CCNL DIPENDENTI CONSORZI AGRARI. Data di stipulazione 11 novembre 2005 CCNL CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

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1 CCNL DIPENDENTI CONSORZI AGRARI 11 novembre 2005 CCNL CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO 1 giugno 2005 Art. 17 Art. 121 PART TIME E FORME CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO 2. Nella domanda scritta inoltrata dal lavoratore al Consorzio per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, dovrà essere indicato il motivo della richiesta e la eventuale durata se la richiesta non dovesse essere a carattere definitivo. Il Consorzio comunicherà sempre per iscritto entro trenta giorni al lavoratore interessato, l eventuale accettazione della richiesta e la prestazione ridotta avrà decorrenza dal 1 del mese successivo all accettazione della domanda. Per il personale inquadrato nei primi due livelli il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere instaurato solo in presenza di mansioni o attività che lo consentano senza provocare turbative nell organizzazione del lavoro. 8. Nella lettera di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere indicata la distribuzione dell orario di lavoro nella settimana, mese o anno a seconda della tipologia adottata, il numero massimo di ore di lavoro supplementare che possono essere richieste e la disponibilità alla eventuale modifica della collocazione della prestazione. Il consenso alla modifica della collocazione della prestazione potrà anche essere espresso mediante sottoscrizione per accettazione della lettera di assunzione o trasformazione del rapporto. 9. Nel corso di svolgimento del rapporto a tempo parziale il lavoratore potrà comunicare al Consorzio per iscritto, dopo che siano trascorsi almeno cinque mesi dalla sottoscrizione della lettera predetta e con un preavviso di almeno un mese, che intende rinunciare alla già fornita disponibilità alla diversa collocazione della prestazione lavorativa per il verificarsi di una delle seguenti documentate situazioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della propria salute certificate dal Servizio sanitario pubblico; c) necessità di assumere altro rapporto di lavoro a tempo parziale, o di attendere ad altra attività di lavoro autonomo; d) esigenze connesse alla frequenza di corsi di studio o di formazione potenzialmente coincidenti con la diversa articolazione dell orario pattuito. Su accordo scritto tra lavoratore, assistito da un componente della RSA/RSU da lui designato e Consorzio potrà essere prevista l inserzione nel contratto a tempo parziale di: clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa; clausole elastiche, esclusivamente per il part-time di tipo verticale, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La variazione della durata e/o della collocazione temporale della prestazione lavorativa del lavoratore a tempo parziale potrà avvenire soltanto in caso di comprovate ragioni tecniche ed organizzative. La variazione della durata e/o della collocazione temporale della prestazione lavorativa potrà essere richiesta al lavoratore a tempo parziale con un preavviso scritto, non inferiore a tre giorni, recante l indicazione delle ragioni tecniche ed organizzative che rendono necessarie le variazioni medesime. La durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita potrà essere variata in aumento fino al 20%, arrotondandosi per eccesso o per difetto le frazioni di ora. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto che consente la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa

2 CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE 1 giugno 1999 e successive modifiche; Art. 20 inizialmente concordata non costituisce infrazione disciplinare né può integrare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno non costituisce infrazione disciplinare né può integrare in alcun caso giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può negare la propria disponibilità alla variazione dell orario qualora sopravvengano le seguenti documentate ragioni: necessità di assistere i genitori od il coniuge od il convivente, i figli od altri famigliari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell ambito famigliare, affetti da gravi malattie o portatori di handicap o che accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; precedente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, attuato ai sensi dell articolo 46, comma 1, lettera T, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, a favore di lavoratori affetti da malattie oncologiche. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. Nell ipotesi in cui il Consorzio intenda procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il Consorzio medesimo è tenuto a darne preventiva informazione al personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, anche mediante comunicazione scritta, esposta in luogo accessibile a tutti presso la sede consortile e a prendere in considerazione eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro a tempo pieno, inoltrate dai dipendenti in servizio. Qualora il Consorzio ravvisi l opportunità di accogliere le domande dei dipendenti in servizio, di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, darà la precedenza alle lavoratrici madri o ai lavoratori padri che devono accudire bambini di età inferiore ai sei anni ed ai lavoratori che prestano assistenza a famigliari portatori di handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno, o che prestano assistenza al coniuge o ad un parente entro il secondo grado o al convivente, ammalati in condizioni di gravità, accertata dal servizio sanitario nazionale e stabilmente conviventi con il lavoratore. L azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al limite del 3% del personale in forza a tempo pieno, ovvero del 2% nelle aziende fino a 100 dipendenti, alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate dalla necessità di: (a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; (b) accudire i figli fino al compimento dei 7 anni; (c) studio connesse al conseguimento della scuola dell obbligo, del titolo di studio di 2 grado o del diploma universitario o di laurea. CCNL COOPERATIVE TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E Art. 18 2

3 ZOOTECNICI giorno 22 luglio 2003 CCNL PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE 6 maggio 2004 Artt. 10, 16 e 17 Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l eventuale rientro al tempo pieno e l azienda, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, potrà assumere altro personale fino al termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito. In applicazione di quanto previsto dall art. 2, comma 2 e dall art. 3, commi 7, 8 e 9 del D.Lgs. 25/2/2000 n. 61, come modificato dall art. 46 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di: clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un parttime orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto; nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole flessibili e/o elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. In applicazione di quanto previsto dall art. 3, comma 7, ultimo periodo e 8 del D.Lgs. 25/2/2000 n. 61, come modificato dall art. 46 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276, il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale dell orario (clausola di flessibilità) ovvero variare, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, in aumento la durata della prestazione lavorativa (clausola di elasticità per i part-time verticali o misti). Quanto sopra non si applica: in caso di riassetto complessivo dell orario di lavoro, che interessi l intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro. Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell orario precedentemente accettata unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni: a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell ambito familiare, affetti da gravi malattie o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; 3

4 b) instaurazione di un altro rapporto di lavoro, che preveda una prestazione concomitante con la diversa collocazione dell orario comunicata; c) precedente trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, attuato ai sensi dell art. 46, comma 1 lettera t) del D.Lgs. n. 276/2003 a favore di lavoratori affetti da patologie oncologiche; d) accudire i figli fino al compimento di 7 anni; e) studio, connesse al conseguimento della scuola dell obbligo, del titolo di studio di 2 grado o del diploma universitario o di laurea. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il contratto individuale può prevedere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l assunzione. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno, nei limiti del: 2% del personale in forza a tempo pieno, per le aziende fino a 100 dipendenti; 3% del personale in forza a tempo pieno, per le aziende oltre 100 dipendenti. Tali domande saranno prese in considerazione: 1) se motivate da documentate necessità di: a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell ambito familiare, affetti da gravi malattie o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; b) accudire i figli fino al compimento di 7 anni; c) studio, connesse al conseguimento della scuola dell obbligo, del titolo di studio di 2 grado o del diploma universitario o di laurea. 2) se consegnate alla Direzione aziendale entro 72 ore dall avvenuta comunicazione scritta; 3) in ordine cronologico di presentazione; 4) se presentate da lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli da assumere a tempo parziale; * qualora l azienda sia in grado di reperire altri lavoratori delle stesse mansioni, disponibili al tempo pieno. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria alimentare, il datore di lavoro, in attuazione dell art. 3 del D.Lgs. 25/2/2000 n. 61, come modificato dall art. 46 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276, ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di: prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto; prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a 4

5 tempo pieno dall art 25. Il lavoratore può esimersi dall effettuazione di prestazioni supplementari o straordinarie unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni: a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell ambito familiare, affetti da gravi malattie o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; b) instaurazione di un altro rapporto di lavoro, che preveda una prestazione concomitante con la diversa collocazione dell orario comunicata; c) precedente trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, attuato ai sensi dell art. 46, comma 1 lettera t) del D.Lgs. n. 276/2003 a favore di lavoratori affetti da patologie oncologiche; d) accudire i figli fino al compimento di 7 anni; e) studio, connesse al conseguimento della scuola dell obbligo, del titolo di studio di 2 grado o del diploma universitario o di laurea. CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE Il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi ed alle condizioni di seguito riportati. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale, per l impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. In via sperimentale, e comunque fino alla data prevista dagli articoli 34, comma 2 e 86, comma 12 del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento. Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 5

6 Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi: a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, indicate ai precedenti punti 1.2 ed 1.3, che consentono la stipulazione del contratto; b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo; c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove pattuita, nei limiti di quanto previsto al successivo punto 2; d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto; g) il rinvio alle norme del presente articolo. L azienda è tenuta ad informare, con cadenza annuale, le RSU, ove esistenti, sull andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, che deve essere corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità all azienda in attesa di utilizzazione. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, l importo dell indennità mensile di disponibilità è determinato nel 25% della retribuzione prevista dal presente contratto. La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell indennità, è costituita da: minimo tabellare; indennità di contingenza; EDR; ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Per la determinazione delle quote orarie si assume come divisore orario 173, previsto dall art del presente contratto. L indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o del presente contratto collettivo. In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore, che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare l azienda, preventivamente specificando la durata dell impedimento, con le modalità previste dall art del presente CCNL, successivamente, documentandone la motivazione. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Ove il lavoratore non provveda all adempimento di cui al punto che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un 6

7 periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale di lavoro. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata dell azienda. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare il diritto dell azienda a risolvere il contratto, con restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente già corrisposta e riferita al periodo successivo all ingiustificato rifiuto, nonché, in applicazione dell art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 276/2003, un risarcimento del danno pari all importo corrispondente alle quote orarie di indennità di disponibilità relative al periodo di prestazione rifiutata. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, ovvero negli altri periodi indicati nei contratti territoriali, l indennità di disponibilità di cui al precedente punto 2 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte dell azienda. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata dell azienda non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo la suddetta indennità di disponibilità. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell organico dell impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all orario di lavoro effettivamente svolto nell arco di ciascun semestre precedente (gennaio-giugno; luglio-dicembre). LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING) Ai sensi degli artt. da 41 a 45 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276, il contratto di lavoro ripartito è così regolamentato: Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, tale da coprire l intera durata del normale orario di lavoro. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede che venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell orario di lavoro; b) il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Nella lettera di assunzione deve comunque essere indicato quanto previsto dall art. 6 (Assunzione) del presente CCNL. Le variazioni dell orario di lavoro dei coobbligati devono essere comunicate al datore di lavoro con un preavviso di almeno 5 giorni di 7

8 effettiva prestazione. Fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell adempimento della intera obbligazione lavorativa, indipendentemente dai motivi di assenza di uno dei coobbligati. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti, i lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell orario di lavoro, nei limiti di quanto previsto al precedente punto 3, nel qual caso il rischio della impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta in capo all altro obbligato. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso scritto del datore di lavoro. Salvo diversa intesa tra le parti contraenti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l estinzione dell intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione in caso di dimissioni o di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo di uno dei due coobbligati qualora l altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all articolo 2094 del codice civile. L impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati è disciplinato ai sensi dell articolo 1256 del codice civile. Le parti potranno concordare, all atto dell assunzione, la durata dell impedimento di entrambi i coobbligati, che legittimi il datore di lavoro alla risoluzione del rapporto per giusta causa. In ogni caso, tenuto conto delle specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive delle PMI, la durata del giustificato e documentato impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati, che legittimi il datore di lavoro alla risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, è convenzionalmente fissata in 75 giorni di calendario. Al contratto di lavoro ripartito si applica la normativa generale del lavoro subordinato e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, la disciplina dell art (Lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. Il periodo di prova è quello previsto dall art. 7 (Periodo di prova) del presente CCNL. Ciascun lavoratore non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, e verrà retribuito in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Di conseguenza, il lavoratore, che presti meno ore di quelle previste, nulla potrà vantare in ordine alle ore non prestate e il lavoratore che abbia prestato più ore rispetto a quelle previste, non potrà vantare per queste alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell orario di lavoro complessivamente pattuito. Ai lavoratori possono essere richieste prestazioni supplementari e straordinarie, intendendosi per queste ultime quelle effettuate oltre l orario risultante dalla somma degli orari ordinari dei coobbligati. Ciascun lavoratore potrà effettuare prestazioni lavorative, anche contemporaneamente al coobbligato, con l applicazione delle norme del presente CCNL riguardanti le maggiorazioni retributive per il lavoro supplementare e straordinario. A ciascun lavoratore potrà essere richiesto l utilizzo della flessibilità, di cui all art del presente CCNL. Tutti gli istituti contrattuali (tredicesima e quattordicesima mensilità, riduzione dell orario di lavoro, ferie, trattamenti per malattia ed 8

9 CCNL COOPERATIVE DI SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARI NONCHÉ DI SERVIZI INTEGRATIVI E MULTISERVIZI 26 ottobre 2004 Artt infortunio sul lavoro, congedi parentali, ecc.) maturano in proporzione all orario di lavoro effettivamente svolto. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle assemblee, entro il previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento economico: verrà ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita nel corso del mese precedente, qualora ambedue i lavoratori partecipino all assemblea; verrà erogato al lavoratore nel cui orario di lavoro si collochi l assemblea, qualora solo questo partecipi all assemblea. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente articolo, si intendono applicabili tutti gli istituti contrattuali, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito. Nel contratto a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, la cooperativa ha facoltà di richiedere al socio e al dipendente lo svolgimento di prestazioni supplementari (lavoro reso oltre l orario concordato nel contratto individuale) nei limiti dell orario a tempo pieno. Il lavoro supplementare può essere richiesto anche per i soci e dipendenti con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto quando non sia raggiunto l orario per il tempo pieno settimanale. Le prestazioni di lavoro supplementare, così come regolamentate dal presente contratto e cioè nei limiti dell orario di lavoro settimanale dei soci e dipendenti a tempo pieno, non richiede il consenso del socio o del dipendente a tempo parziale. Il rifiuto del socio o del dipendente ad effettuare prestazioni di lavoro supplementare non è causa di licenziamento. La maggiorazione retributiva è quella prevista dal presente contratto. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. La maggiorazione retributiva è quella prevista all art. 46 del presente contratto. E possibile per necessità aziendali, modificare la collocazione temporanea per ogni forma di contratto a tempo parziale (clausola flessibile). Le suddette necessità vanno illustrate alla rappresentanza sindacale, ove esistente, con preavviso di almeno 2 giorni. E possibile incrementare la prestazione lavorativa (clausola elastica) solo nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto e che l incremento può essere eventuale e limitato nel tempo e va richiesto solo per casi di necessità aziendali riconosciute dalla RSA, ove esistente. Con l accordo tra le parti il rapporto può trasformarsi da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. Nel primo caso va stipulato in forma scritta e convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali e nello stesso ambito territoriale non è ammesso il diritto di precedenza a favore dei soci e dipendenti con contratto a tempo parziale. La retribuzione, nonché i vari istituti contrattuali vengono calcolati proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate, salvo diversa pattuizione tra le parti. I soci e i lavoratori dipendenti, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti, riconosciuti dal Servizio sanitario competente 9

10 CCNL SETTORE ELETTRICO 24 luglio 2001 CCNL MATERIALI LAPIDEI 13 Maggio 2004 Art. 15 Art. 12 per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri soci e lavoratori dipendenti. Per i soci e i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciuto dalla ASL, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno. 3. Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l azienda valuterà l accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita, ai sensi dell art. 23, legge n. 56, l assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente punto non viene computato nella percentuale di limite complessivo relativa al contratto a tempo determinato. 5. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al precedente periodo non configurano una fattispecie di clausole elastiche disciplinata dall art. 3, comma 7, D.lgs n. 61 e successive modificazioni e integrazioni. 6. Fermo restando quanto sopra, ai sensi del citato art. 3, commi 7 e 8, D.lgs. n. 61/00, e successive modificazioni e integrazioni, l azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali, dandone preavviso ai lavoratori interessati, di norma, 1 settimana prima; tale termine di preavviso non può, comunque, essere inferiore a 72 ore. 7. In riferimento a motivate esigenze organizzative e produttive (quali ad esempio: impreviste situazioni stagionali, eccezionali punte di lavoro, attività straordinarie non procrastinabili), è consentita la prestazione di lavoro eccedente l orario ridotto concordato. E altresì consentito, sempre in presenza di specifiche esigenze organizzative e produttive, il ricorso al lavoro in giorni diversi da quelli in cui si dovrebbe svolgere la prestazione contrattualmente concordata. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltre che nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l assunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni - che costituiscono lavoro supplementare - sono ammesse, previa richiesta dell azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale, entro il limite massimo pari al 80% dell orario giornaliero e, comunque, nei limiti del 30% dell orario annuo stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale. 9. Ai sensi del D.lgs n. 61, e successive modifiche e integrazioni, le aziende, in caso di assunzioni a tempo pieno riconosceranno - secondo quanto disposto dalla legge - il diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale e informeranno le RSU sull andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia, su quanto previsto al precedente comma 6 del presente articolo e sul ricorso al lavoro supplementare. Le aziende tenderanno ad accogliere le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia, ovvero dalla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio. 10

11 CCNL DEL SETTORE CHIMICA, VETRO, GOMMA E PLASTICA Art. 53 I genitori dei portatori di handicap e dei tossicodipendenti, riconosciuti dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedono il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori. 30 novembre 2005 CCNL SETTORE CONCIARIO 17 settembre 2003 CCNL ENERGIA E PETROLIO Art. 8 Art. 5 Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell ambito della giornata, della settimana, del mese o dell anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati. L instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da un atto scritto, nel quale siano indicati: il periodo di prova per i nuovi assunti; la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità. L orario di lavoro part-time potrà essere di tipo orizzontale, verticale, misto; il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all entità della prestazione lavorativa. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: volontarietà di entrambe le parti; reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti; priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni; applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso. Nel rispetto delle norme contrattuali, che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti. In considerazione delle specifiche esigenze produttive, tecniche e organizzative del ciclo conciario è consentita la prestazione di lavoro aggiuntiva rispetto al minore orario concordato. Anche in virtù degli elementi conoscitivi acquisiti in sede di Osservatorio nazionale, le parti firmatarie si danno atto dell opportunità di procedere, nel corso della vigenza contrattuale, a un approfondimento dell istituto. Il lavoro parziale può essere di tipo: orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all orario normale giornaliero di lavoro; verticale, quando risulti previsto che l attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati 11

12 14 marzo 2002 nel corso della settimana, del mese o dell anno; misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro. Il contratto di lavoro part-time deve stipularsi per iscritto e deve contenere l indicazione della durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all anno. Premessa la possibilità di individuare a livello aziendale specifiche fattispecie, il superamento dell orario concordato è consentito qualora trovi obiettiva giustificazione in necessità tecniche, produttive, organizzative o di mercato imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea. Le prestazioni lavorative in questo ambito - previa richiesta dell azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale - sono ammesse entro il limite dell orario contrattuale definito dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare come sopra definite saranno compensate con la quota oraria della retribuzione maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell ambito del 50% della differenza tra l orario mensile stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale e quello corrispondente al tempo pieno; per le prestazioni eccedenti nel mese tale percentuale, sempre entro il limite dell orario contrattuale previsto per il tempo pieno corrispondente, la maggiorazione sarà del 50%. Le predette maggiorazioni sono determinate forfetariamente e onnicomprensive dell incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti in applicazione dell art. 3, punto 4, D.lgs. n. 61/00. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale in tema di lavoro supplementare si applicano le disposizioni dell art. 28 valide per il rapporto di lavoro a tempo pieno. Tenuto conto della particolare natura del rapporto di lavoro part-time, la normativa prevista dall art. 29 non è applicabile. Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionato - ai sensi dell art. 4, D.lgs. n. 61/00 e successive modifiche e integrazioni - compatibilmente con le particolari caratteristiche dell istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto e il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. All atto della stipula del contratto part-time le aziende informeranno il lavoratore sui riflessi in materia previdenziale di cui all art. 9, D.lgs. n. 61/00. All atto della stipula del contratto di lavoro a tempo parziale e/o nel corso di svolgimento dello stesso potranno essere concordate tra azienda e lavoratore clausole di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa, con preavviso minimo di 10 giorni e con il riconoscimento della maggiorazione del 10% della retribuzione oraria per le ore di lavoro ordinario prestato al di fuori dell orario inizialmente concordato. La trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno deve avvenire con il consenso delle parti. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time deve avvenire con l accordo delle parti risultante da atto scritto con le modalità previste dal comma 1, art. 5, D.lgs. n. 61/00. Potranno essere definiti accordi individuali di passaggio da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, per periodi predeterminati, con automatico ripristino alla scadenza. Pertanto, fermo restando quanto previsto dal comma 1, art. 5, D.lgs. n. 61/00, all atto della trasformazione le parti contraenti potranno concordare: 12

13 CCNL INDUSTRIA CHIMICA 12 febbraio 2002 Art. 3 la possibilità e le condizioni sia per l eventuale ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno; pattuizioni individuali di passaggio a tempo parziale, esclusivamente per periodi predeterminati, con automatico ripristino del tempo pieno allo scadere del termine previsto. 1. In relazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 61 del e dal D.lgs. n. 100 del , s intende part-time il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal CCNL che viene quindi, a far data dal luglio 2001, regolato come segue. 3. All atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo svolgimento potrà essere stipulato formale patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa, nell ambito della normativa prevista dall art. 8 del CCNL, ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, art. 3, D.lgs n. 61. Con riferimento a quanto previsto dall art. 3, comma 10, D.lgs. n. 61/00: il lavoratore, senza necessariamente procedere alla denuncia del patto, potrà richiedere la modifica, anche temporanea, dell orario di lavoro previsto, in merito alla quale l impresa si pronuncerà entro 10 giorni; tra le documentate ragioni per la modifica del patto di cui sopra vengono ricomprese le attività formative realizzate nell ambito della Parte VI del CCNL, nonché le esigenze di studio di cui al punto 3, lett. A), Parte VI, che siano correlate, per comune valutazione, all attività aziendale. 7. Il rapporto di lavoro part-time potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell anno (part-time verticale). Tali modalità attuative del lavoro part-time potranno tra loro combinarsi nell ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto). 8. L impresa, in relazione a esigenze tecnico, produttive, organizzative o di mercato, potrà variare, con un preavviso di 10 giorni, la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3. Per le ore di lavoro prestate al di fuori dell orario inizialmente concordato sarà riconosciuta al lavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva dell incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Qualora le esigenze di cui sopra comportino la necessità di risposte urgenti e tempestive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni. In questo caso, per le ore di lavoro prestate al di fuori dell orario inizialmente concordato e per un numero di giorni pari alla differenza tra il preavviso effettivamente dato dall impresa e il normale preavviso di 10 giorni, sarà riconosciuta al lavoratore la maggiorazione del 20% comprensiva dell incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. La RSU sarà informata sulle modalità operative. 9. Premessa la possibilità di individuare a livello aziendale specifiche fattispecie, il superamento dell orario concordato è consentito, qualora trovi obiettiva giustificazione in necessità tecnico, produttive,organizzative o di mercato imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea. 11. Le prestazioni supplementari, comprese nei limiti quantitativi di cui al precedente punto 10, saranno retribuite con la maggiorazione del 10% comprensiva dell incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Le ore eventualmente prestate oltre i limiti quantitativi di cui al precedente punto 10 comporteranno una maggiorazione del 50%, comprensiva dell incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. 13

14 CCNL DIPENDENTI DELL INDUSTRIA ALBERGHIERA FACENTI PARTE DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA CATENE ALBERGHIERE 10 febbraio 1999 CCNL DIPENDENTI DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI 17 marzo 2005 Art. 49 Artt. 16 e Ai sensi del comma 6, art. 3, D.lgs. n. 61/00, qualora i limiti annuali definiti al precedente punto 10 fossero interamente utilizzati, al lavoratore che ne facesse richiesta entro 15 giorni successivi alla consegna del listino paga relativo al 12 mese di servizio, dovrà essere riconosciuto il consolidamento nel proprio orario di lavoro di una quota fino al 50% delle ore supplementari prestate nell anno. Il consolidamento dovrà risultare da atto scritto e il nuovo orario di lavoro sarà operativo dal mese successivo a quello della richiesta. 13. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale in tema di lavoro supplementare si applica la normativa sul lavoro eccedente e/o straordinario valida per il rapporto di lavoro a tempo pieno. 14. Quanto sopra previsto in termini di lavoro supplementare è applicabile anche a tutte le ipotesi di contratto part-time a termine di durata superiore a 1 mese. 20. La trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno deve avvenire con il consenso delle Parti. 21. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time deve avvenire con l accordo delle Parti risultante da atto scritto con le modalità previste dal comma 1, art. 5, D.lgs. n. 61/00. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, art. 5, D.lgs. n. 61/00, all atto della trasformazione le Parti contraenti potranno concordare la possibilità e le condizioni per l eventuale ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno. Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale 2 o più lavoratori assumono in solido un unica obbligazione lavorativa subordinata. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell orario di lavoro. Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l adempimento dell intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le Imprese comunicheranno all Ente bilaterale territoriale (una volta costituito), il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall Ente stesso. 1. In attuazione dei rinvii disposti dal D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale. 3. L instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato od indeterminato, deve avvenire con il consenso dell azienda e del lavoratore, risultante da atto scritto. Tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto part-time a quello a tempo pieno e viceversa (in quest ultimo caso l accordo deve essere convalidato dalla Direzione provinciale del Lavoro). 4. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia i lavoratori in forza che i nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, potranno essere concordate tra le parti all atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l eventuale rientro al tempo pieno e l azienda, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, potrà assumere altro 14

15 personale fino al termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito. 6. In applicazione di quanto previsto dall art. 2, comma 2 e dall art. 3, commi 7, 8 e 9 del D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall art. 46 del D. Lgs. n. 276/03, le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di: clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto; nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata dellaprestazione lavorativa. 7. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole flessibili e/o elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. 8. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. 9. In applicazione di quanto previsto dall art. 3, comma 7, ultimo periodo e 8 del D. Lgs. n. 61/2000, come modificato dall art. 46 del D. Lgs. n. 276/03, il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale dell orario ovvero variare, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, in aumento la durata della prestazione lavorativa (clausola di elasticità per i part-time verticali o misti): comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso: o o di almeno 5 giorni lavorativi; comunque non inferiore a 2 giorni, in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive; erogando al lavoratore una maggiorazione del: o o Quanto sopra non si applica: 15% della retribuzione oraria, comprensiva dell incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso; 20% della retribuzione oraria, comprensiva dell incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavviso. in caso di riassetto complessivo dell orario di lavoro, che interessi l intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro. 10. Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell orario precedentemente accettata unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni: 15

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