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1 Alle Società Consorziate CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3/2012 del 26 aprile 2012 Art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 Aiuto alla crescita economica (ACE) D.M. 14 marzo 2012 Redatta da: Francesco De Angelis francesco.deangelis@consorziosrf.com Concetta Lo Porto concetta.loporto@consorziosrf.com Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo Viale dell Arte, Roma Tel E mail: info@consorziosrf.com

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3 Oggetto: Art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 Aiuto alla crescita economica (ACE) D.M. 14 marzo 2012 Rif.: I N D I C E 1. Presupposti soggettivi Modalità di applicazione dell agevolazione Le variazioni in aumento del capitale proprio Le variazioni in diminuzione del capitale proprio Stabili organizzazioni di soggetti non residenti Disposizioni antielusive Il limite del patrimonio netto Soggetti aderenti al consolidato fiscale Trasparenza fiscale Modalità di applicazione dell agevolazione per i soggetti Irpef Operazioni straordinarie Premessa Proseguendo nell esame delle disposizioni fiscali di maggiore interesse per le società del Gruppo, introdotte dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. decreto salva Italia ), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ( 1 ), con la presente Circolare si fornisce un primo commento dell art. 1, che ha introdotto un agevolazione per le imprese che si finanziano con il capitale proprio ovvero con 1 Cfr. ns. Circolare informativa n. 1 del 2 aprile 2012, riguardante le disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari, contenute nell art. 19.

4 l autofinanziamento, anziché con il debito. Come risulta dallo stesso incipit della norma, la ratio è quella di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con capitale proprio e quelle che invece ricorrono al capitale di terzi, premiando quelle più virtuose che rafforzano la propria struttura patrimoniale, mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal capitale di rischio. L agevolazione, denominata Aiuto alla crescita economica (ACE) ricalca sostanzialmente la Dual Income Tax (DIT) ( 2 ), introdotta dal D.Lgs. n. 466/97 e poi abrogata a seguito dell entrata in vigore della riforma dell Ires attuata con il D.Lgs. n. 344/2003, in quanto - come la DIT l ACE è commisurato ad una percentuale degli incrementi del patrimonio netto dell impresa; tuttavia, diversamente dalla DIT, l agevolazione non è costituita dall assoggettamento di una parte di reddito ad aliquota ridotta, ma si sostanzia in una deduzione che riduce (o addirittura azzera) il reddito complessivo netto dichiarato. L agevolazione non rileva ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive (Irap), posto che, come detto, il beneficio è rappresentato da una deduzione dal reddito complessivo netto. Per quanto riguarda l ambito di applicazione soggettivo, l ACE si applica a tutte le imprese, individuali e collettive, sia soggette all Ires che all Irpef, anche se con diverse modalità, come meglio precisato nel prosieguo della trattazione. Considerata l impellente esigenza di rilanciare lo sviluppo economico, l agevolazione si applica a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2011, e quindi per i soggetti con l esercizio coincidente con l anno solare già dal Cfr. ns. Circolare informativa n. 6/

5 L art. 1, commi 7 e 8, del D.L. n. 201/2011 ha demandato al Ministero dell economia e delle finanze l emanazione di un apposito decreto attuativo, al fine anche di disciplinare le modalità di applicazione dell agevolazione per le imprese individuali e le società di persone nonché per stabilire disposizioni aventi finalità antielusiva specifica. Tale decreto (di seguito il decreto attuativo o il decreto ), che avrebbe dovuto essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè entro il 30 gennaio 2012), è stato emanato il 14 marzo 2012 (G.U., serie generale, n. 66 del 19 marzo 2012). Il decreto attuativo ha inoltre meglio definito alcuni aspetti applicativi dell agevolazione, soprattutto per quanto concerne la definizione delle riserve che, se accantonate, rilevano ai fini dell agevolazione. Oltre che nel decreto, molti chiarimenti sono stati forniti nella Relazione illustrativa allo stesso (di seguito la relazione ). Nel prosieguo della trattazione, ove non diversamente indicato, il riferimento agli articoli deve intendersi a quelli del decreto attuativo. 1. Presupposti soggettivi Come accennato, l agevolazione spetta alle imprese esercitate sia in forma individuale che collettiva, sia soggette all Ires che all Irpef. In particolare, per quanto riguarda i soggetti Ires, l art. 1, comma 1, del D.L. n. 201 prevede che il beneficio si applica alle società di capitali e agli enti commerciali residenti di cui all art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR e alle società e agli enti non residenti di cui alla lett. d), del medesimo comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 3

6 Pertanto, relativamente alle società e agli enti residenti, possono fruire dell agevolazione: le società per azioni e in accomandita per azioni; le società a responsabilità limitata; le società cooperative; le società di mutua assicurazione; le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001; le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003; gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust residenti, che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali. Non assume alcuna rilevanza ai fini dell agevolazione il settore economico di riferimento o la dimensione aziendale delle società beneficiarie. Sono esclusi dalla agevolazione gli enti non commerciali, anche limitatamente all attività commerciale eventualmente svolta, posto che la norma fa espresso riferimento soltanto alle società e agli enti commerciali residenti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell art. 73 del TUIR e alle stabili organizzazioni di società ed enti non residenti di cui alla successiva lettera d) del medesimo comma 1, ma non anche agli enti non commerciali residenti di cui alla lettera c). Per effetto dell art. 9 del decreto attuativo sono altresì escluse dall agevolazione le società assoggettate alle seguenti procedure: il fallimento, dall inizio dell esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento; - la liquidazione coatta, dall inizio dell esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione; 4

7 - l amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall inizio dell esercizio in cui interviene il decreto che dichiara l apertura della procedura sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all art. 54 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n Come precisato dalla relazione ministeriale, l esclusione è dovuta al fatto che si tratta di procedure non finalizzate alla continuazione dell esercizio dell attività economica, per le quali si applicano criteri di determinazione del reddito diversi da quelli ordinari. Devono parimenti considerasi esclusi dalla possibilità di avvalersi dell ACE anche i soggetti sottoposti a concordato fallimentare, posto che detta procedura è finalizzata alla chiusura di in un fallimento già dichiarato ( 3 ). L art. 9 del decreto non menziona tra i soggetti esclusi le società in liquidazione volontaria né quelle in concordato preventivo, le quali dovrebbero pertanto essere ammesse in linea di principio - al beneficio, anche se in simili contesti è piuttosto difficile che si realizzi in concreto il presupposto (l incremento di patrimonio netto) per la relativa fruizione. Al riguardo, occorre osservare che, in occasione della DIT, con la Circolare n. 76/E del 1998 il Ministero delle finanze aveva ritenuto che il beneficio fosse applicabile sia alle società in liquidazione volontaria che a quelle in concordato preventivo. In particolare, con riferimento a quest ultime, il Ministero aveva ritenuto che l ammissione fosse giustificata dal fatto che si tratta di procedura finalizzata alla continuazione dell esercizio dell attività economica allo scopo di evitare l instaurazione di procedure concorsuali. Su tali presupposti, con riferimento all odierna agevolazione, il beneficio appare pertanto applicabile anche ai soggetti ammessi all amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi nell esercizio anteriore a quello in cui interviene il decreto che dichiara l apertura della procedura 3 In tale senso si è espresso il Ministero delle finanze nella Circolare n. 76/E del 6 marzo 1998, riguardante l applicazione della DIT. 5

8 sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali, come del resto espressamente previsto dall art. 9 comma 1, lett. c) del decreto attuativo ( 4 ). L art. 9 del decreto ha inoltre stabilito l esclusione delle imprese marittime che esercitano l opzione per la determinazione del reddito secondo la disciplina di cui all art. 155 e ss. del TUIR (cd. tonnage tax ), nel caso in cui risultino prevalenti le attività per le quali è esercitata l opzione ( 5 ); con ciò ammettendo implicitamente la spettanza dell ACE nel caso in cui l attività per la quale è esercitata l opzione per la tonnage tax non sia prevalente rispetto ad altre eventualmente esercitate dal contribuente in regime ordinario. A tale fine, l art. 9 ha stabilito che per attività prevalente si intende l attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d imposta, il maggiore ammontare di ricavi. Devono ritenersi comprese tra i soggetti ammessi alla fruizione del beneficio anche le società non operative di cui all art. 30 della L. n. 724/94 (cd. società di comodo) ove ne 4 L art. 27 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 subordina l ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria dell impresa dichiarata insolvente alla condizione che presenti concrete prospettive di recupero dell equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa: a) tramite la cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell esercizio dell impresa di durata non superiore ad un anno ( programma di cessione dei complessi aziendali ); b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ( programma di ristrutturazione ); c) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell esercizio dell impresa di durata non superiore ad un anno ( programma di cessione di complessi di beni e contratti ). Pertanto, nel caso in cui l equilibrio economico sia raggiunto non attraverso un programma di dismissione del complesso aziendale, ma attraverso un programma di ristrutturazione, l ACE trova applicazione ove ne ricorrano i presupposti oggettivi (i.e. l incremento del capitale proprio). 5 Si ricorda che i soggetti che esercitano l opzione per la cd. tonnage tax determinano il reddito forfettariamente sulla base degli importi in cifra fissa previsti per ciascuno scaglione di tonnellaggio. Ai sensi del comma 2 dell art. 155 del TUIR, le attività per le quali è possibile l opzione sono: a) trasporto merci; b) trasporto passeggeri; c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare. 6

9 ricorrano i presupposti (incremento del capitale proprio), posto che tali soggetti non sono stati esclusi dall agevolazione dalla norma primaria né dal decreto attuativo ( 6 ). La relazione al decreto attuativo ha inoltre precisato che l agevolazione non trova applicazione in sede di determinazione del reddito delle partecipate estere per le quali opera l art. 167 del TUIR (cd. disciplina in materia di Controlled Foreign Company CFC ), in quanto per tali società la determinazione del reddito imputato ai soggetti residenti avviene secondo le specifiche regole domestiche espressamente previste dal medesimo art Infatti, i redditi imputati per trasparenza al soggetto residente sono assoggettati a tassazione separata con l aliquota media applicata sul reddito complessivo e, comunque, non inferiore al 27 per cento; non concorrendo al reddito complessivo, tale reddito non sembrerebbe poter fruire dell agevolazione, costituita dalla deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato del rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio ( 7 ). Nella relazione non viene precisato nulla in merito alla eventuale possibilità di considerare il beneficio ai fini della determinazione del tax rate per la verifica dell applicabilità della disciplina CFC ai soggetti localizzati in Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al comma 8-bis dell art. 167 del TUIR (tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia). Al riguardo, ragioni di coerenza e sistematicità dovrebbero deporre nel senso di tenere conto del beneficio, ove ne ricorrano i presupposti per l applicazione, se la controllata estera fosse residente in Italia. Un indiretta conferma 6 In senso favorevole all applicazione dell agevolazione si è espressa l Agenzia delle Entrate con riferimento al cd. bonus capitalizzazione di cui all art. 5 del D.L. n. 78/2009 (cfr. Circolare n. 53/E del 2009). 7 Secondo l Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (cfr. Circolare n. 28/IR del 28 marzo 2012), la scelta di considerare non applicabile l ACE in sede di determinazione del reddito dei soggetti esteri considerati CFC non appare condivisibile, in quanto la circostanza che tale determinazione avvenga secondo specifiche regole interne non è stata ritenuta sufficiente per escludere, anche per le CFC, l applicazione della normativa sulle società di comodo (cfr. Risoluzione n. 331/E 16 novembre 2007). Al riguardo, va peraltro osservato che sia la disciplina CFC che quella sulle società di comodo opera in sede di determinazione del reddito d impresa, mentre il beneficio ACE opera come deduzione dal reddito complessivo dichiarato, e quindi in un momento logicamente successivo. 7

10 in tal senso si ricava dalla Circolare n. 51/E del 6 ottobre 2010 nella quale, con riferimento al tax rate test, l Agenzia delle Entrate ha affermato che non sono considerati gli effetti sul calcolo del reddito imponibile e/o delle imposte corrispondenti di eventuali agevolazioni di carattere temporaneo o non strutturale, riconosciute alla generalità dei contribuenti dalla legislazione dello Stato estero. Nel caso di specie, trattandosi di agevolazione strutturale e non di carattere temporaneo, l ACE dovrebbe a contrario rilevare ai fini della determinazione dell effective tax rate domestico. Con le modalità stabilite nell art. 8 del decreto possono fruire altresì del regime agevolato le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria (vedi par. 10). Con particolare riferimento a queste ultime, si pone il dubbio se, in caso di dichiarazione di fallimento dell imprenditore individuale, possa applicarsi l ACE, considerato che l art. 8 non contiene nessun rinvio in merito alle esclusioni previste dall art. 9 e che l incipit di tale disposizione testualmente recita Il beneficio di cui al presente decreto non si applica alle società: a) assoggettate alle procedure di fallimento. Il generico riferimento alle società non meglio qualificate induce a ritenere che debbano essere escluse dall agevolazione tutte le società, ivi comprese le società di persone dichiarate fallite. Sebbene l art. 8 non richiami espressamente l art. 9, tuttavia tale conclusione deve ritenersi valida anche per il fallimento dell imprenditore individuale; ciò per le medesime ragioni individuate nella relazione ministeriale per i soggetti Ires, e cioè che si tratta di procedura non finalizzata alla continuazione dell esercizio dell attività economica, per la quale si applicano criteri di determinazione del reddito diversi da quelli ordinari. 2. Modalità di applicazione dell agevolazione L agevolazione opera come deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato di un importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre

11 Per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi, l aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale dell incremento del capitale proprio è fissata nella misura del 3%. Pertanto, per i soggetti con l esercizio coincidente con l anno solare, per il primo triennio di applicazione dell ACE, e quindi fino al 2013 compreso, l aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 3%. Considerando l aliquota Ires del 27,5%, il beneficio offerto dall ACE ammonta allo 0,825% degli incrementi di patrimonio agevolabili, per ciascun periodo d imposta in cui tali incrementi permangono. Per i periodi d imposta successivi, e quindi dal 2014 per la generalità dei soggetti con l esercizio coincidente con l anno solare, l aliquota sarà determinata con decreto del Ministro dell economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento, tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili fino al 3% a titolo di compensazione del maggiore rischio. L agevolazione opera dopo aver determinato il reddito complessivo netto (già ridotto di eventuali perdite pregresse) e, pertanto, non può generare una perdita fiscale (o una maggiore perdita fiscale), ma può al massimo azzerare l imponibile. La sussistenza di un reddito imponibile costituisce, pertanto, la condizione essenziale per l applicazione della ACE nell esercizio. L agevolazione non esaurisce i propri benefici nell esercizio in cui si verificano gli incrementi patrimoniali, essendo questi destinati a cumularsi anche negli anni successivi. In altri termini, al fine della determinazione dell agevolazione, si sommano tutti gli incrementi patrimoniali (secondo l accezione meglio individuata nel prosieguo della trattazione) verificatisi negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, di modo che l agevolazione risulterà via via più significativa con il passare del tempo, attraverso la stratificazione degli incrementi. 9

12 Peraltro, l art. 11 del decreto attuativo ha introdotto il limite - che la norma primaria non prevedeva secondo cui in ciascun esercizio la variazione in aumento del capitale proprio non può eccedere comunque il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio (cfr. par. 7). Per effetto dell art. 1, comma 4, del D.L. n. 201/2011, in caso di insufficienza di reddito complessivo netto dichiarato, l eccedenza è computata in aumento dell importo deducibile dal reddito imponibile dei periodi d imposta successivi, senza limitazioni temporali né quantitative ( 8 ). Pertanto, in caso di periodo d imposta chiuso in perdita fiscale, il riporto concernerà l intera quota ACE di cui l impresa non ha potuto beneficiare. Al riguardo, occorre rilevare che la modalità di applicazione dell ACE è più favorevole rispetto ad altre agevolazioni, quali ad es. l agevolazione Tremonti investimenti di cui all art. 4 della L. n. 383/2001 che, per effetto della variazione in diminuzione operata in sede di determinazione del reddito di impresa (quadro RF del mod. UNICO), potevano determinare perdite fiscali riportabili in capo ai beneficiari. In particolare, per le società in perdita fiscale risulta attenuato l effetto dei nuovi limiti al riporto delle perdite di cui all art. 84 del TUIR, come recentemente modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ( 9 ), poiché la deduzione per la fruizione dell ACE è applicata come accennato successivamente all eventuale scomputo delle perdite fiscali di esercizi precedenti e, pertanto, non potendo determinare né aumentare la perdita, il riporto dell eccedenza di ACE non va soggetto al limite di compensazione dell 80% del reddito imponibile, che si applica invece allo scomputo delle perdite fiscali pregresse. 8 Ne deriva che, a decorre dal periodo d imposta 2011, le società che riportano eccedenze di ACE possono rilevare, nel rispetto dei rispettivi principi contabili di riferimento, attività per imposte differite attive corrispondenti alle minori imposte che verseranno nei periodi d imposta successivi. 9 La nuova disciplina per il riporto delle perdite per i soggetti Ires, introdotta dall art. 23, comma 9, del D.L. n. 98/2011, prevede l utilizzo delle perdite fiscali pregresse nel limite dell 80% del reddito imponibile, senza alcun limite temporale. Tale limitazione non si applica alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione, per le quali è confermata la previgente disciplina. 10

13 Come accennato, ai fini dell ACE rilevano le variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre 2010, senza tenere conto dell utile del medesimo esercizio. Al riguardo, per le società che hanno chiuso in perdita tale esercizio, si pone il dubbio se il patrimonio netto di riferimento debba essere considerato al netto o al lordo della perdita civilistica, posto che sia l art. 1, comma 5, del D.L. n. 201 che l art. 4 del decreto attuativo fanno espresso riferimento all utile d esercizio, ma non invece alla perdita o, più genericamente, al risultato d esercizio. Occorre osservare che tale disposizione non ha tanto la funzione di individuare puntualmente il patrimonio netto iniziale al fine di determinare per differenza l incremento del capitale proprio rilevante nell esercizio, ma piuttosto quella di stabilire il momento dal quale decorre la nuova disciplina. E infatti, il comma 1 dell art. 5 del decreto attuativo ha stabilito che la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre 2010, rilevante ai fini della disciplina agevolativa, è costituito dalla somma algebrica, se positiva, degli incrementi e dei decrementi indicati nei successivi commi. La circostanza che il comma 5 dell art. 1 del D.L. n. 201/ come del resto l art. 4 del D.M. nella determinazione del patrimonio netto iniziale non tenga conto dell utile dell esercizio in corso al 31 dicembre 2010 sta soltanto a significare che l utile costituisce un incremento rilevante ai fini della agevolazione solo a partire dall esercizio in cui è accantonato a riserva, e cioè dal 2011 nel caso in cui l esercizio 2010 abbia registrato un utile. Al contrario, non era necessario specificare l inclusione o meno della perdita nel patrimonio netto iniziale, posto che è in re ipsa che questa riduca il patrimonio netto. Al riguardo, è significativo il chiarimento fornito della relazione ministeriale secondo cui in concreto l incremento di capitale proprio rilevante esistente a chiusura di un esercizio può essere determinato prendendo direttamente in considerazione gli elementi che concorrono a formarlo e cioè gli accantonamenti di utili e gli apporti in denaro, da un lato, e le attribuzioni ai soci, dall altro, senza alcuna rilevanza 11

14 effettiva del dato concernente il capitale esistente alla chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre Pertanto, è irrilevante che nel bilancio al 31 dicembre 2010 sia stato rilevato un utile o una perdita, posto che per la determinazione dell incremento patrimoniale rilevante ai fini ACE si assumono (vedi infra), in positivo, i conferimenti in denaro (inclusi anche quelli a copertura delle perdite, come chiarito nella relazione) e gli utili accantonati a riserve diverse da quelle indisponibili e, in negativo, le attribuzioni, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti (ovviamente, deve trattarsi di incrementi e decrementi verificatisi a partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2011) ( 10 ). L art. 2 del decreto ministeriale stabilisce che l incremento patrimoniale rilevante ai fini dell agevolazione va ragguagliato alla durata del periodo di imposta, quando questo sia inferiore o superiore ad un anno; ciò in quanto come precisato dalla relazione il rendimento nozionale del capitale proprio è determinato su base annuale. Così, ad esempio, nel caso di periodo di imposta di 18 mesi, la variazione in aumento del capitale proprio deve essere resa omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale e, pertanto, va moltiplicata per il numero dei giorni del periodo e divisa per 365, con un correlativo aumento proporzionale della variazione rilevante ai fini dell agevolazione. 3. Le variazioni in aumento del capitale proprio Rilevano come variazioni in aumento del capitale proprio: a) i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti; 10 Il mod. UNICO SC 2012 è coerente non la suddetta impostazione, posto che il rigo RS 113 determina l incremento di capitale proprio rilevante, appunto, come somma algebrica degli elementi positivi e negativi di cui all art. 5 del D.M., mentre non deve essere indicato il patrimonio netto al 31 dicembre

15 b) gli accantonamenti a riserva di utili, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. Per quanto riguarda i conferimenti in denaro, la relazione ha chiarito che rilevano non solo quelli tipici destinati ad aumento del capitale sociale, ma anche quelli destinati al ripianamento di perdite o contabilizzati a riserva. In particolare, a titolo esemplificativo, la relazione annovera tra i conferimenti rilevanti i versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del capitale sociale o del fondo di dotazione, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale (senza obbligo di restituzione), compresi quelli in conto futuro aumento di capitale, i versamenti dei soci per sovrapprezzo o per interessi di conguaglio effettuati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote e, in generale, ogni apporto in denaro che non costituisca finanziamento. Per espressa previsione dell art. 5, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale, si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale. Al riguardo, la relazione precisa che rilevano tuttavia solo le rinunce ai crediti aventi natura finanziaria, cioè derivanti da precedenti finanziamenti in denaro. Sotto tale profilo, l ACE costituisce indubbiamente un passo avanti rispetto alla DIT in merito alla quale, pur non prevedendo la relativa disciplina un espressa esclusione delle rinunce, l Amministrazione si era espressa negativamente (cfr. Circolare n. 76/E del 1998 cit.). Peraltro, un più favorevole orientamento era già stato riscontrato in occasione del bonus per la ricapitalizzazione delle imprese introdotto dall art. 5 del D.L. n 78/2009, in merito al quale l Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto l efficacia delle rinunce ai crediti (cfr. Circolare n. 53/E del 2009). Sempre per espressa previsione normativa, rileva come conferimento in denaro anche la conversione di obbligazioni in azioni (cfr. art. 5, comma 4, del D.M.). 13

16 Viceversa, sono esclusi tutti gli apporti a fronte dei quali non si può acquisire la qualifica di socio, nonché i versamenti dei soci che diano luogo a crediti nei confronti della società, ancorché non fruttiferi. A titolo esemplificativo, la relazione riporta gli strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6, del cod. civ, emessi a fronte di apporti in natura (lavoro o servizi), in considerazione del fatto che sussistono ancora incertezze in merito alla corretta imputazione contabile, in quanto parte della dottrina ritiene iscrivibili tali apporti come debiti dello stato patrimoniale, anche laddove si tratti di apporti di natura assimilabile al capitale di rischio. Parimenti, la relazione esclude dai conferimenti rilevanti anche i cd. Tremonti Bond di cui all art.12 del D.L. n. 185/2008 (iscritti nella voce 150 strumenti di capitale dello schema Banca d Italia). La ragione di tale esclusione deve essere ricercata nel fatto che si tratta di strumenti finanziari ibridi privi di diritto di voto, mentre l art. 5, comma 2, lett. a), del decreto attuativo pone quale condizione per la rilevanza dei conferimenti che gli apporti provengano da soci ovvero che i versamenti effettuati facciano assumere la qualifica di socio ( 11 ) ( 12 ). 11 Peraltro, occorre osservare che, ai sensi dell art. 12, comma 1, del D.L. n. 185/2008, il Ministero dell economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2010,, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, i cd. Tremonti Bond. L ultimo periodo del medesimo comma 1 dell art. 12, introdotto dall art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 ottobre 2010, n. 163, stabilisce inoltre che Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, si procede all eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa comunitaria in materia. Considerato che, per quanto consta, detto termine non è stato prorogato, e che tali strumenti finanziari dovevano essere emessi dalla banche entro la suddetta data, essi non avrebbero comunque potuto rilevare ai fini dell ACE, non fosse altro perché il beneficio riguarda gli incrementi del capitale verificatisi a partire dall esercizio in corso al 31 dicembre Piuttosto, il riferimento ai Tremonti Bond contenuto nella relazione va inteso, in senso più generale, agli strumenti finanziari ibridi emessi dalle banche rilevanti ai fini del patrimonio di vigilanza. In ogni caso, ove il loro rimborso avvenisse nel corso degli esercizi di applicazione dell ACE, tale rimborso non si considererebbe una variazione in diminuzione del capitale ai sensi del comma 5 dell art. 1 del D.L. n. 201/ Il comma 22 dell art. 2 del D.L. n. 138/2011 ha esteso il regime fiscale del D.Lgs. n. 239/1996 ai proventi degli strumenti finanziari, diversi dalle azioni e titoli similari, rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla banca d Italia o da soggetti vigilati dall ISVAP. La medesima disposizione ha inoltre stabilito che, ai fini della determinazione del reddito imponibile dell emittente, sono in ogni caso deducibili, ferma restando l applicazione degli art. 96 e 109, comma 9, del TUIR. Il nuovo regime di applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a partire dal 20 luglio Pertanto, tali remunerazioni sono equiparate agli interessi passivi o oneri assimilati, deducibili nei limiti del 96% del loro 14

17 Quanto al momento in cui possono ritenersi rilevanti i conferimenti in denaro, il comma 4 dell art. 5 del decreto attuativo stabilisce che essi rilevano dalla data del versamento. Sono quindi irrilevanti gli aumenti di capitale deliberati ma non eseguiti. Nel caso di rinuncia al credito, l aumento del capitale proprio rileva invece dalla data dell atto di rinuncia e, nel caso di compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, dalla data in cui assume effetto la compensazione. Peraltro, la norma non specifica se l atto di rinuncia ovvero quello da cui risulta la compensazione debba avere un particolare forma che permetta di verificarne la data certa. In tal senso, ad esempio, si era espressa l Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 53/E del 2009 con riguardo al bonus capitalizzazioni di cui all art. 5 del D.L. n. 78/2009. Nel caso di emissione di obbligazioni convertibili, l aumento del patrimonio netto rileva a partire dalla data in cui ha effetto la conversione, come indicata nel regolamento che disciplina il prestito obbligazionario. Anche per i soggetti IAS gli incrementi di patrimonio derivanti dall emissione di obbligazioni convertibili o di warrant rilevano a partire dall esercizio in cui viene esercitata l opzione. Poteva infatti porsi il dubbio che tale incremento potesse rilevare sin dal momento dell emissione, dato che lo IAS 32 richiede che l emittente lo strumento finanziario rilevi separatamente, già all atto della emissione, la componente di patrimonio netto dalla passività finanziaria ( 13 ). In sostanza, indipendentemente dalle modalità di ammontare. Il richiamo al comma 9 dell art. 109 del TUIR comporta invece l indeducibilità del remunerazioni dovute sui detti strumenti finanziari per la quota di esse che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell affare in relazione al quale gli strumenti sono stati emessi. L affermata deducibilità dei suddetti strumenti per l emittente, ancorché circoscritta nei limiti sopra indicati, dovrebbe rendere irrilevante l emissione (ed il rimborso) degli stessi ai fini dell ACE. 13 La classificazione in bilancio di uno strumento finanziario non derivato deve essere effettuata con riguardo al suo contenuto sostanziale, dovendo l emittente svolgere un esame di tipo funzionale per accertare se lo strumento abbia caratteristiche di debito, di capitale o composite e, in quest ultimo caso, classificare le diverse componenti separatamente, come passività finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale (cfr. IAS 32). Pertanto, nell ipotesi di prestito obbligazionario convertibile, la cui emissione corrisponde a quella di titoli di debito con clausola di rimborso anticipato associati a warrant per l acquisto di azioni, l emittente deve procedere, in sede di prima iscrizione, alla separazione delle due 15

18 rappresentazione in bilancio, la conversione del prestito obbligazionario rileva sempre dall esercizio di conversione, sia che l impresa adotti i principi contabili nazionali sia che utilizzi quelli internazionali. Del resto, tale impostazione è coerente con il presupposto dell agevolazione, e cioè che l incremento patrimoniale rispecchi un effettivo aumento del capitale proprio, e non sia solo frutto di una diversa rappresentazione contabile. Per espressa disposizione dell art. 5, comma 2, lett. a) del decreto attuativo non rilevano i conferimenti in denaro relativi ad aumenti di capitale deliberati/sottoscritti entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, ancorché il versamento sia avvenuto o avvenga successivamente a tale data; ciò coerentemente con la finalità dell agevolazione volta a premiare il rafforzamento patrimoniale a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre La relazione illustrativa chiarisce, invece, che rilevano le opzioni per la conversione di prestiti obbligazionari emessi prima del periodo di imposta 2011, essendo rilevante ai fini dell agevolazione l aumento del capitale che è conseguente all atto di conversione, che si perfeziona solo alla scadenza del diritto di opzione. Per quanto concerne gli incrementi di capitale derivati da accantonamenti di utili a riserva non rientrano gli accantonamenti a riserve indisponibili così come individuate dall art. 5, comma 5, del decreto che, ai fini dell agevolazione, ricomprende in detta categoria quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell art c.c. in quanto derivanti da processi di valutazione nonché quelle che, pur se formate con utili realmente conseguiti, non sono distribuibili né utilizzabili ad aumento (gratuito) del capitale né a copertura di componenti, determinando prima il valore contabile di quella di debito (la passività finanziaria), pari al fair value di una passività con flussi di cassa similari, e successivamente quello della componente di capitale, come differenza tra il fair value dello strumento finanziario nel suo complesso e quello della passività finanziaria. La componente passività finanziaria viene successivamente valutata, in base a quanto previsto dallo IAS 39, secondo il metodo del costo ammortizzato adottando il criterio dell interesse effettivo. La componente di patrimonio netto rilevata inizialmente per effetto della suddetta separazione, che misura il valore della componente opzionale implicita nello strumento finanziario composto, ha natura di apporto. 16

19 perdite. La nozione di indisponibilità fornita dal decreto si discosta da quella prevista, ad esempio, dai principi contabili nazionali (cfr. documento OIC n. 28) secondo cui la natura disponibile ovvero non disponibile di una riserva è individuata in funzione della possibilità di utilizzare tale posta di patrimonio netto per l aumento (gratuito) del capitale. Non solo; la nozione di indisponibilità recata dal decreto non coincide neppure con le riserve non distribuibili quali, ad esempio, la riserva legale e le riserve indivisibili delle società cooperative. In sostanza, l art. 5, comma 5, del decreto attuativo, stabilisce che le riserve non disponibili sono costituite dalle seguenti due categorie: le riserve indisponibili in senso stretto, non utilizzabili ad aumento del capitale, né per la distribuzione ai soci, né per la copertura di perdite (come è il caso della riserva per acquisto azioni proprie di cui all art ter del codice civile) ( 14 ). Al contrario, è sufficiente che sia possibile uno dei tre utilizzi per considerare disponibile la riserva; quelle derivanti da utili non effettivamente conseguiti, ma derivanti da fenomeni valutativi. Secondo tale accezione, come precisato dalla relazione illustrativa, costituiscono riserve disponibili e, come tali, rilevanti ai fini dell ACE, sia la riserva legale che le riserve indisponibili delle società cooperative di cui all art. 12 della L. n. 904/77, in quanto, sebbene non distribuibili, entrambe tali categorie di riserve sono utilizzabili per la copertura di perdite. Sul medesimo presupposto, costituiscono riserve disponibili anche la riserva statutaria e quella facoltativa. 14 La riserva per acquisto azioni proprie deve essere costituita per un importo pari a quello delle azioni iscritte nell attivo e mantenuta finché le stesse azioni non sono trasferite o annullate. Analoghe previsioni sono stabilite per le azioni della controllante possedute dalla controllata ai sensi dell art bis del codice civile. 17

20 La relazione ha inoltre chiarito che sono altresì rilevanti ai fini del beneficio anche le riserve in sospensione d imposta di cui all art. 42, comma 2-quater, del D.L. n. 78/2010 (reti d impresa), posto che non rileva la circostanza che l accantonamento di utili a riserva sia finalizzato all ottenimento di un regime di sospensione ai fini delle imposte sui redditi ( 15 ). Come accennato, sono considerate non disponibili le riserve formate con utili non ancora effettivamente realizzati derivanti da processi valutativi. Quale esempio di tale categoria di riserve, la relazione annovera: la riserva determinata a fronte a di maggiori valori conseguenti alla valutazione effettuata a norma dell art. 2426, comma 1, n. 4), del codice civile (plusvalenze iscritte su partecipazioni valutate con l equity method); la riserva di cui all art. 2426, n. 8-bis), del codice civile derivante da attività e passività in valuta; la riserva derivante da rivalutazioni volontarie; le riserve non distribuibili di cui all art. 6 del D.Lgs. n. 38/2005, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Per quanto riguarda, in particolare, i soggetti IAS adopter, risultano quindi escluse dall agevolazione le riserve di patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al fair value degli strumenti finanziari 15 L art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella L. 9 aprile 2009, n. 33 e ulteriormente modificato dall art. 42 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto di rete volto a favorire la realizzazione di collaborazioni tecnologiche e commerciali tra le imprese, aumentando la loro capacità nei campi della ricerca e dello sviluppo. Al fine di incentivare i contratti di rete, l art. 42 del D.L. n. 78/2010, ai commi 2-quater e seguenti, prevede, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, per le imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete, un regime di sospensione d imposta per una quota degli utili dell esercizio da esse destinati ad un fondo patrimoniale comune o ad un patrimonio destinato all affare, per realizzare entro l esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete. Detti utili, se accantonati in apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito solo nell esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in quello in cui viene meno l adesione al contratto di rete. 18

21 disponibili per la vendita (IAS 39). Analogamente, risultano escluse le riserve che rilevano: gli utili e le perdite dovuti alle oscillazioni di fair value sugli strumenti finanziari di copertura designati per cash flow hedge (IAS 39, par. 95); le plus/minusvalenze derivanti dall adozione del cd. revaluation model per le immobilizzazioni materiali (IAS 16) e immateriali (IAS 38); gli utili e le perdite attuariali relativi a piani a benefici definiti in favore dei dipendenti (IAS 19). Al riguardo, per i soggetti che redigono il bilancio secondo lo schema approvato dalla Banca d Italia, la relazione ha precisato che sono da considerare indisponibili, e quindi escluse dall agevolazione, le riserve iscritte nella voce 130 riserve da valutazione (sia quelle con saldo positivo che quelle negative), che come noto - accoglie le suddette categorie di riserve. Nel caso venga meno la condizione dell indisponibilità, il decreto ha inoltre disciplinato la riclassificazione da riserva indisponibile a riserva disponibile. In particolare, ai sensi del comma 5 dell art. 5 costituisce variazione positiva del capitale proprio la riclassificazione da riserva indisponibile a riserva disponibile a seguito del venir meno della condizione di indisponibilità, sempreché la riserva indisponibile si sia formata successivamente al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2010 e, quindi, per i soggetti con l esercizio sociale coincidente con l anno solare, a partire dal In tale caso, la variazione in aumento rileva dall esercizio in cui viene meno la condizione dell indisponibilità. La relazione ha precisato che, specularmente, non assumono più rilevanza le riserve disponibili che vengono riclassificate come riserve indisponibili dal momento in cui vengono riclassificate come tali. Quale esempio di riclassificazione da riserva disponibile a riserva indisponibile, per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali la relazione porta la costituzione della riserva per acquisto azioni proprie ex 2357-ter del codice civile, che può 19

22 determinare l insorgenza di un elemento negativo della variazione del capitale proprio in misura corrispondente agli utili di esercizio accantonati o riclassificati a tale riserva (i.e. fino a concorrenza degli utili che in precedenza abbiano concorso ad aumentare la variazione del capitale proprio), a partire dall esercizio in cui avviene la sua costituzione. Quanto al momento dal quale rilevano gli incrementi derivanti dagli accantonamenti di utili, tale momento coincide con l inizio dell esercizio in cui le relative riserve sono formate. Per quanto concerne le società di nuova costituzione, l art. 1, comma 6, del D.L. n. 201/2011 prevede che si assume come incremento tutto il patrimonio conferito. Al riguardo, l art. 5, comma 6, del decreto attuativo ha circoscritto la portata della disposizione, precisando che le società di nuova costituzione devono intendersi quelle costituite successivamente al 31 dicembre 2010 e che si assume come incremento il patrimonio di costituzione solo per l ammontare derivante da conferimenti in denaro ( 16 ). 4. Le variazioni in diminuzione del capitale proprio Ai sensi del comma 3 dell art. 5 del decreto, costituiscono elementi negativi rilevanti della variazione del capitale proprio le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Si tratta, quindi, di atti volontari con i quali la società o l ente decide di attribuire elementi del patrimonio ai soci o partecipanti. In tale prospettiva, rilevano sia la distribuzione di riserve di utili (distribuzione di dividendi) sia quella di riserve di capitale (riserva sovrapprezzo 16 Analoga disposizione era prevista per la DIT. Infatti, per le società e gli enti costituiti successivamente al 30 settembre 1996, l art. 4 del D.Lgs. n. 466/97 prevedeva che si assumeva come incremento del capitale investito anche il patrimonio netto di costituzione. Tuttavia, con la Circolare n. 76/E del 1998 il Ministero delle finanze precisò che, ai fini della agevolazione DIT, il patrimonio netto rilevava solo per la parte corrispondente ai versamenti in denaro. Quanto attualmente disposto dall art. 5, comma 6, del D.M. 14 marzo 2012 rispecchia quindi l orientamento assunto in passato per la DIT. 20

23 azioni, riserva per versamenti a fondo perduto o in conto capitale, riserva per interessi di conguaglio) nonché la riduzione del capitale o fondo di dotazione. Considerando che la norma non distingue fra attribuzioni di elementi patrimoniali che hanno concorso o meno nei precedenti esercizi a determinare la variazione in aumento del capitale proprio e che, letteralmente, essa fa generico riferimento alle attribuzioni a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti, deve ritenersi che rilevino come elementi negativi della variazione del capitale proprio non solo le attribuzioni in denaro, ma anche quelle in natura effettuate mediante assegnazioni di beni. In tale senso, si è peraltro espresso il Ministero delle finanze con riferimento alla DIT (cfr. Circolare n. 76/E cit., par. 4.3). Al contrario, non rilevano le riduzioni patrimoniali derivanti dalla destinazione di riserve alla copertura di perdite di esercizio, posto che non si tratta di evento volontario e che, comunque, non dà luogo ad alcuna attribuzione di elementi di patrimonio ai soci o partecipanti. Analogamente, non costituisce elemento negativo della variazione del capitale proprio la perdita d esercizio. Tenuto conto delle modalità di applicazione dell agevolazione, non rilevano come elementi negativi le distribuzioni dell utile d esercizio, posto che quest ultimo rileva come variazione in aumento del capitale proprio solo a partire dall esercizio successivo a quello di conseguimento se e nella misura in cui viene accantonato a riserva (diversa da quelle indisponibili, nel senso sopra chiarito). La relazione ha inoltre precisato che non rilevano i decrementi conseguenti a operazioni di fusione e scissione, sul presupposto che anche in tali casi non si tratta di attribuzioni ai soci o partecipanti. In relazione all acquisto di azioni proprie, il comma 3 dell art. 5 del decreto ministeriale ha introdotto una specifica previsione per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali volta ad assicurare una parità di trattamento rispetto 21

24 a quelli che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali. Questi ultimi, ai sensi dell art ter, comma 3, del codice civile, sono tenuti a costituire l apposita riserva indisponibile pari all importo delle azioni proprie iscritte nell attivo, che deve essere mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate. Come accennato nel precedente paragrafo, tale riserva, ancorché formata con utili realmente conseguiti, non rileva ai fini dell agevolazione in quanto non disponibile finché le azioni non siano trasferite o annullate. Viceversa, i soggetti IAS adopter rilevano le azioni proprie acquistate a diretta riduzione del patrimonio netto, senza procedere alla costituzione della riserva (cfr. IAS 32). Per tali soggetti, ai fini dell applicazione dell agevolazione l art. 5, comma 3, del decreto ha previsto che l acquisto di azioni proprie così contabilizzato costituisce elemento negativo della variazione del capitale proprio fino a concorrenza degli utili che abbiano concorso, in precedenza, ad incrementare tale variazione. Ne deriva che, ai fini del calcolo dell agevolazione, la riduzione del patrimonio netto conseguente all acquisto di azioni proprie non costituisce necessariamente un elemento negativo rilevante per l intero importo contabilizzato, ma solo nei limiti in cui il patrimonio eliminato sia costituito da utili accantonati che hanno concorso in precedenza a formare la variazione in aumento del capitale proprio, così come avviene per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali. Simmetricamente, la norma prevede che costituisce variazione in aumento, in misura corrispondente a quella già computata con segno negativo, il realizzo delle azioni proprie. In sostanza, anche per i soggetti IAS la cessione della azioni proprie determina un espansione della variazione del capitale proprio rilevante ai fini dell agevolazione, nei limiti in cui il precedente acquisto abbia costituito un elemento negativo. Ai sensi del comma 4, dell art. 5 del decreto, i decrementi rilevano a partire dall inizio dell esercizio in cui si sono verificati. 22

25 5. Stabili organizzazioni di soggetti non residenti Come accennato, tra i soggetti Ires che possono fruire dell ACE vi sono anche le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti. Per tali soggetti, l art. 2, comma 2, del decreto attuativo stabilisce che, in luogo dell incremento del patrimonio netto, assume rilevanza la "variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre 2010". La relazione al decreto ha precisato che il "fondo di dotazione" ed i relativi incrementi rilevanti sono quelli risultanti dal modello di dichiarazione dei redditi del periodo di imposta ( 17 ), da ritenersi congrui dal punto di vista fiscale sulla base dei principi condivisi in sede internazionale. Per quanto riguarda la nozione di "fondo di dotazione", pur in assenza di una specifica definizione normativa, si ritiene che esso costituisca una sorta di "capitale iniziale" che la società madre estera attribuisce alla branch italiana in funzione delle attività esercitate dalla stabile organizzazione. Per l Amministrazione finanziaria il capitale iniziale di cui deve essere dotata una stabile organizzazione, funzionale alla determinazione dell utile ad essa attribuibile da tassare in Italia, può anche non risultare dalle scritture contabili; la sua determinazione ai fini fiscali è una questione di fatto che richiede un analisi dettagliata delle singole fattispecie come, per esempio, il grado di capitalizzazione della società nel suo complesso in funzione delle attività esercitate dalla stabile organizzazione, dei beni materiali e immateriali di cui dispone per le proprie funzioni e dei rischi assunti (cfr. risoluzione n. 44/E del 2006) ( 18 ). Tali criteri sembrano peraltro recepiti anche dalla relazione al decreto attuativo nel punto in cui ha affermato che il fondo di dotazione può essere anche figurativo, nel senso 17 Deve ritenersi che il riferimento sia al quadro RF - Prospetto del capitale e delle riserve, cfr. paragrafo 4.10 delle istruzioni al mod. UNICO La risoluzione n. 44/2006 era in materia di thin cap ed affermava la necessità di determinare, ai soli fini fiscali, il fondo di dotazione di una stabile organizzazione per stabilire se gli interessi passivi dedotti verso la casa madre erano correttamente determinati, così come per le imprese indipendenti. Un eccessivo indebitamento nei confronti della casa madre avrebbe rappresentato un trasferimento di reddito a beneficio dello Stato di residenza di quest ultima. 23

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