Gli impatti fiscali dell ingresso della Croazia nella UE

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1 Gli impatti fiscali dell ingresso della Croazia nella UE di Gabriele Liberatore L adempimento Dal 1 luglio 2013 la Repubblica di Croazia è diventato il 28 Stato membro dell Unione europea in virtù del Trattato del 9 dicembre Di conseguenza, gli accordi e gli atti adottati dalle istituzioni europee prima del suo ingresso, sono ora vincolanti anche per la Croazia e, allo stesso modo, si applicano le condizioni previste dall Atto di adesione, che costituisce parte integrante del Trattato. Si analizzano, da un punto di vista fiscale, le implicazioni conseguenti al nuovo status comunitario attribuito alla Croazia anche in virtù dei rilevanti rapporti economici intrattenuti con l Italia. La Croazia 28 Paese dell Unione Euorpea Dal 1 luglio 2013 la Croazia è il secondo Paese delle sei repubbliche dell ex Jugoslavia che è entrata a far parte dell Unione europea. Questo allargamento era stato previsto dal Parlamento europeo, il quale aveva dato il proprio consenso all adesione del nuovo Stato membro meno di due anni fa, e precisamente il 1 dicembre In seguito, con la risoluzione 2012(2871(RSP) del 18 aprile 2013, il Parlamento europeo ha confermato il raggiungimento di un adeguato grado di stabilità della democrazia, dell economia sociale di mercato e la capacità di adempiere agli obblighi di adesione. Conclusa questa fase di verifica, la parola è passata ai 27 Paesi dell Unione, i quali hanno completato il processo di ratifica, terminato dalla Germania che, dopo la Danimarca, ha provveduto a comunicare il proprio assenso il 17 maggio Questo ulteriore allargamento dei confini comunitari rappresenta il sesto dall originario assetto dell allora Comunità europea e dovrebbe essere propedeutico ad un ulteriore estensione verso est del territorio europeo. L imposta sul valore aggiunto L IVA è stata introdotta dalla Croazia nel 1998 ed è stata prevista, inizialmente, con un aliquota ordinaria, per la generalità dei beni e servizi, del 23% 2. In seguito tale aliquota è stata portata, nel 2012,al 25%. Inoltre sono state previste due aliquote agevolate: - la prima del 5% per alcuni beni di prima necessità o ritenuti, comunque, indispensabili (ad esempio pane, latte, medicinali, riviste scientifiche, libri); - la seconda del 10%. Infine, sono state previste delle operazioni che godono di un regime di esenzione, quali i servizi di assistenza sociale, le prestazioni bancarie e assicurative, le cure mediche, i servizi postali, i servizi di trasporto, i prodotti in transito nelle zone franche, ecc. (si veda la Tavola 1). L allargamento del territorio dell Unione europea a seguito dell adesione della Croazia esplica automaticamente effetto sull ambito territoriale di applicazione della disciplina comunitaria in 1 Si ricorda che la Croazia non sarebbe potuta entrare a far parte dell Unione europea fino a quando tutti gli Stati membri non avessero ratificato il trattato di adesione. 2 Per un approfondimento sugli aspetti generali di carattere tributario e finanziario, cfr. G. Rolle, C. Mejnardi, «Croazia», in Fiscalità internazionale, n. 5/2005, pag. 443; cfr. M. Conserva, «Scheda informativa: Croazia», in questa Rivista, n. 9/2011; cfr. G. Garioni, «Scheda finanziaria: Croazia», in questa Rivista, n. 9/ n. 11/2013

2 materia di imposta sul valore aggiunto. L art. 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito decreto IVA), in tema di territorialità dell imposta, prevede, infatti, che: Per Tavola 1 - Le aliquote IVA negli Stati dell Unione europea al 1 luglio 2013 Member States Super Reduce d Rate Reduce d Rate Standa rd Rate Parkin g Rate Belgio 6/ Bulgaria 9 20 Rep. Ceca Danimarca 25 Germania 7 19 Estonia 9 20 Grecia 6,5/13 23 Spagna Francia 2,1 5,5/7 19,6 Croazia 5/10 25 Irlanda 4,8 9/13, ,5 Italia Cipro 5/8 18 Lettonia Lituania 5/9 21 Lussemburgo 3 6/ Ungheria 5/18 27 Malta 5/7 18 Olanda 6 21 Austria Polonia 5/8 23 Portogallo 6/ Romania 5/9 24 Slovenia 9,5 22 Slovacchia Finlandia 10/14 24 Svezia 6/12 25 Regno Unito 5 20 Fonte: Sito istituzionale della Commissione europea - Taxation and customs union (link works/rates/vat_rates_en. pdf)il territorio fiscale dell Unione Europea. Comunità o territorio della Comunità si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea. Oltre al territorio comunitario allargato 3, sono previste delle specifiche inclusioni ed esclusioni di territori espressamente individuati in base a disposizioni del predetto Trattato istitutivo ovvero della Direttiva n. 388 del 17 maggio 1977 così come riportato nella Tavola 2 parte a) e parte b). Lo status fiscale di Stato comunitario L ingresso della Croazia comporta, immediatamente, un diverso trattamento fiscale delle operazioni poste in essere tra gli operatori economici croati ed i soggetti passivi stabiliti in altri Paesi membri dell Unione europea 4. Infatti fino al 30 giugno ai fini comunitari dette operazioni erano disciplinate come rivolte verso soggetti extra-ue e di, conseguenza, non godevano delle agevolazioni fiscali ed operative previste per gli scambi intracomunitari. A decorrere dal 1 luglio 2013, le operazioni aventi per oggetto beni provenienti o diretti verso la Croazia non sono quindi più qualificate, né fiscalmente, né da un punto di vista doganale, come importazioni o esportazioni, ma come operazioni aventi natura intra-ue, tassate nel Paese di destinazione in capo al cessionario, soggetto passivo d imposta. Le nuove opzioni per i contribuenti croati L ingresso della Croazia nell Unione europea comporta, a partire dal 1 luglio 2013, che trovano applicazione nei confronti di soggetti resi- 3 La Direttiva 2006/112/CE definisce all art. 405, punto 3, il concetto di «Comunità allargata»: il territorio della Comunità quale è definito all art. 5, punto 1), dopo l adesione di nuovi Stati membri. 4 In base all atto di adesione le disposizioni dei trattati comunitari originari e di tutte le previsioni da essi derivate sono divenute immediatamente vincolanti e operative per la Croazia, a meno che siano stati stabiliti con accordi specifici dei regimi transitori. Ma sul piano oggetto del presente lavoro, quale Iva (ma anche per accise e dogane), non si rinvengono detti regimi transitori se non in ipotesi residuali. n. 11/

3 denti nel nuovo Stato membro le disposizioni contenute nei citati articoli del decreto IVA: - art. 35-ter, recante disposizioni in tema di identificazione diretta ai fini 5 ; - art. 38-bis 2, recante disposizioni in tema di esecuzione dei rimborsi a soggetti residenti in altri Stati membri. Alla stessa data, cessa, invece, di avere applicazione l art. 74-quinquies del medesimo decreto, relativo al regime speciale per i servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità 6. Tavola 2 - parte b) Territori inclusi nel territorio fiscale dell Unione europea allargata Stato FRANCIA REGNO UNITO CIPRO Territorio Principato di Monaco Isola di Man Akrotiri e Dhekelia (zone di sovranità del Regno Unito) Fonte: Decreto IVA, art. 7, lettere a), b) e c); circolare n. 39/E del 5 agosto Tavola 2 - parte a): Territori esclusi dal territorio fiscale dell Unione Europea allargata ITALIA Stato REPUBBLICA ELLENICA (GRECIA) FRANCIA GERMANIA SPAGNA FINLANDIA REGNO UNITO CIPRO Territorio Livigno, Campione d Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano Monte Athos Dipartimenti d oltremare Isola di Helgoland e territorio di Büsingen Ceuta, Melilla e isole Canarie Isole Åland Isole Anglonormanne o Isole del Canale Zone nord orientali della Repubblica di Cipro (cosiddetta zona Turca), sulle quali il governo della Repubblica non esercita un effettivo controllo Il recupero dell IVA assolta in Croazia L acquisizione dello status comunitario da parte della Croazia permette, ai soggetti passivi italiani che hanno effettuato delle operazioni sul territorio croato, di: a) procedere all identificazione diretta; b) presentare una richiesta di rimborso IVA ex art. 38-bis 1 7 del decreto IVA per recuperare l IVA a credito. Si ricorda che fino al 30 giugno 2013 l unica strada percorribile, da parte di un operatore nazionale, per non restare inciso dell imposta eventualmente corrisposta nel territorio croato, era quella della nomina del rappresentante fiscale o l apertura di una stabile organizzazione. L Ufficio competente I soggetti croati, al pari degli altri operatori non residenti, che intrattengono rapporti commerciali rilevanti ai fini IVA (e non solo) con l Italia hanno come referente l Agenzia delle Entrate che ha individuato nel Centro Operativo di Pescara 8 il proprio ufficio competente per definire le pratiche relative: - all identificazione diretta; - al rimborso dell IVA, ex art. 38-bis 2; - all identificazione dei soggetti extra-ue che svolgono attività di e-commerce diretto. La fatturazione delle operazioni intrattenute con i soggetti croati Dal primo gennaio 2013 è stato modificato 5 Ovviamente, resta sempre possibile da parte del soggetto passivo croato nominare, in alternativa, un proprio rappresentante fiscale in Italia. 6 Al riguardo è utile anticipare che dal 1 gennaio 2015 lo sportello unico previsto già previsto per l attività di e-commerce diretto verrà esteso sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo. Per un approfondimento cfr. G. Liberatore, Dal 2015 esteso lo sportello unico anche ai soggetti passivi comunitari, in Azienda & Fisco, n. 10/2013, pag Tale disposizione stabilisce che i soggetti passivi italiani possano chiedere il rimborso dell imposta corrisposta in altro Stato membro della Comunità o in uno Stato terzo con cui sono in vigore dei rapporti di reciproca collaborazione (ad oggi come già accennato solo i paesi di Israele, Norvegia e Svizzera consentono tale facoltà). 8 Contatti: indirizzo, Via Rio Sparto, Pescara - ITALY; cop.pescara@agenziaentrate.it; telefono: n. 11/2013

4 l art. 17, comma 2, lett. b), del decreto IVA che individua nel sistema dell inversione contabile, a mezzo integrazione della fattura, il sistema di documentazione naturale per tutte le operazioni effettuate da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell Unione Europea nei confronti di operatori economici italiani. Di conseguenza, dall inizio del 2013 le operazioni ricevute da soggetti passivi nazionali sono soggette ai seguenti sistemi di fatturazione: 1) autofattura per le cessioni e le prestazioni di servizio (generiche e non) ricevute da soggetti residenti fuori dal territorio comunitario; 2)integrazione della fattura estera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/93, per le cessioni e le prestazioni di servizio (generiche e non) ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell Unione europea. La seconda novità, in tema di fatturazione, riguarda l estensione dell emissione della fattura anche alle operazioni non soggette 9. Tali operazioni, inoltre, concorrono alla formazione del volume di affari IVA del contribuente. Ciò premesso, in seguito alle citate modifiche, le operazioni ricevute da soggetti passivi croati sono documentate a mezzo reverse charge, da parte dell operatore stabilito in Italia, con il sistema: - dell autofattura fino al 30 giugno 2013; - dell integrazione della fattura estera (croata) dal 1 luglio Per le operazioni effettuate dai soggetti passivi italiani verso operatori croati ai sensi dell art. 21, comma 6-bis: a)fino al 30 giugno 2013 era imposto l obbligo di emissione della fattura di cui alla lett. b); b)dal 1 luglio 2013, bisogna ottemperare al citato obbligo, ma in virtù della lett. a), solo se la Croazia ha recepito, internamente, la facoltà (opzione) prevista dall art. 194 della Direttiva 2006/112/CE (così come hanno fatto, ad esempio, l Italia e la Francia). La gestione del periodo transitorio Il nuovo status comunitario della Croazia produce degli effetti sulle operazioni intrattenute dai soggetti passivi stabiliti nel nuovo Stato membro con gli altri operatori economici residenti in altri Paesi comunitari. Di conseguenza, si verificano, immancabilmente, dei problemi pratici che concernono le operazioni cd a cavallo, cioè realizzate durante il passaggio del territorio del nuovo Stato membro da extra- UE in comunitario. La normativa disciplina la gestione del citato periodo transitorio: - internamente con l art. 60 del decreto IVA 10 ; - da un punto di vista comunitario con gli artt. 405 e seguenti delle Direttiva 2006/112/CE. In secondo luogo la prassi nazionale fornisce specifici chiarimenti nelle: - C.M. n. 13 del 23 febbraio 1994; n. 286 del 31 ottobre 1995; n. 145 del 10 giugno 1998 e n. 39/E del 5 agosto 2004 per quanto attiene l imposta sul valore aggiunto; - circolari n. 21/D del 7 aprile 2004 e n. 11/D del 25 giugno per l ambito doganale. Le operazioni intra-ue successive al 1 luglio 2013 Come sopra ricordato, gli scambi effettuati a decorrere dal 1 luglio 2013 con la Croazia costituiscono operazioni intracomunitarie, alle quali si applica la disciplina recata dal D.L. n. 331/1993. Il citato art. 60, decreto IVA, prevede al primo comma che: Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 30 giugno 2013 (nel caso di specie). Le operazioni a cavallo L art. 60 prevede al comma 2 che tutti i beni provenienti dalla Croazia in data anteriore al 1 luglio 2013 ed assoggettati ad un regime 9 Art. 21, comma 6-bis, decreto IVA. 10 Nel quale si deve avere l accortezza di sostituire alla date ivi indicate 31 dicembre 1992 e 1 gennaio 1993 lo specifico termine che riguarda l ingresso dei nuovi Stati membri, nel caso di specie il 30 giugno 2013 ed 1 luglio Il citato documento di prassi ha ripreso le indicazioni contenute nella comunicazione informativa comunitaria Taxud7A27Spe/ 2013/058EN del 2 aprile n. 11/

5 doganale sospensivo 12 siano considerati importazioni all atto dello svincolo, a condizione che i beni siano immessi in consumo in Italia. Vengono, altresì, assimilate a questa fattispecie: - le citate importazioni in caso di svincolo irregolare; 13 - le operazioni effettuate, anche irregolarmente, in regime di transito internazionale o comunitario di cui rispettivamente agli artt. 140, 144 e 147 del Codice doganale comunitario, iniziate anteriormente al 1 luglio 2013 e risultanti ancora accese a tale data. Il successivo comma 3 prevede che: Sono anche considerati in importazione,, i beni nazionali esportati anteriormente al (1 luglio 2013) verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data (.). In relazione a tale disposizione, può verificarsi l ipotesi che l operatore nazionale, con riferimento ad operazioni di esportazione avviate prima del 1 luglio 2013 e per le quali sia stata già emessa la relativa dichiarazione (modello DAU) presso l ufficio doganale di partenza, non sia venuto in possesso, alla stessa data del 1 luglio 2013, del visto uscire sulla medesima dichiarazione. In tale ipotesi rimane ferma l operazione di esportazione, con emissione della fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell art. 8 del decreto IVA ed onere di dimostrare con ogni mezzo di prova alternativo l uscita delle merci dal territorio dello Stato 14. L art. 60, comma 4, prevede che non siano soggette ad imposta: a) le importazioni di beni assoggettati ad un regime doganale sospensivo, i quali all atto dello svincolo, siano spediti o trasportati fuori dal territorio dell Unione Europea; b) i beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1 luglio 2013 che sono rispediti o trasportati in Croazia; c) le importazioni relative a mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al (1 luglio 2013) che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo (.). Tale disposizione trova applicazione, in presenza delle condizioni indicate, nel caso di introduzione di mezzi di trasporto provenienti anche dalla Croazia. 12 Il Codice doganale comunitario, art. 135, Regolamento CE n. 450/2008 del 23 aprile 2008, prevede all art. 135 che: Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali: - transito, che comprende il transito esterno e interno; - deposito, che comprende la custodia temporanea, il deposito doganale e le zone franche; - uso particolare, che comprende l ammissione temporanea e l uso finale; - perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo. 13 Questa si realizza quando l operatore non si presenta in dogana per chiudere la pratica e, di conseguenza, l Ufficio doganale deve trattenere la garanzia prestata dall operazione all atto dell importazione. 14 Ai fini di detta dimostrazione si potrà fare utile riferimento alla circolare dell Agenzia delle Dogane n. 75 dell 11 dicembre Il perfezionamento passivo Le operazioni di perfezionamento passivo consistono nell invio all estero, fuori dal territorio comunitario, di beni da sottoporre a lavorazione, trasformazione o riparazione, e successivamente reimportati come prodotto compensatorio. L Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, ha precisato che il committente che, anteriormente alla reimportazione, ha già applicato l IVA sulla lavorazione al momento di effettuazione della prestazione di lavorazione tramite emissione di autofattura o integrazione della fattura del fornitore estero, al momento della reimportazione può documentalmente dimostrare l avvenuto adempimento. In tale circostanza dall imposta in dogana dovrà essere sottratta l imposta già assolta per effetto dell inversione contabile. Prosegue il documento di prassi che, nell ipotesi in cui non ciò non sia possibile, si possa continuare ad applicare la procedura già seguita, che prevede la liquidazione e l assolvin. 11/2013

6 mento dell imposta in dogana, all atto della reimportazione, nel qual caso l autofattura emessa deve riportare la dicitura IVA assolta in dogana con documento doganale n.... Gli acquisti intra-ue L art. 60, comma 5, precisa che i beni introdotti in Italia dopo il 30 giugno 2013 sono da considerare acquisti intracomunitari, anche se prima di tale data il relativo corrispettivo è già stato, in tutto o in parte, pagato o fatturato. Tale disposizione deve essere aggiornata con le recenti modifiche apportate ai comma 1 e 2 dell art del D.L. n. 331/1993: - il momento impositivo delle operazioni intra-ue (acquisti e cessioni) è stato unificato e coincide con l atto della consegna o della spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza; - il momento rilevante delle operazioni non può più essere anticipato in conseguenza di pagamenti o acconti. La disposizione transitoria di cui sopra trova ora applicazione con esclusivo riferimento agli acquisti di beni partiti dalla Croazia verso l Italia dopo il 30 giugno 2013, per i quali prima di tale data sia stata, comunque, emessa fattura dal cedente croato. Prosegue la norma nel precisare che per i suddetti acquisti di beni intracomunitari: a) occorre osservare la procedura di regolarizzazione dettata dall art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993; b) siano riepilogati negli elenchi Intrastat. Le cessioni intra-ue L art. 60, comma 6, prevede che resti ferma l applicazione dell art. 8, comma 1, lett. a), del decreto IVA alle cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati verso la Croazia dopo il 30 giugno 2013 per le quali sia stata emessa la fattura prima del 1 luglio 2013, sempreché le cessioni siano non imponibili IVA anche a norma dell art. 41 D.L. n. 331/1993. Se la cessione fatturata come esportazione diretta non rientra tra le operazioni disciplinate dall art. 41 del D.L. n. 331/1993 (ad esempio se l operatore croato opera in regime di franchigia o non fornisce un proprio codice identificativo valido ai fini IVA) il cedente nazionale ha l obbligo di rettificare la fattura emessa in regime di non imponibilità e, conseguentemente, applicare l imposta come se la cessione fosse avvenuta sul territorio nazionale. In sede di compilazione degli elenchi Intrastat, di cui all art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993, è necessario ricomprendervi anche le operazioni fatturate anticipatamente in regime di non imponibilità ai sensi del citato art Ora rubricato Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari mentre nella versione precedente era nominato Effettuazione dell acquisto intracomunitario. 16 Il Regolamento (CEE) n. 218/1992 del 27 gennaio 1992 ha previsto la predisposizione da parte di ciascuno Stato membro, a seguito dell abolizione delle barriere doganali all interno del territorio comunitario, di un sistema di archiviazione e trasmissione elettronica dei dati relativi agli operatori identificati ai fini IVA e alle transazioni comunicate negli elenchi riepilogativi intracomunitari. Il sistema VIES (VAT Information Exchange System), operativo dal 1 gennaio 1993 permette che i dati raccolti nelle banche dati nazionali siano messi a disposizione delle autorità fiscali degli altri Stati membri. Attualmente le disposizioni di riferimento in materia di archiviazione e trasmissione dei dati da parte degli Stati membri sono contenute nel Regolamento (UE) n. 904/2010 del 7 ottobre 2010, entrato in vigore il 1 novembre 2010, il quale ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 218/ Convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio Queste comprendono sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizio generiche. Attenzione al VIES Nell ottica del progressivo rafforzamento dell efficacia della cooperazione tra Stati per contrastare comportamenti fraudolenti è stata rivista la procedura per l inclusione dei soggetti, in particolare dei rispettivi codici identificati IVA, nell archivio VIES 16. L Italia con l art. 27, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n , ha modificato l art. 35 del decreto IVA, prevedendo per i soggetti passivi d imposta che intendono effettuare operazioni intracomunitarie 18 una specifica procedura per l iscrizione nell archivio VIES. Per quanto riguarda il trattamento fiscale da rin. 11/

7 servare alle operazioni intra-ue eventualmente poste in essere in assenza di iscrizione al VIES, l Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l operatore economico può effettuare solo operazioni interne, non possedendo la soggettività attiva e passiva per effettuare operazioni intracomunitarie 19. Corollario della seguente affermazione è che la mancata visibilità del proprio codice IVA nell archivio VIES comporta che l operatore non può essere considerato come soggetto passivo IVA ai fini dell effettuazione di operazioni intracomunitarie. Questo produce una duplice conseguenza per le operazioni intra-ue eventualmente poste in essere in assenza della contestuale e necessaria autorizzazione: a) la transazione viene riqualificata in operazione interna; b) vengono comminate le rispettive sanzioni. Al riguardo è necessario segnalare una diversa e contrastante interpretazione al riguardo fornita sia dai giudici comunitari 20 che da quelli nazionali 21 in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma 22. Osservazioni finali L ingresso della Croazia nell Unione europea comporta notevoli benefici per quanto riguarda la competitività e la possibilità di allargamento degli orizzonti dei propri operatori economici in un ottica comunitaria. Al contempo, come già esaminato, bisogna considerare anche il rovescio della medaglia. Il nuovo status di Paese europeo comporta una notevole limitazione della potestà impositiva e giurisdizionale, relativamente alle imposte di consumo 23. Questa novità deve essere ben recepita ed assimilata dai fruitori croati della materia; infatti, dal 1 luglio 2013 la disciplina nazionale e, conseguentemente, l operatività fiscale sottostante alle operazioni transnazionali dei soggetti passivi locali, deve essere messa in rapporto con la sovraordinata disciplina comunitaria che prevede una serie (eccessiva) di deroghe ed opzioni che rendono il sistema altamente instabile. Questa caratteristica provoca delle situazioni complesse (due esempi su tutti il sistema VIES e la fatturazione delle operazioni non soggette all imposta) dove si deve avere l accortezza di verificare, con un notevole sforzo informativo, se la disciplina recepita internamente, in determinate fattispecie, sia stata trattata in maniera omologa, o disciplinata con una diversa opzione, dallo Stato membro di stabilimento delle controparte commerciale. Un eventuale disattenzione può comportare il rischio di incorrere in rilevanti sanzioni o veder allungati i tempi di conclusione dei propri rapporti commerciali. (segue Tavola 3) 19 Così come riportato nella relazione illustrativa all art. 27 del D.L. n. 78/2010 e confermato nei seguenti documenti di prassi: paragrafo 9 della circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011; paragrafo 6 della circolare n. 39/E del 1 agosto 2011; risoluzione n. 42/E del 27 aprile Sentenza della Corte UE 27 settembre 2012, causa C-587/ Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, sentenza n. 137 dell 11 giugno Per un approfondimento, cfr. G. Liberatore, La riforma della fatturazione dimentica l identificazione derivata, in L IVA, n. 4/ Si veda la funzione svolta dalla Corte UE. 38 n. 11/2013

8 Tavola 3 - La struttura del codice identificativo IVA Stato membro Codice ISO Struttura numero identificativo IVA Descrizione Austria AT U blocco di 9 caratteri. Il primo carattere è sempre U. Belgio BE blocco di 10 cifre. Il primo carattere è sempre zero. Tutti i numeri delle partite IVA del Belgio hanno cambiato la loro lunghezza da 9 a 10 cifre a partire dal 01/01/2008. Bulgaria BG blocco di 9 cifre per le società. 1 blocco di 10 cifre per le persone fisiche e gli stranieri Cipro CY A 1 blocco di 9 caratteri. L ultimo carattere è una lettera. Croazia HR blocco di 11 cifre Danimarca DK blocchi di 2 cifre. Estonia EE blocco di 9 cifre. Finlandia FI blocco di 8 cifre. Francia FR XX blocco di 2 caratteri alfanumerici da A a Z ovvero da 0 a 9 ed 1 blocco di 9 cifre. Germania DE blocco di 9 cifre. Gran Bretagna GB blocco di 3 cifre, 1 di 4 cifre ed 1 di 2 cifre. 1 blocco di 12 cifre. GD999 GD = Government Le ultime 3 identificano la filiale di una società. HA999 Departments HA = Health 1 blocco di 5 caratteri Authorities. Grecia* EL blocco di 9 cifre. Irlanda IE 9X99999A 1 blocco di 8 caratteri. Italia IT blocco di 11 cifre. Lettonia LV blocco di 11 cifre. Lituania LT blocco di 9 cifre. 1 blocco di 12 cifre. Lusssemburgo LU blocco di 8 cifre. Malta MT blocco di 8 cifre. Olanda NL B99 1 blocco di 12 caratteri. La decima posizione è sempre una B. Polonia PL blocco di 10 cifre. Portogallo PT blocco di 9 cifre. Repubblica Ceca CZ blocco di 8 cifre. 1 blocco di 9 cifre. 1 blocco di 10 cifre Romania RO Da 99 a blocco da un minimo di 2 cifre ad un massimo di 10 cifre. Slovacchia SK blocco di 10 cifre. Slovenia SL blocco di 8 cifre. Spagna ES X X 1 blocco di 9 caratteri. Il primo e l ultimo carattere possono essere alfabetici o numerici ma non possono essere entrambi numerici. Svezia SE blocco di 12 cifre. Ungheria HU blocco di 8 cifre. Legenda: -9 = carattere numerico -A = carattere alfabetico X = carattere alfanumerico (*) Per tutti gli Stati membri dell Unione europea il prefisso identificativo è individuato dal relativo Codice ISO (International Standards Organization) 3166 alpha-2, salvo che per la Grecia dove si utilizza il codice EL invece del rispettivo codice ISO GR Fonte: Sito istituzionale dell Agenzia delle entrate n. 11/

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