai 9 anni, la legge non detta alcuna disposizione e le parti sono libere di scegliere la forma, che generalmente è quella scritta; se è di durata superiore ai 9 anni, il contratto deve essere redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, a pena di nullità. C) Contenuto del contratto Il contratto identifica le parti, l immobile da locare, il canone dovuto e la durata della locazione, che deve essere compresa tra un minimo ed un massimo di legge. Le parti possono inserire nel contratto una regolamentazione particolare dei loro rapporti, inserendo ad esempio: il divieto di sublocazione; clausole sulla rinnovazione del contratto; clausole che addossano al conduttore le spese di manutenzione straordinaria dell immobile; clausole risolutive in caso di inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni o di un qualsiasi altro inadempimento. D) Obblighi delle parti Il locatore deve consegnare al conduttore l immobile in buono stato di manutenzione, con gli accessori e le pertinenze strumentali al suo uso. Lo stato dell immobile ricevuto dal conduttore è generalmente descritto nel contratto e, in mancanza, si presume che il conduttore lo abbia ricevuto in buono stato di manutenzione. Per far riconoscere al conduttore il buono stato dell immobile, le parti, generalmente, inseriscono nel contratto una clausola in cui il conduttore dichiara di aver preso visione dell immobile, di averlo trovato adatto al proprio uso ed in buono stato di manutenzione. Le parti possono prevedere che, in caso di esito negativo dell esame, il canone di locazione sia ridotto in proporzione alle parti del bene che non possono essere utilizzate. Il conduttore ha l obbligo di prendere in consegna l immobile e, se si rifiuta di ricevere la cosa, il locatore può liberarsi della propria obbligazione secondo le regole sulla mora del creditore, oppure può agire per la risoluzione del contratto. Il conduttore che ha preso in consegna l immobile ne fa l uso stabilito dal contratto, lo custodisce e ne cura la manutenzione, pagando, oltre al canone, le spese relative. Il locatore deve assicurarsi il pacifico godimento del bene da parte del conduttore durante la locazione, garantendolo e tutelandolo dalle eventuali molestie di diritto arrecate da terzi.
4 124 Parte seconda I contratti commerciali Quali sono le differenze tra locazione commerciale e affitto di azienda? Nella locazione, oggetto del contratto è l immobile con gli eventuali beni accessori, mentre oggetto dell affitto d azienda è un complesso unitario di beni organizzato per l esercizio dell attività imprenditoriale, in cui può rientrare l immobile ma solo come uno dei beni aziendali. È locazione commerciale, ad esempio, e non affitto di azienda, quella in cui una parte cede in godimento all altra i locali in cui esercitare l attività commerciale e non anche i beni strumentali per detto esercizio. 3. L affitto Quando il contratto di locazione ha come oggetto una cosa produttiva, mobile o immobile, esso prende il nome di affitto, e l affittuario ha l obbligo di curare la gestione della cosa in conformità della sua destinazione economica e dell interesse della produzione, facendo propri i frutti e le altre utilità della cosa. La normativa è quasi interamente dettata da leggi speciali (in particolare dalla L. 203/ 1982 e successive modificazioni) che limitano la autonomia privata in tale materia. 4. Il leasing Il leasing secondo la nozione generale comunemente accolta (MIRABELLI, TA- BET) è un operazione finanziaria con la quale una parte concede ad un altra il godimento di un bene, dietro corrispettivo di un canone periodico, per un certo periodo di tempo, alla scadenza del quale è prevista, a favore della parte che ha ricevuto il godimento, la possibilità di scelta tra vari comportamenti, e cioè: o restituire il bene, o proseguire nel godimento, versando un canone notevolmente ridotto, o acquistarne la proprietà, pagando un ulteriore somma, o richiederne la sostituzione con altro bene meglio utilizzabile, o agire in altre forme contrattualmente stabilite. Con la denominazione «leasing» sono nella pratica definiti due differenti istituti: il leasing c.d. «operativo»: che ha come finalità principale quella di evitare all utilizzatore il rischio della proprietà del bene e di garantirgli alcuni servizi collaterali; il leasing c.d. «finanziario»: che ha come finalità principale quella di finanziare l utilizzatore, il quale può servirsi del bene per tutta la durata della sua vita tecnicoeconomica pur senza acquistarne la proprietà e senza dover quindi ricorrere alle forme consuete di finanziamento. A) Il leasing operativo Il leasing operativo è la prima forma storicamente assunta dall istituto in esame. Allo stesso l impresa utilizzatrice fa ricorso per ottenere la temporanea disponibilità di beni strumentali standardizzati per un periodo di tempo inferiore alla loro vita eco-
5 Capitolo 3 Il contratto per il godimento dei beni 125 nomica (il che ne consente la riutilizzazione al termine del contratto) senza sopportare i rischi connessi alla obsolescenza di essi. Tale forma di contratto si è diffusa prevalentemente nei settori dei calcolatori elettronici, degli strumenti per esami clinici, dei mezzi di trasporto (automezzi, container, carri ferroviari), dei beni strumentali per l edilizia e l agricoltura. L impresa concedente, di regola, è anche produttrice del bene concesso e in ogni caso si impegna a fornire un servizio di assistenza e manutenzione per conservare in perfetta efficienza il bene medesimo. Altre caratteristiche del leasing operativo sono le seguenti: la parte che dà il bene in godimento lo ha già a disposizione nel momento in cui stipula il contratto (non importa a che titolo); la durata del contratto è solitamente breve: spesso inferiore ad un anno e solo in rari casi superiore a tre; l impresa utilizzatrice può esercitare la facoltà di recesso prima del termine, dando adeguato preavviso; il canone pattuito costituisce il corrispettivo del godimento del bene, sia pure con il computo del deterioramento, ma non comprende, sotto nessun aspetto, una porzione di prezzo o di valore capitale del bene stesso; al termine del contratto, i beni dati in godimento devono essere restituiti (sono previste, pertanto, varie clausole, rivolte a garantire il corretto uso e la diligente conservazione dei beni medesimi, alle quali l impresa utilizzatrice deve rigidamente attenersi). Può essere prevista, però, per l impresa utilizzatrice, la facoltà di optare a favore di una delle tre seguenti alternative: a) rinnovare il contratto; b) sostituire il bene con altro più confacente alle proprie esigenze; c) riscattare il bene con il pagamento di una somma prefissata. Dottrina La dottrina generalmente riconduce il leasing operativo entro lo schema codicistico della locazione, sia pure con qualche marginale contrasto di specificazione: secondo FOSSATI, GARGIULO e VAILA- TI, il contratto può essere assimilato, con una certa approssimazione, al noleggio o all affitto di beni produttivi; B) Il leasing finanziario di contrario avviso è, invece, MIRABELLI, secondo cui il leasing operativo costituisce una figura di locazione di beni strumentali, poiché consiste nell attribuzione del godimento di beni in cambio di un corrispettivo commisurato a tale godimento. Il leasing finanziario può definirsi sostanzialmente un operazione mediante la quale una società finanziaria acquista, per conto di un impresa industriale o commerciale, un bene a questa necessario per lo svolgimento del processo produttivo, ed alla stessa lo cede in godimento per un periodo in genere corrispondente alla sua intera vita economica (GALIMBERTI).
6 126 Nell ambito di tale rapporto: Parte seconda I contratti commerciali a) la società di leasing non è produttrice del bene, ma si obbliga ad acquistarlo dal produttore; essa, pertanto, non ha beni a disposizione, bensì capitali da impiegare (si tratta di vere e proprie società finanziarie, costituite con la partecipazione di istituti di credito, compagnie di assicurazione e privati investitori); b) l impresa utilizzatrice non ha interesse ad ottenere la disponibilità temporanea di un bene ma ricerca il finanziamento necessario per l acquisizione di un bene strumentale, che prevede di mantenere inserito a lungo nella propria struttura produttiva. Da ciò deriva che mentre nel leasing operativo la necessità di assicurare il successivo godimento del bene presso una serie di utilizzatori può essere soddisfatta solo a condizione che il bene concesso sia standardizzato o abbia un ampio mercato qualsiasi bene mobile o immobile può essere oggetto del rapporto di leasing finanziario. L operazione di leasing si svolge, pertanto, nel modo seguente (MIRABELLI): l imprenditore che ha bisogno di un certo bene (per lo più altamente specializzato) si rivolge ad una società di leasing, che possiede il capitale, e le chiede di acquistare il bene medesimo; questa, se accetta, si impegna ad effettuare tale acquisto ed a fare entrare l altra parte nella detenzione del bene; come corrispettivo di tali due prestazioni l altra parte si impegna a versare periodicamente alla prima delle somme calcolate in misura che, alla scadenza prevista, la prima delle parti riceva dalla seconda il rimborso completo del prezzo pagato al terzo, gli interessi sulla somma versata a tale titolo, nonché di solito un indennizzo forfettario per il rischio finanziario. Il leasing finanziario è una tecnica di finanziamento delle imprese, largamente utilizzata nei paesi anglosassoni, che solo in epoca abbastanza recente si è diffusa negli altri paesi del mercato comune europeo. In Italia l istituto ha trovato applicazione nell ultimo ventennio; tuttora, però benché varie siano ormai le imprese operanti nel settore manca una regolamentazione legislativa che ne definisca organicamente i caratteri e ne stabilisca la disciplina. Riferimenti al leasing finanziario sono stati introdotti dal D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico bancario), il quale all art. 1 ricomprende espressamente il leasing finanziario tra le «attività ammesse al mutuo riconoscimento», nonché dagli artt. 2425bis e 2427 c.c. (come modificati dal D.Lgs. 310/2004) i quali prevedono una disciplina contabile delle operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti i beni che ne costituiscono oggetto e le iscrizioni delle plusvalenze secondo il criterio della competenza. Da ultimo, si deve rilevare che la riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs. 5/2006) ha previsto una specifica disciplina (all art. 72quater L.F.) del contratto di locazione finanziaria in corso al momento del fallimento di una delle parti. Altri riferimenti al leasing finanziario sono poi presenti nel codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005) e nella disciplina sulla tutela degli immobili da costruire (D.Lgs. n. 122/2005). Il leasing finanziario ha avuto poi un ampia diffusione, perché fondato sull esatto presupposto che per gli imprenditori è determinante non tanto la proprietà dei beni, quanto la loro disponibilità. Esso, inoltre, si presenta particolarmente vantaggioso per la installazione di macchinari di notevole valore, poiché permette una rateizzazione piuttosto lunga degli oneri relativi (parallela ai ratei di ammortamento) e consente di superare le difficoltà burocratiche del ricorso ai tradizionali canali del credito.
7 Dottrina Diverse sono le posizioni dottrinarie circa la natura giuridica del leasing finanziario: secondo GARGIULO trattasi di un contratto atipico, con causa, oggetto e caratteristiche peculiari, nel quale confluiscono elementi propri di diversi schemi giuridici tradizionali, quali il mutuo, la vendita, la locazione; Capitolo 3 Il contratto per il godimento dei beni 127 secondo VAILATI trattasi di negozio misto; TABET inquadra l istituto nello schema normativo del contratto di locazione; MIRABELLI e DE NOVA ritengono che l istituto rientri nello schema della vendita con riserva di proprietà o, quanto meno, realizzi gli effetti tipici di tale contratto. La più recente giurisprudenza della Cassazione qualifica il contratto di leasing finanziario come «contratto di finanziamento, nel quale confluiscono sia l interesse del concedente ad investire il capitale disponibile, sia l interesse dell utilizzatore a conseguire il godimento di un bene strumentale alla sua impresa attraverso il finanziamento del concedente, che gli consenta di non immobilizzare per l acquisto una rilevante somma di danaro». Nell ambito del leasing finanziario la Cassazione individua, poi, due distinte figure contrattuali: nella prima, l utilizzazione del bene da parte del concessionario, dietro versamento dei canoni previsti, si inquadra in una funzione di finanziamento a scopo esclusivo di godimento del bene per la durata del contratto, per cui i canoni costituiscono soltanto il corrispettivo di tale godimento. È questo un contratto ad esecuzione continuata o periodica, come tale non soggetto, in sede di risoluzione per inadempimento dell utilizzatore, alla retroattività dell effetto risolutivo disposta dall art. 1458, 1 comma; nella seconda, invece, le parti prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all uso programmato ed alla durata del rapporto, è destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l utilizzatore, sicché i canoni corrisposti dall utilizzatore medesimo non trovano più un autonoma giustificazione nel mero godimento del bene, ma costituiscono anche il corrispettivo anticipato di una parte del prezzo (effetto traslativo a favore dell utilizzatore). In questo ultimo tipo di contratto (a differenza del primo) i rapporti tra i contraenti sono regolati dall art in tema di risoluzione per inadempimento della vendita con riserva di proprietà, e tale norma viene ritenuta applicabile in via analogica (così Cass., 13 dicembre 1989, dal n al n. 5574, e Sezioni Unite, 7 gennaio 1993, n. 65). Quali sono le differenze tra leasing operativo e finanziario? Appare opportuno a questo punto, per rendere più chiara l esposizione, fornire uno schema riassuntivo delle principali differenze intercorrenti tra il leasing operativo e quello finanziario. Il leasing operativo: ha per oggetto beni strumentali standardizzati che, al termine del contratto, conservano un rilevante valore residuale e possono essere destinati a nuova utilizzazione; i beni generalmente sono concessi in godimento dallo stesso produttore;
8 128 Parte seconda I contratti commerciali il concedente si obbliga altresì a fornire servizi collaterali, fra cui si pone come principale il mantenimento del bene in perfetta efficienza; la durata del contratto è solitamente breve ed in rari casi supera i tre anni; l impresa utilizzatrice ha facoltà di recesso prima del termine, dando adeguato preavviso; il canone non è correlato al costo del bene ma al valore dell uso di esso e comprende altresì le remunerazioni per i servizi collaterali. Il leasing finanziario: ha per oggetto beni, mobili o immobili, anche non standardizzati; l impresa di leasing non è mai produttrice del bene: essa lo acquista o lo fa costruire dal produttore, dietro specifica indicazione dell impresa richiedente, e poi lo concede in godimento a quest ultima; non è prevista l assunzione di obblighi collaterali a carico dell impresa di leasing; la durata del contratto è superiore a quella del leasing operativo e, per i beni mobili, per lo più corrisponde alla vita tecnico-economica di essi; all impresa utilizzatrice non è consentito recedere prima del termine; il canone è comprensivo dell ammortamento del bene, dell interesse sul capitale investito, delle spese e dell'utile dell impresa di leasing. C) Disciplina Il procedimento di stipulazione ha inizio, generalmente, con una domanda di leasing, redatta dall imprenditore richiedente su appositi formulari predisposti dalla società finanziatrice, con indicazione specifica di tutte le caratteristiche sia del bene da acquistare sia dell impresa che ne richiede l acquisto, e con particolare riferimento alle condizioni economiche di quest ultima ed alle garanzie che essa è in grado di fornire. All accettazione da parte della società di leasing segue la sottoscrizione congiunta di un documento che contiene pattuizioni contrattuali estremamente particolareggiate circa l attuazione del rapporto. I documenti anzidetti sono formulati come se venisse stipulata una cessione di godimento a titolo di locazione del bene che ha formato oggetto della domanda di leasing, ma il loro contenuto deroga ampiamente alla normativa posta dalla legge per il rapporto di locazione. Ed infatti: la consegna del bene deve essere compiuta non dalla società finanziatrice, ma dal terzo fornitore, ad iniziativa e con la collaborazione diretta dell imprenditore richiedente; la garanzia per eventuali vizi del bene è data dal terzo fornitore e non dalla società finanziatrice; tutte le riparazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono a carico dell imprenditoreutilizzatore; a carico dell utilizzatore viene posto, altresì, il rischio del deterioramento e del perimento del bene (anche per caso fortuito): egli, infatti, è tenuto a pagare l intero corrispettivo anche se il bene non esiste più. Inoltre: la durata del contratto è commisurata alla vita economica utile del bene ovvero è stabilita in funzione del previsto effetto traslativo;
9 Capitolo 3 Il contratto per il godimento dei beni 129 in caso di inadempimento dell utilizzatore il contratto si risolve di diritto e: a) nel leasing finalizzato esclusivamente all uso del bene, i canoni versati restano acquisiti al finanziatore e vengono previste anche penali, fissate nella somma dei canoni non ancora scaduti o in una somma comunque assai vicina all intero; b) nel leasing finalizzato all effetto traslativo del bene in favore dell utilizzatore, il rapporto contrattuale inter partes è regolato dall art cod. civ. (secondo il più recente orientamento della Cassazione); alla scadenza del contratto l utilizzatore può scegliere fra: l acquisto del bene (per un importo predeterminato); la proroga della locazione, per un canone notevolmente ridotto; la restituzione del bene. L opzione di acquisto concessa all utilizzatore costituisce un elemento qualificante del contratto stesso. Differenze da figure affini Il leasing finanziario si differenzia da: mutuo Lo scopo di finanziamento, che caratterizza il leasing finanziario, non consente di ricondurre tale contratto al mutuo. Nel leasing, invero, non si ha trasferimento della proprietà di una somma di denaro, né obbligo di restituire il tantundem. Nessuna norma della disciplina legale del mutuo può essere utilmente richiamata per disciplinare il leasing; locazione L attività dell impresa di leasing, invero, è essenzialmente rivolta al finanziamento di un investimento produttivo in un bene prodotto da terzi. Il canone viene fissato non in ragione dei vantaggi offerti dal bene, ma in relazione al suo costo ed alla durata del contratto, così da consentire all impresa di leasing al termine del contratto di recuperare integralmente il prezzo sborsato per acquistare il bene e gli ulteriori costi, nonché di conseguire un utile; si tratta, quindi, di un canone sostanzialmente corrispondente al valore economico del bene e non al valore d uso (LUMINOSO). L utilità economica residua del bene dato in leasing, inoltre, è quasi nulla al termine del contratto; vendita con riserva di proprietà Nel leasing finanziario non si ha acquisto automatico della proprietà al momento del pagamento dell ultima rata; si ha soltanto la facoltà dell impresa utilizzatrice di acquistare il bene, al termine del contratto, pagando una somma residua. D) Il leasing immobiliare Con tale operazione finanziaria una parte concede all altra per un tempo determinato e verso un corrispettivo da pagarsi a scadenze periodiche il godimento di un bene immobile, acquistato o fatto costruire dall impresa di leasing su scelta ed indicazione della parte utilizzatrice, con facoltà per quest ultima di acquistare la proprietà dell immobile stesso alla scadenza del contratto (o anche prima, se convenuto tra le parti) contro versamento di un prezzo stabilito, o determinabile in base a parametri contrattualmente fissati. Con la stipulazione del contratto tutti i rischi connessi alla costruzione ed all esistenza dell immobile sono trasferiti alla parte utilizzatrice. Ad essa spetta la responsabilità di seguire i lavori di costruzione fino alla consegna; nonché ogni altra incombenza relativa all immobile (manutenzione ordinaria e straordinaria; stipulazione delle polizze assicurative; pagamento di imposte e tasse etc.).
10 130 Parte seconda I contratti commerciali Il contratto può configurarsi secondo una gamma di schemi ispirati alla disciplina legale della locazione pura o a quella della vendita con riserva di proprietà. Sulla disciplina del leasing immobiliare è intervenuta la L. 244/2007 (finanziaria per il 2008) che, ai fini essenzialmente fiscali, ha innalzato, a partire dal 1 gennaio 2008, la durata minima del contratto di leasing da metà ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dalle tabelle ministeriali per tutte le categorie di beni. E) Il lease back È questa un operazione finanziaria con la quale un bene (frequentemente un immobile) viene alienato dal proprietario ad un impresa di leasing, che si impegna a concedere lo stesso bene in godimento al venditore ed a riconoscergli un diritto di riscatto, trascorso un determinato periodo di tempo. Attraverso un operazione siffatta le imprese che attraversino crisi momentanee di liquidità possono accedere a fonti di finanziamento senza contraccolpi. Il lease-back (o locazione di ritorno) consente, infatti, di usufruire della somma corrispondente al prezzo di vendita di un bene strumentale senza privarsene, poiché contestualmente alla vendita viene stipulato un contratto di leasing per il riacquisto del bene: il corrispettivo della cessione viene così restituito in forma di canoni sul leasing. La vendita del bene è funzionale alla stipula del contratto di leasing sul medesimo, al cui termine lo stesso bene sarà riscattato: l impresa venditrice-locataria accede al danaro fresco senza impegnarsi con terzi e senza privarsi di beni indispensabili; l acquirente-locatrice, dal canto suo, realizza un investimento di risorse, con la garanzia (costituita dalla proprietà del bene concesso in leasing) della loro restituzione. Quanto alla natura giuridica, la prevalente dottrina (CASELLI, DE NOVA, FERRARINI) individua nel lease-back un ipotesi di contratti collegati, cioè due distinti rapporti il contratto di compravendita ed il leasing finanziario unificati in capo allo stesso soggetto tramite un collegamento economico-funzionale, che non altera la specifica disciplina dei rapporti medesimi. Il problema fondamentale, però, riguarda la liceità del lease-back nel nostro ordinamento; ciò in quanto potrebbe qualificarsi il prezzo pagato dall impresa di leasing come un mutuo garantito dal trasferimento della proprietà di un bene in capo al finanziatore. L orientamento fondamentale della Corte di Cassazione, invero, è nel senso che debbono considerarsi nulle le vendite a scopo di garanzia, sia nel caso in cui esse siano condizionate sospensivamente all inadempimento del debitore, sia nel caso in cui esse siano immediatamente traslative. Allorché, dunque, si tenga essenzialmente conto della funzione di garanzia esercitata dalla proprietà del bene nella complessa operazione di lease-back, quest istituto risulterà integrare una vera e propria ipotesi di patto commissorio, la cui nullità è sancita dall art L opinione contraria, invece, si basa sulla considerazione che, nel collegamento negoziale attuato attraverso il lease-back, la vendita del bene non assume il ruolo accessorio di garanzia a favore del creditore-acquirente: la negoziazione configurerebbe, infatti, l esercizio di normale
11 Capitolo 3 Il contratto per il godimento dei beni 131 attività di impresa sia da parte del concedente il finanziamento che da parte dell utilizzatorevenditore. In questa prospettiva si afferma che dovranno verificarsi, caso per caso, gli scopi effettivamente perseguiti dalle parti non potendosi procedere a classificazioni in astratto e rientreranno nel divieto del patto commissorio soltanto quelle operazioni indirizzate a realizzare mere forme di garanzia reale. La Suprema Corte con pronunce successive ha riconosciuto che il lease-back è costituito da due distinti contratti, uno di compravendita e uno di leasing, e ne ha definitivamente affermato la legittimità e la deducibilità dei canoni dalle imposte sui redditi (nonché la detraibilità dell IVA sul prezzo di acquisto). Ha infatti precisato che un operazione di lease back non costituisce necessariamente una forma di finanziamento con contestuale elusione del divieto del patto commissorio: ciò non esclude che anche tale contratto, come qualsiasi altro, possa essere impiegato per scopi illeciti e fraudolenti, anche se tale ultima ipotesi si realizza solo se sia in concreto accertata l esistenza delle condizioni di fatto dalle quali risulti che la funzione di garanzia costituisca causa esclusiva o prevalente dell intervenuta cessione del bene oggetto del contratto di leasing. 5. Il comodato Il comodato è «il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta» (art. 1803). Trattasi di un contratto essenzialmente gratuito. Nell ambito della più generale configurazione del comodato quale contratto a titolo gratuito, GAL- GANO distingue: un comodato per causa di liberalità, che realizza un interesse non patrimoniale del comodante (es.: il prestito ad un amico del proprio appartamento al mare, affinché vi trascorra qualche giorno di vacanza); un comodato non liberale, giustificato dai rapporti di affari intercorrenti tra le parti (es.: un imprenditore dà in comodato un macchinario ad altra impresa, avendo un proprio interesse economico a che questa ne faccia uso). Soltanto qualora sia certa l esclusiva causa di liberalità, la Suprema Corte in analogia con quanto è legislativamente previsto per la donazione (art. 793) ammette la possibilità di una prestazione a carico del comodatario, a titolo di modus o onere, precisando che deve trattarsi di un sacrificio modestissimo e tale da non snaturare il rapporto. Allorquando, invece, intercorrano rapporti di affari tra le parti, la previsione di un sia pure esiguo compenso comporterà la qualificazione del contratto come contratto a titolo oneroso (locazione). Ai fini della capacità delle parti, la prevalente dottrina (FRAGALI, MIRABELLI, TAM- BURRINO) classifica il comodato tra gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione. Oggetto del comodato possono essere immobili, beni mobili registrati e cose mobili. Le cose mobili devono essere inconsumabili, poiché solo per esse è possibile attuare l obbligo di restituzione dell eadem res. Possono essere oggetto di comodato anche cose consumabili, purché considerate infungibili, e cose fungibili, purché considerate inconsumabili (MESSINEO). Viene anche citato, in proposito, il caso del comodato ad pompam vel ostentationem, avente per oggetto merci di consumo perché se ne faccia soltanto esposizione (ipotesi di inconsumabilità convenzionale).
VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 5 luglio 2011
5 luglio 2011 I contratti di utilizzazione di beni -locazione (affitto) -comodato Art. 1571 Codice civile Contratto di locazione La locazione è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere
DettagliLeasing secondo lo IAS 17
Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliCapitolo 4 - LEASING. Sommario
Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore
DettagliIl diritto del conduttore è opponibile al terzo acquirente se la locazione ha data CERTA ANTERIORE al trasferimento
CONTRATTO DI LOCAZIONE (ART. 1571 cod. civ.) - Consensuale - Produce effetti obbligatori - Ha per oggetto una cosa mobile o immobile - Non può eccedere i trent anni di durata OBBLIGHI DEL LOCATORE (art.
DettagliINDICE. Pagina 1 di 11 Economia e gestione delle aziende ristorative 2 Selezione a cura di Marcello Sanci
INDICE LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE RISTORATIVE... 2 Il fabbisogno finanziario:concetto e problematiche... 3 Definizione di fabbisogno finanziario... 3 Le fonti di finanziamento... 3 Scelta tra
DettagliLEZIONE 30 ottobre 2013
1 LEZIONE 30 ottobre 2013 FACTORING NOZIONE > è il contratto in forza del quale il factor (cessionario), solitamente un impresa, si impegna ad acquistare da un imprenditore, per un certo periodo (cedente
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliIl leasing in Nota integrativa
Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 18 19.05.2014 Il leasing in Nota integrativa Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Nota integrativa Le operazioni di leasing
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliNota integrativa nel bilancio abbreviato
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma
DettagliIL CONTRATTO RENT TO BUY : ANALISI ED APPROFONDIMENTO DEGLI ASPETTI CIVILI E FISCALI
IL CONTRATTO RENT TO BUY : ANALISI ED APPROFONDIMENTO DEGLI ASPETTI CIVILI E FISCALI a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale L'articolo 23 del decreto legge n. 133-2014,in vigore dal 13 settembre 2014
DettagliSOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: IL TRATTAMENTO DEI BENI RESTITUITI ALLA SOCIETA DI LEASING PAG.
CIRCOLARE N. 15 DEL 03/09/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: IL TRATTAMENTO DEI BENI RESTITUITI ALLA SOCIETA DI LEASING PAG. 2 IN SINTESI: Recentemente la Corte di
DettagliLE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86)
PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) 1 L imposta di registro appartiene alla famiglia delle imposte indirette. DEFINIZIONE: le
DettagliOGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio.
RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 ottobre 2003 OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel
DettagliBOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE
BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari
DettagliPrincipi Contabili Internazionali Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende. IAS 17 Leasing. by Marco Papa
Principi Contabili Internazionali Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende IAS 17 Leasing by Marco Papa Outline o Definizioni o Classificazione del contratto di leasing o Contabilizzazione
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014
RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR
DettagliIl Principio della maturazione. Anno Accademico 2010/11
Il Principio della maturazione Anno Accademico 2010/11 Momento impositivo e definizione del presupposto oggettivo Ai fini Iva sia il momento impositivo sia il presupposto oggettivo (cessioni di beni e
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliCREDITO AL CONSUMO. Sommario. Definizione Art. 1
T I T O L O VIII Usi negoziali CREDITO AL CONSUMO Sommario A) Prestito finalizzato Modalità di stipulazione del contratto» 2 Rimborso del finanziamento» 3 Divieto di versamenti al venditore» 4 Richiesta
DettagliPrefazione... 1.1 Introduzione al contratto di vendita... 3
INDICE Prefazione... XVII I LA VENDITA 1 La vendita... 3 1.1 Introduzione al contratto di vendita... 3 2 Obbligazioni del compratore... 7 2.1 Il prezzo: aspetti generali e modalità di adempimento... 7
DettagliDiritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015
Diritto Commerciale I Lezione del 04/11/2015 Artt. 2555-2562 c.c. -La definizione codicistica sottolinea il carattere di strumentalità dell azienda, intesa come complesso organizzato di beni, per l esercizio
DettagliCCIAA di Varese. Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO. Sommario
1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 226 Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO Sommario Sezione I Usi generali Definizione Art. 1 Sezione II Prestito finalizzato Definizione 2 Modalità di
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità
DettagliCIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE
CIRCOLARE Padova, 1^ ottobre 2007 SPETT.LI CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Locazione di immobili e altre problematiche fiscali. Con la presente Vi informiamo che è stata pubblicata la Legge 448/2006, che ha
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione
DettagliSCROVEGNI PARTNERS S.R.L.
CIRCOLARE Spettabili Padova, 21 dicembre 2012 CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Vendita e locazione di immobili nuovi adempimenti fiscali. VENDITA Con la presente Vi informiamo che si applica il meccanismo dell
DettagliOGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili
RISOLUZIONE N. 179/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 dicembre 2005 OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili
DettagliI contratti di gestione delle strutture alberghiere
12/06/2013 il Contratti tipici: Contratti atipici: contratto di locazione di bene immobile contratto di affitto di azienda (alberghiera) contratto di gestione di azienda. alberghiera (c.d. contratto di
DettagliASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA
Nozione: COL CONTRATTO DI AGENZIA UNA PARTE (detta AGENTE), ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA (detta PREPONENTE), E VERSO RETRIBUZIONE (detta PROVVIGIONE), LA CONCLUSIONE
DettagliIL LEASING E IL FACTORING. Nel turismo
IL LEASING E IL FACTORING Nel turismo Il leasing Le imprese turistiche possono entrare in possesso delle immobilizzazioni materiali necessarie attraverso contratto di leasing: l azienda locatrice cede
DettagliPeriodico informativo n. 62/2013
Periodico informativo n. 62/2013 Regime IVA per le locazioni - I chiarimenti Gentile Cliente, dell'agenzia con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza dei recenti
DettagliLICENZA D USO di SOFTWARE
LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239
DettagliTIPOLOGIE CONTRATTUALI
TIPOLOGIE CONTRATTUALI LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA LOCAZIONE CON PATTO DI OPZIONE CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA AD EFFETTI ANTICIPATI VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA VENDITA CON CAMBIALI
DettagliLa gestione aziendale, il reddito e il patrimonio
1 di 6 La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio Come possono essere classificate le operazioni di gestione? La gestione aziendale è l insieme coordinato di operazioni attraverso le quali l impresa
Dettagli6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI
6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI L IMPRESA è L ATTIVITA SVOLTA DALL IMPRENDITORE IN MODO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATO DIVERSO è IL CONCETTO DI AZIENDA AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE
DettagliI LEASING MOBILIARE FINANZIARIO
LEASING Sommario Capo I LEASING MOBILIARE FINANZIARIO Definizione Art. 1 Scelta del fornitore e del bene» 2 Forma del contratto» 3 Ordine al fornitore» 4 Consegna» 5 Pagamento del corrispettivo» 6 Assicurazione»
DettagliIndice sistematico. Parte I Il contratto di leasing. Introduzione
Introduzione Parte I Il contratto di leasing 1 Premessa... 15 2 Il leasing nelle sue diverse forme... 16 3 Il leasing operativo e le sue principali caratteristiche... 17 4 Limiti soggettivi per le società
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliLEZIONE 4 DICEMBRE 2013
LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio
DettagliRISOLUZIONE N. 99/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliRISOLUZIONE N.95/E QUESITO
RISOLUZIONE N.95/E Direzione Centrale Direzione Normativa Centrale Normativ Roma, 17 ottobre 2012 OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa,
DettagliIl comodato di beni immobili
Il contratto di comodato Con il contratto di comodato una parte (comodante) consegna all altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché questi se ne serva per un periodo o per un uso determinato,
DettagliContratto di locazione commerciale per attività industriale
Contratto di locazione commerciale per attività industriale Addì ***, in *** sono presenti: - ***, con sede legale in ***, P. IVA ***, nel presente atto rappresentata da ***, C.F. ***, residente in ***,
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliI contributi pubblici nello IAS 20
I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliUTILMECCANICA COMMERCIALE SOCIETA FINANZIARIA. comprensiva dei servizi accessori gestiti dalla stessa (manutenzione, assistenza, formazione ecc.
L offerta di NOLEGGIO si differenzia rispetto ad altre formule come ad esempio il Leasing perché è in grado di offrire al Cliente, una serie di benefici concreti e tangibili. B fornitura del bene con servizi
DettagliALLEGATO D SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ALLEGATO D SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 1) OGGETTO DELLA LOCAZIONE Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta, l immobile di sua proprietà
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliINDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI
DettagliIntroduzione al concetto di azienda e alle operazioni di gestione
Introduzione al concetto di azienda e alle operazioni di gestione 1 L attività economica L attività umana diventa attività ECONOMICA quando comporta l uso di beni, risorse ovvero di mezzi scarsi, per la
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliL IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D
INFORMATIVA N. 158 28 MAGGIO 2015 TRIBUTI LOCALI L IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D Art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/92 Art. 13, comma 3, DL n. 201/2011 Art. 1, commi da 639 a 703, Legge n. 147/2013
DettagliRISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015
RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni
DettagliIl credito su pegno. Il credito su pegno è un prestito di denaro concesso da una banca a un cliente in cambio di
Il credito su pegno Il credito su pegno è un prestito di denaro concesso da una banca a un cliente in cambio di un bene mobile da parte del cliente stesso. In altre parole, una forma di finanziamento a
DettagliI contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione
I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione IL SUPERAMENTO DEI CO.CO.PRO. E IL RITORNO DEI CO.CO.CO. D. Lgs. n. 81/2015 Due norme
DettagliLA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA
LA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA Nuova PAC e contratti di affitto. Ipotesi di lavoro e clausole contrattuali. Treviso, 12 dicembre 2013 Gli anni che contano 2013 Gli agricoltori ottengono l'assegnazione
DettagliC.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.
MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui
DettagliIL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliCREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI
TITOLO VI CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI CAPITOLO I USI BANCARI 894. Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 C.C.). Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono,
DettagliSoci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL
Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del
DettagliCONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO
CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITÀ SU BREVETTO 1 Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra XY,
DettagliAnaao-Cref Servizio Tutela Lavoro
1 QUESITO Si chiede se un dirigente medico con incarico libero professionale sia pienamente autonomo nello svolgimento delle proprie mansioni nell ambito dell unità operativa di afferenza. Si chiede, inoltre,
DettagliIl lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale
Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere
DettagliLa valutazione delle immobilizzazioni immateriali
CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione
DettagliGESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI
GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI Qual è l ambito di applicazione della nuova normativa previdenziale? A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione
DettagliCIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
DettagliAumenti reali del capitale sociale
Aumenti reali del capitale sociale Gli aumenti del capitale sociale possono essere: virtuali con gli aumenti virtuali non aumentano i mezzi a disposizione della azienda e il suo patrimonio netto, che si
DettagliIl Leasing per le amministrazioni pubbliche. Luca Buccoliero Marco Meneguzzo Università Bocconi Milano
Il Leasing per le amministrazioni pubbliche Leasing Consente ad un azienda di acquisire un bene senza dover corrispondentemente impiegare capitali, propri o di debito La proprietà giuridica di un bene
Dettagli7. CONTABILITA GENERALE
7. CONTABILITA GENERALE II) SCRITTURE DI GESTIONE OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 1 Definizione Per poter acquisire i fattori produttivi da impiegare nel processo produttivo l impresa necessita del fattore
DettagliAcquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento
Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento 1 I contratti a distanza sono caratterizzati dall essere stipulati senza la presenza fisica e simultanea di chi
DettagliInquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini
"Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento
DettagliOGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate
Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliApprofondimenti. Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. di Paolo Moretti
Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40 di Paolo Moretti L «International Accounting Standards Board» (IASB), nell ambito del progetto di revisione («Improvement») dei princìpi contabili internazionali,
DettagliBongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI
Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI 1 Indice Definizione di contratto finanziario Contratti finanziari bilaterali e multilaterali Contratto di debito Contratto di partecipazione Contratto assicurativo Contratto
DettagliAgosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
Dettagli«VISION, STRATEGY, TEAM, ACTION. WITH US.» LA NOSTRA STORIA INIZIA COSì...
«VISION, LA NOSTRA STORIA INIZIA COSì... STRATEGY, TEAM, ACTION. WITH US.» Work Revolution è in grado di proporre soluzioni innovative per la gestione delle esigenze di Personale; nasce dall unione di
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliCOMPRAVENDITA. Facoltà di Sociologia Corso di scienze dell organizzazione Corso di Diritto Privato, anno 2009/2010 Docente: Sara D Urso
Facoltà di Sociologia Corso di scienze dell organizzazione Corso di Diritto Privato, anno 2009/2010 Docente: Sara D Urso COMPRAVENDITA D Agostino Marta Delladea Sarah Lusuardi Alice La compravendita (art
DettagliIl dopo di noi La sostituzione fedecommissaria L usufrutto
Il dopo di noi E comune, per i genitori o per il coniuge o comunque per gli stretti parenti di una persona con disabilità, la preoccupazione per l ipotesi in cui il loro familiare abbia da sopravvivere
DettagliIAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari
IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari Roma, marzo/maggio 2015 Finalità e ambito di applicazione Un investimento immobiliare è una proprietà immobiliare posseduta per: Percepire canoni d affitto Ottenere
DettagliRISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano
DettagliSOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:
CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:
DettagliIl leasing e il Factoring
Il leasing e il Factoring Il leasing Il leasing è giuridicamente un contratto atipico perché non ricade nelle tipologie previste dalla legislazione. Con il contratto di leasing tradizionale, l azienda
DettagliRisoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente
Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis
DettagliRISOLUZIONE N. 25/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese Fornitura di beni significativi nell
DettagliSi segnalano di seguito alcune questioni di specifico interesse rinviando, per gli altri contenuti della circolare, al relativo testo.
Segnalazione novità prassi interpretative DALL AGENZIA DELLE ENTRATE ALCUNI CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PER MUTUI E SULLA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 36% PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
DettagliLEASING, LEASE-BACK E FACTORING
ESERCIZIO 1 MAXICANONE DI LEASING LEASING, LEASE-BACK E FACTORING Il contratto di leasing può prevedere, oltre ai canoni mensili, il pagamento di un maxicanone iniziale. In tale ipotesi la quota del canone
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliRISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009
RISOLUZIONE N. 151/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 giugno 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Redditi di capitale corrisposti a soggetti non
DettagliRISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO
RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO 1. Premessa La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha vietato la commissione di massimo scoperto (CMS)
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 giugno 2012 OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata 2 INDICE 1 Detrazione del 36 per cento...4 1.1 Dichiarazioni ICI e detrazione
DettagliCONTABILITA GENERALE
CONTABILITA GENERALE 7 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 20 novembre 2010 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1 F. Scritture relative all
Dettagli