Relazione ex art. 33 L.F. 1
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- Fabio Meloni
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1 TRIBUNALE DI Sezione fallimentare Fallimento. (N. /.. Reg. Fall.) RELAZIONE DEL CURATORE EX ART. 33 L.F. Al Signor Giudice delegato Dott.. Tribunale C.P. di Vicenza Al Signor Pubblico Ministero Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza Il sottoscritto.., dottore/ragioniere commercialista, con Studio in.., nominato curatore del Fallimento in epigrafe, dichiarato in data.. da codesto Tribunale con sentenza n..../., visto l'art. 33 L.F., assunte le necessarie informazioni ed esaminata la documentazione reperita, presenta la seguente relazione circa la fallita, con riserva di integrarne i contenuti, qualora emergessero ulteriori o nuovi elementi, documenti o comunque informazioni. Si raccomanda il rispetto del deposito nel termine di 60 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento. In caso di ritardo occorre procedere a mezzo apposita istanza motivata al G.D. SCHEMA 1. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE A - La dichiarazione di fallimento e gli adempimenti conseguenti (breve indicazione delle attività svolte, quali, ad esempio: Acquisizione libri contabili Apposizione sigilli ed inventario Nomina periti Invio delle comunicazioni di cui all art. 92 L.F. Apertura conto corrente e primi versamenti (indicazione del saldo) Nomina del Comitato dei Creditori Nomina legali e consulente del lavoro Relazione ex art. 33 L.F. 1
2 Annotazione sentenza di fallimento (su immobili o beni mobili registrati, ex art. 88 L.F.) Coperture assicurative esistenti o da avviare B Breve capitolo dedicato all eventuale esercizio provvisorio (cessato o in corso) C Presentazione struttura economico commerciale dell impresa La produzione ed i prodotti: comparto economico di attività, sedi secondarie ed unità locali, cenni alle strutture produttive e/o commerciali; La forza lavoro: indicazioni sull organizzazione del personale, numero e composizione dei dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati, operai, collaboratori); situazione attuale (C.I.G.O., C.I.G.S., mobilità); Le vendite ed il mercato: l andamento ed i volumi delle vendite, la posizione competitiva, tipologia della clientela, l organizzazione commerciale e la rete di vendita (con il corredo di tabelle e/o grafici); Gli investimenti: indicare, in via di sintesi, l ammontare degli investimenti negli anni (anche in leasing) (con eventuali prospetti e/o grafici); Conclusioni: evidenziare, anche attraverso tabelle e/o grafici, il percorso della crisi nell arco di tempo preso in considerazione: o o o o Lo sviluppo e la creazione del valore, Il consolidamento (reale od apparente), Il declino e la maturazione della crisi, L esplosione della crisi >>> insolvenza. D Notizie storiche sotto il profilo economico e giuridico Indicare i fatti più significativi dei diversi esercizi considerati (almeno quattro/cinque), sia sotto il profilo gestionale che sotto quello strettamente giuridico: Sotto il profilo economico gestionale: anno per anno, illustrare (in sintesi) l andamento della gestione, il fatturato conseguito, i fatti di particolare rilievo (in positivo ovvero in negativo), riportando, eventualmente in chiave critica e con le opportune osservazioni, i dati essenziali dei bilanci annuali ed evidenziando l eventuale peggioramento dei principali indici di bilancio. Sotto il profilo giuridico: indicare le parti salienti dello statuto, le più rilevanti delibere di assemblea (straordinaria ed ordinaria) e del consiglio di amministrazione, i risultati di esercizio ed i provvedimenti connessi, le operazioni sul capitale sociale, eventuali trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, l eventuale appartenenza ad un gruppo (fornendo le notizie relative), l acquisizione di partecipazioni rilevanti, le variazioni significative della compagine sociale e degli organi (con indicazione dei nominativi dei soggetti succedutisi nel tempo). Qualora la fallita fosse una società di persone fornire indicazioni sui soci illimitatamente responsabili (ex lege ovvero, nel caso di accomandanti, a seguito di immistione nella gestione) e sugli eventuali soci occulti. E Compendio della composizione e delle variazioni dei soci e degli organi di amministrazione e di controllo (evidenziando eventuali anomalie nelle nomine). Relazione ex art. 33 L.F. 2
3 F Libri sociali, registri contabili e documentazione relativa Indicare ed evidenziare: La ir/regolare tenuta dei libri sociali, delle scritture contabili e dei registri fiscali, L aggiornamento delle scritture alla data del fallimento, L ordine (o il disordine) nell archiviazione e nella conservazione della documentazione, L idoneità del sistema contabile anche in relazione alle dimensioni dell impresa, Gli eventuali rilievi e le censure in merito, La ir/regolarità nel deposito dei bilanci e la completezza (o l incompletezza) dell informazione (nella nota integrativa e nelle relazioni). In allegato (od in calce al capitolo) sarà opportuno riportare un vero e proprio inventario dei libri e dei registri reperiti. G Posizione fiscale e contributiva Indicare ed evidenziare: La regolarità ovvero l irregolarità nell esecuzione di tali adempimenti, sia sotto il profilo della presentazioni delle dichiarazioni e denunzie periodiche, sia sotto il profilo dell effettuazione dei relativi versamenti, Le omissioni (tributarie e/o contributive), con indicazione anche approssimata del quantum non versato e delle sanzioni correlate, L esistenza di eventuali contenziosi con l Amministrazione finanziaria e di azioni monitorie o procedimenti esecutivi avviati dagli istituti previdenziali/assicurativi e/o dal concessionario del servizio di riscossione tributi, I nominativi dei consulenti incaricati dalla fallita per l assistenza tributaria e giuslavoristica e per la gestione degli eventuali contenziosi. I Posizione dei dipendenti Indicare ed evidenziare: La situazione dei dipendenti alla data della dichiarazione di fallimento (suddivisi per categoria ed eventualmente per mansioni), L esistenza di giudizi pendenti in materia di lavoro (con indicazione dei nominativi dei legali incaricati), L avvenuto ricorso ai c.d. ammortizzatori sociali solidarietà, mobilità), (C.I.G.O., C.I.G.S., contratti di L ammontare eventualmente in via approssimata e provvisoria del debito complessivo nei confronti dei lavoratori. 2. CAUSE E CIRCOSTANZE DEL FALLIMENTO Il capitolo è deputato ad accogliere la sintesi delle vicende che, a giudizio del curatore, hanno determinato il declino, la crisi e quindi lo stato di insolvenza irreversibile dell impresa, evidenziandone gli squilibri ed individuando le cause (concause) genetiche del dissesto. Relazione ex art. 33 L.F. 3
4 L analisi non dovrà trascurare ricorrendone i presupposti anche il contesto esterno all impresa, soffermandosi su eventuali difficoltà del mercato o su cause di carattere generale (calamità naturali, scioperi, crisi economica a livello nazionale e/o internazionale). L esame del contesto interno dovrà indicare i momenti (o le fasi) attraverso i quali si è sviluppato il declino, con il richiamo ai fatti di maggior rilevanza, già delineati nel capitolo precedente (e, se del caso, ulteriormente sviluppati in appendici specifiche, da allegare a corredo della relazione vera e propria). A. La situazione patrimoniale alla data del fallimento ed il conto economico dal 1 gennaio a tale data La redazione del bilancio alla data del fallimento, ancorché non espressamente prevista da alcuna norma specifica è sicuramente opportuna (l art. 89 L.F. prescrive la redazione del bilancio dell ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, mentre, coordinando il precetto dell art. 89 cit. con l art. 14 L.F. è dovere del curatore predisporre [ovvero integrare] lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività del fallito, se non predisposto [o predisposto in modo incompleto] da quest ultimo). La forma del predetto bilancio è libera (non è necessario, cioè, riferirsi al D.Lgs. 127/1991). Detto bilancio dovrà, da un lato e per quanto possibile, essere redatto sulla scorta delle scritture contabili dell impresa fallita, opportunamente rettificate ed integrate, dall altro lato, tener conto dell effettività delle poste attive e passive, secondo i dati, le informazioni e gli elementi concreti acquisiti dal curatore (inventario e stima dei beni, emergenze ricavabili dalle domande di credito depositate, analisi delle partite creditorie, ecc.). Tale attività è, tra l altro e in certo qual modo, prodromica alla redazione del programma di liquidazione (art. 104 ter). La redazione del bilancio è altresì indispensabile per adempiere all obbligo tributario di rendere la dichiarazione dei redditi del periodo compreso tra l inizio dell esercizio e la data di fallimento. B. Analisi dei bilanci sociali ai fini: Della collocazione temporale degli elementi genetici dell insolvenza, Dell eventuale occultamento di perdite di gestione attraverso l adozione di artifizi e/o alterazioni contabili, rilevabili con ragionevole certezza dalle analisi degli esercizi presi in considerazione (con l utilizzo di idonei indicatori ): Iscrizione di attività inesistenti o eccessive valutazioni di cespiti e rimanenze, Eccessive (e contra legem) capitalizzazione di costi di esercizio, Omessa o insufficiente iscrizione in bilancio dei fondi rischi su crediti, Iscrizione di fondi di ammortamento inadeguati, Omessa indicazione al passivo delle penalità e degli interessi maturati sui debiti tributari e/o contributivi, Omessa indicazione al passivo degli interessi sui debiti scaduti, Omesso controllo (e successiva revisione) dei conferimenti in natura, Relazione ex art. 33 L.F. 4
5 Criteri di valutazione difformi dai precetti codicistici e/o dai principi contabili C. Cause del dissesto 1. Il contesto economico esterno, generale e settoriale (calamità, mercati caratterizzati da instabilità politica, aumenti non prevedibili dei costi delle materie prime e dei fattori energetici, del costo del denaro, instabilità dei cambi) 2. Il contesto economico interno 2.1. Presenza (compresenza) di gravi squilibri finanziari e patrimoniali, caratterizzati da scarsità delle risorse vincolate all impresa a titolo di capitale proprio rispetto alle altre componenti della situazione patrimoniale (indebitamento, attività totali) e di quella economica (ricavi, entità delle perdite effettive e potenziali), grave carenza di liquidità propria e corrispondente preponderanza di mezzi a titolo di debito, nell ambito di questi ultimi eccessiva prevalenza di posizioni a breve rispetto ad altre categorie di indebitamento, sistematico drenaggio di risorse monetarie da parte di soci / amministratori / terzi (apparentemente) estranei (anche effettuato mediante l accollo all impresa di oneri impropri), difficoltà ad affrontare le scadenze, comprese quelle limite di natura tributaria e contributiva (tale fattore è, evidentemente, effetto dei precedenti e, nel contempo, concausa della crisi), 2.2. Inefficienze a livello della produzione e/o nei settori commerciali e amministrativo: inadeguata gestione del personale, anche a livello di controllo di straordinari e trasferte, valore della produzione pro capite inferiore agli standards del settore, incapacità organizzative legate alla produzione (insufficienze nella direzione tecnica e nei controlli di qualità, mancanza di contabilità industriale e, quindi, di informazioni), attuazione di politiche di acquisto errate o intempestive (aggravate dal dover subire le condizioni dettate dai fornitori, per la difficoltà ad onorare puntualmente le scadenze), carenze dei sistema informativo aziendale, non in grado di fornire tempestivamente ed esaurientemente i dati le informazioni indispensabili alla guida dell azienda, processi decisionali affidati all intuito e mancato aggiornamento delle strategie aziendali in mercati competitivi ed articolati. 3. CONDOTTA E DILIGENZA SPIEGATE DALL IMPRENDITORE (per le imprese individuali) E DAI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI (per le società di persone) E DAGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (per le società di capitali) 1. Profilo civilistico (solo relativamente alle società di capitali) Verifica circa la sussistenza di inadempimenti rilevanti sotto il profilo del combinato disposto degli artt. 2391, 2392 e 2394 cod. civ., addebitabili anche agli organi di controllo in presenza di violazioni dei doveri di vigilanza: Relazione ex art. 33 L.F. 5
6 Responsabilità per violazione di obblighi a contenuto specifico ex art. 2392, comma 1, cod. civ. (inosservanza delle clausole statutarie e della legge, con particolare riferimento a quelle contenute nel codice civile, nella legge fallimentare e nella vastissima normativa in materia fiscale, previdenziale e del lavoro, ambientale, ecc.): Omissione del controllo della stima in caso di conferimenti in natura o di altre operazioni straordinarie, Violazione dei disposti degli artt e 2447 cod. civ. anche in relazione agli artt n. 4, 2485 e 2486 cod. civ., Irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, Violazioni nella redazione dei bilanci d esercizio con particolare riguardo alla compressione delle perdite ed evidenziazione di utili non conseguiti mediante l impiego degli artifici contabili e delle omissioni lumeggiate al 2.B, Violazione di leggi tributarie, previdenziali e sul lavoro, ambientali, sulla sicurezza del lavoro ecc., Costituzione di fondi riservati e relativa gestione dei medesimi, sia pure non in danno della società, Erogazione di somme non dovute a terzi, ancorché in base a titoli o documenti apparentemente regolari. Responsabilità per violazione dell obbligo (a contenuto generico) di amministrare con diligenza (art. 2392, comma 1, cod. civ. in relazione all art cod. civ.), a mero titolo di esempio: Compimento di operazioni di pura sorte e di atti estranei all oggetto sociale, Stipulazione di finanziamenti a tassi rovinosi, Pagamenti preferenziali, Disinteresse per la gestione sociale affidata solo ad alcuni amministratori, Mancato esercizio del potere-dovere di vigilanza, Concessione di garanzie a terzi a titolo gratuito o comunque immotivate, Inerzia nella riscossione dei crediti. Responsabilità per violazione del dovere di non agire in conflitto di interessi (art cod. civ.). Le violazioni in discorso sono, sovente, eziologicamente connesse all indiligenza manifestata dagli amministratori (cpv. precedente) e si concretano in operazioni in cui si manifesta la divergenza tra gli interessi degli amministratori e quello della società, quali, sempre a titolo esemplificativo: Prelevamenti arbitrari a proprio favore, Addebito alla società di spese e/o di acquisti personali, Erogazione di compensi non dovuti (o adeguatamente deliberati), Introiti di somme di pertinenza sociale, Prestazioni di dipendenti a proprio profitto, Operazioni concluse dalla società senza adeguato corrispettivo, eseguite a proprio vantaggio personale, Sfruttamento ad uso personale delle conoscenze e delle informazioni acquisite in funzione dell ufficio amministrativo ricoperto, Violazioni al divieto di concorrenza. Responsabilità per violazioni degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale a tutela del ceto creditorio (art in relazione all art cod. civ.). La conoscenza-conoscibilità del dissesto impone agli amministratori l osservanza dell obbligo di garantire l integrità del patrimonio sociale, astenendosi dal compiere Relazione ex art. 33 L.F. 6
7 qualsiasi operazione suscettibile di provocare ulteriori depauperazioni, ricorrendo, altresì, alle regole del concorso. A titolo di esempio, sono sovente ascrivibili agli amministratori (con i limiti temporali della loro permanenza in carica): La dissimulazione dello stato di insolvenza e l assunzione di nuove obbligazioni nei confronti di terzi (in violazione agli obblighi di buona fede contrattuale), La tardività nel ricorso ad una delle procedure concorsuali previste dalla normativa, fonte di accumulo di ulteriori perdite, Le violazioni alla par condicio creditorum, attuabili attraverso l effettuazione di pagamenti preferenziali a favore di alcuni creditori, titolari di crediti di grado inferiore ad altri non soddisfatti. Ai sindaci potranno inoltre essere addebitati, in via autonoma, i comportamenti tenuti nel caso di attività sostitutiva degli amministratori (art. 2386, comma 5, cod. civ.), l omessa iscrizione della cessazione degli amministratori (art. 2385, comma 3, cod. civ.), l omissione della convocazione dell assemblea nelle due fattispecie previste dall art cod. civ., l inosservanza dell obbligo di riservatezza (art. 2407, comma 1, cod. civ.). 2. Profilo penale Indicazione delle condotte rilevanti sotto il profilo penale, con adeguata descrizione delle fattispecie: Fatti di bancarotta patrimoniale fraudolenta (art. 216, comma 1, n. 1): Distrazione, Occultamento, Dissimulazione, Distruzione, Dissipazione, Esposizione o riconoscimento di passività inesistenti. Fatti di bancarotta documentale fraudolenta (art. 216, comma 1, n. 2): Sottrazione, distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili, Tenuta della contabilità in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Fatti di bancarotta preferenziale (art. 216, comma 3): Esecuzione di pagamenti in danno degli altri creditori, Simulazione di titoli di prelazione. Fatti di bancarotta semplice patrimoniale (art. 217, comma 1): Sostenimento di spese eccessive rispetto alla propria condizione economica (solo relativamente all imprenditore individuale), Compimento di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti, in relazione al patrimonio disponibile, Compimento di operazioni gravemente imprudenti allo scopo di ritardare il fallimento, Mancata richiesta del proprio fallimento con conseguente aggravamento del dissesto, Assunzione di condotte (attive od omissive), gravemente colpose, con l effetto di aggravare il dissesto (rilevanza penale riferibile ai comportamenti indiligenti, indicati al 3.1), Relazione ex art. 33 L.F. 7
8 Mancato soddisfacimento delle obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. Fatti di bancarotta semplice documentale (art. 217, comma 2), consistenti nella mancata o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti dalla legge (nel triennio antecedente la dichiarazione di fallimento). Fatti di bancarotta fraudolenta impropria (o societaria) (art. 223, comma 2, n. 1): fatti previsti dalle disposizioni penali societarie, qualora abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società (solo relativamente alle società di capitali): Art (false comunicazioni sociali), Art (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), Art (indebita restituzione dei conferimenti), Art (illegale ripartizione degli utili e delle riserve), Art (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante), Art (operazioni in pregiudizio dei creditori), Art (formazione fittizia del capitale sociale), Art (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori), Art (infedeltà patrimoniale). Fatti di bancarotta fraudolenta impropria (o societaria) (art. 223, comma 2, n. 2): causazione del fallimento con dolo o con operazioni dolose (solo relativamente alle società di capitali). Ricorso abusivo al credito (art. 218, comma 1). Denuncia di creditori inesistenti e mendace dichiarazione circa l esistenza di altri beni da comprendere nell inventario ex art. 87 L.F. (art. 220). 4.- ATTIVO FALLIMENTARE E PASSIVO PRESUMIBILI Indicare, in via di sintesi, le consistenze delle attività (desunte dalle scritture contabili dell impresa fallita e dall inventario, se concluso) e delle passività (ricavabili dall elenco dei creditori ex art. 89 L.F., nonché dalle domande di ammissione al passivo già presentate). I dati relativi alla massa attiva troveranno riallocazione, con un maggior grado di precisione, nel programma di liquidazione la cui redazione e deposito normalmente saranno successivi a quelli della relazione, nonostante le probabili proroghe che potranno essere richieste. 5.- ATTI IMPUGNABILI ED AZIONI ESPERIBILI In tale ultimo paragrafo della relazione dovranno essere indicate le azioni giudiziali e stragiudiziali avviate dal creditori nei confronti dell impresa fallita, nonché quelle promosse da quest ultima, sempreché pendenti o ancora impugnabili, le azioni revocatorie, recuperatorie e/o risarcitorie esperibili dal curatore. Anche in questa circostanze le informazioni rese dal curatore troveranno una più approfondita disamina in sede di programma ex art. 104 ter L.F.. Relazione ex art. 33 L.F. 8
9 Vicenza, lì Il curatore Relazione ex art. 33 L.F. 9
SOMMARIO La relazione del curatore. Le dichiarazioni rese al curatore
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