Il silenzio amministrativo

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Il silenzio amministrativo"

Transcript

1 Capitolo 4 Il silenzio amministrativo Som m a r i o: 1. Il tempo dell azione amministrativa. 2. L inerzia della P.A. dopo la L. 80/ dopo la legge 18 giugno 2009 n. 69, seguita dal codice del processo amministrativo e dal decreto legge n. 5/2012 in tema di semplificazione 2.2. ed a seguito degli interventi normativi più recenti in materia di d.i.a. e di s.c.i.a. 3. Il silenziorifiuto Silenzio rifiuto e obbligo di provvedere Il silenzio rifiuto postula la sopravvivenza del potere amministrativo alla scadenza del termine procedimentale (Cons. Stato, Ad. Plen., decisione 29 luglio 2011, n. 15) 3.2. La tutela contro il silenzio-rifiuto della P.A.: osservazioni generali Il procedimento di formazione del silenzio-rifiuto: il problema della necessità della diffida e del termine per ricorrere avverso il silenzio prima della riscrittura dell art. 2 L. 241/1990 ad opera della L. 80/ Le novità introdotte dalla L. 80/2005 e confermate dalla L. 69/2009 e dal codice del processo amministrativo: la diffida non è più necessaria e si introduce un termine decadenziale annuale che non preclude la proposizione di una nuova istanza L oggetto del sindacato giurisdizionale nel ricorso contro il silenzio-rifiuto: l evoluzione dottrinale e giurisprudenziale fino alla L. 80/2005 (rinvio) Ricorso contro il silenzio-rifiuto e riparto di giurisdizione Diniego espresso sopravvenuto nel corso del giudizio contro il silenzio-rifiuto: la soluzione accolta dal codice del processo amministrativo Il nuovo meccanismo sostitutivo previsto dall art. 1 del decreto semplificazione n. 5/ Il danno da ritardo nell art. 2-bis della L. 241/1990 e negli artt. 30, comma 4 e 133, comma 1, lett. a), n. 1 del codice del processo amministrativo Il tempo come bene della vita La giurisdizione Rito del silenzio e azione risarcitoria. 4. Il silenzio-assenso dopo la L. 80/ I poteri che residuano alla P.A. dopo la formazione del silenzioassenso I poteri di autotutela dopo la formazione del silenzio Le novità di cui alla L. 69/2009 ed al codice del processo amministrativo. 5. Il silenzio-diniego. 6. Il silenzio-rigetto (rinvio). 7. Il silenzio facoltativo e devolutivo. 8. Dalla denuncia in luogo di autorizzazione alla segnalazione certificata di inizio attività: introduzione Caratteri generali dell art. 19 L. 241/ L originaria versione dell art. 19 L. 241/1990 e la sua prima riscrittura ad opera dell art. 2, co. 11, L. 537/ La riformulazione dell art. 19 ad opera della L. 80/ della L. 69/2009 e del D.Lgs. 59/ fino all introduzione della s.c.i.a. con il D.L. 78/2010 (novellata dal D.L. 5/2012) Il campo di operatività della s.c.i.a.: vi rientrano anche le autorizzazioni espressioni di discrezionalità tecnica? 8.5. Le eccezioni previste al campo di applicazione della nuova s.c.i.a. In particolare: gli atti imposti dal diritto comunitario E gli ambiti di applicazione di maggiore interesse: l avvio di attività in materia di servizi nel mercato interno (D.Lgs. 59/2010), la c.d. impresa in un giorno (art. 38, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008 n. 133 ed il D.P.R. 160/2010) e l operatività della s.c.i.a. in campo edilizio La natura giuridica della segnalazione

2 1174 Il silenzio amministrativo di inizio attività (Adunanza Plenaria, decisione 29 luglio 2011, n. 15) I poteri della P.A. dopo la presentazione della s.c.i.a.: potere inibitorio, potere sanzionatorio e potere di autotutela La tutela del terzo leso dall attività denunciata La soluzione prospettata dall Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione 29 luglio 2011, n. 15): il terzo può spiccare azione di impugnazione ed accertamento nei confronti del provvedimento implicito della P.A L opposta scelta del Legislatore: il nuovo comma 6-ter dell art. 19 L. 241/ La nuova giurisdizione esclusiva in materia di s.c.i.a. (art. 133, comma 1, lett. a, n. 3, del codice del processo amministrativo). La crescente attenzione del legislatore per la tempistica procedimentale 1. Il tempo dell azione amministrativa Il tempo dell azione amministrativa e, in particolare, il rapporto tra l esercizio del potere amministrativo e i termini del procedimento, è stato, nel corso degli ultimi anni, al centro di un crescente interesse da parte della dottrina e della giurisprudenza. Si tratta di un interesse senza dubbio stimolato dalla previsione, da parte dell art. 2 della L. 241/1990, del principio della certezza temporale della conclusione del procedimento, poi alimentato dai numerosi interventi normativi, susseguitisi nel corso degli anni novanta, che hanno dedicato particolare attenzione alla tempistica procedimentale. Già nello stesso contesto storico coevo all entrata in vigore della L. 241/1990 si collocano, ad esempio, due importanti innovazioni riguardanti la rilevanza dei tempi procedimentali. Da un lato si allude alla riforma del reato di omissione di atti di ufficio mediante la riscrittura dell art. 328 c.p., che, al secondo comma, configura un reato di messa in mora, incriminando l omissione del pubblico ufficiale e la mancata esposizione delle ragioni del ritardo nel compimento dell atto oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta scritta di chi vi abbia interesse. Dall altro si fa riferimento alla L. 142/1990 di riforma della autonomie locali, che introduce, sia pure in forma embrionale, alcuni meccanismi di accelerazione dei procedimenti svolti davanti alle Amministrazioni territoriali. Sempre nel corso degli anni Novanta altri interventi normativi confermano l interesse del legislatore per il rispetto dei tempi procedimentali. Si segnala, ad esempio, la riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, che, nell ambito di una generale valorizzazione del ruolo della dirigenza nell attuazione degli strumenti di accelerazione del procedimento, prevede espressamente il potere sostituivo dei dirigenti generali in caso di inerzia dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi. Ancora più significativa è la previsione da parte dell art. 17, lett. f) della legge 59/1997 di un indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento «per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento e di mancata o ritardata adozione del provvedimento».

3 Pa r t e III Ca p i t o l o Anche se tale norma è rimasta per larga parte solo una misura programmatica, un passo decisivo verso il ristoro del pregiudizio patrimoniale patito dal privato a causa del silenzio dell Amministrazione è stato compiuto dopo che la sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 500 del 1999 ha dato la stura alla risarcibilità del danno agli interessi legittimi, con il riconoscimento, da parte del G.A., al quale la L. 205/2000 ha affidato la tutela risarcitoria degli interessi legittimi, del danno da ritardo, talvolta configurato per il solo fatto dell inosservanza del termine, a prescindere dal giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita. In definitiva, le norme fin qui citate hanno sancito il principio generale secondo cui, salve specifiche eccezioni enucleate in sede pretoria (si pensi all istanza palesemente infondata, alla richiesta di riesame di atti inoppugnabili o di estensione del giudicato inter alios), la P.A. ha sempre l obbligo di provvedere entro un tempo prestabilito sull istanza del privato volta al conseguimento di un provvedimento ampliativo della sua sfera giuridica. Le norme in parola, quindi, hanno conferito dignità formale ad un principio già da tempo enunciato in sede pretoria sulla base dei precetti costituzionali ex art. 97 Cost., anche in assenza di norme puntuali L inerzia della P.A. dopo la L. 80/ In questo quadro di crescente interesse per la tempistica amministrativa, il legislatore è nuovamente intervenuto con due distinti provvedimenti normativi: la L. 15/2005 e, ancor più, il D.L. 35/2005 (convertito nella L. 80/2005) che ha interamente riscritto gli artt. 2, 19 e 20 della L. 241/1990. Tali provvedimenti normativi hanno sancito una rivoluzione, poi perfezionata dalla L. 69/2009 e dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, nel modo di concepire l inerzia della P.A. In primo luogo, continuando sulla strada avviata dalla L. 241/1990 e proseguita dalla L. 537/1993, l art. 3, comma 1, del D.L. 35/2005 (conv. in L. 80/2005) ha riscritto l art. 19 della L. 241/1990, liberalizzando tutte quelle attività private prima sottoposte a provvedimenti autorizzativi «il cui rilascio dipenda esclusivamente dall accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi», con la sola eccezione dei provvedimenti rilasciati da Amministrazioni preposte alla cura di interessi qualificati (difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, all amministrazione della giustizia, amministrazione delle finanze, salute e pubblica incolumità, patrimo- Le novità introdotte dalla L. 80/ Da ultimo T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 09 luglio 2011, n. 749, in Red. amm. TAR 2011, 7-8 con specifico riferimento al procedimento di accertamento per l irrogazione di sanzioni amministrative.

4 1176 Il silenzio amministrativo La nuova d.i.a. La generalizzazione del silenzio-assenso Le novità in materia di silenzio-rifiuto nio culturale e paesaggistico, ambiente) e dei provvedimenti imposti dalla normativa comunitaria. Tali attività potranno essere avviate decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione all autorità competente. Il vaglio dell Amministrazione, dunque, da preventivo diviene successivo: fino a trenta giorni dall inizio dell attività sarà sufficiente accertare la carenza dei presupposti per inibirne la continuazione; decorso tale termine ogni ulteriore provvedimento repressivo potrà essere assunto nell esercizio del potere di autotutela di cui all art. 21-nonies della L. 241/1990 e, quindi, previa verifica dell esistenza di un interesse pubblico attuale e concreto, tenendo conto dell affidamento che l inerzia della P.A. ha ingenerato nel privato che nel frattempo ha iniziato l attività. Per quanto riguarda, invece, le attività private ancora sottoposte al vaglio preventivo dell Amministrazione, le recenti riforme hanno operato in due direzioni diverse. Da un lato, l art. 3, comma 6-ter del D.L. 35/2005 (così come modificato in sede di conversione in legge) ha riformulato l art. 20 della L. 241/1990, generalizzando il silenzio-assenso, esteso a tutti i procedimenti ad istanza di parte, con la sola eccezione dei provvedimenti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla cura di interessi qualificati (difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente) e dei casi in cui la normativa comunitaria impone l adozione di provvedimenti formali. D altro canto, con riferimento a quei casi, oggi eccezionali, in cui l inerzia della P.A. continua a non avere valore provvedimentale, il nuovo art. 2 della L. 241/1990 (come riformulato dapprima dalla L. 15 del 2005 e, successivamente, dall art. 3, comma 6-bis D.L. 35/2005), confermato dal codice del processo, contiene novità di estremo interesse per quanto concerne il procedimento di formazione del silenzio-rifiuto (eliminando la necessità della diffida), il termine per proporre ricorso (ormai sottratto alle forche caudine dei sessanta giorni), nonché l intensità del sindacato giurisdizionale consentito al G.A. in sede di ricorso contro il silenzio-rifiuto (prevedendo espressamente la possibilità da parte del giudice di conoscere la fondatezza dell istanza) dopo la legge 18 giugno 2009 n. 69, seguita dal codice del processo amministrativo amministrativo e dal decreto legge n. 5/2012 in tema di semplificazione A distanza di soli quattro anni dalle leggi del 2005 salutate come la riforma del procedimento amministrativo, il legislatore parlamentare, nel porre mano ancora una volta al lavoro di restyling della legge sul procedimento, è tornato ad occuparsi dell istituto del silenzio e dell obbligo procedimentale di adottare un provvedimento espresso.

5 Pa r t e III Ca p i t o l o L intento che ha mosso il legislatore risiede nell esigenza di creare un ambiente di infrastrutture burocratiche più favorevole allo svolgimento delle attività economiche e, al tempo stesso, garantire ai cittadini la qualità dei servizi resi, sia dalla amministrazione pubblica, che dai soggetti che ad essa si sono sostituiti in settori di rilevante importanza per la vita quotidiana (come i gestori di servizi pubblici) 2. Tale risultato viene perseguito mediante la semplificazione e l accelerazione dei tempi e delle modalità di svolgimento dell attività amministrativa, improntato, da un lato, al principio della ragionevolezza delle disposizioni che fissano termini più lunghi di quelli previsti dalla legge, nonché al controllo costante dei tempi dell azione amministrativa, nella logica della manutenzione continua dei procedimenti; dall altro, all individuazione di misure volte a rendere concretamente efficaci e perseguibili gli obiettivi di certezza e di riduzione dei tempi, mediante l introduzione di forme di responsabilità volte a scoraggiare l inerzia ingiustificata dell Amministrazione. Il ripensamento dell istituto dell inerzia amministrativa da parte del legislatore, dunque, si è tradotto in una vistosa modifica dell art. 2 della L. 241/1990, il quale - come si vedrà - costituisce la norma fondamentale che disciplina le ipotesi di contegno silente dell Amministrazione. Fermo restando il generale obbligo per ogni Amministrazione pubblica di concludere ciascun procedimento, indipendentemente dalle modalità del suo avvio, con l adozione di un provvedimento espresso entro termini prefissati 3, la novella ha inciso sul termine suppletorio entro il quale le Amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali sono obbligati a concludere i procedimenti di propria competenza in assenza di un diverso termine fissato dalla legge o dalle stesse Amministrazioni competenti riducendolo a 30 giorni dall avvio del procedimento rispetto all originario termine di novanta (v. 3.4). La legge di riforma, inoltre, si è preoccupata di fissare dei limiti alla libertà delle P.A. di determinare il termine di conclusione per i procedimenti di propria competenza, onde evitare che la determinazione di termini abnormi di fatto vanificasse la ratio di celerità e certezza dell agere amministrativo, stabilendo specifiche modalità e termini alla cui osservanza sono tenute tutte le Amministrazioni che procedono alla determinazione autonoma del termine di conclusione del procedimento, incontrando un tetto massimo di 90 e, per i procedimenti più complessi, di 180 giorni (v. paragrafi ss.). Ai fini di contemperare l esigenza di certezza e celerità dell azione ammi- 2 V. la relazione governativa al D.L. approvato in via definitiva il 26 maggio A tal proposito la giurisprudenza ormai consolidata ha chiarito che l inutile decorso del termine a provvedere non comporta in capo all Amministrazione la perdita del potere di provvedere, né l illegittimità del provvedimento tardivo: ex plurimis, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3015, in Foro amm. CDS 2011, 5, Nel senso, tuttavia, che non può essere negata l autorizzazione all apertura dell esercizio pubblico se i termini della proroga sono scaduti per un ritardo imputabile alla P.A., v. T.A.R. Lazio, sez II-ter, 1 aprile 2009, n

6 1178 Il silenzio amministrativo nistrativa con la complessità di taluni procedimenti, per ragioni connesse all organizzazione amministrativa o per la particolare natura degli interessi pubblici tutelati, la nuova norma, poi, contempla termini ulteriori per la conclusione di tali procedimenti, prevedendo altresì che il termine per la conclusione del procedimento, sia suppletorio che determinato in via regolamentare, possa essere sospeso (nei termini e con le modalità previste dalla stessa norma) onde consentire alla P.A. procedente di acquisire informazioni o certificazioni non in suo possesso. Il comma 7 della nuova formulazione dispone, infatti, che fatto salvo quanto previsto dall articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Un assoluta novità, infine, è costituita dal comma 9 dell art. 2, il quale, onde incentivare il rispetto dei termini di conclusione del procedimento, prevede espressamente - nel testo novellato dal D.L. 5/ che la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Allo stesso fine risponde il nuovo art. 2-bis, introdotto ex novo dalla legge di riforma, il quale, a corredo della disciplina dispositiva di cui all articolo precedente, prevede una particolare forma di danno da ritardo, ponendo a carico di tutte le Amministrazioni pubbliche l obbligo di risarcire il danno ingiusto causato dall inosservanza, dolosa o colposa, dei termini procedimentali (sul tema del danno da ritardo v ss.). Va poi sottolineato che per quel che concerne Regioni ed enti locali, i principi fissati dall art. 2 in ordine alla tempistica costituiscono parametri vincolanti per le legislazioni regionali nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell art. 29, commi 2-bis ss., della L. 241/1990, introdotti dalla L. 69/2009 (sui rapporti tra L. 241/1990 ed autonomie regionali, v., più ampiamente, cap. V, sez. I, 2). Le norme più strettamente processuali in materia di silenzio sono state da ultimo recepite dalle disposizioni di cui agli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo. Va infine rammentato che il decreto legge n. 5/2012 ha anche previsto un meccanismo di carattere sostitutivo in caso di non tempestiva definizione del procedimento (vedi 3.8.) ed a seguito degli interventi normativi più recenti in materia di d.i.a. e s.c.i.a. Analogo iter evolutivo ha riguardato anche la denuncia di inizio attività (art. 19 L. 241/1990), istituto classicamente accostato al silenzio amministrativo in

7 Pa r t e III Ca p i t o l o quanto anch esso, pur non operando sulla base di un contegno silente da parte della P.A., costituisce un modulo di semplificazione procedimentale, basato sulla mancata adozione da parte dell amministrazione di provvedimenti interdittivi dell attività avviata. La d.i.a., infatti, abilita il denunziante allo svolgimento di determinate attività, autorizzate e disciplinate direttamente dalla legge, eliminando l intermediazione del potere autorizzatorio della P.A., in capo alla quale residua unicamente un potere di verifica ex post della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Al fine di consentire tale attività di verifica della sussistenza dei requisiti di legge, l istituto in esame prevedeva originariamente un termine dilatorio di 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della denunzia, prima della cui decorrenza l attività non poteva essere avviata (c.d. d.i.a. differita : v. 8.2.). Come il silenzio, anche la d.i.a. è stata oggetto di un crescente interesse da parte del legislatore, il quale è intervenuto più volte a ridisciplinare l istituto, potenziandone l ambito di applicazione e perfezionandone i meccanismi applicativi (L. 80/2005). Le esigenze di semplificazione e di ottimizzazione di tempi e costi dell apparato burocratico, infatti, hanno prodotto più interventi normativi, che hanno progressivamente eliminato il termine dilatorio per l avvio dell attività. In prima battuta, il D.Lgs. 59/2010 ha introdotto la c.d. super-d.i.a., che aveva disciplinato un modello di denunzia immediata (per la quale cioè l attività poteva essere avviata immediatamente) per le attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE ( ). Il termine di trenta giorni per l avvio dell attività è stato poi eliminato del tutto dal D.L. 78/2010 (conv. in l. 122/2010), il quale ha riscritto integralmente l art. 19 L. 241/1990, sostituendo l istituto della d.i.a. con quello della segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.). Il nuovo istituto, di fatto corrispondente alla d.i.a., prevede meccanismi assai più veloci nella procedura, consentendo che l attività possa essere iniziata lo stesso giorno della presentazione della segnalazione all Amministrazione competente, senza la necessità di attendere il termine dilatorio di trenta giorni, originariamente previsto dall art. 19. Resta fermo, in ogni caso, il potere dell amministrazione di adottare motivati provvedimenti di divieto della prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa, in caso di accertata carenza dei requisiti di legge ( ). Da ultimo, l istituto in esame ha conosciuto un ulteriore potenziamento a mente del disposto di cui all art. 5 del d.l. n. 70/2011 (conv. in L. n. 106/2011), il quale ha esteso l operatività della s.c.i.a. in luogo della vecchia d.i.a. anche in materia edilizia, con esclusione dei soli casi in cui la d.i.a. sia alternativa o sostitutiva del permesso di costruire. La medesima disposizione, inoltre, ha introdotto un nuovo comma 6-bis all art. 19 L. 241/1990, con cui vengono dimez- La d.i.a. differita La superd.i.a. La Segnalazione Certificata di Avvio di Attività

8 1180 Il silenzio amministrativo zati i tempi per i controlli delle amministrazioni sugli interventi realizzati con la s.c.i.a. in materia edilizia. Uno specifico (e recentissimo) intervento legislativo ha riguardato lo specifico problema di tutela del terzo leso all attività oggetto di segnalazione. In palese controtendenza con le conclusioni rassegnate dalla giurisprudenza (consacrata definitivamente dall ad. plen. 15/2011: v. 8.8.), il d.l. n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) ha affermato quale unico mezzo di tutela giudiziale del terzo lo strumento impugnatorio della segnalazione, direttamente ed autonomamente innanzi al giudice amministrativo ex art. 31 cod. proc. amm. Ulteriori correzioni sono venute anche dall art. 2 del decreto legge di semplificazione n. 5/2012. Dal breve excursus storico sin qui tratteggiato emerge chiaramente la centralità, nel diritto pubblico contemporaneo, del tempo procedimentale e di tutti gli istituti connessi alla esplicazione dell azione amministrativa in tempi certi e mediante meccanismi di semplificazione e liberalizzazione, oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi del legislatore. Nei paragrafi seguenti si procederà all analisi esaustiva degli istituti del tempo amministrativo, dei loro connotati ontologici, del relativo ambito di applicazione e dei profili problematici ad essi sottesi, con uno sguardo sempre attento alle inevitabili stratificazioni ed aporie che una copiosa produzione normativa non può che produrre. Le origini dell istituto 3. Il silenzio-rifiuto Il termine silenzio nel diritto amministrativo si riferisce tradizionalmente agli istituti preposti alla rimozione o alla prevenzione degli effetti negativi dell inerzia della P.A., in vista della tutela dei soggetti interessati all emanazione di un atto amministrativo. Nei casi in cui l inerzia dell Amministrazione non è diversamente disciplinata da una norma positiva viene in considerazione l istituto del silenzio-rifiuto: si tratta di un rimedio di origine giurisprudenziale che presuppone l interesse qualificato di un soggetto all emanazione di un atto e consiste nella possibilità di ricorrere al giudice amministrativo per ottenere l attuazione coattiva del dovere di provvedere inadempiuto dalla P.A. L istituto in commento, dunque, nasce per offrire al privato titolare di un interesse qualificato alla emanazione di un atto un rimedio processuale che gli consenta di superare l inerzia dell Amministrazione. L espressione silenziorifiuto richiama le origini dell istituto, quando la giurisprudenza interpretava l inerzia come atto negativo tacito, al fine di configurare un atto impugnabile davanti al giudice amministrativo. A partire dall inizio degli anni Sessanta, tuttavia, la concezione del silenzio come atto di rifiuto è stata sostituita da una concezione dell inerzia come

fondamento normativo Art. 2 legge n. 241 del 1990:

fondamento normativo Art. 2 legge n. 241 del 1990: Il silenzio fondamento normativo Art. 2 legge n. 241 del 1990: ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere

Dettagli

CAPITOLO 4 Il silenzio amministrativo

CAPITOLO 4 Il silenzio amministrativo CAPITOLO 4 Il silenzio amministrativo SOMMARIO: 1. Il tempo dell azione amministrativa. 2. L inerzia della P.A. dopo la L. 80/2005... 2.1. dopo la legge 18 giugno 2009 n. 69, seguita dal codice del processo

Dettagli

Modifiche e integrazioni intervenute con legge n. 69/2009

Modifiche e integrazioni intervenute con legge n. 69/2009 LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Articoli 2 e 7) Testo storico Art. 2 Modifiche e integrazioni intervenute

Dettagli

Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato

Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato Direzione Legislazione Mercato Privato Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato CAGLIARI, 27 settembre 2013 Semplificazioni in materia edilizia Art. 30 Semplificazioni per la ristrutturazione

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 17 03 2015 8883 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 209 D.P.R. N.380/2001. Modulistica di riferimento per i procedimenti relativi

Dettagli

Il silenzio della PA come novellato dal DL 35/05

Il silenzio della PA come novellato dal DL 35/05 Il silenzio della PA come novellato dal DL 35/05 di Marco Giardetti* La tematica del silenzio della PA è di certo una delle più dibattute e problematiche del diritto amministrativo e questo non solo perché

Dettagli

Ministro per la Semplificazione Normativa Ufficio legislativo

Ministro per la Semplificazione Normativa Ufficio legislativo Ministro per la Semplificazione Normativa Ufficio legislativo p.c. Al dott. Daniele Belotti Assessore Territorio e Urbanistica Regione Lombardia Via Sassetti 32 20124 Milano Ministero dell economia e delle

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE N. 1506

SENATO DELLA REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE N. 1506 SENATO DELLA REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE N. 1506 d'iniziativa del Sen. Renato Schifani " TEMPI BREVI PER DECISIONI AMMINISTRATIVE" 1 Relazione Onorevoli Senatori, uno dei principali costi burocratici è

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione

Dettagli

Pratiche amministrative legate all inizio attività. Maria Loreta Raso

Pratiche amministrative legate all inizio attività. Maria Loreta Raso Pratiche amministrative legate all inizio attività Maria Loreta Raso 1 L iniziativa economica privata è libera art. 41, comma1, Cost. 2 Chi è imprenditore Chi esercita professionalmente un attività economica

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Profili sostanziali. Inquadramento generale. Le molte facce della responsabilità delle pubbliche amministrazioni

Profili sostanziali. Inquadramento generale. Le molte facce della responsabilità delle pubbliche amministrazioni Premessa...XIX Parte Prima Profili sostanziali Sezione Prima Inquadramento generale Le molte facce della responsabilità delle pubbliche amministrazioni 1. Considerazioni preliminari.... 5 2. La nozione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL DL 91/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 112/2013

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL DL 91/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 112/2013 LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL DL 91/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 112/2013 1) L articolo 68 primo comma del TULPS R.D n 773/1931 MODIFICATO dal DL 91.2013 convertito nella legge n. 112/2013, così

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA Legge regionale sulla semplificazione e trasparenza amministrativa Tempi certi e più brevi per la conclusione dei procedimenti (art.2) Tempi certi e più brevi per la conclusione dei procedimenti(art.2)

Dettagli

Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio 2011 -

Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio 2011 - Comune di Casei Gerola Regolamento Comunale Attività Edilizia - Gennaio 2011-1 INDICE articolo 1 articolo 2 articolo 3 articolo 4 articolo 5 articolo 6 articolo 7 articolo 8 articolo 9 PRINCIPI GENERALI

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF... AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Apertura Filiale Agenzia di Viaggi e Turismo. DD.G.R. 816/2010 e 95/2011. nat a prov.

OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Apertura Filiale Agenzia di Viaggi e Turismo. DD.G.R. 816/2010 e 95/2011. nat a prov. Allo Sportello Unico per le attività produttive Comune di SALA CONSILINA OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Apertura Filiale Agenzia di Viaggi e Turismo. DD.G.R. 816/2010 e 95/2011.

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI CAPO I - NORME GENERALI ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 1 Articolo 1 OGGETTO

Dettagli

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro Circolare Informativa n 30/2013 Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag.3 1) Collocamento disabili e disciplina

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

Regolamento sui Procedimenti Amministrativi (Approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 20/07/2010)

Regolamento sui Procedimenti Amministrativi (Approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 20/07/2010) Regolamento sui Procedimenti Amministrativi (Approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 20/07/2010) INDICE Art. 1 - PRINCIPI GENERALI Art. 2 - DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO Art. 3

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. SISTEMA DISCIPLINARE Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Versione: 3.0 Approvato con determinazione dell Amministratore Unico il 7 novembre 2014 MO231 - pag. 1 di 5 SISTEMA DISCIPLINARE 1. PREMESSA

Dettagli

COMUNE DI MALALBERGO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

COMUNE DI MALALBERGO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Approvato con Delibera C.C. n. 8 del 03/02/2014 1 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI INDICE Art. 1 Ambito di applicazione pag. 3 Art. 2 Principi generali

Dettagli

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n.

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n. CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 Prot. n. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Circolare

Dettagli

fra questi in particolare sono da ricordare

fra questi in particolare sono da ricordare La responsabilità penale è quella in cui incorre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che compia uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, fra questi

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

COMUNE DI GABICCE MARE

COMUNE DI GABICCE MARE COMUNE DI GABICCE MARE Provincia di Pesaro e Urbino Regolamento sui Procedimenti Amministrativi (Approvato con Delibera di Consiglio n.17 del 30/03/2006, modificato con Delibera di Consiglio n.29 del 12/07/2010

Dettagli

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO Quali sono le autorità che possono produrre norme relative al turismo? 1) Stato; 2) Regioni; 3) Enti locali; 4) Diritto internazionale; 5) Unione europea. Art. 117

Dettagli

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003 RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative

OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative CIRCOLARE N. 1/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2014 OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Dettagli

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109

Dettagli

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IL PROGRAMMA ANNUALE, COME OGNI ALTRO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, SI DIVIDE STRUTTURALMENTE

Dettagli

Progetto di riforma della disciplina della professione forense Assonime commenta le restrizioni ingiustificate e i costi per le imprese

Progetto di riforma della disciplina della professione forense Assonime commenta le restrizioni ingiustificate e i costi per le imprese Progetto di riforma della disciplina della professione forense Assonime commenta le restrizioni ingiustificate e i costi per le imprese Restrizioni ingiustificate e costi per le imprese potrebbero essere

Dettagli

POLIZIA DI STATO Questura di Udine. Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell Immigrazione

POLIZIA DI STATO Questura di Udine. Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell Immigrazione POLIZIA DI STATO Questura di Udine Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell Immigrazione Norme principali di riferimento in materia di scommesse e gioco Testo Unico delle Leggi di Pubblica

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 30.06.2010 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 27.09.2010

Dettagli

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro;

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; Premessa Non mutano i concetti di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; di giustificato motivo soggettivo (cioè

Dettagli

Progetto Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione

Progetto Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema Fondo Sociale Europeo- Obiettivo Convergenza 2007-2013 Asse E - Capacità istituzionale

Dettagli

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Comune di Nembro Progetti dematerializzazione del Comune di Bergamo 26/092011 Finalità e caratteristiche

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto

Dettagli

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà

Dettagli

IL POTERE DI AUTOTUTELA DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

IL POTERE DI AUTOTUTELA DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEFINIZIONE L autotutela consiste nella possibilità della PA di provvedere essa stessa a risolvere conflitti, attuali o potenziali: insorgenti con altri soggetti; in relazione

Dettagli

Roma, 1 febbraio 2012. Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI

Roma, 1 febbraio 2012. Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI Roma, 1 febbraio 2012 Protocollo: Rif.: 148047 /RU Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane Allegati: Agli Uffici delle Dogane Alle Direzioni Centrali LORO SEDI

Dettagli

LA DIFESA DEL CITTADINO NELL ESPROPRIAZIONE PER P.U.

LA DIFESA DEL CITTADINO NELL ESPROPRIAZIONE PER P.U. LA DIFESA DEL CITTADINO NELL ESPROPRIAZIONE PER P.U. 1 APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL ESPROPRIO E COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO La questione... 1 Analisi dello scenario... 2 Inquadramento

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli)

I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) Se il proprietario di un edificio soggetto al vincolo storico-artistico lo modifica senza aver ottenuto preventivamente

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: Prot. n. 2010/188381 Criteri e modalità di inclusione delle partite IVA nell archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie ai sensi del comma 15-quater dell

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona) CONSIGLIO COMUNALE Seduta del Comune di OGGETTO N 0: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, DEL TRASPORTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI:

Dettagli

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

Dettagli

1. Che cos è il diritto di accesso agli atti? 2. Qual è il contenuto del diritto di accesso? 3. Chi può esercitare il diritto di accesso?

1. Che cos è il diritto di accesso agli atti? 2. Qual è il contenuto del diritto di accesso? 3. Chi può esercitare il diritto di accesso? 1. Che cos è il diritto di accesso agli atti? L accesso alla documentazione amministrativa costituisce uno degli strumenti di attuazione del principio di trasparenza nell attività della pubblica amministrazione,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE C O M U N E P R O V I N C I A DI D I S E N N O R I S A S S A R I REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 69 DEL 20.12.2011 I N D I C E TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

FUTURE NOVITÀ SULLA SCIA IN EDILIZIA APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 20 GENNAIO 2016 (NON ANCORA IN VIGORE) di Antonella Mafrica

FUTURE NOVITÀ SULLA SCIA IN EDILIZIA APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 20 GENNAIO 2016 (NON ANCORA IN VIGORE) di Antonella Mafrica FUTURE NOVITÀ SULLA SCIA IN EDILIZIA APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 20 GENNAIO 2016 (NON ANCORA IN VIGORE) di Antonella Mafrica Lo scorso 20 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato

Dettagli

Il concetto di gestione dei rifiuti

Il concetto di gestione dei rifiuti Autorizzazioni e adempimenti per la gestione dei rifiuti Relatore: Laura Pampaloni Il concetto di gestione dei rifiuti Il D.lgs n. 152/2006 definisce la GESTIONE come la raccolta, il trasporto, il recupero

Dettagli

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. Regolamento concernente le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito

Dettagli

del 27/02/2007 n. 184

del 27/02/2007 n. 184 D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA Art.1 Oggetto del regolamento Art.2 Funzionario Responsabile

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons.

IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. IX LEGISLATURA Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. Palma Costi INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Il Sottoscritto Consigliere regionale

Dettagli

OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre

OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre Informativa per la clientela di studio N. 131 del 05.09.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre Gentile Cliente, con la stesura del presente documento

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI VALLIO TERME - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30.04.2013 Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento

Dettagli

CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO

CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PER GLI ANNI ARRETRATI NON PRESCRITTI Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del

Dettagli

4) La violazione del principio di ragionevolezza determina: A) Violazione di legge. B) Eccesso di potere.

4) La violazione del principio di ragionevolezza determina: A) Violazione di legge. B) Eccesso di potere. Questionario n. 4 L attività della pubblica amministrazione 1) La pubblica amministrazione agisce: A) Secondo le norme di diritto privato, nella adozione di atti di natura non autoritativa e salvo che

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento

Dettagli