n 07 del 19 febbraio 2010

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1 n 07 del 19 febbraio 2010 circolare n 138 del 18 febbraio 2010 referente BERENZI/mr Le certificazioni dei sostituti di imposta diverse dal CUD attestanti: - I compensi corrisposti ai lavoratori autonomi - I compensi corrisposti agli agenti e rappresentanti - Gli utili distribuiti Premessa L'art. 4, commi 6- ter e 6- quater. del DPR 322/98. prevede che i sostituti d'imposta che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute sono tenuti a rilasciare una certificazione unica ai fini fiscali e contributivi, attestante: l'ammontare complessivo dei valori corrisposti soggetti a ritenuta: l'ammontare delle ritenute, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali: gli altri dati stabiliti con il decreto di approvazione della certificazione stessa Quest'anno le certificazioni per i redditi di lavoro autonomo e quelle rilasciate ai percettori di utili e proventi devono essere rilasciate entro il 1 marzo 2010 (il 28 febbraio, scadenza ordinaria, cade di domenica). Nel caso in cui per il medesimo soggetto siano certificati utili e uno o più proventi equiparati, devono essere consegnate distinte certificazioni. La certificazione per i redditi di lavoro autonomo Con riferimento alle certificazioni diverse da quelle relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati le stesse devono attestare: l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti: l'ammontare delle ritenute operate: l'ammontare di eventuali contributi previdenziali per la parte effettivamente rimasta a carico del percettore. Nell'ipotesi in cui siano state operate ritenute a titolo di imposta, la certificazione deve contenere la precisazione che il contribuente non deve dichiarare i relativi redditi ovvero, nei casi in cui apposite norme lo prevedano, che lo stesso può fare comunque concorrere tali redditi alla formazione del reddito complessivo. La certificazione per le provvigioni Con riferimento alla certificazione delle ritenute sulle provvigioni si ricorda che, in base all'art 25- bis del DPR n 600/1973, gli agenti e i soggetti assimilati (rappresentanti, procacciatori di affari, mediatori eccetera) possono scomputare le ritenute relative alle somme percepite in base al principio di competenza, purché le stesse siano già state operate al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi. pagina 132

2 Nell'ipotesi in cui le ritenute siano effettuate successivamente, le stesse andranno scomputate con riferimento al periodo d'imposta in cui sono state operate Pertanto, i sostituti d'imposta, su richiesta degli agenti o intermediari, sono tenuti a rilasciare certificazioni separate per le provvigioni imputabili al periodo d'imposta precedente, ma erogate nel lasso di tempo intercorrente tra la chiusura di tale periodo d'imposta e il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo stesso, tenendone ovviamente conto al momento del rilascio delle certificazioni relative all'anno successivo Modello di certificazione degli utili corrisposti nel 2009 Con il provvedimento del 21 dicembre 2009 del Direttore dell'agenzia delle entrate è stato approvato un nuovo schema di certificazione relativa agli utili e proventi equiparati corrisposti, sostitutivo del precedente schema. La consegna del modello (CUPE) al percettore di utili e proventi, deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state pagate tali somme (art 37 del D.L 223/2006, convertito con modificazioni con la Legge 248/2006); relativamente agli utili e proventi distribuiti nel corso del 2009 la scadenza è quella del 1 marzo 2010 (quest'anno il 28 febbraio cade di domenica) Si ritiene che, come per il Cud, anche il modello Cupe possa essere rilasciato, oltre che in forma cartacea, anche in formato elettronico purché sia garantita al percettore la possibilità di riceverlo, di averlo a disposizione e di stamparlo per i successivi adempimenti, come la dichiarazione dei redditi. Le certificazioni rilasciate fino alla data di emanazione del provvedimento 21 dicembre 2009 che ha approvato il nuovo modello, restano valide purché i dati in esse contenuti corrispondano a quelli richiesti nello schema di certificazione Dallo scorso anno, nel modello Cupe, viene evidenziata la rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze. Infatti, a seguito della riduzione dell'aliquota Ires dal 33% al 27,5% introdotta dalla Finanziaria 2008 con effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (quindi dal 2008 per gli esercizi solari), sono state modificate le percentuali di imponibilità di dividendi, plusvalenze e minusvalenze, al fine di mantenere invariato il livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota Ires. La rideterminazione di tali percentuali è stata prevista dal D M 2 aprile il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 38. della legge 244/2007, ha elevato dal 40% al 49,72% la nuova percentuale imponibile di utili e redditi equiparati corrisposti, in particolare, da soggetti Ires e percepiti da società di persone e persone fisiche residenti in Italia non imprenditori, su partecipazioni definite qualificate in base all'art. 67, comma 1, lett. e), del Tuir. A seguito di tali modifiche normative, lo schema di certificazione prevede appositi campi per consentire l'indicazione distinta dell'importo dei dividendi e dei proventi equiparati percepiti nel 2009 in relazione ad utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 In base alle regole previste dal DM 2 aprile tali somme concorrono, nella dichiarazione dei redditi riferita al a formare il reddito complessivo del percettore nella misura pari al 49,72%. Nel modello da rilasciare nel 2010 devono essere certificati gli utili distribuiti nel 2009 a prescindere dalla data di delibera, in quanto si deve far riferimento al principio di cassa. Tenuti al rilascio della certificazione sono: le società o enti commerciali emittenti i titoli con diritto ai dividendi: le casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati. gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli; i soggetti che comunque intervengono nel pagamento di utili di fonte estera: i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli; i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari aderenti ai sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli; le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli a esse

3 intestatesulle quali siano riscossi utili o di altri proventi equiparati; le imprese di investimento e agenti di cambio; ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o. da quest'anno, di altri proventi equiparati derivanti da titoli azionari; gli assodanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza Se a seguito di operazioni societarie straordinarie (di fusione, di scissione o di trasformazione), si verifica l'estinzione del soggetto obbligato al rilascio della certificazione in argomento, l'obbligo dell'assolvimento di tale incombenza si trasferisce sul nuovo soggetto subentrato a quello che ha corrisposto gli utili e proventi In tal caso nelle annotazioni bisogna riportare i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili o gli altri proventi equiparati. La certificazione va rilasciata per certificare: utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires (oppure a soggetti non residenti); proventi derivanti da titoli e strumenti assimilati alle azioni (emessi sia da soggetti residenti sia da non residenti): remunerazioni agli associati in contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o capitale e opere e servizi: remunerazioni dei finanziamenti eccedenti, equiparati agli utili per presunzione fiscale Le istruzioni rammentano che. qualora in relazione al medesimo soggetto siano certificati utili e uno o più proventi equiparati, devono essere rilasciate distinte certificazioni. Non vi è. invece, alcun obbligo di certificazione per: gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, come accade, ad esempio, per gli utili corrisposti a titolari di partecipazioni non qualificate possedute non in regime d'impresa; gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nelle gestioni individuali di portafoglio. Nessun obbligo di comunicazione incombe sui soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno solamente deliberato una distribuzione di utili senza, però, procedere ad alcun effettivo pagamento di somme. Va viceversa rilasciata la certificazione per la distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) che sono considerate utili e riserve di utili ai sensi dell'ari 47. comma 1 del TUIR. I soggetti non residenti, se hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, possono richiedere il rilascio della certificazione in esame al fine di ottenere nel loro Paese il riconoscimento, se previsto, del credito d'imposta per le imposte pagate in Italia. Venendo alla descrizione della certificazione, suddivisa in quattro sezioni, per quanto riguarda i dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione, questi, oltre ai propri dati anagrafici ed al codice fiscale è tenuto all'indicazione nella stessa di uno dei seguenti "codici", finalizzati alla sua rapida identificazione: A. se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli, per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualificati ai sensi dell'art 98 del TUIR: B. se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli Spa, presso il quale i titoli sono depositati, indicando nella sezione I i dati relativi all'emittente;

4 C. se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente: D. se la certificazione è rilasciata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli Spa. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli Spa: in questo caso devono essere indicati nelle sezioni I e II i dati relativi, rispettivamente, all'emittente ed all'intermediario non residente; E. se la certificazione è rilasciata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2. del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58. per conto di una emittente residente, indicando nella sezione I i dati relativi all'emittente; F. se la certificazione è rilasciata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n indicando nella sezione I i dati relativi all'emittente; G. se la certificazione è rilasciata da una persona fisica o da un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l'apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi Nella prima sezione devono essere indicati i dati del soggetto emittente In particolare devono essere indicati nel punto 1, il codice fiscale della società o ente emittente nel caso di soggetti residenti. Nel caso di società o enti esteri emittenti devono essere indicati, ove previsti dalla legislazione e dalla prassi vigenti nel Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa del Paese di residenza. Qualora il codice di identificazione fiscale della società o ente estero non sia noto, deve essere indicato nel punto 1 il codice ISIN (International Securities Identification Number è un codice di 12 caratteri che identifica univocamente, presso tutti i paesi membri dell'lnternational Organization for Standardization i titoli in circolazione; l'ente codificatore per l'italia è YUIC Ufficio Italiano Cambi) barrando la casella del punto 2; nel punto 3 il cognome e nome o la denominazione della società o ente emittente; nel punto 4, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri", posta in calce alle istruzioni ufficiali; solo quando l'emittente è un soggetto residente, nei punti da 5 a 7, i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3. Nella seconda sezione devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 27- ter, comma 8 del DPR 600/73. In particolare, con riferimento a ciascun intermediario non residente, vanno indicati: nel punto 8, il codice ABI ove attribuito; nel punto 9, il codice identificativo Internazionale BIC/ SWIFT; nel punto 10, il codice fiscale italiano se attribuito o in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa del Paese di residenza; nel punto 11, la denominazione della società o ente; nel punto 12, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri", posta in calce alle istruzioni ufficiali. Nella terza sezione, nei punti da 13 a 24, devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente. In particolare devono essere indicati: nei punti 20 e 22. la località di residenza estera e il relativo indirizzo; nel punto 23. il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri"; per i soggetti non residenti in Italia ai quali il codice fiscale italiano non risulti già attribuito, nel punto 24, il codice di identificazione rilasciato dall'autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa, se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.

5 Nella quarta sezione vanno indicati i dati relativi agli utili corrisposti, con l'eccezione di quelli corrisposti a soggetti residenti e assoggettati a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva. Vanno inoltre indicati i dati dei proventi e delle ritenute relativi a titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44 comma 2, lettera a) del TUIR. a contratti di associazioni in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lettera f) del TUIR con l'apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi e ad interessi riqualificati dividendi ai sensi dell'art. 98 dello stesso TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007) Come sopra evidenziato, dallo scorso anno, nel modello Cupe ci sono distinte caselle per evidenziare il differente regime di tassazione dei dividendi prelevati da utili formati negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, a seguito dell'incremento dal 40% al 49,72% (la nuova percentuale di imponibilità, 49.72%, legata alla diminuzione dell'aliquota Ires, si applica ai dividendi originati da utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre ovvero 2008 per le società aventi esercizio coincidente con l'anno solare) della percentuale di tassazione dei dividendi (la percentuale del 49,72% si applica alle partecipazioni qualificate dei soggetti privati non imprenditori e a quelle detenute da imprese individuali e da società di persone, non soggette alt'lres; ai dividendi percepiti da società di capitali si applica invece la percentuale del 5%). Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM 2 aprile 2008, a partire dalle distribuzioni successive a quelle aventi ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino al 31 dicembre In particolare devono essere indicati: nel punto 25, il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarità, va indicato il numero complessivo delle azioni o quote e se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità va esposta la cifra approssimata al secondo decimale; nel punto 26. la percentuale di possesso qualora le azioni o quote, gli strumenti finanziari o i contratti siano intestati a più soggetti: nel punto 27, l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento; tale punto non va compilato per i titoli esteri; nel punto 28. l'ammontare del dividendo complessivo lordo (al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero) corrisposto al percettore, formato con utili prodotti Tino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, che concorre al reddito complessivo nella misura del 40%; nel punto 29, l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore, formato con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che concorre al reddito complessivo nella misura del 49,72%. Nei punti 28 e 29 non devono essere indicati gli utili e le riserve formatesi nel periodo di efficacia dell'opzione per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir; nel punto 30 devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari emessi da soggetti residenti. comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR; nel punto 31 devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari emessi da soggetti residenti, comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; nel punto 32 devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44 comma 1. lett f) del TUIR, formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; nel punto 33 devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione

6 e cointeressenza di cui all'articolo 44 comma 1, lett. f) del TUIR, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; nel punto 34 devono essere indicate le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del TUIR (thin cap, in vigore fino al 31 dicembre 2007). erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate (ovvero società controllate e, se persona fisica, familiari di cui all'art 5. comma 5 del Tuir e cioè, coniuge, parenti fino al terzo grado. affini fino al secondo), riqualificati come utili; nel punto 35. deve essere indicato l'ammontare dell'importo degli utili o degli altri proventi, al netto delle imposte applicate all'estero. nel punto 36,devono essere indicati gli utili corrisposti dalle SIIQ e dalle SIINQ; in tal caso gli utili sono assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto nella misura del: 20% 5%, se relativi alla gestione esente: nel punto 37, deve essere indicata la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata; nei punti 38 e 39, deve essere indicato rispettivamente, l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata. Si precisa che i due punti sono alternativi; nel punto 40, deve essere indicata l'imposta eventualmente applicata all'estero; nel punto 41, devono essere indicati i dividendi relativi a distribuzioni di utili e di riserve formatisi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, (somme che non concorrono a formare il reddito dei soci). Questo punto non può essere compilato in presenza dei punti , 32, 33 e 34. Lo spazio delle annotazioni, in calce al modello Cupe, deve essere utilizzato dal soggetto che compila la certificazione degli utili corrisposti, per fornire al percettore tutte le notizie necessarie per una puntuale indicazione delle procedure utilizzate per il calcolo e la definizione degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate. Per riassumere: Tipologia di socio Partecipazione Rilevanza fiscale Tassazione Certificazione Privato fisica persona Non qualificata 100% Ritenuta d'imposta 12,50% NO Qualificata 40% O 49,72% rispettivamente se formati fino al 31 dicembre 2007 oppure dal 1 gennaio 2008 Concorre alla formazione del reddito complessivo SI Soggetto IRPEF in regime d'impresa Qualunque 40% o 49.72% rispettivamente se formati fino al 31 dicembre 2007 oppure dal 1 gennaio 2008 Concorre alla formazione del reddito d'impresa SI Società di capitali Qualunque 5% Concorre alla formazione del reddito d'impresa SI La certificazione dei dividendi deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto che la rilascia, eventualmente anche con l'apposizione mediante sistemi di elaborazione elettronica. Sanzioni Le violazioni concernenti la mancata o tardiva consegna delle certificazioni di cui all'art. 4 del DPR n.

7 322/98, ovvero il rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri da parte dei sostituti d'imposta obbligati ad effettuare la ritenuta alla fonte sulle somme o valori corrisposti, devono intendersi punibili con la sanzione amministrativa da 258 a di cui all'art. 11. comma 1. lettera a). del D.Lgs. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. 5/6/1998, n Distinti saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini

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