COMUNE DI BRIVIO. Via Vittorio Emanuele II Brivio Provincia di Lecco NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE

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1 Consulenze Geologiche, Geotecniche e Ambientali di Antonio Galizzi Geologo COMUNE DI BRIVIO Via Vittorio Emanuele II Brivio Provincia di Lecco NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE Delibera Giunta Regionale 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e D.G.R. del 01 agosto 2003 n 7/13950 REGOLAMENTO Visto da: Comune di Brivio Redatto da: Dott. Geol. Antonio Galizzi Collaboratori: Dott. Geol. Maria Cristina Locatelli Settembre 2008

2 INDICE Art.1 Oggetto del regolamento...3 Art.2 Riferimenti normativi...3 Art.3 Definizioni...5 Art.4 Individuazione del reticolo idrico minore...6 Art.5 Competenze...8 Art.6 Dimensionamento fasce di rispetto...8 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE...8 RETICOLO IDRICO MINORE...8 INDICAZIONI GENERALI...9 REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA ALL INTERNO DELLE FASCE...10 Art.7 Reticolo Idrico Principale...10 Art.8 Reticolo Idrico Minore attività consentite...10 Art.9 Reticolo Idrico Minore attività vietate...11 Art.10 Gestione e regolamentazione del reticolo idrico, procedure autorizzative e canoni di polizia idraulica...14 Art.11 Attività soggette ad autorizzazione comunale...16 Art.12 Attraversamenti di corsi d acqua...17 Art.13 Disciplina degli scarichi...18 Art.14 Iter autorizzativo per rilascio del Nulla Osta...21 Art.15 Norme di Polizia Idraulica: varianti alle autorizzazioni...22 Art.16 Interventi di manutenzione dei corsi d acqua...23 Art.17 Modalità di realizzazione nuovi interventi...23 Art.18 Norme di Polizia Idraulica: revoca dell autorizzazione...25 Art.19 Autorizzazione paesistica...25 Art.20 Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio...25 Art.21 Norme di Polizia Idraulica: sanzioni...26 Art.22 Scadenza dell autorizzazione...26 Art.23 Norme Transitorie...26 Art.24 Richiamo alle disposizioni di legge...28 MODULISTICA Modello 1 Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di opere di regimazione fluviale Modello 2 Autorizzazione ai soli fini idraulici per l attraversamento di corso d acqua... Modello 3 Nulla Osta ai soli fini idraulici per lo scarico in corso d acqua... Modello 4 Autorizzazione ai soli fini idraulici per occupazione di aree demaniali... Il presente elaborato, di esclusiva proprietà del Dott. Geol Antonio Galizzi. E dell Amministrazione comunale di Brivio è composto da 30 pagine (compresa la copertina) e da 16 moduli. Rif. Int. R Regolamento 2

3 Art.1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento definisce le norme e le condizioni che devono essere rispettate nella gestione delle attività all interno delle fasce di rispetto dei corsi d acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore definito dall Amministrazione Comunale nel territorio di sua competenza, ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 e successiva D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003 di modifica alla precedente. Per quanto in questa sede non espressamente previsto in materia di acque pubbliche, come definite dalla Legge 36 del 5 gennaio 1994, sono richiamate e fatte salve le vigenti norme nazionali e regionali riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acque pubbliche, i canoni e le tasse demaniali, oltre che la realizzazione e manutenzione di opere idrauliche. Art.2 Riferimenti normativi Riferimento ai sensi del presente regolamento attuativo è la D.G.R. n.7/7868 del 25/01/2002: Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica e successiva D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003 di modifica. Ai fini delle definizioni di acque pubbliche e di attività vietate o soggette a restrizione, principale riferimento è il R.D. n. 523/1904 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie. Dello stesso anno è il R.D. n. 368/1904 Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, il quale regolamenta le attività di polizia idraulica per i canali e le opere di bonifica, attualmente di competenza dei Consorzi di Bonifica. Con la D.G.R. n del 1999 sono state fornite indicazioni alle Strutture del Territorio della Regione Lombardia per la redazione degli elenchi dei corsi d acqua che costituiscono il reticolo idrico principale, sui quali la Regione stessa eserciterà funzioni di polizia idraulica. 3

4 La L.R. 1/2000 Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, citata nel titolo della D.G.R. 7/7868, ha decretato il trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore ai Comuni. Con successive D.G.R. di ottobre e novembre 2000 è stata approvata la proposta di riparto delle risorse finanziarie e umane agli enti locali. Per l identificazione delle fasce di rispetto dei corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico principale, è necessario riferirsi anche al Piano di Assetto Idrogeologico ed al successivo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con deliberazione n. 26/97 dell 11 dicembre Il D. Lgs. N. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 definisce i beni tutelati per legge, in quanto di rilevante valore storico e/o paesaggistico. Per l identificazione di fiumi, torrenti e corsi d acqua è necessario rifarsi agli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n dell 11 dicembre 1933, ed alla successiva D.G.R. del 25/07/86, n. 4/12028 Determinazione, in applicazione dell art. 1 quater Legge 8 agosto 1985, n. 431 dei corsi d acqua classificati pubblici, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775, esclusi in tutto o in parte, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, dal vincolo ex lege 29 giugno 1939, n imposto in forza dell art. 1, lett. C, Legge 8 agosto 1985, n Nella L.R. n. 7/2003 Norme in materia di bonifica ed irrigazione, che si sovrappone in parte alle due Delibere relative al reticolo idrico, sono fornite indicazioni sul coordinamento dei rapporti Consorzio Compagnie per le attività di gestione e manutenzione di parte della rete consortile, affidata alle Compagnie stesse. Infine con DDR n 8943 del 3 agosto 2007 sono state emanate le linee guida di Polizia Idraulica. 4

5 Art.3 Definizioni Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni: a) reticolo idrico principale : i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi principale sono quelli elencati nella d.g.r. n. VI/47310 del 22 Dicembre 1999 e nell allegato A della D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003; b) reticolo idrico minore : i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi minore e quindi di competenza del comune, sono tutti quelli non indicati come appartenenti al reticolo idrografico principale e individuati secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 Individuazione del reticolo idrico principale e successiva D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003 di modifica c) fascia di rispetto : è definita come una porzione di territorio nell intorno dei corsi d acqua da tutelare, all interno della quale ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento, misurata dal ciglio superiore del corso d acqua per entrambe le sponde. d) opere idrauliche : si intendono tutte le opere intorno alle acque pubbliche; e) Polizia Idraulica : le attività di Polizia Idraulica, affidate al Comune assieme al pronto intervento, hanno per scopo quello di impedire che si realizzino opere o attività che compromettano il naturale scorrere delle acque; f) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; g) acque reflue industriali : qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; h) acque di processo : acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici; i) acque reflue urbane : acque reflue domestiche o il miscuglio delle stesse e delle acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento; j) acque meteoriche : acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie; k) acque di prima pioggia : acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull intera superficie scolante; l) acque di seconda pioggia : acque meteoriche successive alle acque di prima pioggia 5

6 Art.4 Individuazione del reticolo idrico minore Sono da considerarsi appartenenti al reticolo idrico minore, tutti i corsi d acqua che non sono stati classificati nel reticolo idrico principale della provincia di Lecco. Per l individuazione e la definizione del reticolo idrico minore sono stati seguiti i criteri per la sua individuazione definiti dal punto 4 dell Allegato B alla Deliberazione della Giunta Regionale n 7/13950 del 1 agosto 2003 verificando la presenza e le caratteristiche dei corsi d acqua con l effettuazione di sistematici sopralluoghi in sito come documentato dagli elaborati fotografici allegati allo studio stesso. L elenco costituente il reticolo minore del Comune di Brivio, è riportato in forma tabellare; per ogni corso d acqua sono definite le seguenti informazioni: Numerazione progressiva: contiene un codice alfanumerico che identifica ogni singolo corso d acqua (il codice è costituito per le prime tre lettere dalla sigla del comune di appartenenza e da un numero progressivo); Denominazione: contiene il toponimo del corso d acqua, così come indicato sulle cartografie allegate in scala 1:5.000, o dalla località di appartenenza; Sbocco: contiene l indicazione del corpo ricettore; Coordinate geografiche: sono indicate le coordinate geografiche del punto iniziale e finale del tratto di corso d acqua all interno del Comune di Brivio. Lunghezza: viene riportata la lunghezza dell asta principale Si riporta di seguito l elenco dei corsi d acqua appartenenti al reticolo minore del Comune di Brivio. 6

7 Nome Codice Roggia Bevera BRI_01 Roggia Corna BRI_02 Rio Filatoio BRI_03 Rio Bevera BRI_04 Canale di mezzo BRI_05 Canale di sopra BRI_06 Torrente Carpine BRI_07 Palude BRI_08 Casa delle rane BRI_09 Fos della Rugiolada BRI_10 Rio Morti di Bisone BRI_11 Rio Bisone di Sotto BRI_12 Rio Caregallo BRI_13 Comune di Brivio LC Coordinate Punto iniziale Punto finale Sbocco a valle Lunghezza asta Note Fiume Adda m Roggia Bevera m Roggia Bevera m É stato analizzato tutto il tratto fino alla foce, in quanto a cavallo del limite comunale con Airuno. Corso d acqua vincolato ai sensi della L 1497/39 Il tracciato del tratto intubato è incerto. Una ramificazione secondaria è individuata con il codice BRI_03b Rio Filatoio 330 m Presenza di acqua sempre Fiume Adda m Fiume Adda Fiume Adda 66 m Fiume Adda 965 m Fiume Adda 560 m Fiume Adda m Origine da un tubo. Realizzato nel 20 per bonificare l area Realizzato nel 20 per bonificare l area Corso d acqua vincolato ai sensi della L 1497/39 Canale appartenente al sistema di bonifica area Palude Canale proveniente dalle pendici del Monte Marenzo Roggia che preleva acqua dall Adda e la restituisce a valle Fiume Adda 778 m Fiume Adda 121 m Fiume Adda 589 m Origine incerta Rio che ha origine da Monte Marenzo Corso d acqua che ha origine dal Monte Marenzo 7

8 Art.5 Competenze La D.G.R. 7/7868 e successiva modifica definisce una serie di competenze in termini di gestione del reticolo idrico di Regione, Amministrazioni comunali, Comunità Montane e Consorzi di Bonifica. In particolare, la delibera stabilisce, con decorrenza 15/02/2002, il trasferimento delle funzioni relative all adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d acqua di pertinenza. In particolare, le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie: Urbanistiche: mappatura dei corsi d acqua del reticolo idrico minore e definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative; Manutentive: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento; Amministrative: rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica. Nel caso in specifico sono in capo all Amministrazione comunale tutte e tre le competenze sopra elencate ad esclusione per quanto concerne il reticolo idrico principale le cui competenze ricadono in capo alla Regione Lombardia. Art.6 Dimensionamento fasce di rispetto RETICOLO IDRICO PRINCIPALE In base a quanto dettagliato nella relazione identificativa del reticolo idrico del territorio comunale di Brivio, le fasce di rispetto dei corsi d acqua appartenenti alle rete principale sono così schematizzate: Fiume Adda (LC 009): Fasce A, B, e C del P.A.I. RETICOLO IDRICO MINORE Le fasce di rispetto dei corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico minore sono fissate, secondo quanto disposto nel R.D. 368/1904, in linea generale in misura pari a 10 m, derogabile a 5 m a seconda dell importanza riconosciuta ai singoli corsi. 8

9 In particolare, una fascia ridotta a 5 m viene assegnata al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: - il corso presenta dimensioni dell alveo relativamente contenute; - il corso è dotato di portate d acqua regolate da monte o ridotte durante buona parte dell anno; - il corso è caratterizzato dall essere ramo secondario di derivazione da un ramo principale di superiore importanza; - il corso è tombinato o coperto e attraversa aree urbanizzate. Per quanto riguarda il reticolo idrico minore individuato nel presente studio, si precisa che si è ritenuto sufficientemente cautelativo in termini di tutela idraulica e di salvaguardia ambientale assegnare una fascia di rispetto di 10 m a tutti i tratti d acqua cielo aperto, e di 5 m a tutte le tracce identificate come corsi d acqua intubati. Tali fasce garantiranno all Amministrazione comunale l accessibilità ai tracciati così da poter attuare tutti gli interventi necessari per una corretta manutenzione della rete. INDICAZIONI GENERALI Le fasce di rispetto sono imposte, secondo la normativa vigente, rispetto al piede arginale esterno o, in assenza di argine in rilevato, rispetto alla sommità della sponda incisa. A causa di possibili imprecisioni nella rappresentazione cartografica, dovute alle dimensione del segno grafico, si renderà necessario verificare con opportuni rilievi e/o ispezioni mirate la correttezza di quanto evidenziato in carta da parte del soggetto che presenterà istanza di autorizzazione ad interventi inerenti la rete idrica. Nell eventualità in cui un corso d acqua, per cause naturali, modifichi nel tempo la sua linea di normale deflusso, si renderà necessario ridefinire le fasce di rispetto sul nuovo tracciato, mantenendo comunque anche quella applicata alla sede originaria,a meno che non si dimostri che quest ultima non riveste più alcuna funzione idraulica e si attivino le procedure per la sdemanializzazione dell alveo abbandonato, come normate dall art. 5 della L. 37/94 e dalla d.g.r. 14 gennaio 2005 n. 7/ Le alienazioni sono normate dalla L 212/03 e dal d.d.g. 17 luglio 2006 n

10 REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA ALL INTERNO DELLE FASCE Art.7 Reticolo Idrico Principale Per quanto attiene i corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico principale, la regolamentazione degli interventi all interno delle fasce di rispetto fa riferimento ai disposti del R.D. n. 523/1904 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie e alla normativa di riferimento PAI. Le prescrizioni ivi contenute e i criteri di applicabilità in sede di rilascio di autorizzazione per detti interventi sono demandate all Ente competente che, come ampiamente puntualizzato, per il reticolo idrico principale è individuato nella Regione Lombardia. Art.8 Reticolo Idrico Minore attività consentite La definizione delle fasce di rispetto dei corsi d acqua, indicate nelle allegate tav. 2, tav. 3, tav. 4, tav. 5, tav. 6, si pone l obiettivo di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali, il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche del territorio e della risorsa idrica, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni. Nelle fasce di rispetto dei corsi d acqua sono esclusivamente consentiti: 8.1 gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 8.2 gli interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) ex art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 modificato dal DPR 06/06/2001 n 380, per gli edifici realizzati prima dell anno 1904 o dotati di regolare nulla osta idraulico rilasciato del competente ufficio del Genio Civile. 8.3 gli interventi di messa in sicurezza di manufatti ad esclusiva tutela della pubblica incolumità, ferme restando le disposizioni previste dai paragrafi precedenti. 8.4 gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 10

11 8.5 i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 8.6 gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 8.7 le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 8.8 la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, purché non interrati, previo studio di compatibilità idraulica dell intervento; 8.9 l ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; Art.9 Reticolo Idrico Minore attività vietate All interno delle fasce fluviali precedentemente definite, sono da considerarsi vietate tutte quelle attività indicate nel R.D. n. 523 del 1904 art. 96. Sono assolutamente vietati interventi che prevedano l occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d acqua al fine della moderazione delle piene. Ai sensi dell art.115 del D.Lgs 152/06 sono vietati gli interventi di tombinatura dei corsi d acqua naturali. I tratti di corsi d acqua naturali che risultano tombinati, dovranno essere verificati idraulicamente e l Amministrazione competente, in base ai risultati della verifica menzionata, individua gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero. 9.1 è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento negli alvei dei corsi d acqua, senza autorizzazione; 9.2 è vietato convogliare, anche temporaneamente, acque ad esso non ordinariamente dirette e quelle opportunamente autorizzate allo scarico, secondo quanto previsto dal successivo art.14; 9.3 è vietata qualsiasi nuova edificazione all interno delle fasce di rispetto; 11

12 9.4 non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 4 m; sono escluse da tale restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità, per le quali verranno valutate caso per caso le proposte realizzative sottoposte all Amministrazione comunale; 9.5 non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 4 m; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, per i quali l Amministrazione comunale fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso; 9.6 non è consentita la movimentazione di terreno per attività connesse a bonifica agricola dei fondi a distanza inferiore a 4 m; 9.7 è vietata l apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m; 9.8 è vietata qualunque forma di scavo a distanza inferiore a 10 m; 9.9 è vietata l apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete idrica; 9.10 è vietata la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni degli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza dei corsi d acqua della rete idrica; 9.11 è vietata qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale a distanza inferiore ai 10 m dalla sommità della sponda incisa; 9.12 è vietato bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle staccionate, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate che sostengono le ripe dei corsi d acqua; 9.13 è vietato il dissodamento di terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi d acqua; 12

13 9.14 è vietato variare o alterare i ripari di difesa delle sponde dei corsi d acqua; 9.15 ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 115, è vietato qualsiasi nuovo intervento di tombinatura dei corsi d acqua che non sia imposto da ragioni di tutela della pubblica incolumità è vietata l asportazione di materiale inerte commerciabile dagli alvei. Questa è competenza esclusiva delle Regione Lombardia. Art.10 Obblighi dei frontisti I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d acqua nonché pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l Autorità Idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che potrebbe ingenerare le problematiche e i pericoli di cui al precedente capoverso. Se le operazioni di manutenzione di cui al primo capoverso rientrano nella casistica per la quale è necessaria l autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra. 13

14 Art.11 Gestione e regolamentazione del reticolo idrico, procedure autorizzative e canoni di polizia idraulica Le attività che gli Enti competenti sono chiamati a svolgere nella gestione del reticolo idrografico di competenza sono identificati in: 1. espressione di pareri di compatibilità idraulica; 2. rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d acqua e le attività all interno delle fasce di rispetto; 3. emissione e riscossione di canoni per il rilascio delle concessioni; 4. attività di manutenzione sui corsi di competenza Al momento del rilascio delle concessioni, ne vengono anche stabiliti condizioni, durata e importo del canone da versare all Amministrazione comunale. Generalmente la durata è fissata in 19 anni, salvo per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere di 30 anni. A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte in seguito all emanazione della D.G.R. 7/7868 vanno applicati i canoni di polizia idraulica. In particolare, le opere soggette a tali canoni sono riassunte nei gruppi che seguono: - Attraversamenti aerei: linee elettriche, linee telefoniche, seggiovie, funivie e teleferiche per trasporto persone e/o cose, piccole teleferiche, palorci, ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature, passerelle o ponticelli ciclopedonali o pedonali, ponti carreggiabili sino ad una superficie di 20 mq o con eventuali eccedenze conteggiate a parte, attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti, altri attraversamenti aerei. - Attraversamenti in sub-alveo: linee tecnologiche, linee elettriche, linee telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, cunicoli tecnologici, sottopassi, altri attraversamenti. - Tombinature: uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata, uso residenziale/industriale, uso agricolo. - Transito di sommità arginale. 14

15 - Rampe di collegamento agli argini dei corsi d acqua. - Scarichi acque: acque meteoriche e scarichi di fognature di privati, scolmatori troppo pieni per acque fognarie, acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti Pubblici, scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati, scarichi di acque per attività proprie dell imprenditore agricolo, altri scarichi. - Ulteriori casi di occupazione di area demaniale: aree per uso agricolo, aree per uso non agricolo, posa bilancioni di pesca in riva ai corsi d acqua, cartelli pubblicitari, pali di illuminazione, appostamenti fissi di caccia, muri di contenimento e difese spondali, occupazione di area demaniale in aree protette, occupazione di area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale, guadi/selciatoni, recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini, altre occupazioni demaniali. Ai soli fini di Polizia Idraulica, non è ammesso il regime del silenzio-assenso, pertanto nel caso tale condizione sia verificata ai sensi di altra normativa, nessun intervento potrà essere eseguito senza l esplicita autorizzazione di Polizia Idraulica, rilasciata su presentazione della relativa istanza. I richiedenti l autorizzazione per le opere inerenti il reticolo idrico minore devono presentare al rispettivo ufficio competente la seguente documentazione minima di rito: - domanda completa di dati anagrafici e fiscali, secondo fac-simili predisposti dall Amministrazione Comunale; - relazione tecnica di accompagnamento descrittiva dell intervento che si vuole realizzare, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali modifiche che subentreranno al presente regolamento; - corografia in scala 1:10000; - fotografie del luogo interessato dalla domanda. - copia autentica dell estratto catastale in scala 1:2000; - aerofotogrammetria in scala 1:2000; - disegni del manufatto e planimetria di progetto alla scala 1:500, redatta su opportuni rilievi topografici, con eventuali ispezioni mirate (per tratti coperti o 15

16 intubati) che evidenzi la correttezza del tracciato individuato cartograficamente ed il limite esterno delle rispettive fasce di rispetto indicate; - Il calcolo della superficie occupata, secondo la proiezione perpendicolare all orizzontale, delle suddette opere; - Il calcolo del canone annuo di Polizia Idraulica da corrispondere, secondo gli importi regionali, in proporzione all area di cui al punto precedente ed alla natura dell opera. Art.12 Attività soggette ad autorizzazione comunale All interno delle fasce fluviali precedentemente definite, sono consentite previa autorizzazione, tutte quelle attività indicate nel R.D. n. 523 del 1904 artt. 97, 98. Potranno in generale essere consentiti gli interventi che non siano suscettibili né direttamente né indirettamente sul regime del corso d acqua. Potrà altresì essere consentita la realizzazione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l accesso al corso d acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. 16

17 Art.13 Attraversamenti di corsi d acqua Gli attraversamenti aerei dei corsi d acqua (ponti, gasdotti, fognatura, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6,00 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell Autorità di Bacino del Fiume Po allegata alla deliberazione n. 2/99 in data 11 maggio Nel caso di attraversamenti realizzati con manufatti aventi luce inferiore a 6,00 m, è facoltà dell Amministrazione Comunale richiedere l applicazione in tutto o in parte della suddetta direttiva. In qualunque caso, il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che consideri una portata di progetto per le verifiche idrauliche del ponte calcolata per un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni. In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate; in tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. L insieme delle opere costituenti l attraversamento non deve comportare condizionamenti al deflusso della piena e indurre modificazioni dell assetto morfologico dell alveo. L orientamento delle pile (ed eventualmente delle spalle) deve essere parallelo al filone principale della corrente. Nel caso in cui la verifica di compatibilità idraulica degli attraversamenti esistenti non è adeguata rispetto alle prescrizioni precedentemente indicate, l Amministrazione competente al rilascio del parere idraulico di compatibilità (nulla-osta idraulico) definisce le condizioni di esercizio transitorio dell opere, valide fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento. La soluzione di intervento deve essere definita in funzione del grado di inadeguatezza riscontrato e delle caratteristiche della struttura esistente. Nel caso di attraversamenti dei corsi d acqua realizzati sotto l alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all evoluzione morfologica prevista dell alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d acqua. 17

18 Art.14 Disciplina degli scarichi L autorizzazione agli scarichi in corso d acqua superficiale, da un punto di vista qualitativo, è di competenza dell Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili, l Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere rilasciato dall Amministrazione comunale. Il Comune stesso rilascia anche la concessione per la realizzazione del manufatto di recapito, per il quale il soggetto richiedente è poi tenuto a versare relativo Canone concessorio. Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili sono le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e le indicazioni fornite dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque come recepite dal Programma di Tutela ed Uso delle Acque approvato da Regione Lombardia, cui si rimanda per qualsiasi riferimento. Il P.A.I. prevede l emanazione di una direttiva specifica da parte dell Autorità di Bacino, che non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri stabiliti nella normativa regionale (P.R.R.A, D.G.R. 7/7868 e successiva modifica, P.T.U.A), che forniscono le seguenti portate ammissibili ai corsi d acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore: - 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali; - 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura. Sono escluse da tali limiti le aree montane e quelle afferenti direttamente nei fiumi Serio, Adda Cherio, Brembo, Oglio. In linea generale, gli obiettivi del P.R.R.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; A tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e solo in via subordinata lo scarico in corsi d acqua superficiali. 18

19 In particolare: - aree di ampliamento ed espansione residenziale: deve essere previsto, ove possibile in base alle caratteristiche del suolo, il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superficie impermeabilizzate; ove ciò non è possibile, si deve prevedere lo smaltimento tramite fognatura; - aree di ampliamento ed espansione industriale: deve essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia suscettibili di essere contaminate, che andranno immesse in pubblica fognatura; le acque eccedenti la prima pioggia e tutte le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superficie non suscettibili di contaminazione saranno smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile. Nel caso in cui non sia possibile lo smaltimento delle acque meteoriche in loco o attraverso la rete fognaria, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno T = 20 anni). Ai fini dell ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità delle acque scaricate, si fa riferimento a: - regolamento regionale 24/03/2006, n. 2 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ; - regolamento regionale 24/03/2006, n. 3 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ; - D. Lgs. 152/06. Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell argomento. Dal punto di vista tecnico ogni scarico in corso d acqua superficiale dovrà prevedersi un manufatto di recapito realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell energia) per evitare l innesco di fenomeni erosivi nel corso d acqua. 19

20 Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda di autorizzazione alla Provincia, viene richiesto il parere del Comune secondo procedura che richiede la seguente documentazione minima di rito: - domanda completa di dati anagrafici e fiscali, secondo fac-simili predisposti dall Amministrazione Comunale; - corografia in scala 1:10000; - fotografie del luogo interessato dalla domanda. - copia autentica dell estratto catastale in scala 1:2000; - aerofotogrammetria in scala 1:2000; - disegni del manufatto di scarico: piante, sezioni e prospetti in scala adeguata; - relazione tecnica di accompagnamento con valutazione della portata dello scarico e del corso d acqua recettore con tempo di ritorno T = 20 anni. - Il calcolo del canone annuo di Polizia Idraulica da corrispondere, secondo gli importi regionali. 20

21 Art.15 Iter autorizzativo per rilascio del Nulla Osta La richiesta di nulla-osta, per le varie tipologie, deve essere richiesta al Comune in triplice copia, utilizzando gli appositi moduli. L'autorizzazione, rilasciata sotto forma di decreto con allegato eventuale disciplinare ai sensi del D.d.g. n del 13 dicembre 2002, è rilasciata al titolare dell'attività, che ne assume obblighi e diritti. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l effettuazione in comune dello scarico o l uso dell attraversamento, l autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell opera. Ove tra più stabilimenti venga utilizzato un unico manufatto per lo scarico in fognatura, l autorizzazione è rilasciata ad ogni singola attività che dovrà avere apposito pozzetto di controllo prima dell unione dei propri reflui con quelli derivanti dalle altre unità. Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune può trasmettere copia della richiesta di autorizzazione agli Enti preposti in materia per eventuali pareri. Il Comune entro 60 gg. dal ricevimento della pratica, esamina la documentazione, effettua eventuali sopralluoghi e analisi che si rendono necessari. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria tecnica delle domande d'autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente. A corredo della domanda, il richiedente, oltre alla documentazione tecnica deve allegare una ricevuta di versamento effettuata a favore del Comune relativa all'acconto per l apertura dell istruttoria pari a 100,00=. In caso di mancato versamento, il Comune non può provvedere al rilascio del parere pertanto i tempi per il rilascio del parere vengono interrotti per riprendere dopo il versamento. La presentazione di domanda di richiesta di nulla-osta parere idraulico non correttamente completa dalla documentazione di cui sopra o non adeguatamente integrata delle informazioni richieste nei tempi e modi fissati dal Comune è motivo di decadimento e archiviazione della stessa. 21

22 L'autorizzazione o il diniego vengono rilasciati al richiedente per iscritto dal Comune, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, dopo l'accertamento della corrispondenza della documentazione presentata e dopo l'accertamento del versamento a conguaglio. Qualora vengano richieste integrazioni o formulate osservazioni sia da parte del Comune e/o altri Enti interessati, il termine di 90 giorni viene sospeso per riprendere ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa. Nel caso in cui l'autorizzazione venga negata per incongruità tecnica, ovvero per altro grave motivo, il Comune è autorizzato a trattenere l'anticipo versato in acconto dal privato. Non è ammesso il regime del silenzio-assenso. L autorizzazione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e la ditta richiedente deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa autorizzazione e del suo esercizio. L autorizzazione viene rilasciata a titolo precario e con durata di 8 ANNI (otto) successivi e continui a far tempo dalla data di notifica del relativo decreto di autorizzazione da emettersi a cura del Comune. L autorizzazione può essere rinnovata, su apposita istanza, entro 1 (uno) anno dalla data di scadenza. L autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata dal Comune, a suo insindacabile giudizio, senza che la ditta richiedente possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta. L autorizzazione è nominale e pertanto non può essere ceduta. Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca dell autorizzazione, la ditta deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Comune, alla demolizione delle opere realizzate. Sono a carico del richiedente tutte le spese attinenti e conseguenti all autorizzazione, ivi comprese le spese di registrazione dell atto autorizzativo. Art.16 Norme di Polizia Idraulica: varianti alle autorizzazioni Nessuna variante allo stato dei luoghi, delle opere autorizzate o degli usi, autorizzati ai sensi dei precedenti art. 11, 12, 13, 14, può essere condotta senza esplicita integrazione dell autorizzazione, da richiedere su istanza secondo il medesimo schema riportato nei citati punti, ma soltanto limitata alle voci che tale modifica possano comprendere. 22

23 Art.17 Interventi di manutenzione dei corsi d acqua L imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) che le opere idrauliche che sul corso d acqua stesso sono state realizzate (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ). Per poter accedere ai corsi d acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, che dovranno essere rimosse dopo l intervento. Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi: - asportazione di materiale, naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti); - taglio dell erba e della vegetazione ripariale; - rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi; - ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti. Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche, la manutenzione vede l attuarsi di: - pulizia e controllo di stabilità delle strutture in cemento armato; - rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti; - ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate. Art.18 Modalità di realizzazione nuovi interventi L imposizione di fasce di rispetto sui corsi d acqua non è elemento puramente vincolante, bensì fornisce la possibilità di realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali, nonché alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio. Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell ingegneria naturalistica; tali tecniche, infatti, racchiudono il duplice aspetto di 23

24 contribuire sia alla protezione del suolo che all arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici. La copertura del terreno con semina di essenze arbustive e legnose o di zolle erbose accresce la resistenza del terreno all erosione e riduce i fenomeni di dilavamento superficiale. Allo stesso modo, lo sviluppo di ambienti naturali ecologicamente ricchi favorisce l istituzione di attività legate alla conoscenza ed alla fruibilità di ambiti territoriali significativi della provincia. Si riportano nel seguito alcune indicazioni da seguire in fase di intervento: - qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all interno delle fasce di rispetto deve prevedere l uso di specie autoctone; - opere di sostegno spondale o interventi di difesa devono essere realizzati utilizzando materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra naturale, etc..; - entro il primo metro dal piede arginale o dal ciglio della sponda incisa non possono essere piantate specie arboree ad alto fusto; - è possibile la messa a dimora di recinzioni, purché realizzate senza muratura al piede, quindi facilmente amovibili, comunque a distanza non inferiore a 4 m; - è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica, purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell ambiente; non possono, quindi, essere realizzate asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in materiale naturale, eventuali barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al contesto urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l indicazione dei tracciati; - è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e accompagnati da strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali compatibili. 24

25 Art.19 Norme di Polizia Idraulica: revoca dell autorizzazione Qualora, a seguito dell attività di vigilanza, si verificassero modifiche alle autorizzazioni di Polizia Idraulica rilasciate, che comportassero l alterazione peggiorativa delle condizioni idrauliche del progetto autorizzato, con particolare riferimento alla relazione idraulica/idrologica di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14, ogni atto relativo a quell opera ed a quell uso è revocata d ufficio e, contestualmente, verrà irrogata la relativa sanzione. Qualora la modifica sia tale da comportare grave pericolo alla sicurezza idraulica dell elemento del Reticolo Idrico Minore, il Comune emetterà Ordinanza di demolizione e/o rimozione di ogni impedimento ed ostacolo al flusso, con sostituzione da parte del Comune stesso, con rivalsa di ogni spesa sul titolare dell autorizzazione violata, secondo scadenze temporali confacenti alla gravità della situazione. Art.20 Autorizzazione paesistica Qualora l area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dall Ente competente ai sensi del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e della L.R. 12 del 11 marzo Art.21 demanio Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel La richiesta di realizzare opere che necessitino di occupazione di aree demaniali, dovrà essere presentata presso l Amministrazione Comunale e dovrà essere predisposta come modello predisposto dal Comune. Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni. Le richiesta di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (comma 4 art. 115 del d.lgs. 152/2006). 25

26 Art.22 Norme di Polizia Idraulica: sanzioni Per le violazioni dei precetti di Polizia Idraulica, fissati nel presente Regolamento e fatto salvo il caso di cui al precedente articolo 19, si applica il regime sanzionatorio fissato dalla Regione Lombardia. Qualora le violazioni di quanto stabilito dal presente Regolamento comportino l emissione di Ordinanza sindacale, come previsto dall articolo 14 della Legge 47/1985, si procede, nell applicazione del regime sanzionatorio, secondo quanto stabilito da quest ultima legge stessa. Art.23 Scadenza dell autorizzazione Tutte le autorizzazione di Polizia Idraulica sono temporanee. La durata di ciascuna è fissata nell atto autorizzativo. Dodici mesi prima della scadenza deve essere presentata istanza di rinnovo contenente tutti gli elementi di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14, fatta salva l intera documentazione tecnica, costituita dalle relazioni e dalle planimetrie, sostituibili da un auto dichiarazione del titolare dell autorizzazione, controfirmata da un tecnico competente con firma autenticata a norma di legge, nella quale si attesti che nulla è intervenuto a mutare le condizioni di fatto oggetto della precedente autorizzazione o dell ultimo atto di rinnovo. In caso di verificata dichiarazione mendace, in aggiunta alla perseguibile fattispecie di falsa dichiarazione, si procederà come previsto, in caso di revoca, al precedente articolo 19. Art.24 Norme Transitorie Nel caso in cui un elemento del Reticolo Idrico Minore sia già ricompreso negli Elenchi delle Acque Pubbliche, ai sensi dell art 1 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, anche se il Comune abbia già ricevuto le informazioni ed i fascicoli relativi alle autorizzazioni di Polizia Idraulica rilasciate dall autorità precedentemente competente, le norme del presente articolo si applicano a tutto il Reticolo Idrico Minore. Entro centottanta giorni, a far tempo dall esecutività dell atto di approvazione del Reticolo Idrico Minore, quale strumento attuativo e variante allo strumento urbanistico 26

27 comunale (Piano Regolatore Generale o, secondo la nuova l.r. 12/2005, Piano di Governo del Territorio), tutte le opere esistenti e gli usi condotti sulle aree del Reticolo Idrico Minore, ordinariamente oggetto di autorizzazione di Polizia Idraulica ai sensi dei precedenti articoli 10, 11, 12 e 13, saranno oggetto di denuncia, in carta semplice, da parte dei soggetti interessati, nella quale sarà comunicato al Comune: 1) estremi di rito del titolare dell uso oppure, se esistente, copia dell autorizzazione di Polizia Idraulica rilasciata dall autorità precedentemente competente. In quest ultimo caso i documenti di cui ai successivi punti non sono da prodursi ma devono essere sostituiti da un autocertificazione di un tecnico competente, sottoscritta dallo stesso con firma autentica a norma di legge, che attesti l inesistenza di variazioni di fatto intervenute rispetto all autorizzazione rilasciata. Qualora tale autorizzazione fosse scaduta, restano al titolare della stessa gli obblighi di produzione di tutta la documentazione di séguito indicata; 2) estremi catastali delle eventuali strutture che gravano sulle superfici del Reticolo idrico Minore, corredati dei riferimenti di rito e fiscali dei soggetti che vantano, sulle strutture esistenti, diritti reali; 3) eventuale titolo legittimo all uso condotto; 4) superficie occupata, in proiezione verticale, della struttura e/o superficie occupata dall uso condotto. 5) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che le strutture esistenti e gli usi condotti non pregiudicano la sicurezza idraulica della parte di Reticolo Idrico Minore interessata. Il Comune provvederà ad adeguate forme di diffusione delle informazioni relative agli obblighi posti a carico dei soggetti sopra richiamati. Il Comune, verificata la documentazione presentata, entro centottanta giorni comunica l iscrizione dei soggetti chiamati, se ricorre il caso, nei ruoli di contribuenza del canone di Polizia Idraulica e, in caso di silenzio, entro i successivi trenta giorni, procede all emissione della prima cartella, con riscossione dei canoni arretrati. Il primo versamento del canone terrà luogo all autorizzazione esplicita di Polizia Idraulica, per un tempo stabilito dal Comune stesso, non inferiore a tre anni né superiore a cinque. 27

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