ORGANIZZAZIONE AD IMPRESA DELLA SOCIETA COOPERATIVA La società cooperativa costituisce un impresa sia nel senso economico che nel senso giuridico.

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1 SOCIETA COOPERATIVE CENNI STORICI Il fenomeno cooperativistico, che ebbe inizio verso la seconda metà del XIX secolo, nacque in funzione anti-intermediaria, con il fine, cioè, di eliminare l intermediario speculatore di un determinato processo produttivo, ripromettendosi i suoi associati di conseguire vantaggi diversi dalla retribuzione del capitale investito. Esso sorse sotto forma di impresa creata dalla associazione di economie individuali per la produzione di ricchezze, cioè di nuovi beni e mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni economici degli interessati e si inserì, gradualmente, nella competizione economica dell organizzazione capitalistica assumendo, rispetto a questa, carattere concorrenziale. Ø Carattere di reazione alle leggi del sistema capitalistico. Ø Nelle cooperative ciascun associato non subisce il ciclo economico usuale, ma realizza con gli altri associati un proprio specifico ciclo, realizza, cioè, un sistema distributivo più consono ai principi della solidarietà sociale. Queste forme di organizzazione economica si imposero prima in Inghilterra, poi in altri Paesi. In Italia: il codice del 1865 le ignorò; il codice di commercio del 1882 si limitò a fissare alcune regole sulla loro struttura; il codice del 1942 effettuò una enunciazione teorica dell istituto e pose l elemento distintivo dagli altri tipi di società nello scopo mutualistico dell impresa sottostante. Apporti legislativi: 1) art. 45 della Costituzione La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata ; 2) il decreto n 1577 (Provvedimenti per la cooperazione, c.d. Legge Basevi ) + la legge n 127, legge n 59 e legge n 142; 3) D.lgs. 6/2003 di riforma delle società di capitali e delle società cooperative: a) si è introdotta la distinzione tra società cooperative a mutualità prevalente e altre cooperative;

2 b) si è data la possibilità di scegliere tra il modello legale di riferimento della società per azioni e quello della società a responsabilità limitata; c) sono state ampliate le forme di finanziamento cui possono fare ricorso le cooperative, introducendosi la figura dei soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito. ORGANIZZAZIONE AD IMPRESA DELLA SOCIETA COOPERATIVA La società cooperativa costituisce un impresa sia nel senso economico che nel senso giuridico. ASPETTO ECONOMICO Essa combina insieme i fattori della produzione (lavoro, materie prime, capitale) ed inoltre si fa portatrice di atti di scambio con gli associati ed anche con i terzi. Sopporta, quindi, perché si inserisce in regime concorrenziale, il rischio del processo produttivo. Si tratta di Impresa economica creata dall associazione di economie individuali per la produzione di nuove ricchezze e per il vantaggio economico (risparmio economico nel consumo di beni o nel credito) degli associati, i quali lo conseguono, appunto, attraverso l esercizio dell impresa. Al di fuori di un organizzazione economica produttiva non si ha cooperativa, ma possono solo sorgere forme associative filantropiche e di mutuo soccorso che esulano dal campo dell economia. NATURA DI IMPRESA DELLE SOC. COOP. Requisiti previsti dall art per l imprenditore: a) esercizio professionale di un attività economica ai fini della produzione o scambio di beni o sevizi. Non c è cooperativa ma associazione, nella ipotesi in cui uno scopo di solidarietà venga perseguito da più persone con l esercizio di attività non definibili come imprenditoriali.

3 LO SCOPO MUTUALISTICO - LA DIFFERENZA DALLO SCOPO LUCRATIVO Il legislatore del 2003 si è limitato ad accennare allo scopo mutualistico come uno dei connotati essenziali delle società cooperative, lasciando all interprete il compito di individuarne i tratti caratteristici. NOZIONE DELLO SCOPO MUTUALISTICO Nella relazione ministeriale al codice civile del 1942 si legge che: Lo scopo mutualistico consiste nell intento di fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri dell organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato. La società ha scopo mutualistico quando consente al socio di assicurarsi, con la partecipazione ad essa, il diritto al godimento dei servizi prodotti dalla società mediante l esercizio in comune di un impresa, ovvero il diritto di prestare la propria opera lavorativa, verso corrispettivo, eliminando, in ogni caso, l intermediario. Affinché lo scopo mutualistico possa realizzarsi, occorre che assumano la qualità di imprenditore quelle stesse persone che normalmente sono controparti dell impresa (clienti, consumatori). Perciò in tali società l impresa viene collettivamente esercitata da quelle stesse persone che usufruiranno poi dei beni e/o dei servizi da esse prodotti. ü Soci e destinatari dell attività sociale sono le medesime persone. Coincidenza tra soci e fornitori dei beni e servizi prodotti. ü I fattori produttivi necessari per l attività d impresa sono forniti dagli stessi soci (cooperative di produzione e lavoro) anche, eventualmente, attraverso una propria attività di impresa (cooperative di trasformazione e di vendita dei prodotti agricoli: cantine sociali, oleifici sociali). Lo scopo mutualistico indica un particolare modo di organizzazione e svolgimento dell attività di impresa che si caratterizza per la gestione di servizio a favore dei soci.

4 I soci sono destinatari elettivi, ma non esclusivi, dei beni o dei servizi prodotti dalla cooperativa, ovvero delle possibilità di lavoro e della domanda di materie prime dalla stessa create. La mutualità pura è in concreto difficilmente attuabile in quanto anche la società cooperativa per il suo esercizio necessita pur sempre di capitali che devono essere forniti dai soggetti ai quali non può negarsi un certo utile. Pertanto, nella società cooperativa non manca del tutto ma è solo grandemente limitata, la distribuzione degli utili ai soci. Le società cooperative sono, dunque, caratterizzate da uno scopo prevalentemente, ma non esclusivamente mutualistico. Esse possono, cioè, svolgere anche attività con i terzi, in particolare fornendo a costoro le medesime prestazioni che formano oggetto della gestione di servizio a favore dei soci (c.d. mutualità impura). E l attività con i terzi può essere anche finalizzata alla produzione di utili, può, cioè, essere oggettivamente lucrativa. Con la conseguenza che nelle cooperative lo scopo mutualistico (gestione di servizi a favore dei soci) può coesistere con uno scopo oggettivamente lucrativo (attività con terzi produttiva di utili), mentre è incompatibile con lo scopo mutualistico l integrale distribuzione ai soci degli utili prodotti. Il risultato perseguito dai soci non è la più elevata remunerazione possibile del capitale investito (lucro soggettivo) ma quello di soddisfare un comune preesistente bisogno economico (bisogno di lavoro, bisogno del bene casa, bisogno di beni di consumo, di credito, ecc.). Tale vantaggio non deriva direttamente dal rapporto di società, ma è conseguito attraverso distinti e diversi rapporti economici instaurati con la cooperativa (acquisto di merci, vendita di materie prime, esecuzioni di prestazioni lavorative). DATI CARATTERIZZANTI LO SCOPO MUTUALISTICO Soddisfacimento di preesistenti bisogni economici (c.d. gestione di servizio) e limitata ripartizione fra i soci degli utili eventualmente prodotti.

5 NOZIONE DI SOCIETA COOPERATIVA NOZIONE ü Persona giuridica che, con il patrimonio conferito dai soci, e con gli utili eventualmente conseguiti, esplica un attività economica diretta a procurare vantaggi ai soci e a procurare, a condizioni più favorevoli, beni o servizi ovvero occasioni di lavoro. NATURA GIURIDICA 1. Tesi di minoranza: le cooperative non sono vere e proprie società ma associazioni in senso stretto mentre, infatti, nelle società lo scopo è il conseguimento di un utile da dividere tra i soci, nelle cooperative, invece, lo scopo è quello di agevolare i partecipanti in particolari operazioni economiche. 2. Tesi intermedia: le cooperative non configurano vere e proprie società ma organizzazioni non societarie facendo leva sul testo dell art c.c. che nella nozione di società inserisce anche lo scopo di dividere gli utili. 3. Tesi prevalente: tutte le società mutualistiche, ed in particolare le cooperative, sono pur sempre una specie del genere società, in quanto, la mutualità rappresenta un carattere dell impresa, non un carattere dell organizzazione sociale. ü Anche nelle cooperative si ritrova il vantaggio economico individuale attuato con l offerta ai soci, a condizioni favorevoli, di beni o servizi ovvero occasioni di lavoro. ü Anche le società cooperative perseguono uno scopo di lucro, ripartibile però tra i soci in misura solo quantitativamente ridotta. ü Art c.c. parla delle cooperative come di: società a capitale variabile con scopo mutualistico. IL NUMERO DEI SOCI ü ART comma 1 c.c. per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. ü Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della s.r.l.. ü Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6 REQUISITI SOGGETTIVI - ART C.C. Si richiede che i soci siano in possesso di specifici requisiti soggettivi, ciò al fine di assicurare che la compagine sociale sia composta, almeno in prevalenza, da persone appartenenti a categorie sociali specificamente interessate a fruire dei beni, servizi od occasioni di lavoro prodotti dall impresa. Nelle cooperative di lavoro è prevista la possibilità di ammettere, in un numero non superiore ad un terzo dei soci cooperatori, soggetti interessati alla propria formazione o al proprio inserimento nell impresa, da inserire in una categoria speciale di soci cooperatori per un periodo non superiore ai cinque anni. I requisiti di ammissione devono essere preventivamente fissati nell atto costitutivo a tutela sia dell interesse del soggetto che chiede di entrare a far parte della cooperativa sia dei soci che già vi fanno parte, a non vedere mutate le caratteristiche soggettive della compagine sociale in funzione dello svolgimento dell attività della cooperativa. IL PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA Nelle società cooperative l ammissione di nuovi soci (art c.c.), non importa modificazione dell atto costitutivo. Il contratto di società è aperto nel senso che consente l ingresso di nuovi soci alle condizioni determinate nello stesso atto costitutivo. Il nuovo socio deve versare, oltre all importo della quota o azioni, anche un eventuale sovrapprezzo determinato dall assemblea dei soci. IL CAPITALE LE VARIAZIONI - ART C.C. Le società cooperative sono società a capitale variabile: Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. Il capitale sociale può, quindi, aumentare o diminuire in conseguenza dell entrata e dell uscita dei soci, senza che ciò comporti modificazione dell atto costitutivo. La società cooperativa può deliberare aumenti di capitale sociale con modificazione dell atto costitutivo. Il legislatore non ha previsto alcuna norma nella riduzione del capitale sociale. Si ritiene che alle cooperative non si applichi la disciplina di cui agli artt e 2447 c.c. per quanto concerne la riduzione del capitale per perdite oltre un terzo o al di sotto del minimo legale. L unica vicenda rilevante in ordine alla integrità del capitale sociale è la perdita totale dello stesso che costituisce causa di scioglimento della stessa società (art duodecies c.c.).

7 LA RESPONSABILITA PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI - ART C.C. Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. E dubbio se si possa gravare il socio, oltre che del conferimento originario, anche di ulteriori esborsi al fine di eliminare le passività dell esercizio. L introduzione di un generale regime di responsabilità limitata e l esclusione della responsabilità sussidiaria dei soci inducono a ritenere incompatibile con il nuovo impianto normativo clausole e delibere che pongono a carico dei soci esborsi ulteriori rispetto al conferimento. IL VOTO PER TESTE Ogni socio cooperatore persona fisica ha in assemblea un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota o il numero delle sue azioni, c.d. principio una testa un voto. L atto costitutivo può attribuire ai soci cooperatori persone giuridiche più voti, ma non altre cinque, in relazione all ammontare della quota oppure al numero dei loro membri. Art comma 4 c.c. deroga al principio limite nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea. LA COOPERATIVA A MUTUALITA PREVALENTE Di regola le cooperative operano oltre che con i soci, anche con i terzi. ü Le cooperative di consumo vendono a soci e non soci. ü Le cooperative di lavoro utilizzano oltre che il lavoro dei soci anche quello di lavoratori non soci. Non si può fare a meno di pensare che la realizzazione effettiva dello scopo mutualistico richiede che la cooperativa operi anche a favore di terzi. Art c.c. Cooperative a mutualità prevalente sono quelle cooperative: 1) che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi (cooperative di consumo); 2) che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci (cooperative di lavoro); 3) che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (cooperative di produzione). La prevalenza va correlata e commisurata all attività di scambio mutualistico tra socio e cooperativa.

8 Va verificata la modalità con la quale si determina la prevalenza nell ambito dei rapporti di scambio mutualistici. Art c.c. La prevalenza ricorre quando i rapporti di scambio con i soci superano il cinquanta per cento del totale dei rapporti intrattenuti nell anno dalla società. Art c.c. Le società cooperative per potersi qualificare a mutualità prevalente, oltre a rispettare i criteri di prevalenza fissati dall art c.c. devono prevedere nei propri statuti le seguenti clausole (vedi art c.c.). Ogni società cooperativa la quale si adegui ai criteri di prevalenza di cui all art c.c., può esercitare la facoltà di scegliere o conservare il regime di agevolazione fiscale riservato alla cooperazione a mutualità prevalente, attraverso l inserimento di tutte le specifiche clausole statutarie di cui allo stesso art c.c., oppure optare per un modello statutario che non preveda i limiti alla lucratività soggettiva stabiliti dall art c.c., non consentendo alla società di fruire delle agevolazioni tributarie previste solo per le cooperative a mutualità prevalente. Sia la società cooperative a mutualità prevalente che la società cooperative a mutualità non prevalente sono due species dello stesso genus, ossia dello stesso modello, utilizzabili liberamente da ciascuna soc. nell ambito della propria autonomia statutaria. 1) Nella prima ipotesi, l atto costitutivo, oltre ai requisiti di cui all art c.c., deve contenere anche i requisiti di cui all art c.c., condizione in presenza della quale si può parlare di c.d. mutualità prevalente. 2) Nella seconda ipotesi l atto costitutivo deve certamente indicare che è prevista la possibilità che la cooperativa svolga la propria attività anche con i terzi. ü art comma 2 c.c. (albo società cooperative a mutualità prevalente) ü art octies, 1 comma c.c. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) 1. delibera di modificazione dell atto costitutivo delle clausole di cui all art c.c.; 2. fatti di gestione qualora per due esercizi consecutivi non sia rispettata la condizione di prevalenza.

9 LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA COOPERATIVA Art comma 1 c.c. - forma: atto pubblico e pena di nullità; - contenuto: art comma 3 c.c. LA PARTECIPAZIONE SOCIALE Art comma 1 c.c. Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore ad euro venticinque, né superiore ad euro cinquecento. L ammontare massimo della quota posseduta da ciascun socio non può essere superiore a centomila euro centomila. Deroga: Ø società cooperative con + di cinquecento soci Ø conferimenti di beni in natura o crediti

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